Regolamento edilizio (2).pdf - Comune di Partinico
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Art. 67<br />
Ca<strong>di</strong>toie, grondaie, canne fumarie, fecali e serbatoi dell’acqua.<br />
Nelle pareti esterne dei fabbricati è vietato sistemare tubi <strong>di</strong> scarico, carme <strong>di</strong> ventilazione e canalizzazioni in<br />
genere a meno che il progetto non preveda una loro sistemazione che si inserisca armonicamente e funzionalmente nelle<br />
pareti con preciso carattere architettonico.<br />
muratura.<br />
Ca<strong>di</strong>toie e grondaie, lì dove non è possibile includerle nell'opera muraria possono essere costruite in aderenza alla<br />
Esse devono seguire l'or<strong>di</strong>to architettonico delle facciate ed essere allocate (verticalmente) lungo le linee <strong>di</strong><br />
raccordo tra unità e<strong>di</strong>lizia ed unità e<strong>di</strong>lizia. Devono essere realizzate in materiale <strong>di</strong> colore scuro preferibilmente<br />
tra<strong>di</strong>zionale.<br />
Canne fumarie e fecali devono essere realizzate, quando è possibile e le con<strong>di</strong>zioni dello sviluppo della proprietà<br />
nei vari piani lo consentono, all'interno dell'unità e<strong>di</strong>lizia e comunque negli spazi <strong>di</strong> pertinenza interni alle unità e<strong>di</strong>lizie<br />
(chiostrine, cortili, ecc.).<br />
I serbatoi dell'acqua vanno collocati in modo da non essere visibili sul fronte strada e comunque all'interno dei<br />
volumi degli e<strong>di</strong>fici, nei sottotetti o sui terrazzi in modo che non superino la quota del relativo parapetto in muratura.<br />
Art. 68<br />
Aggetti e sporgenze.<br />
Negli e<strong>di</strong>fici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico o <strong>di</strong> uso pubblico sono vietati:<br />
a) aggetti e sporgenze superiori a cm 5 fino all'altezza <strong>di</strong> m 2,20 dal piano del marciapiede e aggetti superiori a cm 20<br />
fino alla quota consentita per i balconi;<br />
b) porte, gelosie e persiane che si aprono all'esterno ad un'altezza inferiore a m. 2,20 dal piano stradale, se la strada è<br />
fornita <strong>di</strong> marciapiede e m. 2,50 se la strada ne è priva;<br />
c) Per le strade con larghezza inferiore a m. 5,00 sempre che siano munite <strong>di</strong> marciapiede è consentita la costruzione<br />
<strong>di</strong> balconi in aggetto e pensiline <strong>di</strong> larghezza non superiore ad 1/10 della larghezza stradale e sempre che sia inferiore alla<br />
larghezza del marciapiede.<br />
I balconi, le pensiline e gli aggetti proiettantisi <strong>di</strong>rettamente sui marciapie<strong>di</strong> non debbono mai avere altezza<br />
inferiore a m 3,50 dagli stessi e qualora invece si proiettino anche in parte sulla strada, m 4,00 dalla stessa.<br />
dell'aggetto.<br />
Tali altezze vanno misurate in corrispondenza del punto più basso del profilo del balcone della pensilina,<br />
I balconi e le pensiline non debbono sporgere dal profilo del fabbricato più <strong>di</strong> 1/8 della larghezza della strada o del<br />
<strong>di</strong>stacco, salvo quanto previsto al punto c).<br />
I balconi totalmente chiusi (Bow-Window) o con i lati terminali chiusi sono ammessi nelle costruzioni arretrate<br />
dal filo stradale per una profon<strong>di</strong>tà pari all'aggetto degli stessi e sono sottoposti alle stesse limitazioni previste per balconi<br />
aperti.<br />
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