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3. TUTELA DELLE ACQUE (1)

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Corso di consulente tecnico ambientale 2018<br />

Prendendo le mosse dalla lunga, articolata (ed assai discussa, in<br />

termini mediatici) sentenza, emessa dalla Corte di Assise di Chieti,<br />

Corte di Assise di Chieti, sentenza n. 2 del 19 dicembre 2018, dep. 2 febbraio 2015. La<br />

pronuncia si compone di 188 pagine. In estrema sintesi, questa la vicenda: ai<br />

diciassette imputati- vertici apicali, responsabili tecnici e consulenti di varie Società, i<br />

cui impianti erano situati nell’area industriale di Bussi (provincia di Pescara), a far data<br />

quantomeno dagli anni Sessanta del secolo scorso - erano stati contestati due distinti<br />

reati.<br />

Una prima imputazione riguardava, appunto, l’avvelenamento di acque destinate al<br />

consumo umano, “per aver posto in essere fatti e condotte, in tempi diversi ed anche<br />

indipendentemente l’uno dall’altro” idonei ad integrare tale reato; la seconda<br />

contestazione riguardava il delitto di disastro ambientale “di immani proporzioni”,<br />

coinvolgente “l’intero suolo e sottosuolo (anche profondo, comprese ovviamente le<br />

falde di cui al capo A)”, in aree interne ed esterne al polo chimico-industriale.<br />

Sulla natura e struttura del reato di avvelenamento di acque destinate al consumo<br />

umano la Corte ha speso oltre 40 pagine di motivazione (cfr. par. 7 e ss. della sentenza<br />

cit.): solo su questo delitto si sofferma la presente analisi (nella quale non ci si<br />

occuperà, invece, del delitto di disastro ambientale, peraltro recentemente<br />

“codificato” dalla Legge n. 68/2015, ex art. 452-quater c.p.)

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