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Allure Magazine (1-2023)

Fondata nel 1978, Allure è il trade magazine di riferimento dei comparti bellezza/profumeria/cosmesi. Il suo attuale obiettivo: avvicinare sempre di più industria e profumeria, diventando così uno strumento indispensabile per tutti gli operatori del settore. Prestigiose firme del mondo della bellezza garantiscono ad Allure contenuti esclusivi, incisivi, di sicuro impatto.

Fondata nel 1978, Allure è il trade magazine di riferimento dei comparti bellezza/profumeria/cosmesi. Il suo attuale obiettivo: avvicinare sempre di più industria e profumeria, diventando così uno strumento indispensabile per tutti gli operatori del settore. Prestigiose firme del mondo della bellezza garantiscono ad Allure contenuti esclusivi, incisivi, di sicuro impatto.

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029<br />

LEGGI<br />

degli atti preparatori alla contraffazione. Tale fenomeno<br />

ha registrato un nuovo incremento in tempi<br />

recenti, in conseguenza dell’uso sempre più diffuso<br />

dell’e-commerce.<br />

In Italia, numerose decisioni di recentissima giurisprudenza<br />

avevano già sanzionato tale pratica (fra<br />

le altre il Tribunale di Roma il 10.3.2017 e il<br />

19.6.2017, oltre che quello di Napoli il 30.5.2017).<br />

Ad essere censurato, in particolare, è stato l’utilizzo<br />

promozionale indebito del marchio altrui, anche ai<br />

termini dell’art. 13 del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria,<br />

che sanziona qualsiasi imitazione pubblicitaria<br />

servile, specie se idonea a creare confusione con<br />

altre pubblicità e qualsiasi sfruttamento del nome, del<br />

marchio e dell’immagine aziendale altrui. Più<br />

di recente, la giurisprudenza ha qualificato<br />

la pretesa equivalenza fra profumi<br />

più o meno noti come un’attività di<br />

sleale concorrenza, in termini di<br />

indebita appropriazione delle prerogative<br />

altrui, ex art. 2598, n. 2 c.c.,<br />

con ciò facendo propri i principi<br />

della giurisprudenza dell’Unione<br />

Europea (che, come detto, ha perseguito<br />

l’uso di tabelle di concordanza nel<br />

leading case L’Oréal/Bellure del 18.6.2009,<br />

n. C-487/07) e finendo col sottolineare, in particolare,<br />

la lesione dell’offerta di garanzia di qualità<br />

dei prodotti contraddistinti dal marchio famoso e la<br />

diluizione della sua carica comunicativa pubblicitaria.<br />

Il nuovo intervento normativo del Dlgs. n. 15/2019,<br />

in aggiunta a quanto detto, prevede che il titolare del<br />

in futuro<br />

più libertà<br />

di mano<br />

vra<br />

marchio possa vietare a terzi di apporre il proprio<br />

marchio su prodotti, confezioni, imballaggi, etichette<br />

o cartellini, anche se tali beni non sono ancora stati<br />

messi in commercio, e di impedirne l’utilizzo nella<br />

comunicazione commerciale e pubblicitaria. Inoltre,<br />

è espressamente prevista la possibilità di impedire<br />

l’esportazione o l’importazione di prodotti, imballaggi<br />

o etichette riportanti il marchio. Tutte le condotte<br />

sopra citate costituiscono le principali attività<br />

dei contraffattori, prima dell’effettiva vendita dei<br />

prodotti. In tal modo, si anticipa la tutela dalla contraffazione,<br />

consentendo la repressione del fenomeno<br />

prima che i beni contraddistinti dai marchi<br />

contraffatti vengano immessi sul mercato. Si tratta,<br />

senza dubbio, di una novità particolarmente<br />

significativa, specie in un ambito così<br />

colpito dalla contraffazione, come<br />

quello cosmetico e della profumeria.<br />

Grazie a tale riforma, pertanto, le<br />

imprese produttrici di profumi e<br />

cosmetici hanno la possibilità di<br />

veder tutelati i propri diritti in una<br />

fase precedente all’effettiva produzione<br />

di un danno economico e di<br />

svilimento dei propri segni distintivi.<br />

Infatti, la repressione degli atti preparatori<br />

alla contraffazione – cioè precedenti all’offerta<br />

in vendita – previene il rischio di confusione tra i<br />

consumatori, che arreca un grave danno al marchio,<br />

in termini di svilimento del prestigio e della reputazione<br />

del segno, nonché di calo delle vendite, dovute<br />

all’erosione di fette di mercato acquisite dai concorrenti<br />

scorretti.

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