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Regolamento Edilizio (pdf) - Comune di Cagliari

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Nell’ambito degli interventi <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia sono ricompresi anche quelli<br />

consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione <strong>di</strong> un fabbricato identico,<br />

quanto a sagoma, volumi e area <strong>di</strong> se<strong>di</strong>me, a quello preesistente.<br />

Si definisce ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia globale quella che interessa l'intero e<strong>di</strong>ficio;<br />

ristrutturazione parziale ogni altro caso.<br />

ART.7 MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE D'USO*<br />

*Articolo mo<strong>di</strong>ficato con variante adottata con Del C.C. n°66 del 11.04.2006 e approvata con Del C.C. n°124 del<br />

19.12.2006 – BURAS 23.02.2008<br />

Si definisce mutamento della destinazione d'uso delle singole unità immobiliari (con o<br />

senza esecuzione <strong>di</strong> opere) la mo<strong>di</strong>ficazione da uno ad un altro degli usi consentiti dalle<br />

N.d.A. del P.U.C.<br />

E’ ammesso l’utilizzo <strong>di</strong> un locale a destinazione commerciale per svolgere attività<br />

artigianali non moleste, non pericolose e non inquinanti. Non si ha mutamento della<br />

destinazione d’uso quando si mo<strong>di</strong>fica parzialmente l’uso dell’immobile o dell’unità<br />

immobiliare per non più del 30% della superficie utile e comunque per non più <strong>di</strong> 30 mq<br />

per ciascuna unità immobiliare, quando l’immobile risulti <strong>di</strong>viso in più unità e tale<br />

scorporo <strong>di</strong> superficie non potrà configurarsi come una nuova unità immobiliare.<br />

In tutti i fabbricati, a qualsiasi uso destinati, è ammesso l’utilizzo <strong>di</strong> una quota non<br />

superiore al 20% della superficie <strong>di</strong> calpestio <strong>di</strong> ogni singola unità immobiliare per lo<br />

svolgimento <strong>di</strong> attività <strong>di</strong> formazione professionale nei casi in cui la formazione<br />

suddetta sia correlata all’attività che si effettua nel medesimo immobile.<br />

ART.8 NUOVA COSTRUZIONE<br />

Si definisce "nuova costruzione" * l'opera e<strong>di</strong>lizia volta a realizzare un nuovo e<strong>di</strong>ficio od<br />

un nuovo manufatto, sia fuori che entro terra.<br />

Rientrano in questo tipo <strong>di</strong> intervento le opere costituenti pertinenze ed impianti<br />

tecnologici al servizio <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici esistenti in applicazione dell'art. 7 della legge 94/82, e<br />

qualsiasi manufatto che, in<strong>di</strong>pendentemente dalla durata, inamovibilità od<br />

incorporazione al suolo, con qualsiasi destinazione d'uso, non rientri espressamente<br />

nella categoria dei veicoli (art. 20 D.P.R. 15/06/53, n. 393).<br />

ART.9 AMPLIAMENTO<br />

Si definisce ampliamento <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficio esistente, l'intervento che comporta un incremento<br />

fino ad un massimo del (40 %) delle superfici esistenti (Su, Sn, Snr, Sa) per mo<strong>di</strong>fica<br />

planimetrica o sopraelevazione. Per incrementi superiori l'intervento si considera <strong>di</strong><br />

nuova costruzione.<br />

Gli interventi possono comportare o meno la contestuale trasformazione delle parti<br />

esistenti.<br />

ART.10 DEMOLIZIONE*<br />

*Articolo mo<strong>di</strong>ficato con variante adottata con Del C.C. n°66 del 11.04.2006 e approvata con Del C.C. n°124 del<br />

19.12.2006 – BURAS 23.02.2008<br />

Si definisce "demolizione" un intervento volto a rimuovere, in tutto o in parte, manufatti<br />

preesistenti.<br />

e<strong>di</strong>lizio in tutto o in parte <strong>di</strong>verso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione <strong>di</strong> alcuni<br />

elementi costitutivi dell'e<strong>di</strong>ficio, la eliminazione, la mo<strong>di</strong>fica e l'inserimento <strong>di</strong> nuovi elementi ed impianti.<br />

* Ai fini procedurali nonchè per la definizione degli oneri <strong>di</strong> urbanizzazione e dell’onerosità della concessione,<br />

rientrano in tali categorie anche gli interventi <strong>di</strong> ripristino filologico ed e<strong>di</strong>lizio, quando i suddetti si configurano<br />

come interventi del tutto <strong>di</strong> nuova costruzione.<br />

ADOTTATA CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N° 66 DEL 11.04.2006<br />

APPROVATA CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N° 124 DEL 19.12.2006<br />

VERSIONE AGGIORNATA AL MARZO 2010<br />

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