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Sentenza della Corte di Appello di Roma Sezione ... - Cittadinanzattiva

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ilevanti.<br />

Contenuto del giu<strong>di</strong>zio inibitorio, nel caso <strong>di</strong> specie, caratterizzato dall’ambito<br />

d’applicazione praticamente illimitato delle clausole impugnate, è quin<strong>di</strong> una valutazione<br />

astratta che ponga a raffronto la tipicità legale con la tipicità sociale del contratto,<br />

corredato delle sue (indefettibili) con<strong>di</strong>zioni generali.<br />

È vero, come sostengono le appellanti, che non ogni <strong>di</strong>fformità dal para<strong>di</strong>gma legale è<br />

fonte <strong>di</strong> illegittima abusività.<br />

Ma ciò non toglie che, in sede d’inibitoria, le deviazioni dal modello legale (che nei<br />

contratti nominati già presuppone un equo bilanciamento, da parte del legislatore, dei<br />

contrapposti interessi), devono trovare una ratio giustificativa, funzionale alla causa del<br />

contratto, e non essere, per contro, mera manifestazione <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> posizione, ad<br />

esclusivo vantaggio del contraente forte. Alla luce <strong>di</strong> tale inquadramento concettuale <strong>di</strong><br />

un’azione <strong>di</strong> portata generale ed astratta, non sussiste un onere <strong>di</strong> provare fatti specifici<br />

costitutivi del <strong>di</strong>ritto alla tutela <strong>di</strong> legge, secondo il principio generale <strong>di</strong> cui all’articolo<br />

2697 c.c.; bensì solo quello <strong>di</strong> allegare la clausola sospetta, da porre in relazione con la<br />

<strong>di</strong>sciplina legale dello specifico contratto.<br />

5) VESSATORIETÀ PER POCA CHIAREZZA<br />

Con il quinto motivo l’Associazione bancaria italiana censura la sentenza nella parte in cui<br />

avrebbe stabilito un’equazione tra poca chiarezza e vessatorietà <strong>di</strong> molte clausole, dopo<br />

aver ritenuto impossibile legittimarle con una interpretazione <strong>di</strong> favore per il contraente,<br />

ammissibile solo in sede <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio in<strong>di</strong>viduale.<br />

La censura è infondata.<br />

È vero che l’art. 1469 quinquies sancisce l’inefficacia delle clausole considerate vessatorie<br />

ai sensi dei precedenti articoli 1469 bis e 1469 ter, senza fare espresso riferimento anche<br />

all’art. 1469 quater, secondo il quale "nel caso <strong>di</strong> contratti <strong>di</strong> cui tutte le clausole o talune<br />

clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre<br />

redatte in modo chiaro e comprensibile.<br />

In caso <strong>di</strong> dubbio sul senso <strong>di</strong> una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al<br />

consumatore".<br />

Ma tale omissione non ha il significato <strong>di</strong> una esclusione. Nel sottosistema dei contratti<br />

del consumatore, la trasparenza è anzi uno strumento per il raggiungimento<br />

dell’equilibrio delle prestazioni contrattuali e rappresenta la soglia minimale al <strong>di</strong> sotto<br />

<strong>della</strong> quale la clausola dev’essere senz’altro espunta, anche se attenga alla determinazione<br />

dell’oggetto e all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e servizi: elementi, normalmente<br />

sottratti al giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> vessatorietà (articolo 1469 per secondo comma). Salva, s’intende, la<br />

più ra<strong>di</strong>cale sanzione <strong>della</strong> nullità per indeterminabilità assoluta (artt. 1346 e 1418,<br />

secondo comma, cod. civ.).<br />

Alla luce <strong>di</strong> questa premessa non v’è motivo per escludere dall’oggetto dell’azione

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