DIRITTO PENALE SOSTANZIALE E PROCESSUALE DELL'UNIONE ...
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IL <strong>DIRITTO</strong> <strong>PENALE</strong> E LA PROCEDURA <strong>PENALE</strong> NEGLI STRUMENTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA – CAPITOLO VII – LA DECISIONE QUADRO SULLA CONFISCA (LICATA)<br />
del diritto penale classico e dei tradizionali modelli di confisca, fondati<br />
sull‘accertamento del nesso tra il profitto ed uno specifico reato.<br />
Infatti, l‘esigenza di individuare un legame diretto tra una condotta<br />
determinata, riconducibile allo schema tipico delle fattispecie incriminatrici, ed<br />
un bene o un‘utilità economica, mal si concilia con gli articolati e rapidi<br />
meccanismi che caratterizzano la circolazione internazionale delle risorse<br />
finanziarie, come pure con la peculiare struttura nebulosa dell‘impresa criminale.<br />
In altri termini, gli ingenti profitti di talune condotte illecite particolarmente<br />
redditizie (i reati connessi al crimine organizzato, i traffici di stupefacenti, armi<br />
ed esseri umani, la corruzione) risultano sempre meno legati alla condotta<br />
individuale dell‘autore di un determinato reato, per assumere una dimensione<br />
sempre più oggettiva.<br />
E ciò, sia grazie ai sofisticati canali di riciclaggio che elidono ogni traccia del<br />
legame tra profitto condotta, sia alla dimensione oggettiva delle organizzazioni<br />
criminali, in cui la ricchezza, schermata attraverso il paravento di società<br />
fiduciarie ed imprese controllate da prestanome, appare sempre più riferibile al<br />
gruppo criminale che al singolo.<br />
A fronte di ciò, lo schema operativo del diritto penale, necessariamente<br />
orientato alle tecniche di qualificazione, individuazione e sanzione delle condotte<br />
individuali ritenute illecite, non consente di raggiungere i due obiettivi<br />
fondamentali di una moderna politica di contrasto patrimoniale alla criminalità<br />
organizzata: la neutralizzazione del potere economico dell‘organizzazione<br />
criminale nel suo complesso ed il contrasto all‘infiltrazione dell‘economia<br />
criminale nel circuito economico lecito.<br />
Dunque, tenuto conto dell‘enorme potere di mimetizzazione dei patrimoni<br />
delle organizzazioni criminali e terroristiche, risulta sempre più difficile, se non<br />
impossibile, sia l‘individuazione di un legame diretto tra i beni controllati<br />
dall‘organizzazione criminale e le persone fisiche che la dirigono, sia la diretta<br />
imputazione dell‘origine di tali beni ad una specifica condotta attribuibile ad un<br />
membro del sodalizio.<br />
D‘altra parte, è un dato acquisito che l‘eventuale sanzione individuale ha scarsi<br />
effetti pratici di fronte a quelli che appaiono come veri e proprio fenomeni<br />
sistemici, frutto della convergenza di interessi ed attività complesse, governate da<br />
centrali decisionali occulte 129 .<br />
A fronte di tale situazione obiettiva, sempre più legislazioni nazionali si sono<br />
dotate di moderne forme di confisca, destinate a colpire in maniera incisiva i<br />
frutti delle attività illecite ed i patrimoni controllati dalle organizzazioni<br />
129 Cfr. FORNARI, Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie. Confisca e sanzioni pecu-niarie nel diritto<br />
penale moderno, Padova, 1997, SAVONA, Condizioni e limiti all'efficacia della legislazione antimafia, in La<br />
legge antimafia tre anni dopo, a cura di FIANDACA - COSTANTINO, Milano 1986, 212.<br />
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