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Ispettore della Soprintendenza Archeologica per la Toscana<br />

TUTELA DEI SITI ARCHEOLOGICI<br />

Quando Mauro Del Corso mi ha parlato di queste lezioni, avendo visto il programma<br />

– a parte l’archeologo e queste cose un po’ tristi per hobby mi occupo di musica – mi sembrava<br />

la composizione di un cast da opera lirica, dove al sottoscritto avevano fortunatamente lasciato<br />

una specie di piccolo cammeo, in cui me la cavavo con una mezza aria di sortita e poi me ne<br />

uscivo. In realtà, poi, mi sono ritrovato del tutto casualmente a dover sostenere una delle parti.<br />

Spero dunque che comprenderete la cosa.<br />

Chiedo scusa fina da ora per l’aspetto un po’ fastellato che potrà avere questo discorso,<br />

ma ho saputo praticamente ieri sera alle 18 che avrei dovuto parlare due ore e non per un<br />

quarto d’ora, come era negli accordi. Infatti qualcuno avrà visto che alle 18 devo essere a parlare<br />

da tutt’altra parte e di tutt’altro argomento, quindi stasera di Pisa e navi in particolare non<br />

se ne parla per niente. Il corso che è stato organizzato riguarda problemi di tutela, salvaguardia,<br />

pronto soccorso dei beni culturali; per la parte archeologica, ovviamente, il discorso è abbastanza<br />

complesso e forse più semplice che non per altre categorie di beni culturali. Credo che<br />

chi è intervenuto in precedenza abbia già detto che finalmente l’Italia ha un Testo Unico sui beni<br />

culturali, che è uscito da 10 giorni; poi, come l’altra volta, quando è uscita la 1089, cioè la<br />

Legge di tutela che dal 1939 ad oggi non ha un regolamento di applicazione, credo vi abbiano<br />

detto anche perché: nel senso che il regolamento c’era, pronto, firmato Bottai, ma era in discussione<br />

ed in approvazione al Consiglio dei Ministri il 28 luglio del ’42, insomma alla caduta<br />

del Fascismo. Quindi non fu mai approvato e mai riproposto. La Legge, il Testo Unico, che raccoglie<br />

tutta quella che è la normativa sui beni culturali, ha un regolamento che è stato già in<br />

parte presentato per la discussione e che anche questo, per una serie di motivi, non ultimi le discussioni<br />

tra i nostri attuali Ministri, non è stato approvato. Per cui, abbiamo una legge che non<br />

sappiamo ancora applicare, quindi faremo riferimento sempre alla legge del 1909 ed al successivo<br />

regolamento del ’13.<br />

Innanzitutto va detto che le competenze di un archeologo che opera all’interno del<br />

Ministero, che quindi è in qualche modo incaricato di curare i beni culturali archeologici, sono<br />

molto ampie, perché in realtà la competenza di un archeologo del Ministero agisce su due fronti.<br />

Uno, è una questione strettamente legata al metodo; l’altro invece è legato alla cronologia del<br />

bene, nel senso che all’archeologo compete la tutela di tutto quello che si recupera attraverso un<br />

metodo archeologico. Vale a dire non solo le cose antiche che stanno sotto terra, ma, anche se<br />

uno deve fare lo scavo di una volta di un edificio – che quindi a lume di naso non sarebbe<br />

archeologia. In realtà la competenza di quello scavo è dell’archeologo, e non dell’architetto o<br />

dello storico dell’arte. Questo aspetto di metodo; così si pone l’accento sul metodo, nel senso<br />

che l’archeologo agisce su un tipo di fonte storica che è diversa da quella dello storico dell’arte<br />

o dell’architetto. Ovviamente le categorie non sono solo queste. Ma il metodo archeologico<br />

è un’altra cosa, non credo che ci sia bisogno di spiegarlo: sostanzialmente è quello di dover<br />

distruggere un contesto per recuperare dei dati. Praticamente, è uno dei metodi più pericolosi<br />

che esistono; perché al momento stesso in cui l’archeologo interviene, recupera dei dati, ma li<br />

recupera distruggendo il contesto e quindi il dato. È per questo che tutto quello che comporta<br />

questo tipo di metodo è affidato a degli specialisti, che si presuppone che questo metodo conoscano.<br />

È il motivo per cui spesso, all’interno delle competenze del Ministero, sorgono frizioni<br />

o liti più o meno furiose con i colleghi che invece utilizzano altri sistemi. Non perché questi<br />

siano più fessi degli archeologi, ma proprio perché inerenti ad un metodo che non è il loro, normalmente<br />

non hanno l’accortezza di mettere in campo tutte le cautele necessarie in questa ope-<br />

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