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SENATO DELLA REPUBBLICA ------ XVI LEGISLATURA ... - Astrid

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Per quanto riguarda l'intervento del senatore Legnini - come del resto anche lei diceva, senatore -<br />

l'articolo 101 non consente nella sua interpretazione uno stralcio dell'emendamento; non mi pare<br />

che ciò possa essere consentito, quindi non si può rispondere positivamente. Per quanto riguarda<br />

invece le altre questioni che sono state poste, esse saranno approfondite nel momento in cui si<br />

arriverà alla discussione dell'emendamento che è stato accantonato.<br />

Per quanto riguarda infine i tempi a disposizione, fermo restando che c'è una conclusione di questo<br />

dibattito già prevista, certamente vedremo se vi sia la possibilità di una rimodulazione; altrimenti,<br />

ne terremo conto negli interventi e nelle dichiarazioni di voto che ci saranno. Nessuno certo vuole<br />

impedire ai Gruppi su un tema come questo di potersi esprimere.<br />

CAROFIGLIO (PD). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore, ma non possiamo aprire un dibattito in fase preliminare. Lei si è<br />

espresso, le è stato risposto; interverrà quando si arriverà a questo emendamento. (Commenti del<br />

senatore Carofiglio). In ogni caso, può intervenire brevemente.<br />

CAROFIGLIO (PD). Presidente, intervengo soltanto per dare atto che il Governo non ha saputo o<br />

non ha voluto rispondere alla sollecitazione conoscitiva proveniente dai banchi dell'opposizione.<br />

LEGNINI (PD). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

LEGNINI (PD). Presidente, se la sua comunicazione deve intendersi come un rigetto dell'istanza che<br />

ho avanzato, comunico che non accettiamo la decisione presa e ci riserviamo di riproporla al<br />

momento della discussione dell'articolo. Prego, però, la Presidenza di approfondire questo tema che<br />

è di carattere generale - ripeto - e riguarda una interpretazione del Regolamento di un certo rilievo.<br />

Vorremmo che l'istanza fosse accolta o rigettata in modo motivato e non sintetico, come è<br />

avvenuto, e quindi ci riserviamo di riproporla successivamente.<br />

PRESIDENTE. Colleghi, da parte dei senatori Legnini ed altri sono state presentate 78 richieste di<br />

voto segreto su emendamenti e subemendamenti agli articoli 2 e 4 del disegno di legge in esame.<br />

La Presidenza ha valutato queste richieste alla luce dei criteri che informano in via generale<br />

l'ammissione di articoli ed emendamenti al voto segreto, criteri già comunicati all'Assemblea nella<br />

seduta del 24 marzo 2009, che si ritiene opportuno ribadire anche in questa sede.<br />

Ai sensi dell'articolo 113 del Regolamento «l'Assemblea vota normalmente per alzata di mano» e<br />

comunque in modo palese. La modifica regolamentare del 1988 fu dettata dall'intento di<br />

«circoscrivere a casi rigorosamente determinati l'area del voto segreto», che pertanto «non può<br />

essere ammesso per tutte le deliberazioni che implichino un generico riferimento ai diritti di libertà»<br />

richiamati dall'articolo 113, comma 4, del Regolamento, «ma solo per quelle che abbiano per effetto<br />

la limitazione o la compressione dei diritti stessi».<br />

Le richieste avanzate dai senatori Legnini ed altri si possono sinteticamente ricondurre a sei<br />

tipologie principali: modifica ai termini - e ai casi di sospensione dei termini - di ragionevole durata<br />

delle fasi di giudizio, il superamento dei quali comporta l'estinzione del processo secondo l'impianto<br />

del disegno di legge in esame; modifiche alla disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni ai<br />

fini della certezza dei tempi e dell'efficienza del sistema giudiziario. (Brusìo).<br />

Colleghi, o c'è silenzio in Aula o sospendo la seduta. Non è ammissibile che si risponda a senatori in<br />

materia di voto segreto e perfino chi parla, che in questo momento è il Presidente che presiede<br />

l'Assemblea, non riesca ad ascoltare quanto afferma.<br />

Le altre tipologie sono: modifiche alla disciplina transitoria introdotta dall'articolo 4; altre modifiche<br />

al rito processuale; modifiche alle norme in materia di prescrizione dei reati; modifiche alla<br />

disciplina sanzionatoria per determinate fattispecie di reato, tendenti all'innalzamento del massimo<br />

della pena oltre il limite dei dieci anni al fine di determinare l'esclusione dalla proposta disciplina<br />

sull'estinzione del processo.<br />

I proponenti fondano prevalentemente le proprie richieste sui princìpi costituzionali di «libertà<br />

personale, tutela giurisdizionale dei diritti, diritto alla difesa e irretroattività della legge penale»,<br />

nonché, in due casi, sulla «protezione socio-economica della famiglia».<br />

Quanto al contenuto, debbo ricordare che il disegno di legge, come anche enunciato nel titolo,<br />

tende ad introdurre «misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi,<br />

in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione».<br />

È di tutta evidenza che le prime quattro tipologie di emendamenti sopra richiamate sono tutte<br />

riconducibili alla finalità di adeguare il processo penale, nelle sue diverse fasi, ai principi del "giusto<br />

processo" richiamati dall'articolo 111 della Costituzione, con particolare riguardo alla "ragionevole<br />

durata" di cui al secondo comma.<br />

I diversi ed articolati principi ricavabili da tale norma costituzionale - che non rientra tra quelle<br />

indicate dall'articolo 113, comma 4, del Regolamento, quale presupposto per eventuali richieste di

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