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COLLABORAZIONI, LA GIUSTA ROTTA - Sna

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dell'eccezione di inadempimento”.<br />

A sostegno di tale tesi vengono richiamati<br />

dei precedenti del medesimo<br />

organo giudicante (Cass. civ.<br />

11 giugno 2010, n. 14065; Cass. civ.<br />

14luglio2009,n.16394;Cass.civ.<br />

19dicembre2006,n.27132),allo<br />

scopo di sottolineare il fatto che<br />

costituisce principio di diritto consolidato<br />

la riconduzione del disposto<br />

del secondo comma dell’art.<br />

1901 del Codice Civile, che abbiamo<br />

sopra riportato per esteso,<br />

nell’area normativa – citando letteralmente<br />

i giudici del Supremo<br />

Collegio - dell'istituto generale<br />

dell'eccezione di inadempimento,<br />

di cui all'articolo 1460 del Codice<br />

Civile. Ciò al pari della preclusione<br />

ad avvalersi della sospensione, nel<br />

caso in cui l’impresa di assicura-<br />

zioni abbia, sia pure in maniera anche<br />

solo tacita, provveduto a manifestare<br />

la propria volontà di rinunciarvi,<br />

a seguito dell’accettazione,<br />

senza riserva alcuna, del versamento<br />

tardivo del premio. Ricordiamo<br />

come nel caso concreto,<br />

l’impresa di assicurazioni stessa<br />

fosse, tra l’altro, a conoscenza<br />

dell’accadimento del sinistro che<br />

la medesima aveva respinto.<br />

Sempre in relazione alla vicenda<br />

concreta, la Corte ha ritenuto che<br />

nessuna lacuna o incongruenza<br />

fosse individuabile nell’ambito del<br />

percorso logico giuridico che ha<br />

portato i giudici di merito a sostenere<br />

che il comportamento tenuto<br />

dall’Impresa di assicurazioni Beta,<br />

con particolare riferimento alla sospensione<br />

della polizza per man-<br />

cata regolarizzazione del premio,<br />

doveva ritenersi contrastante con<br />

il criterio della buona fede, ex articolo<br />

1460 c.c., comma 2.<br />

Ciò in un contesto nel quale:<br />

”l'inerzia della contraente era stata<br />

verosimilmente determinata dal<br />

fatto che essa (la Società Alfa<br />

N.d.A.) era in attesa dell'invio del<br />

modulo da parte della società assicuratrice,<br />

secondo una prassi pacificamente<br />

seguita nei rapporti tra<br />

le parti per tre anni”, precisandosi<br />

come tale valutazione, di stretto<br />

merito, “qualora adeguatamente<br />

motivata ed esente da aporie e da<br />

contrasti disarticolanti con la piattaforma<br />

fattuale di riferimento”,<br />

come nel caso di specie, sia sottratta<br />

al sindacato di legittimità<br />

della Corte di Cassazione.<br />

MARZO APRILE 2013 9 1

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