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Relazione P.A.Mo.B. - Comune di Longare

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all_Relaz PAT-PI_PAMOB 1300204<br />

I Comuni, in sede <strong>di</strong> variante degli strumenti urbanistici, possono motivatamente mo<strong>di</strong>ficare, su<br />

scala <strong>di</strong> maggior dettaglio, il perimetro dell’Area naturalistica-archeologica dei <strong>Mo</strong>nti Berici.<br />

Prescrizioni e vincoli<br />

E’ vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi;<br />

E’ vietata l’apertura <strong>di</strong> nuove cave a cielo aperto e la riapertura <strong>di</strong> quelle abbandonate o <strong>di</strong>smesse;<br />

Sono vietati interventi <strong>di</strong> bonifica <strong>di</strong> qualsiasi tipo;<br />

Sono vietati interventi che mo<strong>di</strong>fichino il regime o la composizione delle acque;<br />

Sono vietati la raccolta, l’asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità<br />

geologiche, mineralogiche ed archeologiche;<br />

E’ vietata l’introduzione <strong>di</strong> specie animali e vegetali estranee alla biocenosi compatibili o<br />

suscettibili <strong>di</strong> provocare alterazioni ecologicamente dannose;<br />

E’ vietato l’uso <strong>di</strong> mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi necessari ai<br />

lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi <strong>di</strong> protezione civile, nonché dei mezzi<br />

d’opera necessari per la costruzione e l’esercizio degli impianti elettrici e per le telecomunicazioni<br />

ivi collocati;<br />

E’ fatto <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> tagliare a raso, bruciare, estirpare o sra<strong>di</strong>care i filari <strong>di</strong> siepi o le singole piante<br />

autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso <strong>di</strong> inderogabili<br />

esigenze attinenti le opere <strong>di</strong> pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; è consentito lo sfoltimento<br />

e l’utilizzazione turnaria delle piante previo parere delle autorità competenti;<br />

Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della<br />

tra<strong>di</strong>zione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle<br />

strettamente pertinenti agli inse<strong>di</strong>amenti e<strong>di</strong>lizi e agli usi agricoli e zootecnici;<br />

Tra gli interventi <strong>di</strong> cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il<br />

sod<strong>di</strong>sfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa idrogeologica ivi<br />

comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione, e la manutenzione or<strong>di</strong>naria e lo sfalcio<br />

delle erbe acquatiche presenti che possono ostacolare il deflusso dell’acqua la ricalibratura degli<br />

alvei dei corsi d’acqua come le <strong>di</strong>fese <strong>di</strong> sponda, le briglie, le traverse, etc. nonché per l’irrigazione<br />

e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino dell’attività<br />

agricola in luoghi già tra<strong>di</strong>zionalmente coltivati;<br />

Sono consentiti per gli e<strong>di</strong>fici esistenti interventi <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria e straor<strong>di</strong>naria, <strong>di</strong><br />

restauro, <strong>di</strong> risanamento conservativo e <strong>di</strong> adeguamento igienico, nonché <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia<br />

e <strong>di</strong> ampliamento ai sensi della legislazione regionale vigente per le zone agricole nel rispetto delle<br />

tipologie e dei materiali del luogo;<br />

Sono ammessi interventi <strong>di</strong> ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici, anche in<br />

contiguità con l’esistente, e gli allevamenti zootecnici esistenti ai sensi della legislazione regionale<br />

vigente per le zone agricole, nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo;<br />

Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle<br />

sistemazioni esterne,<br />

La raccolta <strong>di</strong> funghi è consentita secondo quanto <strong>di</strong>sposto dalla L.R. 53/74 e successive<br />

mo<strong>di</strong>ficazioni;<br />

Sono consentiti interventi <strong>di</strong> tutela e valorizzazione effettuati dalle Soprintendenze Archeologiche<br />

del Veneto e ai Beni Ambientali e Architettonici, o autorizzati dalle stesse;

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