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SENATO DELLA REPUBBLICA ------ XVI LEGISLATURA ... - Astrid

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<strong>SENATO</strong> <strong>DELLA</strong> <strong>REPUBBLICA</strong><br />

------ <strong>XVI</strong> <strong>LEGISLATURA</strong> ------<br />

314 a SEDUTA PUBBLICA<br />

RESOCONTO<br />

SOMMARIO E STENOGRAFICO<br />

MARTEDÌ 19 GENNAIO 2010<br />

(Antimeridiana)<br />

_________________<br />

Presidenza del vice presidente CHITI<br />

_________________<br />

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord<br />

Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-<br />

Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-<br />

MPA-AS.<br />

_________________<br />

RESOCONTO SOMMARIO<br />

Presidenza del vice presidente CHITI<br />

La seduta inizia alle ore 11,31.<br />

Sul processo verbale<br />

BAIO, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 14 gennaio.<br />

PEGORER (PD). Ne chiede la votazione, previa verifica del numero legale.<br />

PRESIDENTE. Disposta la verifica, avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la<br />

seduta per venti minuti.<br />

La seduta, sospesa alle ore 11,35, è ripresa alle ore 11,56 .<br />

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del 14 gennaio.<br />

Comunicazioni della Presidenza<br />

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché<br />

ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta<br />

odierna.<br />

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico<br />

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 11,57 decorre il termine regolamentare di preavviso per<br />

eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.<br />

Sui lavori del Senato<br />

PRESIDENTE. Avverte che la relazione del ministro Alfano sull'amministrazione della giustizia sarà<br />

esaminata nella seduta pomeridiana di domani, che inizierà alle ore 16.<br />

Seguito della discussione del disegno di legge:<br />

(1880) GASPARRI ed altri. - Misure per la tutela del cittadino contro la durata<br />

indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e<br />

dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle<br />

libertà fondamentali<br />

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione. Ricorda che<br />

nella seduta antimeridiana del 14 gennaio è stato approvato l'articolo 1 e ha avuto luogo la<br />

votazione degli emendamenti aggiuntivi a tale articolo, ad eccezione dell'emendamento 1.0.1002,<br />

nel testo emendato, che è stato accantonato.<br />

LEGNINI (PD). Chiede alla Presidenza, in primo luogo, di procedere ad una riassegnazione dei tempi<br />

della discussione, considerato che il Gruppo del PD ha quasi esaurito il tempo a disposizione e che<br />

sono in esame proposte che non sono state discusse in sede referente in Commissione. In secondo<br />

luogo, chiede alla Presidenza di autorizzare la presentazione di una proposta di stralcio<br />

dell'emendamento 1.0.1002. Vero è che l'articolo 101 del Regolamento consente solo lo stralcio di<br />

articoli, ma nella fattispecie è in discussione un emendamento tendente ad inserire un nuovo<br />

articolo su materia non esaminata in Commissione.


CAROFIGLIO (PD). Per consentire all'Assemblea una migliore valutazione della norma, chiede al<br />

Governo se ha valutato la veridicità di notizie di stampa secondo cui le disposizioni ci cui<br />

all'emendamento 1.0.1002 si applicherebbero a procedimenti che riguardano membri del Governo<br />

in carica, o di Governi passati, ed esponenti della maggioranza. (Applausi dal Gruppo PD).<br />

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. L'emendamento 1.0.1002 è stato accantonato<br />

per verificare la fondatezza dei dubbi interpretativi avanzati dal senatore Li Gotti e per procedere<br />

conseguentemente ad una modifica. Non ha invece approfondito le notizie richiamate dal senatore<br />

Legnini avendo preferito avere dalla Corte dei conti conferme sulla compatibilità dei termini fissati<br />

con la effettiva durata dei processi contabili.<br />

PRESIDENTE. Fermo restando il termine per la votazione finale del disegno di legge, la Presidenza<br />

valuterà la possibilità di assegnare tempi ulteriori ai Gruppi, se necessario nella fase delle<br />

dichiarazioni di voto. La proposta di stralcio dell'emendamento 1.0.1002 non è ammissibile perché<br />

l'articolo 101 del Regolamento si riferisce esclusivamente ad articoli di disegni di legge.<br />

CAROFIGLIO (PD). Sottolinea che il Governo non ha voluto rispondere ad una semplice richiesta di<br />

informazioni.<br />

LEGNINI (PD). La decisione assunta dalla Presidenza tesa a respingere la sua istanza di stralcio<br />

deve essere motivata in maniera più estesa perché riguarda un'interpretazione del Regolamento di<br />

rilievo. Al momento dell'esame delle proposte emendative in oggetto avanzerà nuovamente la<br />

richiesta di stralcio.<br />

PRESIDENTE. La Presidenza ha attentamente valutato le 78 richieste di voto segreto, avanzate da<br />

parte dei senatori Legnini ed altri, su emendamenti e subemendamenti agli articoli 2 e 4 del<br />

disegno di legge in esame, alla luce dei criteri di cui all'articolo 113 del Regolamento. Tale articolo è<br />

stato modificato nel 1988 nel senso di ammettere il voto segreto per tutte le deliberazioni che<br />

implichino il rischio di una effettiva limitazione o compressione dei diritti di libertà. Per tale ragione,<br />

possono essere ammessi al voto segreto, tra quelli indicati, solo gli emendamenti e i<br />

subemendamenti tendenti ad apportare modifiche al codice penale in materia di prescrizione e<br />

disciplina sanzionatoria di determinati reati, che, per la loro natura sostanziale e non meramente<br />

processuale, sono riconducibili ai principi costituzionali relativi alla libertà personale e al principio di<br />

legalità di cui agli articoli 13 e 25 della Costituzione, nonché alla tutela della famiglia ai sensi<br />

dell'articolo 31 della Costituzione. Potranno pertanto effettuarsi votazioni a scrutinio segreto sugli<br />

emendamenti 2.1000/31, 2.1000/33, 2.1000/40, 2.1000/41, 2.1000/43, 2.1000/73, 2.1000/97,<br />

2.1000/98, 2.1000/101, 2.1000/102, 2.0.21, 2.0.23 in materia di prescrizione; 2.0.7, 2.0.10 e<br />

2.0.45 in materia di disciplina sanzionatoria di reati.<br />

Saluto ad una rappresentanza di studenti<br />

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell'Assemblea, una rappresentanza di studenti della scuola<br />

secondaria di primo grado D'Annunzio-Scotellaro di Ottaviano, in provincia di Napoli, presente nelle<br />

tribune. (Applausi).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 (Estinzione del processo per violazione dei termini di<br />

durata ragionevole), ricordando che sugli emendamenti 2.8, 2.11 - limitatamente alle lettere f) ed<br />

h) - 2.200 (limitatamente alla soppressione dell'articolo 4), 2.202 (limitatamente alla soppressione<br />

dell'articolo 4), 2.1000/25 e 2.1000/26 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai<br />

sensi dell'articolo 81 della Costituzione.<br />

MARITATI (PD). L'emendamento 2.4 propone la soppressione dell'articolo 2, che introduce, sia nella<br />

versione originaria che nella nuova formulazione proposta dagli emendamenti del relatore, l'istituto,<br />

innaturale e dannoso per il sistema giudiziario, della prescrizione del processo. Esso stride<br />

marcatamente con l'obiettivo dello Stato di diritto di rendere giustizia ai cittadini assicurando<br />

l'espletamento dei processi. Invece di ragionare sulle proposte dell' opposizione volte a ridurre i<br />

tempi del processo nella difesa dell'interesse collettivo, la maggioranza sceglie di decretare per<br />

legge la morte di un numero indefinito di processi, con l'unico obiettivo di salvaguardare il<br />

Presidente del Consiglio dalle sue disavventure giudiziarie. (Applausi dal Gruppo PD).<br />

CASSON (PD). Il subemendamento 2.1000/28 delega il Governo ad adottare uno o più decreti<br />

legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di difesa e di notificazione degli atti del<br />

procedimento per conseguire l'obiettivo della certezza dei tempi e dell'efficienza del sistema,<br />

intervenendo sul processo telematico, sugli archivi informatizzati, sul cosiddetto processo in<br />

absentia, sul rito degli irreperibili e sull'istituto della contumacia. (Applausi della senatrice<br />

Biondelli).<br />

ADAMO (PD). Interviene per illustrare l'emendamento 2.1000/50, che ricalca un'analoga proposta<br />

che era stata presentata in Commissione dalla maggioranza, con il quale si propone di ampliare il<br />

termine dei procedimenti per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato, assimilandolo a quello


per i reati con pena detentiva pari o superiore a dieci anni. Prescindendo da considerazioni di<br />

gravità del reato medesimo, il mancato inserimento di questa disposizione comporterà<br />

inevitabilmente la decadenza di molti processi e in particolare il processo sui derivati di cui è parte<br />

lesa il Comune di Milano, con conseguente mancato indennizzo di 100 milioni di euro. Questo caso<br />

dimostra che, prima di predeterminare per legge la ragionevole durata del processo, occorrerebbe<br />

considerare la complessità di ogni singolo procedimento giudiziario che è legata al numero dei<br />

soggetti coinvolti e all'eventuale presenza di rogatorie internazionali. (Applausi dal Gruppo PD).<br />

VALENTINO, relatore. I criteri cui sono ispirate le modifiche proposte all'articolo 2<br />

dall'emendamento 2.1000 sono coerenti con il principio costituzionale della ragionevole durata del<br />

processo e sono volte a razionalizzare il testo originario eliminando, ad esempio, la distinzione ivi<br />

presente che esclude l'applicazione del principio ai procedimenti contro soggetti con precedenti<br />

penali. Il testo modificato, inoltre, prevede tempi compatibili con la difficoltà dei procedimenti,<br />

presumendo che quelli per i reati la cui pena edittale è entro i dieci anni siano meno complessi di<br />

quelli con pena superiore e garantendo tempi congrui per i procedimenti relativi a reati che destano<br />

un più consistente allarme sociale, come quelli di stampo mafioso e terroristico. L'emendamento<br />

2.1000/200 propone di escludere dal computo dei termini di decorrenza l'ulteriore sospensione<br />

prevista dal decreto-legge n. 92 del 2008 per i processi che presumibilmente avrebbero beneficiato<br />

dell'indulto. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ed invita i presentatori a ritirare gli<br />

emendamenti 2.31, 2.43, 2.110 e 2.1000/48.<br />

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprime parere conforme a quello espresso dal<br />

relatore.<br />

PORETTI (PD). Dichiara voto favorevole alla proposta di sopprimere l'articolo 2. Il problema<br />

dell'inerzia del sistema giudiziario italiano è grave e merita certamente una soluzione, che deve<br />

però basarsi su criteri equi e razionali, modellabili al caso concreto e che alleggerisca il sistema<br />

penale attraverso una seria selezione delle iniziative accusatorie. Il disegno di legge invece fissa<br />

scansioni temporali irrealistiche visto il numero dei processi pendenti e aumenterà il tasso di<br />

ingiustizia, arbitrarietà e antidemocraticità del processo penale.<br />

Con votazioni nominali elettroniche chieste dalle senatrici PORETTI (PD) e INCOSTANTE (PD), il<br />

Senato respinge gli emendamenti 2.200, prima parte (con preclusione della restante parte e degli<br />

emendamenti 2.2, 2.201 e 2.4) e 2.1000/1. È inoltre respinto l'emendamento 2.1000/2.<br />

<strong>DELLA</strong> MONICA (PD). Ritira l'emendamento 2.1000/3.<br />

CAROFIGLIO (PD). Ritira l'emendamento 2.1000/4.<br />

GALPERTI (PD). Ritira l'emendamento 2.1000/5.<br />

PERDUCA (PD). Dichiara il voto favorevole, anche a nome della senatrice Poretti, sull'emendamento<br />

2.1000/6 che stabilisce la durata massima anche per la fase delle indagini preliminari dei<br />

procedimenti, con sanzioni in caso di durata eccessiva della stessa.<br />

Il Senato respinge gli emendamenti 2.1000/6, prima parte (con preclusione della restante parte e<br />

degli emendamenti 2.1000/7 e 2.1000/8) e 2.1000/10, prima parte (con preclusione della restante<br />

parte e dell'emendamento 2.1000/12).<br />

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.1000/9, 2.1000/11, 2.1000/15, 2.1000/19, 2.1000/21 e<br />

2.1000/23 sono stati ritirati e l'emendamento 2.1000/24 è precluso dalla reiezione<br />

dell'emendamento 1.0.300. Gli emendamenti 2.1000/25 e 2.1000/26 sono improcedibili.<br />

Il Senato respinge l'emendamento 2.1000/13. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla<br />

senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge altresì l'emendamento 2.1000/14.<br />

PORETTI (PD). Dichiara il voto favorevole, anche a nome del senatore Perduca, sull'emendamento<br />

2.1000/16, volto a ridurre a 18 mesi la durata del termine per il secondo grado del processo,<br />

risultando incomprensibile prevedere una uguale durata massima tanto per l'istruttoria complessa e<br />

articolata della prima fase quanto per l'appello, che spesso si riduce ad una sola udienza. Si<br />

propone inoltre di far decorrere tale termine dalla deposizione dell'atto di impugnazione e non dalla<br />

redazione della sentenza di primo grado.<br />

Il Senato respinge l'emendamento 2.1000/16. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla<br />

senatrice INCOSTANTE (PD), è inoltre respinto l'emendamento 2.1000/17.<br />

PERDUCA (PD). Pur nella consapevolezza che sarà respinto, anche a nome della senatrice Poretti,<br />

dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.1000/18, volto a ridurre i termini per la durata della<br />

fase del giudizio di legittimità a 18 mesi e a fissarne la decorrenza a partire dalla deposizione del<br />

ricorso.<br />

Il Senato respinge l'emendamento 2.1000/18.<br />

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge<br />

l'emendamento 2.1000/20.


PORETTI (PD). Dichiara, anche a nome del senatore Perduca, il voto favorevole sull'emendamento<br />

2.1000/22, volto ad estendere fino a due anni il termine relativo ai procedimenti di rinvio a seguito<br />

di annullamento della Corte di cassazione, in considerazione della ulteriore ricorribilità delle<br />

sentenze di rinvio e del conseguente possibile allungamento dei tempi.<br />

Il Senato respinge l'emendamento 2.1000/22.<br />

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli<br />

emendamenti da 2.1000/27 a 2.1000/30 e l'emendamento 2.1000/32.<br />

Con votazione a scrutinio segreto, chiesta dal senatore LEGNINI (PD), il Senato respinge altresì<br />

l'emendamento 2.1000/31.<br />

GARRAFFA (PD). Chiede risulti agli atti la sua intenzione di votare a favore dell'emendamento<br />

2.1000/30. (Commenti dal Gruppo PdL).<br />

<strong>DELLA</strong> MONICA (PD). Dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.1000/33 in materia di<br />

prescrizione del reato, i cui termini vanno adeguati alla particolare complessità dei singoli processi e<br />

ne chiede la votazione segreta.<br />

Con votazione a scrutinio segreto, il Senato respinge l'emendamento 2.1000/33. (Applausi ironici<br />

dai Gruppi PdL e LNP).<br />

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli<br />

emendamenti 2.1000/34 (identico all'emendamento 2.1000/35), 2.1000/36, 2.1000/37, 2.1000/38<br />

(identico all'emendamento 2.1000/39), da 2.1000/41 a 2.1000/46 e l'emendamento 2.1000/47.<br />

Risulta altresì respinto l'emendamento 2.1000/40.<br />

Il Senato approva l'emendamento 2.1000/200.<br />

BERSELLI (PdL). Invita il relatore ed il Governo a rivedere l'invito al ritiro espresso<br />

sull'emendamento 2.1000/48, di carattere formale, con il quale si intende ovviare alle possibili<br />

anomalie interpretative derivanti dalla mancanza del termine di cui alla lettera d) del comma 1<br />

dell'emendamento del relatore (un anno per ogni ulteriore grado di giudizio in caso di annullamento<br />

con rinvio da parte della Corte di cassazione) anche per i procedimenti relativi a reati con pene<br />

detentive superiori ai dieci anni e per i processi per reati di mafia e di terrorismo. In quest'ultimo<br />

caso il termine di cui alla lettera d) andrebbe peraltro ampliato.<br />

VALENTINO, relatore. Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1000/48.<br />

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprime parere conforme a quello del relatore.<br />

Il Senato approva l'emendamento 2.1000/48, con conseguente preclusione degli emendamenti fino<br />

al 2.1000/54.<br />

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge<br />

l'emendamento 2.1000/55.<br />

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.1000/56, 2.1000/57, 2.1000/58, 2.1000/61, 2.1000/62 e<br />

2.1000/66 sono stati ritirati.<br />

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli<br />

emendamenti 2.1000/59, 2.1000/60, 2.1000/63, 2.1000/64, 2.1000/65, 2.1000/67 (identico<br />

all'emendamento 2.1000/68) e 2.1000/69.<br />

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.1000/70, 2.1000/71 e 2.1000/72 sono ritirati.<br />

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli<br />

emendamenti da 2.1000/73 a 2.1000/80, 2.1000/81 prima parte (con conseguente preclusione<br />

della restante parte e dell'emendamento 2.1000/82), 2.1000/83, 2.1000/84, 2.1000/85,<br />

2.1000/87, 2.1000/89, 2.1000/90, 2.1000/91 e da 2.1000/94 a 2.1000/102. Vengono altresì<br />

respinti gli emendamenti 2.1000/86, 2.1000/88, 2.1000/92 e 2.1000/93.<br />

MARITATI (PD). L'emendamento 2.1000 (testo corretto), al pari degli altri emendamenti presentati<br />

dal relatore, non apporta certo significativi miglioramenti a un disegno di legge concepito<br />

unicamente allo scopo di impedire la celebrazione dei processi pendenti a carico del Presidente del<br />

Consiglio. Nonostante la Commissione affari costituzionali abbia espresso sul provvedimento un<br />

parere favorevole condizionato da alcune osservazioni, la maggioranza non ha inteso recepire<br />

nessuna delle proposte avanzate dal Gruppo del Partito Democratico, idonee a migliorare il testo<br />

attraverso la previsione di interventi strutturali atti a garantire un'obiettiva contrazione dei tempi<br />

processuali, tra i quali la soppressione di sedi giudiziarie inutili, l'introduzione dell'ufficio del<br />

processo, l'adozione del sistema integrato giudiziario informatizzato, l'assunzione urgente di 2.800<br />

cancellieri e l'introduzione di modifiche al codice penale. Contro tutte queste ragionevoli e praticabili<br />

proposte, la maggioranza opta per la prescrizione dei processi, un istituto assurdo che impedirà ad<br />

un numero indefinibile di processi di giungere a conclusione. (Applausi dal Gruppo PD).<br />

LI GOTTI (IdV). Il Gruppo dell'Italia dei Valori voterà contro l'emendamento 2.1000 (testo<br />

corretto), il quale collega la durata del processo unicamente alla gravità del reato e non anche alla


complessità degli accertamenti da doversi compiere. L'emendamento è inoltre carente laddove non<br />

considera ai fini della sospensione del processo l'esigenza da parte del giudice di assumere una<br />

prova assolutamente necessaria ai fini del giudizio, con la conseguenza che i giudici potranno<br />

essere indotti a rinunciare all'acquisizione di prove fondamentali pur di non veder estinto il<br />

processo. (Applausi dal Gruppo IdV e delle senatrici Biondelli e Finocchiaro).<br />

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). L'emendamento 2.1000 (testo corretto) elimina alcuni profili di<br />

irragionevolezza e incostituzionalità del provvedimento originario introducendone tuttavia degli altri,<br />

a cominciare dall'estensione della prescrizione processuale anche alla fase delle indagini preliminari<br />

senza che questa sia disciplinata tenendo conto dei tempi richiesti dalle varie attività connesse. Allo<br />

stesso modo, la decisione di collegare la durata del processo alla sola gravità del reato e non anche<br />

alla complessità degli espletamenti resi necessari rischia di introdurre una disparità di trattamento,<br />

posto che vi sono processi che, pur riguardando il medesimo reato, presentano un'articolazione e<br />

una complessità profondamente diverse. Da respingere fermamente è infine l'applicazione del<br />

provvedimento, non solo ai futuri processi, ma anche ai procedimenti penali in corso, con ciò<br />

prefigurandosi di fatto una forma di indulto mascherato.<br />

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva<br />

l'emendamento 2.1000 (testo corretto), nel testo emendato, con conseguente preclusione di tutti i<br />

rimanenti emendamenti presentati all'articolo 2.<br />

PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge alla seduta<br />

pomeridiana.<br />

Per lo svolgimento di un'interpellanza e di un'interrogazione e la risposta scritta ad<br />

un'interrogazione.<br />

DI GIOVAN PAOLO (PD). Chiede la procedura d'urgenza per l'interpellanza 2-00151 sui problemi<br />

relative alla prestazione di cure sanitarie nel Centro di identificazione ed espulsione di Ponte<br />

Galeria.<br />

NEGRI (PD). Sollecita lo svolgimento dell'interrogazione 3-01070 sulla sospensione del contratto di<br />

circa duecento giovani ricercatori dell'ISPRA.<br />

LANNUTTI (IdV). Sollecita la risposta scritta all'interrogazione 4-02174 sulle clausole vessatorie ed<br />

estremamente onerose del contratto stipulato dal Ministro della salute con un'importante industria<br />

farmaceutica.<br />

Sulla procedura di rinnovo dei permessi di soggiorno<br />

PERDUCA (PD). Aggiunge la firma all'interrogazione presentata dal senatore Lannutti. Con<br />

riferimento alla situazione agli immigrati impiegati come braccianti, invita il Governo ad attivarsi<br />

affinché la burocrazia rispetti i termini per il rinnovo del permesso di soggiorno ovvero applichi il<br />

principio del silenzio assenso, onde evitare che i lavoratori extracomunitari vengano a trovarsi<br />

senza loro responsabilità in una situazione di illegale presenza sul territorio e siano esposti ai ricatti<br />

delle organizzazioni criminali.<br />

PRESIDENTE. La Presidenza solleciterà lo svolgimento degli atti ispettivi che le sono stati segnalati<br />

e invita il senatore Perduca a presentare una specifica interrogazione sulle modalità di rinnovo dei<br />

permessi di soggiorno.<br />

Per la proroga di un presidio dei Vigili del fuoco<br />

FIORONI (PD). Chiede un intervento della Presidenza affinché sia mantenuto in funzione il presidio<br />

dei Vigili del fuoco attivo a Marsciano e nei Comuni umbri limitrofi, colpiti da recenti eventi sismici.<br />

PRESIDENTE. Trasmetterà la richiesta al Governo.<br />

Sul futuro dello stabilimento FIAT di Termini Imerese e del suo indotto<br />

GARRAFFA (PD). Non essendovi elezioni in corso in Sicilia, il Governo si disinteressa della vertenza<br />

in corso nello stabilimento di Termini Imerese e della crisi dell'indotto, in un'azienda del quale oggi<br />

18 operai sono stati licenziati senza preavviso. Chiede alla Presidenza di attivarsi affinché il<br />

Presidente del Consiglio convochi l'amministratore delegato della FIAT, azienda che oggi richiama<br />

l'ineluttabilità delle leggi di mercato, dopo aver beneficiato per anni di sostegni dello Stato.<br />

PRESIDENTE. Condividendo le preoccupazioni sulla situazione occupazionale di Termini Imerese, si<br />

adopererà per richiamare l'attenzione del Governo sul problema.<br />

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e<br />

toglie la seduta.<br />

La seduta termina alle ore 13,59.<br />

RESOCONTO STENOGRAFICO<br />

Presidenza del vice presidente CHITI


PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 11,31).<br />

Si dia lettura del processo verbale.<br />

BAIO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 14 gennaio.<br />

Sul processo verbale<br />

PEGORER (PD). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

PEGORER (PD. Signor Presidente, chiediamo la votazione del processo verbale, previa verifica del<br />

numero legale.<br />

Verifica del numero legale<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal<br />

prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.<br />

(Segue la verifica del numero legale).<br />

Il Senato non è in numero legale.<br />

Sospendo la seduta per venti minuti.<br />

(La seduta, sospesa alle ore 11,35, è ripresa alle ore 11,56 ).<br />

Ripresa della discussione sul processo verbale<br />

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la seduta è ripresa.<br />

Metto ai voti il processo verbale.<br />

È approvato.<br />

Comunicazioni della Presidenza<br />

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché<br />

ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta<br />

odierna. (Brusìo).<br />

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico<br />

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni<br />

qualificate mediante il procedimento elettronico.<br />

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo<br />

119, comma 1, del Regolamento (ore 11,57).<br />

Sui lavori del Senato<br />

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come preannunciato ai Gruppi per le vie brevi, comunico che, sulla<br />

base del calendario corrente, la relazione sull'amministrazione della giustizia sarà svolta dal<br />

ministro Alfano nella seduta pomeridiana di domani, con inizio alle ore 16.<br />

Seguito della discussione del disegno di legge:<br />

(1880) GASPARRI ed altri. - Misure per la tutela del cittadino contro la durata<br />

indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e<br />

dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle<br />

libertà fondamentali (ore 11,58)<br />

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1880.<br />

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.<br />

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 14 gennaio è stato approvato l'articolo 1 ed ha avuto<br />

luogo la votazione degli emendamenti aggiuntivi a tale articolo, ad eccezione dell'emendamento<br />

1.0.1002, nel testo emendato, che è stato accantonato. (Brusìo).<br />

Vi prego, colleghi, di fare silenzio. Così non c'è la possibilità di andare avanti.<br />

LEGNINI (PD). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

LEGNINI (PD). Signor Presidente, vorrei porre due questioni.<br />

La prima riguarda i tempi dei nostri lavori e, in particolare, la loro assegnazione ai Gruppi. Come lei<br />

sa, il nostro Gruppo ha quasi esaurito il tempo a disposizione, avendolo utilizzato in gran parte per<br />

discutere sulla rilevantissima questione del rinvio in Commissione degli emendamenti del relatore e<br />

dei relativi subemendamenti. Chiediamo quindi alla Presidenza di farsi carico di una rimodulazione<br />

dei tempi con una loro riattribuzione al nostro Gruppo e agli altri Gruppi che eventualmente lo<br />

chiedessero, nei modi che la Presidenza riterrà opportuni. Si deve altresì considerare che la<br />

scansione temporale della conclusione di questo provvedimento consente certamente l'utilizzo di un<br />

ulteriore spazio temporale e che stiamo per affrontare il grosso degli emendamenti e dei<br />

subemendamenti in alcun modo - come ci è noto - esaminati dalla Commissione di merito;


abbiamo, quindi, assoluta necessità di discutere ed interloquire su di essi e, ovviamente, anche<br />

sugli altri.<br />

Il secondo tema riguarda l'emendamento accantonato 1.0.1002. Ricordiamo tutti che questo<br />

emendamento fu accantonato la settimana scorsa soprattutto in rapporto alla lettura dello stesso e<br />

alla norma transitoria di cui al successivo emendamento 4.0.1001. Il Governo, come preannunciato<br />

mi sembra dallo stesso Governo e dal relatore, ha presentato - e oggi ne abbiamo preso visione -<br />

un emendamento soppressivo del secondo periodo, concernente la fase di appello relativamente al<br />

regime transitorio.<br />

Volevo sollecitare e porre formalmente, eventualmente con riserva di esame, la proponibilità da<br />

parte nostra dello stralcio dell'emendamento del relatore e, quindi, dei relativi subemendamenti.<br />

Non sfugge a me, e a nessuno di noi, il fatto che lo stralcio può essere chiesto, ai sensi dell'articolo<br />

101 del Regolamento, per articoli o per disposizioni in essi contenute, però siamo in presenza di<br />

una fattispecie singolare e particolare. Ci troviamo infatti di fronte ad un emendamento del relatore<br />

contenente un articolo aggiuntivo su una materia del tutto nuova. Questo emendamento - la cui<br />

forza è evidente, provenendo dal relatore - non è stato in alcun modo esaminato, come ci è noto,<br />

dalla Commissione di merito e, quindi, crediamo che possa essere adottata una decisione<br />

interpretativa in senso estensivo della norma di cui all'articolo 101 per fattispecie particolari come<br />

quelle che stiamo esaminando: uno degli strumenti consentiti a ciascun parlamentare, e tanto più a<br />

quelli dell'opposizione, è quello di chiedere lo stralcio per materie aventi un'autonomia propria in<br />

relazione all'articolato di un provvedimento legislativo.<br />

Con questo modo di procedere, ove non si accedesse all'interpretazione estensiva che ho proposto,<br />

si determinerebbe una chiara violazione di una delle prerogative riservate ai singoli senatori e ai<br />

Gruppi. Ecco perché le sollecito l'esame di tale questione e una decisione in tempi ragionevoli e<br />

ristretti, in modo tale da poter esercitare questa prerogativa.<br />

CAROFIGLIO (PD). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

CAROFIGLIO (PD). Signor Presidente, formulo la mia richiesta e intervengo adesso, prima ancora<br />

che sia assunta la decisione sull'istanza formulata dal senatore Legnini, per evidenti ragioni di<br />

economia di gestione dell'attività parlamentare. Sarò molto breve.<br />

Tutti i poteri, vieppiù quello della rappresentanza popolare e della produzione dei provvedimenti<br />

legislativi, devono essere caratterizzati dal massimo della trasparenza. Circolano - non so quanto<br />

fondate, e questa è la ragione della mia richiesta - le voci più varie sulla possibile applicabilità della<br />

norma, di cui vi ha ora parlato il senatore Legnini, ad appartenenti al Governo attuale, a Governi<br />

precedenti o ad esponenti comunque della maggioranza. La mia richiesta è che prima di procedere<br />

alla discussione di questo emendamento il Governo ci dica se ha valutato la sussistenza di tali<br />

condizioni e se effettivamente è vero - come si adombra da più parti - che vi sarebbero<br />

appartenenti al Governo o ai Governi passati e alla maggioranza presente che verrebbero a<br />

beneficiare anche soltanto della norma nella sua riformulazione. In sostanza, affinché l'Aula e il<br />

Paese possano valutare in maniera adeguata le complesse sfaccettature che implica l'eventuale<br />

approvazione di tale norma, chiedo al Governo di chiarire questo punto. (Applausi dal Gruppo PD).<br />

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il sottosegretario Caliendo. Ne ha facoltà.<br />

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Per quanto concerne il subemendamento<br />

4.0.1001/300, esso è stato da me presentato per aderire all'invito del Presidente del Senato che,<br />

avendo accolto l'indicazione del senatore Li Gotti di sostituire, al secondo periodo del comma 3, le<br />

parole «nella fase di appello», con le altre «alla fase di appello», ha accantonato l'emendamento a<br />

cui faceva riferimento il senatore Carofiglio per consentire una verifica di questo accordo e<br />

conseguentemente la presentazione di un emendamento sul quale votare. Questo è stato il motivo<br />

del rinvio. Successivamente ho parlato con il senatore Li Gotti e residuavano dubbi sull'espressione<br />

«Negli altri casi», contenuta sempre al secondo periodo del comma 3: entrambi abbiamo ritenuto<br />

opportuno sopprimerla e dunque l'ho comunicato al relatore. Questa è la storia del<br />

subemendamento. Pertanto, l'emendamento in oggetto era stato accantonato per aderire all'invito<br />

del Presidente del Senato, altrimenti l'avremmo votato la settimana scorsa.<br />

Per quanto concerne le indagini del Governo, l'unica cosa che onestamente ho fatto in questi giorni<br />

è stata quella di parlare con alcuni magistrati della Corte dei conti per verificare la compatibilità dei<br />

termini fissati da questo emendamento sul processo breve, chiedendo quali sono i tempi di<br />

celebrazione oggi presso la Corte dei conti: ebbene, mi hanno detto che i termini erano corretti.<br />

Invece, il riferimento agli altri casi ancora appellabili a loro sembrava di dubbia interpretazione e<br />

per tale motivo ho presentato quella modifica. Altro non ho fatto.<br />

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Sottosegretario.


Per quanto riguarda l'intervento del senatore Legnini - come del resto anche lei diceva, senatore -<br />

l'articolo 101 non consente nella sua interpretazione uno stralcio dell'emendamento; non mi pare<br />

che ciò possa essere consentito, quindi non si può rispondere positivamente. Per quanto riguarda<br />

invece le altre questioni che sono state poste, esse saranno approfondite nel momento in cui si<br />

arriverà alla discussione dell'emendamento che è stato accantonato.<br />

Per quanto riguarda infine i tempi a disposizione, fermo restando che c'è una conclusione di questo<br />

dibattito già prevista, certamente vedremo se vi sia la possibilità di una rimodulazione; altrimenti,<br />

ne terremo conto negli interventi e nelle dichiarazioni di voto che ci saranno. Nessuno certo vuole<br />

impedire ai Gruppi su un tema come questo di potersi esprimere.<br />

CAROFIGLIO (PD). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore, ma non possiamo aprire un dibattito in fase preliminare. Lei si è<br />

espresso, le è stato risposto; interverrà quando si arriverà a questo emendamento. (Commenti del<br />

senatore Carofiglio). In ogni caso, può intervenire brevemente.<br />

CAROFIGLIO (PD). Presidente, intervengo soltanto per dare atto che il Governo non ha saputo o<br />

non ha voluto rispondere alla sollecitazione conoscitiva proveniente dai banchi dell'opposizione.<br />

LEGNINI (PD). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

LEGNINI (PD). Presidente, se la sua comunicazione deve intendersi come un rigetto dell'istanza che<br />

ho avanzato, comunico che non accettiamo la decisione presa e ci riserviamo di riproporla al<br />

momento della discussione dell'articolo. Prego, però, la Presidenza di approfondire questo tema che<br />

è di carattere generale - ripeto - e riguarda una interpretazione del Regolamento di un certo rilievo.<br />

Vorremmo che l'istanza fosse accolta o rigettata in modo motivato e non sintetico, come è<br />

avvenuto, e quindi ci riserviamo di riproporla successivamente.<br />

PRESIDENTE. Colleghi, da parte dei senatori Legnini ed altri sono state presentate 78 richieste di<br />

voto segreto su emendamenti e subemendamenti agli articoli 2 e 4 del disegno di legge in esame.<br />

La Presidenza ha valutato queste richieste alla luce dei criteri che informano in via generale<br />

l'ammissione di articoli ed emendamenti al voto segreto, criteri già comunicati all'Assemblea nella<br />

seduta del 24 marzo 2009, che si ritiene opportuno ribadire anche in questa sede.<br />

Ai sensi dell'articolo 113 del Regolamento «l'Assemblea vota normalmente per alzata di mano» e<br />

comunque in modo palese. La modifica regolamentare del 1988 fu dettata dall'intento di<br />

«circoscrivere a casi rigorosamente determinati l'area del voto segreto», che pertanto «non può<br />

essere ammesso per tutte le deliberazioni che implichino un generico riferimento ai diritti di libertà»<br />

richiamati dall'articolo 113, comma 4, del Regolamento, «ma solo per quelle che abbiano per effetto<br />

la limitazione o la compressione dei diritti stessi».<br />

Le richieste avanzate dai senatori Legnini ed altri si possono sinteticamente ricondurre a sei<br />

tipologie principali: modifica ai termini - e ai casi di sospensione dei termini - di ragionevole durata<br />

delle fasi di giudizio, il superamento dei quali comporta l'estinzione del processo secondo l'impianto<br />

del disegno di legge in esame; modifiche alla disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni ai<br />

fini della certezza dei tempi e dell'efficienza del sistema giudiziario. (Brusìo).<br />

Colleghi, o c'è silenzio in Aula o sospendo la seduta. Non è ammissibile che si risponda a senatori in<br />

materia di voto segreto e perfino chi parla, che in questo momento è il Presidente che presiede<br />

l'Assemblea, non riesca ad ascoltare quanto afferma.<br />

Le altre tipologie sono: modifiche alla disciplina transitoria introdotta dall'articolo 4; altre modifiche<br />

al rito processuale; modifiche alle norme in materia di prescrizione dei reati; modifiche alla<br />

disciplina sanzionatoria per determinate fattispecie di reato, tendenti all'innalzamento del massimo<br />

della pena oltre il limite dei dieci anni al fine di determinare l'esclusione dalla proposta disciplina<br />

sull'estinzione del processo.<br />

I proponenti fondano prevalentemente le proprie richieste sui princìpi costituzionali di «libertà<br />

personale, tutela giurisdizionale dei diritti, diritto alla difesa e irretroattività della legge penale»,<br />

nonché, in due casi, sulla «protezione socio-economica della famiglia».<br />

Quanto al contenuto, debbo ricordare che il disegno di legge, come anche enunciato nel titolo,<br />

tende ad introdurre «misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi,<br />

in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione».<br />

È di tutta evidenza che le prime quattro tipologie di emendamenti sopra richiamate sono tutte<br />

riconducibili alla finalità di adeguare il processo penale, nelle sue diverse fasi, ai principi del "giusto<br />

processo" richiamati dall'articolo 111 della Costituzione, con particolare riguardo alla "ragionevole<br />

durata" di cui al secondo comma.<br />

I diversi ed articolati principi ricavabili da tale norma costituzionale - che non rientra tra quelle<br />

indicate dall'articolo 113, comma 4, del Regolamento, quale presupposto per eventuali richieste di


votazioni a scrutinio segreto - appaiono nel loro insieme prevalenti rispetto al richiamo effettuato<br />

dai proponenti ai principi costituzionali individuabili, ancorché non espressamente indicati, negli<br />

articoli 13, 24, 25 e 27 della Costituzione.<br />

Pertanto, la Presidenza non ritiene di poter ammettere allo scrutinio segreto gli emendamenti e<br />

subemendamenti rientranti in tali categorie.<br />

Diverso è invece il caso degli emendamenti tendenti ad apportare modifiche al codice penale in<br />

materia di prescrizione e disciplina sanzionatoria di determinati reati che, per la loro natura<br />

sostanziale e non meramente processuale, la Presidenza considera riconducibili ai principi<br />

costituzionali relativi alla libertà personale e al principio di legalità di cui agli articoli 13 e 25 della<br />

Costituzione, nonché alla tutela della famiglia ai sensi dell'articolo 31 della Costituzione.<br />

Pertanto potranno effettuarsi votazioni a scrutinio segreto sui seguenti emendamenti:<br />

- in materia di prescrizione: 2.1000/31 (pag. 187); 2.1000/33 (pag. 197); 2.1000/40 (pag. 206);<br />

2.1000/41 (pag. 206); 2.1000/43 (pag. 208); 2.1000/73 (pag. 216); 2.1000/97 (pag. 224);<br />

2.1000/98 (pag. 224); 2.1000/101 (pag. 225); 2.1000/102 (pag. 225); 2.0.21 (pag. 306); 2.0.23<br />

(pag. 307);<br />

- in materia di disciplina sanzionatoria di reati: 2.0.7 (pag. 297); 2.0.10 (pag. 298); 2.0.45 (pag.<br />

298).<br />

È in distribuzione ai Gruppi l'elenco degli emendamenti ammessi allo scrutinio segreto.<br />

Saluto ad una rappresentanza di studenti<br />

PRESIDENTE. Rivolgo un saluto agli studenti della scuola secondaria di primo grado D'Annunzio-<br />

Scotellaro di Ottaviano, in provincia di Napoli, che sono in visita al Senato e assistono in tribuna ai<br />

nostri lavori. (Applausi).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880 (ore 12,17)<br />

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2, su cui sono stati presentati emendamenti che<br />

invito i presentatori ad illustrare.<br />

MARITATI (PD). Signor Presidente, noi proponiamo la soppressione dell'articolo 2. Le ragioni di<br />

questa nostra richiesta sono state esplicitate in più circostanze anche se - ahimè - l'Aula,<br />

soprattutto nella sua maggioranza, sembra, più che sorda, distratta e disinteressata agli argomenti<br />

che abbiamo esplicitato in maniera serena, chiara e costruttiva.<br />

L'articolo 2, anche nella versione che dovesse emergere a seguito di accoglimento prevedibile degli<br />

emendamenti del relatore, introduce un istituto al quale ci opponiamo decisamente, quello della<br />

prescrizione del processo. Nel nostro sistema giuridico c'è una previsione di durata, un termine<br />

entro il quale lo Stato debba o possa esercitare il suo potere-dovere di reagire alle aggressioni<br />

criminali o, comunque, di dover decidere su istanze dei cittadini. La prescrizione del processo è<br />

innaturale, è dannosa, è, così come introdotta da questo disegno di legge, che noi temiamo possa<br />

tramutarsi in pochi giorni in legge vera e propria, qualcosa che non solo stride con l'intero sistema<br />

italiano, ma che cozza in maniera quasi offensiva con le dichiarazioni o con la presentazione di<br />

questo disegno di legge.<br />

La prescrizione del processo non ha ragion d'essere perché l'obiettivo principale di uno Stato di<br />

diritto è quello di espletare i processi, che sono uno strumento ineliminabile per accertare la verità.<br />

Questo è un valore riconosciuto e tutelato dalla nostra Costituzione.<br />

Intervenire a fronte di un eccesso di tempo, di un tempo irragionevole, che oggi registriamo in<br />

quasi tutti i processi, dicendo che questi si estinguono decorso un certo periodo, senza fare nulla -<br />

questo è il punto cruciale: ripeto, senza fare nulla - perché i processi possano obiettivamente<br />

essere celebrati in tempi ragionevoli, significa non voler risolvere i problemi; significa mentire in<br />

maniera grave, là dove scrivete: «Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata<br />

dei processi (...)». Questo articolo 2 è dannoso, è inutile, è destabilizzante per l'intero sistema della<br />

giustizia.<br />

Se in queste ore andrete avanti ancora senza voler ragionare sulle proposte formulate<br />

dall'opposizione - tutte di carattere costruttivo e dirette a consentire un'effettiva riduzione dei tempi<br />

del processo - varando una norma che decreta la morte di un numero indefinito e indefinibile di<br />

processi per quell'unico obiettivo - che è inutile richiamare perché ormai noto a tutti - non starete<br />

legiferando nell'interesse del Paese. Al contrario, lo strumento della legge sarà usato a danno degli<br />

interessi collettivi e in maniera davvero irresponsabile - devo dire - al solo scopo di impedire che<br />

uno o più processi a carico di un cittadino vengano celebrati.<br />

La nostra opposizione decisa a che questo articolo venga approvato è dunque motivata dal fatto che<br />

non avete voluto, né volete accettare alcuna correzione che renda possibile la riduzione della durata<br />

dei processi, andando avanti a testa bassa, senza essere minimamente disponibili ad una riflessione<br />

e ad una discussione su questo tema, al solo scopo di impedire la celebrazione di un processo.


Questo - lo ripeto, e concludo - non significa legiferare: è soltanto irresponsabilità politica, che farà<br />

molto male al nostro Paese e allo Stato di diritto. (Applausi dal Gruppo PD).<br />

CASSON (PD). Signor Presidente, tra gli emendamenti da me presentati mi soffermerò in<br />

particolare sul 2.1000/28, anche per dare un senso politico all'opposizione che stiamo conducendo<br />

sul processo breve. Il collega Maritati ha illustrato molto bene le ragioni per cui chiediamo la<br />

soppressione dell'articolo 2, destinato a creare dei disastri all'interno del sistema processuale<br />

penale. Peraltro, poiché il Partito Democratico non si è limitato, né intende limitarsi a dare<br />

esclusivamente un'impressione di negatività, abbiamo proposto, prima in Commissione e ora in<br />

Aula, tutta una serie di emendamenti volti ad intervenire concretamente sul sistema processuale<br />

penale al fine di accelerarne i tempi. Affinché poi questo non rimanga una mera dichiarazione o una<br />

pia illusione teorica, procediamo all'illustrazione di tali emendamenti, che dovrebbero abbreviare<br />

concretamente la durata del processo penale.<br />

Mi limito ad indicare soltanto i temi sui quali interveniamo, partendo proprio dall'emendamento<br />

2.1000/28: si fa riferimento ad interventi e a disposizioni in materia di difesa e di notificazione degli<br />

atti del procedimento; si cerca di intervenire sul processo telematico, sugli archivi informatizzati,<br />

sul cosiddetto processo in absentia, sul rito degli irreperibili e sull'istituto della contumacia. Gli<br />

emendamenti che proponiamo hanno quindi nel complesso l'obiettivo concreto di una certezza dei<br />

tempi del processo, unitamente a quello dell'efficienza del sistema processuale penale: ciò per dare<br />

il senso politico, concreto e positivo della nostra opposizione. Prendiamo però atto, ancora una volta<br />

che, come in Commissione, probabilmente anche in quest'Aula otterremo una risposta negativa.<br />

(Applausi della senatrice Biondelli).<br />

ADAMO (PD). Signor Presidente, intervengo molto brevemente, perché l'emendamento di cui sono<br />

prima firmataria probabilmente risulterà precluso nel momento in cui venisse approvato, come è<br />

presumibile, l'emendamento del relatore; lo riprenderò con i subemendamenti. Vorrei, però, un<br />

minimo di attenzione da parte dei colleghi perché questo emendamento aveva avuto una versione<br />

analoga, se non identica, a firma del presidente Berselli, della collega Allegrini e di altri senatori<br />

della maggioranza, dal momento che tendeva ad escludere dalla prima versione del testo sul<br />

processo breve, rispetto alla decadenza dei processi, il reato di truffa aggravata ai danni dello<br />

Stato.<br />

Al di là delle considerazioni di ordine generale che si possono avanzare sul tema della priorità e<br />

della gerarchia dei reati, per cui nel primo testo non si considerava socialmente pericolosa la truffa<br />

aggravata ai danni dello Stato, il mio emendamento era stato sollecitato dal Consiglio comunale di<br />

Milano nella sua interezza. I tempi previsti, infatti, renderebbero quasi sicuramente impossibile<br />

espletare il processo sui derivati in cui il Comune di Milano è parte lesa contro quattro banche per<br />

reati commessi dal 2005 al 2007, reati che dovrebbero comportare un giusto indennizzo per il<br />

Comune, sempre se riusciremo con la nostra iniziativa a permettere lo svolgimento di questo<br />

processo, che è molto complesso.<br />

Uno dei problemi che abbiamo posto, infatti, è che la questione non riguarda un generico concetto<br />

di gravità del reato, ma la complessità del processo. In questo caso si tratta di un processo con<br />

quattro banche, sedi internazionali, rogatorie internazionali e una serie di soggetti che si<br />

presentano come parte lesa; si tratta quindi di un processo complesso. Molti altri Comuni hanno un<br />

problema simile: per alcuni è in corso un processo analogo, altri stanno aspettando l'esito di quello<br />

di Milano, che viene considerato in una certa misura un processo pilota. Credo che tutti i senatori<br />

abbiano ricevuto un video in cui alcuni consiglieri comunali milanesi riportano le loro<br />

preoccupazioni, insieme ad un altro video del sindaco Moratti, che afferma di aver scritto a questo<br />

proposito al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Letta e al Ministro della giustizia. Vi è,<br />

quindi, una coralità d'intenti per segnalare a tutta l'Assemblea questo problema, che ha ovviamente<br />

risvolti di ordine generale, ma che per Milano presenta una sua specificità, che tradotta in soldi vuol<br />

dire 100 milioni di euro che rischiano di essere sottratti al giusto indennizzo del Comune di Milano e<br />

dei suoi cittadini. (Applausi dal Gruppo PD).<br />

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, il tema è stato ampiamente trattato nel corso del<br />

dibattito; anche durante la riflessione ulteriore che il Presidente del Senato concesse in<br />

Commissione proprio per discutere di questi argomenti, prima che venisse meno l'ipotesi di dialogo<br />

auspicata, c'era stata una relazione da parte dal relatore su questi temi.<br />

L'articolo 2 è finalizzato a razionalizzare ulteriormente il testo che faceva parte del documento<br />

legislativo originario. Si sono escluse quelle ipotesi per le quali la ragionevole durata del processo,<br />

prevista dall'articolo 111 della Costituzione, non dovesse essere applicata a soggetti che avessero<br />

precedenti penali, quasi che i tempi del processo debbano essere diversi a seconda che un soggetto<br />

abbia avuto o meno pregresse esperienze. L'obbligo dello Stato di condurre il procedimento entro i<br />

tempi previsti dalla norma costituzionale deve valere per tutti e verso questo criterio ci si è orientati


eliminando quelle ipotesi che erano contenute nel disegno di legge ordinario. Analogamente è<br />

apparsa incoerente, o forse irragionevole rispetto al dettato costituzionale la possibilità che la<br />

ragionevole durata afferisse soltanto ad una determinata tipologia di reati, quelli la cui pena era<br />

contenuta entro i dieci anni di reclusione, e venissero esclusi una serie di altri reati che suscitavano<br />

particolare allarme sociale. L'ipotesi che si è presa in considerazione nel testo che è stato redatto<br />

prevede, in maniera a mio avviso razionale, tempi assolutamente coerenti con le presumibili<br />

difficoltà dei processi che si devono celebrare.<br />

Certamente, un reato la cui sanzione detentiva sia contenuta entro dieci anni è oggettivamente -<br />

salvo alcune peculiarità che determinerebbero una ricerca del particolare che andrebbe poi a<br />

confliggere con l'esigenza costituzionale - meno grave di un reato per il quale la sanzione prevista<br />

sia superiore ai dieci anni di reclusione. Così come per una fascia dei reati che suscitano particolare<br />

inquietudine e allarme sociale - cito, per brevità, soltanto quelli relativi alla mafia e al terrorismo -<br />

si impongono tempi di valutazione assolutamente diversi, più congrui ed adeguati alle difficoltà ed<br />

alle complessità che le indagini comportano. Quindi, questi sono i principi ai quali il relatore si è<br />

ispirato. Naturalmente è prevista una serie di ipotesi ulteriori che afferiscono alla sospensione del<br />

termine nel momento in cui si svolgono talune attività. Pertanto, in buona sostanza il principio<br />

contenuto nell'emendamento del relatore appare assolutamente coerente con il dettato<br />

costituzionale, un'esecuzione corretta del precetto di cui all'articolo 111 della Costituzione. Questo è<br />

lo spirito che ha portato a ravvisare l'esigenza di introdurre questo nuovo tema, con ciò<br />

modificando radicalmente l'impianto precedente.<br />

Vi è poi l'emendamento 2.1000/200 che propone di inserire un comma 1-bis all'articolo 2 e che ha<br />

una sua ragione di tutta evidenza: il decreto-legge n. 92 del 23 maggio 2008 consentiva ai capi<br />

degli uffici di sospendere i processi che presumibilmente avrebbero beneficiato dell'indulto per un<br />

termine non superiore a 18 mesi; siccome vi è una norma transitoria in questo provvedimento, ci è<br />

sembrato quanto mai singolare immaginare che sia l'estinzione del reato - decorsi i termini previsti<br />

dalla nuova formulazione dell'articolo 2 - sia l'ipotesi della norma transitoria potessero beneficiare<br />

anche dell'ulteriore sospensione prevista dal decreto-legge n. 92 del 2008. Per questa ragione quel<br />

termine non viene computato ai fini della considerazione del termine nella sua interezza.<br />

Questi sono i due emendamenti presentati dal relatore sull'articolo 2.<br />

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.<br />

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.<br />

VALENTINO, relatore. Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 2.31, 2.43, 2.1000/48 e<br />

2.110, altrimenti il mio parere è contrario.<br />

Esprimo naturalmente parere favorevole sugli emendamenti 2.1000 e 2.1000/200.<br />

Esprimo parere contrario su tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 2.<br />

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme a quello del relatore.<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.200.<br />

PORETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

PORETTI (PD). Signor Presidente, non ho illustrato questo emendamento ma tenevo a sottolineare<br />

l'importanza degli emendamenti 2.200 e 2.2 in quanto, anche se sappiamo benissimo che il maxi<br />

emendamento proposto dal relatore verrà approvato, riteniamo che la soluzione che esso contiene<br />

non sia quella risolutiva. Tra l'altro, la Commissione non ha nemmeno potuto valutarlo, ma non<br />

voglio riaprire questa polemica. I nostri emendamenti servirebbero, di fatto, a sopprimere tutti gli<br />

articoli del disegno di legge al nostro esame - il 2, il 3, il 4 e il 5 - in modo da interrompere il<br />

dibattito nel quale ci avete portato.<br />

L'introduzione del processo breve, volto a disincentivare l'ingiustificata inerzia dall'autorità<br />

giudiziaria, è ovviamente un obiettivo di civiltà sul quale è difficile non trovarsi d'accordo. Vedremo<br />

e sentiremo, domani, quali soluzioni proporrà il Ministro della giustizia per ovviare alle<br />

problematiche esistenti, che non si risolvono certo con questo disegno di legge. Occorre però che<br />

questo risultato venga perseguito innanzitutto attraverso l'uso di criteri razionali ed equi, tassativi<br />

ma anche elasticamente modellabili sul caso concreto; sarebbe inoltre necessario riportare<br />

l'elefantiaco sistema penale alle sue dimensioni minime, o almeno - nel breve periodo - predisporre<br />

meccanismi trasparenti, controllabili e democratici di selezione delle iniziative accusatorie.<br />

L'attuale disegno di legge, invece, fissa brutalmente, dall'oggi al domani, sull'onda dell'ennesima<br />

emergenza strumentale, scansioni temporali totalmente irrealistiche se commisurate al numero di<br />

procedimenti pendenti, il che non può che aumentare il tasso di ingiustizia, di arbitrarietà e di<br />

antidemocraticità del processo penale, abbandonando definitivamente le vere scelte sui tempi agli<br />

incontrollabili particolarismi dei singoli uffici giudiziari o, peggio ancora, dei singoli magistrati.


Insomma, con questi emendamenti ci appelliamo all'Aula per interrompere il percorso di questo<br />

disegno di legge e per poter ripartire più seriamente con quelle riforme che sarebbe necessario<br />

avviare subito nel pianeta giustizia.<br />

Chiediamo inoltre la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento<br />

elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Poretti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,<br />

mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 2.200, presentato dalla senatrice<br />

Poretti e da altri senatori, fino alle parole «gli articoli 2».<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.200 e gli<br />

emendamenti 2.2, 2.201 e 2.4.<br />

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/1.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/1, presentato dalla senatrice Della Monica e da<br />

altri senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1000/2, presentato dai senatori Perduca e Poretti.<br />

Non è approvato.<br />

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/3.<br />

<strong>DELLA</strong> MONICA (PD). Lo ritiro, Presidente.<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/4.<br />

CAROFIGLIO (PD). Ritiro l'emendamento, Presidente.<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/5.<br />

GALPERTI (PD). Presidente, anch'io ritiro l'emendamento.<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.1000/6.<br />

PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

PERDUCA (PD). Signor Presidente, intervengo anche sugli emendamenti 2.1000/7 e 2.1000/8.<br />

Il meccanismo previsto dal disegno di legge in esame risulta, al tempo stesso, irragionevole ed<br />

inefficace in quanto agisce esclusivamente sulla determinazione della durata massima delle singole<br />

fasi processuali, senza sanzionare con analogo meccanismo la durata eccessiva della fase<br />

procedimentale delle indagini preliminari. Spesso infatti si verificano inammissibili ritardi<br />

nell'esercizio dell'azione penale, con il conseguente determinarsi di lunghissimi tempi morti fra<br />

effettiva conclusione delle indagini ed esercizio dell'azione penale.<br />

Gli emendamenti in questione pertanto tendono a sanzionare anche la durata eccessiva delle<br />

indagini preliminari, prevedendo nel contempo l'introduzione di una norma che preveda la<br />

responsabilità disciplinare del pubblico ministero titolare delle indagini nel caso si verifichi una<br />

eventualità del genere. Dichiaro il voto favorevole anche a nome della senatrice Poretti.


PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.1000/6, presentato dal senatore<br />

Perduca e da altri senatori, fino alle parole «abbia richiesto l'archiviazione».<br />

Non è approvata.<br />

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1000/6 e gli emendamenti<br />

2.1000/7 e 2.1000/8.<br />

L'emendamento 2.1000/9 è stato ritirato.<br />

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.1000/10, presentato dal senatore D'Alia, fino alle<br />

parole «all'articolo 548».<br />

Non è approvata.<br />

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1000/10 e l'emendamento<br />

2.1000/12.<br />

L'emendamento 2.1000/11 è stato ritirato.<br />

Metto ai voti l'emendamento 2.1000/13, presentato dai senatori Perduca e Poretti.<br />

Non è approvato.<br />

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/14.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/14, presentato dal senatore Carofiglio e da<br />

altri senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. L'emendamento 2.1000/15 è stato ritirato.<br />

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/16.<br />

PORETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

PORETTI (PD). Signor Presidente, intervengo anche a nome del senatore Perduca.<br />

Risulta francamente incomprensibile determinare un'uguale durata di due anni sia per la fase<br />

dibattimentale, che spesso implica un'istruttoria complessa e articolata, che per la fase dell'appello<br />

che, salvo ipotesi di parziale rinnovazione ai sensi dell'articolo 603 del codice di procedura penale,<br />

si risolve nella maggior parte dei casi in una sola udienza di discussione. Pertanto con<br />

l'emendamento 2.1000/16 la durata del giudizio di secondo grado si ridurrebbe da 24 a 18 mesi.<br />

Inoltre appare più ragionevole far decorrere il termine riservato al giudizio d'appello non dalla<br />

redazione della sentenza emessa nel grado precedente, ma dal deposito dell'atto di impugnazione,<br />

in modo cioè che i periodi fisiologici necessari alla redazione della sentenza, che possono essere<br />

anche di 90 giorni, e quelli riservati all'esercizio del diritto di impugnazione, che possono arrivare<br />

fino a 45 giorni, non sempre decorrenti dalla scadenza del termine anzidetto, non vengano<br />

computati ai fini della dichiarazione di estinzione del processo.<br />

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1000/16, presentato dai senatori Poretti e Perduca.<br />

Non è approvato.<br />

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/17.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento<br />

elettronico, dell'emendamento 2.1000/17, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.


Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/18.<br />

PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

PERDUCA (PD). Signor Presidente, intervengo anche a nome della senatrice Poretti.<br />

Aggiungo queste considerazioni a quelle svolte poco fa relativamente all'emendamento 2.1000/16<br />

perché valgono per la fase successiva, relativa al giudizio di legittimità, per il quale neppure vale la<br />

possibile eventualità della rinnovazione istruttoria. Anche in questo caso, dunque, la previsione di<br />

una durata di fase di due anni appare del tutto irragionevole in sé e del tutto sproporzionata<br />

rispetto a quella prevista per la fase dibattimentale. Di qui, secondo noi, la necessità di ridurre il<br />

termine da 24 a 18 mesi prevista anche con l'emendamento 2.1000/18, che - ahimè - farà la stessa<br />

fine, avendo ancora una volta dovuto ascoltare i pareri contrari anche a tutte quelle minime misure<br />

di miglioramento di un testo che tutto vorrà fare tranne che aiutare l'amministrazione della<br />

giustizia.<br />

Inoltre, come per l'appello, secondo noi appare più ragionevole far decorrere il termine riservato al<br />

giudizio di cassazione non dalla redazione della sentenza emessa nel grado precedente, bensì dal<br />

deposito del ricorso; ciò, in modo che i periodi fisiologici necessari alla redazione della sentenza<br />

stessa e quelli riservati all'esercizio del diritto di impugnazione non vengano computati ai fini della<br />

dichiarazione di estinzione del processo.<br />

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1000/18, presentato dai senatori Perduca e Poretti.<br />

Non è approvato.<br />

L'emendamento 2.1000/19 è stato ritirato.<br />

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/20.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento<br />

elettronico, dell'emendamento 2.1000/20, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

GARRAFFA (PD). Il collega Zanoletti può togliere la scheda?<br />

PRESIDENTE. È una segnalazione ai senatori Segretari che ora faranno la verifica. (Commenti del<br />

senatore Garraffa). Senatore Garraffa, la senatrice Segretario Baio sta procedendo alla verifica.<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. L'emendamento 2.1000/21 è stato ritirato.<br />

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/22.<br />

PORETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

PORETTI (PD). Signor Presidente, intervengo anche a nome del senatore Perduca, secondo<br />

firmatario dell'emendamento in esame.<br />

Sempre rimanendo sui termini, altrettanto incomprensibile risulta quello previsto specificatamente<br />

alla lettera d), relativo ai procedimenti di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione.<br />

In questi casi, infatti, il disegno di legge prevede il termine di un solo anno, per cui il giudice deve<br />

dichiarare estinto il processo se, entro tale termine, non è stata pronunciata sentenza irrevocabile.<br />

Tenendo conto che le sentenze di rinvio sono comunque ricorribili per Cassazione, non si<br />

comprende come possa concentrarsi, in tale esiguo termine, il doppio grado di giudizio di rinvio e<br />

ricorso, o se debba scattare un ulteriore termine di fase tutto da identificare. Con questo<br />

emendamento si intende prevedere un termine di fase più lungo (due anni) per ovviare ai predetti<br />

inconvenienti.


PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1000/22, presentato dai senatori Poretti e Perduca.<br />

Non è approvato.<br />

L'emendamento 2.1000/23 è stato ritirato, mentre l'emendamento 2.1000/24 risulta precluso dalla<br />

reiezione dell'emendamento 1.0.300.<br />

Stante il parere contrario espresso dalla 5 a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,<br />

gli emendamenti 2.1000/25 e 2.1000/26 sono improcedibili.<br />

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/27.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/27, presentato dal senatore D'Ambrosio e da<br />

altri senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/28.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/28, presentato dal senatore Casson e da altri<br />

senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/29.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/29, presentato dal senatore Carofiglio e da<br />

altri senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/30.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.


(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/30, presentato dal senatore Maritati e da altri<br />

senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/31.<br />

LEGNINI (PD). Signor Presidente, come annunciato, chiediamo la votazione a scrutinio segreto,<br />

mediante procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio<br />

segreto, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,<br />

mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione a scrutinio segreto<br />

PRESIDENTE.Indìco, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio<br />

segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/31, presentato dal senatore<br />

Carofiglio e da altri senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/32.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/32, presentato dal senatore D'Ambrosio e da<br />

altri senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

GARRAFFA (PD). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

GARRAFFA (PD). Signor Presidente, nella votazione precedente a quella a scrutinio segreto ho<br />

votato a favore. (Commenti dal Gruppo PdL).<br />

PRESIDENTE. Cioè vi è stato un errore. La Presidenza ne prende atto.<br />

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/33.<br />

<strong>DELLA</strong> MONICA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

<strong>DELLA</strong> MONICA (PD). Signor Presidente, intervengo per chiedere, come annunciato, la votazione a<br />

scrutinio segreto e per svolgere una brevissima dichiarazione di voto.<br />

Stiamo discutendo della giustizia penale nel nostro Paese e del fatto che il sistema viene<br />

completamente sconvolto. Noi non abbiamo nessuna intenzione di contribuire ad un provvedimento<br />

che distrugga la giustizia. Vorremmo che i cittadini avessero ben presente che l'istituto della<br />

prescrizione del reato deve mantenere comunque la punibilità per fatti molto gravi, facendo salvi<br />

quindi la pretesa punitiva dello Stato e gli interessi delle vittime del reato.<br />

L'emendamento 2.1000/39 in materia di prescrizione mira a ristabilire ciò che è stato sconvolto<br />

dalla cosiddetta legge Cirielli e a creare meccanismi per cui il termine per la prescrizione si


sospende quando i processi sono particolarmente complessi e per cause che non sono state<br />

assolutamente previste dal relatore neanche nel suo emendamento.<br />

Su questo emendamento chiedo la votazione a scrutinio segreto, tenendo conto della sua<br />

importanza.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio<br />

segreto, avanzata dalla senatrice Della Monica, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,<br />

mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione a scrutinio segreto<br />

PRESIDENTE. Indìco, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio<br />

segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/33, presentato dalla<br />

senatrice Della Monica e da altri senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B). (Commenti ironici dai Gruppi PdL e LNP).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

CASTELLI, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Avete i franchi tiratori! (Applausi dai<br />

Gruppi LNP e PdL).<br />

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il voto segreto, quando richiesto e ammesso, come in questo caso,<br />

consente l'espressione a voto segreto del parere dei senatori; quindi non c'è una vittoria o una<br />

sconfitta: è del tutto legittimo che senatori che intendono votare in difformità lo facciano. Il voto<br />

segreto esiste per questo. (Commenti dai Gruppi PdL e LNP).<br />

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/34, identico all'emendamento 2.1000/35 .<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento<br />

elettronico, dell'emendamento 2.1000/34, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri<br />

senatori, identico all'emendamento 2.1000/35, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri<br />

senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/36.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento<br />

elettronico, dell'emendamento 2.1000/36, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri<br />

senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE.Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/37.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.


PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/37, presentato dal senatore Carofiglio e da<br />

altri senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/38, identico all'emendamento<br />

2.1000/39.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/38, presentato dal senatore Galperti e da altri<br />

senatori, identico all'emendamento 2.1000/39, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1000/40, presentato dal senatore Casson e da altri<br />

senatori.<br />

Non è approvato.<br />

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/41.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/41, presentato dal senatore Maritati e da altri<br />

senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/42.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/42, presentato dal senatore Casson e da altri<br />

senatori.


Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/43.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/43, presentato dal senatore Casson e da altri<br />

senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/44.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/44, presentato dal senatore Legnini e da altri<br />

senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/45.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/45, presentato dal senatore Casson e da altri<br />

senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/46.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).


Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/46, presentato dal senatore Maritati e da altri<br />

senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/200.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/200, presentato dal relatore.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/47.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/47, presentato dal senatore Casson e da altri<br />

senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.1000/48, su cui è stato formulato un invito al ritiro da<br />

parte del relatore e del Governo. Senatore Berselli, cosa intende fare?<br />

BERSELLI (PdL). Signor Presidente, richiamo l'attenzione del Governo e del relatore su questo<br />

emendamento, che è sostanzialmente di forma, ma che può avere delle ricadute a livello<br />

interpretativo.<br />

L'emendamento 2.1000 del relatore, nell'introdurre l'articolo 531-bis nel codice di procedura<br />

penale, al comma 2 recita come segue: «Se la pena detentiva (...) è pari o superiore nel massimo a<br />

dieci anni di reclusione, i termini di cui al comma 1 sono rispettivamente di quattro anni, due anni e<br />

un anno e sei mesi». Il problema è che i termini di cui al comma 1 sono quattro, non sono tre.<br />

Vengono ricordati i termini di cui alle lettere a), b) e c), ma viene pretermessa la lettera d); quindi<br />

manca un ulteriore termine di un anno. Aggiungendo il termine di un anno si ovvia a qualsiasi<br />

interpretazione anomala.<br />

Non solo. Nello stesso comma 2 si dice: «Quando si procede per reati previsti dagli articoli 51<br />

comma 3-bis e 3-quater» - i reati di mafia e di terrorismo - «i termini di cui al comma 1 sono<br />

rispettivamente di cinque anni,» (perché c'è un aumento da quattro a cinque anni), «tre anni»<br />

(perché vi è un aumento da due a tre anni) «e due anni» (perché vi è un aumento da un anno e sei<br />

mesi a due anni). Anche in questo caso, però, si pretermette la lettera d); non si sa che fine faccia<br />

il termine previsto di un anno. Io ho proposto di fare un riferimento specifico alle lettere, proprio<br />

per ovviare a qualsiasi difetto interpretativo. E poiché nell'ipotesi di reati particolarmente gravi<br />

(mafia e terrorismo) abbiamo aumentato il primo termine da quattro a cinque anni, il secondo da<br />

due a tre anni e il terzo da un anno e sei mesi a due anni, ho previsto che, per ogni grado di


giudizio successivo alla sentenza di rinvio della Cassazione, anziché un anno si preveda un anno e<br />

sei mesi.<br />

Se il relatore e il Governo non ritengono di aumentare questo ulteriore termine da un anno ad un<br />

anno e sei mesi, per quanto mi riguarda sono d'accordo; però sono meno d'accordo sul fatto che<br />

vengano eliminate le specificazioni di cui ho parlato, che servono ad evitare qualsiasi anomala<br />

interpretazione della norma.<br />

PRESIDENTE. Chiedo al relatore e al rappresentante del Governo se, dopo l'intervento del senatore<br />

Berselli, intendono modificare il loro parere.<br />

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, le chiedo di accantonare l'emendamento 2.1000/48, per<br />

poter svolgere un'ulteriore riflessione.<br />

PRESIDENTE. In questo caso, senatore Valentino, io dovrei accantonare a cascata una serie di<br />

emendamenti, fino al 2.1000/54. Infatti, se l'emendamento 2.1000/48 venisse approvato, i<br />

successivi sarebbero preclusi; in caso contrario, non lo sarebbero. Dovrei pertanto accantonare<br />

anche gli emendamenti successivi, fino al 2.1000/54.<br />

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento, al fine di<br />

evitare le ricadute dell'accantonamento.<br />

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, dal momento che<br />

l'emendamento evita qualsiasi dubbio interpretativo e che si tratta di portare il termine relativo al<br />

giudizio successivo al rinvio della Cassazione ad un anno e mezzo (è l'unica modifica apportata), il<br />

parere è favorevole.<br />

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1000/48, presentato dal senatore Berselli.<br />

È approvato.<br />

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 2.1000/49, 2.1000/50, 2.1000/51, 2.1000/52,<br />

2.1000/53 e 2.1000/54.<br />

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/55.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento<br />

elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento<br />

elettronico, dell'emendamento 2.1000/55, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.1000/56, 2.1000/57 e 2.1000/58 sono stati ritirati.<br />

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/59.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento<br />

elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento<br />

elettronico, dell'emendamento 2.1000/59, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/60.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento<br />

elettronico.


PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento<br />

elettronico, dell'emendamento 2.1000/60, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.1000/61 e 2.1000/62 sono stati ritirati.<br />

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/63.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento<br />

elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento<br />

elettronico, dell'emendamento 2.1000/63, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/64.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento<br />

elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento<br />

elettronico, dell'emendamento 2.1000/64, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/65.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento<br />

elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento<br />

elettronico, dell'emendamento 2.1000/65, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE.L'emendamento 2.1000/66 è stato ritirato.<br />

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/67, identico all'emendamento 2.1000/68.


INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento<br />

elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/67, presentato dal senatore Maritati e da altri<br />

senatori, identico all'emendamento 2.1000/68, presentato dal senatore Carofiglio e da altri<br />

senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/69.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento<br />

elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento<br />

elettronico, dell'emendamento 2.1000/69, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.1000/70, 2.1000/71 e 2.1000/72 sono stati ritirati.<br />

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/73.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento<br />

elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento<br />

elettronico, dell'emendamento 2.1000/73, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/74.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento<br />

elettronico, dell'emendamento 2.1000/74, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).


Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/75.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento<br />

elettronico, dell'emendamento 2.1000/75, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/76.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento<br />

elettronico, dell'emendamento 2.1000/76, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri<br />

senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/77, identico all'emendamento<br />

2.1000/78.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento<br />

elettronico, dell'emendamento 2.1000/77, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri<br />

senatori, identico all'emendamento 2.1000/78, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/79.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento<br />

elettronico, dell'emendamento 2.1000/79, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.


Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/80.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento<br />

elettronico, dell'emendamento 2.1000/80, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.1000/81.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento<br />

elettronico, della prima parte dell'emendamento 2.1000/81, presentato dal senatore Maritati e da<br />

altri senatori, fino alle parole «con le seguenti».<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE.Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1000/81 e<br />

l'emendamento 2.1000/82.<br />

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/83.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento<br />

elettronico, dell'emendamento 2.1000/83, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/84.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).


Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento<br />

elettronico, dell'emendamento 2.1000/84, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/85.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento<br />

elettronico, dell'emendamento 2.1000/85, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1000/86, presentato dal senatore Galperti e da altri<br />

senatori.<br />

Non è approvato.<br />

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/87.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento<br />

elettronico, dell'emendamento 2.1000/87, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1000/88, presentato dal senatore Maritati e da altri<br />

senatori.<br />

Non è approvato.<br />

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/89.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento<br />

elettronico, dell'emendamento 2.1000/89, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri<br />

senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880


PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/90.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento<br />

elettronico, dell'emendamento 2.1000/90, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/91.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/91, presentato dal senatore Chiurazzi e da<br />

altri senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1000/92, presentato dal senatore Carofiglio e da altri<br />

senatori.<br />

Non è approvato.<br />

Metto ai voti l'emendamento 2.1000/93, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.<br />

Non è approvato.<br />

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/94.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/94, presentato dal senatore D'Ambrosio e da<br />

altri senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/95.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).


Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/95, presentato dal senatore Galperti e da altri<br />

senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/96.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/96, presentato dal senatore Maritati e da altri<br />

senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/97.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/97, presentato dal senatore D'Ambrosio e da<br />

altri senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/98.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/98, presentato dal senatore Galperti e da altri<br />

senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/99, identico all'emendamento<br />

2.1000/100.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.


PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/99, presentato dal senatore Carofiglio e da<br />

altri senatori, identico all'emendamento 2.1000/100, presentato dal senatore Maritati e da altri<br />

senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/101.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/101, presentato dal senatore Chiurazzi e da<br />

altri senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/102.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/102, presentato dal senatore Carofiglio e da<br />

altri senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000 (testo corretto), nel testo<br />

emendato.<br />

MARITATI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

MARITATI (PD). Signor Presidente, ripeterò alcuni concetti già precedentemente espressi, non solo<br />

per dare organicità a questo breve intervento, ma anche nella speranza che qualcuno dei colleghi<br />

della maggioranza voglia ascoltare e riflettere.<br />

È sbalorditivo che in un Paese come il nostro si possa presentare da parte di una maggioranza di<br />

Governo un disegno di legge con un'intestazione menzognera, diretta a far credere al popolo che si<br />

intenda offrire uno strumento idoneo a ridurre i tempi notoriamente "irragionevoli" dei processi di<br />

ogni natura, mentre in realtà la legge, se tale diverrà, ha il solo scopo di impedire che uno o più<br />

processi pendenti a carico del Presidente del Consiglio dei ministri possa essere comunque<br />

celebrato, un obbiettivo che consideriamo scellerato, non solo e non tanto perché il fine di rendere<br />

immune dal controllo giudiziario una persona costituisce una grave violazione del dettato


costituzionale, ma soprattutto perché in questo caso si intende perseguire tale obiettivo attraverso<br />

una legge che avrà come conseguenza un'ulteriore destabilizzazione dell'intero sistema della<br />

giustizia nel nostro Paese.<br />

L'effetto della legge sarà in sostanza quello di impedire ad un numero indefinito ed indefinibile di<br />

processi di pervenire a conclusione, per via di un istituto assurdo che si introduce con la<br />

prescrizione del processo: un istituto inefficace e pericoloso, cui noi siamo decisamente contrari!<br />

Vorrei ricordare - ricordatelo anche voi - che uno dei compiti essenziali dello Stato di diritto è quello<br />

di garantire la celebrazione dei processi, e non di decretare la loro estinzione a tempo, senza<br />

garantire la loro normale espletabilità! Invece, all'ultimo momento il relatore interviene dichiarando<br />

di voler recepire indicazioni della maggioranza - cosa che non corrisponde al vero - con<br />

emendamenti che dilatano selettivamente i tempi della prescrizione processuale con un'eccezione<br />

che svela in modo definitivo lo scopo reale e scellerato del disegno di legge.<br />

Illustre relatore, l'allungamento dei termini di prescrizione e l'inclusione di tutti i reati e per tutti gli<br />

imputati in questo sistema perverso previsti dal suo emendamento, lungi dal limitare i danni, li<br />

aggrava perché coinvolge nel deleterio sistema della prescrizione dei processi tutte le materie<br />

processuali, tutti i reati, e nei confronti di tutti gli imputati!<br />

Per quanto io mi sia sforzato, non riesco a vedere in cosa questa modifica potrebbe essere<br />

migliorativa rispetto al testo originario e a proposito di cosa. Si ostina il relatore a spiegare la bontà<br />

anche di tale correzione, ma non si vuol comprendere il grave errore di fondo. Prima è necessario<br />

creare le condizioni essenziali atte a consentire la celebrazione dei processi in tempi ragionevoli -<br />

certo, è questo un dovere impellente che incombe su noi legislatori -, poi si pretenda dagli operatori<br />

della giustizia il rispetto dei tempi, prevedendo semmai una sanzione in caso di una loro violazione,<br />

che non potrà mai corrispondere all'eliminazione del processo, ma tutt'al più una ragionevole<br />

responsabilità disciplinare da imporre a chi non si è attenuto a quei tempi.<br />

Se comunque si dilata il termine di prescrizione entro i limiti che attualmente vengono consumati<br />

dalla gran parte dei tribunali, anche se non per tutti i processi, allora sorge spontaneo chiedersi (e<br />

ve lo chiediamo): a cosa serve questa legge, atteso che tutto deve restare come prima?<br />

La risposta la si trova con sorprendente chiarezza nella norma transitoria che chiude lo scellerato<br />

disegno di legge. La norma, infatti, fa un'eccezione alla dilatazione dei tempi di prescrizione - come<br />

modulati dall'emendamento del relatore - con riferimento ai processi penali di una certa fascia, che<br />

rientrino in un certo arco temporale, che poi evidentemente è quello in cui si trova collocato il<br />

processo a carico del Presidente del Consiglio dei ministri. Non vi sono parole che consentano di<br />

manifestare lo sdegno di tutti coloro che continuano comunque a credere in uno Stato di diritto!<br />

All'inizio dell'esame del disegno di legge abbiamo seriamente dichiarato la nostra disponibilità ad<br />

offrire proposte idonee a migliorare il testo mediante la previsione di interventi strutturali atti a<br />

garantire un'obiettiva contrazione dei tempi processuali.<br />

Abbiamo in sintesi proposto la modifica urgente della geografia giudiziaria, che comporti la<br />

soppressione di un numero rilevante di sedi giudiziarie inutili e dannose, come riconosciuto e<br />

reclamato da tutti; l'introduzione dell'ufficio per il processo, atto a razionalizzare e velocizzare il<br />

lavoro dei magistrati; l'adozione del sistema integrato giudiziario informatizzato, già definito e<br />

pronto da realizzare sin dalla fine della scorsa legislatura; l'assunzione urgente di 2.800 cancellieri,<br />

senza i quali la gran parte degli uffici giudiziari continua a non poter funzionare, se non a ritmi<br />

inferiori ad ogni sia pur minima ragionevolezza. Tutte queste cose voi le sapete. Abbiamo chiesto,<br />

infine, l'adozione di alcune modifiche al codice penale che sono all'esame della Commissione e che<br />

in tempi brevi potremmo affrontare.<br />

A fronte di una generica disponibilità espressa dalla maggioranza, tutti i nostri emendamenti<br />

costruttivi sono stati bocciati anche dopo che la Commissione affari costituzionali - rammentatelo<br />

questo, perché è passato in sordina - aveva espresso un parere favorevole al testo del disegno di<br />

legge e agli emendamenti, condizionato ad alcune osservazioni, tra le quali la necessità di adottare<br />

tutti gli emendamenti che avessero come obbiettivo la predisposizione di interventi strutturali idonei<br />

a rendere possibile in concreto la contrazione dei tempi del processo (cioè quanto prevedevano i<br />

nostri emendamenti).<br />

Dinanzi a questo ottuso ed irresponsabile comportamento della maggioranza, a noi dell'opposizione<br />

non resta che prendere le distanze da questo testo votando per ora contro questo articolo<br />

sostitutivo e, successivamente, contro l'intero testo. (Applausi dal Gruppo PD).<br />

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, ovviamente farò delle osservazioni di natura tecnica e mi rivolgo<br />

al relatore, presentatore dell'emendamento 2.1000, e al Governo.


La scelta di fondo di questo emendamento è quella di aver collegato la gravità del reato alla durata<br />

del processo: ma questo è un criterio che è stato applicato, ed è in vigore, per quanto riguarda la<br />

prescrizione del reato; noi stiamo invece parlando di prescrizione dell'azione. E allora il medesimo<br />

criterio, gravità del reato -durata del processo, non tiene conto della, ma prescinde dalla<br />

complessità del processo. Esistono processi gravi per omicidio con un imputato e con un arresto in<br />

flagranza di complessità zero ed esistono processi per omicidio colposo e colpa medica che, seppure<br />

caratterizzati da pene inferiori, richiedono termini molto più lunghi.<br />

Poi, signor relatore, vi sono tre lacune gravissime in questo suo emendamento, frutto di questa<br />

impostazione di fondo. Alla lettera d) del comma 1 si prevede, tra le cause di estinzione del<br />

processo, il decorso di un anno dopo il rinvio della Cassazione per ogni ulteriore grado del processo.<br />

Ha preso in considerazione, signor relatore, l'ipotesi in cui la Cassazione annulli con rinvio anche<br />

l'udienza preliminare, sicché in quell'anno dovrà svolgersi l'udienza preliminare e il dibattimento?<br />

Ha preso in considerazione tale aspetto?<br />

Secondo punto. Lei prevede un termine di tre anni qualora venga esercitata l'azione ai sensi<br />

dell'articolo 405 del codice di procedura penale. Qualora l'azione non venga esercitata in quei<br />

termini, comunque prevede che quei tre anni decorrano da due anni e tre mesi, cioè dal termine di<br />

durata delle indagini, ossia dal termine indicato dall'articolo 407: diciotto mesi, in caso di proroga, o<br />

due anni. Ha preso in considerazione l'ipotesi in cui, scaduto il termine delle indagini, l'indagato<br />

eserciti il diritto ai sensi dell'articolo 415-bis del codice di procedura penale, e quindi chieda<br />

l'assunzione di prove? Questo termine per l'assunzione di prove non rientra in quelli previsti<br />

dall'articolo 407 del codice di procedura penale, per cui sappiamo che la fase dell'articolo 415-bis,<br />

qualora azionata dall'indagato può determinare per il suo espletamento anche otto mesi-un anno.<br />

Ha preso in considerazione l'ipotesi in cui, alla scadenza del termine delle indagini, il pubblico<br />

ministero chieda l'archiviazione, il giudice non l'accolga e fissi invece l'udienza, disponendo ulteriore<br />

acquisizione di prove? Tutto questo tempo andrà a gravare sui tre anni: lei non lo ha preso in<br />

considerazione! Senza contare il fatto che ha inserito una norma francamente assurda. Non viene<br />

considerata ai fini della sospensione - sicché il tempo conta - l'ipotesi in cui il giudice debba<br />

assumere una prova assolutamente necessaria ai fini del giudizio, anche se richiesta dalla parte. Ciò<br />

significa che l'articolo 507 del codice di procedura potrebbe mettere il giudice, se assume la prova,<br />

in condizione di vedersi morire il processo e indurlo conseguentemente a non assumere una prova<br />

decisiva ai fini del giudizio.<br />

Questo è scritto e queste sono le critiche che le faccio: la prego di approfondire l'esame; presenti<br />

un testo tecnicamente accettabile e non contrassegnato da queste gravi irragionevolezze, quelle<br />

che le avremmo segnalato in Commissione giustizia se ci fosse stato consentito di lavorare in sede<br />

referente.<br />

Voteremo contro il suo emendamento o comunque le chiediamo una pausa di riflessione, un<br />

accantonamento per meglio modulare ciò che in esso è stato scritto. (Applausi dal Gruppo IdV e<br />

delle senatrici Finocchiaro e Biondelli).<br />

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, non abbiamo difficoltà a riconoscere che alcune<br />

questioni, sollevate nel corso del dibattito in Commissione, sono state, ancorché molto<br />

parzialmente, recepite in questo maxiemendamento del relatore, con riferimento ovviamente alla<br />

prescrizione del processo penale. Mi riferisco in modo particolare alla eliminazione di quella<br />

circostanza che rendeva obiettivamente incostituzionale il testo, in considerazione di una diversa<br />

applicazione della durata del processo a seconda della qualità soggettiva dell'imputato, cioè che<br />

fosse recidivo o no. Abbiamo affrontato tecnicamente il problema in Commissione e la questione<br />

della recidiva - che ha una sua complessità anche dal punto di vista processuale, oltre che da quello<br />

della sua preliminare gestione amministrativa - non avrebbe garantito la certezza dell'applicazione<br />

della norma ai soggetti con riferimento proprio all'accertamento della qualità di recidivi o meno.<br />

Ciò detto, e preso atto anche della circostanza che si è tenuto conto, con riferimento al giudizio di<br />

primo grado, di un allungamento dei tempi in considerazione della obiettiva durata di un processo<br />

penale in primo grado, dobbiamo dare atto al relatore del suo successivo intervento, anche per<br />

quanto riguarda la durata dei giudizi di rinvio. Ci permettiamo però di osservare, al di là delle<br />

considerazioni di carattere generale, che il testo che scaturisce da questo dibattito, che nella<br />

sostanza è quello proposto dal collega Valentino, elimina alcuni profili di irragionevolezza e di<br />

incostituzionalità, ma rischia di introdurne altri.<br />

Mi riferisco, ad esempio, alla circostanza della estensione della prescrizione processuale anche alla<br />

fase delle indagini preliminari senza che quella fase sia affrontata in maniera organica sotto il<br />

profilo dei tempi di tutte le attività, così come era previsto in alcuni disegni di legge. L'idea che solo


questo aspetto, legato ai tre mesi dell'attività dell'indagine preliminare, possa essere coinvolto nella<br />

disciplina sulla prescrizione del processo penale ci sembra un rimedio peggiore del male, che non<br />

affronta il tema della durata delle indagini nella loro complessità, tema che la maggioranza aveva<br />

ritenuto di escludere dal dibattito parlamentare e dalle proposte emendative. Ora, introdurre un<br />

piccolo pezzetto di una disciplina nell'ambito della prescrizione del processo penale ci pare<br />

obiettivamente un fuor d'opera che rischia di complicare anche l'attività dei pubblici ministeri nel<br />

corso delle indagini preliminari.<br />

Il secondo aspetto che a noi sembra obiettivamente incongruente riguarda in modo particolare ciò<br />

che prima anche il collega Li Gotti ha sottolineato: il collegamento della durata del processo alla<br />

gravità del reato, senza tener conto della complessità del processo (e quindi del riferimento<br />

eventuale a più imputati e così via), rischia anche in questo caso di costituire di fatto una disparità<br />

di trattamento nel processo applicando una regola generale a processi che, ancorché riguardino il<br />

medesimo reato, hanno una loro articolazione e una loro complessità totalmente diverse. L'unico<br />

elemento identico può essere il perseguimento di un determinato reato, ma ciò di per sé non rende<br />

uguali i processi nei quali si procede per il medesimo reato, perché vi possono essere processi che<br />

hanno più parti, e quindi hanno una loro complessità molto più ampia, e processi che viceversa<br />

sono di semplice e pronta definizione.<br />

L'altra questione che da alcuni punti di vista ci lascia perplessi è quella di aver inserito, nella<br />

discussione che riguarda la prescrizione processuale, alcuni processi che hanno un livello di allarme<br />

sociale estremamente elevato. Non v'è dubbio che l'ampliamento del tempo concesso può in<br />

qualche modo compensare l'attrazione in questa disciplina di processi che riguardano la mafia, il<br />

terrorismo, la riduzione in schiavitù o l'associazione per fini di spaccio di sostanze stupefacenti, che<br />

non solo sono particolarmente complessi, ma riguardano una serie di reati di particolare allarme<br />

sociale. Rispetto a tali processi, introdurre una disciplina che ne determina un limite temporale<br />

predeterminato può essere un'arma a doppio taglio e può comprometterne obiettivamente la<br />

celebrazione.<br />

Mi limito a fare un'altra considerazione: con i dovuti correttivi, con l'approfondimento di alcune<br />

questioni (di queste, ma verosimilmente di altre che un'analisi dell'impatto di questa disciplina sui<br />

procedimenti in corso e sui futuri processi avrebbe consentito, e per la verità non ci è stato<br />

consentito perché discutiamo di questo emendamento in Aula e non abbiamo avuto la possibilità di<br />

farlo in Commissione), nonostante i limiti del dibattito e il contenimento oggettivo dello stesso in<br />

ragione di ciò che è stato proposto dal relatore e dalla maggioranza, ciò che obiettivamente rende<br />

indigesto il testo che ci accingiamo a votare è la sua applicazione ai procedimenti penali in corso.<br />

Ne compromette la sua genuinità... (Commenti del sottosegretario Caliendo). Signor<br />

Sottosegretario, so bene che riguarda la norma transitoria, ma lei sa parimenti e meglio di me che<br />

stiamo affrontando, o tentiamo di affrontare, una discussione sulla ragionevole durata del processo<br />

e non altro tipo di discussione che, secondo la nostra prospettiva e la nostra proposta politica, per<br />

quanto piccola e insignificante possa apparire, dovrebbe essere sviluppata in una sede diversa e<br />

propria, in linea con il dettato costituzionale. Faccio riferimento ovviamente al legittimo<br />

impedimento.<br />

Non è indifferente la circostanza che questa disciplina valga non solo per il futuro, ma anche per il<br />

presente: valga per il presente con una norma transitoria che, ancorché abbia ridotto l'impatto della<br />

disciplina ai processi in corso, è comunque una norma incostituzionale, dal nostro punto di vista,<br />

che rischia di creare ancora più complicazioni estendendo l'indulto. Sarà simpatico vedere come i<br />

colleghi della Lega, che tanto hanno strillato contro l'indulto, voteranno questa norma transitoria<br />

che di fatto crea una coda dell'indulto tanto vituperato dalla Lega nella passata legislatura: sarà una<br />

cosa simpatica, sulla quale avremo modo di divertirci anche noi un pochino. Però il combinato<br />

disposto di questo testo con la sua norma transitoria, dal nostro punto di vista, non può che farci<br />

esprimere un voto di assoluta contrarietà anche al nuovo testo dell'articolo 2.<br />

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo


PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000 (testo corretto), presentato dal relatore, nel<br />

testo emendato.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi tutti i rimanenti emendamenti presentati all'articolo 2.<br />

Colleghi, apprezzate le circostanze, sospendiamo l'esame del disegno di legge, che verrà ripreso<br />

nella seduta pomeridiana, a cominciare dall'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 2.<br />

Pertanto, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.<br />

Per lo svolgimento di un'interpellanza e di un'interrogazione<br />

e la risposta scritta ad un'interrogazione<br />

DI GIOVAN PAOLO (PD). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

DI GIOVAN PAOLO (PD). Signor Presidente, intervengo solo per segnalare che nella vita reale<br />

esistono problemi che la politica dovrebbe affrontare al pari delle polemiche televisive.<br />

Al CIE di Ponte Galeria già a dicembre abbiamo dovuto impegnarci per avere i ricettari. Ebbene, il<br />

31 gennaio prossimo terminerà l'uso dei ricettari; quindi, gli ospiti del CIE o saranno condotti fuori<br />

per le visite mediche, con aggravio di spese e oneri per lo Stato, per il personale e per loro stessi,<br />

oppure non saranno curati.<br />

Abbiamo già posto questo tema prima della sospensione dei lavori per le festività natalizie. È un<br />

tema riguardante non solo il Governo, ma la Regione Lazio, ed è possibile che la stessa cosa accada<br />

negli altri CIE per un conflitto tra le ASL regionali e il ruolo che gioca, ovviamente, il Ministero<br />

dell'interno.<br />

Signor Presidente, noi riteniamo che si possano avere tutte le leggi che si vuole - ogni maggioranza<br />

ha la sua - ma dal momento che il CIE è in funzione questo deve funzionare. Su questo tema<br />

abbiamo presentato l'interpellanza 2-00151, che reca più delle firme previste per essere trattata<br />

con urgenza, ai sensi del Regolamento. Spero che questa urgenza non sia come quelle passate, con<br />

interpellanze per le quali sono stati necessari sei mesi per ricevere una risposta che il Regolamento<br />

prevede entro 15 giorni.<br />

PRESIDENTE. Senatore Di Giovan Paolo, ho compreso il problema e la sua richiesta affinché vi sia<br />

un canale di urgenza per la risposta a tale interpellanza.<br />

NEGRI (PD). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

NEGRI (PD). Signor Presidente, diversamente dal senatore Di Giovan Paolo, l'atto ispettivo cui<br />

faccio riferimento (il 3-01070), a firma Negri, Molinari, Rusconi, è stato depositato solo il 1°<br />

dicembre 2009.<br />

Ciononostante, venerdì della settimana scorsa si è svolta l'assemblea cittadina dei più di 200<br />

ricercatori dipendenti dell'ISPRA, che hanno visto denunciato o fermato il loro contratto. Il tempo<br />

passato, dunque, non è molto, ma la contingenza è immediata e assoluta. Dobbiamo rispondere a<br />

più di 200 giovani ricercatori di alto livello che tengono in piedi l'ISPRA, occupandosi di ambiente (di<br />

ambiente marino e delle cosiddette navi dei veleni) e che tengono insieme il delicatissimo centro<br />

multidisciplinare, facente capo al Ministero dell'ambiente, di tutela dell'ambiente e, in specie,<br />

dell'ambiente marino.<br />

Se verrà una celere risposta del Governo, per pura contingenza risponderemo all'assemblea<br />

cittadina svoltasi venerdì scorso.<br />

PRESIDENTE. Senatrice Negri, la Presidenza prende atto della sua richiesta (anche se non ha i<br />

tempi delle altre, come lei ha detto) e comunque dell'urgenza rispetto al merito dei problemi.<br />

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, intervengo per sollecitare la risposta all'interrogazione 4-02174<br />

(seduta n. 270 del 3 novembre 2009) che riguarda il gravissimo scandalo dell'influenza e gli<br />

sperperi e gli sprechi di un contratto sottoscritto dal nostro Ministro della salute, le cui clausole<br />

sono chiaramente vessatorie e sono sotto scrutinio della Corte dei conti. Un patto leonino che fa<br />

rimettere allo Stato, quindi a tutti i cittadini, qualcosa come 274 milioni di euro a favore<br />

dell'industria farmaceutica Novartis.


Mi chiedo come sia possibile che si possano sottoscrivere accordi, patti leonini, che penalizzano i<br />

cittadini, lo Stato, che penalizzano Pantalone in una fase di crisi economica come questa.<br />

Ricordo che l'industria farmaceutica da questa influenza mediatica prodotta da se stessa (sono loro<br />

che hanno prodotto l'allarme, che hanno condizionato l'Organizzazione mondiale della sanità; non<br />

so se verranno accertati anche reati di corruzione, staremo a vedere) ha lucrato 22 miliardi di<br />

dollari. Per non parlare delle quotazioni in borsa dell'industria farmaceutica che sono raddoppiate;<br />

essa arriva con i suoi tentacoli dappertutto, peggio delle banche.<br />

Ebbene, vorrei che il Ministro della salute venisse in Aula a risponderci. Sono state avanzate<br />

richieste analoghe anche presso l'altro ramo del Parlamento circa l'istituzione di un'apposita<br />

Commissione d'inchiesta parlamentare, perché non è possibile che vengano favoriti i soliti amici<br />

degli amici in un conflitto di interessi senza fine.<br />

Mi scusi, signor Presidente, se mi sono dilungato, ma - ripeto - intendo sollecitare la risposta a<br />

questa interrogazione del 3 novembre.<br />

PRESIDENTE. La Presidenza solleciterà il Ministro, come da lei richiesto.<br />

Sulla procedura di rinnovo dei permessi di soggiorno<br />

PERDUCA (PD). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

PERDUCA (PD). Signor Presidente, innanzitutto vorrei aggiungere la mia firma all'interrogazione<br />

ricordata poco fa dal senatore Lannutti. Più che amici, andrei a vedere anche i parenti, perché mi<br />

sembra che siano una parte in causa abbastanza pesante nella questione.<br />

Riagganciandomi alle tematiche sollevate dal senatore Di Giovan Paolo relativamente<br />

all'immigrazione, desidero informare che in queste ore a Caserta è in corso un presidio non violento<br />

davanti alla prefettura. Come è noto, da Caserta provengono molti dei braccianti che a Rosarno<br />

sono stati al centro degli attacchi all'inizio dell'anno, braccianti che sono in Italia talvolta anche<br />

dall'inizio degli anni '90, molto spesso con permesso di soggiorno, valido o scaduto.<br />

Abbiamo avuto nelle settimane scorse, insieme al segretario dei Radicali italiani, Mario Staderini, e<br />

a un militante di origine ivoriana, Gaoussou Ouattara, un incontro con il ministro Brunetta per<br />

chiedergli che vengano rispettati i termini di legge: 21 giorni sono necessari per il rinnovo del<br />

permesso di soggiorno, 21 giorni vengano utilizzati. Qualora vi fossero problemi amministrativi -<br />

chiaramente in Italia la burocrazia non si fa mancare nulla dal punto di vista dell'inefficienza - si<br />

adotti il silenzio-assenso, proprio per evitare di creare condizioni in cui, specie laddove lo Stato non<br />

è necessariamente presente, alla mancanza di una presenza di ordine pubblico si aggiunga la<br />

condizione di chi da legale si trova ad essere illegale, quindi alla mercé di organizzazioni criminali o<br />

informali per la raccolta stagionale di pomodori o arance.<br />

Quindi, la raccomandazione è, in primis, di rispettare le leggi e, in secondo luogo, di adottare una<br />

procedura di silenzio-assenso, perché si tratta di centinaia di migliaia di persone che sono in Italia,<br />

che vivono e lavorano tranquillamente e che spesso, quando lavorano fuori dalla zona in cui<br />

risiedono, vivono in condizioni non propriamente dignitose.<br />

Ecco, se si riesce ad applicare la legge, si aiuta qualcuno a vivere in Italia in maniera più degna e<br />

civile.<br />

PRESIDENTE. Senatore Perduca, il suo intervento mi pare sia un richiamo all'applicazione della<br />

legge. Se poi ci sono ulteriori questioni, come quella relativa al silenzio assenso, esse fanno parte di<br />

ulteriori valutazioni che potrà anche esprimere, al di là dei pareri e delle valutazioni personali,<br />

attraverso gli strumenti che sono propri di ogni senatore, ovvero attraverso interrogazioni e<br />

interpellanze.<br />

Per la proroga di un presidio dei Vigili del fuoco<br />

FIORONI (PD). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

FIORONI (PD). Signor Presidente, intervengo anche a nome dei senatori Ferrante ed Agostini<br />

affinché la Presidenza si attivi presso il Ministero dell'interno per chiedere la proroga<br />

dell'autorizzazione alla permanenza dei Vigili del fuoco presso il Comune di Marsciano e i Comuni<br />

limitrofi, colpiti dal sisma dello scorso mese di dicembre.<br />

La permanenza del presidio dei Vigili del fuoco è necessaria perché ancora devono essere posti in<br />

essere interventi di messa in sicurezza di edifici, per la copertura degli stessi, per il recupero dei<br />

beni e delle masserizie. Si tratta di operazioni che ben difficilmente possono essere eseguite da altri<br />

soggetti che non siano i Vigili del fuoco. Secondo le notizie in possesso dell'amministrazione<br />

comunale di Marsciano risulta che il presidio straordinario è previsto solo fino al 24 gennaio. È<br />

quindi necessaria una proroga, perché questo tipo di interventi non potranno essere terminati prima<br />

del 15 febbraio. Chiedo che la Presidenza si attivi in tal senso.


PRESIDENTE. Senatrice Fioroni, prendiamo atto della sua richiesta, che la Presidenza trasmetterà al<br />

Ministero dell'interno. Naturalmente, oltre a ciò, potrete utilizzare gli strumenti previsti per dare un<br />

seguito e un rafforzamento alla richiesta stessa.<br />

Sul futuro dello stabilimento FIAT di Termini Imerese e del suo indotto<br />

GARRAFFA (PD). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

GARRAFFA (PD). Signor Presidente, parlerò ancora una volta in quest'Aula dei problemi legati alla<br />

FIAT. In Sicilia non si vota per il rinnovo del Parlamento siciliano e non si vota in moltissimi<br />

Comuni: ecco perché registriamo il disinteresse del Governo nazionale rispetto a questa vertenza.<br />

Lo «smemorato di Detroit», come chiamo l'amministratore delegato Marchionne, fa riferimento a<br />

leggi di mercato, ma si tratta di leggi di mercato a metà, perché la FIAT in questi anni ha avuto da<br />

tutti i Governi una serie di agevolazioni, come il credito al consumo o la rottamazione, che le hanno<br />

consentito di costruire una struttura internazionale, anche in America, per cui sarà comunque<br />

costretta, dopo l'acquisizione della Chrysler, a far tornare il denaro agli Stati Uniti.<br />

Il presidente Sarkozy o la cancelliera Merkel convocano i rappresentanti della Renault o della Opel:<br />

ritengo invece che il Governo italiano, in questo momento, non stia facendo nulla. Siccome il capo<br />

del Governo, l'onorevole Berlusconi, si è rimesso, credo sia indispensabile che lui stesso convochi<br />

immediatamente l'amministratore delegato della FIAT per risolvere questo problema.<br />

Oggi 18 dipendenti di una ditta dell'indotto di Termini Imerese sono stati licenziati,<br />

immediatamente, d'emblée, senza alcun tipo di preavviso, perché la FIAT ha deciso di far svolgere<br />

il servizio di ritiro dei cassonetti a 18 suoi dipendenti che prima non avevano mai fatto questo<br />

lavoro. Ci sono 18 famiglie che non avranno più un reddito: di ciò dobbiamo parlare e ritengo sia<br />

necessario che anche la Presidenza del Senato, come altre volte ha garantito, evidenzi questo tipo<br />

di esigenza al Governo nazionale e soprattutto all'onorevole Berlusconi, Presidente del Consiglio.<br />

PRESIDENTE. Conosciamo la situazione di Termini Imerese, che, sia per la situazione<br />

occupazionale, sia per il contesto territoriale in cui si trova - il Mezzogiorno d'Italia, la Sicilia - è<br />

estremamente seria. La Presidenza farà quanto in suo potere per richiamare l'attenzione e la<br />

sensibilità del Governo, così come richiesto, su questi aspetti.<br />

Mozioni e interrogazioni, annunzio<br />

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una mozione e interrogazioni,<br />

pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.<br />

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con lo stesso ordine del<br />

giorno.<br />

La seduta è tolta (ore 13,59).<br />

Allegato A<br />

DISEGNO DI LEGGE<br />

Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione<br />

dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia<br />

dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1880)<br />

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE<br />

Art. 2.<br />

Non posto in votazione (*)<br />

(Estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole)<br />

1. Nel codice di procedura penale, dopo l'articolo 346 è inserito il seguente:<br />

«Art. 346-bis. - (Non doversi procedere per estinzione del processo) - 1. Il giudice, nei processi<br />

relativi a reati puniti con la pena dell'arresto ovvero a reati per i quali la pena edittale determinata<br />

ai sensi dell'articolo 157 del codice penale è inferiore nel massimo a dieci anni di reclusione,da sole<br />

o congiuntamente a pene pecuniarie, dichiara non doversi procedere per estinzione del processo<br />

quando:<br />

a) dal provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando<br />

l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 sono decorsi più di due anni senza che sia stata emessa la<br />

sentenza che definisce il giudizio di primo grado;<br />

b) dalla sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi più di due anni senza che sia stata<br />

pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello;<br />

c) dalla sentenza di cui alla lettera b) sono decorsi più di due anni senza che sia stata<br />

pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;<br />

d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento<br />

oggetto del ricorso è decorso più di un anno per ogni ulteriore grado di giudizio.


2. Le previsioni del comma 1 si applicano anche alle ipotesi di responsabilità amministrativa degli<br />

enti di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.<br />

3. Il corso dei termini indicati nel comma 1 è sospeso:<br />

a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in<br />

ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare<br />

disposizione di legge;<br />

b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il<br />

dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su<br />

richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati<br />

disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;<br />

c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.<br />

4. Nei casi di autorizzazione a procedere di cui al comma 3, lettera a), la sospensione dei termini<br />

di cui al comma 1 si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta.<br />

5. Nelle ipotesi di cui agli articoli 516, 517 e 518 in nessun caso i termini di cui al comma 1<br />

possono essere aumentati complessivamente per più di tre mesi.<br />

6. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica<br />

l'articolo 649.<br />

7. Le disposizioni dei commi 1, 3, 5 e 6 non si applicano nei processi in cui l'imputatosi trova<br />

nelle condizioni previste dall'articolo 99, commi secondo e quarto, del codice penale o è stato<br />

dichiarato delinquente abituale o professionale o per tendenza, e nei processi relativi a uno dei<br />

seguenti delitti, consumati o tentati:<br />

a) delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 del codice penale;<br />

b) delitto di incendio di cui all'articolo 423 del codice penale;<br />

c) delitti di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli di cui all'articolo 572 del codice penale;<br />

d) delitti di pornografia minorile di cui all'articolo 600-ter del codice penale;<br />

e) delitto di sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale;<br />

f) delitto di atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale;<br />

g) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge<br />

8 agosto 1977, n. 533, e successive modificazioni, o taluna delle circostanze aggravanti previste<br />

dall'articolo 625 del codice penale;<br />

h) delitti di furto di cui all'articolo 624-bis del codice penale;<br />

i) delitto di circonvenzione di persone incapaci di cui all'articolo 643 del codice penale;<br />

l) delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater;<br />

m) delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a);<br />

n) delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e<br />

all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale;<br />

o) delitti previsti nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e<br />

norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;<br />

p) delitti di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previsti dall'articolo 260, commi 1<br />

e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.<br />

8. In caso di dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi del comma 1 del presente articolo,<br />

non si applica l'articolo 75, comma 3. Quando la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i<br />

termini a comparire di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile sono ridotti della metà, e<br />

il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione<br />

trasferita.<br />

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l'imputato dichiara di non volersi<br />

avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione è formulata personalmente in udienza<br />

ovvero è presentata dall'interessato personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In<br />

quest'ultimo caso la sottoscrizione della richiesta è autenticata nelle forme previste dall'articolo<br />

583, comma 3».<br />

________________<br />

(*) Approvato l'emendamento 2.1000 (testo corretto), nel testo emendato, interamente sostitutivo<br />

dell'articolo.<br />

EMENDAMENTI<br />

2.200<br />

PORETTI, PERDUCA, BONINO<br />

Le parole «Sopprimere gli articoli 2,» respinte; seconda parte preclusa


Sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e 5.<br />

2.2<br />

PORETTI, PERDUCA, BONINO<br />

Precluso<br />

Sopprimere l'articolo.<br />

Conseguentemente sopprimere l'articolo 3.<br />

2.201<br />

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO,<br />

LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA<br />

Precluso<br />

Sopprimere l'articolo.<br />

Conseguentemente sopprimere l'articolo 5.<br />

2.4<br />

CASSON, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, CHIURAZZI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO,<br />

LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, CHITI, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI<br />

BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI,<br />

SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, FILIPPI MARCO, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI,<br />

CHIAROMONTE, DEL VECCHIO<br />

Precluso<br />

Sopprimere l'articolo.<br />

2.1000/1<br />

<strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, CAROFIGLIO, MARITATI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», sopprimere il comma 1.<br />

2.1000/2<br />

PERDUCA, PORETTI<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», sostituire le parole da: «Il giudice» a:<br />

«quando:» con le seguenti: «Il giudice, nei processi relativi a reati puniti con la pena dell'arresto<br />

ovvero a reati per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale è<br />

inferiore nel massimo a 10 anni di reclusione, da sole o congiuntamente a pene pecuniarie, dichiara<br />

non doversi procedere per estinzione del processo quando:».<br />

2.1000/3<br />

<strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, CAROFIGLIO, MARITATI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO<br />

Ritirato<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», comma 1, alinea, sopprimere le parole: «,<br />

determinata ai sensi dell'art. 157 del codice penale».<br />

2.1000/4<br />

CAROFIGLIO, CHIURAZZI, CASSON, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, MARITATI<br />

Ritirato<br />

All'emendamento 2.1000, dopo le parole: «codice penale,» sostituire la parola: «inferiore» con la<br />

seguente: «non superiore».<br />

2.1000/5<br />

GALPERTI, <strong>DELLA</strong> MONICA, CAROFIGLIO, MARITATI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO<br />

Ritirato<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», comma 1, alinea, sostituire la parola:<br />

«inferiore» con la seguente: «non superiore».<br />

2.1000/6<br />

PERDUCA, PORETTI, BONINO<br />

Le parole da: «All'emendamento» a: «l'archiviazione».» respinte; seconda parte<br />

preclusa<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 351-bis», al comma 1, premettere alla lettera a) la<br />

seguente:<br />

«Oa) dall'iscrizione del nominativo dell'indagato nel registro delle notizie di reato di cui all'art.<br />

335 del codice di procedura penale sono decorsi più di due anni senza che il pubblico ministero


abbia esercitato l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'art. 405 del codice di<br />

procedura penale o abbia richiesto l'archiviazione».<br />

Conseguentemente dopo il comma 1 inserire il seguente:<br />

«1-bis. (Responsabilità disciplinare del Pubblico Ministero). L'estinzione del processo<br />

determina per le cause previste dall'art. 531-bis, comma 1, lettera aa) del codice di procedura<br />

penale, è fonte di responsabilità disciplinare per il Pubblico ministero titolare delle indagini ed è<br />

valutata ai fini della progressione in carriera dello stesso».<br />

2.1000/7<br />

PORETTI, PERDUCA<br />

Precluso<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», nel comma 1, premettere alla lettera a) la<br />

seguente:<br />

«aa) dall'iscrizione del nominativo dell'indagato nel registro delle notizie di reato di cui<br />

all'articolo 335 sono decorsi più di due anni senza che il pubblico ministero abbia esercitato l'azione<br />

penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 o abbia richiesto l'archiviazione».<br />

2.1000/8<br />

PORETTI, PERDUCA, BONINO<br />

Precluso<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 351-bis», al comma 1, premettere alla lettera a) la<br />

seguente:<br />

«Oa) dall'iscrizione del nominativo dell'indagato nel registro delle notizie di reato di cui<br />

all'articolo 335 sono decorsi più di due anni senza che il pubblico ministero abbia esercitato l'azione<br />

penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 o abbia richiesto l'archiviazione».<br />

2.1000/9<br />

GALPERTI, <strong>DELLA</strong> MONICA, CAROFIGLIO, MARITATI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO<br />

Ritirato<br />

All'emendamento 2.1000, al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», al comma 1, sopprimere la lettera<br />

a).<br />

2.1000/10<br />

D'ALIA<br />

Le parole da: «All'emendamento» a: «all'articolo 548;».» respinte; seconda parte<br />

preclusa<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», apportare le seguenti modifiche:<br />

1. Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:<br />

«a) dalla data di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, ovvero di notifica<br />

del decreto di citazione diretta, ovvero di instaurazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'articolo<br />

450 o di notifica del decreto di giudizio immediato o del decreto penale di condanna sono decorsi<br />

più di tre anni senza che sia stata redatta la sentenza che definisce il giudizio di primo grado, con<br />

deposito, contestuale o successivo, della motivazione ai sensi dell'articolo 544 e con le modalità di<br />

cui all'articolo 548;».<br />

2. Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:<br />

«b) dalla data di scadenza dei termini per l'impugnazione previsti dall'articolo 585 sono<br />

decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di<br />

appello, con deposito della motivazione;».<br />

3. Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:<br />

«c) dalla data di scadenza per la proposizione del ricorso per cassazione è decorso più di un<br />

anno senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di Cassazione, con deposito<br />

della motivazione ai sensi dell'articolo 617;».<br />

4. Al comma 2 le parole da «Quando si procede» a «numero elevato di imputati.» sono<br />

soppresse.<br />

5. Il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il giudice può aumentare fino alla metà i termini<br />

di cui ai commi 1 e 2 nei casi di maggiore complessità del processo, per numero di parti o di<br />

imputazioni o per altri motivi rimessi al suo apprezzamento. Nelle ipotesi di cui agli articoli 516, 517<br />

e 518, comma 2, i termini di cui al comma 1 non possono essere aumentati complessivamente per<br />

più di sei mesi.».<br />

2.1000/11<br />

D'AMBROSIO, CASSON, GALPERTI, <strong>DELLA</strong> MONICA, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI


Ritirato<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», nel comma 1, sostituire la lettera a) con la<br />

seguente:<br />

«a) sono decorsi più di due anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il<br />

giudizio di primo grado:<br />

1) dalla data di notifica del decreto con il quale il giudice dispone il giudizio immediato;<br />

2) nel giudizio conseguente all'opposizione a decreto penale di condanna, di cui all'articolo<br />

461:<br />

a) dalla data in cui il giudice emette decreto a norma dell'articolo 456, commi 1, 3 e 5;<br />

b) dal decreto in cui il giudice fissa l'udienza per il giudizio abbreviato;<br />

c) dal decreto con il quale il giudice fissa un termine entro il quale il pubblico ministero<br />

deve esprimere il consenso all'applicazione della pena su richiesta di parte;<br />

3) nel giudizio direttissimo di cui all'articolo 449 dalla data in cui è stato eseguito l'arresto<br />

dell'imputato;<br />

4) dalla data di emissione del decreto di giudizio immediato;<br />

5) dalla data del decreto che dispone il giudizio a seguito di udienza preliminare ex articolo<br />

424;<br />

6) dalla data del provvedimento con cui il giudice esercita l'azione penale, nel giudizio<br />

abbreviato di cui all'articolo 438 e nel giudizio di applicazione su richiesta ex articolo 444;<br />

7) dalla data della citazione diretta a giudizio.».<br />

2.1000/12<br />

CASSON, GALPERTI, <strong>DELLA</strong> MONICA, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO<br />

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.1000/10<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», nel comma 1, sostituire la lettera a) con la<br />

seguente:<br />

«a) dalla data di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, ovvero di notifica<br />

del decreto di citazione diretta, ovvero di instaurazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'articolo<br />

450 o di notifica del decreto di giudizio immediato o del decreto penale di condanna sono decorsi<br />

più di tre anni senza che sia stata redatta la sentenza che definisce il giudizio di primo grado, con<br />

deposito, contestuale o successivo, della motivazione ai sensi dell'articolo 544 e con le modalità di<br />

cui all'articolo 548;».<br />

2.1000/13<br />

PORETTI, PERDUCA<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», nel comma 1, sostituire la lettera a) con la<br />

seguente:<br />

«a) dal provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando<br />

l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 sono decorsi più di due anni senza che sia stata emessa la<br />

sentenza che definisce il giudizio di primo grado; qualora si proceda per reati per i quali è prevista<br />

l'udienza preliminare di cui al libro V, titolo IX il termine complessivo per giungere all'emissione<br />

della sentenza di primo grado del giudizio è elevato a due anni e sei mesi».<br />

2.1000/14<br />

CAROFIGLIO, GALPERTI, <strong>DELLA</strong> MONICA, MARITATI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», al comma 1, sopprimere la lettera b).<br />

2.1000/15<br />

MARITATI, CAROFIGLIO, GALPERTI, <strong>DELLA</strong> MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO<br />

Ritirato<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», nel comma 1, sostituire la lettera b) con la<br />

seguente:<br />

«b) dalla data di scadenza dei termini per l'impugnazione previsti dall'articolo 585 sono<br />

decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di<br />

appello, con deposito della motivazione;».<br />

2.1000/16<br />

PORETTI, PERDUCA<br />

Respinto


All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 1, sostituire la lettera b) con la<br />

seguente:<br />

«b) dal momento del deposito dell'atto di impugnazione avverso la sentenza di cui alla lettera<br />

a) sono decorsi più di diciotto mesi senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il<br />

giudizio di appello».<br />

2.1000/17<br />

MARITATI, CAROFIGLIO, GALPERTI, <strong>DELLA</strong> MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», al comma 1, sopprimere la lettera c).<br />

2.1000/18<br />

PERDUCA, PORETTI<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», nel comma 1, sostituire la lettera c) con la<br />

seguente:<br />

«c) dal momento del deposito del ricorso avverso la sentenza di cui alla lettera b) sono<br />

decorsi più di diciotto mesi senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di<br />

cassazione».<br />

2.1000/19<br />

<strong>DELLA</strong> MONICA, MARITATI, CAROFIGLIO, GALPERTI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO<br />

Ritirato<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 1, sostituire la lettera c) con la<br />

seguente:<br />

«c) dalla data di scadenza per la proposizione del ricorso per cassazione è decorso più di un<br />

anno senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione, con deposito<br />

della motivazione ai sensi dell'articolo 617;».<br />

2.1000/20<br />

CASSON, MARITATI, CAROFIGLIO, GALPERTI, <strong>DELLA</strong> MONICA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», al comma 1, sopprimere la lettera d).<br />

2.1000/21<br />

D'AMBROSIO, CHIURAZZI, CASSON, MARITATI, CAROFIGLIO, GALPERTI, <strong>DELLA</strong> MONICA<br />

Ritirato<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», nel comma 1, sostituire la lettera d) con la<br />

seguente:<br />

«d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio la sentenza d'appello<br />

oggetto del ricorso e decorso più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile».<br />

2.1000/22<br />

PORETTI, PERDUCA<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», nel comma 1, sostituire la lettera d), con la<br />

seguente: «dalla sentenza di cui alla lettera c) sono decorsi più di due almi senza che sia stata<br />

pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione».<br />

2.1000/23<br />

CHIURAZZI, CASSON, MARITATI, CAROFIGLIO, GALPERTI, <strong>DELLA</strong> MONICA, D'AMBROSIO<br />

Ritirato<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», al comma 1, alla lettera d), sostituire le<br />

parole: «del processo» con le seguenti: «del giudizio».<br />

2.1000/24<br />

D'AMBROSIO, CHIURAZZI, CASSON, MARITATI, CAROFIGLIO, GALPERTI, <strong>DELLA</strong> MONICA<br />

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.0.300. Cfr. seduta n. 312.<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:<br />

«1-bis. L'articolo 148 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:<br />

"Art. 148. - (Organi e forme delle notificazioni) - 1. Le notificazioni degli atti sono eseguite<br />

dagli ufficiali giudiziari, dalla Polizia penitenziaria, dalla Polizia di Stato, dalla polizia o dai carabinieri<br />

di quartiere, dalla Polizia locale, dai carabinieri delle stazioni e dalla Guardia di finanza.


2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame le notifiche<br />

sono eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza<br />

delle norme del presente titolo.<br />

3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti. Salve le disposizioni<br />

dell'articolo 157, commi 1, 2 e 3, la notifica è eseguita di regola mediante consegna al destinatario<br />

oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non è<br />

eseguita a mani proprie del destinatario, la copia dell'atto da notificare è consegnata, fatta<br />

eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta<br />

sigillata su cui è apposto il numero cronologico della notificazione. Di detto inserimento è dato atto<br />

nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.<br />

4. La consegna di copia all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione.<br />

Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto l'eseguita consegna e la data in cui questa<br />

è avvenuta.<br />

5. La lettura del provvedimento alle persone presenti e gli avvisi che sono dati verbalmente<br />

dal giudice in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale.<br />

6. La comunicazione e gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta<br />

chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie.".<br />

1-ter. All'articolo 156 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:<br />

"1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato detenuto è<br />

eseguita nel luogo di detenzione mediante consegna alla persona. L'atto deve contenere la nomina<br />

del difensore d'ufficio con indicazione del suo nome e cognome, del suo indirizzo, del suo numero di<br />

telefono e difax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo.<br />

L'atto deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso. che tutte le notificazioni successive,<br />

riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia<br />

dal momento del deposito della sua nomina presso la segreteria del pubblico ministero o del giudice<br />

procedente. Deve contenere, infine, l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di<br />

fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina, le notifiche continuerarmo ad<br />

essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore e presso il difensore d'ufficio nominato.<br />

L'atto è notificato anche al difensore.";<br />

b) il comma 5 è abrogato;<br />

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Prima notificazione alla persona sottoposta ad<br />

indagini e all'imputato detenuto.".<br />

1-quater. L'articolo 157 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:<br />

"Art. 157. - (Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato non<br />

detenuto). - 1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato non<br />

detenuto, anche se in servizio militare, se è stata notificata informazione dì garanzia ed è stato<br />

nominato un difensore di fiducia, è eseguita mediante consegna di copia dell'atto preso lo studio di<br />

questo.<br />

2. Qualora l'imputato non abbia ancora provveduto a nominare un difensore di fiducia, l'atto<br />

deve essere notificato mediante consegna alla persona in qualsiasi luogo si trovi. L'atto deve<br />

contenere la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del suo nome e cognome, del suo<br />

indirizzo, del suo numero di telefono e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre<br />

indicazioni idonee a contattarlo. Deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le<br />

notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o<br />

presso il difensore di fiducia dal momento del deposito della sua nomina presso la segreteria del<br />

pubblico ministero o del giudice procedente. Deve contenere, infine, l'avviso che, in caso di revoca<br />

della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina o<br />

di rinuncia da parte del difensore d'ufficio, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo<br />

studio del medesimo difensore e presso il difensore d'ufficio nominato.<br />

3. Copia dell'atto è notificata anche al difensore.<br />

4. Le notificazioni successive sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o, in<br />

mancanza, al difensore di ufficio.".<br />

1-quinquies. L'articolo 159 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:<br />

"Art. 159. - (Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità) - 1. Qualora non sia possibile<br />

eseguire la notificazione alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato a norma dell'articolo<br />

157, nonostante nuove ricerche che dagli stessi organi delle notificazioni devono essere eseguite in<br />

particolare nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora e in quello dove<br />

egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa o dove gli stessi ritengono opportuno, il pubblico


ministero dopo aver disposto ricerche presso l'amministrazione carceraria centrale ed altre ricerche<br />

ritenute opportune pronuncia decreto con cui dispone che il processo sia sospeso e sospeso il<br />

decorso della prescrizione sino all'avvenuta notifica o all'interrogatorio.<br />

2. Copia del decreto contenente l'esatta indicazione dell'autorità procedente, dei rèati<br />

attribuiti e della data in cui sono stati commessi, viene annotato nel registro delle persone ricercate<br />

dalla polizia. Queste ultime nel caso la persona venga rintracciata provvederanno a richiedere a<br />

mezzo fax o posta elettronica al pubblico ministero l'atto da notificare e vi provvederanno.".<br />

1-sexies. Gli articoli 160, 162, 163 e 164 del codice di procedura penale sono abrogati.<br />

1-septies. All'articolo 552 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dal<br />

seguente:<br />

"Il decreto di citazione è notificato all'imputato presso il suo difensore di fiducia, anche se non<br />

ha eletto domicilio presso di lui, al o ai difensori ed al pubblico ministero, a cura del cancelliere o<br />

della polizia giudizi aria a mezzo fax o messaggio di posta elettronica, seguiti da telegramma che<br />

confelma il modo dell'avvenuta notifica, almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza. Negli<br />

stessi termini deve essere notificato alla parte offesa a mezzo degli organi di cui al comma 1<br />

dell'articolo 148.".<br />

1-octies. L'articolo 24 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:<br />

"Art. 24. - (Impugnabilità del provvedimento relativo alla competenza) - 1. L'ordinanza o la<br />

sentenza che pronunciano sulla competenza per territorio sono inappellabili e diventano definitive<br />

se contro di esse non è proposto ricorso per Cassazione. Il termine per proporre ricorso è di quindici<br />

giorni e decorre dalla pronuncia dell'ordinanza o dal deposito della sentenza in cancelleria.<br />

2. La proposizione del ricorso non sospende il procedimento. Tuttavia il presidente può<br />

sospendere il dibattimento per un periodo non superiore a tre mesi, fissando la data della nuova<br />

udienza.<br />

3. La competenza fissata dalla Corte rimane ferma per tutte le fasi ed i gradi del processo,<br />

salvo che, durante il giudizio di primo grado, sia stata disposta separazione di alcune posizioni,<br />

dalla quale deriva una diversa competenza.<br />

4. Il giudice d'appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al<br />

pubblico ministero presso il giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di<br />

primo grado era incompetente per materia.<br />

5. Le deposizioni testimoniaIi assunte dal giudice incompetente non conservano validità.".<br />

1-nonies. L'articolo 597 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:<br />

"Art. 597. - (Cognizione del giudice di appello) - 1. L'appello attribuisce al giudice di secondo<br />

grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i<br />

motivi proposti.<br />

2. Il giudice di secondo grado, qualora ritenga fondato il motivo relativo alla mancata<br />

assunzione di una prova decisiva richiesta da una delle parti, anche nel corso del dibattimento,<br />

dispone la rinnovazione del dibattimento a norma dell'articolo 603.<br />

3. Solo nell'ipotesi di rinnovazione del dibattimento secondo quanto disposto dal comma 2, il<br />

giudice di secondo grado può procedere a nuova e diversa valutazione della prova testimoniale fatta<br />

ai giudici di primo grado.<br />

4. Quando appellante è il pubblico ministero:<br />

a) se l'appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice può, entro i limiti della<br />

competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la<br />

specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare, quando occorre, misure di<br />

sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;<br />

b) se l'appello riguarda una sentenza di proscioglimento, il giudice può pronunciare condanna<br />

ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera a) ovvero prosciogliere per una causa diversa da<br />

quella enunciata nella sentenza appellata;<br />

e) se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere,<br />

nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza.<br />

5. Quando appellante è il solo imputato, il giudice può, entro i limiti della competenza del<br />

giudice di primo grado, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici e<br />

applicare una misura di sicurezza nuova o più grave quando ritiene di dare al fatto una definizione<br />

giuridica più grave.<br />

6. In ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti,<br />

anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente<br />

diminuita.


7. Con la sentenza possono essere applicate anche d'ufficio la sospensione condizionale della<br />

pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ed una o più<br />

circostanza attenuanti; può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a<br />

norma dell'articolo 69 del codice penale.".<br />

1-decies. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 599 del codice di procedura penale, sono abrogati.<br />

1-undecies. I commi 1 e 2 dell'articolo 603 del codice di procedura penale, sono sostituiti dai<br />

seguenti:<br />

"1. Quando una parte, nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma dell'articolo 585,<br />

comma 4, ha chiesto l'assunzione di una prova non ammessa, nel corso del dibattimento di primo<br />

grado, il giudice, se la ritiene decisiva o influente ai fini della decisione, dispone la rinnovazione del<br />

dibattimento e che vengano ascoltate di nuovo le persone che hanno deposto in primo grado su<br />

circostanze analoghe o comunque ad essa connesse.<br />

2. Allo stesso modo procede, se ritiene decisive ed influenti prove sopravvenute o scoperte<br />

dopo il giudizio di primo grado.".<br />

1-duodecies. Al comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale, le lettere d) ed e)<br />

sono soppresse e la lettera e) è sostituita dalla seguente:<br />

"e) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inarmnissibilità e di<br />

decadenza in cui è incorso il giudice d'appello o il giudice di primo grado, se l'inosservanza ha<br />

fonnato oggetto dei motivi d'appello.".<br />

1-terdecies. L'articolo 607 del codice di procedura penale è abrogato.<br />

1-quaterdecies. All'articolo 613, comma 1, le parole: "Salvo che la parte non vi provveda<br />

personalmente" sono soppresse».<br />

2.1000/25<br />

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, MARITATI<br />

Improcedibile<br />

All'emendamento 2.1000, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:<br />

«1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della<br />

presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1-ter, uno o più<br />

decreti legislativi diretti al riordino della normativa sulla registrazione dei provvedimenti giudiziari in<br />

materia civile.<br />

1-ter. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1-bis, il Governo si attiene ai seguenti<br />

principi e criteri direttivi:<br />

a) stabilire che al momento della pubblicazione del provvedimento l'ufficio giudiziario individua<br />

gli elementi necessari per determinare l'imposta di registro e li comunica in via telematica,<br />

unitamente al provvedimento stesso, all'Agenzia delle entrate;<br />

b) stabilire che gli elementi indicati alla lettera a), se non corretti entro un termine la cui<br />

durata, comunque breve, è definita dal Ministero della giustizia d'intesa con l'Agenzia delle entrate,<br />

determinano l'imposta dovuta per la registrazione del provvedimento;<br />

c) stabilire che il domicilio eletto dalla parte costituita nel processo costituisce anche il<br />

domicilio eletto ai fini della notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta;<br />

d) stabilire che l'avviso di liquidazione è notificato alle parti costituite unitamente all'avviso di<br />

deposito del provvedimento da registrare;<br />

e) stabilire che il pagamento deve essere eseguito in via telematica;<br />

f) semplificare il procedimento, esentando dall'obbligo di registrazione i provvedimenti della<br />

Corte di cassazione e assicurando, nel contempo, l'invarianza del gettito attraverso il pagamento,<br />

salve le ipotesi di esenzione per materia, del corrispondente importo contestualmente al contributo<br />

unificato;<br />

g) semplificare la procedura della registrazione attraverso una puntuale correlazione fra la<br />

classificazione dei procedimenti giudiziati approvata dal Ministero della giustizia e le voci della<br />

tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del<br />

Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni;<br />

h) disporre, eventualmente, l'esenzione dall'obbligo di registrazione per i provvedimenti<br />

soggetti a imposta in misura fissa, assicurando, nel contempo, l'invarianza del gettito attraverso il<br />

pagamento, salve le ipotesi di esenzione per materia, del relativo importo contestualmente al<br />

contributo unificato.<br />

1-quater. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono<br />

emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle<br />

finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera


dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione<br />

dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai<br />

principi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti<br />

legislativi possono essere comunque emanati.<br />

1-quinquies. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 1-quater, entro un anno dalla<br />

data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui<br />

al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può<br />

adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi».<br />

2.1000/26<br />

<strong>DELLA</strong> MONICA, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI<br />

Improcedibile<br />

All'emendamento 2.1000, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:<br />

1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della<br />

presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1-ter, uno o più<br />

decreti legislativi per il riordino degli ambiti territoriali degli uffici giudiziari.<br />

1-ter. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e<br />

criteri direttivi:<br />

a) riordinare e razionalizzare le circoscrizioni territoriali dei tribunali mediante:<br />

1) ampliamento della competenza territoriale e nuova delimitazione delle circoscrizioni<br />

giudiziarie, con trasferimento di porzioni di territorio da tribunali di più grandi dimensioni a quelli<br />

più piccoli, sul modello seguito per la costituzione dei tribunali metropolitani;<br />

2) accorpamento delle sedi più piccole tra di loro ovvero all'ufficio territorialmente<br />

contiguo, per i tribunali non aventi sede presso il capoluogo di provincia, tenuto conto del bacino di<br />

utenza, del carico di lavoro e della presenza sul territorio di particolari fenomeni di criminalità<br />

organizzata, nonchè della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in considerazione<br />

delle infrastrutture esistenti e del complessivo sistema di trasporto e della mobilità pubblica e<br />

privata;<br />

3) accorpamento delle sezioni distaccate di tribunale tra di loro o alla sede centrale,<br />

mediante la ridefinizione del numero e della distribuzione sul territorio, ovvero lo scorporo di<br />

territori, tenuto conto del carico di lavoro e della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da<br />

valutare in considerazione delle infrastrutture esistenti e del complessivo sistema di trasporto e<br />

della mobilità pubblica e privata;<br />

b) tenere conto, ai fini di cui alla lettera a), anche dei dati relativi alle sopravvenienze pro<br />

capite civili e penali totali e per ciascun magistrato compreso nella relativa pianta organica rispetto<br />

al dato medio nazionale, e del rapporto con la popolazione residente secondo l'ultimo censimento;<br />

c) finalizzare gli interventi di cui alle lettere a) e b) alla realizzazione di un'equa distribuzione<br />

del carico di lavoro e di una adeguata funzionalità degli uffici giudiziari, anche avuto riguardo ad<br />

esigenze di tendenziale specializzazione delle funzioni giurisdizionali civili e penali;<br />

d) prevedere, nel caso di accorparnento di uffici giudiziari diversi, la possibilità che l'ufficio<br />

accorpato possa essere trasformato in sezione distaccata dell'ufficio accorpante, tenuto conto di<br />

quanto previsto alla lettera b) e nel rispetto delle finalità di cui alla lettera c);<br />

e) prevedere nei tribunali e negli uffici del giudice di pace limitrofi, ove necessario per<br />

conseguire le finalità di cui alla lettera c), la creazione di un organico unico del personale di<br />

magistratura, dei giudici onorari, dei giudici di pace ed amministrativo;<br />

f) prevedere la razionalizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace<br />

con un carico di lavoro inferiore alla capacità di smaltimento di un solo giudice, mediante lo<br />

scorporo di territori, la realizzazione di un efficace raccordo con l'assetto fissato per i tribunali,<br />

nonchè la ridefinizione del numero e della distribuzione sul territorio, tenuto conto del carico di<br />

lavoro e della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in considerazione delle<br />

infrastrutture esistenti e del complessivo sistema di trasporto e della mobilità pubblica e privata; a<br />

modifica di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374,<br />

prevedere altresì che due o più uffici contigui del giudice di pace possano essere costituiti in unico<br />

ufficio, con il limite che la popolazione complessiva risultante dall'accorparnento non superi i<br />

settantacinquemila abitanti;<br />

g) abolire la competenza relativa ai commissari per la liquidazione degli usi civici,<br />

definitivamente trasferendola al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.<br />

1-quater. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono<br />

emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle<br />

finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera


dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione<br />

dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai<br />

principi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti<br />

legislativi possono essere comunque emanati.<br />

1-quinquies. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 1-quater, entro un anno dalla<br />

data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui<br />

al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può<br />

adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi».<br />

2.1000/27<br />

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, MARITATI<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:<br />

«1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della<br />

presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui ai commi 1-ter, 1-quater, 1quinquies<br />

e 1-sexies, uno o più decreti legislativi diretti:<br />

a) al riordino della normativa sulle comunicazioni e sulle notificazioni, per adeguarla alla<br />

disciplina del processo telematico;<br />

b) al riordino delle disposizioni concernenti le modalità di conferimento della procura alle<br />

liti, per adeguarle alla disciplina del processo telematico;<br />

c) al riassetto delle disposizioni sulle attività degli ufficiali giudiziari in materia di notifica;<br />

d) al riordino delle disposizioni sulle attività degli ufficiali giudiziari in materia di riscossione<br />

del ruolo giudiziario per il recupero delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene<br />

pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.<br />

1-ter. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), il Governo si attiene al seguenti<br />

princìpi e criteri direttivi:<br />

a) obbligo per ciascun avvocato e ausiliario del giudice di indicare un indirizzo di posta<br />

elettronica certificata, come disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della<br />

Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123; definizione dell'elenco degli indirizzi e delle modalità di<br />

aggiornamento;<br />

b) previsione che le comunicazioni siano effettuate direttamente dall'ufficio giudiziario agli<br />

avvocati e agli ausiliari del giudice in forma telematica all'indirizzo elettronico di cui all'articolo 7 del<br />

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, e alle parti<br />

costituite personalmente e ai testimoni all'indirizzo elettronico di posta certificata espressamente<br />

dichiarato ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica Il<br />

febbraio 2005, n. 68;<br />

c) previsione della notificazione in forma telematica come forma primaria di notificazione<br />

ove possibile;<br />

d) attribuzione al Ministro della giustizia della facoltà di determinare, per ciascun<br />

circondario o distretto, entro il termine ultimo del 30 giugno 2009, l'inizio dell'utilizzazione<br />

obbligatoria della forma telematica per le notificazioni.<br />

1-quater. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai<br />

seguenti princìpi e criteri direttivi:<br />

a) obbligo della procura alle liti in forma scritta per la rappresentanza della parte davanti al<br />

giudice;<br />

b) indicazione degli estremi della procura alle liti nell'atto;<br />

c) deposito, al momento dell'iscrizione a ruolo, di copia della procura, con dichiarazione di<br />

conformità del difensore, e obbligo di depositare l'originale solo su ordine del giudice.<br />

1-quinquies. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai<br />

seguenti princìpi e criteri direttivi:<br />

a) previsione della notifica di un atto o documento informatico nei confronti dei soggetti<br />

non dotati di indirizzo di posta elettronica certificata mediante consegna di una copia, su supporto<br />

cartaceo, dichiarata conforme all'originale dall'ufficiale giudiziario;<br />

b) previsione della conservazione dell'originale del documento informatico da parte<br />

dell'ufficio notifiche per i due anni successivi; previsione dell'invio, su richiesta, del documento<br />

informatico per via telematica all'indirizzo dichiarato dal destinatario delle notifiche o dal suo<br />

procuratore, ovvero mediante consegna ai medesimi su supporto informatico non riscrivibile, previo<br />

pagamento del diritto di copia;


c) previsione della ripresa fotografica dei beni mobili pignorati e semplificazione delle<br />

modalità di acquisizione delle dichiarazioni del debitore pignorato;<br />

d) estensione della pubblicità sui siti di cui all'articolo 173-ter delle disposizioni per<br />

l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18<br />

dicembre 1941, n. 1368, a tutti i beni mobili;<br />

e) estensione all'ufficiale giudiziario della delega per le attività di apposizione dei sigilli e di<br />

inventario;<br />

f) riordino dei diritti dovuti agli ufficiali giudiziari secondo criteri di semplificazione e<br />

forfetizzazione e previsione del relativo pagamento per mezzo di strumenti telematici.<br />

1-sexies. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai<br />

seguenti princìpi e criteri direttivi:<br />

a) attribuzione dell'attività di riscossione del ruolo giudiziario per il recupero delle spese<br />

processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative<br />

pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali anche all'ufficio notificazioni, esecuzioni e<br />

protesti, ferma restando la possibilità di affidare la riscossione ai concessionari;<br />

b) fissazione dei compensi spettanti all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti in misura<br />

inferiore a quelli spettanti ai concessionari.<br />

3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono<br />

emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle<br />

finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera<br />

dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione<br />

dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai<br />

princìpi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti<br />

legislativi possono essere comunque emanati.<br />

4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un armo dalla data di entrata in<br />

vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo<br />

e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni<br />

integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi».<br />

2.1000/28<br />

CASSON, GALPERTI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, MARITATI, <strong>DELLA</strong> MONICA, D'AMBROSIO<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:<br />

«1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della<br />

presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 1-ter, uno o più<br />

decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di difesa e di notificazione degli atti del<br />

procedimento, al fine di rendere operativo il processo telematico e di conseguire l'obiettivo della<br />

certezza dei tempi unitamente a quello dell'efficienza del sistema.<br />

1-ter. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1-bis, il Governo si attiene ai seguenti<br />

princìpi e criteri direttivi:<br />

a) procedere al riassetto delle disposizioni concernenti le comunicazioni relative alla non<br />

accettazione, alla rinuncia o alla revoca del difensore con riferimento all'obbligo in capo all'autorità<br />

procedente di nominare in tempi brevi il difensore d'ufficio in caso di non accettazione del<br />

difensore;<br />

b) provvedere al riordino delle disposizioni relative agli atti del procedimento penale, con<br />

particolare riferimento alle memorie e alle richieste scritte che le parti e il difensore possono<br />

presentare in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del codice di<br />

procedura penale, o mediante deposito in cancelleria o per posta elettronica certificata; prevedere<br />

la notificazione per posta elettronica certificata anche per la persona sottoposta ad indagini<br />

preliminari;<br />

c) prevedere che il giudice possa disporre che le notificazioni ai detenuti siano eseguite<br />

dalla polizia penitenziari a e, laddove ne ravvisi la necessità, ciò possa avvenire dinanzi al tribunale<br />

del riesame anche per soggetti diversi dai detenuti; prevedere che le notificazioni e gli avvisi ai<br />

difensori siano eseguiti a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo da indicare all'atto del<br />

deposito della nomina del difensore ovvero nel primo scritto difensivo e nell'albo redatto dal<br />

consiglio dell'ordine degli avvocati; prevedere che, in caso di notificazioni urgenti, possa essere<br />

disposto dal giudice che gli avvisi siano eseguiti dai servizi di polizia giudiziaria territorialmente<br />

competenti;<br />

d) prevedere che le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini<br />

preliminari siano eseguite anche dalla competente sezione di polizia giudiziaria;


e) modificare l'articolo 148 del codice di procedura penale, introducendo la previsione che,<br />

quando l'imputato è assistito da due difensori, è sufficiente la notificazione a uno solo di essi,<br />

indicato espressamente dall'imputato;<br />

f) modificare il comma 8-bis dell'articolo 157 del codice di procedura penale, prevedendo,<br />

con riferimento alla disciplina delle notificazioni all'imputato non detenuto, che le notificazioni<br />

successive alla prima siano eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia, ai sensi dell'articolo<br />

96 del medesimo codice e che per le modalità della notificazione trovino applicazione anche le<br />

disposizioni introdotte ai sensi della lettera e) del presente comma.<br />

1-quater. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono<br />

emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle<br />

finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera<br />

dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione<br />

dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai<br />

princìpi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti<br />

legislativi possono essere comunque emanati.<br />

1-quinquies. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 1-quater, entro un anno dalla<br />

data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui<br />

al presente articolo e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può<br />

adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi».<br />

2.1000/29<br />

CAROFIGLIO, CHIURAZZI, CASSON, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, MARITATI<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:<br />

«1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della<br />

presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri diretti vi di cui al comma 1-ter, uno o più<br />

decreti legislativi per la disciplina degli archivi informatizzati e del processo telematico.<br />

1-ter. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e<br />

criteri direttivi:<br />

a) adozione, da parte del Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della<br />

legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di<br />

un regolamento per disciplinare la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione<br />

all'archivio informatico centralizzato dei dati statistici sull'attività degli uffici giudiziari;<br />

b) previsione che l'accesso all'archivio digitale dei provvedimenti previsto dall'articolo 15<br />

del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264, sia gratuito,<br />

oltre che per i magistrati e per il personale dell'amministrazione della giustizia, anche per gli<br />

avvocati;<br />

c) per l'istituzione dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi dai tribunali e dalle<br />

corti di appello, nonchè per l'assistenza e la manutenzione dei relativi sistemi operativi, previsione<br />

della autorizzazione di spesa per un importo di euro 300.000 a decorrere dall'anno 2010;<br />

d) previsione che le forme del processo disciplinate dal regolamento di cui al decreto del<br />

Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, siano obbligatorie dal 30 giugno 2010;<br />

e) previsione che il Ministro della giustizia, verificato che l'ufficio sia dotato delle<br />

attrezzature per il processo civile telematico, disponga con decreto l'anticipazione del termine di cui<br />

alla lettera d), anche solo per specifiche materie, in ciascun tribunale e in ciascuna corte di appello,<br />

sentiti i consigli dell'ordine degli avvocati dei circondari interessati;<br />

f) previsione dell'applicazione ai procedimenti civili e penali, entro il termine di cui alla<br />

lettera d), delle norme del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo<br />

2005, n. 82, aventi ad oggetto la firma digitale, l'archiviazione sostitutiva, il documento informatico<br />

digitale e la trasmissione telematica degli atti, in quanto compatibili.<br />

1-quater. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono<br />

emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle<br />

finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera<br />

dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione<br />

dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai<br />

princìpi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti<br />

legislativi possono essere comunque emanati.<br />

1-quinquies. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 1-quater, entro un anno dalla<br />

data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui


al presente articolo e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può<br />

adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.<br />

1-sexies. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari ad euro 300.000 a<br />

decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'incremento<br />

uniforme delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1-bis<br />

dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge<br />

29 ottobre 1993, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 300.000 euro a<br />

decorrere dall'anno 2010».<br />

2.1000/30<br />

MARITATI, D'AMBROSIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, CAROFIGLIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, LATORRE<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, alla rubrica dell'articolo 2 aggiungere le seguenti parole: «e modifiche al<br />

decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e all'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al<br />

regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di determinazione delle priorità per l'esercizio<br />

dell'azione penale».<br />

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:<br />

«1-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e successive<br />

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) la lettera a) del comma 6 è sostituita dalla seguente:<br />

"a) l'organizzazione dell'ufficio in attuazione dei criteri generali dettati dal Consiglio superiore<br />

della magistratura";<br />

b) alla lettera b) del comma 6, la parola: "eventualmente" è soppressa;<br />

c) al comma 6 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:<br />

"c-bis) le priorità nello svolgimento delle indagini preliminari relative a determinate categorie<br />

di reati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2-bis";<br />

d) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per l'approvazione. La modifica<br />

delle priorità nello svolgimento delle indagini deve essere preceduta dagli adempimenti di cui<br />

all'articolo 2-bis, comma 1"».<br />

1-ter. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e successive<br />

modificazioni, è inserito il seguente:<br />

«Art. 2-bis. - (Criteri di priorità nelle indagini preliminari). - 1. Il procuratore della Repubblica,<br />

sentiti il questore, i comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di<br />

finanza, i sindaci dei comuni e il presidente della provincia, i cui territori sono compresi in tutto o in<br />

parte nel circondario del tribunale, nonchè i presidenti, o loro delegati, dei consigli dell'ordine<br />

forense territorialmente interessati, determina le priorità nello svolgimento delle indagini in<br />

relazione ai reati che, per la natura degli interessi lesi o messi in pericolo e per la Particolare<br />

frequenza di commissione, assumono connotazione di maggiore gravità.<br />

2. Al fine di assicurare tempestività nella conduzione e nella definizione delle indagini<br />

preliminari per i reati di trattazione prioritaria individuati ai sensi del comma 1, il procuratore della<br />

Repubblica provvede all'organizzazione dell'ufficio individuando gruppi specializzati di magistrati per<br />

specifici settori di affari. Allo stesso fine, fissa altresì i criteri per la distribuzione e per l'uso delle<br />

risorse tecnologiche e per l'impiego della polizia giudiziaria».<br />

1-quater. L'articolo 4 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, è sostituito dal<br />

seguente:<br />

«Art. 4. - (Impiego della polizia giudiziario e delle risorse tecnologiche e finanziarie). - 1. Per<br />

assicurare l'efficienza dell'attività dell'ufficio, il procuratore della Repubblica, oltre a determinare i<br />

criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia<br />

giudiziaria e nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2bis<br />

del presente decreto, determina i criteri per l'utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali<br />

l'ufficio può disporre, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo emanato in<br />

attuazione della delega prevista dagli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettera s), della<br />

legge 25 luglio 2005, n. 150, e delle priorità di indagine previamente individuate secondo la<br />

procedura di cui al citato articolo 2-bis».<br />

1-quinquies. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario,<br />

di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «Il<br />

Ministro della giustizia, inoltre, sulla base di una relazione del Consiglio superiore della<br />

magistratura, riferisce alle Camere sulle modalità organizzative delle procure della Repubblica in<br />

relazione alle priorità di indagine individuate secondo la procedura di cui all'articolo 2-bis del<br />

decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106».


