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Sentenza della Corte di Appello di Roma Sezione ... - Cittadinanzattiva

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Carattere generale ha il quarto motivo d’appello svolto dall’Associazione Bancaria<br />

Italiana, con cui viene dedotta la mancanza <strong>di</strong> prova dell’effettiva vessatorietà, caso per<br />

caso. Sarebbe quin<strong>di</strong> erronea la statuizione del tribunale che ha ritenuto non necessaria<br />

tale prova, una volta assolto l’onere <strong>di</strong> identificazione delle clausole impugnate, in<br />

considerazione del potere del giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> rilevare d’ufficio l’abusività.<br />

Secondo l’appellante la prova deve essere invece fornita in termini più rigorosi proprio in<br />

sede <strong>di</strong> inibitoria collettiva, giacché la condanna pronunziata ex art. 1469 sexies<br />

impe<strong>di</strong>rebbe il ricorso alla clausola in qualunque rapporto con la clientela, senza alcun<br />

riguardo alle circostanze del singolo caso. Per <strong>di</strong> più, mentre l’accoglimento dell’inibitoria<br />

comporterebbe una condanna definitiva per il professionista, il rigetto non<br />

pregiu<strong>di</strong>cherebbe il <strong>di</strong>ritto del singolo consumatore <strong>di</strong> far valere la vessatorietà nel caso<br />

concreto.<br />

Il motivo è infondato.<br />

Esso parte anzitutto dall’affermazione erronea in <strong>di</strong>ritto, consistente nell’assegnare alla<br />

sentenza <strong>di</strong> accoglimento dell’azione inibitoria una portata invalidante assoluta: tale, da<br />

non legittimare in alcun caso l’uso <strong>della</strong> clausola <strong>di</strong>chiarata abusiva.<br />

In senso contrario, si osserva come l’azione inibitoria, <strong>di</strong> natura generale e astratta, porti,<br />

in caso <strong>di</strong> accoglimento, al <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> utilizzarla nel corpo delle con<strong>di</strong>zioni generali<br />

pre<strong>di</strong>sposte dall’impren<strong>di</strong>tore: e cioè in quel reticolo <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizioni accessorie, spesso <strong>di</strong><br />

assai incisiva portata regolamentare, cui il cliente è assoggettato nel momento stesso in cui<br />

stipula il contratto e sul quale non ha, per l’or<strong>di</strong>nario, alcun reale potere <strong>di</strong> negoziato.<br />

Nulla vieta, per contro, che anche una clausola giu<strong>di</strong>cata abusiva venga reinserita nel<br />

singolo contratto e possa ivi risultare legittima in sede <strong>di</strong> sindacato giu<strong>di</strong>ziale se sia<br />

<strong>di</strong>ventata oggetto <strong>di</strong> trattativa in<strong>di</strong>viduale (art. 1469 ter, quarto comma); o risulti, in<br />

concreto, bilanciata da vantaggi compensativi, tali da escludere nell’economia generale<br />

del contratto quel significativo squilibrio che costituisce la vera anomalia "contra ius". In<br />

altri termini, i due giu<strong>di</strong>zi si muovono su piani parzialmente <strong>di</strong>versi, e lo stesso<br />

accoglimento dell’azione inibitoria non determina, come detto, la nullità assoluta, "nunc et<br />

semper", delle clausole - che, nel concorso <strong>di</strong> circostanze specifiche del caso concreto,<br />

potranno ben essere inserite ancora nel contratto tra professionista e consumatore - ma<br />

solo rende illegittima e proibisce la loro inserzione automatica a titolo <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni<br />

generali (art. 1341, primo comma). Per quanto, infatti, lo squilibrio sanzionato sia sempre<br />

<strong>di</strong> carattere normativo e non economico, pure, nel successivo apprezzamento del caso<br />

singolo, non si potrà non tener conto, <strong>di</strong>versamente che nell’azione inibitoria astratta, del<br />

rilievo che ciò che è abusivo ad un prezzo può essere perfettamente equo ad un altro; e<br />

che comunque anche la clausola inibita in via generale può essere efficacemente<br />

rinegoziata dai contraenti.<br />

Ciò che quin<strong>di</strong> si persegue con l’azione inibitoria (novità legislativa suI modello <strong>della</strong><br />

"class action" <strong>di</strong> "common law") è la limitazione del potere <strong>di</strong> conformazione negoziale,<br />

eteronomo rispetto alla galassia atomistica <strong>di</strong> consumatori deboli, che conserverebbero<br />

solo la <strong>di</strong>screzionalità nell’an, <strong>di</strong> fronte a testi contrattuali dettati negli aspetti più

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