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SENATO DELLA REPUBBLICA ------ XVI LEGISLATURA ... - Astrid

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Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/18.<br />

PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

PERDUCA (PD). Signor Presidente, intervengo anche a nome della senatrice Poretti.<br />

Aggiungo queste considerazioni a quelle svolte poco fa relativamente all'emendamento 2.1000/16<br />

perché valgono per la fase successiva, relativa al giudizio di legittimità, per il quale neppure vale la<br />

possibile eventualità della rinnovazione istruttoria. Anche in questo caso, dunque, la previsione di<br />

una durata di fase di due anni appare del tutto irragionevole in sé e del tutto sproporzionata<br />

rispetto a quella prevista per la fase dibattimentale. Di qui, secondo noi, la necessità di ridurre il<br />

termine da 24 a 18 mesi prevista anche con l'emendamento 2.1000/18, che - ahimè - farà la stessa<br />

fine, avendo ancora una volta dovuto ascoltare i pareri contrari anche a tutte quelle minime misure<br />

di miglioramento di un testo che tutto vorrà fare tranne che aiutare l'amministrazione della<br />

giustizia.<br />

Inoltre, come per l'appello, secondo noi appare più ragionevole far decorrere il termine riservato al<br />

giudizio di cassazione non dalla redazione della sentenza emessa nel grado precedente, bensì dal<br />

deposito del ricorso; ciò, in modo che i periodi fisiologici necessari alla redazione della sentenza<br />

stessa e quelli riservati all'esercizio del diritto di impugnazione non vengano computati ai fini della<br />

dichiarazione di estinzione del processo.<br />

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1000/18, presentato dai senatori Perduca e Poretti.<br />

Non è approvato.<br />

L'emendamento 2.1000/19 è stato ritirato.<br />

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/20.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento<br />

elettronico, dell'emendamento 2.1000/20, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

GARRAFFA (PD). Il collega Zanoletti può togliere la scheda?<br />

PRESIDENTE. È una segnalazione ai senatori Segretari che ora faranno la verifica. (Commenti del<br />

senatore Garraffa). Senatore Garraffa, la senatrice Segretario Baio sta procedendo alla verifica.<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. L'emendamento 2.1000/21 è stato ritirato.<br />

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/22.<br />

PORETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

PORETTI (PD). Signor Presidente, intervengo anche a nome del senatore Perduca, secondo<br />

firmatario dell'emendamento in esame.<br />

Sempre rimanendo sui termini, altrettanto incomprensibile risulta quello previsto specificatamente<br />

alla lettera d), relativo ai procedimenti di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione.<br />

In questi casi, infatti, il disegno di legge prevede il termine di un solo anno, per cui il giudice deve<br />

dichiarare estinto il processo se, entro tale termine, non è stata pronunciata sentenza irrevocabile.<br />

Tenendo conto che le sentenze di rinvio sono comunque ricorribili per Cassazione, non si<br />

comprende come possa concentrarsi, in tale esiguo termine, il doppio grado di giudizio di rinvio e<br />

ricorso, o se debba scattare un ulteriore termine di fase tutto da identificare. Con questo<br />

emendamento si intende prevedere un termine di fase più lungo (due anni) per ovviare ai predetti<br />

inconvenienti.

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