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Sentenza della Corte di Appello di Roma Sezione ... - Cittadinanzattiva

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Deduce la BPM (cfr. atto d’appello, pag. 48) che è infondata la censura <strong>di</strong> vessatorietà<br />

nella parte in cui la clausola prevede la mo<strong>di</strong>fica delle con<strong>di</strong>zioni del contratto senza un<br />

giustificato motivo, come richiesto dall’art. 1469 bis, quarto comma, n. 2; e ciò sul<br />

presupposto che esso sarebbe appunto costituito dalla mo<strong>di</strong>ficazione <strong>di</strong> legge o da proprie<br />

esigenze organizzative.<br />

Il motivo è infondato.<br />

Ciò che la norma vuole prevenire è la mo<strong>di</strong>fica meramente potestativa, "ad libitum" <strong>della</strong><br />

banca. Senza dubbio il richiamo alle mo<strong>di</strong>fiche <strong>di</strong> legge è ragione sufficiente ed idonea per<br />

legittimare la variazione. Ma non così le esigenze organizzative, che sono formula vaga e<br />

sostanzialmente rimessa all’unilaterale determinazione <strong>della</strong> banca. Si aggiunga che in<br />

materia contrattuale è eccezionale la rilevanza delle con<strong>di</strong>zioni personali del contraente<br />

nello svolgimento del rapporto.<br />

L’obiezione che il giustificato motivo è elemento non meno vago delle "esigenze<br />

organizzative" ancora una volta si risolve in una petizione <strong>di</strong> principio. È chiaro che nel<br />

giu<strong>di</strong>zio in<strong>di</strong>viduale il giu<strong>di</strong>ce avrà sempre la facoltà <strong>di</strong> accertare la legittimita dello "ius<br />

varian<strong>di</strong>" in relazione alla fattispecie concreta. Ma l’argomento prova troppo se porta ad<br />

escludere, in ra<strong>di</strong>ce, la possibilità stessa <strong>di</strong> una <strong>di</strong>samina preventiva in sede <strong>di</strong> azione<br />

inibitoria. L’atipicità assoluta delle esigenze organizzative, inserite, senz’alcuna<br />

esemplificazione, come parametro giustificativo, presuntivamente legittime, è <strong>di</strong> fatto<br />

assai <strong>di</strong>fficilmente sindacabili, le variazioni unilateralmente deliberate. S’introduce così un<br />

elemento <strong>di</strong> <strong>di</strong>screzionalità unilaterale nella gestione del rapporto che indubbiamente<br />

comporta un significativo squilibrio sinallagmatico, in danno del consumatore, che nulla<br />

del genere potrà mai opporre in proprio favore.<br />

Pure infondato è il motivo riguardante il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare le con<strong>di</strong>zioni contrattuali<br />

economiche.<br />

È vero che l’articolo 118 del Testo unico in materia bancaria e cre<strong>di</strong>tizia lo prevede senza<br />

limiti <strong>di</strong>versi dalla pattuizione preventiva. Tuttavia la previsione va integrata con la<br />

(successiva) <strong>di</strong>sciplina in tema <strong>di</strong> clausole vessatorie, ancora una volta ammissiva del<br />

<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> variare le con<strong>di</strong>zioni economiche in presenza <strong>di</strong> un giustificato motivo, che dalla<br />

clausola in questione ) del tutto espunto.<br />

15) ESECUZIONE DEL MANDATO<br />

Art. 18, comma 2, norme per i conti correnti <strong>di</strong> corrispondenza e per i servizi connessi (cfr.<br />

atto d’appell0 BPM, pag 51):<br />

"In assenza <strong>di</strong> particolari istruzioni del correntista, le modalità <strong>di</strong> esecuzione degli incarichi assunti<br />

sono determinate dalla banca tenendo conto <strong>della</strong> natura degli stessi e delle procedure più idonee<br />

nell’ambito <strong>della</strong> propria organizzazione" . Sostanzialmente affine l’art. 18, comma secondo,<br />

delle norme Fideuram (cfr. atto d’appello , pag. 58)<br />

Deducono le appellanti che la clausola non è né vessatoria né <strong>di</strong> equivoca formulazione

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