20.05.2013 Views

scarica pdf - Collegio dei Geometri

scarica pdf - Collegio dei Geometri

scarica pdf - Collegio dei Geometri

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e<br />

le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi<br />

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti<br />

le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1, i criteri<br />

di riparto delle risorse tra le finalità di cui al medesimo comma<br />

nonché il relativo procedimento amministrativo e contabile di alimentazione.<br />

Disposizioni in materia di radiazioni ottiche artificiali - titolo<br />

VIII, Capo V. In vigore dal 26 aprile 2010 - art. 306, comma 3.<br />

TITOLO VIII Agenti fisici - Capo V Protezione <strong>dei</strong> lavoratori dai<br />

rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali<br />

Art. 213, comma 1 - Il presente capo stabilisce prescrizioni minime<br />

di protezione <strong>dei</strong> lavoratori contro i rischi per la salute e la<br />

sicurezza che possono derivare, dall’esposizione alle radiazioni<br />

ottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi<br />

dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.<br />

Elaborazione delle procedure standardizzate per la valutazione<br />

del rischio nelle aziende fino a 10 lavoratori - art. 6, comma 8,<br />

lettera f. In vigore dal 31 dicembre 2010 mediante decreto ministeriale,<br />

in vigore non oltre il 30 giugno 2012 - art. 29, comma 5.<br />

Art. 6, comma 8, lettera f - Elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre<br />

2010, le procedure standardizzate di effettuazione del-<br />

In cantiere<br />

la valutazione <strong>dei</strong> rischi di cui all’articolo 29, comma 5, tenendo<br />

conto <strong>dei</strong> profili di rischio e degli indici infortunistici di settore.<br />

Tali procedure vengono recepite con decreto <strong>dei</strong> Ministeri<br />

del lavoro e della previdenza sociale, della salute e dell’interno<br />

acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti<br />

tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento<br />

e di Bolzano;<br />

Disposizioni in materia di campi elettromagnetici - titolo VIII,<br />

Capo IV. In vigore dal 30 aprile 2012 - art. 306, comma 3.<br />

TITOLO VIII Agenti fisici - Capo IV Protezione <strong>dei</strong> lavoratori dai<br />

rischi di esposizione a campi elettromagnetici<br />

Art. 206, comma 1 - Il presente capo determina i requisiti minimi<br />

per la protezione <strong>dei</strong> lavoratori contro i rischi per la salute<br />

e la sicurezza derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici<br />

(da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dall’articolo 207,<br />

durante il lavoro.<br />

Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute<br />

e la sicurezza <strong>dei</strong> lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine<br />

conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di<br />

correnti indotte e dall’assorbimento di energia, e da correnti di<br />

contatto.<br />

2. Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali effetti<br />

a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori<br />

in tensione. •

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!