20 70026 Modugno (Bari) www.sedit.biz [ ] SE DITe stampa dite SEDIT Se dite stampa dite Sedit. Punto di riferimento per la stampa anche di quotidiani nel Sud Italia, partner privi<strong>le</strong>giato di case editrici e aziende. Tecnologie, conoscenza e organizzazione: la risposta al<strong>le</strong> nuove sfide della comunicazione e della stampa. 15 settembre 2012 ph: angelo.gi
15 settembre 2012 LE SCADENZE FISCALI Lunedì 17 settembre. Versamento della seconda rata dell’IMU (stesso importo della prima) per i contribuenti che hanno optato per la rateizzazione in tre rate dell’imposta sull’abitazione principa<strong>le</strong>. Versamento dell’IVA, da parte dei contribuenti mensili, relativa al mese di agosto (cod. tributo 6008) . Versamento del<strong>le</strong> ritenute operate AGENZIA DELLE ENTRATE nGLI UTILI CHIARIMENTI SULLE POTENZE E SULLA CESSIONE DI ENERGIA Impianti fotovoltaici nel<strong>le</strong> case ecco chi ha obbligo di fatturare nEMILIA CIMINIELLO E CHIARA DAMMACCO Icondòmini che realizzano “impianti fotovoltaici”di potenza superiore a 20 kw o che cedono, a fini commerciali, tutta l’energia prodotta con impianti fino a 20 kw, si configurano - sul piano fisca<strong>le</strong> - come società di fatto e come tali realizzano reddito d’impresa. Sono questi i principali chiarimenti del Fisco, contenuti nella recentissima risoluzione n.84/E, che individua in ta<strong>le</strong> società di fatto un soggetto d’imposta che svolge attività commercia<strong>le</strong> abitua<strong>le</strong> e che pertanto è obbligata a fatturare la vendita dell’energia prodotta. L’Agenzia del<strong>le</strong> Entrate precisa, inoltre, che il gestore acquirente è tenuto all’applicazione della ritenuta d’acconto sulla tariffa incentivante che corrisponde. Impianti fotovoltaici pari o inferiori a 20 kw. Con la circolare 46/E/2007, l’Agenzia del<strong>le</strong> Entrate ebbe a statuire che <strong>le</strong> somme percepite dal condominio a titolo di tariffa incentivante in relazione all’energia prodotta con impianti di potenza fino a 20 kw in uso al condominio stesso, non assumono ri<strong>le</strong>vanza fisca<strong>le</strong>, al pari di quella percepita dal<strong>le</strong> persone fisiche e dagli enti non commerciali che gestiscono impianti fotovoltaici della stessa potenza per soddisfare principalmente <strong>le</strong> esigenze domestiche. Impianti fotovoltaici superiori a 20 kw o inferiori con ces- Fi s c o i n Au l a Ai fini della deducibilità IRES degli accantonamenti effettuati dal<strong>le</strong> società in favore dei propri amministratori, non occorre un atto con data certa. E tanto in virtù di una corretta interpretazione, <strong>le</strong>ttera<strong>le</strong> e te<strong>le</strong>ologica, dell’art. 105 del Testo Unico del<strong>le</strong> Imposte sui redditi. Si è recentemente espressa in questi termini la Commissione Tributaria Provincia<strong>le</strong> di Brescia (Pres. - Rel. Melluso), chiamata a dirimere una controversa, quanto attualissima, questione. Una società bresciana riceveva un Avviso di Accertamento col qua<strong>le</strong> per l'anno 2006 era contestata, fra <strong>le</strong> altre, l’indebita deduzione dall'Ires di costi per Euro 150.000, a titolo di “a c c a n t o n amento del trattamento di fine mandato” per i tre amministratori della società. Questi ultimi erano stati nominati anni ad- in agosto sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo, sul<strong>le</strong> provvigioni, anche dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori, e dagli amministratori di condominio. Mer - co<strong>le</strong>dì 19 settembre. Termine per regolarizzare, con il ravvedimento operoso breve (entro 30 giorni), i versamenti del<strong>le</strong> imposte non eseguiti o Dedurre imposta sul reddito e indennità di fine mandato dietro ma, soltanto successivamente -nel 2006-, erano state stipulate polizze di assicurazione con premio annuo di Euro 50 mila per amministratore, in modo da accantonare annualmente somme per il trattamento di fine mandato. Secondo la ricostruzione offerta dal Fisco, in virtù del combinato disposto dell'art. 17 e 105 del TUIR “l'accantonamento è deducibi<strong>le</strong> solo quando il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto”. Mentre in difetto del requisito della certezza il costo sarebbe risultato deducibi<strong>le</strong> solo sione tota<strong>le</strong>. <strong>La</strong> risoluzione chiarisce, ora, che l’accordo tra i condòmini volto alla realizzazione negli spazi condominiali di impianti fotovoltaici di potenza superiore ai 20 kw o di potenza fino ai 20 kw la cui energia prodotta risulti ceduta totalmente alla rete, dà luogo a una società di fatto che svolge attività commercia<strong>le</strong> abitua<strong>le</strong>. “Società di fatto”tra condomini. Sul piano fisca<strong>le</strong> una società di fatto: ai fini del<strong>le</strong> imposte dirette è tenuta ad applicare <strong>le</strong> norme previste dal TUIR per <strong>le</strong> società in nome col<strong>le</strong>ttivo ai sensi dell’art. 5, concernente “Redditi prodotti in