2.1000/31<br />

CAROFIGLIO, CHIURAZZI, MARITATI, D'AMBROSIO, CASSON, GALPERTI, <strong>DELLA</strong> MONICA, LATORRE<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, alla rubrica dell'articolo 2, aggiungere le seguenti parole: «e modifiche al<br />

codice penale in materia di circostanze, recidiva e prescrizione del reato».<br />

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:<br />

«1-bis. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) all'articolo 62-bis, il secondo comma è abrogato;<br />

b) all'articolo 69, quarto comma, le parole: ", esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto<br />

comma, nonchè dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di<br />

prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti," sono soppresse;<br />

c) all'articolo 81, il quarto comma è abrogato;<br />

d) l'articolo 99 è sostituito dal seguente:<br />

"Art. 99. - (Recidiva). - Nei confronti del soggetto che, dopo essere stato condannato per un<br />

delitto non colposo, nei cinque anni successivi alla sentenza irrevocabile commette un delitto della<br />

stessa indole, in caso di successiva condanna il giudice applica un aumento fino a un quarto della<br />

pena da infliggere per il nuovo reato. Nei confronti del soggetto condannato per taluno dei delitti<br />

indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, il termine di cui al<br />

periodo precedente è di dieci anni.<br />

Sono delitti della stessa indole quelli che costituiscono violazione della medesima disposizione<br />

di legge, ovvero offendono il medesimo interesse, ovvero, per la natura dei fatti o dei motivi che li<br />

hanno determinati, presentano in concreto caratteri fondamentali comuni.<br />

La pena può essere aumentata fino alla metà se il recidivo commette un altro delitto della<br />

stessa indole nei dieci anni successivi all'ultimo dei precedenti delitti che hanno determinato la<br />

recidiva di cui al primo comma L'aumento non può essere inferiore a un terzo quando la nuova<br />

condanna viene pronunciata per tal uno dei delitti ìndicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,<br />

del codice di procedura penale";<br />

e) l'articolo 157 è sostituito dal seguente:<br />

"Art. 157. - (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). - La prescrizione estingue il reato<br />

con il decorso di un tempo pari al massimo della pena edittalmente prevista aumentato della metà.<br />

II tempo necessario a prescrivere non può comunque:<br />

1) essere inferiore a sei anni per i delitti e a quattro anni per le contravvenzioni, ancorchè<br />

puniti con la sola pena pecuniaria;<br />

2) essere superiore a venti anni. Per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater<br />

del codice di procedura penale, il termine è di trenta anni.<br />

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge<br />

per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti<br />

e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le circostanze ad effetto speciale e per<br />

quelle per le quali la legge determina la pena in modo autonomo. Quando per il reato la legge<br />

stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per<br />

determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.<br />

Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria,<br />

nonchè per le sanzioni applicate dal giudice di pace diverse da quella pecuniaria, si applica il<br />

termine di sei anni.<br />

La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche<br />

come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.<br />

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato";<br />

f) all'articolo 158, primo comma, dopo la parola: "permanente" sono inserite le seguenti:<br />

"o continuato" e dopo la parola: «permanenza» sono inserite le seguenti: "o la continuazione";<br />

g) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:<br />

"Art. 159 - (Sospensione del Corso della prescrizione). - Il corso della prescrizione rimane<br />

sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di<br />

custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:<br />

1) autorizzazione a procedere;<br />

2) esercizio dell'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale.<br />

Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica<br />

dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende<br />

dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.


Nel caso di esercizio dell'azione penale, la sospensione del corso della prescrizione si verifica<br />

dal momento della formulazione dell'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, IIl, IV e V del libro<br />

sesto del codice di procedura penale ovvero della richiesta di rinvio a giudizio. Il corso della<br />

prescrizione riprende:<br />

1) in caso di impugnazione proposta dal pubblico ministero:<br />

a) dalla data del deposito della dichiarazione di appello, fatta salva l'ipotesi di cui<br />

all'articolo 569, comma 2, del codice di procedura penale;<br />

b) nel caso di conversione del ricorso per cassazione in appello, dalla data di<br />

trasmissione degli atti al giudice d'appello;<br />

2) in caso di impugnazione proposta dall'imputato, dal giorno della pronuncia della sentenza<br />

di annullamento o di cassazione con rinvio al giudice di primo grado, salvo che l'annullamento o la<br />

cassazione riguardino esclusivamente la misura della pena, l'esistenza di circostanze o il giudizio di<br />

comparazione delle medesime»;<br />

h) all'articolo 160:<br />

1) al secondo comma, dopo le parole: «davanti al pubblico ministero» sono inserite le<br />

seguenti: "o alla polizia giudiziaria da questo delegata", dopo le parole: "sulla richiesta di<br />

archiviazione," sono inserite le seguenti: l'avviso di conclusione delle indagini preliminari,"; e dopo<br />

le parole: "rinvio a giudizio" sono inserite le seguenti: "o di emissione del decreto penale di<br />

condanna";<br />

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:<br />

"La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione.<br />

Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. Salvo che per i reati<br />

di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, i termini stabiliti<br />

dall'articolo 157, primo e secondo comma, non possono essere prolungati oltre la metà. In ogni<br />

caso, non possono essere superati i termini stabiliti dal medesimo articolo 157, secondo comma,<br />

numero 2);<br />

3) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:<br />

"La prescrizione del reato interrotta dalla sentenza di condanna non comincia nuovamente a<br />

decorrere nel caso in cui il ricorso per cassazione presentato avverso la predetta sentenza sia<br />

dichiarato inammissibile.<br />

La prescrizione non comincia nuovamente a decorrere, altresì nel caso in cui sia presentato<br />

ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata in grado di appello che abbia confermato<br />

la sentenza di condanna di primo grado ovvero abbia riformato la stessa limitatamente alla specie o<br />

alla misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze. La<br />

disposizione di cui al presente comma non si applica in caso di accoglimento del ricorso»;<br />

i) all'articolo 161, il secondo comma è sostituito dal seguente:<br />

"Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o l'interruzione<br />

della prescrizione per tal uno di essi ha effetto anche per gli altri».<br />

1-ter. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo<br />

108, comma 2, le parole: «o la prescrizione del reato» sono soppresse;<br />

b) all'articolo 175, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:<br />

"2-ter. Nel caso previsto al comma 2, la prescrizione del reato non decorre»;<br />

c) all'articolo 656, comma 9, la lettera c) è abrogata;<br />

d) all'articolo 671, il comma 2-bis è abrogato.<br />

1-quater. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) l'articolo 30-quater è abrogato;<br />

b) all'articolo 47-ter:<br />

1) al comma 01, le parole: "purchè non sia stato dichiarato delinquente abituale,<br />

professionale o per tendenza è sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del<br />

codice penale" sono sostituite dalle seguenti: ", sempre che tale misura sia idonea ad evitare che il<br />

condannato commetta altri reati";<br />

2) il comma 11 è abrogato;<br />

3) al comma 1-bis, le parole: "e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista<br />

dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale" sono soppresse;<br />

c) l'articolo 50-bis è abrogato;<br />

d) all'articolo 58-quater, il comma 7-bis è abrogato».<br />

2.1000/32<br />

D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, GALPERTI, MARITATI, CASSON, CHIURAZZI, <strong>DELLA</strong> MONICA, LATORRE


Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, alla rubrica dell'articolo 2, aggiungere le seguenti parole: «e modifiche al<br />

codice di procedura penale in tema di assenza dell'imputato e di rinnovazione del dibattimento».<br />

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:<br />

«1-bis. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) all'articolo 175, commi 2 e 8, le parole: «sentenza contumaciale» sono sostituite dalle<br />

seguenti: «sentenza dibattimentale in assenza dell'imputato»;<br />

b) l'articolo 190-bis è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 190-bis. - (Requisiti della prova in casi particolari) - 1. Quando è richiesto l'esame di un<br />

testimone, di un coimputato o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già<br />

reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la<br />

persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, ovvero dichiarazioni i cui<br />

verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo nei casi seguenti:<br />

a) quando riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti<br />

dichiarazioni, sopravvenuti o conosciuti in epoca successiva all'assunzione della prova;<br />

b) se il giudice lo ritiene utile o necessario ai fini della decisione, anche su richiesta<br />

motivata delle parti sulla base di specifiche esigenze.<br />

1-ter. I verbali delle prove assunte in precedenza restano inseriti al fascicolo del dibattimento<br />

e si applica l'articolo 511, comma 2-bis»;<br />

a) all'articolo 349:<br />

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè degli imputati nei<br />

confronti dei quali sia stato sospeso il processo ai sensi dell'articolo 484-bis»;<br />

2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:<br />

«4-bis. Quando procede alla identificazione di un imputato nei confronti del quale sia stato<br />

sospeso il processo ai sensi dell'articolo 484-bis, la polizia giudiziaria notifica allo stesso il decreto di<br />

citazione a giudizio e l'ordinanza di sospensione emessa ai sensi dell'articolo 484-bis, ovvero quella<br />

emessa ai sensi dell'articolo 484-quinquies, comma 1, e lo invita a dichiarare o eleggere il domicilio<br />

per le successive notificazioni. La polizia giudiziaria può, ove necessario, accompagnare l'imputato<br />

nei propri uffici ed ivi trattenerlo per il tempo strettamente occorrente ad effettuare la notifica.<br />

4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, la polizia giudiziaria trasmette senza ritardo la relazione<br />

di notificazione e il verbale di dichiarazione o elezione di domicilio al giudice e al pubblico ministero<br />

procedenti»;<br />

a) agli articoli 419, comma 1, 429, comma 1, lettera f), e 552, comma 1, le parole: «sarà<br />

giudicato in contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «si procederà in sua assenza»;<br />

b) l'articolo 420-ter è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 420-ter. - (Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore). - 1. Quando<br />

l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad<br />

assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento,<br />

il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.<br />

2. Con le medesime modalità di cui al comma l il giudice provvede quando appare probabile<br />

che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o<br />

forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può costituire motivo di<br />

impugnazione.<br />

3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono<br />

le condizioni previste dal comma 1, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando<br />

con ordinanza la relativa data.<br />

4. La lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per<br />

tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Della nuova udienza fissata con l'ordinanza di<br />

cui ai commi 1, 2 e 3 è dato avviso all'imputato. Se lo stesso è assistito da difensore di fiducia e<br />

questi è presente, personalmente o tramite sostituto, l'avviso si intende notificato all'imputato.<br />

5. Nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta<br />

impossibilità di comparire per legittimo impedimento, il giudice dispone il rinvio dell'udienza<br />

fissando con ordinanza la relativa data; l'ordinanza è depositata in cancelleria senza obbligo di<br />

avviso al difensore.<br />

6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica e il giudice dispone proceder si oltre, se:<br />

a) l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi;<br />

b) l'imputato è assistito da un unico difensore e questi non ha prontamente comunicato<br />

l'impedimento;


c) il difensore, pur avendo prontamente comunicato l'impedimento, non ha indicato<br />

espressamente i motivi che non consentono la nomina di un sostituto ai sensi dell'articolo 102;<br />

d) l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito»;<br />

e) all'articolo 420-quater:<br />

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Assenza o allontanamento volontario<br />

dell'imputato»;<br />

2) al comma 1, le parole: «ne dichiara la contumacia» sono sostituite dalle seguenti:<br />

«ordina procedersi in assenza»;<br />

3) al comma 2, le parole: «in sua contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «in sua<br />

assenza»;<br />

4) al comma 3, le parole: «la contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «l'assenza»;<br />

5) al comma 4, le parole: «dichiarativa di contumacia» sono sostituite dalle seguenti:<br />

«che ha disposto procedersi in assenza»;<br />

6) al comma 7, le parole: «dichiarativa di contumacia» sono sostituite dalle seguenti:<br />

«che ha disposto procedersi in assenza» e le parole: «contumace o» sono soppresse;<br />

7) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:<br />

«7-bis. Le disposizioni degli articoli 420-bis e 420-ter non si applicano quando l'imputato,<br />

anche se impedito, chiede o consente che l'udienza preliminare avvenga in sua assenza o, se<br />

detenuto, rifiuta di assistervi. L'imputato in tali casi è rappresentato dal difensore.<br />

7-ter. L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è considerato<br />

presente ed è rappresentato dal difensore»;<br />

a) l'articolo 420-quinquies è abrogato;<br />

b) dopo l'articolo 484 sono inseriti i seguenti:<br />

«Art. 484-bis. - (Rinnovazione della citazione. Sospensione del processo). - 1. Salvo che<br />

l'imputato sia presente all'udienza, quando la notificazione della citazione a giudizio è stata omessa<br />

ovvero è nulla, il giudice rinvia il dibattimento e dispone che la citazione sia notificata all'imputato<br />

personalmente o a mani di familiare convivente, anche tramite la polizia giudiziaria. Salvo quanto<br />

previsto dal comma 3, allo stesso modo provvede quando l'imputato non è presente all'udienza e la<br />

notificazione della citazione è stata effettuata ai sensi degli articoli 159, comma 2, 161, comma 4,<br />

165, comma 1, e 169, comma 1.<br />

2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, sempre che non debba<br />

essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, il giudice dispone con<br />

ordinanza la sospensione del processo, salvo che, in ragione della natura o della gravità del reato<br />

contestato, ovvero del numero dei reati contestati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero<br />

dell'esigenza di garantire la genuinità e la completezza della prova, la sospensione possa arrecare<br />

grave pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. In tale ultimo caso il giudice dispone<br />

procedersi in assenza dell'imputato con ordinanza specificamente motivata. 3. Si applicano le<br />

disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.<br />

4. Le disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 non si applicano:<br />

a) se l'imputato nel corso del procedimento ha nominato un difensoredi fiducia, anche in<br />

caso di successiva revoca;<br />

b) se l'imputato, nel corso del procedimento, è stato arrestato, fermato o sottoposto a<br />

misura cautelare;<br />

c) in ogni altro caso in cui dagli atti emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si<br />

procede nei suoi confronti ovvero che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del<br />

processo o di atti del medesimo.<br />

5. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del processo, o<br />

anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la<br />

notifica della citazione. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il<br />

procedimento non abbia ripreso il suo corso.<br />

6. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo nei seguenti casi:<br />

a) se le ricerche di cui al comma 5 hanno avuto esito positivo ed è stata regolarmente<br />

effettuata la notifica della citazione;<br />

b) se l'imputato ha nominato un difensore di fiducia;<br />

c) in ogni altro caso in cui emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede<br />

nei suoi confronti.<br />

7. Nei casi previsti dal comma 6, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dando ne<br />

comunicazione alle parti.


8. All'udienza di cui al comma 7 l'imputato, ancorchè decaduto, può formulare richiesta ai<br />

sensi degli articoli 444 e 438.<br />

9. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice dispone la separazione del processo a<br />

carico dell'imputato nei cui confronti è disposta la sospensione ai sensi del comma 2.<br />

Art. 484-ter. - (Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore). - 1. Quando<br />

l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad<br />

assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento,<br />

il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.<br />

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile<br />

che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o<br />

forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di<br />

discussione successiva nè motivo di impugnazione.<br />

3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono<br />

le condizioni previste dal comma 1, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando<br />

con ordinanza la relativa data.<br />

4. La lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per<br />

tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Della nuova udienza fissata con l'ordinanza di<br />

cui ai commi 1, 2 e 3 è dato avviso all'imputato. Se lo stesso è assistito da un difensore di fiducia e<br />

questi è presente, personalmente o tramite sostituto, l'avviso si intende notificato all'imputato.<br />

5. Nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta<br />

impossibilità di comparire per legittimo impedimento, il giudice dispone il rinvio dell'udienza<br />

fissando con ordinanza la relativa data; l'ordinanza è depositata in cancelleria senza obbligo di<br />

avviso al difensore. 6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica e il giudice dispone<br />

procedersi oltre, se:<br />

a) l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi;<br />

b) il difensore non ha prontamente comunicato l'impedimento;<br />

c) il difensore non ha indicato espressamente i motivi che non consentono la nomina di un<br />

sostituto ai sensi dell'articolo 102;<br />

d) l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.<br />

Art. 484-quater. - (Assenza o allontanamento volontario dell'imputato). - 1. Quando, all'esito<br />

delle verifiche di cui all'articolo 484-bis, comma 1, il giudice ritiene che non ricorrono i presupposti<br />

per ordinare la sospensione del processo, ordina procedersi in assenza dell'imputato.<br />

Se l'imputato compare prima della pronuncia della sentenza, il giudice revoca l'ordinanza.<br />

2. Le disposizioni dell'articolo 484-ter non si applicano quando l'imputato, anche se impedito,<br />

chiede o consente che l'udienza o il processo si svolgano in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di<br />

assistervi.<br />

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È altresì<br />

rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si<br />

allontana dall'aula di udienza.<br />

4. L'imputato che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive, è<br />

considerato presente non comparso.<br />

5. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che<br />

l'assenza dell'imputato è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza<br />

maggiore o altro legittimo impedimento.<br />

6. Se la prova indicata nel comma 5 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza di cui al<br />

comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è<br />

comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti<br />

compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con<br />

ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che riti elle<br />

rilevanti ai fini della decisione.<br />

7. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla, altresì se il processo doveva essere sospeso ai sensi<br />

dell'articolo 484-bis, comma 2. In tal caso il giudice revoca l'ordinanza e procede a norma<br />

dell'articolo 484-bis; restano validi gli atti compiuti in precedenza, ma l'imputato, se la sospensione<br />

è revocata, può chiedere l'ammissione di prove ai sensi dell'articolo 493 o la rinnovazione di quelle<br />

che ritiene rilevanti ai fini della decisione.<br />

Art. 484-quinquies. - (Assenza dell'imputato in casi particolari). - 1. Quando il giudice ha<br />

disposto procedersi in assenza dell'imputato, ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2, secondo<br />

periodo, se l'imputato compare prima della chiusura del dibattimento, il giudice revoca la relativa


ordinanza. In tal caso, quando si procede a carico di più imputati, può disporre la separazione dei<br />

processi ai sensi dell'articolo 18.<br />

2. Nel caso di cui al comma 1, l'imputato è rimesso in termini per formulare le richieste di cui<br />

all'articolo 493; il giudice ammette le prove ai sensi degli articoli 190 e 495. Non si applica l'articolo<br />

190-bis, ma le prove assunte in precedenza sono utilizzabili ai fini della decisione anche nei<br />

confronti dell'imputato comparso tardivamente.<br />

3. Si applica l'articolo 484-bis, comma 8»;<br />

a) l'articolo 490 è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 490. - (Accompagnamento coattivo dell'imputato assente). - 1. Il giudice, a norma<br />

dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua<br />

presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame»;<br />

b) dopo l'articolo 493 è inserito il seguente:<br />

«Art. 493-bis. - (Mutamento della persona fisica del giudice). - 1. In caso di mutamento della<br />

persona fisica del giudice, le parti possono reiterare la richiesta di ammissione delle prove già<br />

indicate nella lista di cui all'articolo 468, ivi comprese le prove non ammesse nel dibattimento<br />

precedente e quelle in ordine alle quali vi è stata rinuncia, ovvero chiedere l'ammissione di prove<br />

nuove ai sensi dell'articolo 493, comma 2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza ai sensi<br />

degli articoli 190, 190-bis e 495.<br />

2. Nel giudizio abbreviato o in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti, le prove<br />

assunte nel dibattimento precedente sono utilizzabili ai fini della decisione»;<br />

a) all'articolo 495, comma 4-bis, le parole: «, con il consenso dell'altra parte,» sono<br />

soppresse;<br />

b) all'articolo 511:<br />

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:<br />

«2-bis. È sempre consentita la lettura dei verbali di dichiarazioni raccolte in sede di incidente<br />

probatorio, dei verbali di prove di diverso processo acquisiti ai sensi dell'articolo 238, delle prove<br />

assunte in assenza dell'imputato, nonchè dei verbali di prove assunte dinanzi a un giudice diverso,<br />

sia a seguito di declatoria di incompetenza che in caso di mutamento della persona fisica del<br />

giudice»;<br />

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:<br />

«5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare analiticamente gli atti<br />

utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone<br />

tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando sorga serio disaccordo tra le parti sul contenuto<br />

dell'atto»;<br />

a) all'articolo 513, comma 1, le parole: «contumace o» sono soppresse;<br />

b) all'articolo 520, nella rubrica e nel comma 1, le parole «contumace o» sono soppresse;<br />

c) agli articoli 548, comma 3, e 585, comma 2, lettera d), la parola: «contumace» è<br />

sostituita dalla seguente: «assente»;<br />

d) all'articolo 603, il comma 4 è sostituito dal seguente:<br />

«4. Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato,<br />

assente in primo grado, ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o<br />

forza maggiore, sempre che in tale caso il fatto non sia dovuto a sua colpa»;<br />

a) il comma 2-bis dell'articolo 484, l'articolo 489 e l'articolo 511-bis sono abrogati».<br />

2.1000/33<br />

<strong>DELLA</strong> MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, CASSON, GALPERTI<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, dopo il comma 1, aggiungere il seguenti:<br />

«1-bis. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:<br />

"Art. 157. - (Prescrizione del reato.) - 1. La prescrizione estingue il reato:<br />

a) Se l'azione penale non viene esercitata entro venti anni dalla consumazione del reato,<br />

nel caso di reati puniti con pena detentiva non inferiore a quindici anni;<br />

b) se l'azione penale non viene esercitata entro quindici anni dalla consumazione del reato,<br />

nel caso di reati puniti con pena detentiva non inferiore a dieci anni;<br />

c) se l'azione penale non viene esercitata entro dieci anni dalla consumazione del reato, nel<br />

caso di reati puniti con pena detentiva non inferiore a cinque anni;<br />

d) se l'azione penale non viene esercitata entro sette anni dalla consumazione del reato,<br />

nel caso di reati puniti con pena detentiva inferiore a cinque anni;


e) se l'azione penale non viene esercitata entro cinque anni dalla consumazione del reato,<br />

nel caso di reati puniti con pena interdittiva, prescrittiva o pecumana.<br />

2. I termini di cui al comma 1 sono aumentati di un terzo quando si procede in ordine ai<br />

delitti contro la pubblica amministrazione di cui al libro li titolo secondo del codice penale e sono<br />

aumentati della metà quando si procede per tal uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2,<br />

lettera a), del codice di procedura penale e comunque quando si procede in ordine ai delitti indicati<br />

all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale o a delitti per cui è contestata<br />

l'aggravante prevista dall'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 convertito, dalla legge 12<br />

luglio 1991, n. 203.<br />

3. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente pene di specie<br />

diversa. per determinare il termine della prescrizione si fa riferimento alla pena più grave.<br />

4. La prescrizione è rinunziabile con dichiarazione presentata personalmente dall'imputato<br />

ovvero dal difensore munito di mandato speciale.<br />

5. l reati puniti con l'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti,<br />

non si prescrivono.<br />

6. Ai fini della prescrizione non si tiene conto delle circostanze, salvo che per le circostanze<br />

aggravanti ad effetto speciale e per quelle per le quali la legge determina la pena in modo<br />

autonomo.<br />

7. Ove sia stata esercitata l'azione penale entro i termini indicati dal codice di procedura<br />

penale, ai fini della prescrizione decorrono i seguenti ulteriori termini:<br />

a) cinque anni per la pronuncia del dispositivo che conclude il primo grado di giudizio;<br />

b) due anni per la pronuncia del dispositivo che conclude ogni eventuale successivo grado<br />

di giudizio".<br />

1-ter. L'articolo 158 del codice penale è sostituito dal seguente:<br />

"Art. 158. - (Operatività e decorrenza della prescrizione). - 1. La prescrizione opera rispetto<br />

ad ogni singolo reato contestato all'imputato, salvo quanto previsto dal Comma 2.<br />

2. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della<br />

consumazione; per il reato tentato dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato<br />

permanente o di reato continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione.<br />

3. Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il<br />

termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei<br />

reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del<br />

commesso reato.".<br />

1-quater. L'articolo 159 del codice penale è sostituto dal seguente:<br />

"Art. 159. - (Sospensione del corso della prescrizione). - 1. II corso della prescrizione rimane<br />

sospeso per tutto il tempo in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei<br />

termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge oltre che nei casi di:<br />

a) autorizzazione a procedere;<br />

b) deferimento della questione ad altro giudizio.<br />

2. Il corso della prescrizione è inoltre sospeso:<br />

a) per il tempo necessario per ottenere l'estradizione di un imputato dall'estero;<br />

b) durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento<br />

dell'imputato o del suo difensore, Ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, Ovvero a<br />

causa dell'assenza, dell'allontanamento o della mancata partecipazione del difensore che renda<br />

privo di assistenza l'imputato, Ovvero per effetto della dichiarazione di ricusazione del giudice o<br />

della richiesta di rimessione del processo;<br />

c) nel caso di una o più perizie il cui espletamento sia di particolare complessità e comporti,<br />

per ciascuna, la sospensione necessaria del processo per un periodo, comunque, non superiore a<br />

sei mesi;<br />

d) per tutto il tempo necessario all'espletamento di rogatorie internazionali, quando sia<br />

assolutamente necessario sospendere il processo;<br />

e) durante il tempo intercorrente tra il giorno della lettura del dispositivo della sentenza e<br />

la scadenza dei termini per l'impugnazione.<br />

3. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza<br />

non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione<br />

dell'impedimento, dovendo si avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento<br />

aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del<br />

codice di procedura penale.


4. Nel caso di autorizzazione a procedere la sospensione del corso della prescrizione si verifica<br />

dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende<br />

dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.<br />

5. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione».<br />

2.1000/34<br />

<strong>DELLA</strong> MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:<br />

«1-bis. L'articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, è sostituito<br />

dal seguente:<br />

"Art. 132-bis. - (Udienza di programma e disciplina delle udienze dibattimentali) - 1. Alla<br />

prima udienza dibattimentale il giudice provvede alla verifica della regolare costituzione delle parti,<br />

alla discussione e decisione delle questioni preliminari (quali le questioni sulla competenza per<br />

territorio o per connessione, le nullità ex articolo 181, commi 2 e 3 del codice di procedura penale,<br />

la costituzione di parte civile, l'intervento di enti o associazioni previste dall'articolo 91 del codice di<br />

procedura penale; l'inserimento o espunzione di atti dal fascicolo per il dibattimento; la riunione o<br />

la separazione di giudizi), alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove,<br />

alla definizione, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, dei giudizi ai sensi degli articoli 444 e<br />

seguenti del codice o nelle forme del rito abbreviato, purchè non condizionato all'assunzione di<br />

prove dichiarative, nonchè alla dichiarazione di estinzione o di improcedibilità del reato.<br />

2. Nella stessa udienza il giudice, sentite le parti, stabilisce con ordinanza il calendario delle<br />

udienze successive. La lettura del calendario in udienza sostituisce la notifica degli avvisi di rinvio<br />

per i soggetti che sono o devono considerarsi presenti. Il giudice autorizza, inoltre, le parti alla<br />

citazione dei soggetti inclusi nella lista di cui all'articolo 468 del codice, secondo le scadenze<br />

previste dal calendario per l'assunzione delle prove. Ai fini della formulazione del calendario, i<br />

difensori comunicano al giudice l'eventuale sussistenza di concomitanti impegni professionali e,<br />

tenuto conto dell'attività istruttoria da svolgere alla data indicata, possono contestualmente<br />

nominare un sostituto ai sensi dell'articolo 102 del codice penale.<br />

3. Si procede all'audizione o all'esame della parte offesa che compare alla prima udienza solo<br />

se si tratti di persona detenuta ovvero proveniente da altro stato o da regione diversa da quella in<br />

cui si celebra il processo, nonchè nei casi in cui il processo sia di particolare complessità e infine, in<br />

tutti i casi in cui il giudice lo ritenga, con provvedimento motivato, assolutamente necessario.<br />

4. Nella formazione del ruolo e nella trattazione dei processi il giudice attribuisce priorità ai<br />

processi in ragione della gravità e della concreta offensività del reato, del pregiudizio che può<br />

derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonchè<br />

dell'interesse della persona offesa e, in ogni caso, ai processi a carico di imputati detenuti, anche<br />

per reato diverso da quello per cui si procede, ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407,<br />

comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica.<br />

5. Il giudice programma le udienze in 'modo in modo da assicurarne la ragionevole durata,<br />

considerando altresì la particolare complessità del processo, avuto riguardo anche al numero, alla<br />

natura e alla gravità dei reati contestati, al numero degli imputati, delle persone offese o dei<br />

testimoni, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare.<br />

6. Non incidono sulla ragionevole durata i periodi di sospensione del processo imposti da una<br />

particolare disposizione di legge, dal tempo necessario per ottenere l'estradizione di un imputato<br />

dall'estero, l'esecuzione di una o più rogatorie internazionali, l'espletamento di perizie ritenute<br />

indispensabili, dal tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o<br />

del suo difensore o su richiesta dell'imputato o del suo difensore, nonché a causa dell'assenza,<br />

dell'allontanamento o della mancata partecipazione del difensore che renda privo di assistenza<br />

l'imputato, ovvero dal tempo che consegue alla dichiarazione di ricusazione del giudice o alla<br />

richiesta di rimessione del processo e inoltre dal tempo intercorrente tra il giorno della lettura del<br />

dispositivo e la scadenza dei termini per l'impugnazione"».<br />

2.1000/35<br />

<strong>DELLA</strong> MONICA, CAROFIGLIO, GALPERTI, MARITATI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO<br />

Id. em. 2.1000/34<br />

All'emendamento 2.1000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:<br />

«1-bis. L'articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, è sostituito<br />

dal seguente:<br />

"Art. 132-bis. - (Udienza di programma e disciplina delle udienze dibattimentali). - 1. Alla<br />

prima udienza dibattimentale il giudice provvede alla verifica della regolare costituzione delle parti,


alla discussione e decisione delle questioni preliminari (quali le questioni sulla competenza per<br />

territorio o per connessione, le nullità ex articolo 181, commi 2 e 3 del codice di procedura penale,<br />

la costituzione di parte civile, l'intervento di enti o associazioni previste dall'articolo 91 del codice di<br />

procedura penale; l'inserimento o espunzione di atti dal fascicolo per il dibattimento; la riunione o<br />

la separazione di giudizi), alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove,<br />

alla definizione, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, dei giudizi ai sensi degli articoli 444 e<br />

seguenti del codice o nelle forme del rito abbreviato, purchè non condizionato all'assunzione di<br />

prove dichiarative, nonchè alla dichiarazione di estinzione o di improcedibilità del reato.<br />

2. Nella stessa udienza il giudice, sentite le parti, stabilisce con ordinanza il calendario delle<br />

udienze successive. La lettura del calendario in udienza sostituisce la notifica degli avvisi di rinvio<br />

per i soggetti che sono o devono considerarsi presenti. Il giudice autorizza, inoltre, le parti alla<br />

citazione dei soggetti inclusi nella lista di cui all'articolo 468 del codice, secondo le scadenze<br />

previste dal calendario per l'assunzione delle prove. Ai fini della formulazione del calendario, i<br />

difensori comunicano al giudice l'eventuale sussistenza di concomitanti impegni professionali e,<br />

tenuto conto dell'atti vita 'istruttoria da svolgere alla data indicata, possono contestualmente<br />

nominare un sostituto ai sensi dell'articolo 102 del codice penale.<br />

3. Si procede all'audizione o all'esame della parte offesa che compare alla prima udienza solo<br />

se si tratti di persona detenuta ovvero proveniente da altro stato o da regione diversa da quella in<br />

cui si celebra il processo, nonchè nei casi in cui il processo sia di particolare complessità e infine, in<br />

tutti i casi in cui il giudice lo ritenga, con provvedimento motivato, assolutamente necessario.<br />

4. Nella formazione del ruolo e nella trattazione dei processi il giudice attribuisce priorità ai<br />

processi in ragione della gravità e della concreta offensività del reato, del pregiudizio che può<br />

derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonchè<br />

dell'interesse della persona offesa e, in ogni caso, ai processi a carico di imputati detenuti, anche<br />

per reato diverso da quello per cui si procede, ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407,<br />

comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica.<br />

5. Il giudice programma le udienze in modo in modo da assicurarne la ragionevole durata,<br />

considerando altresì la Particolare complessità del processo, avuto riguardo anche al numero, alla<br />

natura e alla gravità dei reati contestati, al numero degli imputati, delle persone offese o dei<br />

testimoni, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare.<br />

6. Non incidono sulla ragionevole durata i periodi di sospensione del processo imposti da una<br />

particolare disposizione di legge, dal tempo necessario per ottenere l'estradizione di un imputato<br />

dall'estero, l'esecuzione di una o più rogatorie internazionali, l'espletamento di perizie ritenute<br />

indispensabili, dal tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o<br />

del suo difensore o su richiesta dell'imputato o del suo difensore, nonchè a causa dell'assenza,<br />

dell'allontanamento o della mancata partecipazione del difensore che renda privo di assistenza<br />

l'imputato, ovvero dal tempo che consegue alla dichiarazione di ricusazione del giudice o alla<br />

richiesta di rimessione del processo e inoltre dal tempo intercorrente tra il giorno della lettura del<br />

dispositivo e la scadenza dei termini per l'impugnazione"».<br />

2.1000/36<br />

<strong>DELLA</strong> MONICA, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:<br />

«1-bis. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) all'articolo 107, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che provvede<br />

immediatamente alla nomina di un difensore d'ufficio, salva la nomina di un nuovo difensore di<br />

fiducia";<br />

b) all'articolo 121, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero per posta<br />

elettronica certificata";<br />

c) all'articolo 148, il comma 2 è sostituito dal seguente:<br />

"2. Il giudice può disporre che le notificazioni ai detenuti siano eseguite dalla polizia<br />

penitenziaria; in tal caso le notificazioni sono eseguite con l'osservanza delle norme del presente<br />

titolo";<br />

d) all'articolo 148, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:<br />

"2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti a mezzo di posta elettronica<br />

certificata. A tale fine il difensore indica, all'atto del deposito della nomina o, ove non vi abbia già<br />

provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui dichiara<br />

di voler ricevere notificazioni o avvisi. Analoga indicazione è contenuta nell'albo redatto dal<br />

consiglio dell'Ordine degli avvocati in cui il difensore è iscritto. In caso di impossibilità di eseguire la


notificazione nel modo previsto dal primo periodo, le notificazioni e gli avvisi ai difensori possono<br />

essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad<br />

esso che il testo trasmesso è conforme all'originale";<br />

e) all'articolo 150, comma 1, le parole: "Quando lo consigliano circostanze particolari,"<br />

sono soppresse;<br />

f) all'articolo 151, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero, quando<br />

concrete e motivate ragioni lo impongano, dalla sezione di polizia giudizi aria";<br />

g) all'articolo 152, comma 1, le parole: "possono essere sostituite" sono sostituite dalle<br />

seguenti: "sono sostituite";<br />

h) all'articolo 157, il comma 8-bis è sostituito dal seguente:<br />

"8-bis. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni successive sono eseguite, in<br />

caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna di copia dell'atto<br />

al difensore. Il difensore può dichiarare all'autorità che procede di non accettare la notificazione<br />

solo nel caso di rinuncia al mandato difensivo. Il presente comma si applica anche alle<br />

comunicazioni di atti e agli avvisi";<br />

i) all'articolo 157 è aggiunto, in fine, il seguente:<br />

"8-ter. In tutti i casi in cui la notificazione alla persona sottoposta alle indagini deve essere<br />

eseguita presso il difensore di fiducia, può essere effettuata mediante posta elettronica certificata,<br />

ai sensi dell'articolo 148, comma 2-bis";<br />

l) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:<br />

"Art. 159. - (Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilita). - 1. Se non è possibile eseguire<br />

le notificazioni nei modi previsti dall'articolo 157, l'ufficiale giudiziario procede, anche consultando i<br />

competenti uffici pubblici, a nove ricerche dell'imputato presso l'amministrazione penitenziari a<br />

centrale, i luoghi di nascita, residenza anagrafica, domicilio, dimora e lavoro, e procede d'ufficio alla<br />

nuova notificazione; l'ufficiale giudiziario procedente può incaricare della notificazione l'ufficiale<br />

giudiziario competente per territorio.<br />

2. In caso di esito negativo delle ricerche eseguite ai sensi del comma 1, l'autorità giudizi<br />

aria emette decreto di ineperibilità con il quale, dopo avere nominato un difensore all'imputato che<br />

ne è privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di unica copia dell'atto al<br />

difensore. L'autorità giudiziaria può rinnovare, ove assolutamente necessario,le ricerche tramite la<br />

polizia giudiziaria.<br />

3. Le notificazioni eseguite ai sensi dei commi 1 e 2 sono valide ad ogni effetto. L'irreperibile è<br />

rappresentato dal difensore";<br />

m) all'articolo 161, il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: "Nei casi di cui<br />

ai commi 1 e 2, quando l'ufficiale giudiziario accerta l'impossibilità di eseguire la notifica dell'atto<br />

all'imputato presso il domicilio dichiarato o eletto ovvero presso il domicilio determinato, procede<br />

alla notificazione dello stesso mediante consegna di unica copia al difensore, dando atto, nella<br />

relazione di cui all'articolo 168, dell'omessa notificazione presso il domicilio dichiarato, eletto o<br />

determinato";<br />

n) all'articolo 170 è aggiunto, in fine, il seguente:<br />

"3-bis. Non possono essere eseguite col mezzo degli uffici postali nei confronti degli imputati<br />

le notificazioni delle sentenze, dei decreti penali e dei relativi estratti"».<br />

2.1000/37<br />

CAROFIGLIO, MARITATI, CASSON, D'AMBROSIO, CHIURAZZI, GALPERTI, <strong>DELLA</strong> MONICA<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:<br />

«1-bis. All'articolo 158 del codice penale, primo comma, dopo la parola: "permanente" sono<br />

inserite le seguenti: "o continuato" e dopo la parola: "permanenza" sono inserite le seguenti: "o la<br />

continuazione"».<br />

2.1000/38<br />

GALPERTI, CAROFIGLIO, MARITATI, CASSON, D'AMBROSIO, CHIURAZZI, <strong>DELLA</strong> MONICA<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:<br />

«1-bis. 159 del codice penale è sostituito dal seguente:<br />

"Art. 159. - (Sospensione del corso della prescrizione). - Il corso della prescrizione rimane<br />

sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di<br />

custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:<br />

1) autorizzazione a procedere;


2) esercizio dell'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale.<br />

Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica<br />

dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende<br />

dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.<br />

Nel caso di esercizio dell'azione penale, la sospensione del corso della prescrizione si verifica<br />

dal momento della formulazione dell'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, IIl, IV e V del libro<br />

sesto del codice di procedura penale ovvero della richiesta di rinvio a giudizio. Il corso della<br />

prescrizione riprende:<br />

1) in caso di impugnazione proposta dal pubblico ministero:<br />

a) dalla data del deposito della dichiarazione di appello, fatta salva l'ipotesi di cui<br />

all'articolo 569, comma 2, del codice di procedura penale;<br />

b) nel caso di conversione del ricorso per cassazione in appello, dalla data di<br />

trasmissione degli atti al giudice d'appello;<br />

2) in caso di impugnazione proposta dall'imputato, dal giorno della pronuncia della<br />

sentenza di annullamento o di cassazione con rinvio al giudice di primo grado, salvo che<br />

l'annullamento o la cassazione riguardino esclusivamente la misura della pena, l'esistenza di<br />

circostanze o il giudizio di comparazione delle medesime"».<br />

2.1000/39<br />

CASSON, D'AMBROSIO, GALPERTI, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, <strong>DELLA</strong> MONICA<br />

Id. em. 2.1000/38<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 1, aggiungere il<br />

seguente:<br />

«1-bis. L' articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:<br />

"Art. 159. - (Sospensione del corso della prescrizione). - Il corso della prescrizione rimane<br />

sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di<br />

custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:<br />

1) autorizzazione a procedere;<br />

2) esercizio dell'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale.<br />

Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica<br />

dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende<br />

dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.<br />

Nel caso di esercizio dell'azione penale, la sospensione del corso della prescrizione si verifica<br />

dal momento della formulazione dell'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro<br />

sesto del codice di procedura penale ovvero della richiesta di rinvio a giudizio. Il corso della<br />

prescrizione riprende:<br />

1) in caso di impugnazione proposta dal pubblico ministero:<br />

a) dalla data del deposito della dichiarazione di appello, fatta salva l'ipotesi di cm<br />

all'articolo 569, comma 2, del codice di procedura penale;<br />

b) nel caso di conversione del ricorso per cassazione in appello, dalla data di trasmissione<br />

degli atti al giudice d'appello;<br />

2) in caso di impugnazione proposta dall'imputato, dal giorno della pronuncia della<br />

sentenza di annullamento o di cassazione con rinvio al giudice di primo grado, salvo che<br />

l'annullamento o la cassazione riguardino esclusivamente la misura della pena, l'esistenza di<br />

circostanze o il giudizio di comparazione delle medesime"».<br />

2.1000/40<br />

CASSON, D'AMBROSIO, GALPERTI, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, <strong>DELLA</strong> MONICA<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:<br />

«1-bis. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:<br />

"Art. 159. - (Mancata attuazione della prescrizione). - La prescrizione del reato non si verifica<br />

se, entro i termini di cui all'articolo 157, perviene all'autorità giudiziaria la notizia del reato"».<br />

2.1000/41<br />

MARITATI, CASSON, D'AMBROSIO, GALPERTI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, <strong>DELLA</strong> MONICA<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:<br />

"1-bis. All'articolo 159 del codice penale, primo comma, dopo la lettera c) è aggiunta la<br />

seguente:


'c-bis) nei casi di svolgimento di perizie e di consulenze tecniche, ai sensi dell'articolo 468<br />

del codice di procedura penale, qualora l'espletamento delle stesse sia di particolare complessità<br />

per un periodo, comunque, non superiore a diciotto mesi'."».<br />

2.1000/42<br />

CASSON, CHIURAZZI, MARITATI, D'AMBROSIO, GALPERTI, CAROFIGLIO, <strong>DELLA</strong> MONICA<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:<br />

«1-bis. All'articolo 160 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

1) al secondo comma, dopo le parole: "davanti al pubblico ministero" sono inserite le<br />

seguenti: "o alla polizia giudizi aria da questo delegata", dopo le parole: "sulla richiesta di<br />

archiviazione," sono inserite le seguenti: "l'avviso di conclusione delle indagini preliminari,"; e dopo<br />

le parole: "rinvio a giudizio" sono inserite le seguenti: "o di emissione del decreto penale di<br />

condanna";<br />

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:<br />

"La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se<br />

più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. Salvo che per i reati di cui<br />

all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, i termini stabiliti dall'articolo<br />

157, primo e secondo comma, non possono essere prolungati oltre la metà. In ogni caso, non<br />

possono essere superati i termini stabiliti dal medesimo articolo 157, secondo comma, numero 2)";<br />

3) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:<br />

"La prescrizione del reato interrotta dalla sentenza di condanna non comincia nuovamente a<br />

decorrere nel caso in cui il ricorso per cassazione presentato avverso la predetta sentenza sia<br />

dichiarato inammissibile.<br />

La prescrizione non comincia nuovamente a decorrere, altresÌ, nel caso in cui sia presentato<br />

ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata in grado di appello che abbia confermato<br />

la sentenza di condanna di primo grado ovvero abbia riformato la stessa limitatamente alla specie o<br />

alla misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze. La<br />

disposizione di cui al presente comma non si applica in caso di accoglimento del ricorso"».<br />

2.1000/43<br />

CASSON, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, CAROFIGLIO, <strong>DELLA</strong> MONICA<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:<br />

«1-bis. All'articolo 161, il secondo comma, è sostituito dal seguente:<br />

"Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o l'interruzione<br />

della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri"».<br />

2.1000/44<br />

LEGNINI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, BAIO,<br />

LATORRE, MARITATI<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:<br />

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano ai processi iniziati, ai sensi del comma<br />

3-bis dell'articolo della legge 24 marzo 2001, n. 89 introdotto dall'articolo 1 della presente legge,<br />

dopo l'entrata in vigore della presente legge».<br />

2.1000/45<br />

CASSON, D'AMBROSIO, CHIURAZZI, MARITATI, CAROFIGLIO, GALPERTI, <strong>DELLA</strong> MONICA<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:<br />

«1-bis. Ne caso in cui sia necessaria una rogatoria internazionale, il termine di fase è<br />

aumentato del tempo necessario al suo espletamento».<br />

2.1000/46<br />

MARITATI, CASSON, D'AMBROSIO, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, GALPERTI, <strong>DELLA</strong> MONICA<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:<br />

«1-bis. ei casi in cui il pubblico ministero debba procedere a nuove contestazioni, il termine di<br />

fase di cui al comma 1, lettera a), può essere aumentato per un periodo non superiore a dodici<br />

mesi».<br />

2.1000/200


IL RELATORE<br />

Approvato<br />

All'emendamento 2.1000, dopo il comma 1, è inserito il seguente:<br />

«1-bis. Il corso dei termini indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 531-bis del codice di<br />

procedura penale è sospeso per tutto il periodo del rinvio della trattazione del processo disposto ai<br />

sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge,<br />

con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125».<br />

2.1000/47<br />

CASSON, CHIURAZZI, MARITATI, CAROFIGLIO, GALPERTI, <strong>DELLA</strong> MONICA, D'AMBROSIO<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», sopprimere il comma 2.<br />

2.1000/48<br />

BERSELLI<br />

Approvato<br />

All'emendamento 2.1000, sostituire il comma 2, con il seguente:<br />

«Se la pena detentiva, determinata al sensi dell'articolo 157 del codice penale, è pari o<br />

superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, l termini di cui al comma 1, lettere a), b), c), d)<br />

sono rispettivamente di quattro anni, due anni, un anno e sei mesi e un anno. Quando si procede<br />

per reati previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e 3-quater i termini di cui al comma 1, lettere a),<br />

b), c), d) sono rispettivamente di cinque anni, tre anni, due anni e un anno e mezzo e il giudice<br />

può, con ordinanza, prorogare tali termini fino a un terzo ove rilevi una particolare complessità del<br />

processo o vi sia un numero elevato di imputati».<br />

2.1000/49<br />

<strong>DELLA</strong> MONICA, CASSON, CHIURAZZI, MARITATI, CAROFIGLIO, GALPERTI, D'AMBROSIO<br />

Precluso<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», al comma 2, sopprimere il primo periodo.<br />

2.1000/50<br />

ADAMO, BASSOLI, DEL VECCHIO, ICHINO, ROILO, VERONESI, VIMERCATI, CECCANTI<br />

Precluso<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere<br />

il seguente: «Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche quando si procede per i reati<br />

di truffa nell'ipotesi di fatto commesso a danno dello Stato di cui all'articolo 640, comma 2, n. 1 del<br />

codice penale».<br />

2.1000/51<br />

<strong>DELLA</strong> MONICA, CASSON, CHIURAZZI, MARITATI, CAROFIGLIO, GALPERTI, D'AMBROSIO<br />

Precluso<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», al comma 2, sopprimere il secondo periodo.<br />

2.1000/52<br />

CASSON, <strong>DELLA</strong> MONICA, CHIURAZZI, MARITATI, CAROFIGLIO, GALPERTI, D'AMBROSIO<br />

Precluso<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», al comma 2, secondo periodo, sostituire le<br />

parole: «fino ad un terzo» con le seguenti: «fino alla metà».<br />

2.1000/53<br />

CASSON, <strong>DELLA</strong> MONICA, CHIURAZZI, MARITATI, CAROFIGLIO, GALPERTI, D'AMBROSIO<br />

Precluso<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», al comma 2, secondo periodo, sopprimere le<br />

parole: «rilevi una particolare complessità del processo e».<br />

2.1000/54<br />

MARITATI, CASSON, <strong>DELLA</strong> MONICA, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, GALPERTI, D'AMBROSIO<br />

Precluso<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», al comma 2, secondo periodo, sopprimere le<br />

parole: «e vi sia un numero elevato di imputati».<br />

2.1000/55<br />

D'AMBROSIO, MARITATI, CASSON, <strong>DELLA</strong> MONICA, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, GALPERTI<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», sopprimere il comma 3.


2.1000/56<br />

CHIURAZZI, D'AMBROSIO, MARITATI, CASSON, <strong>DELLA</strong> MONICA, CAROFIGLIO, GALPERTI<br />

Ritirato<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», al comma 3, sostituire le parole: «tre mesi»<br />

con le seguenti: «due mesi».<br />

2.1000/57<br />

CHIURAZZI, D'AMBROSIO, MARITATI, CASSON, <strong>DELLA</strong> MONICA, CAROFIGLIO, GALPERTI<br />

Ritirato<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», al comma 3, sostituire le parole: «tre mesi»<br />

con le seguenti: «un mese».<br />

2.1000/58<br />

GALPERTI, CASSON, MARITATI, <strong>DELLA</strong> MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO<br />

Ritirato<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», comma 3, sostituire le parole: «tre mesi» con<br />

le seguenti: «quattro mesi».<br />

2.1000/59<br />

CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, MARITATI, CASSON, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», al comma 3, sopprimere il secondo periodo.<br />

2.1000/60<br />

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, MARITATI, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», sopprimere il comma 5.<br />

2.1000/61<br />

CHIURAZZI, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI<br />

Ritirato<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», al comma 5, sopprimere la lettera a).<br />

2.1000/62<br />

MARITATI, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI<br />

Ritirato<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», al comma 5, sopprimere la lettera b).<br />

2.1000/63<br />

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, LATORRE<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», al comma 5, sostituire la lettera b) con la<br />

seguente:<br />

«b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il<br />

dibattimento èsospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su<br />

richiesta dell'imputato o del suo difensore, ovvero a causa dell'assenza, dell'allontanamento o della<br />

mancata partecipazione del difensore che renda privo di assistenza l'imputato, ovvero per effetto<br />

della dichiarazione di ricusazione del giudice o della richiesta di rimessione del processo;».<br />

2.1000/64<br />

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», nel comma 5, lettera b), dopo le parole:<br />

«ovvero su richiesta dell'imputa o del suo difensore» aggiungere le seguenti: «, o per revoca del<br />

mandato al difensore da parte degli imputati o dismissione del mandato da parte dei difensori».<br />

2.1000/65<br />

CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, CASSON, CHIURAZZI, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», nel comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la<br />

seguente:<br />

«b-bis) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o<br />

il dibattimento sono sospesi o rinviati a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o<br />

della mancata partecipazione di uno o piùdifensori, che rendano privi di assistenza uno o più<br />

imputati».


2.1000/66<br />

<strong>DELLA</strong> MONICA, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, MARITATI, GALPERTI<br />

Ritirato<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», al comma 5, sopprimere la lettera c).<br />

2.1000/67<br />

MARITATI, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», comma 5, dopo la lettera c)aggiungere la<br />

seguente:<br />

«c-bis) nei casi in cui sia emesso decreto di irreperibilità ai sensi degli articoli 159 e 160 del<br />

codice di procedura penale fino al momento in cui pervenga all'autorità giudiziaria notizia del<br />

reperimento o del decesso dell'imputato».<br />

2.1000/68<br />

CAROFIGLIO, MARITATI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, LATORRE<br />

Id. em. 2.1000/67<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», nel comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la<br />

seguente:<br />

«c-bis) nei casi in cui sia emesso decreto di irreperibilitàai sensi degli articoli 159 e 160 del<br />

codice di procedura penale fino al momento in cui pervenga all'autoritàgiudiziaria notizia del<br />

reperimento o del decesso dell'imputato».<br />

2.1000/69<br />

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, LATORRE<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», nel comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la<br />

seguente:<br />

«c-bis) nei casi di svolgimento di perizie e di consulenze tecniche, ai sensi dell'articolo 468<br />

del codice di procedura penale, nel caso in cui l'espletamento delle stesse sia di particolare<br />

complessità».<br />

2.1000/70<br />

CASSON, GALPERTI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, MARITATI, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, LATORRE<br />

Ritirato<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis» al comma 5 dopo le parole: «causa di<br />

sospensione», aggiungere il seguente periodo: «Nei casi di autorizzazione a procedere di cui alla<br />

lettera a), il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità giudiziaria riceve notizia che<br />

l'autorità competente ha accolto la richiesta».<br />

2.1000/71<br />

<strong>DELLA</strong> MONICA, CASSON, GALPERTI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, MARITATI, D'AMBROSIO, LATORRE<br />

Ritirato<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso, «Art. 531-bis», al comma 5 dopo le parole: «causa di<br />

sospensione», aggiungere il seguente periodo: «Nei casi di autorizzazione a procedere di cui alla<br />

lettera a) la sospensione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa<br />

richiesta».<br />

2.1000/72<br />

CASSON, MARITATI, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO<br />

Ritirato<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:<br />

«5-bis. Nei c si di autorizzazione a procedere, la sospensione di cui al comma 2 si verifica dal<br />

momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta.<br />

5-ter. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della<br />

sospensione.<br />

Nel caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui<br />

l'autorità giudizi aria riceve notizia che l'autorità competente ha accolto la richiesta 2-quater. Le<br />

disposizioni dei commi 2, 2-bis e 2-ter non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione<br />

non si riferiscono, se essi chiedono che nei loro confronti si proceda separatamente e se il giudice<br />

dispone la separazione, ritenendo che la stessa sia utile ai fini della speditezza del processo».<br />

2.1000/73


CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, <strong>DELLA</strong> SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO,<br />

MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, <strong>DELLA</strong> MONICA, LATORRE<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 5 aggiungere il seguente:<br />

«5-bis. L'articolo 157 del codice penale èsostituito dal seguente:<br />

"Art. 157. - (Prescrizione del reato.) - 1. La prescrizione estingue il reato:<br />

a) se l'azione penale non viene esercitata entro quindici anni dalla consumazione del reato,<br />

nel caso di reati puniti con pena detentiva non inferiore a dieci anni;<br />

b) se l'azione penale non viene esercitata entro dieci anni dalla consumazione del reato, nel<br />

caso di reati puniti con pena detentiva non inferiore a cinque anni;<br />

c) se l'azione penale non viene esercitata entro sette anni dalla consumazione del reato,<br />

nel caso di reati puniti con pena detentiva inferiore a cinque anni;<br />

d) se l'azione penale non viene esercitata entro cinque anni dalla consumazione del reato, nel<br />

caso di reati puniti con pena interdittiva, prescrittivi o pecuniaria.<br />

2. Quando per il reato siano previste, alternativamente ovvero cumulativamente, pene di<br />

specie diversa, per determinare il termine di prescrizione si fa riferimento alla pena più grave.<br />

3. I reati puniti con l'ergastolo non si prescrivono.<br />

4. Ai fini della prescrizione non si tiene conto delle circostanze"».<br />

2.1000/74<br />

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 5 aggiungere il seguente:<br />

«5-bis. Il terzo comma dell'articolo 160 del codice penale è sostituito dai seguenti:<br />

"La prescrizione interrotta incomincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se<br />

più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi.<br />

Una volta verificato si l'effetto interruttivo entro il termine di cui al primo comma dell'articolo<br />

157, la prescrizione non si compie se gli atti interruttivi, che si collocano fuori del termine anzidetto,<br />

sono realizzati entro i termini previsti dagli articoli 405, 406 e 407 del codice di procedura penale,<br />

per quanto attiene agli atti dell'indagine preliminare; entro due armi dall'atto che dispone il<br />

giudizio, per quanto attiene la sentenza dibattimentale di primo grado; entro un armo dall'atto<br />

antecedente negli altri casi.<br />

Quando si procede congiuntamente per reati di diversa gravità, i termini più ampi operano per<br />

tutti i Reati"».<br />

2.1000/75<br />

CASSON, CAROFIGLIO, GALPERTI, CHIURAZZI, MARITATI, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, LATORRE<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 5 aggiungere il seguente:<br />

«5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di<br />

sospensione non si riferiscono, se essi chiedono che nei loro confronti si proceda separatamente e<br />

se il giudice dispone la separazione, ritenendo che la stessa sia utile ai fini della speditezza del<br />

processo».<br />

2.1000/76<br />

<strong>DELLA</strong> MONICA, CAROFIGLIO, MARITATI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:<br />

«5-bis. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui ècessata la causa della<br />

sospensione. Nel caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno<br />

in cui l'autoritàgiudiziaria riceve notizia che l'autorità competente ha accolto la richiesta».<br />

2.1000/77<br />

<strong>DELLA</strong> MONICA, CAROFIGLIO, MARITATI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», sopprimere il comma 6.<br />

2.1000/78<br />

MARITATI, GALPERTI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA<br />

Id. em. 2.1000/77<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», sopprimere il comma 6.


2.1000/79<br />

D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, MARITATI, GALPERTI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», sostituire il comma 6 con il seguente:<br />

«6. Nelle ipotesi di rinvio a giudizio a seguito di udienza preliminare, il giudice, in applicazione<br />

dei parametri di cui al comma 3, o nell'ipotesi di gravi e lunghe carenze dell'organico di magistrati e<br />

di personale amministrativo, può aumentare sino alla metà il decorso dei due anni necessari<br />

all'estinzione del processo».<br />

2.1000/80<br />

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, MARITATI, GALPERTI<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», sostituire il comma 6 con il seguente:<br />

«6. I termini di cui al comma 1, lettera a), possono essere aumentati per un periodo non<br />

superiore a dodici mesi, qualora nei casi di svolgimento di perizie e di consulenze tecniche, ai sensi<br />

dell'articolo 468 del codice di procedura penale, l'espletamento delle stesse sia di particolare<br />

complessità».<br />

2.1000/81<br />

MARITATI, <strong>DELLA</strong> MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI<br />

Le parole da: «All'emendamento» a: «seguenti:» respinte; seconda parte preclusa<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», al comma 6, sostituire le parole: «tre mesi»<br />

con le seguenti: «sei mesi».<br />

2.1000/82<br />

CASSON, MARITATI, <strong>DELLA</strong> MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI<br />

Precluso<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», al comma 6, sostituire le parole: «tre mesi»<br />

con le seguenti: «nove mesi».<br />

2.1000/83<br />

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, LATORRE<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 6 aggiungere il seguente:<br />

«6-bis. Nei casi in cui il pubblico ministero debba procedere a nuove contestazioni, il termine<br />

di fase di cui al comma 1, lettera a), può essere aumentato per un periodo non superiore a dodici<br />

mesi».<br />

2.1000/84<br />

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, MARITATI, GALPERTI<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 6 aggiungere il seguente:<br />

«6-bis. Nel caso in cui sia necessaria una rogatoria internazionale, i termini di fase di cui al<br />

comma l sono aumentati del tempo necessario al suo espletamento».<br />

2.1000/85<br />

CAROFIGLIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, MARITATI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», sopprimere il comma 7.<br />

2.1000/86<br />

GALPERTI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, MARITATI<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 7 aggiungere il seguente:<br />

«7-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di<br />

sospensione non si riferiscono, se essi chiedono che nei loro confronti si proceda separatamente e<br />

se il giudice dispone la separazione, ritenendo che la stessa sia utile ai fini della speditezza del<br />

processo».<br />

2.1000/87<br />

MARITATI, GALPERTI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 7 aggiungere il seguente:


«a-bis. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, dopo il<br />

comma 1, è aggiunto il seguente comma:<br />

"1-bis. Nei casi in cui il giudice lo ritenga assolutamente necessario, il processo è sospeso per<br />

il tempo strettamente necessario a conseguire la presenza dell'imputato minorenne"».<br />

2.1000/88<br />

MARITATI, CAROFIGLIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», sopprimere il comma 8.<br />

2.1000/89<br />

<strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», al comma 8 sopprimere primo periodo.<br />

2.1000/90<br />

GALPERTI, CASSON, MARITATI, CAROFIGLIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», al comma 8 sopprimere il secondo periodo.<br />

2.1000/91<br />

CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, <strong>DELLA</strong> MONICA, MARITATI<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», al comma 8 aggiungere il seguente:<br />

«8-bis. Il terzo comma dell'articolo 160 del codice penale è sostituito dai seguenti:<br />

"La prescrizione interrotta incomincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se<br />

più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. Una volta verificato si l'effetto<br />

interruttivo entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 157, la prescrizione non si compie se<br />

gli atti interruttivi, che si collocano fuori del termine anzidetto, sono realizzati entro i termini<br />

previsti dagli articoli 405, 406 e 407 del codice di procedura penale, per quanto attiene agli atti<br />

dell'indagine preliminare; entro due anni dall'atto che dispone il giudizio, per quanto attiene la<br />

sentenza dibattimentale di primo grado; entro un anno dall'atto antecedente negli altri casi.<br />

Quando si procede congiuntamente per reati di diversa gravità, i termini più ampi operano per tutti<br />

i reati"».<br />

2.1000/92<br />

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, MARITATI<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 8 aggiungere il seguente:<br />

«8-bis. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della<br />

sospensione. Nel caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno<br />

in cui l'autorità giudiziaria riceve notizia che l'autorità competente ha accolto la richiesta».<br />

2.1000/93<br />

CASSON, MARITATI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», sopprimere il comma 9.<br />

2.1000/94<br />

D'AMBROSIO, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, MARITATI<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», sostituire il comma 9 con il seguente:<br />

«9. Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis» sopprimere il comma 9, conseguentemente,<br />

aggiungere il seguente:<br />

"Art. 346-ter - (Richiesta di prosecuzione). - 1. L'imputato può richiedere che si proceda,<br />

nonostante siano maturati i presupposti per la dichiarazione di prescrizione di cui all'articolo 346bis.<br />

La richiesta è formulata personalmente in udienza, ovvero è presentata dall'interessato<br />

personalmente, o a mezzo di, procuratore speciale. In quest'ultimo caso la sottoscrizione della<br />

richiesta deve essere autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.<br />

2. Qualora il giudice abbia già dichiarato di non dover procedere per prescrizione del<br />

procedimento, e l'imputato non abbia avuto la possibilità di presentare previamente la richiesta di<br />

cui al comma 1, la stessa può essere presentata entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento.<br />

In tal caso il giudice revoca la precedente declaratoria e dispone procedersi.


