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SENATO DELLA REPUBBLICA ------ XVI LEGISLATURA ... - Astrid

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c) previsione della ripresa fotografica dei beni mobili pignorati e semplificazione delle<br />

modalità di acquisizione delle dichiarazioni del debitore pignorato;<br />

d) estensione della pubblicità sui siti di cui all'articolo 173-ter delle disposizioni per<br />

l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18<br />

dicembre 1941, n. 1368, a tutti i beni mobili;<br />

e) estensione all'ufficiale giudiziario della delega per le attività di apposizione dei sigilli e di<br />

inventario;<br />

f) riordino dei diritti dovuti agli ufficiali giudiziari secondo criteri di semplificazione e<br />

forfetizzazione e previsione del relativo pagamento per mezzo di strumenti telematici.<br />

1-sexies. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai<br />

seguenti princìpi e criteri direttivi:<br />

a) attribuzione dell'attività di riscossione del ruolo giudiziario per il recupero delle spese<br />

processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative<br />

pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali anche all'ufficio notificazioni, esecuzioni e<br />

protesti, ferma restando la possibilità di affidare la riscossione ai concessionari;<br />

b) fissazione dei compensi spettanti all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti in misura<br />

inferiore a quelli spettanti ai concessionari.<br />

3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono<br />

emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle<br />

finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera<br />

dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione<br />

dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai<br />

princìpi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti<br />

legislativi possono essere comunque emanati.<br />

4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un armo dalla data di entrata in<br />

vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo<br />

e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni<br />

integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi».<br />

2.1000/28<br />

CASSON, GALPERTI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, MARITATI, <strong>DELLA</strong> MONICA, D'AMBROSIO<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:<br />

«1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della<br />

presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 1-ter, uno o più<br />

decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di difesa e di notificazione degli atti del<br />

procedimento, al fine di rendere operativo il processo telematico e di conseguire l'obiettivo della<br />

certezza dei tempi unitamente a quello dell'efficienza del sistema.<br />

1-ter. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1-bis, il Governo si attiene ai seguenti<br />

princìpi e criteri direttivi:<br />

a) procedere al riassetto delle disposizioni concernenti le comunicazioni relative alla non<br />

accettazione, alla rinuncia o alla revoca del difensore con riferimento all'obbligo in capo all'autorità<br />

procedente di nominare in tempi brevi il difensore d'ufficio in caso di non accettazione del<br />

difensore;<br />

b) provvedere al riordino delle disposizioni relative agli atti del procedimento penale, con<br />

particolare riferimento alle memorie e alle richieste scritte che le parti e il difensore possono<br />

presentare in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del codice di<br />

procedura penale, o mediante deposito in cancelleria o per posta elettronica certificata; prevedere<br />

la notificazione per posta elettronica certificata anche per la persona sottoposta ad indagini<br />

preliminari;<br />

c) prevedere che il giudice possa disporre che le notificazioni ai detenuti siano eseguite<br />

dalla polizia penitenziari a e, laddove ne ravvisi la necessità, ciò possa avvenire dinanzi al tribunale<br />

del riesame anche per soggetti diversi dai detenuti; prevedere che le notificazioni e gli avvisi ai<br />

difensori siano eseguiti a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo da indicare all'atto del<br />

deposito della nomina del difensore ovvero nel primo scritto difensivo e nell'albo redatto dal<br />

consiglio dell'ordine degli avvocati; prevedere che, in caso di notificazioni urgenti, possa essere<br />

disposto dal giudice che gli avvisi siano eseguiti dai servizi di polizia giudiziaria territorialmente<br />

competenti;<br />

d) prevedere che le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini<br />

preliminari siano eseguite anche dalla competente sezione di polizia giudiziaria;

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