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Regolamento edilizio (2).pdf - Comune di Partinico

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Art. 37<br />

Controllo sull’esecuzione dei lavori e vigilanza sulle costruzioni.<br />

La corrispondenza delle modalità <strong>di</strong> esecuzione dei lavori autorizzati alle norme dettate dalle vigenti leggi e dal<br />

presente <strong>Regolamento</strong> <strong>e<strong>di</strong>lizio</strong>, o a quelle in<strong>di</strong>cate nell'autorizzazione a costruire, nonché ai <strong>di</strong>segni <strong>di</strong> progetto in base a cui<br />

fu rilasciata la concessione, sarà assicurata dal controllo esercitato dal <strong>Comune</strong> a mezzo dei suoi funzionari e agenti.<br />

A tal scopo la concessione e i <strong>di</strong>segni allegati o loro copia conforme, dovranno essere costantemente tenuti a<br />

<strong>di</strong>sposizione dei suddetti funzionari sul luogo della costruzione fino a che l’opera non sia ultimata..<br />

Nella eventualità <strong>di</strong> interruzione dei lavori per qualsiasi causa, il proprietario, o l'intestatario della concessione,<br />

dovrà pre<strong>di</strong>sporre, a propria cura e spese, i provve<strong>di</strong>menti necessari ad assicurare, durante l'interruzione stessa, la<br />

pubblica incolumità l'igiene e il decoro dandone comunicazione scritta entro 48 ore all'Amministrazione Comunale.<br />

Tutti gli addetti alla vigilanza sulle costruzioni, hanno <strong>di</strong>ritto al libero accesso ai cantieri e ad eseguire qualsiasi<br />

opera <strong>di</strong> controllo.<br />

Art. 38<br />

Ultimazione dei lavori - Dichiarazione <strong>di</strong> abitabilità o <strong>di</strong> agibilità.<br />

Il proprietario dovrà provvedere a presentare al <strong>Comune</strong> la denuncia <strong>di</strong> ultimazione dei lavori chiedendo la visita<br />

del responsabile del servizio tecnico competente del <strong>Comune</strong> o del responsabile del servizio <strong>di</strong> Igiene Pubblica per il<br />

rilascio della <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> abitabilità o <strong>di</strong> agibilità.<br />

Il Sindaco fisserà il giorno e l'ora della visita entro i trenta giorni successivi alla data della domanda e ne darà<br />

comunicazione scritta al proprietario, che ha il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> intervenire o <strong>di</strong> farsi rappresentare.<br />

Constatata l'osservanza <strong>di</strong> tutte le norme igieniche ed e<strong>di</strong>lizie e in particolare <strong>di</strong> quelle contenute nel presente<br />

<strong>Regolamento</strong>, nelle leggi sanitarie e nella licenza <strong>di</strong> costruzione, e visti:<br />

a) il certificato <strong>di</strong> conformità richiesto ai sensi dello stesso art.8 della L. 5/11/71 n. 1086, e rilasciato dall'Ufficio<br />

del Genio Civile;<br />

b) il certificato <strong>di</strong> collaudo, prescritto dall'alt. 7 della predetta Legge 5/11/71 n. 1086, munito dell'attestazione, da<br />

parte del Genio Civile, dell'avvenuto deposito.<br />

c) le ricevute dei versamenti alla Tesoreria Comunale riguardanti il contributo <strong>di</strong> cui all'art. 3 della Legge 28/1/77<br />

n.10; il Sindaco rilascerà la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> abitabilità o <strong>di</strong> agibilità che avrà efficacia dopo tre mesi dalla data <strong>di</strong><br />

ultimazione dei lavori.<br />

Eventuali riduzioni <strong>di</strong> tale termine possono essere <strong>di</strong>sposte su parere dell'Ufficiale Sanitario qualora si riscontri che<br />

i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause <strong>di</strong> insalubrità o quando siano stati usati sistemi<br />

costruttivi che non comportino impiego in cantiere <strong>di</strong> malte e conglomerati.<br />

La <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> abitabilità o <strong>di</strong> agibilità decade in seguito ad eventuali trasformazioni dell'e<strong>di</strong>ficio, o a cambiamenti<br />

d'uso eseguiti successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione stessa.<br />

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