14.06.2013 Views

Sentenza della Corte di Appello di Roma Sezione ... - Cittadinanzattiva

Sentenza della Corte di Appello di Roma Sezione ... - Cittadinanzattiva

Sentenza della Corte di Appello di Roma Sezione ... - Cittadinanzattiva

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

appresentatività a maglie larghe, idoneo solo ad escludere con certezza l’azione inibitoria<br />

(quasi) in<strong>di</strong>viduale o comunque <strong>di</strong> associazioni prive <strong>di</strong> alcuna seria rappresentatività; ad<br />

es. perché senza apprezzabile partecipazione soggettiva o ra<strong>di</strong>camento generale sul<br />

territorio.<br />

D’altra parte, nel regime transitorio antecedente all’entrata in vigore <strong>della</strong> l. 281/98 il<br />

paventato rischio <strong>di</strong> azioni avventurose da parte <strong>di</strong> soggetti poco responsabili, suscettibili<br />

<strong>di</strong> turbare il mercato, appare non poco enfatizzato. Ove l’azione sia infondata, nessun<br />

effetto sostanziale si ripercuoterà sulla massa dei contratti stipulati in base a clausole<br />

legittime. E un filtro preventivo adeguato sarà costituito, soprattutto per le associazioni<br />

meno solide e rappresentative, dal rischio <strong>della</strong> soccombenza, comportante un onere<br />

rilevante <strong>di</strong> spese processuali, in considerazione del valore, <strong>di</strong> norma elevato, <strong>della</strong> causa.<br />

In ogni caso, va comparato il rischio predetto con quello ben più grave <strong>di</strong> lasciare<br />

sostanzialmente senza tutela adeguata il consumatore singolo, per il quale una volta<br />

stipulato il contratto, con il suo apparato insi<strong>di</strong>oso <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni generali, <strong>di</strong>venta poco<br />

agevole risalire la china con un’iniziativa giu<strong>di</strong>ziaria.<br />

Ciò premesso, appaiono congrui e con<strong>di</strong>visibili i criteri <strong>di</strong> valutazione adottati dal<br />

tribunale <strong>di</strong> <strong>Roma</strong> per affermare la rappresentatività del Movimento Federativo<br />

Democratico e del Comitato <strong>di</strong> consumatori Altroconsumo. Essi consistono in particolare<br />

nell’oggetto statutario (che prevede la tutela degli interessi dei consumatori), nella<br />

partecipazione ad organismi pubblici (Consulta dei consumatori, e poi il Consiglio<br />

nazionale dei consumatori e degli utenti), e - da ultimo ma non per ultimo - nel reiterato<br />

riconoscimento <strong>della</strong> loro rappresentatività da parte <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> merito. Parametri, che<br />

appaiono consoni alla <strong>di</strong>rettiva 5 aprile 1993 n. 13 del consiglio <strong>della</strong> Comunità europea,<br />

che, nella premessa, delinea in termini ampi la legittimazione attiva ("considerando che le<br />

persone o le organizzazioni che in base alla legge <strong>di</strong> uno Stato membro hanno un<br />

interesse legittimo a tutelare il consumatore devono avere la possibilità <strong>di</strong> avviare un<br />

proce<strong>di</strong>mento in merito alle clausole contrattuali redatte in vista <strong>di</strong> una loro inserzione<br />

generalizzata nei contratti stipulati con consumatori e in particolare in merito alle<br />

clausole abusive, davanti a un’autorità giu<strong>di</strong>ziaria un organo amministrativo<br />

competente a decidere dei reclami o a iniziare adeguate azioni giu<strong>di</strong>ziarie…"). Riba<strong>di</strong>ta,<br />

all’art. 7, con riferimento perfino a persone, oltre che ad organizzazioni, se titolari del<br />

predetto interesse legittimo.<br />

2) LEGITTIMAZIONE PASSIVA<br />

Per quanto riguarda l’eccepita carenza <strong>di</strong> legittimazione passiva dell’Associazione<br />

Bancaria ltaliana, occorre por mente al citato art. 7 <strong>della</strong> Direttiva che al terzo comma<br />

identifica il requisito in capo a "più professionisti deIlo stesso settore economico o<br />

associazioni <strong>di</strong> professionisti che utilizzano o raccomandano l’inserzione delle stesse<br />

clausole contrattuali generali o <strong>di</strong> clausole simili".<br />

Sebbene all’articolo 1469 sexies il verbo "raccomandare" non figuri più è da escludere che<br />

l’omissione sia espressione <strong>di</strong> una precisa "mens legis" <strong>di</strong> limitare la legittimazione<br />

passiva ai soli soggetti contraenti. È più probabile che nella locuzione co<strong>di</strong>cistica, con il

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!