DIRITTO PENALE SOSTANZIALE E PROCESSUALE DELL'UNIONE ...
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IL <strong>DIRITTO</strong> <strong>PENALE</strong> E LA PROCEDURA <strong>PENALE</strong> NEGLI STRUMENTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA – CAPITOLO VIII – LA DECISIONE QUADRO SULLA CONSIDERAZIONE DELLE CONDANNE (LICATA)<br />
CAPITOLO VIII<br />
DECISIONE QUADRO 2008/675/GAI RELATIVA ALLA<br />
CONSIDERAZIONE DELLE DECISIONI DI CONDANNA TRA STATI<br />
MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA IN OCCASIONE DI UN NUOVO<br />
PROCEDIMENTO <strong>PENALE</strong><br />
1. Introduzione.<br />
(LUCA DE MATTEIS 186 )<br />
Uno strumento normativo che consentisse di riavvicinare le legislazioni degli<br />
Stati membri in tema di utilizzo – secondo le regole proprie di ciascun sistema<br />
penale – dei precedenti penali pronunciati in ordinamenti diversi da quello in cui<br />
si svolge un nuovo procedimento era stato auspicato sin dal ―Programma di<br />
misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni<br />
penali‖ del 2001 187 . L‘impegno era stato ribadito dalla Commissione europea nel<br />
―Libro bianco relativo allo scambio di informazioni sulle condanne penali e<br />
sull‘effetto di queste ultime nell‘Unione europea‖ del 2005 188 , ed onorato<br />
mediante la presentazione della proposta per la Decisione quadro qui in<br />
commento il 17 marzo 2005 189 .<br />
La Decisione quadro è stata approvata il 24 luglio 2008 e mira a disciplinare<br />
uno degli aspetti relativi all‘efficacia transnazionale dei precedenti giudiziari in<br />
ambito U.E.. Come vedremo nel prosieguo, lo scopo dello strumento non è<br />
quello di riavvicinare le legislazioni nazionali degli Stati membri con riferimento<br />
alla tipologia di conseguenze che una precedente condanna può spiegare in<br />
relazione ad un diverso procedimento penale, ma solo quello di assicurare che le<br />
decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro spieghino effetti<br />
equivalenti a quelle pronunciate da giudici nazionali.<br />
186 Magistrato, attualmente distaccato quale esperto nazionale presso il Segretariato Generale del<br />
Consiglio dell‘Unione europea. Le opinioni esposte nel presente scritto sono personali dell‘Autore e<br />
non impegnano l‘Istituzione presso la quale egli presta servizio<br />
187 GUCE n. C 012 del 15 gennaio 2001; v. in particolare la misura 2.<br />
188 25 gennaio 2005, COM(2005)10 definitivo, §§ 33-40: in particolare, il documento concludeva<br />
affermando che ―al fine di rimediare a queste disfunzioni, la Commissione depositerà un progetto di<br />
decisione quadro sulla presa in considerazione delle decisioni di condanna che permetterà di realizzare<br />
gli obiettivi richiamati nella misura 2 del programma del reciproco riconoscimento‖ (v. la nota<br />
precedente)<br />
189 COM (2005)91 definitivo.<br />
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