DIRITTO PENALE SOSTANZIALE E PROCESSUALE DELL'UNIONE ...
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IL <strong>DIRITTO</strong> <strong>PENALE</strong> E LA PROCEDURA <strong>PENALE</strong> NEGLI STRUMENTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA – CAP. II – LA CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI (VENEGONI)<br />
CAPITOLO II<br />
LA CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEGLI INTERESSI<br />
FINANZIARI DELLA UNIONE EUROPEA<br />
1. Introduzione<br />
(ANDREA VENEGONI 24 )<br />
La tutela dei propri interessi finanziari è sempre stato un settore<br />
particolarmente significativo per la Unione Europea e negli ultimi quindici anni<br />
ha avuto uno straordinario sviluppo; questa evoluzione è stata particolarmente<br />
rilevante proprio dal punto di vista giuridico, essendo il settore in cui più che in<br />
ogni altro sono state gettate le basi per la creazione di uno spazio giudiziario<br />
europeo comune, concetto di cui si parla da moltissimi anni, ma che, se si<br />
eccettua la Convenzione di Schengen del 1985 – peraltro di origine non<br />
comunitaria - fino ai primi anni ‗90 non si era tradotto in atti normativi<br />
particolarmente importanti da renderlo effettivamente operante.<br />
Una delle ragioni di questo maggiore interesse verso la tutela delle finanze<br />
europee deve probabilmente essere ricercato nel fatto che con la trasformazione<br />
della Comunità Europea in Unione Europea a seguito del Trattato di Maastricht<br />
del 1992 e delle sue successive modifiche, con la creazione dei primi elementi di<br />
una visione di Europa che non fosse più solo meramente economica, la<br />
protezione delle finanze europee era necessaria per la sopravvivenza stessa della<br />
Unione. A onor del vero, va detto che l‘interesse a questo settore era vivo anche<br />
prima del Trattato di Maastricht, in particolare già dalla fine degli anni ‘70<br />
quando, dopo l‘introduzione del sistema delle ―risorse proprie‖ nel bilancio<br />
comunitario, l‘esigenza di tutelare le proprie finanze era apparsa a poco a poco<br />
sempre più necessaria all‘interno della Comunità. Certamente, comunque, esso ha<br />
ricevuto nuova spinta e linfa vitale dopo la creazione della Unione Europea.<br />
La tutela degli interessi finanziari trovò quindi espresso riconoscimento in un<br />
articolo del Trattato delle Comunità Europee come modificato dopo i Trattati di<br />
Maastricht e Amsterdam, l‘art. 209A 25 poi divenuto art. 280 26 , come una delle<br />
24<br />
Magistrato, attualmente agente temporaneo della Commissione Europea presso l‘Ufficio Europeo per<br />
la Lotta Antifrode (OLAF) di Bruxelles.<br />
Le opinioni espresse nell‘opera sono personali dell‘autore e non rappresentano in alcun modo posizioni<br />
ufficiali della Unione Europea.<br />
25<br />
Si riporta il testo dell‘art. G del Trattato di Maastricht che al punto 77 ha introdotto l‘art. 209A<br />
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