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LA PAZIENZA

Marzo 2013 N° 116 - Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino

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dalla commissione pari opportunità<br />

Carol Rama<br />

Sia l’art. 147-ter, co: 1-ter, sia l’art.<br />

148, co: 1-bis, del T.U.F., quali introdotti<br />

dalla legge in esame,<br />

rimettono alla CONSOB l’adozione<br />

di un Regolamento in<br />

ordine alla violazione, all’applicazione<br />

e al rispetto delle disposizioni<br />

in materia di quote<br />

di genere.<br />

E in attuazione di tale delega,<br />

con delibera n. 18098 del 2012<br />

la CONSOB ha introdotto nel<br />

Regolamento Emittenti (già adottato<br />

a seguito dell’entrata in vigore<br />

del T.U.F., con delibera n.<br />

11971 del 1999) l’art. 144- undecies,<br />

a mente del quale gli statuti<br />

delle società quotate debbono<br />

disciplinare:<br />

a) le modalità di formazione delle<br />

liste, nonché criteri suppletivi<br />

volti all’individuazione dei singoli<br />

componenti degli organi nel<br />

rispetto dell’equilibrio tra generi;<br />

b) le modalità di sostituzione dei<br />

componenti degli organi venuti<br />

a cessare in corso di mandato, tenendo<br />

conto del criterio di riparto<br />

tra generi;<br />

c) le modalità che garantiscano<br />

che l’esercizio dei diritti di nomina,<br />

ove previsti, non contrasti<br />

con quanto statuito dagli artt.<br />

147-ter, co: 1-ter, e 148, co: 1-bis,<br />

del T.U.F ..<br />

Inoltre, il terzo comma dell’art.<br />

144 - undecies re<br />

l’impasse derivante dalla circostanza<br />

che l’applicazione del<br />

criterio del terzo previsto dalla<br />

legge potrebbe portare ad un<br />

risultato espresso in numero decimale<br />

- stabilisce che, laddove<br />

non risulti un numero intero di<br />

componenti del CdA o del collegio<br />

sindacale appartenenti al<br />

genere meno rappresentato, tale<br />

numero sarà arrotondato per eccesso<br />

all’unità superiore. Quanto<br />

alle sanzioni, il Regolamento de<br />

quo richiama le modalità di contestazione<br />

indicate dall’art. 195<br />

del T.UF .. Le disposizioni della L.<br />

120/2011 si applicano a decorrere<br />

dal primo rinnovo degli organi<br />

sociali successivo ad un anno dalla<br />

sua entrata in vigore, ossia per<br />

i rinnovi dal 12 agosto 2012. Per<br />

il primo mandato al genere meno<br />

rappresentato dovrà essere riservata<br />

una quota pari ad almeno<br />

un quinto degli amministratori e<br />

dei sindaci eletti, per poi pervenire<br />

successivamente, a partire<br />

dal secondo mandato, alla quota<br />

di un terzo. È tuttavia auspicabile<br />

che le società quotate nei mercati<br />

regolamentati facciano da<br />

subito piena applicazione della<br />

normativa de qua, rinunziando<br />

alla gradualità prevista dalla legge<br />

e riservando alle donne sin dal<br />

primo mandato una quota pari a<br />

un terzo dei componenti totali.<br />

Del resto, come risulta dal documento<br />

di consultazione elaborato<br />

dalla CONSOB il 9 dicembre<br />

2011, è opinione condivisa che<br />

organi di amministrazione etero-<br />

la Pazienza N.116 | 19 pagina

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