COLLABORAZIONI, LA GIUSTA ROTTA - Sna
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dell'eccezione di inadempimento”.<br />
A sostegno di tale tesi vengono richiamati<br />
dei precedenti del medesimo<br />
organo giudicante (Cass. civ.<br />
11 giugno 2010, n. 14065; Cass. civ.<br />
14luglio2009,n.16394;Cass.civ.<br />
19dicembre2006,n.27132),allo<br />
scopo di sottolineare il fatto che<br />
costituisce principio di diritto consolidato<br />
la riconduzione del disposto<br />
del secondo comma dell’art.<br />
1901 del Codice Civile, che abbiamo<br />
sopra riportato per esteso,<br />
nell’area normativa – citando letteralmente<br />
i giudici del Supremo<br />
Collegio - dell'istituto generale<br />
dell'eccezione di inadempimento,<br />
di cui all'articolo 1460 del Codice<br />
Civile. Ciò al pari della preclusione<br />
ad avvalersi della sospensione, nel<br />
caso in cui l’impresa di assicura-<br />
zioni abbia, sia pure in maniera anche<br />
solo tacita, provveduto a manifestare<br />
la propria volontà di rinunciarvi,<br />
a seguito dell’accettazione,<br />
senza riserva alcuna, del versamento<br />
tardivo del premio. Ricordiamo<br />
come nel caso concreto,<br />
l’impresa di assicurazioni stessa<br />
fosse, tra l’altro, a conoscenza<br />
dell’accadimento del sinistro che<br />
la medesima aveva respinto.<br />
Sempre in relazione alla vicenda<br />
concreta, la Corte ha ritenuto che<br />
nessuna lacuna o incongruenza<br />
fosse individuabile nell’ambito del<br />
percorso logico giuridico che ha<br />
portato i giudici di merito a sostenere<br />
che il comportamento tenuto<br />
dall’Impresa di assicurazioni Beta,<br />
con particolare riferimento alla sospensione<br />
della polizza per man-<br />
cata regolarizzazione del premio,<br />
doveva ritenersi contrastante con<br />
il criterio della buona fede, ex articolo<br />
1460 c.c., comma 2.<br />
Ciò in un contesto nel quale:<br />
”l'inerzia della contraente era stata<br />
verosimilmente determinata dal<br />
fatto che essa (la Società Alfa<br />
N.d.A.) era in attesa dell'invio del<br />
modulo da parte della società assicuratrice,<br />
secondo una prassi pacificamente<br />
seguita nei rapporti tra<br />
le parti per tre anni”, precisandosi<br />
come tale valutazione, di stretto<br />
merito, “qualora adeguatamente<br />
motivata ed esente da aporie e da<br />
contrasti disarticolanti con la piattaforma<br />
fattuale di riferimento”,<br />
come nel caso di specie, sia sottratta<br />
al sindacato di legittimità<br />
della Corte di Cassazione.<br />
MARZO APRILE 2013 9 1