3. La richiesta non è revocabile e non può essere formulata solamente nei confronti di tal una<br />

delle imputazioni formulate. Se in una fase successiva del procedimento maturano nuovamente i<br />

presupposti per la dichiarazione di prescrizione, la richiesta deve essere rinnovata.<br />

4. Ove si sia proceduto in seguito alla richiesta di cui al comma 1, la causa di improcedibilità<br />

non può più essere invocata nè applicata.<br />

5. Qualora si proceda congiuntamente nei confronti di più imputati, la richiesta di tal uno non<br />

impedisce la declaratoria di improcedibilità nei confronti degli altri"».<br />

2.1000/95<br />

GALPERTI, D'AMBROSIO, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, <strong>DELLA</strong> MONICA, MARITATI<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», sostituire il comma 9 con il seguente:<br />

«9. L'imputato può richiedere che si proceda, nonostante siano maturati i presupposti per la<br />

dichiarazione di prescrizione di cui al presente articolo. La richiesta è formulata personalmente in<br />

udienza, ovvero è presentata dall'interessato personalmente, o a mezzo di procuratore speciale. In<br />

quest'ultimo caso la sottoscrizione della richiesta deve essere autenticata nelle forme previste<br />

dall'articolo 583, comma 3. Qualora il giudice abbia già dichiarato di non dover procedere per<br />

prescrizione del procedimento, e l'imputato non abbia avuto la possibilità di presentare previamente<br />

la richiesta di cui al comma, la stessa può essere presentata entro dieci giorni dalla notifica del<br />

provvedimento. In tal caso il giudice revoca la precedente declaratoria e dispone procedersi. La<br />

richiesta non è revocabile e non può essere formulata solamente nei confronti di tal una delle<br />

imputazioni formulate. Se in una fase successiva del procedimento maturano nuovamente i<br />

presupposti per la dichiarazione di prescrizione, la richiesta deve essere rinnovata. Ove si sia<br />

proceduto in seguito alla richiesta di cui al comma, là causa di improcedibilità non può più essere<br />

invocata nè applicata. Qualora si proceda congiuntamente nei confronti di più imputati, la richiesta<br />

di tal uno non impedisce la declaratoria di improcedibilità nei confronti degli altri».<br />

2.1000/96<br />

MARITATI, GALPERTI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», al comma 9 aggiungere il seguente<br />

periodo:«Qualora il giudice abbia già dichiarato di non dover procedere per prescrizione del<br />

procedimento, e l'imputato non abbia avuto la possibilità di presentare previamente la richiesta di<br />

cui al comma 9, la stessa può essere presentata entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento.<br />

In tal caso il giudice revoca la precedente declaratoria e dispone procedersi. La richiesta non è<br />

revocabile e non può essere formulata solamente nei confronti di taluna delle imputazioni<br />

formulate. Se in una fase successiva del procedimento maturano nuovamente i presupposti per la<br />

dichiarazione di prescrizione, la richiesta deve essere rinnovata. Ove si sia proceduto in seguito alla<br />

richiesta di cui al comma 9, la causa di improcedibilità non può più essere invocata nè applicata.<br />

Qualora si proceda congiuntamente nei confronti di più imputati, la richiesta di taluno non<br />

impedisce la declaratoria di improcedibilità nei confronti degli altri».<br />

2.1000/97<br />

D'AMBROSIO, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, MARITATI<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», sostituire il comma 9 con il seguente:<br />

«9-bis. All'articolo 159 del codice penale, primo comma, al numero 3), primo periodo, sono<br />

aggiunte le seguenti parole: ", ovvero a causa dell'assenza, dell'allontanamento o della mancata<br />

partecipazione del difensore che renda privo di assistenza l'imputato, ovvero per effetto della<br />

dichiarazione di ricusazione del giudice o della richiesta di rimessione del processo"».<br />

2.1000/98<br />

GALPERTI, D'AMBROSIO, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, <strong>DELLA</strong> MONICA, MARITATI<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 9 aggiungere il seguente:<br />

«9-bis. All'articolo 159 del codice penale, primo comma, dopo il numero 3) aggiungere il<br />

seguente:<br />

"3-bis) nei casi di rogatorie internazionali, quando sia assolutamente necessario sospendere il<br />

processo"».<br />

2.1000/99<br />

CAROFIGLIO, GALPERTI, MARITATI, <strong>DELLA</strong> MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO<br />

Respinto


All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», sopprimere il comma 10.<br />

2.1000/100<br />

MARITATI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI<br />

Id. em. 2.1000/99<br />

All'emendamento 2.1000 sopprimere il comma 10.<br />

2.1000/101<br />

CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, MARITATI<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 10 aggiungere il seguente:<br />

«10-bis. All'articolo 157 del codice penale, il settimo comma è sostituito dal seguente:<br />

"La prescrizione è sempre rinunciabile con dichiarazione fatta dall'imputato personalmente o<br />

dal difensore munito di mandato speciale"».<br />

2.1000/102<br />

CAROFIGLIO, CHIURAZZI, CASSON, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, MARITATI<br />

Respinto<br />

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 10 aggiungere il seguente:<br />

«10-bis. All'articolo 159 del codice penale, primo comma, dopo il numero 3) aggiungere il<br />

seguente:<br />

"3-bis) nel caso di perizie il cui espletamento sia di particolare complessità e comporti la<br />

sospensione necessaria del processo per un periodo, comunque, non superiore a dodici mesi"».<br />

2.1000<br />

IL RELATORE<br />

V. testo corretto<br />

Sostituire l'articolo con il seguente:<br />

«Art. 2.<br />

(Estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole)<br />

1. Nel Capo II del Titolo III del Libro VII del codice di procedura penale, dopo la Sezione I, è<br />

inserita la seguente:<br />

Sezione I-bis<br />

(SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO PER VIOLAZIONE <strong>DELLA</strong> DURATA RAGIONEVOLE DEL<br />

PROCESSO)<br />

Art. 531-bis.<br />

(Dichiarazione di non doversi procedere per violazione dei termini di durata ragionevole del<br />

processo)<br />

1. Il giudice, nei processi relativi a reati per i quali è prevista una pena pecuniaria o una pena<br />

detentiva, determinata ai sensi dell'art. 157 del codice penale, inferiore nel massimo a dieci anni,<br />

sola o congiunta alla pena pecuniaria, pronuncia sentenza di non doversi procedere per estinzione<br />

del processo quando:<br />

a) dalla emissione del provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale<br />

formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 sono decorsi più di tre anni senza che sia stata<br />

pronunciata sentenza di primo grado;<br />

b) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi più di due anni senza<br />

che sia stata pronunciata sentenza in grado di appello;<br />

c) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera b) è decorso più di un anno e sei mesi<br />

senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione.<br />

d) dalla sentenza con cui la corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento<br />

oggetto del ricorso è decorso più di un anno per ogni ulteriore grado del processo.<br />

2. Se la pena detentiva, determinata ai sensi dell'art. 157 del codice penale, è pari o superiore<br />

nel massimo a dieci anni di reclusione, i termini di cui al comma 1 sono rispettivamente di quattro<br />

anni, due anni e un anno e sei mesi. Quando si procede per reati previsti dagli articoli 51 comma 3bis<br />

e 3-quater i termini di cui al comma 1 sono rispettivamente di cinque anni, tre anni e due anni,<br />

e il giudice può, con ordinanza, prorogare tali termini fino ad un terzo ove rilevi una particolare<br />

complessità del processo e vi sia un numero elevato di imputati.<br />

3. Il pubblico ministero deve assumere le proprie determinazioni in ordine all'azione penale<br />

entro e non oltre tre mesi dal termine delle indagini preliminari. Da tale data iniziano comunque a<br />

decorrere i termini di cui ai commi precedenti, se il pubblico ministero non ha già esercitato l'azione<br />

penale ai sensi dell'articolo 405.


4. Quando sono decorsi i termini di cui ai commi precedenti, ma dagli atti risulta evidente che<br />

il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è<br />

previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a<br />

procedere.<br />

5. Il corso dei termini indicati nei commi 1 e 2 è sospeso:<br />

a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e<br />

in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare<br />

disposizione di legge;<br />

b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il<br />

dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su<br />

richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati<br />

disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;<br />

c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.<br />

I termini di cui ai commi 1 e 2 riprendono il loro corso dal giorno in cui è cessata la causa di<br />

sospensione.<br />

6. Nei casi di nuove contestazioni ai sensi degli articoli 516, 517 e 518 i termini di cui ai<br />

commi 1 e 2 non possono essere aumentati complessivamente per più di tre mesi.<br />

7. Contro la sentenza di cui al comma 1 l'imputato e il pubblico ministero possono proporre<br />

ricorso per cassazione per violazione di legge.<br />

8. In caso di estinzione del processo ai sensi del comma 1 non si applica l'articolo 75, comma<br />

3. Se la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini a comparire di cui all'art. 163-bis del<br />

codice di procedura civile sono ridotti della metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause<br />

dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.<br />

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l'imputato dichiara di non<br />

volersi avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione deve essere formulata<br />

personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In quest'ultimo caso la sottoscrizione della<br />

richiesta deve essere autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.<br />

10. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica<br />

l'articolo 649.<br />

2.1000 (testo corretto)<br />

IL RELATORE<br />

Approvato nel testo emendato<br />

Sostituire l'articolo con il seguente:<br />

«Art. 2.<br />

(Estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole)<br />

1. Nel Capo II del Titolo III del Libro VII del codice di procedura penale, dopo la Sezione I, è<br />

inserita la seguente:<br />

Sezione I-bis<br />

(SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO PER VIOLAZIONE <strong>DELLA</strong> DURATA RAGIONEVOLE DEL<br />

PROCESSO)<br />

Art. 531-bis.<br />

(Dichiarazione di non doversi procedere per violazione dei termini di durata ragionevole del<br />

processo)<br />

1. Il giudice, nei processi relativi a reati per i quali è prevista una pena pecuniaria o una pena<br />

detentiva, determinata ai sensi dell'art. 157 del codice penale, inferiore nel massimo a dieci anni,<br />

sola o congiunta alla pena pecuniaria, pronuncia sentenza di non doversi procedere per estinzione<br />

del processo quando:<br />

a) dalla emissione del provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale<br />

formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 sono decorsi più di tre anni senza che sia stata<br />

pronunciata sentenza di primo grado;<br />

b) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi più di due anni senza<br />

che sia stata pronunciata sentenza in grado di appello;<br />

c) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera b) è decorso più di un anno e sei mesi<br />

senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione.<br />

d) dalla sentenza con cui la corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento<br />

oggetto del ricorso è decorso più di un anno per ogni ulteriore grado del processo.<br />

2. Se la pena detentiva, determinata ai sensi dell'art. 157 del codice penale, è pari o superiore<br />

nel massimo a dieci anni di reclusione, i termini di cui al comma 1 sono rispettivamente di quattro


anni, due anni e un anno e sei mesi. Quando si procede per reati previsti dall'articolo 51, commi 3bis<br />

e 3-quater, i termini di cui al comma 1 sono rispettivamente di cinque anni, tre anni e due anni,<br />

e il giudice può, con ordinanza, prorogare tali termini fino ad un terzo ove rilevi una particolare<br />

complessità del processo e vi sia un numero elevato di imputati.<br />

3. Il pubblico ministero deve assumere le proprie determinazioni in ordine all'azione penale<br />

entro e non oltre tre mesi dal termine delle indagini preliminari. Da tale data iniziano comunque a<br />

decorrere i termini di cui ai commi precedenti, se il pubblico ministero non ha già esercitato l'azione<br />

penale ai sensi dell'articolo 405.<br />

4. Quando sono decorsi i termini di cui ai commi precedenti, ma dagli atti risulta evidente che<br />

il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è<br />

previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a<br />

procedere.<br />

5. Il corso dei termini indicati nei commi 1 e 2 è sospeso:<br />

a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e<br />

in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare<br />

disposizione di legge;<br />

b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il<br />

dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su<br />

richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati<br />

disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;<br />

c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.<br />

6. I termini di cui ai commi 1 e 2 riprendono il loro corso dal giorno in cui è cessata la causa di<br />

sospensione.<br />

7. Nei casi di nuove contestazioni ai sensi degli articoli 516, 517 e 518 i termini di cui ai<br />

commi 1 e 2 non possono essere aumentati complessivamente per più di tre mesi.<br />

8. Contro la sentenza di cui al comma 1 l'imputato e il pubblico ministero possono proporre<br />

ricorso per cassazione per violazione di legge.<br />

9. In caso di estinzione del processo ai sensi del comma 1 non si applica l'articolo 75, comma<br />

3. Se la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini a comparire di cui all'art. 163-bis del<br />

codice di procedura civile sono ridotti della metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause<br />

dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.<br />

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l'imputato dichiara di non<br />

volersi avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione deve essere formulata<br />

personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In quest'ultimo caso la sottoscrizione della<br />

richiesta deve essere autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.<br />

11. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica<br />

l'articolo 649.<br />

2.6<br />

CHIURAZZI, MARITATI, D'AMBROSIO, CASSON, GALPERTI, CAROFIGLIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, LATORRE<br />

Precluso<br />

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:<br />

«Art. 2. - (Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa e di notificazioni degli<br />

atti del procedimento) - 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) all'articolo 107, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che provvede<br />

immediatamente alla nomina di un difensore d'ufficio, salva la nomina di un nuovo difensore di<br />

fiducia»;<br />

b) all'articolo 121, comma l, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero per posta<br />

elettronica certificata»;<br />

c) all'articolo 148, il comma 2 è sostituito dal seguente:<br />

"2. Il giudice può disporre che le notificazioni ai detenuti siano eseguite dalla polizia<br />

penitenziari a; in tal caso le notificazioni sono eseguite con l'osservanza delle norme del presente<br />

titolo";<br />

d) all'articolo 148, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:<br />

"2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti a mezzo di posta elettronica<br />

certificata. A tale fine il difensore indica, all'atto del deposito della nomina o, ove non vi abbia già<br />

provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui dichiara<br />

di voler ricevere notificazioni o avvisi. Analoga indicazione è contenuta nell'albo redatto dal<br />

consiglio dell'Ordine degli avvocati in cui il difensore è iscritto. In caso di impossibilità di eseguire la


notificazione nel modo previsto dal primo periodo, le notificazioni e gli avvisi ai difensori possono<br />

essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad<br />

esso che il testo trasmesso è conforme all'originale";<br />

e) all'articolo 150, comma 1, le parole: "Quando lo consigliano circostanze particolari,"<br />

sono soppresse;<br />

f) all'articolo 151, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero, quando<br />

concrete e motivate ragioni lo impongano, dalla sezione di polizia giudiziaria";<br />

g) all'articolo 152, comma 1, le parole: "possono essere sostituite" sono sostituite dalle<br />

seguenti: "sono sostituite";<br />

h) all'articolo 157, il comma 8-bis è sostituito dal seguente:<br />

"8-bis. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni successive sono eseguite, in<br />

caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna di copia dell'atto<br />

al difensore. Il difensore può dichiarare all'autorità che procede di non accettare la notificazione<br />

solo nel caso di rinuncia al mandato difensivo. Il presente comma si applica anche alle<br />

comunicazioni di atti e agli avvisi";<br />

i) all'articolo 157 è aggiunto, in fine, il seguente comma:<br />

"8-ter. In tutti i casi in cui la notificazione alla persona sottoposta alle indagini deve essere<br />

eseguita presso il difensore di fiducia, può essere effettuata mediante posta elettronica certificata,<br />

ai sensi dell'articolo 148, comma 2-bis";<br />

l) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:<br />

"Art. 159. - (Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità). - 1. Se non è possibile eseguire<br />

le notificazioni nei modi previsti dall'articolo 157, l'ufficiale giudiziario procede, anche consultando i<br />

competenti uffici pubblici, a nuove ricerche dell'imputato presso l'amministrazione penitenziari a<br />

centrale, i luoghi di nascita, residenza anagrafica, domicilio, dimora e lavoro, e procede d'ufficio alla<br />

nuova notificazione; l'ufficiale giudiziario procedente può incaricare della notificazione l'ufficiale<br />

giudiziario competente per territorio.<br />

2. In caso di esito negativo delle ricerche eseguite ai sensi del comma 1, l'autorità giudiziaria<br />

emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere nominato un difensore all'imputato che ne è<br />

privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di unica copia dell'atto al<br />

difensore. L'autorità giudiziaria può rinnovare, ove assolutamente necessario, le ricerche tramite la<br />

polizia giudiziaria.<br />

3. Le notificazioni eseguite ai sensi dei commi 1 e 2 sono valide ad ogni effetto. L'irreperibile è<br />

rappresentato dal difensore";<br />

m) all'articolo 161, il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: "Nei casi di cui<br />

ai commi 1 e 2, quando l'ufficiale giudiziario accerta l'impossibilità di eseguire la notifica dell'atto<br />

all'imputato presso il domicilio dichiarato o eletto ovvero presso il domicilio determinato, procede<br />

alla notificazione dello stesso mediante consegna di unica copia al difensore, dando atto, nella<br />

relazione di cui all'articolo 168, dell'omessa notificazione presso il domicilio dichiarato, eletto o<br />

determinato" ;<br />

n) all'articolo 170 è aggiunto, in fine, il seguente comma:<br />

"3-bis. Non possono essere eseguite col mezzo degli uffici postali nei confronti degli imputati<br />

le notificazioni delle sentenze, dei decreti penali e dei relativi estratti"».<br />

2.270 (già 2.0.13)<br />

<strong>DELLA</strong> MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI,<br />

CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI,<br />

SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, FILIPPI MARCO,<br />

BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO<br />

Precluso<br />

Sostituire l'articolo con il seguente:<br />

«Art. 2. - (Misure per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale). - 1.<br />

All'articolo 148 del codice di procedura penale, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:<br />

"2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti mediante posta elettronica<br />

certificata. A tal fine il difensore indica, all'atto del deposito della nomina ovvero, qualora non vi<br />

abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il<br />

quale dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. Analoga indicazione è contenuta nell'albo<br />

redatto dal consiglio dell'ordine degli avvocati in cui il difensore è iscritto. In caso di impossibilità di<br />

eseguire la notificazione secondo le modalità di cui al primo periodo, le notificazioni e gli avvisi ai<br />

difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale ultimo caso, l'ufficio che invia<br />

l'atto attesta in calce ad esso di averlo trasmesso in conformità all'originale.".


2. All'articolo 148 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:<br />

"5-ter. Quando l'imputato è assistito da più di un difensore, è sufficiente la notificazione a uno<br />

solo di essi, indicato espressamente dall'imputato".<br />

3. All'articolo 157 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:<br />

"8-ter. Nei casi in cui la notificazione alla persona sottoposta alle indagini deve essere<br />

eseguita presso il difensore di fiducia, può essere effettuata mediante posta elettronica certificata,<br />

ai sensi dell'articolo 148, comma 2-bis".<br />

4. All'articolo 392 del codice di procedura penale, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:<br />

"1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 572, il pubblico ministero, anche su<br />

richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda<br />

con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della<br />

persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.";<br />

5. All'articolo 393 del codice di procedura penale, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:<br />

"2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma 1-bis, il pubblico<br />

ministero indica le ragioni di tutela ai fini del provvedimento di cui all'articolo 398, comma 5-bis".<br />

6. All'articolo 396 del codice di procedura penale, al comma 1 sono apportate le seguenti<br />

modificazioni:<br />

1) dopo le parole: "il pubblico ministero" sono inserite le seguenti: " la persona offesa dal<br />

reato";<br />

2) dopo le parole: "fondatezza della richiesta," sono inserite le seguenti: "le modalità di<br />

assunzione per il provvedimento di cui all'articolo 398, comma 5-bis,";<br />

7. All'articolo 396 del codice di procedura penale, comma 2, primo periodo, dopo le parole:<br />

"dalla persona sottoposta alle indagini" sono inserite le seguenti: "o dalla persona offesa dal reato";<br />

8. All'articolo 396 del codice di procedura penale, comma 2, secondo periodo, dopo le parole:<br />

"La persona sottoposta alle indagini" sono inserite le seguenti: " la persona offesa dal reato";<br />

9. All'articolo 398 del codice di procedura penale, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti<br />

modificazioni:<br />

1) prima della parola "600" è inserita la seguente: "572,";<br />

2) le parole "vi siano minori di anni sedici," sono sostituite da "vi siano minori ovvero<br />

persone offese anche maggiorenni,";<br />

3) le parole "quando le esigenze del minore" sono sostituite da "quando le esigenze di<br />

tutela delle persone";<br />

4) le parole "abitazione dello stesso minore" sono sostituite dalle seguenti "abitazione della<br />

persona interessata all'assunzione della prova";<br />

10. All'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è inserito il seguente:<br />

"3-bis. Il giudice, anche su richiesta del pubblico ministero o della persona offesa, può<br />

subordinare ove possibile la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione<br />

del danno ovvero al risarcimento del danno.".<br />

11. All'articolo 498 del codice di procedura penale, il comma 4-ter è modificato come segue:<br />

1) dopo le parole: "di cui gli altri articoli" è inserita la seguente: "572,";<br />

2) dopo le parole: "l'esame del minore vittima del reato" sono inserite le seguenti: "ovvero<br />

del maggiorenne infermo di mente vittima del reato";<br />

12. All'articolo 415-bis del codice di procedura penale, al comma 1, dopo le parole: "richiesta<br />

di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411", sono inserite le seguenti: "e sempre che non<br />

abbia già inviato alla persona sottoposta alle indagini l'informazione di garanzia di cui all'articolo<br />

369 ovvero altro atto equipollente in relazione al medesimo fatto, per circostanze di tempo e di<br />

luogo, e titolo di reato per cui si considerano concluse le indagini".<br />

13. All'articolo 454 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:<br />

"1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 320, 321 e 572 del<br />

codice penale, il termine di cui al primo comma è di centoventi giorni.".<br />

14. Dopo l'articolo 484 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:<br />

"Art. 484-bis. - (Rinnovazione della citazione. Sospensione del processo) - 1. Se l'imputato<br />

non è presente all'udienza e la notificazione della citazione a giudizio è stata omessa o è nulla, il<br />

giudice rinvia il dibattimento e dispone che la citazione sia notificata all'imputato personalmente o a<br />

mani di un familiare convivente, anche tramite la polizia giudiziaria. Salvo quanto previsto dal<br />

comma 3, allo stesso modo provvede quando l'imputato non è presente all'udienza e la<br />

notificazione della citazione è stata effettuata a norma degli articoli 159, comma 2, 161, comma 4,<br />

165, comma 1, e 169, comma 1.


2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, sempre che non debba<br />

essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, il giudice dispone con<br />

ordinanza la sospensione del processo, salvo che, in ragione della natura o della gravità del reato<br />

contestato o del numero dei reati contestati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero<br />

dell'esigenza di garantire la genuinità e la completezza della prova, la sospensione possa arrecare<br />

grave pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. In tal caso il giudice dispone<br />

procedersi in assenza dell'imputato con ordinanza motivata.<br />

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.<br />

4. Le disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 non si applicano:<br />

a) se l'imputato nel corso del procedimento ha nominato un difensore di fiducia,<br />

b) in tutti i casi in cui dagli atti emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si<br />

procede nei suoi confronti ovvero che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del<br />

processo o di atti del medesimo.<br />

5. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del processo, o<br />

anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la<br />

notifica della citazione. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il<br />

procedimento non abbia ripreso il suo corso.<br />

6. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo nei seguenti casi:<br />

a) se le ricerche di cui al comma 5 hanno avuto esito positivo ed è stata regolarmente<br />

effettuata la notifica della citazione;<br />

b) se l'imputato ha nominato un difensore di fiducia;<br />

c) in ogni altro caso in cui emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede<br />

nei suoi confronti.<br />

7. Nei casi previsti dal comma 6, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dandone<br />

comunicazione alle parti.<br />

8. All'udienza di cui al comma 7 l'imputato, ancorché decaduto, può formulare richiesta ai<br />

sensi degli articoli 444 e 438.<br />

9. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice dispone la separazione del processo a<br />

carico dell'imputato nei cui confronti è disposta la sospensione ai sensi del comma 2.<br />

Art. 484-quater. - (Assenza o allontanamento volontario dell'imputato) - 1. Quando, all'esito<br />

delle verifiche di cui all'articolo 484-bis, comma 1, il giudice ritiene che non ricorrono i presupposti<br />

per ordinare la sospensione del processo, ordina procedersi in assenza dell'imputato. Se l'imputato<br />

compare prima della pronuncia della sentenza, il giudice revoca l'ordinanza.<br />

2. Le disposizioni dell'articolo 484-ter non si applicano quando l'imputato, anche se impedito,<br />

chiede o consente che l'udienza o il processo si svolgano in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di<br />

assistervi.<br />

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È, altresì,<br />

rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si<br />

allontana dall'aula di udienza.<br />

4. L'imputato che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive, è<br />

considerato presente non comparso.<br />

5. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che<br />

l'assenza dell'imputato è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza<br />

maggiore o altro legittimo impedimento.<br />

6. Se la prova indicata nel comma 5 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza di cui al<br />

comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è<br />

comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti<br />

compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con<br />

ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene<br />

rilevanti ai fini della decisione.<br />

7. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla, altresì, se il processo doveva essere sospeso ai sensi<br />

dell'articolo 484-bis, comma 2. In tal caso il giudice revoca l'ordinanza e procede a norma<br />

dell'articolo 484-bis; restano validi gli atti compiuti in precedenza, ma l'imputato, se la sospensione<br />

è revocata, può chiedere l'ammissione di prove ai sensi dell'articolo 493 o la rinnovazione di quelle<br />

che ritiene rilevanti ai fini della decisione.<br />

Art. 484-quinquies. - (Assenza dell'imputato in casi particolari) - 1. Quando il giudice ha<br />

disposto procedersi in assenza dell'imputato, ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2, secondo<br />

periodo, se l'imputato compare prima della chiusura del dibattimento, il giudice revoca la relativa


ordinanza. In tal caso, quando si procede a carico di più imputati, può disporre la separazione dei<br />

processi ai sensi dell'articolo 18.<br />

2. Nel caso di cui al comma 1, l'imputato è rimesso in termini per formulare le richieste di cui<br />

all'articolo 493; il giudice ammette le prove ai sensi degli articoli 190 e 495. Non si applica l'articolo<br />

190-bis, ma le prove assunte in precedenza sono utilizzabili ai fini della decisione anche nei<br />

confronti dell'imputato comparso tardivamente.<br />

3. Si applica l'articolo 484-bis, comma 8.";<br />

15. L'articolo 490 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:<br />

"Art. 490. - (Accompagnamento coattivo dell 'imputato assente) - 1. Il giudice, a norma<br />

dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua<br />

presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame.";<br />

16. Dopo l'articolo 493 del codice di procedura penale è inserito il seguente:<br />

"Art. 493-bis. - (Mutamento della persona fisica del giudice) - 1. In caso di mutamento della<br />

persona fisica del giudice, le parti possono reiterare la richiesta di ammissione delle prove già<br />

indicate nella lista di cui all'articolo 468, ivi comprese le prove non ammesse nel dibattimento<br />

precedente e quelle in ordine alle quali vi è stata rinuncia, ovvero chiedere l'ammissione di prove<br />

nuove ai sensi dell'articolo 493, comma 2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza ai sensi<br />

degli articoli 190, 190-bis e 495.<br />

2. Nel giudizio abbreviato o in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti, le prove<br />

assunte nel dibattimento precedente sono utilizzabili ai fini della decisione.";<br />

17. All'articolo 495 del codice di procedura penale, comma 4-bis, le parole: ", con il consenso<br />

dell'altra parte," sono soppresse;<br />

18. All'articolo 511 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:<br />

"2-bis. È sempre consentita la lettura dei verbali di dichiarazioni raccolte in sede di incidente<br />

probatorio, dei verbali di prove di diverso processo acquisiti ai sensi dell'articolo 238, delle prove<br />

assunte in assenza dell'imputato, nonché dei verbali di prove assunte dinanzi a un giudice diverso,<br />

sia a seguito di declatoria di incompetenza che in caso di mutamento della persona fisica del<br />

giudice.";<br />

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:<br />

"5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare analiticamente gli atti<br />

utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone<br />

tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando sorga serio disaccordo tra le parti sul contenuto<br />

dell'atto.";<br />

19. All'articolo 513 del codice di procedura penale, comma 1, le parole: "contumace o" sono<br />

soppresse;<br />

20. All'articolo 520 del codice di procedura penale, nella rubrica e nel comma 1, le parole<br />

"contumace o" sono soppresse;<br />

21. Agli articoli 548 del codice di procedura penale, comma 3, e 585, comma 2, lettera d), la<br />

parola: "contumace" è sostituita dalla seguente: "assente";<br />

22. All'articolo 603 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:<br />

"4. Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato,<br />

assente in primo grado, ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o<br />

forza maggiore, sempre che in tale caso il fatto non sia dovuto a sua colpa.";<br />

23. Il comma 2-bis dell'articolo 484, l'articolo 489 e l'articolo 511-bis del codice di procedura<br />

penale sono abrogati.<br />

24. Dopo l'articolo 143 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è inserito il<br />

seguente:<br />

"Art. 143-bis. - (Adempimenti in caso di sospensione del processo in assenza dell'imputato) -<br />

1. Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2, del codice, la<br />

relativa ordinanza e il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi alla locale sezione di polizia<br />

giudiziaria, per il successivo inserimento nella banca dati di cui all'articolo 8 della legge 1º aprile<br />

1981, n. 121, e successive modificazioni".<br />

25. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) agli articoli 20, comma 2, lettera d), e 27, comma 3, lettera b), le parole: "sarà<br />

giudicato in contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "si procederà in sua assenza";<br />

b) all'articolo 39, il comma 2 è sostituito dal seguente:


"2. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 604 del codice di procedura penale, il giudice<br />

d'appello annulla la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di pace,<br />

anche quando l'imputato, assente in primo grado, prova di non essere potuto comparire per caso<br />

fortuito o forza maggiore, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa".<br />

26. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) all'articolo 38, comma 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 71" sono sostituite dalle<br />

seguenti: "degli articoli 71 e 484-bis, comma 2,";<br />

b) l'articolo 41 è sostituito dal seguente:<br />

"Art. 41. - (Assenza dell'ente) - 1. Se l'ente non si costituisce nel processo, il giudice ordina<br />

procedersi in assenza".<br />

27. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario<br />

giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi<br />

pendenti, di cui decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate<br />

le seguenti modificazioni:<br />

a) all'articolo 3 (L), comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:<br />

"i-bis) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del processo al sensi<br />

dell'articolo 484-bis del codice di procedura penale";<br />

b) all'articolo 5 (L), comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:<br />

"l-bis) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del processo ai sensi<br />

dell'articolo 484, comma 2, del codice di procedura penale quando il provvedimento è revocato ai<br />

sensi dell'articolo 484-bis) comma 6, del medesimo codice"».<br />

2.7<br />

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, LATORRE<br />

Precluso<br />

Sostituire l'articolo 2, con il seguente:<br />

«Art. 2. - (Delega al Governo in tema di difesa e di notificazione degli atti del procedimento<br />

penale). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della<br />

presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più<br />

decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di difesa e di notificazione degli atti del<br />

procedimento, al fine di rendere operativo il processo telematico e di conseguire l'obiettivo della<br />

certezza dei tempi unitamente a quello dell'efficienza del sistema.<br />

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e<br />

criteri direttivi:<br />

a) procedere al riassetto delle disposizioni concernenti le comunicazioni relative alla non<br />

accettazione, alla rinuncia o alla revoca del difensore con riferimento all'obbligo in capo all'autorità<br />

procedente di nominare in tempi brevi il difensore d'ufficio in caso di non accettazione del<br />

difensore;<br />

b) provvedere al riordino delle disposizioni relative agli atti del procedimento penale, con<br />

particolare riferimento alle memorie e alle richieste scritte che le parti e il difensore possono<br />

presentare in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del codice di<br />

procedura penale, o mediante deposito in cancelleria o per posta elettronica certificata; prevedere<br />

la notificazione per posta elettronica certificata anche per la persona sottoposta ad indagini<br />

preliminari;<br />

c) prevedere che il giudice possa disporre che le notificazioni ai detenuti siano eseguite<br />

dalla polizia penitenziari a e, laddove ne ravvisi la necessità, ciò possa avvenire dinanzi al tribunale<br />

del riesame anche per soggetti diversi dai detenuti; prevedere che le notificazioni e gli avvisi ai<br />

difensori siano eseguiti a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo da indicare all'atto del<br />

deposito della nomina del difensore ovvero nel primo scritto difensivo e nell'albo redatto dal<br />

consiglio dell'ordine degli avvocati; prevedere che, in caso di notificazioni urgenti, possa essere<br />

disposto dal giudice che gli avvisi siano eseguiti dai servizi di polizia giudiziaria territorialmente<br />

competenti;<br />

d) prevedere che le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini<br />

preliminari siano eseguite anche dalla competente sezione di polizia giudiziaria;<br />

e) modificare l'articolo 148 del codice di procedura penale, introducendo la previsione che,<br />

quando l'imputato è assistito da due difensori, è sufficiente la notificazione a uno solo di essi,<br />

indicato espressamente dall'imputato;<br />

f) modificare il comma 8-bis dell'articolo 157 del codice di procedura penale, prevedendo,<br />

con riferimento alla disciplina delle notificazioni all'imputato non detenuto, che le notificazioni<br />

successive alla prima siano eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia, ai sensi dell'articolo


96 del medesimo codice e che per le modalità della notificazione trovino applicazione anche le<br />

disposizioni introdotte ai sensi della lettera e) del presente comma.<br />

3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono<br />

emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle<br />

finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera<br />

dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione<br />

dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai<br />

princìpi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti<br />

legislativi possono essere comunque emanati.<br />

4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in<br />

vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo<br />

e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni<br />

integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi».<br />

2.8<br />

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, LATORRE<br />

Precluso<br />

Sostituire l'articolo 2, con il seguente:<br />

«Art. 2. - (Delega al Governo in materia di riordino degli ambiti territoriali degli uffici<br />

giudiziari). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore<br />

della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più<br />

decreti legislativi per il riordino degli ambiti territoriali degli uffici giudiziari.<br />

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e<br />

criteri direttivi:<br />

a) riordinare e razionalizzare le circoscrizioni territoriali dei tribunali mediante:<br />

1) ampliamento della competenza territoriale e nuova delimitazione delle circoscrizioni<br />

giudiziarie, con trasferimento di porzioni di territorio da tribunali di più grandi dimensioni a quelli<br />

più piccoli, sul modello seguito per la costituzione dei tribunali metropolitani;<br />

2) accorpamento delle sedi più piccole tra di loro ovvero all'ufficio territorialmente<br />

contiguo, per i tribunali non aventi sede presso il capoluogo di provincia, tenuto conto del bacino di<br />

utenza, del carico di lavoro e della presenza sul territorio di particolari fenomeni di criminalità<br />

organizzata, nonché della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in considerazione<br />

delle infrastrutture esistenti e del complessivo sistema di trasporto e della mobilità pubblica e<br />

privata;<br />

3) accorpamento delle sezioni distaccate di tribunale tra di loro o alla sede centrale,<br />

mediante la ridefinizione del numero e della distribuzione sul territorio, ovvero lo scorporo di<br />

territori, tenuto conto del carico di lavoro e della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da<br />

valutare in considerazione delle infrastrutture esistenti e del complessivo sistema di trasporto e<br />

della mobilità pubblica e privata;<br />

b) tenere conto, ai fini di cui alla lettera a), anche dei dati relativi alle sopravvenienze pro<br />

capite civili e penali totali e per ciascun magistrato compreso nella relativa pianta organica rispetto<br />

al dato medio nazionale, e del rapporto con la popolazione residente secondo l'ultimo censimento;<br />

c) finalizzare gli interventi di cui alle lettere a) e b) alla realizzazione di un'equa<br />

distribuzione del carico di lavoro e di una adeguata funzionalità degli uffici giudiziari, anche avuto<br />

riguardo ad esigenze di tendenziale specializzazione delle funzioni giurisdizionali civili e penali;<br />

d) prevedere, nel caso di accorpamento di uffici giudiziari diversi, la possibilità che l'ufficio<br />

accorpato possa essere trasformato in sezione distaccata dell'ufficio accorpante, tenuto conto di<br />

quanto previsto alla lettera b) e nel rispetto delle finalità di cui alla lettera c);<br />

e) prevedere nei tribunali e negli uffici del giudice di pace limitrofi, ove necessario per<br />

conseguire le finalità di cui alla lettera c), la creazione di un organico unico del personale di<br />

magistratura, dei giudici onorari, dei giudici di pace ed amministrativo;<br />

f) prevedere la razionalizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di<br />

pace con un carico di lavoro inferiore alla capacità di smaltimento di un solo giudice, mediante lo<br />

scorporo di territori, la realizzazione di un efficace raccordo con l'assetto fissato per i tribunali,<br />

nonché la ridefinizione del numero e della distribuzione sul territorio, tenuto conto del carico di<br />

lavoro e della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in considerazione delle<br />

infrastrutture esistenti e del complessivo sistema di trasporto e della mobilità pubblica e privata; a<br />

modifica di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374,<br />

prevedere altresì che due o più uffici contigui del giudice di pace possano essere costituiti in unico


ufficio, con il limite che la popolazione complessiva risultante dall'accorpamento non superi i<br />

settantacinquemila abitanti;<br />

g) abolire la competenza relativa ai commissari per la liquidazione degli usi civici,<br />

definitivamente trasferendola al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.<br />

3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono<br />

emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle<br />

finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera<br />

dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione<br />

dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai<br />

princìpi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti<br />

legislativi possono essere comunque emanati.<br />

4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in<br />

vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo<br />

e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni<br />

integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi».<br />

2.9 (testo 2)<br />

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, LATORRE<br />

Precluso<br />

Sostituire l'articolo 2, con il seguente:<br />

«Art. 2. - (Delega al Governo per gli archivi informatizzati e per il processo telematico). - 1. Il<br />

Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,<br />

con l'osservanza dei princìpi e dei criteri diretti vi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi per<br />

la disciplina degli archivi informatizzati e del processo telematico.<br />

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e<br />

criteri direttivi:<br />

a) adozione, da parte del Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della<br />

legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di<br />

un regolamento per disciplinare la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione<br />

all'archivio informatico centralizzato dei dati statistici sull'attività degli uffici giudiziari;<br />

b) previsione che l'accesso all'archivio digitale dei provvedimenti previsto dall'articolo 15<br />

del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264, sia gratuito,<br />

oltre che per i magistrati e per il personale dell'amministrazione della giustizia, anche per gli<br />

avvocati;<br />

c) per l'istituzione dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi dai tribunali e dalle<br />

corti di appello, nonché per l'assistenza e la manutenzione dei relativi sistemi operativi, previsione<br />

della autorizzazione di spesa per un importo di euro 300.000 a decorrere dall'anno 2010;<br />

d) previsione che le forme del processo disciplinate dal regolamento di cui al decreto del<br />

Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, siano obbligatorie dal 30 giugno 2010;<br />

e) previsione che il Ministro della giustizia, verificato che l'ufficio sia dotato delle<br />

attrezzature per il processo civile telematico, disponga con decreto l'anticipazione del termine di cui<br />

alla lettera d), anche solo per specifiche materie, in ciascun tribunale e in ciascuna corte di appello,<br />

sentiti i consigli dell'ordine degli avvocati dei circondari interessati;<br />

f) previsione dell'applicazione ai procedimenti civili e penali, entro il termine di cui alla<br />

lettera d), delle norme del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo<br />

2005, n. 82, aventi ad oggetto la firma digitale, l'archiviazione sostitutiva, il documento informatico<br />

digitale e la trasmissione telematica degli atti, in quanto compatibili.<br />

3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono<br />

emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle<br />

finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera<br />

dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione<br />

dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai<br />

princìpi e ai criteri diretti vi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti<br />

legislativi possono essere comunque emanati.<br />

4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in<br />

vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo<br />

e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni<br />

integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.<br />

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari ad euro 300.000 a decorrere<br />

dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'incremento uniforme delle


aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del<br />

decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,<br />

al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 300.000 euro a decorrere dall'anno<br />

2010».<br />

2.10<br />

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, LATORRE<br />

Precluso<br />

Sostituire l'articolo con il seguente:<br />

«Art. 2. - (Delega al Governo in materia di attività di notificazione ed esecuzione). - 1. Il<br />

Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,<br />

con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, uno o più decreti<br />

legislativi diretti:<br />

a) al riordino della normativa sulle comunicazioni e sulle notificazioni, per adeguarla alla<br />

disciplina del processo telematico;<br />

b) al riordino delle disposizioni concernenti le modalità di conferimento della procura alle<br />

liti, per adeguarle alla disciplina del processo telematico;<br />

c) al riassetto delle disposizioni sulle attività degli ufficiali giudizi ari in materia di notifica;<br />

d) al riordino delle disposizioni sulle attività degli ufficiali giudizi ari in materia di riscossione<br />

del ruolo giudiziario per il recupero delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene<br />

pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.<br />

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), il Governo si attiene al seguenti<br />

princìpi e criteri direttivi:<br />

a) obbligo per ciascun avvocato e ausiliario del giudice di indicare un indirizzo di posta<br />

elettronica certificata, come disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della<br />

Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123; definizione dell'elenco degli indirizzi e delle modalità di<br />

aggiornamento;<br />

b) previsione che le comunicazioni siano effettuate direttamente dall'ufficio giudiziario agli<br />

avvocati e agli ausiliari del giudice in forma telematica all'indirizzo elettronico di cui all'articolo 7 del<br />

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, e alle parti<br />

costituite personalmente e ai testimoni all'indirizzo elettronico di posta certificata espressamente<br />

dichiarato ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica<br />

11 febbraio 2005, n. 68;<br />

c) previsione della notificazione in forma telematica come forma primaria di notificazione<br />

ove possibile;<br />

d) attribuzione al Ministro della giustizia della facoltà di determinare, per ciascun<br />

circondario o distretto, entro il termine ultimo del 30 giugno 2009, l'inizio dell'utilizzazione<br />

obbligatoria della forma telematica per le notificazioni.<br />

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti<br />

princìpi e criteri direttivi:<br />

a) obbligo della procura alle liti in forma scritta per la rappresentanza della parte davanti al<br />

giudice;<br />

b) indicazione degli estremi della procura alle liti nell'atto;<br />

c) deposito, al momento dell'iscrizione a ruolo, di copia della procura, con dichiarazione di<br />

conformità del difensore, e obbligo di depositare l'originale solo su ordine del giudice.<br />

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti<br />

princìpi e criteri direttivi:<br />

a) previsione della notifica di un atto o documento informatico nei confronti dei soggetti<br />

non dotati di indirizzo di posta elettronica certificata mediante consegna di una copia, su supporto<br />

cartaceo, dichiarata conforme all'originale dall'ufficiale giudiziario;<br />

b) previsione della conservazione dell'originale del documento informatico da parte<br />

dell'ufficio notifiche per i due anni successivi; previsione dell'invio, su richiesta, del documento<br />

informatico per via telematica all'indirizzo dichiarato dal destinatario delle notifiche o dal suo<br />

procuratore, ovvero mediante consegna ai medesimi su supporto informatico non riscrivibile, previo<br />

pagamento del diritto di copia;<br />

c) previsione della ripresa fotografica dei beni mobili pignorati e semplificazione delle<br />

modalità di acquisizione delle dichiarazioni del debitore pignorato;


d) estensione della pubblicità sui siti di cui all'articolo 173-ter delle disposizioni per<br />

l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18<br />

dicembre 1941, n. 1368, a tutti i beni mobili;<br />

e) estensione all'ufficiale giudiziario della delega per le attività di apposizione dei sigilli e di<br />

inventario;<br />

f) riordino dei diritti dovuti agli ufficiali giudiziari secondo criteri di semplificazione e<br />

forfetizzazione e previsione del relativo pagamento per mezzo di strumenti telematici.<br />

5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti<br />

princìpi e criteri direttivi:<br />

a) attribuzione dell'attività di riscossione del ruolo giudiziario per il recupero delle spese<br />

processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative<br />

pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali anche all'ufficio notificazioni, esecuzioni e<br />

protesti, ferma restando la possibilità di affidare la riscossione ai concessionari;<br />

b) fissazione dei compensi spettanti all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti in misura<br />

inferiore a quelli spettanti ai concessionari.<br />

3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono<br />

emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle<br />

finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera<br />

dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione<br />

dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai<br />

princìpi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti<br />

legislativi possono essere comunque emanati.<br />

4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in<br />

vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo<br />

e nel rispetto dei principi e criteri diretti vi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni<br />

integrative e corretti ve dei decreti legislativi medesimi».<br />

2.11<br />

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, LATORRE<br />

Precluso<br />

Sostituire l'articolo con il seguente:<br />

«Art. 2. - (Delega al Governo in materia di registrazione telematica dei provvedimenti<br />

giudiziari e di applicazione dell'imposta di registro). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro<br />

tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei<br />

criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi diretti al riordino della normativa sulla<br />

registrazione dei provvedimenti giudiziari in materia civile.<br />

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e<br />

criteri direttivi:<br />

a) stabilire che al momento della pubblicazione del provvedimento l'ufficio giudiziario<br />

individua gli elementi necessari per determinare l'imposta di registro e li comunica in via<br />

telematica, unitamente al provvedimento stesso, all'Agenzia delle entrate;<br />

b) stabilire che gli elementi indicati alla lettera a), se non corretti entro un termine la cui<br />

durata, comunque breve, è definita dal Ministero della giustizia d'intesa con l'Agenzia delle entrate,<br />

determinano l'imposta dovuta per la registrazione del provvedimento;<br />

c) stabilire che il domicilio eletto dalla parte costituita nel processo costituisce anche il<br />

domicilio eletto ai fini della notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta;<br />

d) stabilire che l'avviso di liquidazione è notificato alle parti costituite unitamente all'avviso<br />

di deposito del provvedimento da registrare;<br />

e) stabilire che il pagamento deve essere eseguito in via telematica;<br />

f) semplificare il procedimento, esentando dall'obbligo di registrazione i provvedimenti della<br />

Corte di cassazione e assicurando, nel contempo, l'invarianza del gettito attraverso il pagamento,<br />

salve le ipotesi di esenzione per materia, del corrispondente importo contestualmente al contributo<br />

unificato;<br />

g) semplificare la procedura della registrazione attraverso una puntuale correlazione fra la<br />

classificazione dei procedimenti giudiziati approvata dal Ministero della giustizia e le voci della<br />

tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del<br />

Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni;<br />

h) disporre, eventualmente, l'esenzione dall'obbligo di registrazione per i provvedimenti<br />

soggetti a imposta in misura fissa, assicurando, nel contempo, l'invarianza del gettito attraverso il


pagamento, salve le ipotesi di esenzione per materia, del relativo importo contestualmente al<br />

contributo unificato.<br />

3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono<br />

emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle<br />

finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera<br />

dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione<br />

dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai<br />

princìpi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti<br />

legislativi possono essere comunque emanati.<br />

4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in<br />

vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo<br />

e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni<br />

integrative e corretti ve dei decreti legislativi medesimi».<br />

2.12<br />

D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, GALPERTI, MARITATI, CASSON, CHIURAZZI, <strong>DELLA</strong> MONICA, LATORRE<br />

Precluso<br />

Sostituire l'articolo con il seguente:<br />

«Art. 2. - (Modifiche al codice di procedura penale in tema di assenza dell'imputato e di<br />

rinnovazione del dibattimento). - 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti<br />

modificazioni:<br />

a) all'articolo 175, commi 2 e 8, le parole: "sentenza contumaciale" sono sostituite dalle<br />

seguenti: "sentenza dibattimentale in assenza dell'imputato";<br />

b) l'articolo 190-bis è sostituito dal seguente:<br />

"Art. 190-bis. - (Requisiti della prova in casi particolari) - 1. Quando è richiesto l'esame di un<br />

testimone, di un coimputato o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già<br />

reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la<br />

persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, ovvero dichiarazioni i cui<br />

verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo nei casi seguenti:<br />

a) quando riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti<br />

dichiarazioni, sopravvenuti o conosciuti in epoca successiva all'assunzione della prova;<br />

b) se il giudice lo ritiene utile o necessario ai fini della decisione, anche su richiesta<br />

motivata delle parti sulla base di specifiche esigenze.<br />

2. I verbali delle prove assunte in precedenza restano inseriti al fascicolo del dibattimento e si<br />

applica l'articolo 511, comma 2-bis»;<br />

a) all'articolo 349:<br />

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché degli imputati nei<br />

confronti dei quali sia stato sospeso il processo ai sensi dell'articolo 484-bis";<br />

2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:<br />

"4-bis. Quando procede alla identificazione di un imputato nei confronti del quale sia stato<br />

sospeso il processo ai sensi dell'articolo 484-bis, la polizia giudiziaria notifica allo stesso il decreto di<br />

citazione a giudizio e l'ordinanza di sospensione emessa ai sensi dell'articolo 484-bis, ovvero quella<br />

emessa ai sensi dell'articolo 484-quinquies, comma 1, e lo invita a dichiarare o eleggere il domicilio<br />

per le successive notificazioni. La polizia giudiziaria può, ove necessario, accompagnare l'imputato<br />

nei propri uffici ed ivi trattenerlo per il tempo strettamente occorrente ad effettuare la notifica.<br />

4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, la polizia giudiziaria trasmette senza ritardo la relazione<br />

di notificazione e il verbale di dichiarazione o elezione di domicilio al giudice e al pubblico ministero<br />

procedenti";<br />

a) agli articoli 419, comma 1, 429, comma 1, lettera f), e 552, comma 1, le parole: "sarà<br />

giudicato in contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "si procederà in sua assenza";<br />

b) l'articolo 420-ter è sostituito dal seguente:<br />

"Art. 420-ter. - (Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore) - 1. Quando<br />

l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad<br />

assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento,<br />

il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.<br />

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile<br />

che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o<br />

forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può costituire motivo di<br />

impugnazione.


3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono<br />

le condizioni previste dal comma 1, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando<br />

con ordinanza la relativa data.<br />

4. La lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per<br />

tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Della nuova udienza fissata con l'ordinanza di<br />

cui ai commi 1, 2 e 3 è dato avviso all'imputato. Se lo stesso è assistito da difensore di fiducia e<br />

questi è presente, personalmente o tramite sostituto, l'avviso si intende notificato all'imputato.<br />

5. Nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta<br />

impossibilità di comparire per legittimo impedimento, il giudice dispone il rinvio dell'udienza<br />

fissando con ordinanza la relativa data; l'ordinanza è depositata in cancelleria senza obbligo di<br />

avviso al difensore.<br />

6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica e il giudice dispone procedersi oltre, se:<br />

a) l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi;<br />

b) l'imputato è assistito da un unico difensore e questi non ha prontamente comunicato<br />

l'impedimento;<br />

c) il difensore, pur avendo prontamente comunicato l'impedimento, non ha indicato<br />

espressamente i motivi che non consentono la nomina di un sostituto ai sensi dell'articolo 102;<br />

d) l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito»;<br />

e) all'articolo 420-quater:<br />

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Assenza o allontanamento volontario<br />

dell'imputato»;<br />

2) al comma 1, le parole: "ne dichiara la contumacia" sono sostituite dalle seguenti:<br />

"ordina procedersi in assenza";<br />

3) al comma 2, le parole: "in sua contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "in sua<br />

assenza";<br />

4) al comma 3, le parole: "la contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "l'assenza";<br />

5) al comma 4, le parole: "dichiarativa di contumacia" sono sostituite dalle seguenti:<br />

"che ha disposto procedersi in assenza";<br />

6) al comma 7, le parole: "dichiarativa di contumacia" sono sostituite dalle seguenti:<br />

"che ha disposto procedersi in assenza" e le parole: "contumace o" sono soppresse;<br />

7) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:<br />

"7-bis. Le disposizioni degli articoli 420-bis e 420-ter non si applicano quando l'imputato,<br />

anche se impedito, chiede o consente che l'udienza preliminare avvenga in sua assenza o, se<br />

detenuto, rifiuta di assistervi. L'imputato in tali casi è rappresentato dal difensore.<br />

7-ter. L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è considerato<br />

presente ed è rappresentato dal difensore.";<br />

a) l'articolo 420-quinquies è abrogato;<br />

b) dopo l'articolo 484 sono inseriti i seguenti:<br />

"Art. 484-bis. - (Rinnovazione della citazione. Sospensione del processo) - 1. Salvo che<br />

l'imputato sia presente all'udienza, quando la notificazione della citazione a giudizio è stata omessa<br />

ovvero è nulla, il giudice rinvia il dibattimento e dispone che la citazione sia notificata all'imputato<br />

personalmente o a mani di familiare convivente, anche tramite la polizia giudiziaria. Salvo quanto<br />

previsto dal comma 3, allo stesso modo provvede quando l'imputato non è presente all'udienza e la<br />

notificazione della citazione è stata effettuata ai sensi degli articoli 159, comma 2, 161, comma 4,<br />

165, comma 1, e 169, comma 1.<br />

2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, sempre che non debba<br />

essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, il giudice dispone con<br />

ordinanza la sospensione del processo, salvo che, in ragione della natura o della gravità del reato<br />

contestato, ovvero del numero dei reati contestati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero<br />

dell'esigenza di garantire la genuinità e la completezza della prova, la sospensione possa arrecare<br />

grave pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. In tale ultimo caso il giudice dispone<br />

procedersi in assenza dell'imputato con ordinanza specificamente motivata.<br />

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.<br />

4. Le disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 non si applicano:<br />

a) se l'imputato nel corso del procedimento ha nominato un difensore di fiducia, anche in<br />

caso di successiva revoca;<br />

b) se l'imputato, nel corso del procedimento, è stato arrestato, fermato o sottoposto a<br />

misura cautelare;


c) in ogni altro caso in cui dagli atti emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si<br />

procede nei suoi confronti ovvero che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del<br />

processo o di atti del medesimo.<br />

5. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del processo, o<br />

anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la<br />

notifica della citazione. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il<br />

procedimento non abbia ripreso il suo corso.<br />

6. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo nei seguenti casi:<br />

a) se le ricerche di cui al comma 5 hanno avuto esito positivo ed è stata regolarmente<br />

effettuata la notifica della citazione;<br />

b) se l'imputato ha nominato un difensore di fiducia;<br />

c) in ogni altro caso in cui emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede<br />

nei suoi confronti.<br />

7. Nei casi previsti dal comma 6, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dando ne<br />

comunicazione alle parti.<br />

8. All'udienza di cui al comma 7 l'imputato, ancorché decaduto, può formulare richiesta ai<br />

sensi degli articoli 444 e 438. .<br />

9. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice dispone la separazione del processo a<br />

carico dell'imputato nei cui confronti è disposta lasospensione ai sensi del comma 2.<br />

Art. 484-ter. - (Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore) - 1. Quando<br />

l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad<br />

assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento,<br />

il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.<br />

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile<br />

che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o<br />

forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di<br />

discussione successiva né motivo di impugnazione.<br />

3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono<br />

le condizioni previste dal comma 1, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando<br />

con ordinanza la relativa data.<br />

4. La lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per<br />

tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Della nuova udienza fissata con l'ordinanza di<br />

cui ai commi 1, 2 e 3 è dato avviso all'imputato. Se lo stesso è assistito da un difensore di fiducia e<br />

questi è presente, personalmente o tramite sostituto, l'avviso si intende notificato all'imputato.<br />

5. Nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta<br />

impossibilità di comparire per legittimo impedimento, il giudice dispone il rinvio dell'udienza<br />

fissando con ordinanza la relativa data; l'ordinanza è depositata in cancelleria senza obbligo di<br />

avviso al difensore.<br />

6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica e il giudice dispone procedersi oltre, se:<br />

a) l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi;<br />

b) il difensore non ha prontamente comunicato l'impedimento;<br />

c) il difensore non ha indicato espressamente i motivi che non consentono la nomina di un<br />

sostituto ai sensi dell'articolo 102;<br />

d) l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.<br />

Art. 484-quater. - (Assenza o allontanamento volontario dell'imputato) - 1. Quando, all'esito<br />

delle verifiche di cui all'articolo 484-bis, comma 1, il giudice ritiene che non ricorrono i presupposti<br />

per ordinare la sospensione del processo, ordina procedersi in assenza dell'imputato. Se l'imputato<br />

compare prima della pronuncia della sentenza, il giudice revoca l'ordinanza.<br />

2. Le disposizioni dell'articolo 484-ter non si applicano quando l'imputato, anche se impedito,<br />

chiede o consente che l'udienza o il processo si svolgano in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di<br />

assistervi.<br />

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È, altresì,<br />

rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si<br />

allontana dall'aula di udienza.<br />

4. L'imputato che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive, è<br />

considerato presente non comparso.


5. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che<br />

l'assenza dell'imputato è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza<br />

maggiore o altro legittimo impedimento.<br />

6. Se la prova indicata nel comma 5 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza di cui al<br />

comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è<br />

comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti<br />

compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con<br />

ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che riti elle<br />

rilevanti ai fini della decisione.<br />

7. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla, altresì, se il processo doveva essere sospeso ai sensi<br />

dell'articolo 484-bis, comma 2. In tal caso il giudice revoca l'ordinanza e procede a norma<br />

dell'articolo 484-bis; restano validi gli atti compiuti in precedenza, ma l'imputato, se la sospensione<br />

è revocata, può chiedere l'ammissione di prove ai sensi dell'articolo 493 o la rinnovazione di quelle<br />

che ritiene rilevanti ai fini della decisione.<br />

Art. 484-quinquies. - (Assenza dell'imputato in casi particolari) - 1. Quando il giudice ha<br />

disposto procedersi in assenza dell'imputato, ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2, secondo<br />

periodo, se l'imputato compare prima della chiusura del dibattimento, il giudice revoca la relativa<br />

ordinanza. In tal caso, quando si procede a carico di più imputati, può disporre la separazione dei<br />

processi ai sensi dell'articolo 18.<br />

2. Nel caso di cui al comma 1, l'imputato è rimesso in termini per formulare le richieste di cui<br />

all'articolo 493; il giudice ammette le prove ai sensi degli articoli 190 e 495. Non si applica l'articolo<br />

190-bis, ma le prove assunte in precedenza sono utilizzabili ai fini della decisione anche nei<br />

confronti dell'imputato comparso tardivamente.<br />

3. Si applica l'articolo 484-bis, comma 8»;<br />

a) l'articolo 490 è sostituito dal seguente:<br />

"Art. 490. - (Accompagnamento coattivo dell'imputato assente) - 1. Il giudice, a norma<br />

dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua<br />

presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame.";<br />

b) dopo l'articolo 493 è inserito il seguente:<br />

"Art. 493-bis. - (Mutamento della persona fisica del giudice) - 1. In caso di mutamento della<br />

persona fisica del giudice, le parti possono reiterare la richiesta di ammissione delle prove già<br />

indicate nella lista di cui all'articolo 468, ivi comprese le prove non ammesse nel dibattimento<br />

precedente e quelle in ordine alle quali vi è stata rinuncia, ovvero chiedere l'ammissione di prove<br />

nuove ai sensi dell'articolo 493, comma 2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza ai sensi<br />

degli articoli 190, 190-bis e 495.<br />

2. Nel giudizio abbreviato o in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti, le prove<br />

assunte nel dibattimento precedente sono utilizzabili ai fini della decisione";<br />

a) all'articolo 495, comma 4-bis, le parole: ", con il consenso dell'altra parte," sono<br />

soppresse;<br />

b) all'articolo 511:<br />

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:<br />

"2-bis. È sempre consentita la lettura dei verbali di dichiarazioni raccolte in sede di incidente<br />

probatorio, dei verbali di prove di diverso processo acquisiti ai sensi dell'articolo 238, delle prove<br />

assunte in assenza dell'imputato, nonché dei verbali di prove assunte dinanzi a un giudice diverso,<br />

sia a seguito di declatoria di incompetenza che in caso di mutamento della persona fisica del<br />

giudice";<br />

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:<br />

"5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare analiticamente gli atti<br />

utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone<br />

tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando sorga serio disaccordo tra le parti sul contenuto<br />

dell'atto.";<br />

a) all'articolo 513, comma 1, le parole: "contumace o" sono soppresse;<br />

b) all'articolo 520, nella rubrica e nel comma 1, le parole "contumace o" sono soppresse;<br />

c) agli articoli 548, comma 3, e 585, comma 2, lettera d), la parola: "contumace" è<br />

sostituita dalla seguente: "assente";<br />

d) all'articolo 603, il comma 4 è sostituito dal seguente:<br />

"4. Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato,<br />

assente in primo grado, ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o<br />

forza maggiore, sempre che in tale caso il fatto non sia dovuto a sua colpa";


a) il comma 2-bis dell'articolo 484, l'articolo 489 e l'articolo 511-bis sono abrogati.»<br />

2.15<br />

<strong>DELLA</strong> MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE,<br />

MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, CARLONI, GHEDINI, MARINARO,<br />

LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI,<br />

SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, FILIPPI MARCO, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI,<br />

CHIAROMONTE, DEL VECCHIO<br />

Precluso<br />

Sostituire l'articolo con il seguente:<br />

«Art. 2. - 1. L'articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, è<br />

sostituito dal seguente:<br />

"Art. 132-bis. - (Udienza di programma e disciplina delle udienze dibattimentali) - 1. Alla<br />

prima udienza dibattimentale il giudice provvede alla verifica della regolare costituzione delle parti,<br />

alla discussione e decisione delle questioni preliminari (quali le questioni sulla competenza per<br />

territorio o per connessione, le nullità ex articolo 181, commi 2 e 3 del codice di procedura penale,<br />

la costituzione di parte civile, l'intervento di enti o associazioni previste dall'articolo 91 del codice di<br />

procedura penale; l'inserimento o espunzione di atti dal fascicolo per il dibattimento; la riunione o<br />

la separazione di giudizi), alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove,<br />

alla definizione, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, dei giudizi ai sensi degli articoli 444 e<br />

seguenti del codice o nelle forme del rito abbreviato, purché non condizionato all'assunzione di<br />

prove dichiarative, nonchè alla dichiarazione di estinzione o di improcedibilità del reato.<br />

2. Nella stessa udienza il giudice, sentite le parti, stabilisce con ordinanza il calendario delle<br />

udienze successive. La lettura del calendario in udienza sostituisce la notifica degli avvisi di rinvio<br />

per i soggetti che sono o devono considerarsi presenti. Il giudice autorizza, inoltre, le parti alla<br />

citazione dei soggetti inclusi nella lista di cui all'articolo 468 del codice, secondo le scadenze<br />

previste dal calendario per l'assunzione delle prove. Ai fini della formulazione del calendario, i<br />

difensori comunicano al giudice l'eventuale sussistenza di concomitanti impegni professionali e,<br />

tenuto conto dell'attività istruttoria da svolgere alla data indicata, possono contestualmente<br />

nominare un sostituto ai sensi dell'articolo 102 del codice penale.<br />

3. Si procede all'audizione o all'esame della parte offesa che compare alla prima udienza solo<br />

se si tratti di persona detenuta ovvero proveniente da altro stato o da regione diversa da quella in<br />

cui si celebra il processo, nonché nei casi in cui il processo sia di particolare complessità e infine, in<br />

tutti i casi in cui il giudice lo ritenga, con provvedimento motivato, assolutamente necessario.<br />

4. Nella formazione del ruolo e nella trattazione dei processi il giudice attribuisce priorità ai<br />

processi in ragione della gravità e della concreta offensività del reato, del pregiudizio che può<br />

derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonché<br />

dell'interesse della persona offesa e, in ogni caso, ai processi a carico di imputati detenuti, anche<br />

per reato diverso da quello per cui si procede, ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407,<br />

comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica.<br />

5. Il giudice programma le udienze in modo in modo da assicurarne la ragionevole durata,<br />

considerando altresì la Particolare complessità del processo, avuto riguardo anche al numero, alla<br />

natura e alla gravità dei reati contestati, al numero degli imputati, delle persone offese o dei<br />

testimoni, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare.<br />

6. Non incidono sulla ragionevole durata i periodi di sospensione del processo imposti da una<br />

particolare disposizione di legge, dal tempo necessario per ottenere l'estradizione di un imputato<br />

dall'estero, l'esecuzione di una o più rogatorie internazionali, l'espletamento di perizie ritenute<br />

indispensabili, dal tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o<br />

del suo difensore o su richiesta dell'imputato o del suo difensore, nonché a causa dell'assenza,<br />

dell'allontanamento o della mancata Partecipazione del difensore che renda privo di assistenza<br />

l'imputato, ovvero dal tempo che consegue alla dichiarazione di ricusazione del giudice o alla<br />

richiesta di rimessione del processo e inoltre dal tempo intercorrente tra il giorno della lettura del<br />

dispositivo e la scadenza dei termini per l'impugnazione"».<br />

2.16<br />

MARITATI, D'AMBROSIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, CAROFIGLIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, LATORRE<br />

Precluso<br />

Sostituire l'articolo con il seguente:<br />

«Art. 2. - (Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e all'articolo 86<br />

dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di<br />

determinazione delle priorità per l'esercizio dell'azione penale). - 1. All'articolo 1 del decreto


legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti<br />

modificazioni:<br />

a) la lettera a) del comma 6 è sostituita dalla seguente:<br />

"a) l'organizzazione dell'ufficio in attuazione dei criteri generali dettati dal Consiglio<br />

superiore della magistratura";<br />

b) alla lettera b) del comma 6, la parola: "eventualmente" è soppressa;<br />

c) al comma 6 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:<br />

"c-bis) le priorità nello svolgimento delle indagini preliminari relative a determinate<br />

categorie di reati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2-bis";<br />

d) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per l'approvazione. La modifica<br />

delle priorità nello svolgimento delle indagini deve essere preceduta dagli adempimenti di cui<br />

all'articolo 2-bis, comma 1".<br />

2. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e successive<br />

modificazioni, è inserito il seguente:<br />

"Art. 2-bis. - (Criteri di priorità nelle indagini preliminari). - 1. Il procuratore della Repubblica,<br />

sentiti il questore, i comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di<br />

finanza, i sindaci dei comuni e il presidente della provincia, i cui territori sono compresi in tutto o in<br />

parte nel circondario del tribunale, nonché i presidenti, o loro delegati, dei consigli dell'ordine<br />

forense territorialmente interessati, determina le priorità nello svolgimento delle indagini in<br />

relazione ai reati che, per la natura degli interessi lesi o messi in pericolo e per la Particolare<br />

frequenza di commissione, assumono connotazione di maggiore gravità.<br />

2. Al fine di assicurare tempestività nella conduzione e nella definizione delle indagini<br />

preliminari per i reati di trattazione prioritaria individuati ai sensi del comma 1, il procuratore della<br />

Repubblica provvede all'organizzazione dell'ufficio individuando gruppi specializzati di magistrati per<br />

specifici settori di affari. Allo stesso fine, fissa altresì i criteri per la distribuzione e per l'uso delle<br />

risorse tecnologiche e per l'impiego della polizia giudiziaria".<br />

3. L'articolo 4 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, è sostituito dal seguente:<br />

"Art. 4. - (Impiego della polizia giudiziario e delle risorse tecnologiche e finanziarie). - 1. Per<br />

assicurare l'efficienza dell'attività dell'ufficio, il procuratore della Repubblica, oltre a determinare i<br />

criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia<br />

giudizi aria e nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2bis<br />

del presente decreto, determina i criteri per l'utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali<br />

l'ufficio può disporre, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo emanato in<br />

attuazione della delega prevista dagli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettera s), della<br />

legge 25 luglio 2005, n. 150, e delle priorità di indagine previamente individuate secondo la<br />

procedura di cui al citato articolo 2-bis".<br />

4. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al<br />

regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "Il Ministro<br />

della giustizia, inoltre, sulla base di una relazione del Consiglio superiore della magistratura,<br />

riferisce alle Camere sulle modalità organizzative delle procure della Repubblica in relazione alle<br />

priorità di indagine individuate secondo la procedura di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo<br />

20 febbraio 2006, n. 106"».<br />

2.18<br />

CAROFIGLIO, CHIURAZZI, MARITATI, D'AMBROSIO, CASSON, GALPERTI, <strong>DELLA</strong> MONICA, LATORRE<br />

Precluso<br />

Sostituire l'articolo con il seguente:<br />

«Art. 2. - (Modifiche al codice penale in materia di circostanze, recidiva e prescrizione del<br />

reato). - 1. AI codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) all'articolo 62-bis, il secondo comma è abrogato;<br />

b) all'articolo 69, quarto comma, le parole: ", esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto<br />

comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di<br />

prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti," sono soppresse;<br />

c) all'articolo 81, il quarto comma è abrogato;<br />

d) l'articolo 99 è sostituito dal seguente:<br />

"Art. 99. - (Recidiva). - Nei confronti del soggetto che, dopo essere stato condannato per un<br />

delitto non colposo, nei cinque anni successivi alla sentenza irrevocabile commette un delitto della<br />

stessa indole, in caso di successiva condanna il giudice applica un aumento fino a un quarto della<br />

pena da infliggere per il nuovo reato. Nei confronti del soggetto condannato per taluno dei delitti


indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, il termine di cui al<br />

periodo precedente è di dieci anni.<br />

Sono delitti della stessa indole quelli che costituiscono violazione della medesima disposizione<br />

di legge, ovvero offendono il medesimo interesse, ovvero, per la natura dei fatti o dei motivi che li<br />

hanno determinati, presentano in concreto caratteri fondamentali comuni.<br />

La pena può essere aumentata fino alla metà se il recidivo commette un altro delitto della<br />

stessa indole nei dieci anni successivi all'ultimo dei precedenti delitti che hanno determinato la<br />

recidiva di cui al primo comma L'aumento non può essere inferiore a un terzo quando la nuova<br />

condanna viene pronunciata per tal uno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,<br />

del codice di procedura penale";<br />

e) l'articolo 157 è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 157. - (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). - La prescrizione estingue il reato<br />

con il decorso di un tempo pari al massimo della pena edittalmente prevista aumentato della metà.<br />

II tempo necessario a prescrivere non può comunque:<br />

1) essere inferiore a sei anni per i delitti e a quattro anni per le contravvenzioni, ancorché<br />

puniti con la sola pena pecuniaria;<br />

2) essere superiore a venti anni. Per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater<br />

del codice di procedura penale, il termine è di trenta anni.<br />

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge<br />

per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti<br />

e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le circostanze ad effetto speciale e per<br />

quelle per le quali la legge determina la pena in modo autonomo.<br />

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e<br />

la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla<br />

pena detentiva.<br />

Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria,<br />

nonché per le sanzioni applicate dal giudice di pace diverse da quella pecuniaria, si applica il<br />

termine di sei anni.<br />

La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche<br />

come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.<br />

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato»;<br />

f) all'articolo 158, primo comma, dopo la parola: "permanente" sono inserite le seguenti:<br />

"o continuato" e dopo la parola: "permanenza" sono inserite le seguenti: "o la continuazione";<br />

g) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 159 - (Sospensione del Corso della prescrizione). - Il corso della prescrizione rimane<br />

sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di<br />

custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:<br />

1) autorizzazione a procedere;<br />

2) esercizio dell'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale.<br />

Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica<br />

dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende<br />

dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.<br />

Nel caso di esercizio dell'azione penale, la sospensione del corso della prescrizione si verifica<br />

dal momento della formulazione dell'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro<br />

sesto del codice di procedura penale ovvero della richiesta di rinvio a giudizio. Il corso della<br />

prescrizione riprende:<br />

1) in caso di impugnazione proposta dal pubblico ministero:<br />

a) dalla data del deposito della dichiarazione di appello, fatta salva l'ipotesi di cui<br />

all'articolo 569, comma 2, del codice di procedura penale;<br />

b) nel caso di conversione del ricorso per cassazione in appello, dalla data di<br />

trasmissione degli atti al giudice d'appello;<br />

2) in caso di impugnazione proposta dall'imputato, dal giorno della pronuncia della<br />

sentenza di annullamento o di cassazione con rinvio al giudice di primo grado, salvo che<br />

l'annullamento o la cassazione riguardino esclusivamente la misura della pena, l'esistenza di<br />

circostanze o il giudizio di comparazione delle medesime»;<br />

h) all'articolo 160:<br />

1) al secondo comma, dopo le parole: "davanti al pubblico ministero" sono inserite le<br />

seguenti: "o alla polizia giudiziaria da questo delegata", dopo le Parole: "sulla richiesta di


archiviazione," sono inserite le seguenti: l'avviso di conclusione delle indagini preliminari,"; e dopo<br />

le parole: "rinvio a giudizio" sono inserite le seguenti: "o di emissione del decreto penale di<br />

condanna";<br />

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:<br />

«La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione.<br />

Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. Salvo che per i reati<br />

di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, i termini stabiliti<br />

dall'articolo 157, primo e secondo comma, non possono essere prolungati oltre la metà. In ogni<br />

caso, non possono essere superati i termini stabiliti dal medesimo articolo 157, secondo comma,<br />

numero 2);<br />

3) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:<br />

«La prescrizione del reato interrotta dalla sentenza di condanna non comincia nuovamente a<br />

decorrere nel caso in cui il ricorso per cassazione presentato avverso la predetta sentenza sia<br />

dichiarato inammissibile.<br />

La prescrizione non comincia nuovamente a decorrere, altresì nel caso in cui sia presentato<br />

ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata in grado di appello che abbia confermato<br />

la sentenza di condanna di primo grado ovvero abbia riformato la stessa limitatamente alla specie o<br />

alla misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze. La<br />

disposizione di cui al presente comma non si applica in caso di accoglimento del ricorso»;<br />

i) all'articolo 161, il secondo comma è sostituito dal seguente:<br />

«Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o l'interruzione<br />

della prescrizione per tal uno di essi ha effetto anche per gli altri».<br />

2. AI codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) all'articolo 108, comma 2, le parole: "o la prescrizione del reato" sono soppresse;<br />

b) all'articolo 175, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:<br />

"2-ter. Nel caso previsto al comma 2, la prescrizione del reato non decorre";<br />

c) all'articolo 656, comma 9, la lettera c) è abrogata;<br />

d) all'articolo 671, il comma 2-bis è abrogato.<br />

3. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) l'articolo 30-quater è abrogato;<br />

b) all'articolo 47-ter:<br />

1) al comma 01, le parole: "purché non sia stato dichiarato delinquente abituaIe,<br />

professionale o per tendenza né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del<br />

codice penale" sono sostituite dalle seguenti: ", sempre che tale misura sia idonea ad evitare che il<br />

condannato commetta altri reati";<br />

2) il comma 11 è abrogato;<br />

3) al comma 1-bis, le parole: "e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista<br />

dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale" sono soppresse;<br />

c) l'articolo 50-bis è abrogato;<br />

d) all'articolo 58-quater, il comma 7-bis è abrogato».<br />

2.19<br />

<strong>DELLA</strong> MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI,<br />

CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI,<br />

SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, FILIPPI MARCO,<br />

BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO<br />

Precluso<br />

Sostituire l'articolo con il seguente:<br />

«Art. 2. - (Misure per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo verbale). - 1.<br />

L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:<br />

"Art. 157. - (Prescrizione del reato.) - 1. La prescrizione estingue il reato:<br />

a) Se l'azione penale non viene esercitata entro venti anni dalla consumazione del reato,<br />

nel caso di reati puniti con pena detentiva non inferiore a quindici anni;<br />

b) se l'azione penale non viene esercitata entro quindici anni dalla consumazione del reato,<br />

nel caso di reati puniti con pena detentiva non inferiore a dieci anni;<br />

c) se l'azione penale non viene esercitata entro dieci anni dalla consumazione del reato, nel<br />

caso di reati puniti con pena detentiva non inferiore a cinque anni;


d) se l'azione penale non viene esercitata entro sette anni dalla consumazione del reato,<br />

nel caso di reati puniti con pena detentiva inferiore a cinque anni;<br />

e) se l'azione penale non viene esercitata entro cinque anni dalla consumazione del reato,<br />

nel caso di reati puniti con pena interdittiva, prescrittiva o pecuniaria.<br />

2. I termini di cui al comma 1 sono aumentati di un terzo quando si procede in ordine ai delitti<br />

contro la pubblica amministrazione di cui al libro li titolo secondo del codice penale e sono<br />

aumentati della metà quando si procede per taluno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera<br />

a), del codice di procedura penale e comunque quando si procede in ordine ai delitti indicati<br />

all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale o a delitti per cui è contestata<br />

l'aggravante prevista dall'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 convertito, dalla legge 12<br />

luglio 1991, n. 203.<br />

3. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente pene di specie<br />

diversa. per determinare il termine della prescrizione si fa riferimento alla pena più grave.<br />

4. La prescrizione è rinunziabile con dichiarazione presentata personalmente dall'imputato<br />

ovvero dal difensore munito di mandato speciale.<br />

5. l reati puniti con l'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti,<br />

non si prescrivono.<br />

6. Ai fini della prescrizione non si tiene conto delle circostanze, salvo che per le circostanze<br />

aggravanti ad effetto speciale e per quelle per le quali la legge determina la pena in modo<br />

autonomo.<br />

7. Ove sia stata esercitata l'azione penale entro i termini indicati dal codice di procedura<br />

penale, ai fini della prescrizione decorrono i seguenti ulteriori termini:<br />

a) cinque anni per la pronuncia del dispositivo che conclude il primo grado di giudizio;<br />

b) due anni per la pronuncia del dispositivo che conclude ogni eventuale successivo grado<br />

di giudizio.".<br />

2. L'articolo 158 del codice penale è sostituito dal seguente:<br />

"Art. 158. - (Operatività e decorrenza della prescrizione). - 1. La prescrizione opera rispetto<br />

ad ogni singolo reato contestato all'imputato, salvo quanto previsto dal Comma 2.<br />

2. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della<br />

consumazione; per il reato tentato dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato<br />

permanente o di reato continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione.<br />

3. Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il<br />

termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei<br />

reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del<br />

commesso reato.".<br />

3. L'articolo 159 del codice penale è sostituto dal seguente:<br />

"Art. 159. - (Sospensione del corso della prescrizione). - 1. II corso della prescrizione rimane<br />

sospeso per tutto il tempo in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei<br />

termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge oltre che nei casi di:<br />

a) autorizzazione a procedere;<br />

b) deferimento della questione ad altro giudizio;<br />

2. Il corso della prescrizione è inoltre sospeso:<br />

a) per il tempo necessario per ottenere l'estradizione di un imputato dall'estero;<br />

b) durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento<br />

dell'imputato o del suo difensore, Ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, Ovvero a<br />

causa dell'assenza, dell'allontanamento o della mancata partecipazione del difensore che renda<br />

privo di assistenza l'imputato, Ovvero per effetto della dichiarazione di ricusazione del giudice o<br />

della richiesta di rimessione del processo.<br />

c) nel caso di una o più perizie il cui espletamento sia di particolare complessità e comporti,<br />

per ciascuna, la sospensione necessaria del processo per un periodo, comunque, non superiore a<br />

sei mesi;<br />

d) per tutto il tempo necessario all'espletamento di rogatorie internazionali, quando sia<br />

assolutamente necessario sospendere il processo;<br />

e) durante il tempo intercorrente tra il giorno della lettura del dispositivo della sentenza e<br />

la scadenza dei termini per l'impugnazione.<br />

3. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza<br />

non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione<br />

dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato


di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di<br />

procedura penale.<br />

4. Nel caso di autorizzazione a procedere la sospensione del corso della prescrizione si verifica<br />

dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende<br />

dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.<br />

5. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione».<br />

2.20<br />

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, <strong>DELLA</strong> SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO,<br />

MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, <strong>DELLA</strong> MONICA, LATORRE<br />

Precluso<br />

Sostituire l'articolo con il seguente:<br />

«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 157 del codice penale). - 1. L'articolo 157 del codice penale è<br />

sostituito dal seguente:<br />

«Art. 157. - (Prescrizione del reato.) - 1. La prescrizione estingue il reato:<br />

a) se l'azione penale non viene esercitata entro quindici anni dalla consumazione del reato,<br />

nel caso di reati puniti con pena detentiva non inferiore a dieci anni;<br />

b) se l'azione penale non viene esercitata entro dieci anni dalla consumazione del reato, nel<br />

caso di reati puniti con pena detentiva non inferiore a cinque anni;<br />

c) se l'azione penale non viene esercitata entro sette anni dalla consumazione del reato,<br />

nel caso di reati puniti con pena detentiva inferiore a cinque anni;<br />

d) se l'azione penale non viene esercitata entro cinque anni dalla consumazione del reato,<br />

nel caso di reati puniti con pena interdittiva, prescritti va o pecuniaria.<br />

2. Quando per il reato siano previste, alternativamente ovvero cumulativamente, pene di<br />

specie diversa, per determinare il termine di prescrizione si fa riferimento alla pena più grave.<br />

3. I reati puniti con l'ergastolo non si prescrivono.<br />

4. Ai fini della prescrizione non si tiene conto delle circostanze."».<br />

2.202<br />

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO,<br />

LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA<br />

Precluso<br />

Sostituire l'articolo con il seguente:<br />

«Art. 2. - (Modifiche alle norme di attuazione del codice di procedura penale). - 1. Alle norme<br />

di attuazione del codice di procedura penale, dopo l'articolo 144 è inserito il seguente:<br />

«Art. 144-bis. - (Programmazione e disciplina delle udienze dibattimentali) - 1. Alla prima<br />

udienza dibattimentale il giudice provvede alla verifica della regolare costituzione delle parti, alla<br />

discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione<br />

delle prove, alla definizione dei giudizi ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice o nelle forme<br />

del rito abbreviato, purché non condizionato all'assunzione di prove dichiarative, nonché alla<br />

dichiarazione di estinzione o di improcedibilità del reato.<br />

2. Nella stessa udienza il giudice, sentite le parti, stabilisce con ordinanza il calendario delle<br />

udienze successive, nel rispetto dei tempi di cui ai commi 5 e 6. La lettura del calendario in udienza<br />

sostituisce gli avvisi di rinvio per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Il giudice<br />

autorizza, altresì, le parti alla citazione dei soggetti inclusi nella lista di cui all'articolo 468 del<br />

codice, secondo le scadenze previste dal calendario per l'assunzione delle prove. Ai fini della<br />

formulazione del calendario, i difensori comunicano al giudice l'eventuale sussistenza di<br />

concomitanti impegni professionali e, tenuto conto dell'attività istruttoria da svolgere alla data<br />

indicata, possono contestualmente nominare un sostituto ai sensi dell'articolo 102 del codice.<br />

3. La persona offesa comparsa alla prima udienza viene sentita solo ove detenuta,salvo che il<br />

processo sia di particolare complessità, ovvero se proviene da regione diversa da quella in cui si<br />

celebra il processo, nonché in ogni caso in cui il giudice lo ritenga assolutamente necessario.<br />

4. Nella formazione del ruolo e nella trattazione dei processi il giudice assegna precedenza<br />

assoluta ai giudizi con imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede,<br />

nonché, anche su segnalazione delle parti, ai giudizi per i quali si siano verificate nullità, difetti di<br />

notificazione o situazioni processuali che possono determinare l'immediata definizione o il rinvio del<br />

processo. I difensori rappresentano eventuali concomitanti impegni professionali all'ausiliario del<br />

giudice prima dell'apertura dell'udienza.


5. Il, giudice programma le udienze in modo da assicurare la conclusione del processo in<br />

tempi compatibili con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo. In particolare,<br />

per la conclusione del processo sono previsti i seguenti termini:<br />

a) per il giudizio di primo grado: anni due;<br />

b) per il giudizio in grado di appello: anni due;<br />

c) per il giudizio dinanzi alla Corte di cassazione: anni uno.<br />

6. I termini di cui al comma 5 possono tuttavia essere superati per i processi di particolare<br />

complessità, avuto riguardo al numero, alla natura e alla gravità dei reati contestati, al numero<br />

degli imputati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero alla natura delle questioni tecnicogiuridiche<br />

da affrontare.<br />

7. Nel computo dei termini di cui ai commi 5 e 6, non si tiene conto del tempo necessario per<br />

ottenere l'estradizione di un imputato dall'estero ovvero per l'esecuzione di una rogatoria<br />

internazionale, nonché del periodo in cui il processo è a qualsiasi titolo sospeso.<br />

8. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento vigila sul rispetto dei termini di cui<br />

ai commi 5 e 6 e riferisce con relazione annuale, rispettivamente, al presidente del tribunale, al<br />

presidente della corte di appello e al primo presidente della Corte di cassazione.».<br />

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4 e 5.<br />

2.5<br />

D'ALIA<br />

Precluso<br />

Sostituire l'articolo con il seguente:<br />

«Art. 2. - (Estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole) - 1. Nel<br />

codice di procedura penale, dopo l'articolo 346 è inserito il seguente:<br />

"Art. 346-bis - (Non doversi procedere per estinzione del processo). - 1. Il giudice, nei<br />

processi per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale è<br />

inferiore nel massimo ai cinque anni di reclusione, dichiara non doversi procedere per estinzione del<br />

processo quando:<br />

a) dalla data di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, ovvero di notifica<br />

del decreto di citazione diretta, ovvero di instaurazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'articolo<br />

450 o di notifica del decreto di giudizio immediato o del decreto penale di condanna sono decorsi<br />

più di tre anni senza che sia stata redatta la sentenza che definisce il giudizio di primo grado, con<br />

deposito, contestuale o successivo, della motivazione ai sensi dell'articolo 544 e con le modalità di<br />

cui all'articolo 548;<br />

b) dalla data di scadenza dei termini per l'impugnazione previsti dall'articolo 585 sono<br />

decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di<br />

appello, con deposito della motivazione;<br />

c) dalla data di scadenza per la proposizione del ricorso per cassazione è decorso più di un<br />

anno senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di Cassazione, con deposito<br />

della motivazione ai sensi dell'articolo 617".<br />

2. Il corso dei termini indicati nel comma 1 è sospeso:<br />

a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e<br />

in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare<br />

disposizione di legge;<br />

b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il<br />

dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su<br />

richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati<br />

disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;<br />

c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.<br />

3. Il giudice può aumentare fino alla metà i termini di cui al comma 1 nei casi di maggiore<br />

complessità del processo, per numero di parti o di imputazioni o per altri motivi rimessi al suo<br />

apprezzamento. Nelle ipotesi di cui agli articoli 516, 517 e 518, comma 2, i termini di cui al comma<br />

1 non possono essere aumentati complessivamente per più di sei mesi.<br />

4. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica<br />

l'articolo 649.<br />

5. In caso di giudizio di rinvio, a seguito di annullamento da parte della corte di cassazione,<br />

per ogni grado del giudizio di rinvio si applicano gli stessi termini di cui al comma 1. Si applicano i<br />

termini di fase previsti al comma 1 anche in caso di revisione del processo ai sensi dell'articolo 629<br />

e seguenti.


6. In caso di dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi del comma 1 del presente<br />

articolo, non si applica l'articolo 75, comma 3. Quando la parte civile trasferisce l'azione in sede<br />

civile, i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile sono ridotti della<br />

metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo<br />

all'azione trasferita.<br />

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l'imputato dichiara di non<br />

volersi avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione è formulata personalmente in<br />

udienza ovvero è presentata dall'interessato personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In<br />

quest'ultimo caso la sottoscrizione della richiesta è autenticata nelle forme previste dall'articolo<br />

583, comma 3».<br />

2.21<br />

<strong>DELLA</strong> MONICA, CASSON, GALPERTI, CHIURAZZI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO,<br />

LATORRE, MARITATI, ADAMO<br />

Precluso<br />

Sopprimere il comma 1.<br />

2.24<br />

D'ALIA<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», comma 1, sostituire le parole:«inferiore nel massimo ai<br />

dieci anni di reclusione,» con le seguenti: «inferiore nel massimo ai cinque anni di reclusione,».<br />

2.204<br />

PERDUCA, PORETTI, BONINO<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», al comma 1, ivi richiamato premettere alla lettera a) la<br />

seguente: «dall'iscrizione del nominativo dell'indagato nel registro delle notizie di reato di cui all'art.<br />

335 del codice di procedura penale sono decorsi più di due anni senza che il pubblico ministero<br />

abbia esercitato l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'art. 405 del codice di<br />

procedura penale o abbia richiesto l'archiviazione».<br />

Conseguentemente dopo l'articolo 2 inserire il seguente: «2-bis. (Responsabilità disciplinare<br />

del Pubblico Ministero) L'estinzione del processo determina per le cause previste dall'art. 346-bis,<br />

comma 1, lettera aa) del codice di procedura penale, è fonte di responsabilità disciplinare per il<br />

Pubblico Ministero titolare delle indagini ed è valutata ai fini della progressione in carriera dello<br />

stesso.<br />

2.27<br />

PORETTI, PERDUCA, BONINO<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis» al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:<br />

«0a) dall'iscrizione del nominativo dell'indagato nel registro delle notizie di reato di cui<br />

all'articolo 335 sono decorsi più di due anni senza che il pubblico ministero abbia esercitato l'azione<br />

penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 o abbia richiesto l'archiviazione».<br />

2.28<br />

D'ALIA<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:<br />

«a) dalla data di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, ovvero di notifica<br />

del decreto di citazione diretta, ovvero di instaurazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'articolo<br />

450 del codice di procedura penale o di notifica del decreto di giudizio immediato o del decreto<br />

penale di condanna sono decorsi più di tre anni senza che sia stata redatta la sentenza che<br />

definisce il giudizio di primo grado, con deposito, contestuale o successivo, della motivazione ai<br />

sensi dell'articolo 544 e con le modalità di cui all'articolo 548 del medesimo codice;».<br />

2.29<br />

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:<br />

«a) sono decorsi più di due anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il<br />

giudizio di primo grado:<br />

1) dalla data di notifica del decreto con il quale il giudice dispone il giudizio immediato;


2) nel giudizio conseguente all'opposizione a decreto penale di condanna, di cui<br />

all'articolo 461:<br />

a) dalla data in cui il giudice emette decreto a norma dell'articolo 456, commi 1, 3 e<br />

5;<br />

b) dal decreto in cui il giudice fissa l'udienza per il giudizio abbreviato;<br />

c) dal decreto con il quale il giudice fissa un termine entro il quale il pubblico<br />

ministero deve esprimere il consenso all'applicazione della pena su richiesta di parte;<br />

3) nel giudizio direttissimo di cui all'articolo 449 dalla data in cui è stato eseguito<br />

l'arresto dell'imputato;<br />

4) dalla data di emissione del decreto di giudizio immediato;<br />

5) dalla data del decreto che dispone il giudizio a seguito di udienza preliminare ex<br />

articolo 424;<br />

6) dalla data del provvedimento con cui il giudice esercita l'azione penale, nel giudizio<br />

abbreviato di cui all'articolo 438 e nel giudizio di applicazione su richiesta ex articolo 444.<br />

7) dalla data della citazione diretta a giudizio.».<br />

2.30<br />

PERDUCA, PORETTI, BONINO<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis» nel comma 1, la lettera a) con la seguente:<br />

«a) dal provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando<br />

l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 sono decorsi più di due anni senza che sia stata emessa la<br />

sentenza che definisce il giudizio di primo grado; qualora si proceda per reati per i quali è prevista<br />

l'udienza preliminare di cui al libro V, titolo IX il termine complessivo per giungere all'emissione<br />

della sentenza di primo grado del giudizio è elevato a due anni e sei mesi».<br />

2.31<br />

MAZZATORTA<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 1, lettera a), sostituire le parole: «due anni»<br />

con le altre: «tre anni».<br />

2.32<br />

D'ALIA<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:<br />

«b) dalla data di scadenza dei termini per l'impugnazione previsti dall'articolo 585 del<br />

codice di procedura penale sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata la sentenza<br />

che definisce il giudizio di appello, con deposito della motivazione;».<br />

2.33<br />

PORETTI, PERDUCA, BONINO<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:<br />

«b) dal momento del deposito dell'atto di impugnazione avverso la sentenza di cui alla<br />

lettera a) sono decorsi più di diciotto mesi senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce<br />

il giudizio di appello».<br />

2.34<br />

PERDUCA, PORETTI, BONINO<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 1, la lettera c) con la seguente:<br />

«c) dal momento del deposito del ricorso avverso la sentenza di cui alla lettera b) sono<br />

decorsi più di diciotto mesi senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di<br />

Cassazione».<br />

2.35<br />

D'ALIA<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», comma 1, sostituire la lettera c)con la seguente:<br />

«c) dalla data di scadenza per la proposizione del ricorso per cassazione è decorso più di un<br />

anno senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di Cassazione, con deposito<br />

della motivazione ai sensi dell'articolo 617 del codice di procedura penale;».


2.38<br />

D'ALIA<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», comma 1, sopprimere la lettera d).<br />

2.40<br />

PORETTI, PERDUCA, BONINO<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», al comma 1, ivi rivelato, sostituire la lettera d), con la<br />

seguente: «dalla sentenza di cui alla lettera c)sono decorsi più di due anni senza che sia stata<br />

pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione».<br />

2.42<br />

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:<br />

«1-bis. L'articolo 148 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:<br />

"Art. 148. - (Organi e forme delle notificazioni) - 1. Le notificazioni degli atti sono eseguite<br />

dagli ufficiali giudiziari, dalla Polizia penitenziaria, dalla Polizia di Stato, dalla polizia o dai carabinieri<br />

di quartiere, dalla Polizia locale, dai carabinieri delle stazioni e dalla Guardia di finanza.<br />

2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame le notifiche sono<br />

eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle<br />

norme del presente titolo.<br />

3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti. Salve le disposizioni<br />

dell'articolo 157, commi 1, 2 e 3, la notifica è eseguita di regola mediante consegna al destinatario<br />

oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non è<br />

eseguita a mani proprie del destinatario, la copia dell'atto da notificare è consegnata, fatta<br />

eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta<br />

sigillata su cui è apposto il numero cronologico della notificazione. Di detto inserimento è dato atto<br />

nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.<br />

4. La consegna di copia all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il<br />

pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto l'eseguita consegna e la data in cui questa è<br />

avvenuta.<br />

5. La lettura del provvedimento alle persone presenti e gli avvisi che sono dati verbalmente<br />

dal giudice in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale.<br />

6. La comunicazione e gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa<br />

a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie.".<br />

1-ter. All'articolo 156 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) il comma l è sostituito dal seguente:<br />

"1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato detenuto è<br />

eseguita nel luogo di detenzione mediante consegna alla persona. L'atto deve contenere la nomina<br />

del difensore d'ufficio con indicazione del suo nome e cognome, del suo indirizzo, del suo numero di<br />

telefono e difax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo.<br />

L'atto deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso. che tutte le notificazioni successive,<br />

riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia<br />

dal momento del deposito della sua nomina presso la segreteria del pubblico ministero o del giudice<br />

procedente. Deve contenere, infine, l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di<br />

fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina, le notifiche continueranno ad<br />

essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore e presso il difensore d'ufficio nominato.<br />

L'atto è notificato anche al difensore.";<br />

b) il comma 5 è abrogato;<br />

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Prima notificazione alla persona sottoposta ad<br />

indagini e all'imputato detenuto.".<br />

1-quater. L'articolo 157 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:<br />

"Art. 157. - (Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all 'imputato non<br />

detenuto). - 1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato non<br />

detenuto, anche se in servizio militare, se è stata notificata informazione dì garanzia ed è stato;<br />

nominato un difensore di fiducia, è eseguita mediante consegna di copia dell'atto preso lo<br />

studio di questo.


2. Qualora l'imputato non abbia ancora provveduto a nominare un difensore di fiducia, l'atto<br />

deve essere notificato mediante consegna alla persona in qualsiasi luogo si trovi. L'atto deve<br />

contenere la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del suo nome e cognome, del suo<br />

indirizzo, del suo numero di telefono e di lax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre<br />

indicazioni idonee a contattarlo. Deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le<br />

notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o<br />

presso il difensore di fiducia dal momento del deposito della sua nomina presso la segreteria del<br />

pubblico ministero o del giudice procedente. Deve contenere, infine, l'avviso che, in caso di revoca<br />

della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina o<br />

di rinuncia da parte del difensore d'ufficio, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo<br />

studio del medesimo difensore e presso il difensore d'ufficio nominato.<br />

3. Copia dell'atto è notificata anche al difensore.<br />

4. Le notificazioni successive sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o, in<br />

mancanza, al difensore di ufficio.".<br />

1-quinquies. L'articolo 159 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:<br />

"Art. 159. - (Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità) - 1. Qualora non sia possibile<br />

eseguire la notificazione alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato a norma dell'articolo<br />

157, nonostante nuove ricerche che dagli stessi organi delle notificazioni devono essere eseguite in<br />

particolare nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora e in quello dove<br />

egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa o dove gli stessi ritengono opportuno, il pubblico<br />

ministero dopo aver disposto ricerche presso l'amministrazione carceraria centrale ed altre ricerche<br />

ritenute opportune pronuncia decreto con cui dispone che il processo sia sospeso e sospeso il<br />

decorso della prescrizione sino all'avvenuta notifica o all'interrogatorio.<br />

2. Copia del decreto contenente l'esatta indicazione dell'autorità procedente, dei reati<br />

attribuiti e della data in cui sono stati commessi, viene annotato nel registro delle persone ricercate<br />

dalla polizia. Queste ultime nel caso la persona venga rintracciata provvederanno a richiedere a<br />

mezzo fax o posta elettronica al pubblico ministero l'atto da notificare e vi provvederanno.".<br />

1-sexsies. Gli articoli 160, 162, 163 e 164 del codice di procedura penale sono abrogati.<br />

1-septies. All'articolo 552 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dal<br />

seguente:<br />

"Il decreto di citazione è notificato all'imputato presso il suo difensore di fiducia, anche se non<br />

ha eletto domicilio presso di lui, al o ai difensori ed al pubblico ministero, a cura del cancelliere o<br />

della polizia giudiziaria a mezzo fax o messaggio di posta elettronica, seguiti da telegramma che<br />

conferma il modo dell'avvenuta notifica, almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza. Negli<br />

stessi termini deve essere notificato alla parte offesa a mezzo degli organi di cui al comma 1<br />

dell'articolo 148.".<br />

1-octies. L'articolo 24 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:<br />

"Art. 24. - (Impugnabilità del provvedimento relativo alla competenza) - 1. L'ordinanza o la<br />

sentenza che pronunciano sulla competenza per territorio sono inappellabili e diventano definitive<br />

se contro di esse non è proposto ricorso per Cassazione. Il termine per proporre ricorso è di quindici<br />

giorni e decorre dalla pronuncia dell'ordinanza o dal deposito della sentenza in cancelleria.<br />

2. La proposizione del ricorso non sospende il procedimento. Tuttavia il presidente può<br />

sospendere il dibattimento per un periodo non superiore a tre mesi, fissando la data della nuova<br />

udienza.<br />

3. La competenza fissata dalla Corte rimane ferma per tutte le fasi ed i gradi del processo,<br />

salvo che, durante il giudizio di primo grado, sia stata disposta separazione di alcune posizioni,<br />

dalla quale deriva una diversa competenza.<br />

4. Il giudice d'appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al<br />

pubblico ministero presso il giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di<br />

primo grado era incompetente per materia.<br />

5. Le deposizioni testimoniali assunte dal giudice incompetente non conservano validità.".<br />

1-nonies. L'articolo 597 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:<br />

"Art. 597. - (Cognizione del giudice di appello) - 1. L'appello attribuisce al giudice di secondo<br />

grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i<br />

motivi proposti.<br />

2. Il giudice di secondo grado, qualora ritenga fondato il motivo relativo alla mancata<br />

assunzione di una prova decisiva richiesta da una delle parti, anche nel corso del dibattimento,<br />

dispone la rinnovazione del dibattimento a norma dell'articolo 603.


3. solo nell'ipotesi di rinnovazione del dibattimento secondo quanto disposto dal comma 2, il<br />

giudice di secondo grado può procedere a nuova e diversa valutazione della prova testimoniale fatta<br />

ai giudici di primo grado.<br />

4. Quando appellante è il pubblico ministero:<br />

a) se l'appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice può, entro i limiti della<br />

competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la<br />

specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare, quando occorre, misure di<br />

sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;<br />

b) se l'appello riguarda una sentenza di proscioglimento, il giudice può pronunciare<br />

condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera a) ovvero prosciogliere per una causa<br />

diversa da quella enunciata nella sentenza appellata;<br />

c) se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere,<br />

nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza.<br />

5. Quando appellante è il solo imputato, il giudice può, entro i limiti della competenza del<br />

giudice di primo grado, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici e<br />

applicare una misura di sicurezza nuova o più grave quando ritiene di dare al fatto una definizione<br />

giuridica più grave.<br />

6. In ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti,<br />

anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente<br />

diminuita.<br />

7. Con la sentenza possono essere applicate anche d'ufficio la sospensione condizionale della<br />

pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ed una o più<br />

circostanza attenuanti; può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a<br />

norma dell'articolo 69 del codice penale.".<br />

1-decise. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 599 del codice di procedura penale, sono abrogati.<br />

1-undecies. I commi 1 e 2 dell'articolo 603 del codice di procedura penale, sono sostituiti dai<br />

seguenti:<br />

"1. Quando una parte, nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma dell'articolo 585,<br />

comma 4, ha chiesto l'assunzione di una prova non ammessa, nel corso del dibattimento di primo<br />

grado, il giudice, se la ritiene decisiva o influente ai fini della decisione, dispone la rinnovazione del<br />

dibattimento e che vengano ascoltate di nuovo le persone che hanno deposto in primo grado su<br />

circostanze analoghe o comunque ad essa connesse.<br />

2. Allo stesso modo procede, se ritiene decisive ed influenti prove sopravvenute o scoperte<br />

dopo il giudizio di primo grado.".<br />

1-duodecies. Al comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale, le lettere d) ed e)<br />

sono soppresse e la lettera c) è sostituita dalla seguente:<br />

"c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inammissibilità e di<br />

decadenza in cui è incorso il giudice d'appello o il giudice di primo grado, se l'inosservanza ha<br />

formato oggetto dei motivi d'appello.".<br />

1-terdecies. L'articolo 607 del codice di procedura penale è abrogato.<br />

1-quaterdecies. All'articolo 613, comma 1, le parole: "Salvo che la parte non vi provveda<br />

personalmente" sono soppresse».<br />

2.43<br />

MAZZATORTA<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:<br />

«1-bis. Nel caso in cui sia necessaria una rogatoria internazionale, il termine di fase è<br />

aumentato del tempo necessario al suo espletamento».<br />

2.44<br />

CASSON, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, CHIURAZZI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO,<br />

LATORRE, MARITATI, ADAMO<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:<br />

«1-bis. Nel caso in cui sia necessaria una rogatoria internazionale, il termine di fase è<br />

aumentato del tempo necessario al suo espletamento».<br />

2.46<br />

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, LATORRE<br />

Precluso


Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:<br />

«1-bis. Nei casi in cui il pubblico ministero debba procedere a nuove contestazioni, il termine<br />

di fase di cui al comma 1, lettera a), può essere aumentato per un periodo non superiore a dodici<br />

mesi».<br />

2.47<br />

CAROFIGLIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:<br />

«1-bis. All'articolo 158 del codice penale, primo comma, dopo la parola: "permanente" sono<br />

inserite le seguenti: "o continuato" e dopo la parola: "permanenza" sono inserite le seguenti: "o la<br />

continuazione"».<br />

2.48<br />

GALPERTI, CAROFIGLIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, LATORRE, MARITATI<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:<br />

«1-bis. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:<br />

"Art. 159. - (Sospensione del corso della prescrizione). - Il corso della prescrizione rimane<br />

sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di<br />

custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:<br />

1) autorizzazione a procedere;<br />

2) esercizio dell'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale.<br />

Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica<br />

dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende<br />

dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.<br />

Nel caso di esercizio dell'azione penale, la sospensione del corso della prescrizione si verifica<br />

dal momento della formulazione dell'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro<br />

sesto del codice di procedura penale ovvero della richiesta di rinvio a giudizio. Il corso della<br />

prescrizione riprende:<br />

1) in caso di impugnazione proposta dal pubblico ministero:<br />

a) dalla data del deposito della dichiarazione di appello, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo<br />

569, comma 2, del codice di procedura penale;<br />

b) nel caso di conversione del ricorso per cassazione in appello, dalla data di trasmissione<br />

degli atti al giudice d'appello;<br />

2) in caso di impugnazione proposta dall'imputato, dal giorno della pronuncia della sentenza<br />

di annullamento o di cassazione con rinvio al giudice di primo grado, salvo che l'annullamento o la<br />

cassazione riguardino esclusivamente la misura della pena, l'esistenza di circostanze o il giudizio di<br />

comparazione delle medesime"».<br />

2.49<br />

CASSON, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, CHIURAZZI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO,<br />

LATORRE, MARITATI, ADAMO<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:<br />

«1-bis. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:<br />

"Art. 159. - (Mancata attuazione della prescrizione). - La prescrizione del reato non si verifica<br />

se, entro i termini di cui all'articolo 157, perviene all'autorità giudiziaria la notizia del reato"».<br />

2.50<br />

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, LATORRE<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:<br />

«1-bis. All'articolo 159 del codice penale, primo comma, dopo la lettera c) è aggiunta la<br />

seguente:<br />

"c-bis) nei casi di svolgimento di perizie e di consulenze tecniche, ai sensi dell'articolo 468 del<br />

codice di procedura penale, qualora l'espletamento delle stesse sia di particolare complessità per un<br />

periodo, comunque, non superiore a diciotto mesi"».<br />

2.51<br />

CHIURAZZI, GALPERTI, CAROFIGLIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, CASSON, D'AMBROSIO, LATORRE, MARITATI<br />

Precluso


Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:<br />

«1-bis. All'articolo 160 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

1) al secondo comma, dopo le parole: "davanti al pubblico ministero" sono inserite le<br />

seguenti: "o alla polizia giudiziaria da questo delegata", dopo le parole: "sulla richiesta di<br />

archiviazione," sono inserite le seguenti: "l'avviso di conclusione delle indagini preliminari,"; e dopo<br />

le parole: "rinvio a giudizio" sono inserite le seguenti: "o di emissione del decreto penale di<br />

condanna";<br />

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:<br />

"La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se<br />

più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. Salvo che per i reati di cui<br />

all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, i termini stabiliti dall'articolo<br />

157, primo e secondo comma, non possono essere prolungati oltre la metà. In ogni caso, non<br />

possono essere superati i termini stabiliti dal medesimo articolo 157, secondo comma, numero 2)";<br />

3) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:<br />

"La prescrizione del reato interrotta dalla sentenza di condanna non comincia nuovamente a<br />

decorrere nel caso in cui il ricorso per cassazione presentato avverso la predetta sentenza sia<br />

dichiarato inammissibile.<br />

La prescrizione non comincia nuovamente a decorrere, altresì, nel caso in cui sia presentato<br />

ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata in grado di appello che abbia confermato<br />

la sentenza di condanna di primo grado ovvero abbia riformato la stessa limitatamente alla specie o<br />

alla misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze. La<br />

disposizione di cui al presente comma non si applica in caso di accoglimento del ricorso"».<br />

2.52<br />

CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, CAROFIGLIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, D'AMBROSIO, LATORRE, MARITATI<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:<br />

«1-bis. All'articolo 161, il secondo comma è sostituito dal seguente:<br />

"Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o l'interruzione<br />

della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri"».<br />

2.53<br />

LEGNINI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, BAIO,<br />

LATORRE, MARITATI<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:<br />

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano ai processi iniziati, ai sensi del comma<br />

3-bis dell'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 introdotto dall'articolo 1 della presente legge,<br />

dopo l'entrata in vigore della presente legge.»<br />

2.54<br />

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», comma 3, lettera a), dopo le parole: «procedimento<br />

penale» inserire le seguenti: «o del processo penale».<br />

2.55<br />

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, LATORRE<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:<br />

«b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il<br />

dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su<br />

richiesta dell'imputato o del suo difensore, ovvero a causa dell'assenza, dell'allontanamento o della<br />

mancata partecipazione del difensore che renda privo di assistenza l'imputato, ovvero per effetto<br />

della dichiarazione di ricusazione del giudice o della richiesta di rimessione del processo;».<br />

2.56<br />

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, LATORRE<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:<br />

"b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il<br />

dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su


ichiesta dell'imputato o del suo difensore, ovvero a causa dell'assenza, dell'allontanamento o della<br />

mancata partecipazione del difensore che renda privo di assistenza l'imputato;"».<br />

2.58<br />

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 3, lettera c), dopo le parole: «ovvero su<br />

richiesta dell'imputato o del suo difensore» aggiungere le seguenti: «, o per revoca del mandato al<br />

difensore da parte degli imputati o dismissione del mandato da parte dei difensori».<br />

2.57<br />

CAROFIGLIO, CASSON, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, CHIURAZZI, INCOSTANTE,<br />

LATORRE, MARITATI, ADAMO<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 3, dopo la lettera b)aggiungere la seguente:<br />

"b-bis) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il<br />

dibattimento sono sospesi o rinviati a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o<br />

della mancata partecipazione di uno o più difensori, che rendano privi di assistenza uno o più<br />

imputati"».<br />

2.59<br />

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, LATORRE<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma e, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:<br />

«c-bis) nei casi di svolgimento di perizie e di consulenze tecniche, ai sensi dell'articolo 468 del<br />

codice di procedura penale, nel caso in cui l'espletamento delle stesse sia di particolare<br />

complessità».<br />

2.60<br />

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, LATORRE<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:<br />

«c-bis) nei casi in cui sia emesso decreto di irreperibilità ai sensi degli articoli 159 e 160 del<br />

codice di procedura penale fino al momento in cui pervenga all'autorità giudiziaria notizia del<br />

reperimento o del decesso dell'imputato».<br />

2.61<br />

CASSON, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, CHIURAZZI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO,<br />

LATORRE, MARITATI, ADAMO<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:<br />

«4-bis. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della<br />

sospensione. Nel caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno<br />

in cui l'autorità giudiziaria riceve notizia che l'autorità competente ha accolto la richiesta.<br />

2-ter. Le disposizioni dei commi 4, 4-bis e 4-ter non si applicano ai coimputati ai quali i casi di<br />

sospensione non si riferiscono, se essi chiedono che nei loro confronti si proceda separatamente e<br />

se il giudice dispone la separazione, ritenendo che la stessa sia utile ai fini della speditezza del<br />

processo».<br />

2.62<br />

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, <strong>DELLA</strong> SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO,<br />

MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, <strong>DELLA</strong> MONICA, LATORRE<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis» dopo il comma 4 aggiungere il seguente:<br />

«4-bis. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 157. - (Prescrizione del reato.) - 1. La prescrizione estingue il reato:<br />

a) se l'azione penale non viene esercitata entro quindici anni dalla consumazione del reato,<br />

nel caso di reati puniti con pena detentiva non inferiore a dieci anni;<br />

b) se l'azione penale non viene esercitata entro dieci anni dalla consumazione del reato, nel<br />

caso di reati puniti con pena detentiva non inferiore a cinque anni;<br />

c) se l'azione penale non viene esercitata entro sette anni dalla consumazione del reato,<br />

nel caso di reati puniti con pena detentiva inferiore a cinque anni;


d) se l'azione penale non viene esercitata entro cinque anni dalla consumazione del reato,<br />

nel caso di reati puniti con pena interdittiva, prescrittiva o pecuniaria.<br />

2. Quando per il reato siano previste, alternativamente ovvero cumulativamente, pene di<br />

specie diversa, per determinare il termine di prescrizione si fa riferimento alla pena più grave.<br />

3. I reati puniti con l'ergastolo non si prescrivono.<br />

4. Ai fini della prescrizione non si tiene conto delle circostanze"».<br />

2.63<br />

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, <strong>DELLA</strong> SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO,<br />

MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, <strong>DELLA</strong> MONICA, LATORRE<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis» dopo il comma 4 aggiungere il seguente:<br />

«4-bis. All'articolo 157 del codice penale, il settimo comma è sostituito dal seguente:<br />

"La prescrizione è sempre rinunciabile con dichiarazione fatta dall'imputato personalmente o<br />

dal difensore munito di mandato speciale"»<br />

2.64<br />

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, <strong>DELLA</strong> SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO,<br />

MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, <strong>DELLA</strong> MONICA, LATORRE<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis» dopo il comma 4 aggiungere il seguente:<br />

«4-bis. All'articolo 159 del codice penale, primo comma, al numero 3), primo periodo, sono<br />

aggiunte le seguenti parole ", ovvero a causa dell'assenza, dell'allontanamento o della mancata<br />

partecipazione del difensore che renda privo di assistenza l'imputato, ovvero per effetto della<br />

dichiarazione di ricusazione del giudice o della richiesta di rimessione del processo."».<br />

2.65<br />

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, <strong>DELLA</strong> SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO,<br />

MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, <strong>DELLA</strong> MONICA, LATORRE<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis» dopo il comma 4 aggiungere il seguente:<br />

«4-bis. All'articolo 159 del codice penale, primo comma, dopo il numero 3) aggiungere il<br />

seguente:<br />

"3-bis) nel caso di perizie il cui espletamento sia di particolare complessità e comporti la<br />

sospensione necessaria del processo per un periodo, comunque, non superiore a dodici mesi."».<br />

2.66<br />

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, <strong>DELLA</strong> SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO,<br />

MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, <strong>DELLA</strong> MONICA, LATORRE<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis» dopo il comma 4 aggiungere il seguente:<br />

«4-bis. All'articolo 159 del codice penale, primo comma, dopo il numero 3) aggiungere il<br />

seguente:<br />

"3-bis) nei casi di rogatorie internazionali, quando sia assolutamente necessario sospendere il<br />

processo."».<br />

2.67<br />

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:<br />

«4-bis. Il terzo comma dell'articolo 160 del codice penale è sostituito dai seguenti:<br />

"La prescrizione interrotta incomincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se<br />

più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi.<br />

Una volta verificato si l'effetto interruttivo entro il termine di cui al primo comma dell'articolo<br />

157, la prescrizione non si compie se gli atti interruttivi, che si collocano fuori del termine anzidetto,<br />

sono realizzati entro i termini previsti dagli articoli 405, 406 e 407 del codice di procedura penale,<br />

per quanto attiene agli atti dell'indagine preliminare; entro due anni dall'atto che dispone il giudizio,<br />

per quanto attiene la sentenza dibattimentale di primo grado; entro un anno dall'atto antecedente<br />

negli altri casi.<br />

Quando si procede congiuntamente per reati di diversa gravità, i termini più ampi operano per<br />

tutti i reati"».<br />

2.69


GALPERTI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, MARITATI, D'AMBROSIO, CASSON, <strong>DELLA</strong> MONICA, LATORRE<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:<br />

«4-bis. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della<br />

sospensione. Nel caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno<br />

in cui l'autorità giudiziaria riceve notizia che l'autorità competente ha accolto la richiesta».<br />

2.71<br />

CASSON, CAROFIGLIO, GALPERTI, CHIURAZZI, MARITATI, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, LATORRE<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:<br />

«4-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di<br />

sospensione non si riferiscono, se essi chiedono che nei loro confronti si proceda separatamente e<br />

se il giudice dispone la separazione, ritenendo che la stessa sia utile ai fini della speditezza del<br />

processo.».<br />

2.72<br />

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:<br />

«4-bis. All'articolo 31 del D.P.R. n. 448 del 1988, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente<br />

comma:<br />

"1-bis. Nei casi in cui il giudice lo ritenga assolutamente necessario, il processo è sospeso per<br />

il tempo strettamente necessario a conseguire la presenza dell'imputato minorenne"».<br />

2.74<br />

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», sopprimere il comma 5.<br />

2.75<br />

PERDUCA, PORETTI, BONINO<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», sopprimere il comma 5.<br />

2.76<br />

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», sostituire il comma 5 con il seguente:<br />

«5. Nelle ipotesi di rinvio a giudizio a seguito di udienza preliminare, il giudice, in applicazione<br />

dei parametri di cui al comma 3, o nell'ipotesi di gravi e lunghe carenze dell'organico di magistrati e<br />

di personale amministrativo, può aumentare sino alla metà il decorso dei due anni necessari<br />

all'estinzione del processo.».<br />

2.77<br />

CASSON, MARITATI, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, CHIURAZZI, INCOSTANTE,<br />

CAROFIGLIO, LATORRE, ADAMO<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», sostituire il comma 5 con il seguente:<br />

«5. I termini di cui al comma 1, lettera a), possono essere aumentati per un periodo non<br />

superiore a dodici mesi, qualora nei casi di svolgimento di perizie e di consulenze tecniche, ai sensi<br />

dell'articolo 468 del codice di procedura penale, l'espletamento delle stesse sia di particolare<br />

complessità.».<br />

2.78<br />

D'ALIA<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «346-bis», sostituire il comma 3 con il seguente:<br />

«5. Il giudice può aumentare fino alla metà i termini di cui al comma 1 nei casi di maggiore<br />

complessità del processo, per numero di parti o di imputazioni o per altri motivi rimessi al suo<br />

apprezzamento. Nelle ipotesi di cui agli articoli 516, 517 e 518, comma 2 del codice di procedura<br />

penale, i termini di cui al comma 1 non possono essere aumentati complessivamente per più di sei<br />

mesi.».


2.79<br />

CASSON, MARITATI, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, CHIURAZZI, INCOSTANTE,<br />

CAROFIGLIO, LATORRE<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 5 inserire il seguente:<br />

«5-bis. Nel caso in cui sia necessaria una rogatoria internazionale, i termini di fase di cui al<br />

comma 1 sono aumentati del tempo necessario al suo espletamento.».<br />

2.80<br />

CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, CHIURAZZI,<br />

INCOSTANTE, LATORRE, ADAMO<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», sopprimere il comma 6.<br />

2.81<br />

CASSON, MARITATI, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, CHIURAZZI, INCOSTANTE,<br />

CAROFIGLIO, LATORRE, ADAMO, CECCANTI<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», sopprimere il comma 7.<br />

2.82<br />

D'ALIA<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «346-bis», sostituire il comma 7 con il seguente:<br />

«7. In caso di giudizio di rinvio, a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione,<br />

per ogni grado del giudizio di rinvio si applicano gli stessi termini di cui al comma 1. Si applicano i<br />

termini di fase previsti al comma 1 anche in caso di revisione del processo ai sensi dell'articolo 629<br />

e seguenti del codice di procedura penale.».<br />

2.206<br />

PERDUCA, PORETTI, BONINO<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», al comma 7 ivi reclamato, sopprimere le parole: «nei<br />

processi in cui l'imputato si trova nelle condizioni previste dall'articolo 99, commi 2 e 4, del codice<br />

penale o è stato dichiarato delinquente abituale o professionale per tendenza e».<br />

2.207<br />

SANNA, CASSON, MARITATI, D'AMBROSIO, LEGNINI, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, CHIURAZZI,<br />

INCOSTANTE, CAROFIGLIO, LATORRE<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 7 sopprimere le parole: «o è stato dichiarato<br />

delinquente abituale o professionale o per tendenza».<br />

2.208<br />

PORETTI, PERDUCA, BONINO<br />

Precluso<br />

Al coma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 7, dopo le parole: «professionale o per tendenza»,<br />

inserire le seguenti: «eccetto che nelle ipotesi di applicazione concordata della pena di cui<br />

all'articolo 445, qualora il reato sia stato dichiarato estinto ai sensi del comma 2 del richiamato<br />

articolo, nonchè nelle ipotesi di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il reato sia stato<br />

dichiarato estinto ai sensi dell'articolo 167 del codice penale,».<br />

2.93<br />

CASSON, SANNA, MARITATI, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, CHIURAZZI, INCOSTANTE,<br />

CAROFIGLIO, LATORRE, CECCANTI, ADAMO<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 7, sopprimere le parole da «e nei processi<br />

relativi a uno dei seguenti delitti, consumati o tentati:» fino alla lettera p) inclusa.<br />

2.209<br />

PERDUCA, PORETTI, BONINO<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 7 soprimere le parole da: «e nei processi relativi<br />

a uno dei seguenti delitti, consumati o tentati:» fino alla lettera p) inclusa.


2.95<br />

GALPERTI, CASSON, SANNA, MARITATI, D'AMBROSIO, LEGNINI, <strong>DELLA</strong> MONICA, CHIURAZZI,<br />

INCOSTANTE, CAROFIGLIO, LATORRE<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», al comma 7, sopprimere la lettera a).<br />

2.210<br />

MAZZATORTA, DIVINA<br />

Precluso<br />

Al comma 7, apportare le seguenti modifiche:<br />

a) dopo le parole: «processi relativi a uno dei seguenti», sostituire la parola: «delitti» con<br />

la seguente: «reati»;<br />

b) alla lettera o), sostituire la parola: «delitti» con la seguente: «reati».<br />

2.211<br />

GRANAIOLA, CASSON<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 7, dopo la lettera a) inserire la seguente:<br />

«a-bis) delitti previsti dagli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi con violazione<br />

delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;».<br />

2.212<br />

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, LATORRE<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 7, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:<br />

«a-bis) delitti di corruzione di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 320, 321 e 322 del codice<br />

penale».<br />

2.213<br />

ADAMO, BASSOLI, DEL VECCHIO, ICHINO, ROILO, VERONESI, VIMERCATI<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis» nel comma 7, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:<br />

«a-bis) truffa nell'ipotesi di fatto commesso a danno dello Stato di cui all'articolo 640,<br />

comma 2, n. 1 del codice penale».<br />

2.214<br />

PERDUCA, PORETTI, BONINO<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis» nel comma 7, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:<br />

«a-bis) delitti in materia di colpa professionale medica».<br />

2.97<br />

CHIURAZZI, GALPERTI, CASSON, SANNA, MARITATI, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, INCOSTANTE,<br />

CAROFIGLIO, LATORRE<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 7, sopprimere la lettera b).<br />

2.98<br />

PORETTI, PERDUCA, BONINO<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis» nel comma 7, sopprimere la lettera b).<br />

2.100<br />

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 7, dopo la lettera b)inserire la seguente:<br />

«b-bis) delitto di prostituzione minorile, di cui all'articolo articolo 600-bis del codice<br />

penale;».<br />

2.101<br />

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 7, dopo la lettera b)inserire la seguente:


«b-bis) delitto di corruzione di minorenne, di cui all'articolo articolo 609-quinquies del<br />

codice penale;».<br />

2.102<br />

<strong>DELLA</strong> MONICA, CHIURAZZI, GALPERTI, CASSON, SANNA, MARITATI, D'AMBROSIO, INCOSTANTE,<br />

CAROFIGLIO, LATORRE<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 7, sopprimere la lettera d).<br />

2.103<br />

PERDUCA, PORETTI, BONINO<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», al comma 7, sopprimere la lettera d).<br />

2.104<br />

CAROFIGLIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, CHIURAZZI, GALPERTI, CASSON, SANNA, MARITATI, D'AMBROSIO,<br />

INCOSTANTE, LATORRE<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 7, sopprimere la lettera e).<br />

2.106<br />

PERDUCA, PORETTI, BONINO<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 7, sopprimere le lettere g) e h).<br />

2.105<br />

INCOSTANTE, CAROFIGLIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, CHIURAZZI, GALPERTI, CASSON, SANNA, MARITATI,<br />

D'AMBROSIO, LATORRE<br />

Precluso<br />

A1 comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 7, sopprimere la lettera g).<br />

2.107<br />

BARBOLINI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, CHIURAZZI, GALPERTI, CASSON, SANNA,<br />

MARITATI, D'AMBROSIO, LATORRE<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 7, sopprimere le lettere g).<br />

2.108<br />

ADAMO, BARBOLINI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, CHIURAZZI, GALPERTI,<br />

CASSON, SANNA, MARITATI, D'AMBROSIO, LATORRE<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 7, sopprimere la lettera h).<br />

2.110<br />

SANNA, ADAMO, BARBOLINI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, CHIURAZZI, GALPERTI,<br />

CASSON, MARITATI, D'AMBROSIO, LATORRE<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 7, sopprimere la lettera i).<br />

2.111<br />

PERDUCA, PORETTI, BONINO<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 7, sopprimere la lettera i).<br />

2.112<br />

MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, CHIURAZZI,<br />

GALPERTI, CASSON, D'AMBROSIO, LATORRE<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 7, sopprimere la lettera l).<br />

2.113<br />

D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, <strong>DELLA</strong><br />

MONICA, CHIURAZZI, GALPERTI, CASSON, LATORRE<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 7, sopprimere la lettera m).<br />

2.215


MARCUCCI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI,<br />

LATORRE, MARITATI<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 7, sostituire la lettera n) con la seguente:<br />

«n) delitti previsti dagli articoli 589 e 590 del codice penale;».<br />

2.117<br />

INCOSTANTE, CASSON, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, CAROFIGLIO,<br />

<strong>DELLA</strong> MONICA, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, BAIO<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 7, sopprimere la lettera o).<br />

2.118<br />

PORETTI, PERDUCA, BONINO<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 7, sopprimere la lettera o).<br />

2.216<br />

D'ALIA<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», comma 7, sopprimere la lettera o).<br />

2.122<br />

<strong>DELLA</strong> SETA, INCOSTANTE, CASSON, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI,<br />

CAROFIGLIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 7, sopprimere la lettera p).<br />

2.132<br />

<strong>DELLA</strong> SETA, FERRANTE, CASSON<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 7, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:<br />

«p-bis) traffico illecito di rifiuti previsti dall'articolo 259, comma 1, del decreto legislativo 3<br />

aprile 2006, n. 152».<br />

2.134<br />

GALPERTI, <strong>DELLA</strong> SETA, INCOSTANTE, CASSON, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO,<br />

BARBOLINI, CAROFIGLIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, CHIURAZZI, LATORRE<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», sopprimere il comma 8.<br />

2.135<br />

CHIURAZZI, GALPERTI, <strong>DELLA</strong> SETA, INCOSTANTE, CASSON, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA,<br />

ADAMO, BARBOLINI, CAROFIGLIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, LATORRE<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 8, sopprimere il primo periodo.<br />

2.136<br />

SANNA, CHIURAZZI, GALPERTI, <strong>DELLA</strong> SETA, INCOSTANTE, CASSON, D'AMBROSIO, MARITATI,<br />

ADAMO, BARBOLINI, CAROFIGLIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, LATORRE<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 8, sopprimere il secondo periodo.<br />

2.217<br />

POLI BORTONE<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 8, aggiungere il seguente:<br />

«8-bis. Nei giudizi successivi a quello di primo grado dinanzi al giudice d'appello ed alla corte<br />

di cassazione si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 578 del codice di procedura<br />

penale».<br />

2.137<br />

<strong>DELLA</strong> MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis» sopprimere il comma 9, conseguentemente, aggiungere il<br />

seguente:


«Art. 346-ter - (Richiesta di prosecuzione). - 1. L'imputato può richiedere che si proceda,<br />

nonostante siano maturati i presupposti per la dichiarazione di prescrizione di cui all'articolo 346bis.<br />

La richiesta è formulata personalmente in udienza, ovvero è presentata dall'interessato<br />

personalmente, o a mezzo di procuratore speciale. In quest'ultimo caso la sottoscrizione della<br />

richiesta deve essere autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.<br />

2. Qualora il giudice abbia già dichiarato di non dover procedere per prescrizione del<br />

procedimento, e l'imputato non abbia avuto la possibilità di presentare previamente la richiesta di<br />

cui al comma 1, la stessa può essere presentata entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento.<br />

In tal caso il giudice revoca la precedente declaratoria e dispone procedersi.<br />

3. La richiesta non è revocabile e non può essere formulata solamente nei confronti di tal una<br />

delle imputazioni formulate. Se in una fase successiva del procedimento maturano nuovamente i<br />

presupposti per la dichiarazione di prescrizione, la richiesta deve essere rinnovata.<br />

4. Ove si sia proceduto in seguito alla richiesta di cui al comma 1, la causa di improcedibilità<br />

non può più essere invocata nè applicata.<br />

5. Qualora si proceda congiuntamente nei confronti di più imputati, la richiesta di tal uno non<br />

impedisce la declaratoria di improcedibilità nei confronti degli altri».<br />

Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti:<br />

«sono inseriti i seguenti».<br />

2.138<br />

CASSON, SANNA, CHIURAZZI, GALPERTI, <strong>DELLA</strong> SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI,<br />

ADAMO, BARBOLINI, CAROFIGLIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, LATORRE<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», sopprimere il comma 9.<br />

2.218<br />

CASSON, SANNA, CHIURAZZI, GALPERTI, <strong>DELLA</strong> SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI,<br />

ADAMO, BARBOLINI, CAROFIGLIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, LATORRE<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis» sostituire il comma 9 con il seguente:<br />

«9. L'imputato può richiedere che si proceda, nonostante siano maturati i presupposti per la<br />

dichiarazione di prescrizione di cui al presente articolo. La richiesta è formulata personalmente in<br />

udienza, ovvero è presentata dall'interessato personalmente, o a mezzo di procuratore speciale. In<br />

quest'ultimo caso la sottoscrizione della richiesta deve essere autenticata nelle forme previste<br />

dall'articolo 583, comma 3. Qualora il giudice abbia già dichiarato di non dover procedere per<br />

prescrizione del procedimento, e l'imputato non abbia avuto la possibilità di presentare previamente<br />

la richiesta di cui al comma, la stessa può essere presentata entro dieci giorni dalla notifica del<br />

provvedimento. In tal caso il giudice revoca la precedente declaratoria e dispone procedersi. La<br />

richiesta non è revocabile e non può essere formulata solamente nei confronti di taluna delle<br />

imputazioni formulate. Se in una fase successiva del procedimento maturano nuovamente i<br />

presupposti per la dichiarazione di prescrizione, la richiesta deve essere rinnovata. Ove si sia<br />

proceduto in seguito alla richiesta di cui al comma, la causa di improcedibilità non può più essere<br />

invocata nè applicata. Qualora si proceda congiuntamente nei confronti di più imputati, la richiesta<br />

di tal uno non impedisce la declaratoria di improcedibilità nei confronti degli altri».<br />

2.140<br />

CAROFIGLIO, CASSON, SANNA, CHIURAZZI, GALPERTI, <strong>DELLA</strong> SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO,<br />

MARITATI, ADAMO, BARBOLINI, <strong>DELLA</strong> MONICA, LATORRE<br />

Precluso<br />

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», al comma 9, aggiungere il seguente periodo:«Qualora il<br />

giudice abbia già dichiarato di non dover procedere per prescrizione del procedimento, e l'imputato<br />

non abbia avuto la possibilità di presentare previamente la richiesta di cui al comma 9, la stessa<br />

può essere presentata entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento. In tal caso il giudice<br />

revoca la precedente declaratoria e dispone procedersi. La richiesta non è revocabile e non può<br />

essere formulata solamente nei confronti di taluna delle imputazioni formulate. Se in una fase<br />

successiva del procedimento maturano nuovamente i presupposti per la dichiarazione di<br />

prescrizione, la richiesta deve essere rinnovata. Ove si sia proceduto in seguito alla richiesta di cui<br />

al comma 9, la causa di improcedibilità non può più essere invocata nè applicata. Qualora si<br />

proceda congiuntamente nei confronti di più imputati, la richiesta di taluno non impedisce la<br />

declaratoria di improcedibilità nei confronti degli altri».<br />

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2<br />

2.0.2


CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, CHIURAZZI, <strong>DELLA</strong> MONICA, LATORRE<br />

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:<br />

«Art. 2-bis.<br />

(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)<br />

1. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) agli articoli 20, comma 2, lettera d), e 27, comma 3, lettera b), le parole: "sarà<br />

giudicato in contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "si procederà in sua assenza";<br />

b) all'articolo 39, il comma 2 è sostituito dal seguente:<br />

"2. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 604 del codice di procedura penale, il giudice<br />

d'appello annulla la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di pace,<br />

anche quando l'imputato, assente in primo grado, prova di non essere potuto comparire per caso<br />

fortuito o forza maggiore, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa"».<br />

2.0.3<br />

MAZZATORTA<br />

Dopo l'articolo, inserire il seguente:<br />

«Art. 2-bis.<br />

(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109)<br />

"1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo la lettera<br />

m), inserire la seguente:<br />

'm-bis la reiterata o grave inosservanza dei termini indicati per la durata ragionevole dei<br />

processi;'"».<br />

2.0.4<br />

MARITATI, CAROFIGLIO, GALPERTI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, LATORRE<br />

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:<br />

«Art. 2-bis.<br />

(Dotazione organica e programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione<br />

giudiziaria)<br />

1. Al fine di rendere più efficiente l'attività giudiziaria attraverso la piena attuazione dell'ufficio<br />

del processo e la connessa riorganizzazione funzionale del personale dell'amministrazione<br />

giudiziaria, il Ministro della giustizia - amministrazione giudiziaria, in conformità a quanto previsto<br />

dalla programmazione del fabbisogno relativa al triennio 2010-2012, è autorizzato:<br />

a) all'assunzione nel triennio, mediante procedure concorsuali pubbliche, di un contingente<br />

massimo di 2.800 unità di personale, dell'area terza, fascia retributiva F1, da inquadrare nei ruoli<br />

del personale dell'amministrazione giudiziaria, di cui 2.400 unità da assumere nel limite di spesa di<br />

euro 35.742.080 per l'anno 2010 e di euro 85.780.992 a decorrere dall'anno 2011 e le restanti<br />

unità da assumere negli anni 2010 e 2011 nei limiti previsti dall'articolo 1, commi 523 e 526, della<br />

legge 27 dicembre 2006, n. 296;<br />

b) contestualmente all'avvio delle procedure concorsuali pubbliche, di cui al numero 1), al<br />

fine di attuare la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili professionali della medesima<br />

tipologia lavorativa e la conseguente riorganizzazione della prestazione lavorativa dei dipendenti<br />

nell'ambito della medesima area, in fase di prima attuazione ed in via prioritaria, l'attivazione nel<br />

medesimo triennio di procedure di progressione professionale del personale di ruolo appartenente<br />

alla ex area B, posizione economica B3 e B3S, nell'area terza, fascia retributiva F1, nel limite di<br />

spesa di euro 22.981.402 a decorrere dall'anno 2010.<br />

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante l'applicazione<br />

della disposizione di cui al comma 3.<br />

3. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con<br />

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle<br />

seguenti: "0,27 per cento"».<br />

2.0.5<br />

CASSON, MARITATI, CAROFIGLIO, GALPERTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, LATORRE<br />

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:<br />

«Art. 2-bis.<br />

(Dotazione organica e programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione<br />

giudiziaria)<br />

1. Al fine di rendere più efficiente l'attività giudiziaria attraverso la piena attuazione dell'ufficio<br />

del processo e la connessa riorganizzazione funzionale del personale dell'amministrazione giudizi


aria, il Ministro della giustizia - amministrazione giudiziaria, in conformità a quanto previsto dalla<br />

programmazione del fabbisogno relativa al triennio 2010-2012, è autorizzato all'avvio delle<br />

procedure di stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato, di cui<br />

all'articolo 1, commi 521 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché l'attivazione di<br />

procedure di progressione professionale del personale di ruolo appartenente alla ex area A nell'area<br />

seconda, fascia retributiva F1, nel limite di spesa di euro 1.264.990 a decorrere dall'anno 2010,<br />

prevedendo che, in via transitoria, le progressioni professionali nelle posizioni economiche<br />

all'interno delle aree, consentite secondo l'ordinamento previgente ai dipendenti di ruolo, inquadrati<br />

nella posizione economica immediatamente inferiore, già programmate o concordate, siano svolte<br />

ricorrendo a procedure selettive in base a criteri obiettivi da determinare in sede di contrattazione<br />

collettiva integrativa, anche in sostituzione delle procedure avviate.<br />

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante l'applicazione<br />

della disposizione di cui al comma 3.<br />

3. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con<br />

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle<br />

seguenti: "0,27 per cento"«.<br />

2.0.6<br />

MAZZATORTA<br />

Dopo l'articolo, inserire il seguente:<br />

«Art. 2-bis.<br />

L'articolo 160 del codice penale è abrogato».<br />

2.0.7<br />

<strong>DELLA</strong> MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI,<br />

CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI,<br />

SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, FILIPPI MARCO,<br />

BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO<br />

Dopo l'articolo 2,aggiungere il seguente:<br />

«Art. 2-bis.<br />

(Misure di contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione e alla criminalità organizzata)<br />

1. All'articolo 314 le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni";<br />

2. All'articolo 319 del codice penale le parole: "da due a cinque anni" sono sostituite dalle<br />

seguenti: "da due a dodici anni".<br />

3. All'articolo 319-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) al primo comma, le parole: "da tre a otto anni" sono sostituite dalle seguenti: "da tre a<br />

dodici anni";<br />

b) al secondo comma, prima parte, le parole: "da quattro a dodici anni" sono sostituite<br />

dalle seguenti: "da quattro a quindici anni".<br />

4. All'articolo 648-bis, primo comma, le parole: "Fuori dei casi di concorso nel reato," sono<br />

soppresse;<br />

5. All'articolo 648-ter, primo comma, le parole: "dei casi di concorso nel reato e" sono<br />

soppresse».<br />

2.0.10<br />

<strong>DELLA</strong> MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI,<br />

CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI,<br />

SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, FILIPPI MARCO,<br />

BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO<br />

Dopo l'articolo 2,aggiungere il seguente:<br />

«Art. 2-bis.<br />

1. L'articolo 572 del codice penale è sostituito dal seguente:<br />

"Art. 572. - (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). - Chiunque, fuori dei casi indicati<br />

nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una<br />

persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura,<br />

vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da<br />

due a undici anni.<br />

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni<br />

quattordici.


Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a tredici<br />

anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la<br />

morte, la reclusione da dodici a venti anni"».<br />

2.0.45<br />

BAIO, ADAMO<br />

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:<br />

«Art. 2-bis.<br />

1. All'articolo 572 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) il titolo è sostituito dal seguente: "Maltrattamenti e punizioni corporali in famiglia o<br />

verso i fanciulli.";<br />

b) al comma 1, dopo la parola "maltratta" sono aggiunte le seguenti: "ovvero pone in<br />

essere una punizione corporale verso";<br />

c) dopo il comma l è aggiunto il seguente:<br />

"1-bis. Se il fatto viene commesso in presenza di un minore la pena è aumentata di un<br />

terzo.";<br />

d) al comma 3, le parole "otto anni" sono sostituite dalle seguenti "tredici anni".<br />

2. All'articolo 147 del codice civile, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:<br />

"1-bis. Il minore ha il diritto alla tutela e alla sicurezza, deve essere trattato con rispetto come<br />

persona, e non può essere soggetto a punizioni corporali o ad altri trattamenti degradanti".».<br />

2.0.13<br />

<strong>DELLA</strong> MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI,<br />

CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI,<br />

SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, FILIPPI MARCO,<br />

BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO<br />

Sostituire l'articolo con il seguente:<br />

«Art. 2. - (Misure per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale). - 1.<br />

All'articolo 148 del codice di procedura penale, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:<br />

"2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti mediante posta elettronica<br />

certificata. A tal fine il difensore indica, all'atto del deposito della nomina ovvero, qualora non vi<br />

abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il<br />

quale dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. Analoga indicazione è contenuta nell'albo<br />

redatto dal consiglio dell'ordine degli avvocati in cui il difensore è iscritto. In caso di impossibilità di<br />

eseguire la notificazione secondo le modalità di cui al primo periodo, le notificazioni e gli avvisi ai<br />

difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale ultimo caso, l'ufficio che invia<br />

l'atto attesta in calce ad esso di averlo trasmesso in conformità all'originale.".<br />

2. All'articolo 148 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:<br />

"5-ter. Quando l'imputato è assistito da più di un difensore, è sufficiente la notificazione a uno<br />

solo di essi, indicato espressamente dall'imputato".<br />

3. All'articolo 157 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:<br />

"8-ter. Nei casi in cui la notificazione alla persona sottoposta alle indagini deve essere<br />

eseguita presso il difensore di fiducia, può essere effettuata mediante posta elettronica certificata,<br />

ai sensi dell'articolo 148, comma 2-bis".<br />

4. All'articolo 392 del codice di procedura penale, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:<br />

"1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 572, il pubblico ministero, anche su<br />

richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda<br />

con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della<br />

persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.";<br />

5. All'articolo 393 del codice di procedura penale, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:<br />

"2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma 1-bis, il pubblico<br />

ministero indica le ragioni di tutela ai fini del provvedimento di cui all'articolo 398, comma 5-bis".<br />

6. All'articolo 396 del codice di procedura penale, al comma 1 sono apportate le seguenti<br />

modificazioni:<br />

1) dopo le parole: "il pubblico ministero" sono inserite le seguenti: " la persona offesa dal<br />

reato";<br />

2) dopo le parole: "fondatezza della richiesta," sono inserite le seguenti: "le modalità di<br />

assunzione per il provvedimento di cui all'articolo 398, comma 5-bis,";<br />

7. All'articolo 396 del codice di procedura penale, comma 2, primo periodo, dopo le parole:<br />

"dalla persona sottoposta alle indagini" sono inserite le seguenti: "o dalla persona offesa dal reato";


8. All'articolo 396 del codice di procedura penale, comma 2, secondo periodo, dopo le parole:<br />

"La persona sottoposta alle indagini" sono inserite le seguenti: " la persona offesa dal reato";<br />

9. All'articolo 398 del codice di procedura penale, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti<br />

modificazioni:<br />

1) prima della parola "600" è inserita la seguente: "572,";<br />

2) le parole "vi siano minori di anni sedici," sono sostituite da "vi siano minori ovvero<br />

persone offese anche maggiorenni,";<br />

3) le parole "quando le esigenze del minore" sono sostituite da "quando le esigenze di<br />

tutela delle persone";<br />

4) le parole "abitazione dello stesso minore" sono sostituite dalle seguenti "abitazione della<br />

persona interessata all'assunzione della prova";<br />

10. All'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è inserito il seguente:<br />

"3-bis. Il giudice, anche su richiesta del pubblico ministero o della persona offesa, può<br />

subordinare ove possibile la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione<br />

del danno ovvero al risarcimento del danno.".<br />

11. All'articolo 498 del codice di procedura penale, il comma 4-ter è modificato come segue:<br />

1) dopo le parole: "di cui gli altri articoli" è inserita la seguente: "572,";<br />

2) dopo le parole: "l'esame del minore vittima del reato" sono inserite le seguenti: "ovvero<br />

del maggiorenne infermo di mente vittima del reato";<br />

12. All'articolo 415-bis del codice di procedura penale, al comma 1, dopo le parole: "richiesta<br />

di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411", sono inserite le seguenti: "e sempre che non<br />

abbia già inviato alla persona sottoposta alle indagini l'informazione di garanzia di cui all'articolo<br />

369 ovvero altro atto equipollente in relazione al medesimo fatto, per circostanze di tempo e di<br />

luogo, e titolo di reato per cui si considerano concluse le indagini".<br />

13. All'articolo 454 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:<br />

"1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 320, 321 e 572 del<br />

codice penale, il termine di cui al primo comma è di centoventi giorni.".<br />

14. Dopo l'articolo 484 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:<br />

"Art. 484-bis. - (Rinnovazione della citazione. Sospensione del processo) - 1. Se l'imputato<br />

non è presente all'udienza e la notificazione della citazione a giudizio è stata omessa o è nulla, il<br />

giudice rinvia il dibattimento e dispone che la citazione sia notificata all'imputato personalmente o a<br />

mani di un familiare convivente, anche tramite la polizia giudiziaria. Salvo quanto previsto dal<br />

comma 3, allo stesso modo provvede quando l'imputato non è presente all'udienza e la<br />

notificazione della citazione è stata effettuata a norma degli articoli 159, comma 2, 161, comma 4,<br />

165, comma 1, e 169, comma 1.<br />

2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, sempre che non debba<br />

essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, il giudice dispone con<br />

ordinanza la sospensione del processo, salvo che, in ragione della natura o della gravità del reato<br />

contestato o del numero dei reati contestati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero<br />

dell'esigenza di garantire la genuinità e la completezza della prova, la sospensione possa arrecare<br />

grave pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. In tal caso il giudice dispone<br />

procedersi in assenza dell'imputato con ordinanza motivata.<br />

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.<br />

4. Le disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 non si applicano:<br />

a) se l'imputato nel corso del procedimento ha nominato un difensore di fiducia,<br />

b) in tutti i casi in cui dagli atti emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si<br />

procede nei suoi confronti ovvero che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del<br />

processo o di atti del medesimo.<br />

5. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del processo, o<br />

anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la<br />

notifica della citazione. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il<br />

procedimento non abbia ripreso il suo corso.<br />

6. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo nei seguenti casi:<br />

a) se le ricerche di cui al comma 5 hanno avuto esito positivo ed è stata regolarmente<br />

effettuata la notifica della citazione;<br />

b) se l'imputato ha nominato un difensore di fiducia;<br />

c) in ogni altro caso in cui emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede<br />

nei suoi confronti.


7. Nei casi previsti dal comma 6, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dandone<br />

comunicazione alle parti.<br />

8. All'udienza di cui al comma 7 l'imputato, ancorché decaduto, può formulare richiesta ai<br />

sensi degli articoli 444 e 438.<br />

9. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice dispone la separazione del processo a<br />

carico dell'imputato nei cui confronti è disposta la sospensione ai sensi del comma 2.<br />

Art. 484-quater. - (Assenza o allontanamento volontario dell'imputato) - 1. Quando, all'esito<br />

delle verifiche di cui all'articolo 484-bis, comma 1, il giudice ritiene che non ricorrono i presupposti<br />

per ordinare la sospensione del processo, ordina procedersi in assenza dell'imputato. Se l'imputato<br />

compare prima della pronuncia della sentenza, il giudice revoca l'ordinanza.<br />

2. Le disposizioni dell'articolo 484-ter non si applicano quando l'imputato, anche se impedito,<br />

chiede o consente che l'udienza o il processo si svolgano in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di<br />

assistervi.<br />

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È, altresì,<br />

rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si<br />

allontana dall'aula di udienza.<br />

4. L'imputato che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive, è<br />

considerato presente non comparso.<br />

5. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che<br />

l'assenza dell'imputato è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza<br />

maggiore o altro legittimo impedimento.<br />

6. Se la prova indicata nel comma 5 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza di cui al<br />

comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è<br />

comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti<br />

compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con<br />

ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene<br />

rilevanti ai fini della decisione.<br />

7. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla, altresì, se il processo doveva essere sospeso ai sensi<br />

dell'articolo 484-bis, comma 2. In tal caso il giudice revoca l'ordinanza e procede a norma<br />

dell'articolo 484-bis; restano validi gli atti compiuti in precedenza, ma l'imputato, se la sospensione<br />

è revocata, può chiedere l'ammissione di prove ai sensi dell'articolo 493 o la rinnovazione di quelle<br />

che ritiene rilevanti ai fini della decisione.<br />

Art. 484-quinquies. - (Assenza dell'imputato in casi particolari) - 1. Quando il giudice ha<br />

disposto procedersi in assenza dell'imputato, ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2, secondo<br />

periodo, se l'imputato compare prima della chiusura del dibattimento, il giudice revoca la relativa<br />

ordinanza. In tal caso, quando si procede a carico di più imputati, può disporre la separazione dei<br />

processi ai sensi dell'articolo 18.<br />

2. Nel caso di cui al comma 1, l'imputato è rimesso in termini per formulare le richieste di cui<br />

all'articolo 493; il giudice ammette le prove ai sensi degli articoli 190 e 495. Non si applica l'articolo<br />

190-bis, ma le prove assunte in precedenza sono utilizzabili ai fini della decisione anche nei<br />

confronti dell'imputato comparso tardivamente.<br />

3. Si applica l'articolo 484-bis, comma 8.";<br />

15. L'articolo 490 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:<br />

"Art. 490. - (Accompagnamento coattivo dell 'imputato assente) - 1. Il giudice, a norma<br />

dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua<br />

presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame.";<br />

16. Dopo l'articolo 493 del codice di procedura penale è inserito il seguente:<br />

"Art. 493-bis. - (Mutamento della persona fisica del giudice) - 1. In caso di mutamento della<br />

persona fisica del giudice, le parti possono reiterare la richiesta di ammissione delle prove già<br />

indicate nella lista di cui all'articolo 468, ivi comprese le prove non ammesse nel dibattimento<br />

precedente e quelle in ordine alle quali vi è stata rinuncia, ovvero chiedere l'ammissione di prove<br />

nuove ai sensi dell'articolo 493, comma 2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza ai sensi<br />

degli articoli 190, 190-bis e 495.<br />

2. Nel giudizio abbreviato o in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti, le prove<br />

assunte nel dibattimento precedente sono utilizzabili ai fini della decisione.";<br />

17. All'articolo 495 del codice di procedura penale, comma 4-bis, le parole: ", con il consenso<br />

dell'altra parte," sono soppresse;<br />

18. All'articolo 511 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:


"2-bis. È sempre consentita la lettura dei verbali di dichiarazioni raccolte in sede di incidente<br />

probatorio, dei verbali di prove di diverso processo acquisiti ai sensi dell'articolo 238, delle prove<br />

assunte in assenza dell'imputato, nonché dei verbali di prove assunte dinanzi a un giudice diverso,<br />

sia a seguito di declatoria di incompetenza che in caso di mutamento della persona fisica del<br />

giudice.";<br />

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:<br />

"5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare analiticamente gli atti<br />

utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone<br />

tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando sorga serio disaccordo tra le parti sul contenuto<br />

dell'atto.";<br />

19. All'articolo 513 del codice di procedura penale, comma 1, le parole: "contumace o" sono<br />

soppresse;<br />

20. All'articolo 520 del codice di procedura penale, nella rubrica e nel comma 1, le parole<br />

"contumace o" sono soppresse;<br />

21. Agli articoli 548 del codice di procedura penale, comma 3, e 585, comma 2, lettera d), la<br />

parola: "contumace" è sostituita dalla seguente: "assente";<br />

22. All'articolo 603 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:<br />

"4. Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato,<br />

assente in primo grado, ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o<br />

forza maggiore, sempre che in tale caso il fatto non sia dovuto a sua colpa.";<br />

23. Il comma 2-bis dell'articolo 484, l'articolo 489 e l'articolo 511-bis del codice di procedura<br />

penale sono abrogati.<br />

24. Dopo l'articolo 143 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è inserito il<br />

seguente:<br />

"Art. 143-bis. - (Adempimenti in caso di sospensione del processo in assenza dell'imputato) -<br />

1. Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2, del codice, la<br />

relativa ordinanza e il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi alla locale sezione di polizia<br />

giudiziaria, per il successivo inserimento nella banca dati di cui all'articolo 8 della legge 1º aprile<br />

1981, n. 121, e successive modificazioni".<br />

25. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) agli articoli 20, comma 2, lettera d), e 27, comma 3, lettera b), le parole: "sarà<br />

giudicato in contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "si procederà in sua assenza";<br />

b) all'articolo 39, il comma 2 è sostituito dal seguente:<br />

"2. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 604 del codice di procedura penale, il giudice<br />

d'appello annulla la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di pace,<br />

anche quando l'imputato, assente in primo grado, prova di non essere potuto comparire per caso<br />

fortuito o forza maggiore, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa".<br />

26. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) all'articolo 38, comma 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 71" sono sostituite dalle<br />

seguenti: "degli articoli 71 e 484-bis, comma 2,";<br />

b) l'articolo 41 è sostituito dal seguente:<br />

"Art. 41. - (Assenza dell'ente) - 1. Se l'ente non si costituisce nel processo, il giudice ordina<br />

procedersi in assenza".<br />

27. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario<br />

giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi<br />

pendenti, di cui decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate<br />

le seguenti modificazioni:<br />

a) all'articolo 3 (L), comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:<br />

"i-bis) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del processo al sensi<br />

dell'articolo 484-bis del codice di procedura penale";<br />

b) all'articolo 5 (L), comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:<br />

"l-bis) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del processo ai sensi<br />

dell'articolo 484, comma 2, del codice di procedura penale quando il provvedimento è revocato ai<br />

sensi dell'articolo 484-bis) comma 6, del medesimo codice"».<br />

2.0.100<br />

MAZZATORTA<br />

Dopo l'articolo, inserire il seguente:<br />

«Art. 2-bis.


(Modifiche al codice penale)<br />

a) all'articolo 157 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

1) al comma 1, dopo le parole: "estingue il reato" sono inserite le seguenti: ", se non è<br />

esercitata l'azione penale,";<br />

2) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:<br />

"Dopo l'esercizio dell'azione penale, la prescrizione si compie nei termini indicati dal codice di<br />

procedura penale.";<br />

b) all'articolo 159 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

1) al comma 1, le parole: "o del processo penale" sono soppresse;<br />

2) al comma 1, numero 3), le parole: "o del processo penale" e le parole: "In caso di<br />

sospensione del processo" fino alla fine del periodo, sono soppresse;<br />

c) all'articolo 160 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma<br />

1 è abrogato;<br />

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:<br />

"2-bis. Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali<br />

e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero,<br />

l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice<br />

di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulIa richiesta di archiviazione,<br />

l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione<br />

sulla richiesta di applicazione della pena"».<br />

2.0.21<br />

<strong>DELLA</strong> MONICA, CAROFIGLIO, GALPERTI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, LATORRE, MARITATI<br />

Dopo l'articolo 2aggiungere il seguente:<br />

«Art. 2-bis.<br />

(Misure per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale)<br />

1. L'articolo 158 del codice penale è sostituito dal seguente:<br />

-"Articolo 158. - (Operatività e decorrenza della prescrizione) - 1. La prescrizione opera rispetto<br />

ad ogni singolo reato contestato all'imputato, salvo quanto previsto dal comma 2.<br />

2. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della<br />

consumazione; per il reato tentato dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato<br />

permanente o di reato continuato , dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione.<br />

3. Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il<br />

termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei<br />

reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del<br />

commesso reato"».<br />

2.0.23<br />

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, <strong>DELLA</strong> SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO,<br />

MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, <strong>DELLA</strong> MONICA, LATORRE<br />

Dopo l'articolo 2aggiungere il seguente:<br />

«Art. 2-bis.<br />

(Modifiche all'articolo 159 del codice penale)<br />

1. All'articolo 159 del codice penale, primo comma, dopo il numero 3) aggiungere il seguente:<br />

"3-bis) nel caso di perizie il cui espletamento sia di particolare complessità e comporti la<br />

sospensione necessaria del processo per un periodo, comunque, non superiore a dodici mesi;<br />

3-ter) nei casi di rogatorie internazionali, quando sia assolutamente necessario sospendere il<br />

processo;<br />

3-quater) durante il tempo intercorrente tra il giorno della lettura del dispositivo e la scadenza<br />

dei termini per l'impugnazione"».<br />

2.0.28<br />

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, MARITATI, CHIURAZZI, <strong>DELLA</strong> MONICA, LATORRE<br />

Dopo l'articolo 2,aggiungere il seguente:<br />

«Art. 2-bis.<br />

(Modifiche al codice di procedura penale in tema di assenza dell'imputato e di rinnovazione del<br />

dibattimento)<br />

1. Al codice di procedura penale, all'articolo 175, commi 2 e 8, le parole: "sentenza<br />

contumaciale" sono sostituite dalle seguenti: "sentenza dibattimentale in assenza dell'imputato"».<br />

2.0.29


CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI<br />

Dopo l'articolo 2,aggiungere il seguente:<br />

«Art. 2-bis.<br />

All'articolo 184 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:<br />

"3-bis. Qualora l'imputato sia assistito da due difensori e uno di questi non abbia ricevuto un<br />

avviso prescritto, la nullità deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima dell'inizio<br />

dell'attività alla quale l'avviso si riferisce"».<br />

2.0.30<br />

<strong>DELLA</strong> MONICA, CHIURAZZI, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, LATORRE<br />

Dopo l'articolo 2,aggiungere il seguente:<br />

«Art. 2-bis.<br />

(Modifiche al codice di procedura penale in tema di assenza dell'imputato e di rinnovazione del<br />

dibattimento)<br />

1. l'articolo 190-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 190-bis. - (Requisiti della prova in casi particolari) - 1. Quando è richiesto l'esame di un<br />

testimone, di un coimputato o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già<br />

reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la<br />

persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, ovvero dichiarazioni i cui<br />

verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo nei casi seguenti:<br />

a) quando riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti<br />

dichiarazioni, sopravvenuti o conosciuti in epoca successiva all'assunzione della prova;<br />

b) se il giudice lo ritiene utile o necessario ai fini della decisione, anche su richiesta<br />

motivata delle parti sulla base di specifiche esigenze.<br />

2. I verbali delle prove assunte in precedenza restano inseriti al fascicolo del dibattimento e si<br />

applica l'articolo 511, comma 2-bis."».<br />

2.0.31<br />

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, LATORRE, MARITATI<br />

Dopo l'articolo 2,aggiungere il seguente:<br />

«Art. 2-bis.<br />

(Informazione di garanzia)<br />

1. L'articolo 369 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:<br />

"Art. 369. - (Informazione di garanzia). - 1. Solo quando deve compiere un atto al quale il<br />

difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso con<br />

raccomandata con avviso di ricevimento, alla persona sottoposta ad indagini e alla persona offesa<br />

una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della<br />

data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia,<br />

avvertendo la persona sottoposta alle indagini che tutte le ulteriori notifiche riguardanti il processo<br />

saranno eseguite presso di lui.<br />

2. Qualora ne ravvisi la necessità, ovvero l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità<br />

del destinatario, il pubblico ministero può disporre che l'informazione di garanzia sia notificata alla<br />

persona sottoposta ad indagini a norma dell'articolo 157, comma 2, ed alla persona offesa a norma<br />

dell'articolo 154"».<br />

2.0.33<br />

D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, <strong>DELLA</strong> MONICA, LATORRE<br />

Dopo l'articolo 2,aggiungere il seguente:<br />

«Art. 2-bis.<br />

(Adempimenti della polizia giudiziaria e del pubblico ministero nei casi di arresto e fermo)<br />

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) all'articolo 386, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:<br />

"3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389, comma 2, gli ufficiali e gli agenti di<br />

polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto<br />

e, comunque, non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine<br />

trasmettono il relativo verbale. Il verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia,<br />

l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito,<br />

l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato, i precedenti risultanti dal centro di<br />

documentazione elettronica e, se utili, quelli del centro elettronico di rilievo e confronto delle<br />

impronte.


4. Qualora il pubblico ministero non disponga che l'arrestato o il fermato sia portato<br />

immediatamente in udienza dinanzi al giudice del dibattimento, formulando e comunicando il capo<br />

d'imputazione, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria conducono l'arrestato o il fermato nella<br />

casa circondariale o mandamentale del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito.<br />

5. Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato o il fermato sia custodito agli arresti<br />

domiciliari a norma del comma 1 dell'articolo 284. In tale ipotesi, se l'arrestato è tossicodipendente<br />

il pubblico ministero può disporre che lo stesso, se consenziente, sia condotto presso il servizio<br />

tossicodipendenze per la formulazione di un programma di recupero, da attuare presso una<br />

comunità terapeutica»;<br />

b) all'articolo 390 sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:<br />

«1. Se il fermo è stato eseguito in relazione ad un reato indicato nell'articolo 51, comma 3bis,<br />

o di competenza di tribunale diverso, il pubblico ministero, qualora non debba ordinare<br />

l'immediata liberazione del fermato, richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari.»;<br />

2) al comma 3, le parole: "L'arresto o" sono soppresse;<br />

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Richiesta di convalida del fermo"».<br />

2.0.35<br />

D'ALIA<br />

Dopo l'articolo 2,inserire il seguente:<br />

«Art. 2-bis.<br />

(Strumenti di deflazione del procedimento penale)<br />

1. Nel codice di procedura penale, dopo l'articolo 408 è inserito il seguente:<br />

"Art. 408-bis. - (Richiesta di archiviazione per evidente insufficienza dei termini di prescrizione<br />

del reato). - 1. Fuori dal caso previsto dall'articolo che precede, il pubblico ministero presenta al<br />

giudice richiesta di archiviazione anche nel caso in cui, alla data della richiesta, il termine massimo<br />

di presumibile decorso della prescrizione del reato sia inferiore a tre mesi.".<br />

2. Nel codice di procedura penale, dopo l'articolo 346-bis, è inserito il seguente:<br />

"Art. 346-ter - (Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto). - 1.<br />

Quando il fatto è di particolare tenuità, il giudice, con sentenza, dichiara di non doversi procedere<br />

se la persona offesa non si oppone.<br />

2. Nel corso delle indagini preliminari, quando il fatto è di particolare tenuità, il giudice<br />

pronuncia decreto motivato di archiviazione solo se non risulta un interesse della persona offesa<br />

alla prosecuzione del procedimento.<br />

3. Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o<br />

del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non<br />

giustificano l'esercizio o la prosecuzione dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che<br />

l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di<br />

salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.<br />

4. Nel caso di dichiarazione di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto, il<br />

giudice dispone comunque la confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale".<br />

3. Nel codice penale, dopo l'articolo 161 è inserito il seguente:<br />

«Art. l6l-bis. - (Estinzione del reato conseguente a riparazione del danno patrimoniale). - 1. Il<br />

giudice, nei processi per reati contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, su<br />

richiesta congiunta dell'imputato e della persona offesa costituita parte civile, sentito il pubblico<br />

ministero, in ogni momento dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel<br />

dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver proceduto alla completa riparazione del danno<br />

cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver completamente eliminato le<br />

conseguenze dannose o pericolose del reato.<br />

2. Il giudice pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al comma 1, solo se ritiene le<br />

attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di sanzione del fatto illecito e quelle<br />

di prevenzione.<br />

3. Il giudice può disporre la sospensione del processo, per un periodo non superiore a tre<br />

mesi, se l'imputato chiede in udienza di poter provvedere agli adempi menti di cui al comma 1 e<br />

dimostri di non averlo potuto fare in precedenza; in tal caso, il giudice può imporre specifiche<br />

prescrizioni.<br />

4. Con l'ordinanza di sospensione, il giudice incarica la polizia giudizi aria di verificare<br />

l'effettivo svolgimento delle attività risarcitorie e riparatorie, fissando nuova udienza ad una data<br />

successiva al termine del periodo di sospensione.


5. Il periodo di sospensione non è computato ai fini della prescrizione del reato né del<br />

computo dei termini di estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole.<br />

6. Qualora accerti che le attività risarcitorie o riparatorie abbiano avuto esecuzione, il giudice,<br />

sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato enunciandone la<br />

causa nel dispositivo.».<br />

2.0.36<br />

CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, CASSON, CHIURAZZI, <strong>DELLA</strong> MONICA, LATORRE<br />

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:<br />

«Art. 2-bis.<br />

1. L'articolo 420-ter del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 420-ter. - (Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore) - 1. Quando<br />

l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad<br />

assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento,<br />

il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.<br />

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile<br />

che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o<br />

forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può costituire motivo di<br />

impugnazione.<br />

3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono<br />

le condizioni previste dal comma 1, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando<br />

con ordinanza la relativa data.<br />

4. La lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per<br />

tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Della nuova udienza fissata con l'ordinanza di<br />

cui ai commi 1, 2 e 3 è dato avviso all'imputato. Se lo stesso è assistito da difensore di fiducia e<br />

questi è presente, personalmente o tramite sostituto, l'avviso si intende notificato all'imputato.<br />

5. Nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta<br />

impossibilità di comparire per legittimo impedimento, il giudice dispone il rinvio dell'udienza<br />

fissando con ordinanza la relativa data; l'ordinanza è depositata in cancelleria senza obbligo di<br />

avviso al difensore.<br />

6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica e il giudice dispone procedersi oltre, se:<br />

a) l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi;<br />

b) l'imputato è assistito da un unico difensore e questi non ha prontamente comunicato<br />

l'impedimento;<br />

c) il difensore, pur avendo prontamente comunicato l'impedimento, non ha indicato<br />

espressamente i motivi che non consentono la nomina di un sostituto ai sensi dell'articolo 102;<br />

d) l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.";<br />

e) all'articolo 420-quater del codice di procedura penale sono apportate le seguenti<br />

modificazioni:<br />

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Assenza o allontanamento volontario dell'imputato";<br />

2) al comma 1, le parole: "ne dichiara la contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "ordina<br />

procedersi in assenza";<br />

3) al comma 2, le parole: "in sua contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "in sua<br />

assenza";<br />

4) al comma 3, le parole: "la contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "l'assenza";<br />

5) al comma 4, le parole: "dichiarativa di contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "che ha<br />

disposto procedersi in assenza";<br />

6) al comma 7, le parole: "dichiarativa di contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "che ha<br />

disposto procedersi in assenza" e le parole: "contumace o" sono soppresse;<br />

7) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:<br />

"7-bis. Le disposizioni degli articoli 420-bis e 420-ter non si applicano quando l'imputato,<br />

anche se impedito, chiede o consente che l'udienza preliminare avvenga in sua assenza o, se<br />

detenuto, rifiuta di assistervi. L'imputato in tali casi è rappresentato dal difensore.<br />

7-ter. L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è considerato<br />

presente ed è rappresentato dal difensore.";<br />

2. L'articolo 420-quinquies del codice di procedura penale è abrogato».<br />

2.0.37<br />

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI


Dopo l'articolo, inserire il seguente:<br />

«Art. 2-bis.<br />

All'articolo 420-ter del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti:<br />

"5-bis. Quando l'impedimento del difensore è costituito dal suo concomitante impegno<br />

professionale davanti a più autorità giudiziarie, egli deve comunicarlo a tutte le medesime non<br />

appena gli è nota la contemporaneità dell'impegno. Le autorità giudiziarie interessate possono<br />

concertare quale procedimento meriti immediata celebrazione, disponendo il rinvio degli altri e<br />

comunicando prontamente al difensore l'esito degli accordi.<br />

5-ter. Quando si tratta di reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), e di dibattimento<br />

particolarmente complesso, il difensore, se richiesto dal giudice, deve nominare un sostituto<br />

allorché nell'udienza per la quale invoca l'impedimento si svolgono attività che non coinvolgono il<br />

suo assistito".».<br />

2.0.38<br />

D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, <strong>DELLA</strong> MONICA, LATORRE<br />

Dopo l'articolo, inserire il seguente:<br />

«Art. 2-bis.<br />

(Introduzione del giudizio nei confronti di imputati arrestati o fermati di competenza del Tribunale)<br />

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) l'articolo 449 è sostituito dal seguente:<br />

-"Art. 449. - (Casi e modi del giudizio nei confornti di imputati arrestati o firmati). - 1. Quando<br />

una persona è stata arrestata in flagranza di un reato di competenza del Tribunale, o è stata<br />

fermata per uno degli stessi reati, esclusi quelli indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, il pubblico<br />

ministero presenta direttamente l'imputato in stato di arresto o di fermo davanti al giudice del<br />

dibattimento, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto o dal<br />

fermo.<br />

2. Il pubblico ministero fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato o fermato.<br />

3. Il decreto, unitamente al fascicolo previsto dall'articolo 431, formato dal pubblico ministero,<br />

cui devono essere allegati il certificato del centro elettronico di documentazione, il certificato del<br />

registro generale e l'eventuale certificato del registro generale e l'eventuale certificato della polizia<br />

scientifica relativo alle impronte digitali, è trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il<br />

giudizio.<br />

4. Al difensore è notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero l'avviso della data<br />

fissata per il giudizio.<br />

5. Il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria del pubblico<br />

ministero, della documentazione trasmessa dalla polizia giudiziaria a norma dell'articolo 386,<br />

comma 3.";<br />

b) l'articolo 450 è abrogato;<br />

c) l'articolo 451 è sostituito dal seguente:<br />

"Art. 451. - (Svolgimento del giudizio). - 1. Il pubblico ministero contesta, in maniera chiara e<br />

precisa, all'imputato i fatti oggetto dell'imputazione e gli articoli di legge che si presumono violati,<br />

indicando le pene edittali previste dagli stessi.<br />

2. Subito dopo la contestazione il presidente del Tribunale o il giudice unico chiede<br />

all'imputato se ammette di aver commesso i fatti.<br />

3. Se l'imputato ammette i fatti addebitati e il difensore nulla ha da obiettare sulla<br />

qualificazione giuridica data dal pubblico ministero o sulla sussistenza del reato e sulla sua<br />

punibilità, il giudice, sentiti il pubblico ministero e la difesa, convalida l'arresto e pronuncia, senza<br />

ulteriori formalità, sentenza di condanna, riducendo la pena da infliggere in concreto da un terzo<br />

alla metà e, se non concede la sospensione condizionale della pena, dispone che l'imputato sia<br />

condotto presso la casa circondariale o agli arresti domiciliari. Se l'imputato è tossicodipendente ed<br />

il servizio tossicodipendenze ha formulato programma di recupero, ordina che l'imputato sia<br />

affidato, agli arresti domiciliari, presso una determinata comunità terapeutica.<br />

4. Se ritiene invece, nonostante l'ammissione dei fatti, di non dover emettere, allo Stato,<br />

sentenza di condanna, il giudice procede a norma dei commi 5 e 6. Solo se manca una condizione<br />

di procedibilità il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero.<br />

5. Se l'imputato non ammette i fatti contestati o si dichiara non colpevole o non punibile,<br />

direttamente o tramite il suo difensore, il giudice procede alla convalida dell'arresto, secondo<br />

quanto disposto all'articolo 391, commi 3, 4, 5, e 6.


6. Con il provvedimento che dispone sulla convalida e sulla libertà personale il giudice ordina<br />

anche che l'imputato stesso e tutte le altre parti ed i testimoni presenti compaiano, senza ulteriore<br />

avviso, dinanzi al Tribunale per il giudizio, indicando la sezione, il luogo, il giorno e l'ora. Nello<br />

stesso modo procede se l'imputato, anche tramite il suo difensore, contesta la qualificazione<br />

giuridica dei fatti ed il pubblico ministero non aderisce alla diversa qualificazione o quest'ultima non<br />

appaia subito al giudice la più corretta.<br />

7. La data dell'udienza è fissata non prima del ventesimo e non dopo il quarantesimo giorno<br />

successivo all'arresto.<br />

8. La parte lesa non presente alla convalida, i verbalizzanti ed i testimoni, indicati dalla polizia<br />

giudiziaria negli atti, non presenti, sono citati a cura del pubblico ministero. La difesa cita per la<br />

stessa udienza i testimoni a discarico.<br />

9. L'imputato oggetto di una misura cautelare in carcere viene tradotto all'udienza dalla<br />

polizia penitenziaria su ordine del pubblico ministero.<br />

10. L'imputato può avanzare richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti ai<br />

sensi dell'articolo 444 non oltre il decimo giorno successivo all'udienza di convalida; la riduzione<br />

della pena per effetto del patteggia mento non può superare un quarto della pena da infliggere in<br />

concreto. Non è ammesso il ricorso al rito abbreviato.<br />

11. Nell'attesa della udienza per la decisione prevista dall'articolo 447 il pubblico ministero<br />

può procedere ad ulteriori indagini e la difesa ad indagini difensive.<br />

12. Contro il provvedimento di applicazione di misura coercitiva è ammesso appello al<br />

Tribunale del riesame solo se il reato è di competenza del giudice monocratico. La proposizione del<br />

ricorso non pregiudica l'ulteriore corso del processo.<br />

13. Il dibattimento e la sentenza sono disciplinati a norma degli articoli da 470 a 548»;<br />

d) l'articolo 558 è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 558. - (Possibilità di utilizzazione della procedura per gli imputati arrestati a seguito di<br />

misura cautelare e per gli imputati fermati o arrestati in flagranza di reato di competenza della<br />

procedura distrettuale). - 1. Il pubblico ministero può utilizzare la procedura di cui agli articoli 449 e<br />

seguenti nei confronti degli imputati arrestati a seguito di misura di custodia cautelare in carcere e<br />

degli arresti domiciliari, quando la procedura stessa non può recare pregiudizio alle indagini in<br />

corso.<br />

2. AI difensore è notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero l'avviso della data<br />

fissata per il giudizio.<br />

3. Il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria del pubblico<br />

ministero, della documentazione relativa alla indagini espletate».<br />

e) la rubrica del titolo III del libro VI è sostituita dalla seguente:<br />

«Giudizio nei confronti di imputati arrestati o fermati di competenza del Tribunale».<br />

2.0.39<br />

<strong>DELLA</strong> MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI,<br />

CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI,<br />

SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, FILIPPI MARCO,<br />

BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO<br />

Dopo l'articolo inserire il seguente:<br />

«Art. 2-bis.<br />

(Misure per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale)<br />

1. Dopo l'articolo 484 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:<br />

"Art. 484-bis. - (Rinnovazione della citazione. Sospensione del processo) - 1. Se l'imputato<br />

non è presente all'udienza e la notificazione della citazione a giudizio è stata omessa o è nulla, il<br />

giudice rinvia il dibattimento e dispone che la citazione sia notificata all'imputato personalmente o a<br />

mani di un familiare convivente, anche tramite la polizia giudiziaria. Salvo quanto previsto dal<br />

comma 3, allo stesso modo provvede quando l'imputato non è presente all'udienza e la<br />

notificazione della citazione è stata effettuata a norma degli articoli 159, comma 2, 161, comma<br />

4,165, comma 1, e 169, comma 1.<br />

2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, sempre che non debba<br />

essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, il giudice dispone con<br />

ordinanza la sospensione del processo, salvo che, in ragione della natura o della gravità del reato<br />

contestato o del numero dei reati contestati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero<br />

dell'esigenza di garantire la genuinità e la completezza della prova, la sospensione possa arrecare<br />

grave pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. In tal caso il giudice dispone<br />

procedersi in assenza dell'imputato con ordinanza motivata.


3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.<br />

4. Le disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 non si applicano:<br />

a) se l'imputato nel corso del procedimento ha nominato un difensore di fiducia;<br />

b) in tutti i casi in cui dagli atti emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si<br />

procede nei suoi confronti ovvero che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del<br />

processo o di atti del medesimo.<br />

5. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del processo, o<br />

anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la<br />

notifica della citazione. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il<br />

procedimento non abbia ripreso il suo corso.<br />

6. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo nei seguenti casi:<br />

a) se le ricerche di cui al comma 5 hanno avuto esito positivo ed è stata regolarmente<br />

effettuata la notifica della citazione;<br />

b) se l'imputato ha nominato un difensore di fiducia;<br />

c) in ogni altro caso in cui emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede<br />

nei suoi confronti.<br />

7. Nei casi previsti dal comma 6, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dandone<br />

comunicazione alle parti.<br />

8. All'udienza di cui al comma 7 l'imputato, ancorché decaduto, può formulare richiesta ai<br />

sensi degli articoli 444 e 438.<br />

9. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice dispone la separazione del processo a<br />

carico dell'imputato nei cui confronti è disposta la sospensione ai sensi del comma 2.<br />

Art. 484-quater. - (Assenza o allontanamento volontario dell 'imputato) - 1. Quando, all'esito<br />

delle verifiche di cui all'articolo 484-bis, comma 1, il giudice ritiene che non ricorrono i presupposti<br />

per ordinare la sospensione del processo, ordina procedersi in assenza dell'imputato. Se l'imputato<br />

compare prima della pronuncia della sentenza, il giudice revoca l'ordinanza.<br />

2. Le disposizioni dell'articolo 484-ter non si applicano quando l'imputato, anche se impedito,<br />

chiede o consente che l'udienza o il processo si svolgano in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di<br />

assistervi.<br />

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È, altresì,<br />

rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si<br />

allontana dall'aula di udienza.<br />

4. L'imputato che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive, è<br />

considerato presente non comparso.<br />

5. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che<br />

l'assenza dell'imputato è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza<br />

maggiore o altro legittimo impedimento.<br />

6. Se la prova indicata nel comma 5 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza di cui al<br />

comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è<br />

comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti<br />

compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con<br />

ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene<br />

rilevanti ai fini della decisione.<br />

7. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla, altresì, se il processo doveva essere sospeso ai sensi<br />

dell'articolo 484-bis, comma 2. In tal caso il giudice revoca l'ordinanza e procede a norma<br />

dell'articolo 484-bis; restano validi gli atti compiuti in precedenza, ma l'imputato, se la sospensione<br />

è revocata, può chiedere l'ammissione di prove ai sensi dell'articolo 493 o la rinnovazione di quelle<br />

che ritiene rilevanti ai fini della decisione.<br />

Art. 484-quinquies. - (Assenza dell 'imputato in casi particolari) - 1. Quando il giudice ha<br />

disposto procedersi in assenza dell'imputato, ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2, secondo<br />

periodo, se l'imputato compare prima della chiusura del dibattimento, il giudice revoca la relativa<br />

ordinanza. In tal caso, quando si procede a carico di più imputati, può disporre la separazione dei<br />

processi ai sensi dell'articolo 18.<br />

2. Nel caso di cui al comma 1, l'imputato è rimesso in termini per formulare le richieste di cui<br />

all'articolo 493; il giudice ammette le prove ai sensi degli articoli 190 e 495. Non si applica l'articolo<br />

190-bis, ma le prove assunte in precedenza sono utilizzabili ai fmi della decisione anche nei<br />

confronti dell'imputato comparso tardivamente.<br />

3. Si applica l'articolo 484-bis, comma 8.»;<br />

2. L'articolo 490 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:


«Art. 490. - (Accompagnamento coattivo dell'imputato assente) - 1. Il giudice, a norma<br />

dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua<br />

presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame.»;<br />

3. Dopo l'articolo 493 del codice di procedura penale è inserito il seguente:<br />

«Art. 493-bis. - (Mutamento della persona fisica del giudice) - 1. In caso di mutamento della<br />

persona fisica del giudice, le parti possono reiterare la richiesta di ammissione delle prove già<br />

indicate nella lista di cui all'articolo 468, ivi comprese le prove non ammesse nel dibattimento<br />

precedente e quelle in ordine alle quali vi è stata rinuncia, ovvero chiedere l'ammissione di prove<br />

nuove ai sensi dell'articolo 493, comma 2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza ai sensi<br />

degli articoli 190, 190-bis e 495.<br />

2. Nel giudizio abbreviato o in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti, le prove<br />

assunte nel dibattimento precedente sono utilizzabili ai fini della decisione.»;<br />

4. All'articolo 495 del codice di procedura penale, comma 4-bis, le parole: «, con il consenso<br />

dell'altra parte,» sono soppresse;<br />

5. All'articolo 511 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:<br />

«2-bis. È sempre consentita la lettura dei verbali di dichiarazioni raccolte in sede di incidente<br />

probatorio, dei verbali di prove di diverso processo acquisiti ai sensi dell'articolo 238, delle prove<br />

assunte in assenza dell'imputato, nonché dei verbali di prove assunte dinanzi a un giudice diverso,<br />

sia a seguito di declatoria di incompetenza che in caso di mutamento della persona fisica del<br />

giudice.»;<br />

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:<br />

«5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare analiticamente gli atti<br />

utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone<br />

tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando sorga serio disaccordo tra le parti sul contenuto<br />

dell'atto.»;<br />

6. All'articolo 513 del codice di procedura penale, comma 1, le parole: «contumace o» sono<br />

soppresse;<br />

7. All'articolo 520 del codice di procedura penale, nella rubrica e nel comma 1, le parole<br />

«contumace o» sono soppresse;<br />

8. Agli articoli 548 del codice di procedura penale, comma 3, e 585, comma 2, lettera d), la<br />

parola: «contumace» è sostituita dalla seguente: «assente»;<br />

9. All'articolo 603 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:<br />

«4. Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato,<br />

assente in primo grado, ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o<br />

forza maggiore, sempre che in tale caso il fatto non sia dovuto a sua colpa.»;<br />

10. Il comma 2-bis dell'articolo 484, l'articolo 489 e l'articolo 511-bis del codice di procedura<br />

penale sono abrogati».<br />

2.0.40<br />

CAROFIGLIO, CASSON, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, CHIURAZZI, <strong>DELLA</strong> MONICA, LATORRE<br />

Dopo l'articolo inserire il seguente:<br />

«Art. 2-bis.<br />

1. Dopo l'articolo 484 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:<br />

"Art. 484-bis. - (Rinnovazione della citazione. Sospensione del processo) - 1. Salvo che<br />

l'imputato sia presente all'udienza, quando la notificazione della citazione a giudizio è stata omessa<br />

ovvero è nulla, il giudice rinvia il dibattimento e dispone che la citazione sia notificata all'imputato<br />

personalmente o a mani di familiare convivente, anche tramite la polizia giudiziaria. Salvo quanto<br />

previsto dal comma 3, allo stesso modo provvede quando l'imputato non è presente all'udienza e la<br />

notificazione della citazione è stata effettuata ai sensi degli articoli 159, comma 2, 161, comma 4,<br />

165, comma l, e 169, comma 1.<br />

2. Quando la notificazione ai sensi del comma l non risulta possibile, sempre che non debba<br />

essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, il giudice dispone con<br />

ordinanza la sospensione del processo, salvo che, in ragione della natura o della gravità del reato<br />

contestato, ovvero del numero dei reati contestati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero<br />

dell'esigenza di garantire la genuinità e la completezza della prova, la sospensione possa arrecare<br />

grave pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. In tale ultimo caso il giudice dispone<br />

procedersi in assenza dell'imputato con ordinanza specificamente motivata.<br />

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.


4. Le disposizioni di cui al comma l, secondo periodo, e al comma 2 non si applicano:<br />

a) se l'imputato nel corso del procedimento ha nominato un difensore di fiducia, anche in<br />

caso di successiva revoca;<br />

b) se l'imputato, nel corso del procedimento, è stato arrestato, fermato o sottoposto a<br />

misura cautelare;<br />

c) in ogni altro caso in cui dagli atti emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si<br />

procede nei suoi confronti ovvero che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del<br />

processo o di atti del medesimo.<br />

5. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del processo, o<br />

anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la<br />

notifica della citazione. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il<br />

procedimento non abbia ripreso il suo corso.<br />

6. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo nei seguenti casi:<br />

a) se le ricerche di cui al comma 5 hanno avuto esito positivo ed è stata regolarmente<br />

effettuata la notifica della citazione;<br />

b) se l'imputato ha nominato un difensore di fiducia;<br />

c) in ogni altro caso in cui emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede<br />

nei suoi confronti.<br />

7. Nei casi previsti dal comma 6, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dandone<br />

comunicazione alle parti.<br />

8. All'udienza di cui al comma 7 l'imputato, ancorché decaduto, può formulare richiesta ai<br />

sensi degli articoli 444 e 438.<br />

9. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice dispone la separazione del processo a<br />

carico dell'imputato nei cui confronti è disposta la sospensione ai sensi del comma 2.<br />

Art. 484-ter. - (Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore) -. 1. Quando<br />

l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad<br />

assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento,<br />

il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.<br />

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile<br />

che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o<br />

forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di<br />

discussione successiva né motivo di impugnazione.<br />

3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono<br />

le condizioni previste dal comma 1, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando<br />

con ordinanza la relativa data.<br />

4. La lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per<br />

tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Della nuova udienza fissata con l'ordinanza di<br />

cui ai commi 1, 2 e 3 è dato avviso all'imputato. Se lo stesso è assistito da un difensore di fiducia e<br />

questi è presente, personalmente o tramite sostituto, l'avviso si intende notificato all'imputato.<br />

5. Nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta<br />

impossibilità di comparire per legittimo impedimento, il giudice dispone il rinvio dell'udienza<br />

fissando con ordinanza la relativa data; l'ordinanza è depositata in cancelleria senza obbligo di<br />

avviso al difensore.<br />

6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica e il giudice dispone procedersi oltre, se:<br />

a) l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi;<br />

b) il difensore non ha prontamente comunicato l'impedimento;<br />

c) il difensore non ha indicato espressamente i motivi che non consentono la nomina di un<br />

sostituto ai sensi dell'articolo 102;<br />

d) l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.<br />

Art. 484-quater. - (Assenza o allontanamento volontario dell'imputato) - 1. Quando, all'esito<br />

delle verifiche di cui all'articolo 484-bis, comma 1, il giudice ritiene che non ricorrono i presupposti<br />

per ordinare la sospensione del processo, ordina procedersi in assenza dell'imputato. Se l'imputato<br />

compare prima della pronuncia della sentenza, il giudice revoca l'ordinanza.<br />

2. Le disposizioni dell'articolo 484-ter non si applicano quando l'imputato, anche se impedito,<br />

chiede o consente che l'udienza o il processo si svolgano in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di<br />

assistervi.


3. Nei casi di cui ai commi l e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È, altresì,<br />

rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si<br />

allontana dall'aula di udienza.<br />

4. L'imputato che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive, è<br />

considerato presente non comparso.<br />

5. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che<br />

l'assenza dell'imputato è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza<br />

maggiore o altro legittimo impedimento.<br />

6. Se la prova indicata nel comma 5 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza di cui al<br />

comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è<br />

comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti<br />

compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con<br />

ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene<br />

rilevanti ai fini della decisione.<br />

7. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla, altresì, se il processo doveva essere sospeso ai sensi<br />

dell'articolo 484-bis, comma 2. In tal caso il giudice revoca l'ordinanza e procede a norma<br />

dell'articolo 484-bis; restano validi gli atti compiuti in precedenza, ma l'imputato, se la sospensione<br />

è revocata, può chiedere l'ammissione di prove ai sensi dell'articolo 493 o la rinnovazione di quelle<br />

che ritiene rilevanti ai fini della decisione.<br />

Art. 484-quinquies. - (Assenza dell 'imputato in casi particolari) - 1. Quando il giudice ha<br />

disposto procedersi in assenza dell'imputato, ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2, secondo<br />

periodo, se l'imputato compare prima della chiusura del dibattimento, il giudice revoca la relativa<br />

ordinanza. In tal caso, quando si procede a carico di più imputati, può disporre la separazione dei<br />

processi ai sensi dell'articolo 18.<br />

2. Nel caso di cui al comma 1, l'imputato è rimesso in termini per formulare le richieste di cui<br />

all'articolo 493; il giudice ammette le prove ai sensi degli articoli 190 e 495. Non si applica l'articolo<br />

190-bis, ma le prove assunte in precedenza sono utilizzabili ai fini della decisione anche nei<br />

confronti dell'imputato comparso tardivamente.<br />

3. Si arplica l'articolo 484-bis, comma 8.".».<br />

2.0.41<br />

CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, CHIURAZZI, <strong>DELLA</strong> MONICA, LATORRE<br />

Dopo l'articolo inserire il seguente:<br />

«Art. 2-bis.<br />

1. L'articolo 490 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:<br />

"Art. 490. - (Accompagnamento coattivo dell'imputato assente) - 1. Il giudice, a norma<br />

dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua<br />

rinecessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame.".».<br />

2.0.42<br />

CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, CHIURAZZI, <strong>DELLA</strong> MONICA, LATORRE<br />

Dopo l'articolo, inserire il seguente:<br />

«Art. 2-bis.<br />

1. All'articolo 511 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:<br />

"2-bis. È sempre consentita la lettura dei verbali di dichiarazioni raccolte in sede di incidente<br />

probatorio, dei verbali di prove di diverso processo acquisiti ai sensi dell'articolo 238, delle prove<br />

assunte in assenza dell'imputato, nonché dei verbali di prove assunte dinanzi a un giudice diverso,<br />

sia a seguito di declatoria di incompetenza che in caso di mutamento della persona fisica del<br />

giudice.";<br />

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:<br />

"5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare analiticamente gli atti<br />

utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone<br />

tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando sorga serio disaccordo tra le parti sul contenuto<br />

dell'atto.";<br />

2. All'articolo 513, comma l, del codice di procedura penale le parole: "contumace o" sono<br />

soppresse;<br />

3. All'articolo 520, nella rubrica e nel comma 1, del codice di procedura penale le parole<br />

"contumace o" sono soppresse;


4. Agli articoli 548, comma 3, e 585, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale la<br />

parola "contumace" è sostituita dalla seguente: "assente".».<br />

2.0.43<br />

CASSON, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, LATORRE<br />

Dopo l'articolo inserire il seguente:<br />

«Art. 2-bis.<br />

(Modifiche agli articoli 544 e 545 del codice di procedura penale in materia di redazione della<br />

sentenza e di termini per l'impugnazione)<br />

1. All'articolo 544 del codice di procedura penale è aggiunto in fine il seguente comma:<br />

"3-ter. Il giudice provvede in ogni caso ai sensi del comma 1 quando è pronunciata una<br />

sentenza di proscioglimento ovvero di assoluzione. In tali casi, e unicamente qualora vi sia stata<br />

impugnazione da parte del pubblico ministero, il giudice provvede all'integrazione della motivazione<br />

entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta impugnazione. Il termine per il deposito<br />

della motivazione è di trenta giorni nel caso di cui al comma 3 e di quarantacinque nell'ipotesi<br />

relativa alla motivazione della sentenza cui non si è accordata precedenza ai sensi del comma 3bis".<br />

2. All'articolo 585, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, le parole: "544,<br />

comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "544, commi 1 e 3-ter, primo periodo".».<br />

2.0.44<br />

<strong>DELLA</strong> MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI,<br />

CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI,<br />

SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, FILIPPI MARCO,<br />

BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO<br />

Dopo l'articolo inserire il seguente:<br />

«Art. 2-bis.<br />

1. All'articolo 544 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:<br />

"3-ter. Il giudice provvede in ogni caso ai sensi del comma 1 quando è pronunciata una<br />

sentenza di proscioglimento ovvero di assoluzione. In tali casi, solo se vi sia stata impugnazione da<br />

parte del pubblico ministero, il giudice provvede all'integrazione della motivazione entro quindici<br />

giorni dalla comunicazione dell'avvenuta impugnazione. Il termine per il deposito della motivazione<br />

non deve eccedere i novanta giorni nel caso di cui al comma 3 ed è raddoppiabile nell'ipotesi<br />

relativa alla motivazione della sentenza cui non si è accordata precedenza ai sensi del comma 3bis".<br />

2. All'articolo 585 del codice di procedura penale, comma 1, lettera a), del codice di procedura<br />

penale, le parole: "544, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "544, commi 1 e 3-ter, primo<br />

periodo".».<br />

2.0.46<br />

GALPERTI, D'AMBROSIO, MARITATI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, <strong>DELLA</strong> MONICA, LATORRE<br />

Dopo l'articolo inserire il seguente:<br />

«Art. 2-bis.<br />

(Modifiche agli articoli 593, 597, 599 e 603 del codice di procedura penale)<br />

1. All'articolo 593 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) al comma 1, sono aggiunte le parole: "o di proscioglimento";<br />

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:<br />

"2. L'imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento perché il fatto non<br />

sussiste o per non aver commesso il fatto";<br />

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:<br />

"3. Sono inappellabili le sentenze di condanna relativa a reati per i quali è stata applicata la<br />

sola pena pecuniaria e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati<br />

puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa".<br />

2. L'articolo 597 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:<br />

"Art. 597. - (Cognizione del giudice di appello). - 1. L'appello attribuisce al giudice di secondo<br />

grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i<br />

motivi proposti.<br />

2. Il giudice di secondo grado, qualora ritenga fondato il motivo relativo alla mancata<br />

assunzione di una prova decisiva richiesta da una delle parti, anche nel corso del dibattimento,<br />

dispone la rinnovazione del dibattimento a norma dell'articolo 603.


3. Solo nell'ipotesi di rinnovazione del dibattimento secondo quanto disposto dal comma 2, il<br />

giudice di secondo grado può procedere a nuova e diversa valutazione della prova testimoniaI e<br />

fatta dai giudici di primo grado.<br />

4. Quando appellante è il pubblico ministero:<br />

a) se l'appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice può, entro i limiti della<br />

competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la<br />

specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare, quando occorre, misure di<br />

sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;<br />

b) se l'appello riguarda una sentenza di proscioglimento, il giudice può pronunciare<br />

condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera a) ovvero prosciogliere per una causa<br />

diversa da quella enunciata nella sentenza appellata;<br />

c) se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere,<br />

nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza.<br />

5. Quando appellante è il solo imputato, il giudice può, entro i limiti della competenza del<br />

giudice di primo grado, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici e<br />

applicare una misura di sicurezza nuova o più grave quando ritiene di dare al fatto una definizione<br />

giuridica più grave.<br />

6. In ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti,<br />

anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente<br />

diminuita.<br />

7. Con la sentenza possono essere applicate anche d'ufficio la sospensione condizionale della<br />

pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ed una o più<br />

circostanza attenuanti; può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a<br />

norma dell'articolo 69 del codice penale.".<br />

3. I commi 2 e 3 dell'articolo 599 del codice di procedura penale, sono abrogati.<br />

4. I commi 1 e 2 dell'articolo 603 del codice di procedura penale, sono sostituiti dai seguenti:<br />

"1. Quando una parte, nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma dell'articolo 585,<br />

comma 4, ha chiesto l'assunzione di una prova non ammessa, nel corso del dibattimento di primo<br />

grado, il giudice, se la ritiene decisiva o influente ai fini della decisione, dispone la rinnovazione del<br />

dibattimento e che vengano ascoltate di nuovo le persone che hanno deposto in primo grado su<br />

circostanze analoghe o comunque ad essa connesse.<br />

2. Allo stesso modo procede, se ritiene decisive ed influenti prove sopravvenute o scoperte<br />

dopo il giudizio di primo grado"».<br />

2.0.47<br />

D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, <strong>DELLA</strong> MONICA, LATORRE<br />

Dopo l'articolo inserire il seguente:<br />

«Art.2-bis.<br />

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di casi di ricorso, spese e sanzioni in caso di<br />

rigetto o di inammissibilità del ricorso, annullamento senza rinvio, annullamento con rinvio, nonché<br />

provvedimenti conseguenti alla sentenza)<br />

1. Al comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale, le lettere d) ed e) sono<br />

soppresse e la lettera c) è sostituita dalla seguente:<br />

"c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inammissibilità o di<br />

decadenza in cui è incorso il giudice d'appello o il giudice di primo grado, se l'inosservanza ha<br />

formato oggetto dei motivi d'appello".<br />

2. L'articolo 616 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:<br />

"Art. 616. - (Spese e sanzioni in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso). - 1. Con il<br />

provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente è condannato alle spese<br />

del procedimento ed al pagamento alla cassa delle ammende di una somma da euro 300 a euro<br />

3.000. Nello stesso modo provvede quando il ricorso è rigettato. I difensori possono essere<br />

condannati a pagare analoga somma nell'ipotesi che insistano in ricorsi più volte dichiarati<br />

inammissibili o rigettati con la stessa od analoga motivazione".<br />

3. All'articolo 620 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) l'alinea è sostituita dal seguente: "La Corte pronuncia sentenza di annullamento:";<br />

b) la lettera l) è abrogata.<br />

4. L'articolo 623 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:


"Art. 623. - (Annullamento con rinvio). - 1. Se l'impugnazione è proposta avverso<br />

un'ordinanza o una sentenza sulla competenza, l'udienza di discussione è fissata non oltre tre mesi<br />

dalla pronuncia della stessa o dal suo deposito in cancelleria.<br />

2. Se il ricorso non viene respinto e l'ordinanza è annullata, la Corte di cassazione dispone che<br />

gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla<br />

sentenza di annullamento se il processo è ancora pendente. Provvede altrimenti a trasmetterla al<br />

giudice dinanzi al quale pende il processo il quale, a sua volta, provvede a trasmettere gli atti al<br />

giudice competente. Le deposizioni testimoniali eventualmente assunte diventano inefficaci, mentre<br />

conservano validità le altre prove assunte".<br />

5. Il comma 1 dell'articolo 625 è abrogato.<br />

6. Gli articoli 627 e 628 del codice di procedura penale sono abrogati."».<br />

2.0.48<br />

D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, CAROFIGLIO, GALPERTI, CHIURAZZI, <strong>DELLA</strong> MONICA, LATORRE<br />

Dopo l'articolo inserire il seguente:<br />

«Art. 2-bis.<br />

(Modifiche al titolo III del libro IX del codice di procedura penale)<br />

1. Al comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale, le lettere d) ed e) sono<br />

soppresse e la lettera c) è sostituita dalla seguente:<br />

"c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inammissibilità e di<br />

decadenza in cui è incorso il giudice d'appello o il giudice di primo grado, se l'inosservanza ha<br />

formato oggetto dei motivi d'appello".<br />

2. L'articolo 616 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:<br />

"Art. 616. - (Spese e sanzioni in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso) - 1. Con il<br />

provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente è condannato alle spese<br />

del procedimento ed al pagamento alla cassa delle ammende di una somma da euro trecento a euro<br />

tremila. Nello stesso modo provvede quando il ricorso è rigettato. I difensori possono essere<br />

condannati a pagare analoga somma nell'ipotesi che insistano in ricorsi più volte dichiarati<br />

inammissibili o rigettati con la stessa od analoga motivazione".<br />

3. All'articolo 620 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) l'alinea è sostituito dal seguente: "La Corte pronuncia sentenza di annullamento:";<br />

b) la lettera l) è abrogata.<br />

4. L'articolo 623 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:<br />

"Art. 623. - (Annullamento con rinvio). - 1. Se l'impugnazione è proposta avverso<br />

un'ordinanza o una sentenza sulla competenza, l'udienza di discussione è fissata non oltre tre mesi<br />

dalla pronuncia della stessa o dal suo deposito in cancelleria.<br />

2. Se il ricorso non viene respinto e l'ordinanza è annullata, la dispone che gli atti siano<br />

trasmessi al Giudice che l 'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di<br />

annullamento se il processo è ancora pendente. Provvede altrimenti a trasmetterla al giudice<br />

dinanzi al quale pende il processo il quale, a sua volta, provvede a trasmettere gli atti al giudice<br />

competente. Le deposizioni testimoniali eventualmente assunte diventano inefficaci, mentre<br />

conservano validità le altre prove assunte».<br />

5. Il comma 1 dell'articolo 625 è abrogato.<br />

6. Gli articoli 627 e 628 del codice di procedura penale sono abrogati"» .<br />

Allegato B<br />

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO <strong>DELLA</strong> SEDUTA<br />

Congedi e missioni<br />

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Caliendo, Carlino, Caselli, Castro, Ciampi, Comincioli,<br />

Compagna, Cursi, Cutrufo, Davico, Dell'Utri, Gamba, Giordano, Giovanardi, Mantovani, Palma, Pera,<br />

Saccomanno, Tancredi, Vetrella e Viespoli.<br />

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Dini, Filippi Alberto e Pedica, per attività della<br />

3a Commissione permanente; Del Vecchio, per attività dell'Unione interparlamentare.<br />

Commissioni permanenti, presentazione di relazioni<br />

A nome della 14 a Commissione permanente la senatrice Boldi ha presentato la relazione<br />

concernente la "Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008" (Doc.<br />

LXX<strong>XVI</strong>I, n. 2-A).


Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti,<br />

variazioni nella composizione<br />

Il Presidente del Senato ha nominato componente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle<br />

attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti il senatore Sergio Divina, in sostituzione del senatore<br />

Cesarino Monti.<br />

Comitato per le questioni degli italiani all'estero, variazioni nella composizione<br />

In data 14 gennaio 2010 è stato chiamato a far parte del Comitato per le questioni degli italiani<br />

all'estero, di cui alla mozione approvata dall'Assemblea del Senato il 30 luglio 2008, il senatore<br />

Burgaretta Aparo in sostituzione del senatore Vincenzo Oliva, dimissionario.<br />

Disegni di legge, annunzio di presentazione<br />

Senatore Nerozzi Paolo<br />

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori (1963)<br />

(presentato in data 18/1/2010).<br />

Indagini conoscitive, annunzio<br />

La 12 a Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del<br />

Regolamento, un'indagine conoscitiva sulle malattie ad andamento degenerativo di particolare<br />

rilevanza sociale, con specifico riguardo al tumore della mammella, alle malattie reumatiche<br />

croniche ed alla sindrome HIV.<br />

Governo, trasmissione di atti per il parere<br />

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 13 gennaio 2010, ha trasmesso - per<br />

l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto<br />

1988, n. 400 e dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con<br />

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - lo schema di decreto del Presidente della<br />

Repubblica recante: "Misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi<br />

all'editoria" (n. 183).<br />

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è<br />

stato deferito - in data 18 gennaio 2010 - alla 1ª Commissione che esprimerà il parere entro il 17<br />

febbraio 2010. Le Commissioni 6ª e 8ª potranno formulare osservazioni alla Commissione di merito<br />

entro il 7 febbraio 2010. L'atto è stato altresì deferito, per le conseguenze di carattere finanziario,<br />

alla 5ª Commissione che esprimerà il parere entro il medesimo termine del 17 febbraio 2010.<br />

Governo, trasmissione di atti e documenti<br />

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 13 novembre 2008, ha inviato - ai<br />

sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 - la comunicazione concernente la<br />

conferma della nomina del dottor Paolo Costa a Commissario straordinario del Governo per lo<br />

svolgimento delle attività necessarie a favorire la realizzazione dell'ampliamento dell'insediamento<br />

militare americano all'interno dell'aeroporto "Dal Molin" di Vicenza.<br />

Tale comunicazione è trasmessa, per competenza, alla 4ª e alla 8ª Commissione permanente.<br />

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 12 gennaio 2010, ha inviato il<br />

documento concernente il "Budget dello Stato per l'anno 2010", predisposto dal Dipartimento della<br />

Ragioneria Generale dello Stato.<br />

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, primo comma, secondo periodo,<br />

del Regolamento, alla 5 a Commissione permanente (Doc. CLVIII, n. 2).<br />

Il Ministro della salute, con lettera in data 14 gennaio 2010, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2,<br />

comma 7, della legge 28 agosto 1997, n. 284, la relazione sullo stato di attuazione delle politiche<br />

inerenti la prevenzione della cecità, l'educazione e la riabilitazione visiva, nonché l'utilizzazione dei<br />

contributi erogati dallo Stato per tali finalità, relativa all'anno 2008.<br />

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del<br />

Regolamento, alla 12 a Commissione permanente (Doc. CXXXIII, n. 3).<br />

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di documenti<br />

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 13 gennaio<br />

2010, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, la relazione<br />

sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interesse, riferita al secondo<br />

semestre 2009.<br />

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del<br />

Regolamento, alla 1 a e alla 10 a Commissione permanente (Doc. CLIII, n. 4).<br />

Petizioni, annunzio<br />

Sono state presentate le seguenti petizioni:


la signora Adriana Rosella Puccio, di Caltanissetta, ed altri cittadini chiedono che nella scuola<br />

secondaria di primo grado si assicuri a tutte le classi un monte orario di cinque ore settimanali per<br />

l'insegnamento della lingua inglese (Petizione n. 992);<br />

il signor Paolo Eugenio Vigo, di Voltri (Genova), chiede norme in materia di produzione e<br />

commercializzazione di orologi che semplifichino le procedure di passaggio dall'ora solare all'ora<br />

legale e viceversa (Petizione n. 993);<br />

il signor Lanfranco Pedersoli, di Roma, chiede che il temporaneo ritiro della patente di guida<br />

comporti automaticamente un fermo amministrativo di pari durata dell'autoveicolo coinvolto<br />

nell'infrazione oggetto della sanzione (Petizione n. 994);<br />

il signor Aurelio Rosini, di Roma, chiede:<br />

modifiche al codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione (Petizione n.<br />

995);<br />

nuove norme in materia di assicurazione obbligatoria RC auto (Petizione n. 996);<br />

una modifica dell'articolo 12 della Costituzione volta ad introdurre il riconoscimento dell'inno<br />

"Fratelli d'Italia" quale inno ufficiale della Repubblica italiana, con conseguente modifica dell'articolo<br />

292 del codice penale in materia di vilipendio agli emblemi dello Stato (Petizione n. 997);<br />

nuove norme in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Petizione n. 998);<br />

nuove norme in materia di disciplina per il controllo di armi, munizioni ed esplosivi(Petizione n.<br />

999);<br />

il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede:<br />

che il servizio di riscossione di tasse e tributi sia sempre affidato a soggetti pubblici (Petizione n.<br />

1000);<br />

l'adozione di iniziative, nelle competenti sedi internazionali, per il fabbisogno energetico dei Paesi in<br />

via di sviluppo (Petizione n. 1001);<br />

nuove norme in materia di politica della casa (Petizione n. 1002);<br />

interventi atti a contrastare l'infiltrazione della criminalità negli enti locali (Petizione n. 1003);<br />

iniziative per assicurare il rispetto dei programmi elettorali da parte delle coalizioni politiche a livello<br />

nazionale e locale (Petizione n. 1004);<br />

l'adozione di fonti energetiche cosiddette "pulite" per i mezzi di trasporto pubblici (Petizione n.<br />

1005);<br />

la sollecita sostituzione di sacchi e buste in plastica con materiali esclusivamente biodegradabili<br />

(Petizione n. 1006);<br />

disposizioni per il sostegno e la promozione della famiglia (Petizione n. 1007);<br />

nuove iniziative per la prevenzione e la cura delle patologie oncologiche e per la promozione della<br />

medicina specialistica (Petizione n. 1008);<br />

il condono previdenziale per i liberi professionisti e la rateizzazione degli importi dovuti per la<br />

regolarizzazione delle relative posizione debitorie (Petizione n. 1009);<br />

l'abolizione del pagamento delle marche da bollo per la presentazione di ricorsi alle commissioni<br />

tributarie (Petizione n. 1010);<br />

il signor Alessandro Rocchi, di Roma, chiede:<br />

nuove norme in materia di iniziativa legislativa (Petizione n. 1011);<br />

nuove norme in materia di emendabilità dei disegni di legge (Petizione n. 1012);<br />

nuove norme in materia di rinvio a giudizio di cittadini stranieri (Petizione n. 1013);<br />

nuove disposizioni in caso di mancato pagamento delle retribuzioni spettanti ai lavoratori (Petizione<br />

n. 1014);<br />

l'istituzione della figura professionale del "consulente condominiale" (Petizione n. 1015);<br />

norme a difesa dei cittadini contro eventuali abusi commessi da dipendenti della Pubblica<br />

Amministrazione, con particolare riguardo all'Agenzia delle entrate (Petizione n. 1016);<br />

nuove norme in materia di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare (Petizione<br />

n. 1017);<br />

nuove norme in materia di pubblicità ingannevole (Petizione n. 1018);<br />

nuove norme contro il fenomeno delle chiusure fittizie di aziende al fine di usufruire dei benefici<br />

previsti dalla legge (Petizione n. 1019);<br />

che sia fatto divieto ai cittadini italiani di recarsi in Paesi ove siano in corso guerre o attività<br />

permanenti di terrorismo (Petizione n. 1020);<br />

la rimodulazione dell'IRPEF secondo criteri di equità (Petizione n. 1021);


iniziative atte a contrastare la violenza verbale in politica, con speciale riguardo agli interventi nelle<br />

trasmissioni televisive (Petizione n. 1022);<br />

nuove norme contro l'immigrazione clandestina (Petizione n. 1023);<br />

nuove norme in materia di brevetti (Petizione n. 1024);<br />

nuove norme in materia di piccolo azionariato bancario e sua rappresentanza (Petizione n. 1025);<br />

l'accorpamento in un'unica municipalità di comuni adiacenti con numero di residenti inferiore ai<br />

5.000 (Petizione n. 1026);<br />

il signor Renato Lelli, di Raiano (L'Aquila) chiede nuove norme in materia di diritto di famiglia<br />

(Petizione n. 1027).<br />

Tali petizioni, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni<br />

competenti.<br />

Mozioni, apposizione di nuove firme<br />

Il senatore Chiti ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00227 p.a. dei senatori Di Giovan<br />

Paolo ed altri.<br />

Interrogazioni, apposizione di nuove firme<br />

I senatori Franco Vittoria, Marcucci e Rusconi hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-<br />

01108 dei senatori Adamo ed altri;<br />

la senatrice Mongiello ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-20467 della senatrice Soliani<br />

ed altri.<br />

Mozioni<br />

CAMBER, SARO, GALLONE, GIORDANO, FLUTTERO, DE ANGELIS, PISCITELLI, SALTAMARTINI - Il<br />

Senato,<br />

premesso che:<br />

allo stato, in Italia la materia portuale è regolata dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante<br />

"Riordino della legislazione in materia portuale";<br />

detta legge, prevedendo lo scioglimento delle "organizzazioni portuali", elimina formalmente la<br />

commistione tra attività di programmazione, coordinamento e controllo e attività di gestione,<br />

potenzialmente distorsiva del corretto funzionamento del mercato;<br />

in particolare, la legge affida alle autorità portuali italiane compiti di indirizzo, programmazione,<br />

promozione, coordinamento e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali ed<br />

industriali esercitate nel porto, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento<br />

alla sicurezza rispetto al rischio di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del<br />

lavoro;<br />

rientrano, altresì, nei compiti delle autorità portuali la manutenzione ordinaria e straordinaria delle<br />

parti comuni nell'ambito portuale e l'affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a<br />

titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;<br />

le autorità portuali hanno, poi, la facoltà di intervenire con proprie risorse per la realizzazione di<br />

opere di grande infrastrutturazione;<br />

in sintesi, le autorità portuali italiane amministrano un bene pubblico in concessione a soggetti<br />

privati che hanno il compito di sviluppare i traffici marittimo-portuali in un duplice regime di<br />

concorrenza, che si dispiega sia all'interno del porto sia tra sistemi portuali diversi;<br />

rilevato che:<br />

la Slovenia è divenuta Stato membro dell'Unione europea il 1° maggio 2004;<br />

a seguito di detta adesione, in Slovenia sono stati elaborati progetti per una riforma della gestione<br />

dei porti e del regime di proprietà delle infrastrutture portuali, regolati dal Codice della navigazione<br />

sloveno del 2001;<br />

il Governo sloveno ha, alfine, disciplinato le questioni più importanti in materia portuale emanando<br />

il decreto sulla gestione del porto merci di Capodistria, sull'esecuzione delle attività portuali, sul<br />

conferimento della concessione per la gestione, amministrazione e manutenzione ordinaria delle<br />

infrastrutture portuali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica slovena n. 71 del 14<br />

luglio 2008;<br />

detto decreto sancisce il trasferimento delle competenze che riguardano la maggior parte della<br />

gestione del porto di Capodistria alla Repubblica slovena e i relativi compiti di gestione al Ministero<br />

dei trasporti e all'amministrazione marittima;<br />

la possibilità di trasmissione di alcune competenze della gestione dal gestore del porto al<br />

concessionario, che esegue così i compiti di amministrazione e i servizi connessi con la merce e i<br />

passeggeri, stabilisce un legame tra la gestione medesima del porto e l'esecuzione dei servizi<br />

portuali;


il porto di Capodistria, nell'Adriatico settentrionale, è divenuto un centro logistico e di distribuzione<br />

con lo status BIP (Border Inspection Post - Posto di ispezione frontaliera);<br />

all'interno del porto di Capodistria, la cui intera area gode dello status di zona economica, opera in<br />

concessione dal 2008 l'azienda Luka Koper dd - società per azioni che offre servizi portuali e<br />

logistici e che ha anche la gestione del porto medesimo;<br />

l'assetto organizzativo del porto di Capodistria limiterebbe la competizione tra porti appartenenti a<br />

diversi Stati membri dell'Unione europea;<br />

preso atto che:<br />

la Commissione europea, il 10 ottobre 2007, ha presentato la politica marittima integrata per<br />

l'Unione europea basata sull'esplicito riconoscimento della correlazione di tutte le questioni<br />

connesse agli oceani e ai mari europei e della necessità che le politiche marittime vengano<br />

elaborate congiuntamente fra i diversi Stati membri;<br />

la Commissione europea, lo scorso 18 ottobre 2008, nella sua comunicazione su una politica<br />

europea dei porti, ha "ritenuto che il livello nazionale/locale sia più adeguato per definire le<br />

modalità ottimali di gestione dei porti" e ha "auspicato una prosecuzione del dialogo al fine di<br />

garantire lo sviluppo più armonioso possibile dei porti comunitari";<br />

la Commissione europea, il 15 ottobre 2009, nella relazione intermedia sulla politica marittima<br />

integrata della UE, ha convenuto che "la governance marittima integrata deve essere ulteriormente<br />

potenziata (...) le istituzioni dell'Unione Europea, gli Stati membri e le regioni costiere hanno la<br />

precipua responsabilità di garantire l'integrazione delle politiche a monte, di adottare programmi<br />

comuni in materia di affari marittimi e di contrastare la diffusa tendenza a formulare politiche<br />

settoriali isolate";<br />

preso atto, infine, che:<br />

il soprariportato decreto del Governo sloveno riguardante il porto di Capodistria dovrebbe essere un<br />

atto esecutivo e, pertanto, solo il punto di partenza per addivenire ad una riforma completa della<br />

disciplina portuale;<br />

l'economia del porto di Trieste, già rallentata dalla crisi internazionale che ha colpito anche l'Italia, è<br />

resa ancora più problematica dalla concorrenza con il vicino porto di Capodistria, che opererebbe in<br />

assenza del rispetto degli indirizzi enunciati dall'Unione europea, in tema di affari marittimi,<br />

impegna il Governo:<br />

ad intervenire, anche nelle opportune sedi internazionali, affinché venga data attuazione alle<br />

indicazioni strategiche enunciate dalla Commissione europea in tema di porti marittimi;<br />

ad intervenire, di concerto con la Repubblica di Slovenia, al fine di evitare lo sviluppo di un anomalo<br />

sistema di concorrenza, che danneggia, come nel caso di specie, il porto di Trieste a vantaggio del<br />

porto di Capodistria;<br />

ad intervenire al fine di favorire la ripresa economico-occupazionale per il porto di Trieste valutando<br />

l'opportunità di promuovere la sottoscrizione di un protocollo d'intesa con la vicina Repubblica di<br />

Slovenia in tema di materia portuale concedendo ulteriori attribuzioni all'autorità portuale di<br />

Trieste.<br />

(1-00230)<br />

Interrogazioni<br />

POLI BORTONE - Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:<br />

il mercato farmaceutico italiano risulta essere, secondo uno studio di Farmindustria in<br />

collaborazione con la Fondazione Magna Carta, uno dei settori maggiormente trainanti l'intera<br />

economia italiana;<br />

la maggior parte delle case farmaceutiche ha fatto ricorso durante il 2009 all'utilizzo degli<br />

ammortizzatori sociali previsti dal Governo, adducendo come argomentazione generica della<br />

contrazione della spesa farmaceutica e del proliferare dei farmaci generici;<br />

a fronte di un andamento del mercato del farmaco sicuramente non negativo, la maggior parte<br />

delle multinazionali del farmaco (tra cui AstraZeneca, Simesa, Abbott, Bracco, Bristol Meyers<br />

Squibb, Pfizer, Wyeth Lederle, Schering, Bayer, GlaxoSmithKline, Dompè, Marvecs Pharma,<br />

Innovex, Sanofi Aventis, Keryos) hanno utilizzato lo strumento della cessione di rami d'azienda<br />

come metodo spregiudicato per licenziare lavoratori, di fatto, senza sottostare alle leggi del diritto<br />

del lavoro;<br />

tale forma di cessione di servizi da un'azienda ad un'altra, ai sensi della legislazione vigente (art.<br />

2112 del codice civile), comporta, tra l'altro, anche la cessione di tutti i rapporti di lavoro;<br />

l'articolo 2112 del codice civile intende per trasferimento d'azienda "qualsiasi operazione che, in<br />

seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività<br />

economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel


trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla<br />

base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda" e per<br />

trasferimento di ramo trasferimento di d'azienda il trasferimento di parte dell'azienda "intesa come<br />

articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale<br />

dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento". L'articolo dispone ancora che, in<br />

caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario (l'azienda<br />

acquirente) ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano;<br />

quindi, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, una volta realizzatosi il trasferimento di<br />

azienda, vengono trasferiti anche i rapporti di lavoro preesistenti al trasferimento senza necessità<br />

del consenso da parte dei lavoratori;<br />

una volta effettuato il trasferimento di ramo aziendale l'azienda cessionaria non è in alcun modo<br />

obbligata alla continuazione dell'esercizio del ramo di azienda acquisito;<br />

a giudizio dell'interrogante, una tale soluzione è palesemente contraria a qualsivoglia legge sulla<br />

tutela dei lavoratori, dal momento che si arriva al paradosso che le multinazionali del farmaco citate<br />

in precedenza hanno inteso licenziare grossa parte del loro organico, soprattutto informatori<br />

scientifici del farmaco, tramite la cessione di rami aziendali, senza che nessuno rilevasse un illecito;<br />

secondo dati forniti dalla Federazione degli informatori scientifici del farmaco, attualmente, in Italia,<br />

il numero di informatori scientifici licenziati tramite il subdolo strumento della cessione d'azienda<br />

ammonta a circa 7000 unità, di cui la maggior parte nelle regioni del Sud Italia;<br />

lo Stato italiano continua ad utilizzare gli ammortizzatori sociali per aziende che, in realtà, operano<br />

un illecito in materia di diritto del lavoro;<br />

il mercato farmaceutico italiano è il quarto al mondo;<br />

tali spregiudicate operazioni sono state commesse da multinazionali farmaceutiche già coinvolte in<br />

truffe effettuate a danno del Servizio sanitario nazionale;<br />

la determinazione del prezzo dei farmaci è anche funzione dei costi di produzione che le aziende<br />

sostengono e quindi anche del costo del personale;<br />

a fronte di tali massicci licenziamenti operati dalle case farmaceutiche non si è assistito ad una<br />

diminuzione del prezzo dei farmaci,<br />

si chiede di sapere:<br />

se il Governo italiano sia a conoscenza di questo "cartello" posto in essere da alcune aziende<br />

farmaceutiche a discapito dei lavoratori italiani;<br />

se non sia opportuno avviare un'inchiesta sulle numerose cessioni di rami aziendali poste in essere<br />

nell' ultimo triennio da parte di multinazionali operanti nel mercato farmaceutico;<br />

se non sia necessario, in un'ottica di razionalizzazione della spesa sanitaria, sospendere l'utilizzo<br />

degli ammortizzatori sociali da parte di tutte quelle multinazionali farmaceutiche che hanno<br />

licenziato ingiustamente ed illegalmente centinaia di informatori scientifici del farmaco.<br />

(3-01110)<br />

POLI BORTONE - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze -<br />

Premesso che:<br />

i dipendenti dell'azienda Adelchi sono ormai da mesi in stato di agitazione per il mantenimento del<br />

posto di lavoro;<br />

a giudizio dell'interrogante, il problema non può certo essere risolto attraverso l'impegno di far<br />

lavorare, a rotazione, 10 dipendenti, atteso che i dipendenti della Cluster Adelchi sono ben 560;<br />

ad oggi nell'accordo di programma stipulato il 1° aprile 2008 non vi è alcuna certezza,<br />

esiste la necessità urgente di ricorrere allo strumento degli ammortizzatori sociali per il 2010 con un<br />

evidente impegno sia da parte del Governo nazionale che del Governo regionale finalizzato a<br />

stanziare le risorse necessarie all'avvio degli aiuti;<br />

ammesso ed auspicato che finalmente vada in porto detto accordo, appare all'interrogante<br />

assolutamente opportuno che il budget fissato sia gestito, in termini di responsabilità, anche dai<br />

lavoratori, secondo i più attuali metodi gestionali di compartecipazione dei lavoratori al buon<br />

andamento dell'azienda;<br />

ad opinione dell'interrogante, una vera politica per il Mezzogiorno si attua concretamente proprio a<br />

partire dalla salvaguardia dei posti di lavoro già esistenti e dalle azioni positive di supporto delle<br />

istituzioni tutte, compreso il Governo, nei riguardi delle piccole e medie imprese che della economia<br />

meridionale rappresentano il tessuto vitale;<br />

l'unione e l'impegno non solo di Confindustria Lecce ma anche del sindacato ha permesso di<br />

giungere all'attivazione di strumenti, come gli accordi di reciprocità, utili ad aprire una possibile<br />

soluzione del problema;


ad oggi non è ben chiaro se i soldi per gli ammortizzatori sociali siano effettivamente stati stanziati<br />

e dunque siano disponibili,<br />

si chiede di sapere:<br />

se ai Ministri in indirizzo risulti l'effettivo stanziamento dei fondi ad hoc per l'avvio degli<br />

ammortizzatori sociali;<br />

se reputino opportuno promuovere nuove forme che regolamentino gli interventi di sostegno alle<br />

piccole e medie imprese, anche mediante forme di partecipazione dei lavoratori al capitale di<br />

rischio;<br />

se reputino necessario un intervento forte e deciso volto a garantire i posti di lavoro degli occupati<br />

in aziende in crisi del Salento, nonché a garantire l'impegno, da parte del Governo, ad onorare in<br />

tempi brevi i patti contenuti nell'accordo di programma del 2008;<br />

se siano state effettivamente stanziate le quote di competenza sia da parte del Governo che da<br />

parte della Regione Puglia.<br />

(3-01111)<br />

TREU, ROILO, COSENTINO - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:<br />

nel gennaio 2008 - come ampiamente documentato dal quotidiano "Europa" del 13 gennaio 2010 -<br />

la Confederazione sindacale internazionale (Csi), organismo con sede a Bruxelles che raccoglie oltre<br />

311 sindacati di 155 Paesi in rappresentanza di più 175 milioni di lavoratori, ha respinto la<br />

domanda di affiliazione dell'Ugl, richiesta dalla segretaria Renata Polverini;<br />

il diniego opposto dal Consiglio generale della Confederazione internazionale all'affiliazione dell'Ugl<br />

si è basato sul mancato rispetto da parte di questo sindacato dei criteri previsti dallo statuto della<br />

Csi per l'affiliazione, che impongono ad ogni organizzazione che voglia entrare a far parte della<br />

confederazione di essere "indipendente, democratica e realmente rappresentativa";<br />

come dichiarato al quotidiano "Europa" da Tim Noonan, direttore della comunicazione della<br />

confederazione internazionale: "il fattore determinante" che ha spinto la Csi a respingere la<br />

domanda dell'Ugl "è stata la scarsa trasparenza sugli iscritti: in particolare non sono stati forniti dati<br />

dettagliati sulle tessere";<br />

secondo quanto riportato in questi giorni da numerosi quotidiani nazionali permangono molti dubbi<br />

sul numero effettivo degli iscritti all'Ugl. Il sindacato guidato da Renata Polverini ha dichiarato ai<br />

ricercatori del Censis - per la redazione dell'ultimo rapporto dell'istituto di ricerca - di avere nel<br />

2008 2.054.000. Un numero, questo, dieci volte più grande rispetto al dato che emerge da una<br />

dettagliata ricerca compiuta dalla Cisl, Uil e Confsal, secondo la quale gli iscritti Ugl non<br />

supererebbero le 203.000 unità;<br />

i dubbi si accentuano nel settore pubblico se si confrontano le cifre fornite dall'Ugl con quelle<br />

ufficiali dell'Aran, organismo che ha il compito di certificare la rappresentatività delle sigle presenti<br />

nella pubblica amministrazione: per quanto riguarda gli statali, l'Ugl ha comunicato al Governo<br />

12.887 iscritti contro i 6.000 che si ricavano dalle tabelle dell'Aran; per i dipendenti degli enti locali,<br />

la forbice è ancora più grossa, 54.309 contro 16.400; per il settore della sanità, infine, la differenza<br />

maggiore, 42.124 contro 3.600;<br />

la segretaria dell'Ugl Renata Polverini, recentemente intervistata su tale questione dal quotidiano "il<br />

Riformista", non solo non ha fornito alcun chiarimento sul merito, ma non ha neanche smentito le<br />

affermazioni degli altri sindacati che accusano l'Ugl di gonfiare il numero degli iscritti per<br />

accreditarsi come sindacato rappresentativo e avere più posti nei Comitati di controllo degli enti<br />

previdenziali,<br />

si chiede di sapere:<br />

quali iniziative intenda promuovere il Ministro in indirizzo per assicurare la trasparenza sui numeri<br />

degli iscritti ufficialmente dichiarati dall'Ugl, che come è noto non hanno un rilievo solo politico ma<br />

incidono sui posti assegnati dal Ministero alle organizzazioni sindacali nei Comitati di vigilanza degli<br />

enti previdenziali;<br />

se non ritenga necessario procedere al rinnovo dei rappresentanti sindacali in seno ai Comitati di<br />

vigilanza dell'INPDAP, laddove, come nel caso dell'Ugl, i numeri dichiarati dalle organizzazioni<br />

sindacali siano manifestamente difformi rispetto a quelli ufficiali forniti dall'Aran.<br />

(3-01112)<br />

CAGNIN - Ai Ministri degli affari esteri e della giustizia - Premesso che:<br />

il 30 giugno 2008 una giovane ragazza di San Giorgio delle Pertiche, in provincia di Padova,<br />

Federica Squarise, è stata barbaramente violentata ed uccisa in Spagna, nella località turistica di<br />

Lloret de Mar, dove si trovava per un soggiorno di vacanza;<br />

ha confessato di avere compiuto l'orribile delitto un ventinovenne uruguaiano, Victor Diaz Silva<br />

Santiago, detto il "Gordo", che lo avrebbe fatto solo per il rifiuto ricevuto dalla giovane italiana e


che ha affermato di avere poi nascosto il corpo per timore di essere arrestato; "Il Gordo", nel<br />

giugno 2009, è stato dichiarato capace di intendere e di volere, e quindi imputabile di omicidio, dal<br />

tribunale di Girona;<br />

il processo contro l'assassino reo confesso non è mai iniziato perché in Spagna è in corso una<br />

diatriba giuridica: il tribunale supremo deve stabilire se tale tipologia di reati (omicidio e violenza)<br />

debba essere giudicata da un collegio di giudici togati, quindi professionisti, o da uno dei giudici<br />

onorari;<br />

a luglio 2010 scadranno i termini previsti dalla legislazione spagnola per la custodia preventiva,<br />

pertanto, in assenza di una sentenza o di una proroga della custodia cautelare, l'assassino tornerà<br />

in libertà per una semplice decorrenza dei termini. In sostanza, per i ritardi della giustizia, un<br />

assassino reo confesso, già in arresto e dichiarato imputabile, sarà libero di tornare alla propria<br />

vita, dopo avere distrutto l'esistenza di una giovane ragazza e di quella della sua famiglia,<br />

impotente nei confronti della giustizia spagnola,<br />

l'interrogante chiede di sapere se il Governo italiano sia a conoscenza di quanto esposto in<br />

premessa e se e come intenda attivarsi presso lo Stato spagnolo per evitare che un assassino reo<br />

confesso sia rimesso in libertà, con il rischio che commetta di nuovo gravi reati, e far sì che la<br />

famiglia di Federica Squarise possa ottenere finalmente giustizia.<br />

(3-01113)<br />

SARO - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:<br />

la frazione di Uccea è un borgo di montagna del Comune di Resia di Udine al confine con la<br />

Slovenia;<br />

a quanto consta all'interrogante, nel corso del 2009 sulla linea telefonica dell'unico gestore presente<br />

nella località, Telecom Italia, si sarebbero verificati numerosi guasti che avrebbero riguardato tutte<br />

le utenze;<br />

in particolare, l'ultimo guasto si sarebbe verificato nei primi giorni di dicembre 2009 e, nonostante i<br />

numerosi solleciti inviati a Telecom Italia anche dall'amministrazione comunale, il 15 dicembre 2009<br />

il gestore non aveva ancora provveduto al ripristino delle normali comunicazioni;<br />

nel tentativo di trovare una soluzione al problema, il Sindaco di Resia si è perfino rivolto alla<br />

Prefettura di Udine;<br />

in conclusione, la riparazione di detto ultimo guasto sarebbe stata effettuata tardivamente e solo<br />

dopo l'intervento diretto del Sindaco di Resia;<br />

considerato che:<br />

a Uccea risiedono 17 persone, in prevalenza anziani che necessitano di assistenza sanitaria;<br />

Uccea dista da Resia 13,16 chilometri;<br />

il centro abitato più vicino è il comune sloveno di Bovec, che, comunque, si trova a 10 chilometri<br />

dal borgo;<br />

in detta frazione di Resia è presente un solo esercizio commerciale;<br />

la zona non è interessata dalla copertura del segnale di telefonia mobile, per cui, in mancanza del<br />

servizio di Telecom Italia, il borgo si trova in una condizione di totale isolamento;<br />

da quanto dichiarato dal Sindaco di Resia al "Messaggero Veneto" del 9 gennaio 2010, le linee<br />

risulterebbero spesso interrotte e Telecom Italia starebbe valutando l'opportunità di cessare<br />

l'erogazione del servizio;<br />

considerato, inoltre, che il borgo di Uccea si trova in prossimità del valico tra l'Italia e la Slovenia e<br />

rappresenta la "porta" d'ingresso del Parco regionale delle Prealpi Giulie,<br />

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo siano a conoscenza di tutto quanto sopra riportato e, in<br />

caso affermativo, se e in che modo intenda intervenire affinché sia data una rapida e definitiva<br />

soluzione al problema sopra esposto al fine di consentire anche agli abitanti del borgo di Uccea di<br />

poter fruire del servizio di comunicazione telefonica.<br />

(3-01114)<br />

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta<br />

POLI BORTONE - Ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per i rapporti con le<br />

Regioni - Premesso che:<br />

in Puglia, la legge regionale n. 15 del 2008 prevede che "anche gli enti, le aziende, società,<br />

agenzie, istituzioni, consorzi e organismi comunque denominati, controllati, vigilati e partecipati<br />

dalla regione Puglia provvedono all'istituzione e alla tenuta di elenchi degli incarichi professionali e<br />

di consulenza esterni attraverso appositi strumenti informatici o servendosi del portale della<br />

Regione Puglia";


dopo varie sollecitazioni da parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia ed<br />

efficienza del Servizio sanitario nazionale, l'assessore alle politiche della salute della Regione Puglia,<br />

Tommaso Fiore, ha inviato, in data 15 aprile 2009, un richiamo urgente (prot. n. 24/192/sp) con il<br />

quale si chiede che: "al fine di effettuare una ricognizione degli incarichi di consulenza, si invitano<br />

(...) a voler provvedere a trasmettere allo scrivente entro e non oltre il 27 aprile prossimo l'elenco<br />

completo e dettagliato degli incarichi professionali e di consulenza esterni con evidenza del settore /<br />

materia oggetto dell'incarico, della scadenza, dell'ammontare";<br />

in occasione dell'audizione presso la citata Commissione d'inchiesta in data 6 ottobre 2009, il<br />

Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione, on.le Renato Brunetta riferì che in Italia<br />

solo due Regioni, tra cui la Puglia, non avevano reso noto e comunicato il numero dei consulenti in<br />

organico;<br />

dai dati forniti dalla Corte dei conti e dal citato Ministero nello scorso mese di ottobre, emerge il<br />

dato eclatante che, in Puglia, solo 3 Aziende sanitarie locali su 14 hanno provveduto a soddisfare<br />

all'obbligo di comunicare i dati in questione,<br />

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano ad oggi nella condizione di poter accedere<br />

all'elenco completo e dettagliato degli incarichi professionali e di consulenza esterni, con particolare<br />

riferimento all'ammontare dei relativi costi, che la Regione Puglia ha avviato all'interno delle<br />

aziende sanitarie e se, in subordine, non ritengano, alla luce della già avviata inchiesta<br />

parlamentare sulla gestione della sanità in Puglia, di dover fissare un termine perentorio, ad<br />

esempio il 1° marzo 2010, entro il quale le Aziende sanitarie pugliesi debbano inviare<br />

categoricamente l'elenco completo e dettagliato degli incarichi e delle consulenze poste in essere<br />

dalle stesse.<br />

(4-02531)<br />

POLI BORTONE - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le<br />

attività culturali e dello sviluppo economico - Premesso che:<br />

la società TG Energie Rinnovabili con sede legale a Mezzano (Ravenna) ha manifestato l'intenzione<br />

di realizzare, nel comune di Cavallino (Lecce), un impianto per la produzione di energia elettrica<br />

della potenzialità di 37 MW alimentato mediante fonte rinnovabile costituita da biomasse liquide<br />

oleose;<br />

l'impianto, secondo il progetto dovrà svilupparsi all'interno di cave estrattive che, seppur oramai<br />

dismesse, continuano ad avere un notevole interesse storico-ambientale e culturale, non solo per il<br />

Salento;<br />

le cave estrattive rappresentano, infatti, per il territorio salentino, una forte identità territoriale che<br />

a giudizio dell'interrogante andrebbe valorizzata e non svilita con mere speculazioni economiche;<br />

Cavallino è un comune dell'hinterland della città di Lecce, distante infatti dal capoluogo appena 5,5<br />

chilometri;<br />

nel corso del 2009, il comune di Lecce ha espresso parere negativo alla realizzazione del progetto<br />

"Heliantos" della società Italgest che prevedeva la realizzazione, alle porte della città barocca, di<br />

una centrale a biomasse da 25 MW;<br />

in sede di discussione nell'assise comunale di Lecce, il capogruppo di An-Pdl, Vittorio Solero, è<br />

intervenuto sottolineando l'inopportunità di concedere ulteriori autorizzazioni alla realizzazione di<br />

parchi eolici e fotovoltaici nelle aree limitrofe al comune capoluogo, risultando le stesse eccessive<br />

alla luce del forte impatto ambientale prodotto dagli impianti ai danni della barocca città di Lecce;<br />

la Regione Puglia, sino ad oggi, non ha inteso formulare nessuna osservazione circa un'evidente<br />

condizione di eccessiva concentrazione, alle porte della città di Lecce, di pale eoliche e pannelli<br />

solari che producono un notevole impatto ambientale ai danni della fruibilità del paesaggio<br />

soprattutto da parte del turismo del capoluogo Salentino;<br />

per sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno adottare provvedimenti di competenza<br />

ai fini di evitare un'eccessiva concentrazione di strutture per la produzione di energia da fonti<br />

rinnovabili che insistono proprio nelle immediate vicinanze della città di Lecce onde salvaguardare<br />

un territorio, quello salentino, vocato per sua natura al turismo e che, delle bellezze paesaggistiche,<br />

oltre che storico-artistiche, ha fatto un punto di forza per lo sviluppo della propria economia.<br />

(4-02532)<br />

NEROZZI, VITA - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:<br />

a quanto risulta agli interroganti le prove d'ammissione alle facoltà di area medica (medicina,<br />

odontoiatria, professioni sanitarie), svoltesi sulla base e con le modalità previste dalla legge n. 264<br />

del 1999, si sono caratterizzate, anche quest'anno, per le gravissime irregolarità concernenti sia lo<br />

svolgimento delle prove sia l'errata formulazione di numerosi dei quesiti somministrati alle aspiranti<br />

matricole;


tali circostanze hanno indotto lo stesso Ministero a mutare la soluzione di alcune risposte<br />

inizialmente considerate corrette con conseguente variazione sulle posizioni conseguite dai singoli<br />

concorrenti; tale evidenza ha indotto numerosi Tribunali amministrativi regionali a pronunciarsi a<br />

favore dei soggetti illegittimamente esclusi; il meccanismo del "numero chiuso" nelle facoltà di area<br />

medica determina catastrofici effetti sulla preparazione e sul fabbisogno di tale indispensabile<br />

professionalità come dimostrato dall'allarme carenza lanciato proprio dalla Federazione nazionale<br />

dell'ordine dei medici che prevede, per i prossimi cinque anni, a fronte di un elevatissimo<br />

pensionamento nel settore medico, un bassissimo numero di nuovi iscritti, stante l'assodata e<br />

necessaria lunghezza dei tempi di formazione di un medico specializzato (circa 10 anni);<br />

considerato che:<br />

secondo le stime ufficiali, i professionisti in entrata per la sola facoltà di medicina saranno 21.638 a<br />

fronte degli attuali 358.538 e a ciò conseguirà, irrimediabilmente, la necessità di ricorrere a medici<br />

dall'estero per far fronte alla sempre crescente domanda di salute disattesa dal fenomeno oramai<br />

noto del Brain drain, ovvero la fuga di cervelli all'estero degli studenti italiani che migrano verso<br />

Stati vicini, come la Romania e la Spagna, dove l'accesso all'università è sostanzialmente libero;<br />

è proprio in virtù di tale allarmante dato che lo stesso Ministero ha provveduto, a ben tre mesi di<br />

distanza (decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 5 novembre 2009<br />

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2009) dalla pubblicazione delle graduatorie degli<br />

ammessi alle suddette facoltà, al "ripescaggio" di numerosi candidati esclusi (433 per medicina -<br />

ovvero il 5 per cento in più dei posti inizialmente previsti e 975 per le lauree in infermieristica -<br />

ovvero il 7 per cento in più dei posti inizialmente previsti); nei procedimenti giurisdizionali portati<br />

avanti dall'Unione degli universitari (Udu), il sindacato degli studenti, a quanto risulta agli<br />

interroganti, è emerso però che, all'interno dello stesso Ministero, la Direzione generale dello<br />

studente, il 28 settembre 2009, aveva formulato un invito per un incremento di posti ben superiore<br />

a quello poi accordato con il decreto del Ministro,<br />

si chiede di sapere:<br />

quale sia la ragione dell'errata analisi del fabbisogno di professionisti di area medica effettuata in<br />

fase di valutazione dell'offerta potenziale espressa dai singoli atenei anteriormente alla<br />

pubblicazione dei bandi di concorso;<br />

per quale motivo si sia registrata un'incongruenza tra l'analisi della capienza delle strutture<br />

effettuata in fase d'istruttoria e l'attuale situazione che vede non soltanto l'aumento dei posti,<br />

effettuato dallo stesso Ministero, ma anche l'accoglimento dei numerosi studenti ammessi alla<br />

frequenza a seguito delle pronunce dei vari TAR sui ricorsi dell'Udu;<br />

per quale ragione si sia determinato un aumento dei posti da parte del Ministro inferiore allo stesso<br />

numero di posti avanzato e auspicato dalla Direzione generale dello studente del Ministero<br />

dell'istruzione, dell'università e della ricerca;<br />

inoltre, anche sulla base delle numerosissime proposte presentate, quali iniziative il Ministro in<br />

indirizzo intenda portare avanti per rivedere il sistema dell'accesso programmato, alla luce del<br />

convincimento che l'appartenenza all'Unione europea non impone l'adozione di sistemi di<br />

contingentamento quanto, piuttosto, una qualità della formazione di tali medici da raggiungersi<br />

anche attraverso una riorganizzazione dei percorsi di specializzazione tenendo anzitutto conto che<br />

vi sono ambiti in cui si registra un eccesso di percorsi formativi ed aree fondamentali caratterizzate<br />

da croniche carenze (ad esempio anestesia e rianimazione).<br />

(4-02533)<br />

VITA - Al Ministro per i beni e le attività culturali - Premesso che:<br />

secondo quanto riportato da alcuni quotidiani, Massimo Ghini, noto artista e presidente del<br />

sindacato attori, riceve da oltre due anni pesanti minacce telefoniche per il ruolo da lui svolto<br />

nell'IMAIE, l'Istituto per la tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, di cui l'attore è<br />

consigliere d'amministrazione;<br />

le ultime minacce sono giunte a Ghini con una telefonata anonima del 30 dicembre 2009, in un<br />

momento in cui l'IMAIE è commissariato, ed è in corso un'indagine da parte della Procura della<br />

Repubblica di Roma per presunte truffe ai danni dell'istituto;<br />

Ghini ha da tempo denunciato le procedure poco trasparenti che l'IMAIE ha adottato per la<br />

redistribuzione dei compensi ai soci, tra i quali inoltre risulterebbero iscritte persone che non ne<br />

avrebbero diritto,<br />

si chiede di sapere:<br />

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per assicurare a Massimo Ghini il sereno<br />

svolgimento delle proprie funzioni nel Consiglio d'amministrazione dell'IMAIE;


quali iniziative intenda adottare e quali garanzie e controlli intenda promuovere nella definizione del<br />

nuovo Istituto, in via di costituzione, al fine di assicurare l'effettiva e certa tutela dei diritti degli<br />

artisti interpreti ed esecutori e precludere ogni possibilità di gestione discrezionale e priva di<br />

trasparenza dei fondi da ridistribuire agli aventi diritto.<br />

(4-02534)<br />

PERDUCA, PORETTI - Al Ministro degli affari esteri - Premesso che:<br />

da oltre un anno sono in corso dei negoziati segreti tra Unione europea e diversi altri Paesi tra cui<br />

Australia, Canada, Corea del Sud e Stati Uniti, in merito al cosiddetto Accordo anti-contraffazione<br />

(Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA);<br />

considerato che:<br />

l'obiettivo di tale accordo internazionale è quello di raggiungere un nuovo accordo internazionale sui<br />

diritti di proprietà intellettuale, ma tutti i tentativi di svelarne i dettagli da parte di varie<br />

organizzazioni interessate sono falliti;<br />

a quanto risulta agli interroganti, il Consiglio dell'Unione europea avrebbe addirittura risposto alle<br />

richieste di informazione fatte pubblicamente, spiegando che la diffusione di documenti relativi a<br />

tali negoziati potrebbe "ostacolarne la buona riuscita";<br />

avvocati a difesa dei consumatori e aziende tecnologiche hanno espresso serie preoccupazioni sul<br />

potenziale impatto che ACTA avrebbe sull'innovazione tecnologica e sui diritti degli utenti della<br />

Rete;<br />

considerato inoltre che, a seguito di diverse indiscrezioni, di cui sono venuti a conoscenza gli<br />

interroganti, il trattato ACTA prevedrà l'adeguamento di tutti gli Stati alle norme statunitensi sul<br />

copyright come il Digital Millenium Copyright Act, con la stringente proibizione di violare le<br />

tecnologie di protezione dei contenuti, e soprattutto l'estensione di concetti come "l'incitamento"<br />

all'infrazione del copyright che consentirebbe la censura di un numero sempre maggiore di siti<br />

Internet per lo scambio di contenuti anche legali;<br />

tenuto conto che molte organizzazioni del settore hanno manifestato la preoccupazione che questo<br />

trattato possa affidare ai service provider il potere di monitorare in maniera eccessiva Internet e<br />

che comunque varie indiscrezioni fanno ragionevolmente sorgere dubbi circa il fatto che il trattato<br />

possa essere rispettoso delle libertà individuali, nonché essere conforme alla volontà, espressa<br />

anche attraverso esplicite votazioni, del Parlamento europeo e del Parlamento italiano ostili a tale<br />

misure, e alla necessità di riconoscere l'accesso ad Internet come essenziale per l'esercizio della<br />

libertà di espressione;<br />

considerato infine che in passato, a partire dai trattati della World Intellectual Property<br />

Organization, le industrie interessate, in quanto produttrici, generalmente sono state le promotrici<br />

di tali discussioni se non addirittura coloro che in prima persona hanno redatto le prime bozze di<br />

trattati che le riguardano, riuscendo a far sì che sugli stessi permanesse un alto grado di<br />

riservatezza, come del resto sta accadendo con l'ACTA, sia nel merito sia circa la qualità del<br />

processo democratico nei negoziati di commercio internazionale,<br />

si chiede di sapere:<br />

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei reali motivi per cui l'opinione pubblica non può avere<br />

accesso a tali informazioni relative all'ACTA, tanto più che è altamente improbabile che le industrie<br />

interessate ai diritti di proprietà intellettuale non siano a conoscenza dei suoi contenuti;<br />

per quale motivo si impedisca, anche a chi possiede approfondite competenze tecnico-giuridiche, di<br />

avere informazioni sulla natura del testo;<br />

se si reputi opportuno promuovere misure affinché tutto ciò che riguarda lo sviluppo di ACTA sia<br />

liberamente accessibile on-line quanto prima.<br />

(4-02535)<br />

MARITATI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico - Premesso che:<br />

ormai da anni, il settore tessile - abbigliamento - calzaturiero (TAC) in Italia è coinvolto in una crisi<br />

strutturale che penalizza in particolar modo il Sud e più di ogni altra regione la Puglia, già afflitta da<br />

una vera e propria emergenza occupazionale;<br />

le imprese situate nel tacco salentino versano in una gravissima situazione, poiché molte di esse<br />

sono state chiuse negli ultimi tempi e quasi 600 operai del solo gruppo Adelchi di Tricase (Lecce)<br />

sono stati messi in cassa integrazione per crisi conseguente ad evento improvviso ed imprevisto;<br />

il clima di generale sfiducia e delusione prodotto da tale crisi industriale si riverbera su tutto il<br />

territorio pugliese;<br />

a partire dal mese di marzo 2008, il Ministro pro tempore dello sviluppo economico, Pierluigi<br />

Bersani, di concerto con il Presidente della Regione Puglia Nichi Vendola, e con alcune tra le


maggiori organizzazioni sindacali, ha avviato un percorso sinergico per cercare di riposizionare il<br />

TAC salentino sui mercati internazionali;<br />

le istituzioni interessate, ai diversi livelli di competenza, sono state più volte sollecitate ad<br />

intervenire con urgenza,<br />

si chiede di sapere:<br />

se i Ministri in indirizzo intendano stanziare ulteriori risorse da destinare alle migliaia di lavoratori<br />

esclusi dalla fruizione degli ammortizzatori sociali;<br />

se si ritenga opportuno attivarsi, per quanto di competenza, al fine di modificare le disposizioni<br />

legislative che prevedono l'aumento da 52 a 104 settimane della cassa integrazione guadagni<br />

ordinaria.<br />

(4-02536)<br />

MARITATI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:<br />

l'Italia è investita da una crisi economica senza precedenti e la recessione in atto colpisce anche il<br />

settore delle costruzioni. Dallo studio realizzato dal Centro ricerche economiche e sociali di mercato<br />

per l'edilizia e il territorio (CRESME) si evince che tra il 2007 ed il 2009 il valore della produzione<br />

del settore ha perso 1,2 miliardi di euro, passando dagli 11,2 miliardi di euro del 2007 ai 9,9<br />

miliardi di euro del 2009, su base nazionale;<br />

la grave crisi del settore è evidenziata anche da altri indicatori diretti ed indiretti, il primo dei quali<br />

è legato alle dinamiche occupazionali. Dati veramente preoccupanti in merito all'occupazione nella<br />

Regione Puglia emergono dai rapporti Istat: nei primi sei mesi del 2009 gli occupati nel settore<br />

sono stati 119.000, mentre nei primi sei mesi del 2008 erano ben 128.000; si tratta di una<br />

flessione di 9.000 addetti;<br />

in questa difficile situazione, il comparto delle opere pubbliche dovrebbe avere, a detta degli<br />

economisti, una funzione anticiclica e di sostegno alla domanda, ma dal rapporto del CRESME si<br />

evidenzia, invece, che negli ultimi due anni tale comparto in Puglia non è stato in grado di far fronte<br />

alla crisi del settore. La stessa analisi dei bandi di gara e delle aggiudicazioni mostra che dopo aver<br />

chiuso il 2008 in crescita, il mercato dei bandi di gara per realizzare opere pubbliche nel 2009<br />

segna una forte flessione. Tra gennaio e giugno 2009 sono stati promossi 986 interventi e spesi 1,1<br />

miliardi di euro, valori che corrispondono ad una flessione rispettivamente del 24 per cento e del 20<br />

per cento rispetto allo stesso periodo del 2008;<br />

nel corso del 2009, sempre secondo il suddetto rapporto, in Puglia a crescere sono state le iniziative<br />

di concessioni di costruzione su proposta della stazione appaltante e la gestione dei servizi di facility<br />

management. I principali responsabili della contrazione del mercato sembrerebbero essere le<br />

imprese a capitale pubblico e i Comuni, principali committenti di opere pubbliche nella regione: nei<br />

primi dieci mesi del 2009 sono state poste in gara 584 iniziative pari a 308 milioni di euro, con una<br />

riduzione del 24,2 per cento del numero di gare e del 32,7 per cento degli importi rispetto al 2008;<br />

in questo scenario, già a dir poco sconfortante, si inserisce il bando di gara per i lavori di<br />

ammodernamento e adeguamento della strada statale 275 lungo l'itinerario Maglie-Santa Maria di<br />

Leuca indetto da ANAS e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2009 che ha creato non<br />

poche proteste da parte dei costruttori salentini;<br />

dal bando si evince, infatti, che l'appalto è unico per un importo complessivo di 200 milioni di euro<br />

e che per partecipare alla gara l'impresa deve avere un fatturato, ai fini della qualificazione, almeno<br />

di 600 milioni di euro. Tutto ciò, a detta dei costruttori, determinerebbe l'assoluta inaccessibilità<br />

delle piccole e medie imprese salentine e pugliesi in generale che potrebbero rientrare a far parte<br />

dei lavori solo in condizioni di subappalto con meccanismi che tenderebbero però al ribasso e che<br />

potrebbero determinare il ricorso al lavoro nero ed insicuro;<br />

la proposta che invece mettono in campo le associazioni dei costruttori salentini, rappresentati nella<br />

Consulta delle costruzioni (costituita da Ance, Aniem Conapi, Cna costruzioni, Confartigianato<br />

costruzioni, Claai Edili, Cgil, Cisl e Uil), prevede la possibilità di suddividere l'appalto in più lotti<br />

funzionali e funzionanti al fine di garantire una maggiore celerità nella realizzazione dell'opera ed<br />

alle imprese del Salento di partecipare alle gare;<br />

la suddetta proposta avrebbe anche la finalità, certamente non trascurabile alla luce di quanto<br />

sopra descritto in relazione alla crisi in atto del settore, di coinvolgere come attore primario<br />

l'imprenditoria locale, restituendole, in tal modo, una boccata di ossigeno in un contesto di crisi così<br />

schiacciante;<br />

inoltre si potrebbe, in tal modo, monitorare con una maggiore capillarità il rischio che venga<br />

utilizzata, in contesti come quello dei subappalti, manodopera in nero,<br />

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga utile attivarsi con urgenza presso ANAS SpA<br />

per farsi portavoce dell'importante istanza avanzata dalla consulta delle costruzioni, affinché si


preveda l'espletamento della gara d'appalto dei lavori in oggetto attraverso stralci funzionali e<br />

funzionanti che consentano anche la partecipazione delle imprese locali.<br />

(4-02537)<br />

BIANCHI - Al Ministro della salute - Premesso che:<br />

una recente pronuncia del tribunale di Salerno ha autorizzato la diagnosi genetica preimpianto ad<br />

una coppia fertile portatrice sana di una grave malattia ereditaria, l'atrofia muscolare spinale di tipo<br />

1 (SMA1). La suddetta malattia causa la paralisi di tutta la muscolatura scheletrica e costituisce la<br />

più comune causa genetica di morte dei bambini nel primo anno di vita, con un decesso per<br />

asfissia. La vicenda umana che coinvolge la coppia in questione è estremamente dolorosa. La<br />

coppia lombarda ha un figlio sano ma ha dovuto subire ben quattro lutti, perdendo una figlia al<br />

settimo mese di vita, colpita da SMA1 e ricorrendo a tre aborti. Alla luce di ciò, in considerazione<br />

del profondo rispetto che questo dramma umano merita, si deve evitare una strumentalizzazione<br />

dello stesso ai fini di minare le fondamenta che sorreggono l'impianto della legge n. 40 del 2004;<br />

la legge sopra citata consente infatti l'accesso alle pratiche di procreazione assistita solo per i casi<br />

di sterilità e infertilità. In particolare l'art. 1, al comma 1, recita: "Al fine di favorire la soluzione dei<br />

problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla<br />

procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente<br />

legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito", e, ancora, l'art. 4,<br />

comma 1, dispone: "Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo<br />

quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione<br />

ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico<br />

nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico";<br />

già una coppia fiorentina aveva ottenuto dal Tribunale di Bologna, in data 29 giugno 2009, la<br />

possibilità di selezionare l'embrione sano dopo aver avuto un primo figlio colpito da distrofia di<br />

Duchenne, trasmessa dalla madre;<br />

la pronuncia del giudice di Salerno si basa sul fatto che il diritto a procreare e lo stesso diritto alla<br />

salute dei soggetti coinvolti verrebbero irrimediabilmente lesi da un'interpretazione delle norme che<br />

impedissero il ricorso alle tecniche di fecondazione assistita da parte di coppie, pur non infertili o<br />

sterili, che però rischiano concretamente di procreare figli affetti da gravi malattie, a causa di<br />

patologie geneticamente trasmissibili; solo la fecondazione assistita, attraverso la diagnosi<br />

preimpianto, e quindi l'impianto dei soli embrioni sani, mediante una lettura "costituzionalmente"<br />

orientata dell'art. 13 della legge n. 40 del 2004, consentirebbero di scongiurare un simile rischio;<br />

la suddetta pronuncia è in evidente contrasto con i principi della legge n. 40 del 2004 e ne<br />

testimonia non una volontà applicativa ma un'interpretazione creativa che potrebbe aprire<br />

pericolosi scenari fino a scivolare nell'eugenetica;<br />

la legge n. 40 del 2004 autorizza la sperimentazione sugli embrioni umani solo ed esclusivamente<br />

per finalità terapeutiche e diagnostiche volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione<br />

stesso. La legge vieta la diagnosi preimpianto. Ciò emerge da diverse disposizioni contenute nella<br />

normativa, nonché da quanto affermato dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 369 del 2006.<br />

Dalla pronuncia di Salerno emerge che, con la diagnosi preimpianto, l'obiettivo reale non è la<br />

fecondazione bensì la selezione, e per tali ragioni anche una coppia senza sterilità è stata<br />

autorizzata a ricorrere alla fecondazione artificiale;<br />

ferma è la presa di posizione del Presidente emerito della Corte costituzionale, Cesare Mirabelli, il<br />

quale parla di una sentenza "creativa" e dichiara al quotidiano "Avvenire" che: "La legge è chiara<br />

sui soggetti che possono accedere alla fecondazione, e il giudice avrebbe dovuto applicarla. Se<br />

avesse avuto un dubbio di legittimità costituzionale avrebbe dovuto impugnare la legge davanti alla<br />

Consulta. Invece ha compiuto una vera e propria fuga in avanti". Il Presidente emerito paventa<br />

anche il rischio che questa pronuncia, che autorizza la diagnosi preimpianto e la selezione,<br />

aggiunga un tassello a quella che, egli stesso, definisce "eugenetica soppressiva" la quale elimina i<br />

soggetti in base alla salute;<br />

nel contemperamento dei diritti sanciti costituzionalmente, la tutela dei diritti quali il diritto alla<br />

salute della donna, la tutela del diritto all'informazione nel trattamento sanitario e la tutela del<br />

diritto alla procreazione cosciente e responsabile non deve avvenire a scapito di altri diritti<br />

riconosciuti dalla nostra Carta costituzionale quale il primario diritto alla vita e neppure deve aprire<br />

la strada ad un principio discriminatorio e conseguentemente ad un non diritto alla vita del disabile;<br />

si ritiene quindi quanto mai necessario invocare un deciso e fermo intervento che definisca delle<br />

linee guida che tengano conto delle implicazioni dei casi di specie e che salvaguardino la tutela dei<br />

diritti costituzionalmente garantiti e la applicazione di una legge dello Stato onde scongiurare<br />

derive, a giudizio dell'interrogante rischiose,


si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce delle recenti pronunce giudiziarie, non intenda<br />

valutare la possibilità di un intervento in materia ai fini di tracciare delle linee guida per i casi di<br />

specie onde evitare che "creative" pronunce giudiziarie diano luogo a pericolose derive in materia.<br />

(4-02538)<br />

FERRANTE - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:<br />

la presenza di un'università a Terni non è frutto di improvvisazione, né di mode passeggere, ma<br />

piuttosto di una scelta precisa che risale al 1975, con l'insediamento della Facoltà di medicina, e si<br />

è costantemente consolidata negli anni, con l'apertura della Facoltà di ingegneria nel 1994, con il<br />

DUEC (Diploma universitario in economia) nel 1996, e con il raggiungimento, infine, dell'autonomia<br />

gestionale nel 2001, come polo scientifico-didattico della provincia di Terni;<br />

la popolazione universitaria ternana è composta da circa 4000 studenti, con circa 1000 matricole<br />

annue, equivalente ad un incremento del 15 per cento negli ultimi due anni, a fronte di un calo<br />

nazionale nelle iscrizioni, per lo stesso periodo, del 4 per cento;<br />

molti studenti, provenienti anche da altre regioni per circa il 30 per cento del totale, scelgono di<br />

trasferirsi all'università di Terni per le caratteristiche di accoglienza, di sicurezza e di buona qualità<br />

della vita della città, nonché per le agevolazioni economiche riguardanti gli alloggi, le mense, la<br />

fruizione di servizi culturali, sportivi, ricreativi e gli acquisti nei negozi convenzionati (Unicard);<br />

si tratta, insomma, non di un semplice, generico decentramento, ma di un polo universitario<br />

consistente e significativo, un vero e proprio patrimonio, che dà prestigio all'ateneo "multicampus"<br />

umbro e all'intera comunità regionale;<br />

tale positiva evoluzione trova legittimazione giuridica in puntuali e decisive intese istituzionali con i<br />

Governi, sia di centro-destra che di centro-sinistra, che si sono succeduti nel tempo, ma che hanno<br />

tutti assicurato il proprio impegno nel garantire le risorse necessarie al consolidamento del polo<br />

universitario della provincia di Terni (5 miliardi di vecchie lire nel primo triennio);<br />

in questi ultimi anni la città si è connotata quale luogo privilegiato di insediamento di un<br />

considerevole numero di centri di ricerca, alcuni interni all'Università degli studi di Perugia, altri<br />

collegati ad enti, fondazioni o ad imprese;<br />

gli enti locali hanno sempre considerato la presenza dell'università nel territorio come un elemento<br />

strategico di sviluppo culturale ed economico, di eccellenza nell'elaborazione e nella trasmissione<br />

dei saperi e, nel contempo, luogo della ricerca, dell'innovazione tecnologica e del trasferimento di<br />

tecnologie;<br />

in questi ultimi dieci anni gli enti locali e il Consorzio universitario (costituitosi nel 2008 e che<br />

riunisce i soggetti pubblici e privati maggiormente interessati allo sviluppo integrato del territorio:<br />

Comuni di Terni e Narni, Provincia di Terni, Fondazione CARIT, Camera di commercio e<br />

Assindustria) hanno investito ingenti risorse per università e ricerca;<br />

la Regione Umbria, a sua volta, ha fortemente sostenuto il progetto del polo scientifico-didattico di<br />

Terni, con l'acquisto del sito di Pentima e con la partecipazione alla costruzione della nuova sede di<br />

Medicina;<br />

è ormai chiaro che il polo universitario ternano non può che essere parte fondamentale del sistema<br />

integrato della conoscenza e dei saperi in Umbria e del sistema di sviluppo complessivo della<br />

regione;<br />

a fronte di tutto questo bisogna denunciare che il nuovo anno accademico si è aperto in una<br />

situazione particolarmente difficile, di emergenza normativa ed economica, come per tutti gli atenei<br />

italiani, alle prese sia con la riforma universitaria, sia con le ultime manovre finanziarie.<br />

Provvedimenti che hanno ridotto i finanziamenti alle università e irrigidito i parametri relativi al<br />

funzionamento dei corsi di studio e alle attivazioni e al numero delle docenze per corso accademico;<br />

pertanto, anche l'ateneo "multicampus" umbro si dibatte nelle difficoltà economiche, per questioni<br />

relative ai costi del personale, del mantenimento delle strutture e per il rispetto degli stringenti<br />

parametri previsti dall'attuale normativa;<br />

in questo momento sarebbe opportuna una forte collaborazione strategica tra tutti i soggetti<br />

interessati al futuro del polo universitario di Terni, a partire dal Governo. Questo perché se venisse<br />

ridimensionato il polo universitario ternano (che, comunque, dopo dieci anni, ha senz'altro bisogno<br />

di una revisione, sia per i cambiamenti verificatisi negli anni nel territorio, sia per la domanda<br />

formativa), ciò avrebbe sicuramente una forte ripercussione economica, lavorativa e sociale sul<br />

territorio umbro, in particolare su quello ternano,<br />

si chiede di conoscere:<br />

se il Ministro in indirizzo non intenda urgentemente istituire un tavolo di concertazione, con la<br />

Regione Umbria, il Comune e la Provincia di Terni e con tutti gli altri soggetti coinvolti, per


inegoziare ed attualizzare gli accordi istituzionali relativi al consolidamento del polo universitario di<br />

Terni;<br />

se non ritenga indifferibile, vista anche la situazione di crisi economica, lavorativa e sociale in cui<br />

versa il nostro Paese, di stanziare un finanziamento straordinario alla Regione Umbria al fine di non<br />

vanificare lo straordinario patrimonio accumulato negli ultimi dieci anni nella provincia di Terni,<br />

fatto di esperienze di studio e di ricerca, di relazioni intrecciate dall'università, di collaborazioni<br />

proficue, di humus culturale;<br />

se non intenda urgentemente e concretamente intraprendere tutte quelle iniziative, anche<br />

legislative, per la difesa del profilo qualitativo delle attività didattiche e di ricerca, delle dotazioni<br />

infrastrutturali e dei servizi agli studenti del polo universitario ternano-narnese.<br />

(4-02539)<br />

FERRANTE - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute -<br />

Premesso che:<br />

la legge 7 febbraio 1992, n. 150, integrata dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con<br />

modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, e dal<br />

decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, all'art. 4, comma 5, stabilisce: "Con decreto del<br />

Ministero dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, è<br />

istituita presso il Ministero dell'ambiente la commissione scientifica per l'applicazione della<br />

Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione,<br />

firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874";<br />

il comma 6 dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, come modificato dall'art. 4 della<br />

legge n. 426 del 9 dicembre 1998, stabilisce: "Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si<br />

applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli<br />

acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla<br />

base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e<br />

delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in<br />

materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla<br />

commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2";<br />

il 10 maggio 2000 la Commissione scientifica Convention on international trade in endangered<br />

species of wild fauna and flora (CITES) ha emanato i "criteri per il mantenimento degli animali nei<br />

circhi e nelle mostre viaggianti", contenente i parametri minimi per la corretta sopravvivenza degli<br />

animali cui si riferiscono, nonché le indicazioni di carattere sanitario ed amministrativo che devono<br />

essere osservate dalle strutture che vogliono detenere animali da utilizzare negli spettacoli;<br />

la Commissione scientifica, attraverso la definizione dei citati criteri, ha ritenuto di potere<br />

equiparare e trattare unitamente i circhi e le mostre viaggianti, e questi, per affermazione della<br />

Commissione stessa, rappresentano uno strumento di giudizio oggettivo e qualificato che risponde<br />

alle esigenze di benessere e corretta sopravvivenza previste per gli animali presenti in tali<br />

strutture;<br />

vengono, pertanto, ritenuti necessari: un piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle<br />

diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse strutture, sia fisse che mobili, che<br />

permettano agli stessi animali di potersi liberamente sottrarre alla vista del pubblico; idonei<br />

arricchimenti ambientali atti ad evitare comportamenti stereotipati; strumenti atti a regolare la<br />

temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati; un corretto<br />

ed adeguato piano di pulizia e disinfezione dei locali adibiti al mantenimento degli animali;<br />

il rispetto di tali criteri è da ritenersi indispensabile onde evitare di incorrere nel reato di<br />

maltrattamento di cui alla legge n. 189 del 2004 ed ai fini del rilascio o del mantenimento<br />

dell'idoneità da parte delle autorità competenti;<br />

Vittorio Calvaruso, titolare firmatario dell'omonima impresa individuale che esercita l'attività di<br />

spettacolo viaggiante/mostra faunistica, gestisce il Victor - lo spettacolo delle meraviglie - mostra<br />

faunistica itinerante che rientra perfettamente nella fattispecie dell'elenco delle attività spettacolari,<br />

attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, ovvero: "Mostre<br />

faunistiche zoo" che l'art. 1 del decreto ministeriale 29 ottobre 2003 così descrive: "Trattasi di<br />

strutture, padiglioni o di automezzi o rimorchi aperti da un lato, riparati con sbarre di ferro o vetri,<br />

nell'interno dei quali sono posti animali feroci o non, o riproduzioni di animali, anche animate, con<br />

eventuale esibizione davanti al pubblico";<br />

il 27 maggio 2009 tutti gli animali del Victor sono stati posti sotto sequestro dall'Asl di Montecatini<br />

(Pistoia), dagli agenti del NIRDA (Nucleo investigativo reati a danno di animali) del Corpo forestale<br />

dello Stato (CFS) e dal Comando regionale del CITES del CFS;<br />

il sequestro preventivo e probatorio è stato convalidato dalla Procura della Repubblica di Pistoia in<br />

data 29 maggio 2009, ma non è stato possibile trasferire subito gli animali in strutture adeguate in


quanto, dagli accertamenti sanitari eseguiti, sono emerse zoonosi (quali la clamidiosi e la<br />

salmonellosi) a causa delle quali si è reso necessario porre il circo in quarantena;<br />

successivamente il Tribunale del riesame, con sentenza del 19 giugno 2009, ha annullato il<br />

sequestro di alcuni animali confermando quello di tutti i volatili, giudicati veramente, ed<br />

ingiustificatamente, sofferenti in quanto sottoposti a comportamenti inidonei alle loro caratteristiche<br />

etologiche;<br />

in data 4 agosto 2009, espletata la profilassi sanitaria, sono stati trasferiti presso centri idonei 82<br />

animali, dei 103 presenti al Victor, i quali hanno iniziato un percorso di monitoraggio per verificare<br />

le fasi di acclimatamento, ed è stata effettuata un'indagine per accertarne lo stato di salute<br />

visibilmente compromesso, ed in alcuni casi anche gravemente, come emerso dagli atti di indagine;<br />

a quanto risulta all'interrogante, il signor Calvaruso è attualmente indagato per: maltrattamento di<br />

animali, spettacoli e manifestazioni vietate, esposizione di esemplari per scopi commerciali privi<br />

della prevista certificazione CITES, detenzione di animali in condizioni incompatibili, truffa,<br />

abbandono di rifiuti;<br />

il Victor ha ricominciato i suoi spettacoli itineranti con gli animali rimasti ma, in breve tempo, sono<br />

stati introdotti nuovi uccelli e, a quanto risulta all'interrogante, come emerge dalla relazione,<br />

corredata da materiale video/fotografico, del dottor Vincenzo Ferri, erpetologo ed attuale membro<br />

dello IUCN/SSC Tortoise and freshwater turtle specialist group, durante lo spettacolo delle ore<br />

17,15 del 6 novembre 2009 a Civita Castellana (Viterbo), vengono esibiti ben 13 appartenenti alle<br />

medesime specie di quelli oggetto del precedente sequestro;<br />

non risulta all'interrogante che le autorità competenti stiano intervenendo per impedire il<br />

perpetrarsi di una nuova fattispecie di maltrattamento a carico di nuovi uccelli;<br />

l'Ente nazionale circhi, in base ad un'agenzia di stampa del 20 marzo 2009 a seguito della<br />

proiezione dello spettacolo del Circo Victor, ne ha preso le distanze auspicando maggiori e sempre<br />

più severi controlli "nei confronti di mostre faunistiche o similari che con il circo hanno in comune<br />

poco o niente" ed ha invitato le autorità competenti a predisporre i provvedimenti necessari nei<br />

confronti di chi non rispetta la legge,<br />

si chiede di conoscere:<br />

se i Ministri in indirizzo non ritengano particolarmente grave la facilità con cui il signor Calvaruso<br />

possa continuare a violare la legge, nel mentre è sottoposto a procedimento penale per il medesimo<br />

reato, e se non ritengano opportuno intervenire per mettere in atto procedure tali da evitare casi<br />

analoghi in futuro;<br />

se non ritengano opportuno intervenire nei confronti della disapplicazione delle norme che si pone,<br />

a tutti gli effetti, come violazione di una legge dello Stato;<br />

se non ritengano insufficienti e poco esaustivi i controlli effettuati da parte delle autorità competenti<br />

- prefetture e Asl - tendenti a far rispettare i criteri emanati dalla Commissione scientifica CITES,<br />

pervicacemente ignorati in particolar modo per quanto attiene il benessere animale, e se non<br />

valutino giusto intervenire in merito;<br />

se non ritengano opportuno trasferire alla Commissione scientifica CITES la competenza a rilasciare<br />

l'idoneità ai circhi ed alle mostre viaggianti, provvedendo alla creazione di un'anagrafe nazionale<br />

relativamente a tali strutture che operano nel territorio italiano, al di là degli obblighi comunitari<br />

comunque disattesi, e predisponendo periodiche verifiche, da affidarsi alle autorità competenti, che<br />

prevedano la revoca dell'autorizzazione all'esercizio in caso di mancato rispetto dei previsti criteri.<br />

(4-02540)<br />

GIAMBRONE, BELISARIO - Al Ministro dell'interno - Premesso che:<br />

nel novembre 2009 i Carabinieri del comando provinciale di Agrigento hanno notificato un'ordinanza<br />

di custodia cautelare nei confronti del Sindaco di Licata (Agrigento) Angelo Graci, del Vicepresidente<br />

del Consiglio comunale Nicolò Riccobene e dell'Assessore ai servizi sociali Tiziana Zirafi. Per tutti<br />

sono stati disposti gli arresti domiciliari. Il provvedimento è stato firmato dal Giudice per le indagini<br />

preliminari del Tribunale di Agrigento, Lisa Gatto, su richiesta dei sostituti procuratori della<br />

Repubblica, Gemma Miliani e Santo Fornasier, del dipartimento reati contro la pubblica<br />

amministrazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, coordinato dal<br />

Procuratore della Repubblica aggiunto Ignazio Fonzo;<br />

le persone arrestate sono accusate di corruzione aggravata in concorso. Secondo l'accusa il sindaco<br />

Angelo Graci, il Vicepresidente del Consiglio comunale Nicolò Riccobene e l'Assessore ai servizi<br />

sociali Tiziana Zirafi avrebbero ricevuto la somma di 6.000 euro per stipulare un contratto per uno<br />

spettacolo musicale, organizzato per la festività del santo patrono di Licata per un importo totale di<br />

31.500 euro;


il Prefetto di Agrigento, dottor Umberto Postiglione, ha immediatamente sospeso dalle funzioni il<br />

Sindaco. Lo stessa decisione è stata adottata per l'Assessore ai servizi sociali e per il Vicepresidente<br />

del Consiglio comunale. Le funzioni sono passate, pertanto, al Vicesindaco;<br />

il Vicesindaco, dottor Francesco La Perna, ha rassegnato le proprie dimissioni in data 18 gennaio<br />

2010;<br />

considerato inoltre che:<br />

i due terzi dei consiglieri comunali si sono dimessi contestualmente onde provocare lo scioglimento<br />

del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera b), n. 3, del testo unico<br />

sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;<br />

nonostante l'art. 53, comma 4, del citato testo unico disponga che "Lo scioglimento del consiglio<br />

comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco nonché delle rispettive giunte", risulta<br />

all'interrogante che il Sindaco starebbe per nominare una nuova Giunta, in palese contrasto con la<br />

normativa vigente;<br />

peraltro il Sindaco, a causa del provvedimento restrittivo emesso della magistratura, ha l'obbligo di<br />

risiedere e dimorare al di fuori del comune di Licata,<br />

si chiede di sapere:<br />

se il Ministro in indirizzo ritenga correttamente applicata nella fattispecie descritta in premessa la<br />

normativa vigente e, in caso contrario, quali provvedimenti di competenza intenda adottare al<br />

riguardo;<br />

se non ritenga doveroso adottare gli atti dovuti per legge e dare seguito all'atto di dimissioni dei<br />

consiglieri, attivando il procedimento di cui all'articolo 141, comma 1, lettera b), numero 3, del<br />

