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LA PAZIENZA

Marzo 2013 N° 116 - Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino

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dalla commissione pari opportunità<br />

Carol Rama<br />

dello stato se coloro che debbono<br />

promuovere la giustizia non<br />

sono indipendenti? Non me ne<br />

vogliano i magistrati, ma anche<br />

la loro funzione è svuotata di<br />

ogni rilevanza in assenza di avvocati<br />

liberi. Liberi dallo Stato e<br />

liberi dal potere economico. Se<br />

noi tutti recuperiamo i valori etici<br />

che sono alla base della nostra<br />

professione, e ci rendiamo conto<br />

della necessità della professione<br />

legale in uno stato di diritto per<br />

la conservazione della democrazia,<br />

possiamo incidere nel quoti-<br />

biare<br />

radicalmente i rapporti e le<br />

relazioni.<br />

<br />

dobbiamo chiederci se esistono<br />

differenze tra l’essere avvocato<br />

donna o essere avvocato uomo.<br />

Direi di sì e, al tempo stesso, direi<br />

di no. Sì, ci sono differenze<br />

perché l’approccio al femminile<br />

ha un contenuto di ricchezza<br />

che non possiamo perdere.<br />

Non dobbiamo dimenticare la<br />

nostra visione delle cose e del<br />

mondo, non dobbiamo perdere<br />

la nostra sensibilità femminile, il<br />

nostro intuito, la nostra capacità<br />

di relazioni. Sono valori aggiunti<br />

che dobbiamo offrire alla clientela<br />

e al mondo della giustizia.<br />

Risponderei di no perché non<br />

possiamo pensare di ottenere<br />

dei privilegi per il solo fatto di essere<br />

donne. Le regole deontologiche<br />

valgono per tutti e da tutti<br />

debbono essere rispettate.<br />

Esistono però regole di bon ton<br />

e di buona condotta che sarebbe<br />

bello rivedere: il cedere il passo,<br />

l’entrare per primi in un locale<br />

pubblico, per che no l’aprire lo<br />

sportello dell’autovettura.<br />

Tali gesti non sminuiscono l’avvocata,<br />

ma le riconoscono il suo<br />

essere donna. Così nei rapporti<br />

di colleganza avvocate e avvocati<br />

debbono rispettare l’ art. 22 del<br />

codice deontologico che dispone:<br />

“L’avvocato deve mantenere<br />

sempre nei confronti dei colleghi<br />

un comportamento ispirato<br />

a correttezza e lealtà. L’avvocato<br />

che collabori con altro collega è<br />

tenuto a rispondere con sollecitudine<br />

alle sue richieste di informativa.<br />

L’avvocato che intenda promuovere<br />

un giudizio nei confronti<br />

di un collega per fatti attinenti<br />

all’esercizio della professione<br />

deve dargliene preventiva comunicazione<br />

per iscritto, tranne<br />

che l’avviso possa pregiudicare il<br />

diritto da tutelare.<br />

L’avvocato non può registrare<br />

una conversazione telefonica<br />

con il collega. La registrazione,<br />

nel corso di una riunione, è consentita<br />

soltanto con il consenso<br />

di tutti i presenti”. Non si può immaginare<br />

una differenza sessuale<br />

rispetto alla buona fede e alla<br />

correttezza doverosa. Piuttosto si<br />

possono presupporre condotte<br />

la Pazienza N.116 | 31 pagina

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