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resoconto di 5 anni di attività politica nel municipio roma xv elezioni ...

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Elezioni Amministrative 26 e 27 maggio 2013<br />

DIRITTI DEGLI ANIMALI<br />

RISPETTO PER GLI ANIMALI<br />

CONDIZIONE IMPRESCINDIBILE PER UN MONDO MIGLIORE<br />

EVOLUZIONE NORMATIVA<br />

Il riconoscimento dei <strong>di</strong>ritti degli animali,<br />

<strong>nel</strong> nostro Paese, ha avuto un percorso lungo<br />

e <strong>di</strong>fficoltoso, poiché per molti <strong>anni</strong>, non si<br />

era ancora <strong>di</strong>ffusa quella cultura del rispetto<br />

tipica <strong>di</strong> una società civile. Le prime leggi<br />

in favore degli animali le troviamo <strong>nel</strong><br />

mondo anglosassone, in particolare quelle<br />

contro la crudeltà, con la prima testimonianza<br />

<strong>di</strong>retta del 1641 sancita dalla Corte<br />

Generale del Massachussettes che afferma:<br />

“nessun uomo può esercitare alcuna tir<strong>anni</strong>a<br />

o crudeltà verso gli animali tenuti dall’uomo<br />

per il proprio utilizzo”.<br />

Sul problema del comportamento, spesso <strong>di</strong>sumano<br />

dell’uomo, nei confronti degli animali si è sviluppato<br />

un ampio <strong>di</strong>battito mon<strong>di</strong>ale che ha condotto alla<br />

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale<br />

proclamata il 15 ottobre 1978, <strong>nel</strong>la sede dell’Unesco<br />

a Parigi. Questo documento rappresenta,<br />

infatti, un notevole passo avanti e<br />

la Convenzione Europea per la Protezione<br />

degli Animali da Compagnia, firmata a Strasburgo<br />

il 13 novembre 1987, è sicuramente<br />

un importante punto <strong>di</strong> partenza, poiché<br />

fissa alcuni principi fondamentali finalizzati<br />

alla tutela e al benessere degli animali.<br />

L’Italia ha recepito tale Convenzione con la<br />

legge 201 del 4 novembre 2010, ma già con la<br />

legge 189 del 2004 che conteneva <strong>di</strong>sposizioni sul<br />

<strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> maltrattamento o <strong>di</strong> impiego degli animali<br />

in combattimenti, erano stati raggiungi risultati importanti.<br />

Infatti l’art. 544 bis della legge 189 applica, per la prima volta, una<br />

sanzione (reclusione fino a due <strong>anni</strong>) a chi per crudeltà o senza necessità,<br />

cagiona la morte <strong>di</strong> un animale.<br />

Il concetto <strong>di</strong> crudeltà, in realtà, era stato già affrontato <strong>nel</strong><br />

Co<strong>di</strong>ce Zanardelli (1889, entrato in vigore <strong>nel</strong> 1890), che stabilì una<br />

norma contro il maltrattamento degli animali con l’art.491. Il<br />

ministro <strong>di</strong> Grazia e Giustizia, Giuseppe Zanardelli, volendo esplicitamente<br />

eliminare alcune limitazioni in materia contenute in precedenti<br />

Co<strong>di</strong>ci, <strong>nel</strong>la sua Relazione, affermò che “le crudeltà verso<br />

gli animali devono essere condannate e proibite perché il loro martoriare<br />

con animo spietato esseri sensibili recando loro tormenti,<br />

non cessa <strong>di</strong> essere un male perché quelli che ne soffrono sono<br />

