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DIRITTO PENALE SOSTANZIALE E PROCESSUALE DELL'UNIONE ...

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IL <strong>DIRITTO</strong> <strong>PENALE</strong> E LA PROCEDURA <strong>PENALE</strong> NEGLI STRUMENTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA – CAPITOLO IX – LA DIRETTIVA SULL’INTERPRETAZIONE E LA TRADUZIONE<br />

per omesso o errato recepimento; la Corte di Giustizia, interpretando le norme<br />

della Direttiva su ricorso in via pregiudiziale delle Autorità giudiziarie degli Stati<br />

membri arrivando, ove necessario, a dichiarare l‘incompatibilità di eventuali<br />

disposizioni di diritto interno confliggenti con quelle parti della Direttiva che<br />

possono avere immediata applicazione, imponendosi così al giudice nazionale<br />

l‘obbligo di disapplicare la norma interna (v. su questi aspetti il Capitolo I, par.<br />

8.).<br />

1.2. L‘origine della Direttiva ed il procedimento di approvazione.<br />

Prima di passare ad illustrare il contenuto della Direttiva, merita riassumere<br />

brevemente la vicenda legislativa all‘origine del provvedimento.<br />

Rispondendo ad un diffuso appello perché l‘Unione europea si dotasse di un<br />

quadro legislativo omogeneo per ciò che riguarda le garanzie minime di rispetto<br />

dei diritti fondamentali nel processo penale, nel 2004 la Commissione europea<br />

aveva presentato una proposta per una Decisione quadro del Consiglio su tale<br />

materia 205 . Tale proposta mirava al riavvicinamento della garanzie minime offerte<br />

dagli ordinamenti degli Stati membri relativi ad una serie di aspetti del processo<br />

penale nazionale, individuati come quelli maggiormente critici, atti a determinare<br />

uno scadimento del grado di fiducia reciproca tra ordinamenti (il presupposto<br />

alla base della costruzione dell‘Area di libertà, sicurezza e giustizia prevista dal<br />

Trattato di Maastricht: supra, Capitolo I, par. 2.). Inoltre, l‘iniziativa mirava a<br />

rispondere alle diffuse critiche di quanti evidenziavano come l‘attività normativa<br />

dell‘U.E. nel campo del diritto penale si fosse sino a quel momento limitata a<br />

dettare norme di carattere repressivo (tanto nel diritto penale sostanziale, quanto<br />

in quello processuale: si pensi al mandato di arresto europeo), tralasciando il<br />

necessario bilanciamento (costituzionale) con le esigenze di tutela dei diritti<br />

fondamentali dell‘accusato.<br />

Tuttavia, l‘esame della proposta della Commissione da parte del Consiglio,<br />

secondo le regole del Trattato di Maastricht – e dunque con l‘obbligo di<br />

approvazione all‘unanimità della Decisione Quadro –, era risultata in un<br />

fallimento, con una minoranza di sei Stati membri 206 che, opponendosi al<br />

progetto, avevano portato al suo definitivo abbandono nel 2007.<br />

Nel 2009, sotto la presidenza svedese del Consiglio (ma ancora sotto la vigenza<br />

delle vecchie regole del Trattato di Maastricht, essendo l‘entrata in vigore del<br />

Trattato di Lisbona ancora incerta) si è tentato un approccio diverso. Mentre<br />

205 Vedi doc. COM(2004) 328 definitivo.<br />

206 Si trattava di Regno Unito, Irlanda, Malta, Cipro (i quattro Paesi con sistema di ―common law‖),<br />

oltre a Slovacchia e Repubblica Ceca.<br />

2011 Exeo srl - www.exeoedizioni.it 187

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