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Sentenza della Corte di Appello di Roma Sezione ... - Cittadinanzattiva

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Tra le due clausole in questione sussiste rapporto <strong>di</strong> concorso apparente: nel senso che il<br />

recesso nel rapporto <strong>di</strong> conto corrente non assistito da apertura <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to è <strong>di</strong>sciplinato,<br />

"in parte qua", esclusivamente all’articolo 7; e la locuzione incidentale serve solo a<br />

<strong>di</strong>stinguere l’ipotesi speciale <strong>di</strong> coesistenza dei contratti. Inoltre, appare giusto il rilievo<br />

dell’Associazione bancaria che il conto corrente semplice presuppone, naturalmente pur<br />

se non necessariamente, un cre<strong>di</strong>to del correntista: cosicché il recesso "ad nutum" è<br />

sostanzialmente previsto nel suo esclusivo interesse.<br />

La ristrettezza del termine è superata dalla bilateralità del <strong>di</strong>ritto, senza particolari<br />

conseguenze sfavorevoli, in assenza <strong>di</strong> un obbligo <strong>di</strong> rientro.<br />

Le eccezioni atipiche consistenti in uno sconfinamento consentito (cd. fido <strong>di</strong> fatto) -<br />

qualora non rientrino in una vera e propria apertura <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to per fatti concludenti - non<br />

giustificano un giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> vessatorietà <strong>della</strong> clausola destinata a <strong>di</strong>sciplinare la fattispecie<br />

negoziale or<strong>di</strong>naria.<br />

9) CUSTODIA ASSEGNI<br />

La Banca Popolare e la banca Fideuram impugnano la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> vessatorietà<br />

dell’articolo 3, comma 2, delle norme per i conti correnti <strong>di</strong> corrispondenza e servizi<br />

connessi:<br />

"il correntista è tenuto a custo<strong>di</strong>re con ogni cura i moduli <strong>di</strong> assegni e i relativi moduli <strong>di</strong> richiesta,<br />

restando responsabile <strong>di</strong> ogni dannosa conseguenza che potesse risultare dalla per<strong>di</strong>ta, dalla<br />

sottrazione o dall’uso abusivo od illecito dei moduli stessi, <strong>della</strong> cui per<strong>di</strong>ta o sottrazione deve dare<br />

comunicazione alla banca" (cfr. atto d’appello BPM, pag. 31; atto d’appello Fideuram, pag.<br />

58).<br />

Tale clausola è stata ritenuta viziata con riferimento all’articolo 1469 bis perché ricollega la<br />

responsabilità <strong>della</strong> banca all’adempimento dell’onere del cliente <strong>di</strong> comunicare la per<strong>di</strong>ta<br />

o sottrazione; con l’effetto <strong>di</strong> limitarla se le conseguenze dannose siano ad essa imputabili.<br />

Inoltre la clausola non è trasparente perché prescriverebbe l’imme<strong>di</strong>ata denunzia <strong>della</strong><br />

per<strong>di</strong>ta, lasciando libera la banca <strong>di</strong> determinare il tempo utile entro il quale la<br />

comunicazione è tempestiva ed efficace (cfr. sent, pag. 38).<br />

Deduce la Banca Popolare che l’aggettivo "imme<strong>di</strong>ata" riferito alla comunicazione non<br />

esiste nella clausola, onde viene a cadere la parte <strong>di</strong> motivazione fondata sulla presunta<br />

poca trasparenza dell’aggettivo.<br />

La censura è infondata.<br />

In effetti il Tribunale trascrive la clausola aggiungendovi un’aggettivazione che non figura<br />

nel testo delle con<strong>di</strong>zioni generali. Non per questo va riformata la sentenza, il cui nucleo<br />

centrale non risiede in tale rilievo, quanto piuttosto nella larvata esenzione da<br />

responsabilità <strong>della</strong> banca, anche per fatto proprio, nel caso <strong>di</strong> per<strong>di</strong>ta o sottrazione <strong>di</strong> cui<br />

non le sia stata data comunicazione.

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