Sentenza della Corte di Appello di Roma Sezione ... - Cittadinanzattiva
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finanziari:<br />
"L’addebito in conto delle somme prelevate viene eseguito alla banca in registrazioni effettuate<br />
automaticamente dallo sportello automatico abilitato presso il quale è stato effettuato il prelievo e<br />
documentate dal relativo "giornale <strong>di</strong> fondo" le cui risultanze fanno piena ed esclusiva prova nei<br />
confronti del correntista, anche nel caso dell’eventuale rilascio <strong>di</strong> comunicazione scritta contestuale<br />
a ciascun prelievo".<br />
Valgono per il rigetto dell’impugnazione le stesse considerazioni esposte in tema <strong>di</strong> prova<br />
legale per i libri e le scritture contabili.<br />
Assume la banca Fideuram peraltro che la clausola non sarebbe più in vigore, essendo<br />
stata soppressa nel 1997. Per le considerazioni sull’efficacia delle clausole abusive (su cui<br />
v. appresso), questo argomento non è un motivo <strong>di</strong> riforma <strong>della</strong> sentenza ed<br />
importerebbe, semmai , la carenza dell’interesse ad impugnare.<br />
20) AVVISI DI MANCATO PAGAMENTO<br />
Clausola n. 62 - art. 27 delle norme Fideuram sulla prestazione dei servizi bancari e<br />
finanziari:<br />
"La banca non provvede ad inviare gli avvisi <strong>di</strong> mancata accettazione o <strong>di</strong> mancato pagamento degli<br />
effetti e degli assegni, ma si limita restituire dei titoli non appena in grado. Il correntista rinunzia a<br />
detti avvisi nonché all’osservanza dei termini <strong>di</strong> cui agli art. 52 <strong>della</strong> legge sulla cambiale e 47 <strong>della</strong><br />
legge sull’assegno, anche nei confronti degli eventuali portatori successivi"<br />
Ad avviso <strong>della</strong> banca Fideuram (cfr- atto d’appello, pag. 73) il tribunale ha errato<br />
nell’attribuire natura <strong>di</strong>screzionale al termine per la riconsegna dei titoli e in secondo<br />
luogo nel ritenere la clausola limitativa <strong>della</strong> responsabilità.<br />
Il motivo è infondato.<br />
La clausola deroga a due norme <strong>di</strong> legge che pongono una presunzione <strong>di</strong> colpa, con<br />
conseguente responsabilità risarcitoria, anche se limitata nel quantum, ove la banca<br />
impieghi più <strong>di</strong> 4 giorni, se portatrice del titolo, o due giorni, se girante, a comunicare al<br />
proprio girante il mancato pagamento. Pertanto si viene a creare un regime convenzionale<br />
<strong>di</strong> prova più oneroso, rispetto a quello legale, per il correntista, che non potrà giovarsi del<br />
dato <strong>di</strong> fatto, facilmente accertabile, del decorso temporale: senza alcun vantaggio<br />
compensativo e nonostante che la norma, invocabile da qualsiasi portatore o girante - e<br />
quin<strong>di</strong> configurata per un soggetto non professionalmente qualificato - possa più<br />
agevolmente essere rispettata da un operatore specializzato come un istituto <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to.<br />
21) EFFICACIA TEMPORALE DELLE CLAUSOLE VESSA TORIE<br />
Viene ora all’esame: il motivo conclusivo riguardante l’efficacia <strong>della</strong> sentenza inibitoria.<br />
Deducono la Banca Popolare e la Banca Fideuram che il tribunale <strong>di</strong> <strong>Roma</strong> abbia<br />
illegittimamente pronunziato I’inibitoria oltre che per i contratti futuri anche per i