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Maurizio Brucchi Il gobbo napoletano Marco Valerio ... - Teramani.info

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dura lex sed lex<br />

Married<br />

for life<br />

(storie di vita<br />

coniugale)<br />

Una interessante sentenza della prima sezione civile della<br />

Corte di Cassazione, commentata da alcuni quotidiani di<br />

tiratura nazionale e da vari siti “internet” per la singolarità<br />

del caso, ci offre lo spunto di intitolare il presente articolo in<br />

maniera da parafrasare la nota lotteria “ Win for life” recentemente<br />

istituita. <strong>Il</strong> caso in questione riguarda una causa di divorzio inoltrata<br />

presso il Tribunale di Bologna e motivata dalla mancata consumazione<br />

del matrimonio. <strong>Il</strong> marito, in primo grado risultato vincitore<br />

nei confronti della moglie, ha ottenuto sentenza di cessazione degli<br />

effetti civili del matrimonio, ai sensi dell’art. 3 comma 2, lett.f<br />

(matrimonio non consumato) senza dover pagare alcun assegno divorzile<br />

alla moglie, data anche la estrema brevità della convivenza,<br />

durata appena sette giorni. <strong>Il</strong> verdetto di primo grado è stato, però,<br />

parzialmente ribaltato dal giudice di appello che nel confermare la<br />

mancata consumazione del matrimonio, poneva a carico del marito<br />

un assegno divorzile di € 250,00, compensando le spese legali di<br />

novembre 2009<br />

SERA<br />

EMOZIONI D’ARREDO<br />

a cura di<br />

Amilcare Laurìa ed Elvio Fortuna<br />

Rende più caldo il tuoNatale o<br />

avvocati associati<br />

entrambi i giudizi. La favorevole (per la moglie) decisione<br />

sull’assegno divorzile è stata motivata dal giudice di<br />

gravame sulla base della particolare disparità dei patrimoni<br />

dei coniugi. <strong>Il</strong> marito ha proposto ricorso avverso la<br />

decisione del giudice di secondo grado, denunciandone<br />

la contraddittorietà della motivazione stante la estrema<br />

brevità del matrimonio, circostanza questa ritenuta del<br />

tutto pacifica dai giudici di appello, che avrebbe dovuto<br />

far escludere la corresponsione dell’assegno in favore<br />

della moglie. La prima sezione della Corte di Cassazione<br />

con la decisione del 4 febbraio 2009 n. 2721 ha, tuttavia,<br />

respinto il ricorso, confermando la sentenza del giudice di appello<br />

ritenendola del tutto incensurabile dei vizi di contraddittorietà denunciati,<br />

e condannando il ricorrente alle spese di giudizio. Secondo<br />

i giudici del “Palazzaccio”, contrariamente a quanto affermato dal<br />

ricorrente, l’estrema brevità del matrimonio non è stata affatto<br />

negletta dalla Corte di Bologna, che anzi l’ha tenuta ben in considerazione<br />

dal momento che l’assegno divorzile è stato determinato in<br />

misura molto inferiore al petitum (a quanto richiesto) dalla moglie.<br />

La sentenza in argomento, vivacemente commentata, appare, pur<br />

nella sua scarna motivazione, esente da critiche, poiché l’assegno,<br />

vista l’esiguità dell’importo, ha una funzione tipicamente alimentare<br />

ed appare commisurato alla dimostrata disparità dei patrimoni<br />

dei due litiganti.<br />

Ragion per cui, se pensate che il matrimonio sia solo un investimento,<br />

abbiate cura di scegliere il coniuge sulla base delle sue<br />

qualità patrimoniali! u<br />

<br />

pag<br />

15

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