DIRITTO PENALE SOSTANZIALE E PROCESSUALE DELL'UNIONE ...
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IL <strong>DIRITTO</strong> <strong>PENALE</strong> E LA PROCEDURA <strong>PENALE</strong> NEGLI STRUMENTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA – CAP. III – LA DECISIONE QUADRO SULLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO (PIACENTE)<br />
questo stesso diritto, né intende disciplinare le attività svolte dalle forze armate di<br />
uno Stato nell‘esercizio delle loro funzioni ufficiali, che sono disciplinate da altre<br />
norme del diritto internazionale.<br />
Un richiamo ai citati articoli 1 della Decisione Quadro 2002/475/GAI e 2<br />
della Convenzione delle Nazioni Unite del 1999 è contenuto nell‘art. 270 sexies<br />
del codice penale.<br />
La norma (introdotta con legge 155/2005) ha elencato gli atti di terrorismo.<br />
Conformemente alla Decisione Quadro 2002/475 ed alla Convenzione delle<br />
Nazioni Unite del 1999, nell‘art. 270 sexies c.p. rimane l‘indicazione di Paesi ed<br />
Organizzazioni internazionali come destinatari, attraverso il compimento di atti<br />
di terrorismo, di pressioni perché compiano ovvero si astengano dal compiere<br />
qualsiasi atto, ovvero di atti di destabilizzazione e distruzione di strutture<br />
politiche, costituzionali, economiche e sociali.<br />
Ai sensi di tale articolo, «sono considerate con finalità di terrorismo le<br />
condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un<br />
Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di<br />
intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione<br />
internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o<br />
destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali,<br />
economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le<br />
altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da<br />
convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.<br />
Il richiamo alle convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti<br />
per l'Italia fa si che nel novero degli atti di terrorismo rientrino anche quelli<br />
contemplati dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1999.<br />
Nell‘ambito dell‘interpretazione che la Giurisprudenza ha dato all‘art. 270<br />
sexies, la popolazione civile o comunque quanti non sono parte attiva in un<br />
conflitto armato possono connotarsi come vittime anche se non direttamente<br />
destinatarie di un atto violento (laddove questo abbia ad esempio come obiettivo<br />
le forze armate, ma una volta realizzato colpisce anche dei civili).<br />
A tal proposito, secondo la Corte di Cassazione, Cass. pen. Sez. 1, Sentenza n.<br />
1072 del 11/10/2006 Ud. (dep. 17/01/2007) Rv. 235288 «l'art. 270 sexies cod. pen.<br />
rinvia, quanto alla definizione delle condotte terroristiche o commesse con<br />
finalità di terrorismo, agli strumenti internazionali vincolanti per l'Italia, e, in tal<br />
modo, introduce un meccanismo idoneo ad assicurare automaticamente<br />
l'armonizzazione degli ordinamenti degli Stati facenti parte della comunità<br />
internazionale in vista di una comune azione di repressione del fenomeno del<br />
terrorismo transnazionale. Ne consegue che, a seguito della integrazione della<br />
citata norma da parte della Convenzione delle Nazioni Unite per la repressione<br />
del finanziamento del terrorismo, fatta a New York l'8 dicembre 1999 e ratificata<br />
dall'Italia con la legge 14 gennaio 2003 n. 7, costituiscono atto terroristico anche<br />
gli atti di violenza compiuti nel contesto di conflitti armati rivolti contro un<br />
obiettivo militare, quando le peculiari e concrete situazioni fattuali facciano<br />
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