DIRITTO PENALE SOSTANZIALE E PROCESSUALE DELL'UNIONE ...
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IL <strong>DIRITTO</strong> <strong>PENALE</strong> E LA PROCEDURA <strong>PENALE</strong> NEGLI STRUMENTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA – CAPITOLO IX – LA DIRETTIVA SULL’INTERPRETAZIONE E LA TRADUZIONE<br />
per omesso o errato recepimento; la Corte di Giustizia, interpretando le norme<br />
della Direttiva su ricorso in via pregiudiziale delle Autorità giudiziarie degli Stati<br />
membri arrivando, ove necessario, a dichiarare l‘incompatibilità di eventuali<br />
disposizioni di diritto interno confliggenti con quelle parti della Direttiva che<br />
possono avere immediata applicazione, imponendosi così al giudice nazionale<br />
l‘obbligo di disapplicare la norma interna (v. su questi aspetti il Capitolo I, par.<br />
8.).<br />
1.2. L‘origine della Direttiva ed il procedimento di approvazione.<br />
Prima di passare ad illustrare il contenuto della Direttiva, merita riassumere<br />
brevemente la vicenda legislativa all‘origine del provvedimento.<br />
Rispondendo ad un diffuso appello perché l‘Unione europea si dotasse di un<br />
quadro legislativo omogeneo per ciò che riguarda le garanzie minime di rispetto<br />
dei diritti fondamentali nel processo penale, nel 2004 la Commissione europea<br />
aveva presentato una proposta per una Decisione quadro del Consiglio su tale<br />
materia 205 . Tale proposta mirava al riavvicinamento della garanzie minime offerte<br />
dagli ordinamenti degli Stati membri relativi ad una serie di aspetti del processo<br />
penale nazionale, individuati come quelli maggiormente critici, atti a determinare<br />
uno scadimento del grado di fiducia reciproca tra ordinamenti (il presupposto<br />
alla base della costruzione dell‘Area di libertà, sicurezza e giustizia prevista dal<br />
Trattato di Maastricht: supra, Capitolo I, par. 2.). Inoltre, l‘iniziativa mirava a<br />
rispondere alle diffuse critiche di quanti evidenziavano come l‘attività normativa<br />
dell‘U.E. nel campo del diritto penale si fosse sino a quel momento limitata a<br />
dettare norme di carattere repressivo (tanto nel diritto penale sostanziale, quanto<br />
in quello processuale: si pensi al mandato di arresto europeo), tralasciando il<br />
necessario bilanciamento (costituzionale) con le esigenze di tutela dei diritti<br />
fondamentali dell‘accusato.<br />
Tuttavia, l‘esame della proposta della Commissione da parte del Consiglio,<br />
secondo le regole del Trattato di Maastricht – e dunque con l‘obbligo di<br />
approvazione all‘unanimità della Decisione Quadro –, era risultata in un<br />
fallimento, con una minoranza di sei Stati membri 206 che, opponendosi al<br />
progetto, avevano portato al suo definitivo abbandono nel 2007.<br />
Nel 2009, sotto la presidenza svedese del Consiglio (ma ancora sotto la vigenza<br />
delle vecchie regole del Trattato di Maastricht, essendo l‘entrata in vigore del<br />
Trattato di Lisbona ancora incerta) si è tentato un approccio diverso. Mentre<br />
205 Vedi doc. COM(2004) 328 definitivo.<br />
206 Si trattava di Regno Unito, Irlanda, Malta, Cipro (i quattro Paesi con sistema di ―common law‖),<br />
oltre a Slovacchia e Repubblica Ceca.<br />
2011 Exeo srl - www.exeoedizioni.it 187