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LA PAZIENZA

Marzo 2013 N° 116 - Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino

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dalla camera penale<br />

<br />

sostenendo che le operazioni<br />

rituali, riferendosi ad ambiti<br />

socioculturali, esulano dalla<br />

propria competenza.<br />

1979: l’Organizzazione<br />

mente<br />

si occupa del tema<br />

MGF, organizzando un seminario<br />

dal titolo “le pratiche<br />

tradizionali che colpiscono la<br />

salute delle donne e dei bambini”.<br />

1985, Nairobi: le donne<br />

Africane nel dibattito tenutosi<br />

alla terza conferenza mondiale<br />

della Nazioni Unite difendono<br />

le mutilazioni genitali<br />

femminili come segno distintivo<br />

della loro “africanitudine”<br />

e della loro appartenenza culturale<br />

e religiosa, affermando<br />

di ritenere superiore la loro<br />

identità etnica rispetto alla<br />

<br />

1989: la Convenzione Onu<br />

sui diritti del fanciullo “ impegna<br />

gli stati ad abolire le pratiche<br />

tradizionali pregiudizievoli<br />

per la salute dei minori”<br />

(per le donne ancora no).<br />

1995: Pechino, “quarta conferenza<br />

O.N.U. sulle donne”:<br />

nella dichiarazione e piattaforma<br />

adottata al termine dei<br />

lavori, gli Stati vengono invitati<br />

ad “eliminare la discriminazione<br />

nei confronti delle bambine<br />

nei settori della salute e<br />

della malnutrizione e a prendere<br />

tutte le misure appropriate<br />

allo scopo di abolire le<br />

pratiche tradizionali pregiudizievoli<br />

alla salute dei bambini”<br />

1997: per la prima volta in<br />

un documento internazionale<br />

(Unicef e OMS) viene usato il<br />

termine “mutilazioni genitali<br />

femminili”. Prima di tale data<br />

si erano usati sempre eufe-<br />

<br />

femminili”, “circoncisione femminile”,<br />

”chirurgia genitale”,<br />

“pratiche dannose per la salute<br />

delle donne”.<br />

20 dicembre 2012: l’Assemblea<br />

Generale delle Nazioni<br />

Unite adotta una risoluzione<br />

che mette al bando le mutilazioni<br />

genitali femminili.<br />

Il tema è ora quindi entrato a far<br />

parte, con una risoluzione spe-<br />

<br />

delle Nazioni Unite dedicati alla<br />

protezione dei diritti delle donne<br />

e delle bambine, insieme, occorre<br />

metterlo in rilievo, con la<br />

previsione del divieto di imporre<br />

la pena di morte ai minori e alle<br />

donne in gravidanza.<br />

Anche se non vincolante, la risoluzione<br />

è un invito agli Stati che<br />

non l’abbiano già fatto ad introdurre<br />

leggi che vietino tali pratiche<br />

e ad imporne il rispetto.<br />

La risoluzione ripropone quanto<br />

aveva fatto il Consiglio d’Europa<br />

nel 1998, con la raccomandazione<br />

n°. 1371, con la quale aveva<br />

chiesto a tutti gli Stati Membri<br />

ni<br />

contro le mutilazioni genitali<br />

femminili, vietandole nei loro ordinamenti<br />

come pratiche di tortura<br />

e prevedendo sanzioni penali<br />

severe contro i responsabili,<br />

compresi i genitori.<br />

La reiterazione a livello europeo<br />

dell’invito portò in Italia alla novella<br />

del 2006, che introdusse il<br />

reato previsto dall’art. 583 bis,<br />

con estensione della giurisdizione<br />

Italiana anche per condotte<br />

poste in essere fuori del territorio<br />

dello Stato, laddove siano coinvolte<br />

persone italiane o residenti<br />

sul territorio italiano.<br />

Detto reato, per altro, è stato inserito<br />

tra quelli per i quali è prevista<br />

la responsabilità dell’Ente<br />

ex D.L.vo 231/ 2001.<br />

Ovviamente la risoluzione Onu<br />

nasce in un contesto culturale<br />

ben diverso da quello europeo<br />

ed è quindi particolarmente apprezzabile<br />

la circostanza che l’assemblea<br />

l’abbia votato all’unanimità.<br />

La risoluzione, oltre che motivo<br />

di soddisfazione per il grande<br />

lavoro svolto nella ricerca di una<br />

convergenza di culture e pensieri<br />

diversi, potrebbe essere da<br />

stimolo anche nel nostro Paese<br />

perché l’art. 583 bis trovi fattiva<br />

applicazione, essendo quasi assente<br />

la casistica giudiziaria, a<br />

sette anni dall’entrata in vigore<br />

della novella.<br />

Trattandosi di un reato per alcu-<br />

<br />

sarebbe forse auspicabile qualche<br />

indagine in più, che, pur non<br />

prevaricando le sensibilità multientiche<br />

né l’intimità delle famiglie<br />

e delle bambine, costituisca<br />

comunque un’attenta vigilanza<br />

in contesti che rischiano di essere<br />

particolarmente lesivi dei<br />

diritti delle minorenni, ma anche<br />

delle maggiorenni, alla salute,<br />

al rispetto ed anche ad una vita<br />

libera da condizionamenti umilianti<br />

e spesso forieri di situazioni<br />

di violenza intrafamiliare, quantomeno<br />

psicologica. <br />

la Pazienza N.116 | 35 pagina

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