29.05.2013 Views

Regolamento edilizio (2).pdf - Comune di Partinico

Regolamento edilizio (2).pdf - Comune di Partinico

Regolamento edilizio (2).pdf - Comune di Partinico

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Art. 67<br />

Ca<strong>di</strong>toie, grondaie, canne fumarie, fecali e serbatoi dell’acqua.<br />

Nelle pareti esterne dei fabbricati è vietato sistemare tubi <strong>di</strong> scarico, carme <strong>di</strong> ventilazione e canalizzazioni in<br />

genere a meno che il progetto non preveda una loro sistemazione che si inserisca armonicamente e funzionalmente nelle<br />

pareti con preciso carattere architettonico.<br />

muratura.<br />

Ca<strong>di</strong>toie e grondaie, lì dove non è possibile includerle nell'opera muraria possono essere costruite in aderenza alla<br />

Esse devono seguire l'or<strong>di</strong>to architettonico delle facciate ed essere allocate (verticalmente) lungo le linee <strong>di</strong><br />

raccordo tra unità e<strong>di</strong>lizia ed unità e<strong>di</strong>lizia. Devono essere realizzate in materiale <strong>di</strong> colore scuro preferibilmente<br />

tra<strong>di</strong>zionale.<br />

Canne fumarie e fecali devono essere realizzate, quando è possibile e le con<strong>di</strong>zioni dello sviluppo della proprietà<br />

nei vari piani lo consentono, all'interno dell'unità e<strong>di</strong>lizia e comunque negli spazi <strong>di</strong> pertinenza interni alle unità e<strong>di</strong>lizie<br />

(chiostrine, cortili, ecc.).<br />

I serbatoi dell'acqua vanno collocati in modo da non essere visibili sul fronte strada e comunque all'interno dei<br />

volumi degli e<strong>di</strong>fici, nei sottotetti o sui terrazzi in modo che non superino la quota del relativo parapetto in muratura.<br />

Art. 68<br />

Aggetti e sporgenze.<br />

Negli e<strong>di</strong>fici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico o <strong>di</strong> uso pubblico sono vietati:<br />

a) aggetti e sporgenze superiori a cm 5 fino all'altezza <strong>di</strong> m 2,20 dal piano del marciapiede e aggetti superiori a cm 20<br />

fino alla quota consentita per i balconi;<br />

b) porte, gelosie e persiane che si aprono all'esterno ad un'altezza inferiore a m. 2,20 dal piano stradale, se la strada è<br />

fornita <strong>di</strong> marciapiede e m. 2,50 se la strada ne è priva;<br />

c) Per le strade con larghezza inferiore a m. 5,00 sempre che siano munite <strong>di</strong> marciapiede è consentita la costruzione<br />

<strong>di</strong> balconi in aggetto e pensiline <strong>di</strong> larghezza non superiore ad 1/10 della larghezza stradale e sempre che sia inferiore alla<br />

larghezza del marciapiede.<br />

I balconi, le pensiline e gli aggetti proiettantisi <strong>di</strong>rettamente sui marciapie<strong>di</strong> non debbono mai avere altezza<br />

inferiore a m 3,50 dagli stessi e qualora invece si proiettino anche in parte sulla strada, m 4,00 dalla stessa.<br />

dell'aggetto.<br />

Tali altezze vanno misurate in corrispondenza del punto più basso del profilo del balcone della pensilina,<br />

I balconi e le pensiline non debbono sporgere dal profilo del fabbricato più <strong>di</strong> 1/8 della larghezza della strada o del<br />

<strong>di</strong>stacco, salvo quanto previsto al punto c).<br />

I balconi totalmente chiusi (Bow-Window) o con i lati terminali chiusi sono ammessi nelle costruzioni arretrate<br />

dal filo stradale per una profon<strong>di</strong>tà pari all'aggetto degli stessi e sono sottoposti alle stesse limitazioni previste per balconi<br />

aperti.<br />

37

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!