scarica pdf - Collegio dei Geometri
scarica pdf - Collegio dei Geometri
scarica pdf - Collegio dei Geometri
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e<br />
le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi<br />
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti<br />
le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1, i criteri<br />
di riparto delle risorse tra le finalità di cui al medesimo comma<br />
nonché il relativo procedimento amministrativo e contabile di alimentazione.<br />
Disposizioni in materia di radiazioni ottiche artificiali - titolo<br />
VIII, Capo V. In vigore dal 26 aprile 2010 - art. 306, comma 3.<br />
TITOLO VIII Agenti fisici - Capo V Protezione <strong>dei</strong> lavoratori dai<br />
rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali<br />
Art. 213, comma 1 - Il presente capo stabilisce prescrizioni minime<br />
di protezione <strong>dei</strong> lavoratori contro i rischi per la salute e la<br />
sicurezza che possono derivare, dall’esposizione alle radiazioni<br />
ottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi<br />
dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.<br />
Elaborazione delle procedure standardizzate per la valutazione<br />
del rischio nelle aziende fino a 10 lavoratori - art. 6, comma 8,<br />
lettera f. In vigore dal 31 dicembre 2010 mediante decreto ministeriale,<br />
in vigore non oltre il 30 giugno 2012 - art. 29, comma 5.<br />
Art. 6, comma 8, lettera f - Elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre<br />
2010, le procedure standardizzate di effettuazione del-<br />
In cantiere<br />
la valutazione <strong>dei</strong> rischi di cui all’articolo 29, comma 5, tenendo<br />
conto <strong>dei</strong> profili di rischio e degli indici infortunistici di settore.<br />
Tali procedure vengono recepite con decreto <strong>dei</strong> Ministeri<br />
del lavoro e della previdenza sociale, della salute e dell’interno<br />
acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti<br />
tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento<br />
e di Bolzano;<br />
Disposizioni in materia di campi elettromagnetici - titolo VIII,<br />
Capo IV. In vigore dal 30 aprile 2012 - art. 306, comma 3.<br />
TITOLO VIII Agenti fisici - Capo IV Protezione <strong>dei</strong> lavoratori dai<br />
rischi di esposizione a campi elettromagnetici<br />
Art. 206, comma 1 - Il presente capo determina i requisiti minimi<br />
per la protezione <strong>dei</strong> lavoratori contro i rischi per la salute<br />
e la sicurezza derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici<br />
(da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dall’articolo 207,<br />
durante il lavoro.<br />
Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute<br />
e la sicurezza <strong>dei</strong> lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine<br />
conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di<br />
correnti indotte e dall’assorbimento di energia, e da correnti di<br />
contatto.<br />
2. Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali effetti<br />
a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori<br />
in tensione. •