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Il Salvagente n° 26 - Modenacinquestelle.it

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<strong>Il</strong> <strong>Salvagente</strong> 28 giugno-5 luglio 2012<br />

LE QUOTE SI PAGANO<br />

La suddivisione delle spese per il riscaldamento<br />

non rispetta la tabella millesimale.<br />

L’ho fatto presente, ma senza avere<br />

risposta. Adesso la tentazione è di non<br />

pagare la mia quota.<br />

SARA BIANCHI, TORRIMPIETRA (ROMA)<br />

L’art. 1104 c.c. dice che ogni partecipante<br />

deve contribuire alle spese necessarie<br />

per la conservazione e per il godimento<br />

della cosa comune e a quelle deliberate<br />

dalla maggioranza. L’art. 1108 aggiunge<br />

che il condomino non può sottrarsi al pagamento<br />

delle quote dovute, neppure se<br />

rinuncia al proprio dir<strong>it</strong>to sulle parti comuni.<br />

Quindi, in nessun caso, lei può rifiutarsi<br />

di pagare la sua parte di spese, ma<br />

può impugnare la delibera con la quale è<br />

stata approvata la ripartizione.<br />

ESTRANEI IN ASSEMBLEA<br />

Alle nostre assemblee il compagno di una<br />

condomina si intromette su tutto. Credo<br />

che non abbia alcun dir<strong>it</strong>to. E voi?<br />

C. Z., SASSARI<br />

Tecnici e consulenti possono partecipare<br />

al l’assemblea per il tempo necessario all’espletamento<br />

di quanto richiesto; restano<br />

solo con il consenso di tutti i partecipan -<br />

ti. L’unanim<strong>it</strong>à è richiesta ab origine per<br />

la partecipazione di ud<strong>it</strong>ori estranei al condo -<br />

mi nio. La persona estranea al condominio<br />

e senza delega può essere allontanata<br />

su richiesta anche di uno solo dei presen -<br />

ti. Se nessuno obbietta può rimanere.<br />

SalvaCondominio<br />

Amministratore: compenso<br />

presunto e concordato<br />

Patrizia Pallara<br />

Gentile signora Pallara, vorrei sapere quali sono le voci da prendere<br />

in considerazione per determinare il compenso di un amministratore<br />

di condominio. Ci sono dei tariffari nazionali o anche regionali<br />

ai quali fare riferimento? Possiamo rivolgerci a qualche associazione<br />

per avere informazioni? <strong>Il</strong> compenso dell’amministratore<br />

va diviso tra inquilino e proprietario, e in che percentuale?<br />

Maria Cimino, Treviso<br />

L’incarico di amministratore<br />

si presume oneroso. “Con<br />

riguardo ai rapporti tra amministratore<br />

e condominio, che sono regolati<br />

dalle norme del mandato, la presunzione<br />

di oneros<strong>it</strong>à del mandato<br />

stesso prevista dall’art. 1709 c.c. va<br />

considerata in correlazione con il disposto<br />

dell’art. 1135 c.c., n. 1, che prevede<br />

come ‘eventuale’ la retribuzione<br />

dell’amministratore, inteso nel senso<br />

che l’assemblea può espressamente<br />

determinarsi per la gratu<strong>it</strong>à dell’incarico”:<br />

così la Cassazione (16 aprile<br />

1987, n. 3774).<br />

Per la retribuzione non c’è un vero<br />

“tariffario”. Le associazioni di categoria<br />

(e sono molte, in tutta Italia) e alcuni<br />

Ordini professionali hanno elaborato<br />

tariffe che possono cost<strong>it</strong>uire<br />

un punto di riferimento, ma non<br />

hanno efficacia vincolante per il condominio.<br />

Queste “tariffe” hanno valore<br />

solo per gli associati e comunque<br />

non sempre sono invocabili dai<br />

condomini in caso di controversia.<br />

Ciò perché si riferiscono semplicemente<br />

al rapporto tra l’amministratore<br />

e l’associazione di categoria cui<br />

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aderisce. Pertanto, il fatto che un amministratore<br />

sia iscr<strong>it</strong>to a un’associazione<br />

professionale non ha alcun valore<br />

qualora il professionista non abbia<br />

fatto cenno a quelle tariffe per<br />

la determinazione del suo compen -<br />

so. In mancanza di punti di riferimento<br />

certi la determinazione del la retribuzione<br />

è lasciata alla libera contrattazione<br />

delle parti. Quindi, è l’assemblea<br />

a determinare il compenso<br />

e la relativa misura è argomento<br />

connesso alla nomina.<br />

Quanto alla ripartizione della spesa<br />

per l’amministratore tra inquilino e<br />

proprietario, ha fatto scuola la sentenza<br />

3 giugno ’91, n. 6216 della Cas -<br />

sazione: “Le spese relative al compenso<br />

corrisposto all’amministratore del<br />

condominio e le spese sostenute dallo<br />

stesso nell’esercizio della sua attiv<strong>it</strong>à<br />

non rientrano tra gli oneri accessori<br />

che l’art. 9 della legge 392 del<br />

1978 pone a carico del conduttore<br />

dell’immobile, sicché del relativo importo<br />

non può essere tenuto conto<br />

ai fini di accertare la sussistenza<br />

o meno della moros<strong>it</strong>à del conduttore<br />

medesimo”.

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