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28<br />
set <strong>2010</strong><br />
SPORT<br />
Calcio<br />
Il punto sul<br />
Campionato<br />
con il vento in poppa<br />
Se si tiene conto di quello che comunemente viene detto “chi ben<br />
inizia è a metà dell’opera”, il Teramo è sulla buona strada per un<br />
altro anno vincente. Partire bene è senz’altro il modo migliore per<br />
ambire ad obiettivi alti. Le premesse, pertanto, ci sono tutte per<br />
sperare di riacciuffare l’agognato traguardo del professionismo. Già dalle<br />
prime battute con il Pescara, si era visto che le cose andavano per il verso<br />
giusto. Era calcio d’agosto, pur sempre un confronto con una squadra<br />
di serie B. Il pareggio e la rete di Gambino avevano acceso l’entusiasmo.<br />
Lo scetticismo di qualcuno, non a torto, aveva steso un leggero velo di<br />
giustificata prudenza. Altre amichevoli con formazioni di pari grado ed<br />
altre conferme. L’esordio in Coppa Italia è stato il momento più atteso<br />
perché solo in quella occasione si poteva saggiare la vera consistenza<br />
del nuovo Teramo in gare ufficiali con i tre punti in palio. Anche la Coppa<br />
ha detto quello che si era già visto. Curiosità, scetticismo e speranza,<br />
Dura lex sed lex a cura di<br />
Amilcare Lauria<br />
Elvio Fortuna<br />
avvocati associati<br />
In nome<br />
del popolo...<br />
Ènoto che le sentenze degli organi giurisdizionali sono pronunciate<br />
“in nome del popolo italiano”. Tale dicitura, ovviamente, non certifica<br />
una sorta di investitura politica popolare bensì, da una parte,<br />
per indicare che la sovranità non discende più dall’alto come nello Stato<br />
monarchico, ma appartiene al popolo; e dall’altra parte, è lecito pensare<br />
che l’espressione introduca un criterio ermeneutico cui i giudici devono<br />
sottostare, allorquando debbano decidere una controversia che implica<br />
considerazioni extra – giuridiche (ad es. il carattere di osceno lesivo<br />
del comune senso del pudore). In tale ipotesi, il giudice non dovrebbe<br />
decidere la questione sulla base delle sue personali convinzioni, ma<br />
facendosi reale interprete del sentimento della collettività maggiormente<br />
nutrito in quel momento storico. Particolare interesse assume,<br />
in tale ordine di idee, la questione sulla risarcibilità del danno morale al<br />
proprietario per la perdita di un animale di affezione. E’ ovvio che su tale<br />
questione, come su tante altre, i giudici italiani sono quanto mai divisi,<br />
di<br />
Antonio<br />
Parnanzone dimitutto@teramani.<strong>info</strong><br />
sensazioni serpeggianti qua e là nelle conversazioni<br />
dei bar ed in altri luoghi di ritrovo.<br />
Poi tanta voglia di ricominciare sulle gradinate<br />
del comunale. L’esordio in Campionato ha<br />
finalmente rotto il lungo digiuno. Poche gare<br />
e tante conferme è quello che aveva proposto<br />
l’inizio di stagione. Venne il giorno della<br />
prima amara sconfitta e con essa il timore di<br />
scoprire improvvisamente una realtà diversa<br />
da quella che si era manifestata fino a quel<br />
momento. Da Santarcangelo a Santegidio,<br />
il percorso della riscossa e la certezza di<br />
essere all’altezza della situazione. Il futuro<br />
ci dirà se il Teramo è in grado di battere la<br />
concorrenza di Rimini, Sambenedettese, Jesina ed altre ancora. Maggio è<br />
ancora lontano e nulla può dirsi in concreto per l’esito del verdetto finale.<br />
E’ importante aver riportato nel nostro stadio l’interesse per il confronto<br />
con altre città di prestigio calcistico. Era bello andare per i nostri paesi<br />
d’Abruzzo, ma solo per gustare la buona cucina, perché il confronto calcistico<br />
non era alla pari, se non per il solo numero di giocatori in campo.<br />
Rivaleggiare, e possibilmente vincere, con città di grossa tradizione è<br />
quello che mancava. L’avvio è promettente e tutto sembra andar bene.<br />
Disquisire se il Teramo gioca bene o male, se quel giocatore è più adatto<br />
o meno dell’altro in un determinato ruolo e cosi via, è il succo del vivere<br />
il calcio la domenica e la settimana seguente. Coreografie, striscioni, cori<br />
e spalti affollati, anche se non pieni per le dimensioni dello stadio di Piano<br />
D’Accio, e il confronto con le tifoserie avversarie assiepate nell’altra<br />
parte, sono scene non più appartenenti al passato. n<br />
benché la Cassazione sia prevalentemente orientata ad escludere la detta<br />
risarcibilità. A tal proposito, va ricordata la nota decisione sul danno<br />
esistenziale pronunciata a sezioni Riunite l’undici novembre 2008 con cui<br />
il Giudice nomofilattico ha detto basta “alle più fantasiose e a volte risibili<br />
prospettazioni di pregiudizi suscettivi di alterare il modo di esistere delle<br />
persone” negando il risarcimento nelle cause cosiddette bagatellari, e<br />
ritenendo inconcepibile qualsiasi pregiudizio (non patrimoniale) sofferto<br />
per la perdita di un animale. Sennonché la stessa Cassazione, a dimostrazione<br />
di quanto si diceva sopra, con la sentenza n. 4493 del 25 febbraio<br />
2009, ignorando completamente il proprio autorevole precedente, ha<br />
r<strong>info</strong>colato le speranze degli “animalisti” decidendo positivamente per la<br />
risarcibilità di tale tipo di danno. Con tale sentenza la Corte ha respinto il<br />
ricorso proposto da un ambulatorio veterinario che era stato condannato<br />
da un giudice di pace a risarcire il danno morale ad un proprietario di un<br />
gatto che era deceduto a causa di un errore di trasfusione di sangue. Per<br />
quel che concerne i giudici del tribunale capitolino segnaliamo due decisioni<br />
contrastanti la prima del 2002 che riconosce (sentenza 17 aprile<br />
2002) il danno non patrimoniale da perdita da animale di affezione, e la<br />
seconda del 21 marzo 2005 lo nega. Ebbene, poiché il sentimento di cui<br />
si discute è suscettibile di diversa sensibilità si vorrebbe in questa sede,<br />
“in nome del popolo teramano”, indire una sorta di sondaggio diretto ai<br />
nostri gentili e cortesi lettori per sapere se sono d’accordo sulla sentenza<br />
che nega la risarcibilità del danno morale per la perdita dell’animale di<br />
affezione o per la sentenza che invece la riconosca.<br />
Per depositare la vostra “sentenza” mandate una e-mail a:<br />
dimmitutto@teramani.<strong>info</strong> n