privi dell’umana ragione…”<br />

Quando, <strong>nel</strong> successivo Co<strong>di</strong>ce<br />

Rocco, l’art. 491 <strong>di</strong>venterà<br />

il 727, esso verrà situato tra i<br />

reati contro la moralità pubblica<br />

e il buon costume. Da questo<br />

momento in poi si è assistito<br />

<strong>nel</strong> nostro Paese ad una evoluzione<br />

normativa concernente la<br />

tutela dei <strong>di</strong>ritti degli animali,<br />

soprattutto con la legge Quadro<br />

del 1991 “in materia <strong>di</strong> animali<br />

d’affezione e prevenzione del<br />

randagismo”. Una vera rivoluzione<br />

culturale <strong>nel</strong> rapporto con<br />

i randagi perché fissa alcuni<br />

principi importanti con l’abolizione della pena <strong>di</strong><br />

morte per gli animali definiti “vacanti” e stabilisce<br />

il <strong>di</strong>ritto dei gatti a vivere liberi, condannando<br />

l’abbandono e trasformando i canili pubblici<br />

in strutture dove i cani non vengono uccisi<br />

ma ospitati. Infatti, prima <strong>di</strong> questa legge, i<br />

cani randagi venivano “accalappiati”, portati<br />

al canile e dopo tre giorni, in mancanza del<br />

padrone, uccisi o ceduti ai laboratori <strong>di</strong> vivisezioni,<br />

mentre per i gatti si procedeva<br />

alla loro cattura o a soppressioni <strong>di</strong> massa.<br />

Inoltre, con la mo<strong>di</strong>fica dell’articolo727<br />

del Co<strong>di</strong>ce Rocco, introdotta dalla legge 473<br />

del 22 novembre 1993 si compie un ulteriore<br />

passo avanti. Infatti, l’art. 727 tutelava solo il sentimento<br />

etico-sociale <strong>di</strong> umanità verso gli animali e<br />

l’animale non era considerato un soggetto <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto<br />

ma solo l’oggetto materiale, la res, su cui ricadeva<br />

la condotta del reo. Con tale mo<strong>di</strong>fica e nonostante<br />

l’ampliamento delle pene, non si era però ancora<br />

giunti ad un livello <strong>di</strong> tutela sufficiente.<br />

Le profonde trasformazioni culturali avvenute<br />

<strong>nel</strong>la società italiana hanno portato,<br />

finalmente, all’emanazione della legge 20<br />

luglio 2004 n.189, che introduce <strong>nel</strong> libro II<br />

del Co<strong>di</strong>ce Penale, il titolo IX-bis de<strong>di</strong>cato<br />

ai “delitti contro il sentimento degli animali”.<br />

Questa legge ha previsto un inasprimento<br />

delle sanzioni <strong>nel</strong> caso dell’uccisione <strong>di</strong> un<br />

animale per crudeltà o senza necessità, nei<br />

casi <strong>di</strong> maltrattamento e <strong>di</strong> abbandono, <strong>di</strong> combattimenti<br />

clandestini o quando gli animali sono<br />

tenuti in con<strong>di</strong>zioni non compatibili con la loro natura e<br />

produttive <strong>di</strong> gravi sofferenze. Il riconoscimento degli animali quali<br />

esseri portatori <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto è uno dei capisal<strong>di</strong> della <strong>politica</strong> dell’Unione<br />

Europea che con una Direttiva, recentemente recepita ed entrata in<br />

vigore nei 27 Paesi Europei, ha proibito la ven<strong>di</strong>ta dei nuovi prodotti<br />

cosmetici testati sugli animali.<br />

43<br />

SONO LORO A DARCI UNA…ZAMPA<br />

La tematica dei <strong>di</strong>ritti degli animali rientra in quella più vasta<br />

dei cosiddetti nuovi <strong>di</strong>ritti e dei nuovi soggetti <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto che, negli<br />

<strong>anni</strong>, si è andata affermando <strong>nel</strong>la nostra cultura. Si è cominciato,<br />

cioè, a prendere coscienza della<br />

giusta attribuzione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti morali<br />

e giuri<strong>di</strong>ci anche a esseri<br />

non umani, cioè agli animali, ai<br />

quali in precedenza veniva data<br />

una rilevanza soltanto marginale<br />

e in<strong>di</strong>retta. Per fortuna, specialmente<br />

negli ultimi <strong>anni</strong>, la nostra<br />

mentalità, sia pur ancora con<br />

molte eccezioni, sta lentamente<br />

cambiando, grazie anche ad una<br />

accresciuta conoscenza basata<br />

su stu<strong>di</strong> del comportamento animale<br />

che risulta essere sempre<br />

più simile a quello umano. Alcuni<br />

stu<strong>di</strong> hanno ampiamente <strong>di</strong>mo-

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