31.05.2013 Views

Ottobre 2010 n. 66 - Teramani.info

Ottobre 2010 n. 66 - Teramani.info

Ottobre 2010 n. 66 - Teramani.info

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

28<br />

set <strong>2010</strong><br />

SPORT<br />

Calcio<br />

Il punto sul<br />

Campionato<br />

con il vento in poppa<br />

Se si tiene conto di quello che comunemente viene detto “chi ben<br />

inizia è a metà dell’opera”, il Teramo è sulla buona strada per un<br />

altro anno vincente. Partire bene è senz’altro il modo migliore per<br />

ambire ad obiettivi alti. Le premesse, pertanto, ci sono tutte per<br />

sperare di riacciuffare l’agognato traguardo del professionismo. Già dalle<br />

prime battute con il Pescara, si era visto che le cose andavano per il verso<br />

giusto. Era calcio d’agosto, pur sempre un confronto con una squadra<br />

di serie B. Il pareggio e la rete di Gambino avevano acceso l’entusiasmo.<br />

Lo scetticismo di qualcuno, non a torto, aveva steso un leggero velo di<br />

giustificata prudenza. Altre amichevoli con formazioni di pari grado ed<br />

altre conferme. L’esordio in Coppa Italia è stato il momento più atteso<br />

perché solo in quella occasione si poteva saggiare la vera consistenza<br />

del nuovo Teramo in gare ufficiali con i tre punti in palio. Anche la Coppa<br />

ha detto quello che si era già visto. Curiosità, scetticismo e speranza,<br />

Dura lex sed lex a cura di<br />

Amilcare Lauria<br />

Elvio Fortuna<br />

avvocati associati<br />

In nome<br />

del popolo...<br />

Ènoto che le sentenze degli organi giurisdizionali sono pronunciate<br />

“in nome del popolo italiano”. Tale dicitura, ovviamente, non certifica<br />

una sorta di investitura politica popolare bensì, da una parte,<br />

per indicare che la sovranità non discende più dall’alto come nello Stato<br />

monarchico, ma appartiene al popolo; e dall’altra parte, è lecito pensare<br />

che l’espressione introduca un criterio ermeneutico cui i giudici devono<br />

sottostare, allorquando debbano decidere una controversia che implica<br />

considerazioni extra – giuridiche (ad es. il carattere di osceno lesivo<br />

del comune senso del pudore). In tale ipotesi, il giudice non dovrebbe<br />

decidere la questione sulla base delle sue personali convinzioni, ma<br />

facendosi reale interprete del sentimento della collettività maggiormente<br />

nutrito in quel momento storico. Particolare interesse assume,<br />

in tale ordine di idee, la questione sulla risarcibilità del danno morale al<br />

proprietario per la perdita di un animale di affezione. E’ ovvio che su tale<br />

questione, come su tante altre, i giudici italiani sono quanto mai divisi,<br />

di<br />

Antonio<br />

Parnanzone dimitutto@teramani.<strong>info</strong><br />

sensazioni serpeggianti qua e là nelle conversazioni<br />

dei bar ed in altri luoghi di ritrovo.<br />

Poi tanta voglia di ricominciare sulle gradinate<br />

del comunale. L’esordio in Campionato ha<br />

finalmente rotto il lungo digiuno. Poche gare<br />

e tante conferme è quello che aveva proposto<br />

l’inizio di stagione. Venne il giorno della<br />

prima amara sconfitta e con essa il timore di<br />

scoprire improvvisamente una realtà diversa<br />

da quella che si era manifestata fino a quel<br />

momento. Da Santarcangelo a Santegidio,<br />

il percorso della riscossa e la certezza di<br />

essere all’altezza della situazione. Il futuro<br />

ci dirà se il Teramo è in grado di battere la<br />

concorrenza di Rimini, Sambenedettese, Jesina ed altre ancora. Maggio è<br />

ancora lontano e nulla può dirsi in concreto per l’esito del verdetto finale.<br />

E’ importante aver riportato nel nostro stadio l’interesse per il confronto<br />

con altre città di prestigio calcistico. Era bello andare per i nostri paesi<br />

d’Abruzzo, ma solo per gustare la buona cucina, perché il confronto calcistico<br />

non era alla pari, se non per il solo numero di giocatori in campo.<br />

Rivaleggiare, e possibilmente vincere, con città di grossa tradizione è<br />

quello che mancava. L’avvio è promettente e tutto sembra andar bene.<br />

Disquisire se il Teramo gioca bene o male, se quel giocatore è più adatto<br />

o meno dell’altro in un determinato ruolo e cosi via, è il succo del vivere<br />

il calcio la domenica e la settimana seguente. Coreografie, striscioni, cori<br />

e spalti affollati, anche se non pieni per le dimensioni dello stadio di Piano<br />

D’Accio, e il confronto con le tifoserie avversarie assiepate nell’altra<br />

parte, sono scene non più appartenenti al passato. n<br />

benché la Cassazione sia prevalentemente orientata ad escludere la detta<br />

risarcibilità. A tal proposito, va ricordata la nota decisione sul danno<br />

esistenziale pronunciata a sezioni Riunite l’undici novembre 2008 con cui<br />

il Giudice nomofilattico ha detto basta “alle più fantasiose e a volte risibili<br />

prospettazioni di pregiudizi suscettivi di alterare il modo di esistere delle<br />

persone” negando il risarcimento nelle cause cosiddette bagatellari, e<br />

ritenendo inconcepibile qualsiasi pregiudizio (non patrimoniale) sofferto<br />

per la perdita di un animale. Sennonché la stessa Cassazione, a dimostrazione<br />

di quanto si diceva sopra, con la sentenza n. 4493 del 25 febbraio<br />

2009, ignorando completamente il proprio autorevole precedente, ha<br />

r<strong>info</strong>colato le speranze degli “animalisti” decidendo positivamente per la<br />

risarcibilità di tale tipo di danno. Con tale sentenza la Corte ha respinto il<br />

ricorso proposto da un ambulatorio veterinario che era stato condannato<br />

da un giudice di pace a risarcire il danno morale ad un proprietario di un<br />

gatto che era deceduto a causa di un errore di trasfusione di sangue. Per<br />

quel che concerne i giudici del tribunale capitolino segnaliamo due decisioni<br />

contrastanti la prima del 2002 che riconosce (sentenza 17 aprile<br />

2002) il danno non patrimoniale da perdita da animale di affezione, e la<br />

seconda del 21 marzo 2005 lo nega. Ebbene, poiché il sentimento di cui<br />

si discute è suscettibile di diversa sensibilità si vorrebbe in questa sede,<br />

“in nome del popolo teramano”, indire una sorta di sondaggio diretto ai<br />

nostri gentili e cortesi lettori per sapere se sono d’accordo sulla sentenza<br />

che nega la risarcibilità del danno morale per la perdita dell’animale di<br />

affezione o per la sentenza che invece la riconosca.<br />

Per depositare la vostra “sentenza” mandate una e-mail a:<br />

dimmitutto@teramani.<strong>info</strong> n

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!