Il Salvagente n° 26 - Modenacinquestelle.it
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<strong>Il</strong> <strong>Salvagente</strong> 28 giugno-5 luglio 2012<br />
LE QUOTE SI PAGANO<br />
La suddivisione delle spese per il riscaldamento<br />
non rispetta la tabella millesimale.<br />
L’ho fatto presente, ma senza avere<br />
risposta. Adesso la tentazione è di non<br />
pagare la mia quota.<br />
SARA BIANCHI, TORRIMPIETRA (ROMA)<br />
L’art. 1104 c.c. dice che ogni partecipante<br />
deve contribuire alle spese necessarie<br />
per la conservazione e per il godimento<br />
della cosa comune e a quelle deliberate<br />
dalla maggioranza. L’art. 1108 aggiunge<br />
che il condomino non può sottrarsi al pagamento<br />
delle quote dovute, neppure se<br />
rinuncia al proprio dir<strong>it</strong>to sulle parti comuni.<br />
Quindi, in nessun caso, lei può rifiutarsi<br />
di pagare la sua parte di spese, ma<br />
può impugnare la delibera con la quale è<br />
stata approvata la ripartizione.<br />
ESTRANEI IN ASSEMBLEA<br />
Alle nostre assemblee il compagno di una<br />
condomina si intromette su tutto. Credo<br />
che non abbia alcun dir<strong>it</strong>to. E voi?<br />
C. Z., SASSARI<br />
Tecnici e consulenti possono partecipare<br />
al l’assemblea per il tempo necessario all’espletamento<br />
di quanto richiesto; restano<br />
solo con il consenso di tutti i partecipan -<br />
ti. L’unanim<strong>it</strong>à è richiesta ab origine per<br />
la partecipazione di ud<strong>it</strong>ori estranei al condo -<br />
mi nio. La persona estranea al condominio<br />
e senza delega può essere allontanata<br />
su richiesta anche di uno solo dei presen -<br />
ti. Se nessuno obbietta può rimanere.<br />
SalvaCondominio<br />
Amministratore: compenso<br />
presunto e concordato<br />
Patrizia Pallara<br />
Gentile signora Pallara, vorrei sapere quali sono le voci da prendere<br />
in considerazione per determinare il compenso di un amministratore<br />
di condominio. Ci sono dei tariffari nazionali o anche regionali<br />
ai quali fare riferimento? Possiamo rivolgerci a qualche associazione<br />
per avere informazioni? <strong>Il</strong> compenso dell’amministratore<br />
va diviso tra inquilino e proprietario, e in che percentuale?<br />
Maria Cimino, Treviso<br />
L’incarico di amministratore<br />
si presume oneroso. “Con<br />
riguardo ai rapporti tra amministratore<br />
e condominio, che sono regolati<br />
dalle norme del mandato, la presunzione<br />
di oneros<strong>it</strong>à del mandato<br />
stesso prevista dall’art. 1709 c.c. va<br />
considerata in correlazione con il disposto<br />
dell’art. 1135 c.c., n. 1, che prevede<br />
come ‘eventuale’ la retribuzione<br />
dell’amministratore, inteso nel senso<br />
che l’assemblea può espressamente<br />
determinarsi per la gratu<strong>it</strong>à dell’incarico”:<br />
così la Cassazione (16 aprile<br />
1987, n. 3774).<br />
Per la retribuzione non c’è un vero<br />
“tariffario”. Le associazioni di categoria<br />
(e sono molte, in tutta Italia) e alcuni<br />
Ordini professionali hanno elaborato<br />
tariffe che possono cost<strong>it</strong>uire<br />
un punto di riferimento, ma non<br />
hanno efficacia vincolante per il condominio.<br />
Queste “tariffe” hanno valore<br />
solo per gli associati e comunque<br />
non sempre sono invocabili dai<br />
condomini in caso di controversia.<br />
Ciò perché si riferiscono semplicemente<br />
al rapporto tra l’amministratore<br />
e l’associazione di categoria cui<br />
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aderisce. Pertanto, il fatto che un amministratore<br />
sia iscr<strong>it</strong>to a un’associazione<br />
professionale non ha alcun valore<br />
qualora il professionista non abbia<br />
fatto cenno a quelle tariffe per<br />
la determinazione del suo compen -<br />
so. In mancanza di punti di riferimento<br />
certi la determinazione del la retribuzione<br />
è lasciata alla libera contrattazione<br />
delle parti. Quindi, è l’assemblea<br />
a determinare il compenso<br />
e la relativa misura è argomento<br />
connesso alla nomina.<br />
Quanto alla ripartizione della spesa<br />
per l’amministratore tra inquilino e<br />
proprietario, ha fatto scuola la sentenza<br />
3 giugno ’91, n. 6216 della Cas -<br />
sazione: “Le spese relative al compenso<br />
corrisposto all’amministratore del<br />
condominio e le spese sostenute dallo<br />
stesso nell’esercizio della sua attiv<strong>it</strong>à<br />
non rientrano tra gli oneri accessori<br />
che l’art. 9 della legge 392 del<br />
1978 pone a carico del conduttore<br />
dell’immobile, sicché del relativo importo<br />
non può essere tenuto conto<br />
ai fini di accertare la sussistenza<br />
o meno della moros<strong>it</strong>à del conduttore<br />
medesimo”.