forma associata”, il qua<strong>le</strong> al comma 3, <strong>le</strong>tt. b), dispone che “ai fini del<strong>le</strong> imposte sui redditi <strong>le</strong> società di fatto sono equiparate al<strong>le</strong> società in nome col<strong>le</strong>ttivo o al<strong>le</strong> società semplici secondo che abbiano per oggetto o non abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciali”; ai fini dell’IVA è un soggetto passivo d’imposta ai sensi dell’art. 4, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, pertanto, è obbligata ai relativi adempimenti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. <strong>La</strong> società di fatto ai fini del<strong>le</strong> imposte dirette e dell’IVA assume, infatti, ri<strong>le</strong>vanza qua<strong>le</strong> autonomo soggetto d’imposta e, come ta<strong>le</strong>, è tenuta a redigere sia un’autonoma dichiarazione dei redditi, sulla base del<strong>le</strong> risultanze della con- nell'anno di effettiva erogazione dell'indennità di fine mandato. A ta<strong>le</strong> atto si opponeva la società, proponendo ritua<strong>le</strong> ricorso dinanzi la Commissione Tributaria di Brescia. <strong>La</strong> decisione. <strong>La</strong> sentenza dei giudici di merito ha visto, sul punto, preva<strong>le</strong>re la tesi del contribuente. È stato innanzitutto premesso che il citato art. 105 TUIR fa riferimento (nei limiti del<strong>le</strong> quote maturate nell'esercizio in conformità al<strong>le</strong> disposizioni <strong>le</strong>gislative e contrattuali che rego<strong>lano</strong> il rapporto di lavoro dei dipendenti) alla deducibilità degli accantonamenti ai effettuati in misura insufficiente il 20 agosto: oltre al<strong>le</strong> imposte vanno versati la sanzione del 3% e gli interessi del 2,5% annuo a partire dal giorno 21 agosto. Giovedì 20 settembre. Termine per l’invio te<strong>le</strong>matico del mod. 770 semplificato e ordinario e per sanare <strong>le</strong> ritenute omesse e <strong>le</strong> irregolarità del mod. 770 per l’anno 2011. fondi per indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza istituiti con l'art.2117 c.c.. L'ultimo comma, poi, estende l'applicabilità del<strong>le</strong> disposizioni di cui ai commi 1 e 2 agli accantonamenti relativi al<strong>le</strong> indennità per fine rapporto previste nell'art. 17 TUIR, ovvero indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indennità per cessazione dei rapporti di agenzia del<strong>le</strong> persone fisiche e del<strong>le</strong> società di persone, indennità percepite per cessazione del<strong>le</strong> funzioni notarili. In buona sostanza, il <strong>le</strong>gislatore ha aggiunto agli ac- 21 FISCALMENTE tabilità socia<strong>le</strong>, sia un’autonoma dichiarazione IVA, previa istituzione dei registri obbligatori e il rispetto del<strong>le</strong> norme in materia di registrazione, liquidazione e versamento dell’IVA . Ciò che individua una società di fatto tra condomini, è quindi la presenza di un accordo che interviene tra i gli stessi caratterizzato da un e<strong>le</strong>mento oggettivo, rappresentato dal conferimento di beni e servizi, va<strong>le</strong> a dire dall’impianto fotovoltaico e dagli spazi comuni, e da un e<strong>le</strong>mento soggettivo, dato dalla comune intenzione di vo<strong>le</strong>r conseguire dei proventi. Più precisamente, poiché la realizzazione dell’impianto fotovoltaico per fini commerciali rientra tra <strong>le</strong> “Innovazioni” che i condomini possono disporre ai sensi dell’art. 1120 del codice civi<strong>le</strong> “(…) dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento del<strong>le</strong> cose comuni”sono considerati soci della società di fatto i condòmini che hanno deliberato con la maggioranza richiesta dall’art. 1136 del codice civi<strong>le</strong>, la realizzazione dell’investimento. Restano esclusi, dalla società di fatto i condòmini che non hanno approvato la decisione e che non intendono trarre vantaggio dall’investimento. In questo caso gli stessi, sulla base di quanto disposto dall’art. 1121, primo comma, ultima parte, del codice civi<strong>le</strong> “sono esonerati da qualsiasi contributo di spesa”. a cura di Giuseppe Ciminiello cantonamenti previsti nel primo e nel secondo comma quelli previsti nell'art. 17, come sopra citato, con un rinvio per relationem invece di comp<strong>le</strong>tare l'e<strong>le</strong>nco con singola menzione degli stessi. Chiarito tanto, la Commissione ha acutamente osservato come “la data certa non è richiesta” e che l'interpretazione suggerita dal Fisco presuppone che la l'art. 105 4^ co TUIR “minus dixit quam voluit”, cioè dica meno di quanto intende affermare. Ma ta<strong>le</strong> ipotesi non è apparsa condivisibi<strong>le</strong> ai giudici sia per “il tenore <strong>le</strong>ttera<strong>le</strong> della norma”, che per la diversa collocazione e la diversa modalità di tassazione (tassazione separata) dell'art. 17 TUIR rispetto a quanto disciplinato dall’art. 105 TUIR, che ha “o ggetto e soggetti d'imposta del tutto differenti”.