tesi dottorato adriana hrelja.pdf - OpenstarTs - Università degli Studi ...
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spagnolo. I criteri di distribuzione delle competenze fra Stato e Comunità sono affinati<br />
dalla giurisprudenza costituzionale attraverso disposizioni di legittimità costituzionale<br />
delle leggi e l’uso di principi giuridici, quali ad es. il “blocco di costituzionalità”.<br />
Anche in Italia la creazione delle regioni ha favorito il sentimento di<br />
appartenenza regionale. Il processo di decentramento è iniziato dopo gli anni 70’ con la<br />
cessione di competenze e autonomie alle Regioni rispetto il governo centrale. La<br />
Repubblica Italiana è costituita dallo Stato, che è a sua volta formato da venti regioni, di<br />
cui cinque a speciale: Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Sicilia<br />
e Sardegna. L'amministrazione pubblica è suddivisa tra stato, regioni ed enti locali,<br />
secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione (art. 118 Cost). Lo<br />
Stato ha competenza legislativa esclusiva nelle materie indicate dell'art. 117 comma 2<br />
della Costituzione, mentre spetta alle regioni la competenza legislativa generale 102 . Lo<br />
stesso art. 117 è stato oggetto di riforma, e secondo la nuova legislazione i criteri<br />
enumerativi non si applicano più alle regioni ma allo stato; sono stati tolti cosi i limiti<br />
sui poteri esteri delle regioni (in particolare i rapporti internazionali e i rapporti con<br />
l'Unione Europea), tanto che molte competenze che prima erano di potere esclusivo<br />
dello stato, sono diventate oggetto di legislazione concorrente.. La Corte Costituzionale<br />
giudica sui eventuali conflitti di competenza tra lo stato e le sue regioni. La sentenza<br />
num.1179/1987 rappresenta un passo importante in quanto i rapporti internazionali<br />
cessano essere di competenza esclusivamente dello stato 103 .<br />
102 Art 117. comma 2:“...Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali<br />
e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione,<br />
salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione<br />
professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori<br />
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del<br />
territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della<br />
comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e<br />
integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema<br />
tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività<br />
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e<br />
agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà<br />
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello<br />
Stato...“.<br />
103 „Da questo momento la questione non è più posta sull' esistenza o meno di un potere estero regionale<br />
ma intorno ai limiti dell'esercizio di tale potere. La Corte riconosce che il legislatore ordinario può<br />
introdurre deroghe alla regola fondamentale della competenza statale esclusiva nella determinazione e<br />
nell'attuazione <strong>degli</strong> indirizzi di politica estera in senso alto...secondo la giurisprudenza costituzionale la<br />
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