Sentenza della Corte di Appello di Roma Sezione ... - Cittadinanzattiva
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30 luglio 1998 n.281, con particolare riguardo all’art. 5, introduttivo dell’elenco delle<br />
associazioni dei consumatori degli utenti rappresentative a livello nazionale, che ex art. 3<br />
godono <strong>della</strong> legittimazione ad agire, intercorra un rapporto <strong>di</strong> concorso reale - ed<br />
eventualmente conflittuale - o apparente.<br />
Non si può sciogliere il nodo utilizzando la "ratio deciden<strong>di</strong>" del Tribunale, che ha<br />
attribuito alla "lex posterior" natura generale e quin<strong>di</strong> inidonea a derogare alla "lex<br />
specialis" co<strong>di</strong>cistica o ad emendarla. L’argomento, già "prima facie", non è con<strong>di</strong>visibile<br />
per l’impossibilità <strong>di</strong> riconoscere alla normativa del co<strong>di</strong>ce valore speciale. Si tratta, per<br />
contro, sotto il profilo sistematico, <strong>della</strong> fonte generale per eccellenza.<br />
È invece la comparazione del contenuto che porta ad escludere ogni efficacia integrativa,<br />
con carattere <strong>di</strong> esclusività, <strong>della</strong> legge 281/1998. Intanto, il suo oggetto è<br />
significativamente più ampio, investendo tutti i <strong>di</strong>ritti fondamentali dei consumatori e<br />
degli utenti, elencati all’art.1, secondo comma, e relativi a) alla tutela <strong>della</strong> salute, b) alla<br />
sicurezza e qualità dei prodotti e servizi, c) ad un’adeguata informazione e ad una<br />
corretta pubblicità, d) all’educazione al consumo, e) alla correttezza, trasparenza ed equità<br />
nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, f) alla promozione e allo sviluppo<br />
dell’associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti, g)<br />
all’erogazione <strong>di</strong> servizi pubblici secondo standard <strong>di</strong> qualità e <strong>di</strong> efficienza. Come si<br />
vede, una gamma ad ampio spettro <strong>di</strong> previsioni <strong>di</strong> cui solo quella sub e) può ricondursi<br />
al contratto tra professionisti e consumatori, e dunque alla tutela contro clausole<br />
vessatorie, in concorso con l’articolo 1469 bis e seguenti c.c.. L’argomento, occorre<br />
riconoscere, non è ancora decisivo, perché ben potrebbe una legge più ampia ri<strong>di</strong>segnare<br />
limiti e presupposti <strong>di</strong> un istituto preesistente. È comunque da escludere che la legge<br />
281/98 sia <strong>di</strong> interpretazione autentica: per la non coincidenza <strong>di</strong> contenuto e inoltre<br />
perché l’art. 3, quinto comma, introduce sicuramente novità anche procedurali, quale il<br />
presupposto <strong>di</strong> proce<strong>di</strong>bilità rappresentato dalla richiesta <strong>di</strong> cessazione del<br />
comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti, comunicata con<br />
lettera raccomandata con avviso <strong>di</strong> ricevimento, ed inutile decorso del termine <strong>di</strong>latorio <strong>di</strong><br />
quin<strong>di</strong>ci giorni. Affermare che i requisiti introdotti <strong>di</strong>sciplinino le azioni inibitorie già<br />
intraprese significa, in concreto, negare la proce<strong>di</strong>bilità <strong>di</strong> quelle non ancora concluse<br />
prima dell’entrata in vigore <strong>della</strong> l. 281/98 (in pratica, tutte), per l’impossibilità che esse<br />
rispecchino sia il presupposto soggettivo dell’iscrizione nell’elenco speciale, sia quello<br />
oggettivo <strong>di</strong> proce<strong>di</strong>bilità testé ricordato.<br />
Poiché è da escludere che l’articolo 1469 sexies non sia stato esecutivo, se non a seguito<br />
dalla <strong>di</strong>sciplina introdotta dalla legge 281/1998 (e del regolamento del ministro<br />
dell’industria previsto all’art. 5, secondo comma), ai fini dell’iscrizione nell’elenco delle<br />
associazioni rappresentative a livello nazionale - a pena <strong>di</strong> "vacatio legis" - si deve ritenere<br />
che la nuova <strong>di</strong>sciplina abbia valore solo per il futuro, e cioè per azioni <strong>di</strong> proposizione<br />
successiva alla sua entrata in vigore.<br />
Ne si può contrastare tale conclusione, configurando la presenza dei requisiti soggettivi<br />
come con<strong>di</strong>zione dell’azione, da verificare al momento <strong>della</strong> decisione e non al momento<br />
<strong>della</strong> introduzione del giu<strong>di</strong>zio. L’argomento,in linea <strong>di</strong> principio, è esatto, ma porta a<br />
conclusione contraria alla tesi delle appellanti. Nel senso, cioè, che la con<strong>di</strong>zione