TUEL;<br />

se, appurati i fatti in premessa, ritenga opportuno attivare urgentemente il Commissario territoriale<br />

governativo al fine di impedire gravi violazioni di legge da parte dell'amministrazione comunale di<br />

Licata.<br />

(4-02541)<br />

SANGALLI, GHEDINI, BASTICO, BARBOLINI, VITALI, PIGNEDOLI, NEROZZI, BERTUZZI,<br />

MERCATALI, SOLIANI - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:<br />

dopo 22 anni dai referendum del 1987, con i quali gli italiani dissero "no" alle centrali atomiche, il<br />

Governo Berlusconi ha deciso di riaprire la strada del nucleare, tecnologia energetica che, a giudizio<br />

degli interroganti, presenta enormi costi economici e presenta ancora problematiche ambientali e di<br />

sicurezza. In quella occasione, si recò a votare il 65,1 per cento degli elettori, con i seguenti<br />

risultati: l'80,6 per cento contrario alla costruzione di centrali nucleari in Italia; il 71,9 per cento<br />

contrario alla partecipazione dell'Enel a impianti nucleari all'estero; il 79,7 per cento contrario ai<br />

contributi per incentivare le centrali nucleari;<br />

il Parlamento ha approvato, col voto contrario del Partito democratico, il complesso di norme che<br />

consentono il ritorno al nucleare in Italia (legge 23 luglio 2009, n. 99, cosiddetta "legge sviluppo"),<br />

indicato da molti esponenti del centrodestra, in particolare dal ministro Scajola, come la panacea<br />

per i problemi energetici del Paese;<br />

i siti per la costruzione delle future centrali nucleari potranno sorgere in aree già sedi di centrali o<br />

che comunque abbiano una buona capacità di trasmissione elettrica e disponibilità di acqua,<br />

secondo quanto prevede il decreto legislativo attuativo della "legge sviluppo" (legge 23 luglio 2009,<br />

n. 99), che fisserà i criteri per la localizzazione dei nuovi impianti. Secondo indiscrezioni di stampa,<br />

di cui sono venuti a conoscenza gli interroganti, sulla base dei contenuti del suddetto decreto<br />

legislativo, il Governo avrebbe individuato dieci aree candidate ad ospitare i nuovi impianti per la<br />

produzione di energia nucleare e per lo smaltimento delle scorie: Trino Vercellese (Vercelli) in<br />

Piemonte, Caorso (Piacenza) in Emilia Romagna, Monfalcone (Gorizia) in Friuli Venezia Giulia,<br />

Chioggia (Venezia) in Veneto, Montalto di Castro (Viterbo) nel Lazio, l'area alla confluenza tra<br />

l'Umbria e il Lazio del Tevere e del Nera tra Orte (Viterbo) e Magliano Sabina (Rieti), Oristano in<br />

Sardegna, Termoli (Campobasso) in Molise, Scanzano Jonico (Matera) in Basilicata, Termini<br />

Imerese (Palermo) e Palma (Agrigento) in Sicilia;<br />

la localizzazione definitiva delle centrali nucleari, secondo quanto più volte dichiarato dal ministro<br />

Scajola, sarà affidata ai soggetti privati che realizzeranno gli impianti. Infatti il Ministero, ricevute le<br />

richieste degli operatori, provvederà a trasmettere alla Conferenza Stato-Regioni e all'Agenzia per<br />

la sicurezza nucleare l'elenco completo delle aree per una valutazione di merito. L'Agenzia avrà 60<br />

giorni per esprimere il proprio parere;<br />

a giudizio dell'interrogante, è importante evidenziare che, sempre in base alla legge sviluppo, i siti<br />

delle nuove centrali e i luoghi per la gestione delle scorie potranno essere localizzati anche contro il<br />

parere della Regione che dovrà ospitarli e inoltre gli impianti potranno essere equiparati ad


installazioni militari e le informazioni sul loro funzionamento saranno in questo caso inaccessibili ai<br />

cittadini;<br />

è importante sottolineare che ben undici Regioni italiane hanno presentato ricorso alla Corte<br />

costituzionale contro la norma che consentirebbe di realizzare le centrali anche contro la volontà<br />

delle amministrazioni regionali coinvolte;<br />

il Governo, rispondendo a un'interrogazione presentata alla Camera dei deputati dal Partito<br />

Democratico, non ha ritenuto di indicare l'elenco dei siti nucleari, ad avviso degli interroganti poiché<br />

preoccupato per gli effetti sulle prossime elezioni regionali, ma non ha smentito che la lista in via di<br />

predisposizione ricalchi quella definita a suo tempo dal Comitato nazionale per l'energia nucleare<br />

(Cnen); tutto ciò significa semplicemente che degli oltre 40 siti della mappa nucleare dell'Italia, uno<br />

di questi si trova in Emilia Romagna, a Caorso, già sede di una storica centrale. Inoltre altri siti<br />

saranno valutati in zone costiere prossime alla medesima regione;<br />

è opportuno sottolineare che il tipo di tecnologia che si adotterà sarà la tecnologia francese<br />

European pressurized reactor (EPR), che prevede una dimensione di 1.600 MW, che richiede<br />

quantità di acqua tali da escludere tutte le localizzazioni sul Po, la cui portata idrica non è stabile e,<br />

per molti mesi all'anno, molto inadeguata;<br />

mentre ai cittadini viene tenuto nascosto dove nasceranno gli impianti nucleari, secondo gli<br />

interroganti, la lista è perfettamente nota, non solo al Governo, ma anche alle imprese interessate<br />

all'affare, come avrebbe ammesso candidamente lo stesso amministratore dell'Enel Fulvio Conti,<br />

dichiarando testualmente nel corso di una trasmissione televisiva ("Effetto domino", andata in onda<br />

su La7 il 6 dicembre 2009) che "nemmeno sotto tortura avrebbe rilevato la lista";<br />

a giudizio degli interroganti a fronte di vantaggi incerti e discutibili, in Italia non arriverebbero<br />

benefici dal ritorno al nucleare che, al contrario, comporta rischi economici ed ambientali notevoli: i<br />

problemi irrisolti legati allo smaltimento delle scorie, ai costi esorbitanti per la realizzazione degli<br />

impianti (che aggraveranno la bolletta energetica senza sviluppare alcun sistema di imprese ad alta<br />

tecnologia, essendo totalmente sussidiari alla tecnologia francese e non inseriti in una strategia<br />

industriale italiana) e ai pericoli di proliferazione; procedure quasi militari per la localizzazione e la<br />

gestione di siti e impianti; estromissione delle Regioni dalle scelte localizzative;<br />

mentre l'Italia sceglie di ritornare dopo vent'anni all'energia nucleare, nel resto del mondo i grandi<br />

Paesi industrializzati non investono più nel settore nucleare, soprattutto da quando il mercato<br />

energetico si è privatizzato e nessun operatore di mercato investe se non ha coperture dei costi da<br />

parte dello Stato. Gli altri Paesi incentrano le proprie politiche di innovazione energetica sul<br />

risparmio, sulle fonti rinnovabili e sulla ricerca, vedendo in tali opzioni le strade maestre per<br />

fronteggiare i problemi ambientali legati ai cambiamenti climatici e per rendere le proprie economie<br />

più moderne e competitive,<br />

si chiede di sapere:<br />

se il Ministro in indirizzo sia in grado di escludere che, tra le aree dove prevedibilmente sorgeranno<br />

le future centrali nucleari, vi siano siti localizzati in Emilia Romagna, nella pianura padana o in aree<br />

costiere della stessa regione o ad essa prossime;<br />

se lo stesso Ministro intenda riferire urgentemente sui criteri e le modalità di scelta adottati per la<br />

realizzazione delle centrali nucleari, nonché sul numero dei siti individuati per la localizzazione degli<br />

impianti e dei depositi per le scorie nucleari.<br />

(4-02542)<br />

LANNUTTI, BELISARIO - Al Presidente del Consiglio dei ministri - Premesso che:<br />

il Dipartimento per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è l'organo<br />

nazionale che si occupa della previsione, prevenzione e gestione degli eventi straordinari, con poteri<br />

emergenziali e derogatori quando detti eventi, per intensità ed estensione, debbano essere<br />

fronteggiati con mezzi straordinari;<br />

la Protezione civile si occupa, con poteri emergenziali e derogatori, anche di grandi eventi e<br />

derogatori, anche se gli stessi non hanno il carattere di imprevedibilità tipico delle calamità naturali;<br />

la parola "emergenza" ha assunto, nel tempo, significati sempre più ampi, dai "grandi eventi"<br />

sportivi e politici all'emergenza traffico in numerosi comuni, passando per il modello delle new town<br />

imposto a L'Aquila dopo il sisma del 6 aprile 2009. Così, tra i rifiuti, la melma delle alluvioni, le<br />

macerie del terremoto, gli avvenimenti mondiali del G8, dei giochi del Mediterraneo, le visite del<br />

Papa, il percorso capitolino della Formula Uno, organizzazioni di "rappresentanze" nazionali ed<br />

internazionali, coordinamento delle partecipazioni alle mondanità locali e comunitarie, è nato un<br />

dipartimento, a giudizio degli interroganti, ciclopico dai poteri politici, economici ed amministrativi<br />

indefinibili;


il decreto-legge n. 195 del 30 dicembre 2009, recante "Disposizioni urgenti per la cessazione dello<br />

stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post<br />

emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla<br />

Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla protezione civile", riguarda la ristrutturazione del<br />

Dipartimento e autorizza la costituzione di una società in house a totale partecipazione pubblica per<br />

l'esercizio delle attività strumentali del Dipartimento stesso. La motivazione addotta è relativa alla<br />

necessità di poter disporre di organizzazioni snelle dedicate esclusivamente allo svolgimento delle<br />

attività esecutive. Si tratta di obiettivi tipici del Servizio nazionale di protezione civile per i quali,<br />

però, si ritiene ora necessaria la creazione di una società ad hoc;<br />

in particolare si costituisce per decreto-legge una società per azioni (SpA), quindi già operativa e<br />

vigente, a capitale interamente pubblico che di fatto può agire da general contractor privatizzando,<br />

così, la gestione delle emergenze e, contestualmente, quella dei grandi eventi;<br />

la Presidenza del Consiglio dei ministri è unico azionista della SpA e ne nomina il consiglio di<br />

amministrazione. Il controllo della Corte dei conti sulle spese è solamente successivo e la<br />

Protezione civile servizi SpA può agire in deroga alle leggi vigenti, secondo la logica commissariale<br />

dell'emergenza;<br />

ad avviso degli interroganti l'affiancamento a quelle già esistenti di una nuova struttura nella forma<br />

di società per azioni può determinare l'abuso di quei poteri straordinari derogatori da parte della<br />

nuova SpA, sia per emergenze che per grandi eventi, con ulteriore affievolimento dei livelli di<br />

controllo su appalti, servizi, reclutamento del personale, rispetto alla normativa nazionale e<br />

comunitaria;<br />

ad opinione degli interroganti, la creazione della Protezione civile servizi SpA comporterà<br />

l'esternalizzazione di quasi tutte le attività di protezione civile, con effetti negativi sulla trasparenza<br />

e la rintracciabilità delle gare d'appalto, sulle attività di previsione e prevenzione delle calamità ed<br />

escluderà dal controllo diretto sul territorio in prima istanza i Sindaci, nonché le Regioni e le<br />

Province, mentre in capo all'attuale Dipartimento resteranno compiti di gestione dell'emergenza e di<br />

pianificazione,<br />

si chiede di sapere quali iniziative urgenti intenda assumere il Governo al fine di garantire la<br />

trasparenza delle numerose attività che saranno svolte dalla Protezione civile servizi SpA, la cui<br />

costituzione sembra agli interroganti nascere dall'esigenza di trasformare il Dipartimento in un<br />

soggetto di natura privatistica sia nel suo profilo istituzionale che nelle procedure relative ad appalti<br />

e acquisti di beni e servizi, assolutamente discrezionali e in deroga alle regole di contabilità<br />

pubblica, operante con metodi privati e con soldi pubblici.<br />

(4-02543)<br />

LANNUTTI, BELISARIO - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e<br />

dell'economia e delle finanze - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:<br />

nel dicembre 2008 Omnia Network SpA, uno dei principali operatori italiani nel comparto della<br />

progettazione, realizzazione e gestione di servizi in outsourcing alle imprese, comunica ai propri<br />

dipendenti i primi ritardi nel pagamento delle tredicesime a causa della crisi finanziaria in corso. Per<br />

i dipendenti la situazione vede un progressivo peggioramento, con il costante ritardo di un mese nel<br />

pagamento degli stipendi;<br />

nell'agosto 2009 Omnia Network annuncia che in assenza di una ricapitalizzazione potrebbero<br />

essere avviate le procedure straordinarie, concorsuali o liquidatorie, ma ci sarebbe un potenziale<br />

socio disposto ad investire;<br />

l'operazione annunciata fallisce, ma nel settembre 2009 parte un nuovo progetto per cui Omnia<br />

Network vende in pratica i dipendenti della maggior parte delle società del gruppo insieme con i<br />

suoi debiti ad una società satellite, Alba Rental srl, che a sua volta li trasferisce all'attuale VoiCity<br />

srl, il cui Consiglio di amministrazione è composto da dirigenti di Omnia Network e/o di controllate<br />

del gruppo;<br />

a fine novembre 2009 due dei tre soci di VoiCity srl abbandonano il progetto per cause non chiarite.<br />

Rimane a portarlo avanti solo il terzo socio di Voicity srl nonché appartenente al Consiglio di<br />

amministrazione di Omnia Network SpA, dottor Alessandro Gili, che recluta un nuovo staff per la<br />

maggior parte proveniente da Phonemedia;<br />

a tal proposito bisogna precisare che i lavoratori di Phonemedia/Eutelia, dopo mesi di mancato<br />

pagamento degli stipendi, sono ad oggi impegnati in una vertenza;<br />

nel frattempo i ritardi nel versamento delle retribuzioni aumentano: attualmente non si ha alcuna<br />

comunicazione relativa al pagamento degli stipendi di novembre e dicembre 2009 e delle<br />

tredicesime, oltre che sui mancati versamenti contributivi, e soprattutto non si ha certezza circa la<br />

continuità aziendale, vista anche la mancanza di un piano industriale completo, di cui sarebbe stata<br />

presentata solo una bozza;


in questo clima aziendale i lavoratori hanno continuato a svolgere le loro attività, per preservare il<br />

posto di lavoro e tutelare il rapporto cliente-fornitore;<br />

nel momento in cui l'azienda, per l'ennesima volta, non rispetta la promessa, come è stato<br />

ufficializzato con un comunicato, del pagamento degli stipendi previsto il 15 dicembre 2009, i<br />

lavoratori decidono di interrompere le attività e iniziare un percorso di rivendicazione dei propri<br />

diritti;<br />

conseguentemente il dottor Gili invia una lettera alla stampa e alle istituzioni nella quale, come<br />

risulta agli interroganti, attribuisce le responsabilità delle sorti aziendali proprio a quei lavoratori<br />

che, per un intero anno, si sono sacrificati nel tentativo di scongiurare il peggio, quando è noto<br />

invece che la situazione è dipesa da scelte e gestioni degli anni precedenti;<br />

Omnia Network, che ha comunicato di aver ricevuto, in data 8 gennaio 2010, le dimissioni del<br />

dottor Alessandro Gili dalla carica di membro non esecutivo e non indipendente del Consiglio di<br />

amministrazione della società, a causa di motivi personali, è stata smagliata e saccheggiata in<br />

modo analogo a Eutelia, a quanto risulta agli interroganti nel silenzio delle autorità preposte ai<br />

controlli e alla trasparenza del mercato, in particolar modo la Consob;<br />

a tutt'oggi i lavoratori del gruppo sono in mobilitazione con assemblee, scioperi e presidi nelle varie<br />

sedi, al fine di difendere posti di lavoro e stipendi,<br />

si chiede di sapere:<br />

se il Governo sia a conoscenza dei motivi per cui l'autorità di controllo preposta non sia intervenuta<br />

con maggiore incisività presso l'azienda richiedendo trasparenza societaria e dei piani industriali,<br />

prima del precipitare della situazione;<br />

come mai fino ad oggi non si sia intervenuti con gli ammortizzatori sociali previsti, come la cassa<br />

integrazione guadagni straordinaria o i contratti di solidarietà;<br />

se il Governo non ritenga urgente convocare un nuovo tavolo di crisi con i vertici aziendali, le parti<br />

sindacali e sociali, al fine di garantire i lavoratori e trovare una soluzione idonea per l'azienda.<br />

(4-02544)<br />

PARDI - Ai Ministri dell'interno e della giustizia - Premesso che:<br />

l'11 ottobre 2009 il signor Alessandro della Malva è stato arrestato e risulta tuttora trattenuto in<br />

custodia cautelare presso la casa circondariale di Parma, con l'accusa di devastazione, saccheggio,<br />

lesioni e violenza privata, a seguito di alcuni scontri avvenuti nella sede dell'organizzazione<br />

denominata "Casa Pound" di Pistoia, attribuiti a membri del Carc - Comitati di appoggio alla<br />

resistenza comunista, di cui Della Malva è segretario regionale;<br />

l'avvocato difensore del signor Della Malva avrebbe dichiarato che, al momento del fatto, il suo<br />

assistito non si sarebbe trovato a Pistoia e successivamente sarebbe risultato impegnato presso<br />

alcune riunioni politiche, come risulterebbe altresì dalle testimonianze di più persone;<br />

risulta che il signor Della Malva, inizialmente detenuto presso il penitenziario di Pistoia, sia stato<br />

trasferito dapprima a Prato e successivamente a Parma, causando così evidenti lesioni del diritto di<br />

visita da parte di familiari e congiunti, disposta con cadenza quindicinale. È altresì noto<br />

all'interrogante che il signor Della Malva sarebbe stato sottoposto alla misura di controllo della<br />

corrispondenza,<br />

si chiede di sapere:<br />

se al Ministro risulti che fosse effettivamente necessario trasferire l'imputato dal carcere di Pistoia a<br />

quello di Parma, senza privilegiare gli Istituti di pena più vicini alla sede processuale, garantendo<br />

così il diritto di visita dei familiari;<br />

se al Ministro risulti che fosse necessario sottoporre l'imputato ad un regime carcerario tanto severo<br />

da prevedere il controllo della corrispondenza e, in particolare, se tale regime restrittivo risulti<br />

conforme alla decisione della magistratura.<br />

(4-02545)<br />

FERRANTE, <strong>DELLA</strong> SETA, BASSOLI, CHITI, DI GIOVAN PAOLO, FIORONI, INCOSTANTE, MARINO<br />

Ignazio, MARITATI, NEGRI, PORETTI, VITA - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:<br />

dopo 22 anni dai referendum del 1987, con i quali gli italiani dissero "no" alle centrali atomiche, il<br />

Governo Berlusconi ha deciso di riaprire la strada del nucleare, tecnologia energetica che, a giudizio<br />

degli interroganti, presenta enormi costi economici e presenta ancora problematiche ambientali e di<br />

sicurezza. In quella occasione, si recò a votare il 65,1 per cento degli elettori, con i seguenti<br />

risultati: l'80,6 per cento contrario alla costruzione di centrali nucleari in Italia; il 71,9 per cento<br />

contrario alla partecipazione dell'Enel a impianti nucleari all'estero; il 79,7 per cento contrario ai<br />

contributi per incentivare le centrali nucleari;


il Parlamento ha approvato, col voto contrario del Partito Democratico, il complesso di norme che<br />

consentono il ritorno al nucleare in Italia (legge 23 luglio 2009, n. 99, cosiddetta "legge sviluppo"),<br />

indicato da molti esponenti del centrodestra, in particolare dal ministro Scajola, come la panacea<br />

per i problemi energetici del Paese;<br />

i siti per la costruzione delle future centrali nucleari potranno sorgere in aree già sedi di centrali o<br />

che comunque abbiano una buona capacità di trasmissione elettrica e disponibilità di acqua,<br />

secondo quanto prevede il decreto legislativo attuativo della "legge sviluppo" (legge 23 luglio 2009,<br />

n. 99), che fisserà i criteri per la localizzazione dei nuovi impianti. Secondo indiscrezioni di stampa,<br />

di cui sono venuti a conoscenza gli interroganti, sulla base dei contenuti del suddetto decreto<br />

legislativo, il Governo avrebbe individuato dieci aree candidate ad ospitare i nuovi impianti per la<br />

produzione di energia nucleare e per lo smaltimento delle scorie: Trino Vercellese (Vercelli) in<br />

Piemonte, Caorso (Piacenza) in Emilia Romagna, Monfalcone (Gorizia) in Friuli Venezia Giulia,<br />

Chioggia (Venezia) in Veneto, Montalto di Castro (Viterbo) nel Lazio, l'area alla confluenza tra<br />

l'Umbria e il Lazio del Tevere e del Nera tra Orte (Viterbo) e Magliano Sabina (Rieti), Oristano in<br />

Sardegna, Termoli (Campobasso) in Molise, Scanzano Jonico (Matera) in Basilicata, Termini<br />

Imerese (Palermo) e Palma (Agrigento) in Sicilia;<br />

la localizzazione definitiva delle centrali nucleari, secondo quanto più volte dichiarato dal ministro<br />

Scajola, sarà affidata ai soggetti privati che realizzeranno gli impianti. Infatti il Ministero, ricevute le<br />

richieste degli operatori, provvederà a trasmettere alla Conferenza Stato-Regioni e all'Agenzia per<br />

la sicurezza nucleare l'elenco completo delle aree per una valutazione di merito. L'Agenzia avrà 60<br />

giorni per esprimere il proprio parere;<br />

a giudizio degli interroganti, è importante evidenziare che, sempre in base alla legge sviluppo, i siti<br />

delle nuove centrali e i luoghi per la gestione delle scorie potranno essere localizzati anche contro il<br />

parere della Regione che dovrà ospitarli e inoltre gli impianti potranno essere equiparati ad<br />

installazioni militari e le informazioni sul loro funzionamento saranno in questo caso inaccessibili ai<br />

cittadini;<br />

è importante sottolineare che ben undici Regioni italiane hanno presentato ricorso alla Corte<br />

costituzionale contro la norma che consentirebbe di realizzare le centrali anche contro la volontà<br />

delle amministrazioni regionali coinvolte;<br />

il Governo, rispondendo a un'interrogazione presentata alla Camera dei deputati dal Partito<br />

Democratico, non ha ritenuto di indicare l'elenco dei siti nucleari, ad avviso degli interroganti poiché<br />

preoccupato per gli effetti sulle prossime elezioni regionali, ma non ha smentito che la lista in via di<br />

predisposizione ricalchi quella definita a suo tempo dal Comitato nazionale per l'energia nucleare<br />

(Cnen);<br />

tutto ciò significa semplicemente che degli oltre 40 siti della mappa nucleare dell'Italia, uno si trova<br />

nel Lazio e l'altro al confine tra l'Umbria e il Lazio: il primo è la zona costiera di Montalto di Castro,<br />

già scelta trent'anni fa per costruire una centrale atomica, il secondo è l'area alla confluenza del<br />

Tevere e del Nera tra Orte e Magliano Sabina. In base alla mappa stilata a suo tempo dal Cnen,<br />

questi due siti soddisfano i requisiti richiesti dal nucleare, a cominciare dall'ampia disponibilità di<br />

risorse idriche;<br />

mentre ai cittadini viene tenuto nascosto dove nasceranno gli impianti nucleari, secondo gli<br />

interroganti, la lista è perfettamente nota, non solo al Governo, ma anche alle imprese interessate<br />

all'affare, come avrebbe ammesso candidamente lo stesso amministratore dell'Enel Fulvio Conti,<br />

dichiarando testualmente nel corso di una trasmissione televisiva ("Effetto domino", andata in onda<br />

su La7 il 6 dicembre 2009) che "nemmeno sotto tortura avrebbe rilevato la lista";<br />

a giudizio degli interroganti a fronte di vantaggi incerti e discutibili, in Italia non arriverebbero<br />

benefici dal ritorno al nucleare che, al contrario, comporta rischi economici ed ambientali notevoli: i<br />

problemi irrisolti legati allo smaltimento delle scorie, ai costi esorbitanti per la realizzazione degli<br />

impianti (che aggraveranno la bolletta energetica senza sviluppare alcun sistema di imprese ad alta<br />

tecnologia, essendo totalmente sussidiari alla tecnologia francese e non inseriti in una strategia<br />

industriale italiana) e ai pericoli di proliferazione; procedure quasi militari per la localizzazione e la<br />

gestione di siti e impianti; estromissione delle Regioni dalle scelte localizzative;<br />

mentre l'Italia sceglie di ritornare dopo vent'anni all'energia nucleare, nel resto del mondo i grandi<br />

Paesi industrializzati non investono più nel settore nucleare, soprattutto da quando il mercato<br />

energetico si è privatizzato e nessun operatore di mercato investe se non ha coperture dei costi da<br />

parte dello Stato. Gli altri Paesi incentrano le proprie politiche di innovazione energetica sul<br />

risparmio, sulle fonti rinnovabili e sulla ricerca, vedendo in tali opzioni le strade maestre per<br />

fronteggiare i problemi ambientali legati ai cambiamenti climatici e per rendere le proprie economie<br />

più moderne e competitive,<br />

si chiede di conoscere:


se il Ministro in indirizzo sia in grado di escludere che tra le aree dove prevedibilmente sorgeranno<br />

le future centrali nucleari vi siano le zone di Montalto di Castro in provincia di Viterbo e l'area alla<br />

confluenza, tra l'Umbria e il Lazio, del Tevere e del Nera tra Orte e Magliano Sabina;<br />

se intenda riferire urgentemente sui criteri e le modalità di scelta adottati per la realizzazione delle<br />

centrali nucleari, nonché sul numero dei siti individuati per la localizzazione degli impianti e dei<br />

depositi per le scorie nucleari.<br />

(4-02546)<br />

<strong>DELLA</strong> SETA - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze -<br />

Premesso che:<br />

"soltanto un'adeguata stima dei volumi di traffico viario e ferroviario potrà effettivamente<br />

consentire, rispettando il quadro della finanza di progetto su cui si fonda circa il 60 per cento delle<br />

risorse complessive, di sostenere gli oneri finanziari per interessi, che graveranno sui capitali presi<br />

a mutuo", questo è quanto scrive la Corte dei conti a proposito del ponte sullo stretto di Messina<br />

evidenziando come le risorse previste per l'intervento sono indicate in 4,68 miliardi di euro nel<br />

progetto preliminare approvato con deliberazione CIPE n. 66 del 2003, mentre nel Documento di<br />

programmazione economico-finanziaria DPEF 2009-2013 e nel DPEF 2010-2013 l'importo delle<br />

risorse necessarie è stato indicato in 6,1 miliardi di euro;<br />

al dicembre 2009, continua la suprema magistratura contabile, l'onere complessivo<br />

dell'investimento è indicato in 6.349.802.000 euro cui far fronte per la quota di 2,5 miliardi di euro,<br />

pari al 40 per cento del costo totale dell'investimento, con risorse proprie della società, per 1,2<br />

miliardi di euro, e con contributi in conto impianti assegnati dal decreto-legge n. 78 del 2009,<br />

convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 2009, pari a 1,3 miliardi di euro, e per la parte<br />

rimanente del 60 per cento da finanziamenti da reperire sui mercati internazionali, senza garanzie<br />

da parte dello Stato;<br />

sempre secondo la Corte dei conti è opportuno che l'amministrazione mantenga una costante<br />

attenzione sulle dinamiche dei flussi di traffico stimate sull'ipotesi di collegamento stabile Calabria-<br />

Sicilia, poiché - essendo state formulate nel 2001 ed essendo tuttora alla base del progetto<br />

preliminare del 2003 e delle relative previsioni economico-finanziarie - potrebbero verosimilmente<br />

non solo essere non più aggiornate ai tempi attuali, ma anche non coerenti con il quadro economico<br />

della sopraggiunta congiuntura economica;<br />

quanto ad altri aspetti la Corte dei conti segnala alle amministrazioni coinvolte nel progetto, il<br />

Ministero delle infrastrutture e trasporti, direttamente, tramite proposte anche in sede di CIPE o<br />

tramite opportune istruzioni all'azionista di riferimento, l'esigenza che sia mantenuta nel tempo una<br />

costante azione di verifica sugli aspetti di fattibilità, che appaiono strettamente connessi, come<br />

evidente, anche allo sviluppo tecnologico conseguito dal 2003 sino ad oggi, dal momento che dalla<br />

redazione del rapporto Steinman sono passati nove anni. La Corte dei conti evidenzia che la<br />

fattibilità assume maggiore interesse, poiché il modello progettuale infrange ogni primato sinora<br />

esistente (lunghezza dell'impalcato, larghezza della sede stradale e ferroviaria, altezza delle torri e<br />

diametro dei cavi): rispetto al ponte più lungo ad unica campata attualmente esistente al mondo, il<br />

ponte giapponese di Akashi-Kaiky con una campata unica di 1.991 metri, il ponte sullo stretto di<br />

Messina avrebbe una lunghezza superiore del 39,6 per cento, pari a 3.300 metri;<br />

la Corte dei conti raccomanda all'amministrazione di valutare attentamente le questioni ambientali<br />

che sono sottese alle ulteriori attività dirette alla progettazione ed alla realizzazione del ponte sullo<br />

stretto di Messina, al fine di rendere compatibile l'intervento con le misure di tutela e protezione<br />

adottate nell'area, procedendo previamente a tutti gli adeguamenti che risultino necessari o<br />

opportuni in sede progettuale;<br />

quanto alla riutilizzazione delle somme versate all'entrata, la Corte dei conti sottolinea come la<br />

previa iscrizione delle risorse liquide ex Fintecna tra gli stanziamenti del bilancio 2008 sul capitolo<br />

7487 rappresenta condizione per il riutilizzo in conto esercizio 2008 anche per la nuova imputazione<br />

sui cap. 3075 e 2136 del Ministero dell'economia e delle finanze. La Corte dei conti segnala<br />

l'anomalia - sia pure realizzata in applicazione dell'art. 5, comma 6, della legge n. 126 del 2008 -<br />

che viene a determinarsi poiché le somme oggetto di riutilizzo, già destinate ad opere di<br />

investimento (ponte sullo stretto di Messina), vengono destinate a finanziare spese correnti;<br />

dall'esame di alcuni aspetti dell'attività espletata da Stretto di Messina SpA, scrive la Corte dei<br />

conti, risulta evidente che l'operato di detta società è stato condizionato non solo dalla necessità di<br />

rispettare la normativa di rango primario che sin dall'inizio ha inciso pesantemente sul modello<br />

organizzativo (la costituzione della SpA è avvenuta sulla base della legge n. 1158 del 1971), ma<br />

anche dall'esigenza di seguire le indicazioni volta per volta fornite dalle scelte operative del<br />

Governo, attraverso le decisioni del CIPE e dalle direttive impartite da Anas, azionista di<br />

riferimento, che nell'anno 2007, a seguito dell'acquisizione della quota posseduta da Fintecna, ha


elevato la sua quota di partecipazione dal 13 per cento all'81,85 per cento. La Stretto di Messina è<br />

divenuta quindi una SpA controllata da Anas, da cui dipendono le scelte fondamentali;<br />

è importante evidenziare che, dopo la lettura delle osservazioni della Corte dei conti, appare oramai<br />

certo che ancor prima dell'apertura dei cantieri il costo preventivato per l'opera è già lievitato di un<br />

miliardo e mezzo mentre restano incerte le valutazioni sui flussi di traffico, le garanzie sulla<br />

sicurezza e sulla compatibilità ambientale di un'infrastruttura, un ponte ad un'unica campata, che<br />

non ha precedenti al mondo. Le osservazioni della magistratura contabile, inoltre, confermano la<br />

natura propagandistica della scelta di destinare così ingenti risorse pubbliche ad un'opera di incerta<br />

utilità logistica, risorse che vengono sottratte al ben più urgente ammodernamento della rete<br />

ferroviaria e stradale di Sicilia e Calabria. In Sicilia su 1.400 chilometri di ferrovie ben 1.200 sono a<br />

binario unico e in Calabria lo stato fatiscente sia della rete ferroviaria che stradale, a cominciare<br />

dall'autostrada Salerno-Reggio Calabria, espone a disagi serissimi cittadini e imprese. Questi ad<br />

avviso dell'interrogante sono i veri problemi da affrontare con urgenza per dare al Meridione un<br />

sistema di trasporti adeguato alle esigenze sociali ed economiche dell'area,<br />

si chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo non intendano urgentemente riferire in merito alle<br />

osservazioni manifestate dalla Corte dei conti sui costi, sull'utilità logistica e sull'impatto ambientale<br />

del ponte sullo stretto di Messina.<br />

(4-02547)<br />

<strong>DELLA</strong> SETA, FERRANTE, BASSOLI, CHITI, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, MARINO Ignazio,<br />

MARITATI, NEGRI, PORETTI, VITA - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:<br />

dopo 22 anni dai referendum del 1987, con i quali gli italiani dissero "no" alle centrali atomiche, il<br />

Governo Berlusconi ha deciso di riaprire la strada del nucleare, tecnologia energetica che, a giudizio<br />

degli interroganti, presenta enormi costi economici e presenta ancora problematiche ambientali e di<br />

sicurezza. In quella occasione, si recò a votare il 65,1 per cento degli elettori, con i seguenti<br />

risultati: l'80,6 per cento contrario alla costruzione di centrali nucleari in Italia; il 71,9 per cento<br />

contrario alla partecipazione dell'Enel a impianti nucleari all'estero; il 79,7 per cento contrario ai<br />

contributi per incentivare le centrali nucleari;<br />

il Parlamento ha approvato, col voto contrario del Partito Democratico, il complesso di norme che<br />

consentono il ritorno al nucleare in Italia (legge 23 luglio 2009, n. 99, cosiddetta "legge sviluppo"),<br />

indicato da molti esponenti del centrodestra, in particolare dal ministro Scajola, come la panacea<br />

per i problemi energetici del Paese;<br />

i siti per la costruzione delle future centrali nucleari potranno sorgere in aree già sedi di centrali o<br />

che comunque abbiano una buona capacità di trasmissione elettrica e disponibilità di acqua,<br />

secondo quanto prevede il decreto legislativo attuativo della "legge sviluppo" (legge 23 luglio 2009,<br />

n. 99), che fisserà i criteri per la localizzazione dei nuovi impianti. Secondo indiscrezioni di stampa,<br />

di cui sono venuti a conoscenza gli interroganti, sulla base dei contenuti del suddetto decreto<br />

legislativo, il Governo avrebbe individuato dieci aree candidate ad ospitare i nuovi impianti per la<br />

produzione di energia nucleare e per lo smaltimento delle scorie: Trino Vercellese (Vercelli) in<br />

Piemonte, Caorso (Piacenza) in Emilia Romagna, Monfalcone (Gorizia) in Friuli Venezia Giulia,<br />

Chioggia (Venezia) in Veneto, Montalto di Castro (Viterbo) nel Lazio, l'area alla confluenza tra<br />

l'Umbria e il Lazio del Tevere e del Nera tra Orte (Viterbo) e Magliano Sabina (Rieti), Oristano in<br />

Sardegna, Termoli (Campobasso) in Molise, Scanzano Jonico (Matera) in Basilicata, Termini<br />

Imerese (Palermo) e Palma (Agrigento) in Sicilia;<br />

la localizzazione definitiva delle centrali nucleari, secondo quanto più volte dichiarato dal ministro<br />

Scajola, sarà affidata ai soggetti privati che realizzeranno gli impianti. Infatti il Ministero, ricevute le<br />

richieste degli operatori, provvederà a trasmettere alla Conferenza Stato-Regioni e all'Agenzia per<br />

la sicurezza nucleare l'elenco completo delle aree per una valutazione di merito. L'Agenzia avrà 60<br />

giorni per esprimere il proprio parere;<br />

a giudizio degli interroganti, è importante evidenziare che, sempre in base alla legge sviluppo, i siti<br />

delle nuove centrali e i luoghi per la gestione delle scorie potranno essere localizzati anche contro il<br />

parere della Regione che dovrà ospitarli e inoltre gli impianti potranno essere equiparati ad<br />

installazioni militari e le informazioni sul loro funzionamento saranno in questo caso inaccessibili ai<br />

cittadini;<br />

è importante sottolineare che ben undici Regioni italiane hanno presentato ricorso alla Corte<br />

costituzionale contro la norma che consentirebbe di realizzare le centrali anche contro la volontà<br />

delle amministrazioni regionali coinvolte;<br />

il Governo, rispondendo a un'interrogazione presentata alla Camera dei deputati dal Partito<br />

Democratico, non ha ritenuto di indicare l'elenco dei siti nucleari, ad avviso degli interroganti poiché<br />

preoccupato per gli effetti sulle prossime elezioni regionali, ma non ha smentito che la lista in via di


predisposizione ricalchi quella definita a suo tempo dal Comitato nazionale per l'energia nucleare<br />

(Cnen);<br />

tutto ciò significa, molto semplicemente, che degli oltre 40 siti della mappa nucleare dell'Italia,<br />

almeno due si trovano in Piemonte: uno nell'area lungo il Po da Trino fino a nord di Chiasso, che già<br />

ospita la centrale dismessa di Trino e i depositi di Saluggia, l'altro è in provincia di Biella nella zona<br />

intorno alla Dora Baltea a sud di Ivrea. In base alla mappa stilata a suo tempo dal Cnen, questi due<br />

siti soddisfano i requisiti richiesti dal nucleare, a cominciare dall'ampia disponibilità di risorse<br />

idriche;<br />

mentre ai cittadini viene tenuto nascosto dove nasceranno gli impianti nucleari, secondo gli<br />

interroganti, la lista è perfettamente nota, non solo al Governo, ma anche alle imprese interessate<br />

all'affare, come avrebbe ammesso candidamente lo stesso amministratore dell'Enel Fulvio Conti,<br />

dichiarando testualmente nel corso di una trasmissione televisiva ("Effetto domino", andata in onda<br />

su La7 il 6 dicembre 2009) che "nemmeno sotto tortura avrebbe rilevato la lista";<br />

a giudizio degli interroganti a fronte di vantaggi incerti e discutibili, in Italia non arriverebbero<br />

benefici dal ritorno al nucleare che, al contrario, comporta rischi economici ed ambientali notevoli: i<br />

problemi irrisolti legati allo smaltimento delle scorie, ai costi esorbitanti per la realizzazione degli<br />

impianti (che aggraveranno la bolletta energetica senza sviluppare alcun sistema di imprese ad alta<br />

tecnologia, essendo totalmente sussidiari alla tecnologia francese e non inseriti in una strategia<br />

industriale italiana) e ai pericoli di proliferazione; procedure quasi militari per la localizzazione e la<br />

gestione di siti e impianti; estromissione delle Regioni dalle scelte localizzative;<br />

mentre l'Italia sceglie di ritornare dopo vent'anni all'energia nucleare, nel resto del mondo i grandi<br />

Paesi industrializzati non investono più nel settore nucleare, soprattutto da quando il mercato<br />

energetico si è privatizzato e nessun operatore di mercato investe se non ha coperture dei costi da<br />

parte dello Stato. Gli altri Paesi incentrano le proprie politiche di innovazione energetica sul<br />

risparmio, sulle fonti rinnovabili e sulla ricerca, vedendo in tali opzioni le strade maestre per<br />

fronteggiare i problemi ambientali legati ai cambiamenti climatici e per rendere le proprie economie<br />

più moderne e competitive,<br />

si chiede di conoscere:<br />

se il Ministro in indirizzo sia in grado di escludere che tra le aree dove prevedibilmente sorgeranno<br />

le future centrali nucleari vi siano le zone lungo il Po da Trino fino a nord di Chiasso, che già ospita<br />

la centrale dismessa di Trino e i depositi di Saluggia, e quella in provincia di Biella nella zona<br />

intorno alla Dora Baltea a sud di Ivrea;<br />

se intenda riferire urgentemente sui criteri e le modalità di scelta adottati per la realizzazione delle<br />

centrali nucleari, nonché sul numero dei siti individuati per la localizzazione degli impianti e dei<br />

depositi per le scorie nucleari.<br />

(4-02548)<br />

D'AMBROSIO LETTIERI - Al Ministro degli affari esteri -<br />

(4-02549)<br />

(Già 2-00121)<br />

Interrogazioni, da svolgere in Commissione<br />

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le<br />

Commissioni permanenti:<br />

8 a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):<br />

3-01114, del senatore Saro, sui guasti della linea telefonica di Telecom Italia nel borgo di Uccea in<br />

provincia di Udine;<br />

11 a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):<br />

3-01110, della senatrice Poli Bortone, sull'utilizzo di ammortizzatori sociali da parte di aziende<br />

farmaceutiche;<br />

3-01111, della senatrice Poli Bortone, sui lavoratori della Cluster Adelchi.<br />

Avviso di rettifica<br />

Nel Resoconto sommario e stenografico della 312a seduta pubblica, del 14 gennaio 2010,<br />

nell'intervento del sottosegretario Caliendo, a pagina 11, alla settima riga del quarto capoverso,<br />

sostituire la parola: "«pulito»" con le altre: "con pena", e a pagina 12, alla decima riga del primo<br />

capoverso e alla settima riga del secondo capoverso, eliminare rispettivamente le parole: "si" e "Ma<br />

non è che lo credo io.".<br />

Nel Resoconto sommario e stenografico della 313 a seduta pubblica, del 14 gennaio 2010, a pagina<br />

44, sotto il titolo "Interrogazioni, da svolgere in Commissione", alla riga terza, sostituire la parola:<br />

"Difesa" con le parole: "Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport".


<strong>SENATO</strong> <strong>DELLA</strong> <strong>REPUBBLICA</strong><br />

------ <strong>XVI</strong> <strong>LEGISLATURA</strong> ------<br />

315 a SEDUTA PUBBLICA<br />

RESOCONTO<br />

SOMMARIO E STENOGRAFICO<br />

MARTEDÌ 19 GENNAIO 2010<br />

(Pomeridiana)<br />

_________________<br />

Presidenza della vice presidente BONINO,<br />

indi del presidente SCHIFANI<br />

_________________<br />

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord<br />

Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-<br />

Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-<br />

MPA-AS.<br />

_________________<br />

RESOCONTO SOMMARIO<br />

Presidenza della vice presidente BONINO<br />

La seduta inizia alle ore 16,01.<br />

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 14 gennaio 2010.<br />

Comunicazioni della Presidenza<br />

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché<br />

ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta<br />

odierna.<br />

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico<br />

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,02 decorre il termine regolamentare di preavviso per<br />

eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.<br />

Seguito della discussione del disegno di legge:<br />

(1880) GASPARRI ed altri. - Misure per la tutela del cittadino contro la durata<br />

indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e<br />

dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle<br />

libertà fondamentali<br />

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione. Ricorda che<br />

nella seduta antimeridiana è stato approvato l'emendamento 2.1000 (testo corretto), nel testo<br />

emendato, interamente sostitutivo dell'articolo 2.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiede la votazione nominale elettronica dell'emendamento 2.0.2.<br />

PRESIDENTE. Non essendo trascorsi i venti minuti dal preavviso, sospende la seduta.<br />

La seduta, sospesa alle ore 16,04, è ripresa alle ore 16,23.<br />

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge<br />

l'emendamento 2.0.2.<br />

MASSIDDA (PdL). Segnala alla Presidenza il suo voto contrario sull'emendamento 2.0.2.<br />

Sulla scomparsa di Giovanni Roberti<br />

COMPAGNA (PdL). Esprime a nome del Gruppo del Popolo della libertà e dei parlamentari napoletani<br />

profondo cordoglio per la scomparsa dell'onorevole Giovanni Roberti, parlamentare per molte<br />

legislature, appartenente alla generazione missina e benemerito studioso di diritto del lavoro della<br />

tradizione fascista e corporativa, ricordandone l'amore per la città di Napoli e il suo impegno per il<br />

Paese. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).<br />

PRESIDENTE. La Presidenza si associa alle condoglianze.<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. L'emendamento 2.0.3 è stato ritirato.


CAROFIGLIO (PD). Intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 2.0.4, dà lettura di un<br />

testo che i senatori del Gruppo Partito Democratico hanno concordato di reiterare anche in<br />

occasione delle successive votazioni. In esso si afferma che la maggioranza si accinge ad approvare<br />

un provvedimento che rappresenta l'ennesimo, devastante passaggio del suo cinico progetto di<br />

disarticolazione della giustizia italiana, nel medesimo giorno in cui la Corte europea dei diritti<br />

dell'uomo ha dichiarato inammissibile il ricorso di un Ministro del primo Governo Berlusconi,<br />

condannato con sentenza definitiva per corruzione aggravata, riconoscendo l'equità del giudizio cui<br />

è stato sottoposto. La maggioranza, ridotta al rango di mera esecutrice di ordini, rifiuta ogni ipotesi<br />

di miglioramento del testo in discussione, lasciando trasparire le vere ragioni del suo procedere. Lo<br />

scenario che si intravede e che sgomenta gli operatori della giustizia, le Forze dell'ordine ed i<br />

cittadini è lo scempio della giustizia italiana del quale la maggioranza deve assumersi fino in fondo<br />

la responsabilità politica e morale dinanzi al Paese. (Applausi dal Gruppo PD).<br />

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD),il Senato respinge la<br />

prima parte dell'emendamento 2.0.4, con conseguente preclusione della restante parte e<br />

dell'emendamento 2.0.5.<br />

PRESIDENTE. L'emendamento 2.0.6 è stato ritirato.<br />

<strong>DELLA</strong> MONICA (PD). Preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 2.0.7. Dà lettura della<br />

dichiarazione precedentemente letta dal senatore Carofiglio. (Applausi dal Gruppo PD).<br />

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge<br />

l'emendamento 2.0.7.<br />

ADAMO (PD). Rilevando il disinteresse della maggioranza verso emendamenti che affrontano il<br />

grave problema della corruzione e della truffa ai danni dello Stato, dichiara il voto favorevole<br />

sull'emendamento 2.0.10 e dà lettura della dichiarazione precedentemente letta dagli altri senatori<br />

del Gruppo PD. (Applausi dal Gruppo PD).<br />

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge<br />

l'emendamento 2.0.10.<br />

MARITATI (PD). Dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.0.45 e dà lettura della dichiarazione<br />

concordata dal Gruppo Partito Democratico. (Applausi dal Gruppo PD).<br />

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli<br />

emendamenti 2.0.45 e 2.0.13.<br />

PRESIDENTE. Ricorda che l'emendamento 2.0.100 è stato ritirato.<br />

CHIURAZZI (PD). Dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.0.21 e dà lettura della<br />

dichiarazione concordata dal Gruppo Partito Democratico. (Applausi dal Gruppo PD. Commenti e<br />

applausi ironici dal Gruppo PdL).<br />

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge<br />

l'emendamento 2.0.21.<br />

DONAGGIO (PD). Dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.0.23 e dà lettura della<br />

dichiarazione concordata dal Gruppo Partito Democratico. (Applausi dal Gruppo PD).<br />

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge<br />

l'emendamento 2.0.23.<br />

FRANCO Vittoria (PD). Dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.0.28 e dà parziale lettura<br />

della dichiarazione concordata dal Gruppo Partito Democratico. (Applausi dal Gruppo PD).<br />

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli<br />

emendamenti 2.0.28, 2.0.29 e 2.0.30.<br />

FIORONI (PD). Dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.0.31 e dà lettura della dichiarazione<br />

concordata dal Gruppo Partito Democratico. (Applausi dal Gruppo PD. Commenti dai banchi del<br />

Gruppo PdL).<br />

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge<br />

l'emendamento 2.0.31.<br />

MAGISTRELLI (PD). Dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.0.33 e dà parziale lettura della<br />

dichiarazione concordata dal Gruppo Partito Democratico. (Applausi dal Gruppo PD. Proteste dal<br />

Gruppo PdL. Richiami del Presidente).<br />

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge<br />

l'emendamento 2.0.33.<br />

MARITATI (PD). Dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.0.35 e rilevando la distrazione della<br />

maggioranza dà parziale lettura della dichiarazione concordata dal Gruppo Partito Democratico.<br />

(Applausi dal Gruppo PD. Proteste dai banchi della maggioranza. Applausi ironici dal Gruppo PdL e<br />

dai banchi del Governo).


Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge<br />

l'emendamento 2.0.35.<br />

GARRAFFA (PD). Dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.0.36, sottolineando che<br />

l'opposizione sta svolgendo civilmente il proprio ruolo in Aula a difesa della verità. Alla luce della<br />

notizia dello sventato attentato che la mafia aveva pianificato per colpire il procuratore di<br />

Caltanissetta e altri magistrati della procura di Palermo, apparirebbe come un gesto di vera<br />

solidarietà mettere i magistrati nelle condizioni di lavorare serenamente e con tempi adeguati per<br />

lottare efficacemente contro la criminalità organizzata. (Applausi dal Gruppo PD. Proteste e applausi<br />

ironici dai banchi della maggioranza).<br />

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge<br />

l'emendamento 2.0.36.<br />

BIONDELLI (PD). Dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.0.37 e dà parziale lettura della<br />

dichiarazione concordata dal Gruppo Partito Democratico. (Applausi dal Gruppo PD. Applausi ironici<br />

dal Gruppo PdL).<br />

BALDASSARRI (PdL). Sarebbe più costruttivo domandarsi quale sarebbe stato l'atteggiamento<br />

dell'opposizione se la Corte europea dei diritti dell'uomo avesse accolto il ricorso presentato dal<br />

Ministro del primo Governo Berlusconi e perché, dopo così tanto tempo dai fatti cui ci si riferisce, il<br />

consenso popolare verso l'attuale Governo non abbia subito alcuna flessione anzi sia cresciuto.<br />

Sarebbe più opportuno fare un'opposizione seria sul contenuto del provvedimento. (Applausi dal<br />

Gruppo PdL).<br />

Con votazione nominale elettroniche, chiesta dalla senatrice <strong>DELLA</strong> MONICA (PD), il Senato<br />

respinge l'emendamento 2.0.37.<br />

GHEDINI (PD). Dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.0.38 e dà parziale lettura della<br />

dichiarazione concordata dal Gruppo Partito Democratico. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni.<br />

Proteste dal Gruppo PdL).<br />

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalle senatrici <strong>DELLA</strong> MONICA (PD) e INCOSTANTE<br />

(PD), il Senato respinge gli emendamenti 2.0.38 e 2.0.39 prima parte (con preclusione della<br />

restante parte e dell'emendamento 2.0.40).<br />

BLAZINA (PD). Dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.0.41 e sottolinea che la reiterazione<br />

della dichiarazione da parte del Gruppo ha lo scopo di denunciare lo scempio della giustizia italiana<br />

posto in essere da una maggioranza, mera esecutrice di ordini. (Applausi dal Gruppo PD).<br />

Presidenza del presidente SCHIFANI<br />

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge<br />

l'emendamento 2.0.41.<br />

SCANU (PD). Dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.0.42 e rilevando l'atteggiamento<br />

indifferente e sprezzante della maggioranza, dà parziale lettura della dichiarazione concordata dal<br />

Gruppo Partito Democratico. (Applausi dal Gruppo PD).<br />

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge<br />

l'emendamento 2.0.42.<br />

PASSONI (PD). Dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.0.43 e dà parziale lettura della<br />

dichiarazione concordata dal Gruppo Partito Democratico. (Applausi dal Gruppo PD. Commenti e<br />

applausi ironici dai banchi del Gruppo PdL e dai banchi del Governo).<br />

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge<br />

l'emendamento 2.0.43, prima parte (con preclusione della restante parte e dell'emendamento<br />

2.0.44). Il Senato respinge inoltre l'emendamento 2.0.46.<br />

MARITATI (PD). Dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.0.47, assicurando, con riferimento<br />

ai rilievi del senatore Baldassarri, che, in caso di esito diverso del ricorso avanti la Corte europea<br />

dei diritti dell'uomo, l'opposizione avrebbe rispettato le decisioni dei giudici e avrebbe continuato ad<br />

avanzare proposte per risolvere in modo adeguato i malfunzionamenti della giustizia italiana, che il<br />

provvedimento in esame invece rischia di devastare. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi).<br />

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge<br />

l'emendamento 2.0.47 prima parte (con preclusione della restante parte e dell'emendamento<br />

2.0.48).<br />

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 (Modifica dell'articolo 23 del codice di procedura<br />

penale), cui è stato presentato solo un emendamento interamente soppressivo.<br />

VALDITARA, relatore. Esprime parere contrario sull'emendamento 3.200 (testo 2).<br />

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Concorda con il relatore.<br />

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva il<br />

mantenimento dell'articolo 3.


PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 (Clausola di monitoraggio), cui sono stati presentati<br />

due emendamenti interamente soppressivi. Ricorda che la Commissione bilancio ha ritenuto<br />

necessario, ex articolo 81 della Costituzione, il mantenimento dell'articolo 4.<br />

CASSON (PD). L'emendamento 4.200 è volto a sopprimere l'articolo 4, che è stato inserito nel<br />

disegno di legge in esame per ovviare in modo irrituale, attraverso una delega al Ministro<br />

dell'economia, ai profili di incostituzionalità relativi alla mancata copertura di un provvedimento che<br />

implica inevitabilmente l'impiego di consistenti risorse economiche.<br />

VALENTINO, relatore. Esprime parere contrario sugli emendamenti.<br />

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Concorda con il relatore.<br />

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Dichiara voto favorevole alla soppressione di un articolo che, in mancanza<br />

di una previsione attendibile sul numero di domande di indennizzo che saranno presentate con<br />

riferimento ai procedimenti in corso, va nella direzione opposta a quella della semplificazione<br />

amministrativa, aggira gli obblighi di copertura finanziaria previsti dall'articolo 81 della Costituzione<br />

e lede le prerogative del Parlamento, attribuendo al Ministro dell'economia il potere di verificare e di<br />

porre rimedio al difetto di copertura.<br />

ARMATO (PD). Sottolinea il clima di indifferenza e di ironia in cui cadono le dichiarazioni allarmate<br />

dell'opposizione. La maggioranza si assume così la piena responsabilità morale e politica di<br />

approvare, eseguendo un ordine scellerato, un provvedimento che fa scempio della giustizia.<br />

(Applausi dal Gruppo PD).<br />

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva il<br />

mantenimento dell'articolo 4.<br />

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge<br />

l'emendamento 4.0.1000/1.<br />

Saluto ad una rappresentanza di studenti<br />

PRESIDENTE. Saluta una rappresentanza di studenti della scuola media statale "Guglielmo Marconi"<br />

di Napoli, presente in tribuna. (Applausi).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

FONTANA (PD). Ribadisce che con l'approvazione del disegno di legge n. 1880 la maggioranza si<br />

assume la responsabilità etica e politica dello scempio della giustizia italiana. (Applausi dal Gruppo<br />

PD. Proteste dal Gruppo PdL).<br />

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge<br />

l'emendamento 4.0.1000/2.<br />

MICHELONI (PD). Una maggioranza ridotta al rango di mera esecutrice di ordini è responsabile, di<br />

fronte al Paese, della demolizione della giustizia italiana. (Applausi dal Gruppo PD).<br />

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge<br />

l'emendamento 4.0.1000/3 prima parte, con conseguente preclusione della restante parte e degli<br />

emendamenti successivi fino al 4.0.1000/9.<br />

SOLIANI (PD). Intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 4.0.1000/10, dà lettura<br />

della dichiarazione concordata dal Gruppo Partito Democratico. (Applausi dal Gruppo PD. Applausi<br />

ironici dal Gruppo PdL).<br />

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge<br />

l'emendamento 4.0.1000/10.<br />

ROILO (PD). Intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 4.0.1000/11, dà parziale<br />

lettura della dichiarazione concordata dal Gruppo Partito Democratico. (Il microfono si disattiva<br />

automaticamente. Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo PdL).<br />

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore LEGNINI (PD), il Senato respinge<br />

l'emendamento 4.0.1000/11. E' quindi respinto l'emendamento 4.0.1000/12.<br />

MUSI (PD). Nel loro ultimo intervento il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso<br />

parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.<br />

VALENTINO, relatore. Poiché l'emendamento 4.0.1000 è del relatore, il parere è implicitamente<br />

favorevole.<br />

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. E' favorevole all'emendamento che il relatore<br />

ha presentato per introdurre un nuovo articolo dopo l'articolo 4.<br />

VITA (PD). Intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 4.0.1000, dà parziale lettura<br />

della dichiarazione concordata dal Gruppo Partito Democratico. (Il microfono si disattiva<br />

automaticamente).<br />

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva<br />

l'emendamento 4.0.1000.


GARRAFFA (PD). Ritiene che i lavori abbiano subito un'accelerazione dal momento in cui è cambiato<br />

il turno di Presidenza.<br />

PRESIDENTE. Ogni Presidente ha il suo stile; ciò che conta è il rispetto delle regole e delle<br />

prerogative dei senatori. Riprende l'esame dell'emendamento 1.0.1002, accantonato nella seduta<br />

antimeridiana del 14 gennaio.<br />

VALENTINO, relatore. Insiste per la votazione dell'emendamento 1.0.1002 che si applicherà ai futuri<br />

procedimenti amministrativi e contabili. La proposta interviene a circoscrivere la pretesa punitiva e<br />

risarcitoria dello Stato.<br />

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Per recepire un'osservazione del senatore Li<br />

Gotti, il Governo ha proposto un emendamento alla norma transitoria, che verrà esaminata<br />

successivamente.<br />

PIGNEDOLI (PD). Le dichiarazioni di voto del Gruppo mirano a richiamare l'attenzione del Paese sul<br />

fatto che l'approvazione del provvedimento apre scenari inquietanti per la giustizia italiana.<br />

(Applausi dal Gruppo PD).<br />

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). L'emendamento 1.0.1002, che risulta incomprensibile nell'ottica di riforme<br />

miranti a rendere più trasparenti le responsabilità amministrative (prima tra tutte quella sul<br />

federalismo fiscale), acquisisce invece una limpida, anche se non commendevole, coerenza alla luce<br />

dell'obiettivo di estinguere determinati processi a carico di amministratori vicini alla maggioranza,<br />

che hanno arrecato un danno all'erario. Se la maggioranza avesse l'onestà intellettuale di<br />

riconoscere le reali finalità della norma, sarebbe possibile proporre soluzioni migliori, che evitino la<br />

distruzione futura del giudizio contabile e palesi incostituzionalità. L'emendamento, infatti, affida<br />

poteri enormi all'accusa e nuoce ai diritti della difesa perché non include la fase delle contestazioni<br />

nel computo dei limiti del procedimento e induce il pubblico ministero a elevare l'entità del danno<br />

contestato al fine di aumentare i termini del processo. Desta stupore la circostanza che la Lega<br />

Nord approvi una norma che distrugge uno dei presupposti fondamentali per l'attuazione del<br />

federalismo fiscale. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut e PD).<br />

LUSI (PD). Interviene in dissenso dal Gruppo annunciando l'astensione sull'emendamento.<br />

Attualmente il giudizio di responsabilità contabile è efficiente e facile da gestire: il comma 3<br />

dell'articolo 1-bis proposto fissa un termine eccessivamente ridotto che vanificherà qualsiasi<br />

procedimento. (Applausi dal Gruppo PD).<br />

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva<br />

l'emendamento 1.0.1002 nel testo emendato.<br />

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli dopo l'articolo 4.<br />

MARITATI (PD). Intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 4.0.1001/1, si sofferma<br />

sulla triste riduzione della maggioranza al ruolo di esecutrice di decisioni altrui. I colleghi della<br />

maggioranza esperti in materia di giustizia sono pienamente consapevoli del fatto che il<br />

provvedimento non adotta le misure necessarie per ridurre i tempi del processo e avrà effetti<br />

devastanti sulla giustizia. (Commenti dai banchi della maggioranza).<br />

LONGO (PdL). Recitando un mantra l'opposizione ha creato in Aula un'atmosfera orientaleggiante.<br />

(Applausi dal Gruppo PdL. Commenti dei senatori Garraffa e Lusi).<br />

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge<br />

l'emendamento 4.0.1000/1.<br />

PRESIDENTE. La Presidenza ha attribuito ai Gruppi di opposizione tempi ulteriori di intervento, che<br />

sono stati impiegati in attività semiostruzionistiche. Invita perciò i senatori che chiedono la parola<br />

per dichiarazione di voto ad attenersi al merito degli emendamenti in votazione. (Proteste dal<br />

Gruppo PD).<br />

CAROFIGLIO (PD). Dissente dall'invito testé formulato dal Presidente, il quale non ha facoltà di<br />

intervenire nel merito delle dichiarazioni di voto dei singoli senatori. (Applausi dal Gruppo PD).<br />

PRESIDENTE. La Presidenza ha sempre garantito la massima libertà di intervento a tutti i senatori.<br />

PERDUCA (PD). I Radicali italiani e la stessa Corte europea dei diritti dell'uomo denunciano da molti<br />

anni l'inefficienza della giustizia italiana, purtroppo inascoltati anche da coloro che oggi giudicano<br />

necessario intervenire. L'esito della discussione in corso è scontato, visti i numeri su cui può<br />

contare la maggioranza: sarà interessante ascoltare domani la relazione del Ministro della giustizia.<br />

(Applausi della senatrice Mariapia Garavaglia).<br />

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Invita la Presidenza a garantire adeguati tempi di intervento affinché<br />

l'opposizione possa discutere del merito del provvedimento e si dichiara disponibile a cedere ai<br />

Gruppi del Partito Democratico e dell'Italia dei Valori la parte del tempo a sua disposizione che non<br />

utilizzerà.


PRESIDENTE. Lungi dal voler condizionare o limitare la libertà di parola dei senatori, rinnova però<br />

l'invito ad intervenire nel merito delle questioni dibattute.<br />

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge<br />

l'emendamento 4.0.1001/2.<br />

GARRAFFA (PD). Nel dichiarare voto favorevole all'emendamento 4.0.1001/3, osserva che il<br />

provvedimento rischia di demolire il sistema della giustizia italiana, specie in una città come<br />

Palermo, dove l'amministrazione della giustizia già oggi presenta numerosi problemi e carenze,<br />

specie nell'organico di magistrati e personale amministrativo e di cancelleria. (Applausi dal Gruppo<br />

PD. Commenti dal Gruppi PdL e LNP).<br />

Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 4.0.1001/3, con conseguente preclusione della<br />

restante parte e dell'emendamento 4.0.1001/4.<br />

DE LUCA (PD). Nell'intervenire a sostegno dell'emendamento 4.0.1001/5, rileva che al fine di<br />

tutelare il Presidente del Consiglio sarebbe meglio se la maggioranza approvasse una legge<br />

costituzionale ad hoc, anziché una legge ordinaria che rischia di sfasciare l'intero sistema della<br />

giustizia italiana.<br />

Il Senato respinge l'emendamento 4.0.1001/5.<br />

<strong>DELLA</strong> SETA (PD). Invita la maggioranza ad assumersi per intero la responsabilità politica e morale<br />

del nefasto provvedimento che sta per essere approvato, in esecuzione di ordini superiori. (Applausi<br />

dal Gruppo PD).<br />

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), viene respinta la<br />

prima parte dell'emendamento 4.0.1001/6, con conseguente preclusione della restante parte e<br />

dell'emendamento 4.0.1001/7.<br />

GRANAIOLA (PD). Nell'intervenire a favore dell'emendamento 4.0.1001/8, auspica che il<br />

provvedimento non produrrà conseguenze negative sul procedimento volto all'accertamento delle<br />

responsabilità del recente disastro ferroviario di Viareggio. (Applausi dal Gruppo PD).<br />

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge la<br />

prima parte dell'emendamento 4.0.1001/8, con conseguente preclusione della restante parte e<br />

dell'emendamento 4.0.1001/9.<br />

GARRAFFA (PD). Intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 4.0.1001/10, dà<br />

nuovamente lettura del testo concordato dal Gruppo Partito Democratico. (Applausi dal Gruppo PD.<br />

Proteste dal Gruppo PdL).<br />

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), viene respinto<br />

l'emendamento 4.0.1001/10.<br />

ADAMO (PD). Esprime rammarico per la bocciatura dell'emendamento 4.0.1001/10, che intendeva<br />

apportare una modifica migliorativa e ampiamente condivisa alla disciplina transitoria del<br />

provvedimento, per evitare l'estinzione di processi come quello di Milano sui derivati, che farebbe<br />

perdere al Comune un rilevante risarcimento economico. (Applausi dal Gruppo PD).<br />

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge<br />

l'emendamento 4.0.1001/11.<br />

DI GIOVAN PAOLO (PD). Sottolinea ironicamente i pesanti condizionamenti esterni cui è sottoposta<br />

la maggioranza. (Applausi dal Gruppo PD).<br />

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli<br />

emendamenti 4.0.1001/12 e 4.0.1001/17 prima parte (con conseguente preclusione della restante<br />

parte e dell'emendamento 4.0.1001/18). Sono respinti anche gli emendamenti 4.0.1001/13 prima<br />

parte (con conseguente preclusione della restante parte e dell'emendamento 4.0.1001/14) e<br />

4.0.1001/15.<br />

PERDUCA (PD). Segnala che tra i banchi della maggioranza vi sono luci accese cui non corrisponde<br />

alcun senatore.<br />

Il Senato respinge gli emendamenti 4.0.1001/16, 4.0.1001/20 e 4.0.1001/22 prima parte (con<br />

conseguente preclusione della restante parte e dell'emendamento 4.0.1001/23). Con votazioni<br />

nominali elettroniche, chieste dai senatori INCOSTANTE (PD) e LEGNINI (PD), vengono respinti gli<br />

emendamenti 4.0.1001/19 e 4.0.1001/21.<br />

SANGALLI (PD). Si associa agli interventi più volte reiterati dai senatori del PD i quali sono<br />

comunque stati utili per rimarcare la gravità del provvedimento che sta per essere approvato.<br />

(Applausi dal Gruppo PD).<br />

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge<br />

l'emendamento 4.0.1001/24.


FERRANTE (PD). Nell'intervenire a favore dell'emendamento 4.0.1001/25, rimarca l'assoluta<br />

contrarietà allo scempio della giustizia italiana che la maggioranza si appresta a commettere in<br />

esecuzione di ordini provenienti dall'alto. (Applausi dal Gruppo PD).<br />

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge<br />

l'emendamento 4.0.1001/25.<br />

MARINARO (PD). Nell'intervenire in dichiarazione di voto sull'emendamento 4.0.1001/26, rimarca la<br />

grave responsabilità che la maggioranza si sta assumendo di fronte all'Unione europea<br />

nell'approvare il provvedimento. (Applausi dal Gruppo PD).<br />

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge<br />

l'emendamento 4.0.1001/26.<br />

LEGNINI (PD). Invita la Presidenza a dichiarare la preclusione degli emendamenti 4.0.1001/300 e<br />

4.0.1001 per effetto dell'avvenuta approvazione dell'emendamento 4.0.1000. Quest'ultimo ha<br />

infatti disposto l'introduzione nel testo del provvedimento dell'articolo 4-bis sulla materia del regime<br />

transitorio e non può pertanto procedersi alla votazione dell'emendamento 4.0.1001, che parimenti<br />

è volto ad introdurre un articolo 4-bis, sempre sul regime transitorio. Allo stesso modo, non sembra<br />

potersi procedere all'esame dell'emendamento 4.0.1001/300, il quale fa riferimento al comma 3<br />

dell'articolo 4-bis che tuttavia non esiste nel testo dell'articolo 4-bis precedentemente introdotto<br />

con l'emendamento 4.0.1000. (Applausi dal Gruppo PD).<br />

LI GOTTI (IdV). Esprime piena condivisione alla richiesta formulata dal senatore Legnini, atteso che<br />

l'avvenuta introduzione nel testo del provvedimento dell'articolo 4-bis, che estende alle persone<br />

giuridiche la normativa sulla durata del processo, per effetto dell'approvazione dell'emendamento<br />

4.0.1000 preclude la votazione di un emendamento avente la finalità di introdurre un nuovo articolo<br />

4-bis. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).<br />

VALENTINO, relatore. La questione sollevata è priva di fondamento in quanto l'articolo 4-bis<br />

precedentemente introdotto afferisce ad una materia diversa da quella oggetto dell'emendamento<br />

4.0.1001.<br />

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). La questione sollevata pone un problema di garanzia e di forma del<br />

procedimento legislativo, posto che la numerazione e la classificazione delle norme in articoli è<br />

funzionale a far sì che il parlamentare abbia piena consapevolezza della consequenzialità logica di<br />

ciò che viene approvato. Si è verosimilmente di fronte, non già ad un mero refuso, quanto piuttosto<br />

all'intenzione di intervenire a sostituzione di una norma precedentemente approvata.<br />

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Negli emendamenti, i testi che propongono<br />

l'introduzione di nuovi articoli, recano sempre tutti la numerazione "-bis". Si tratta allora di<br />

verificare se vi sia omogeneità di contenuti, ma, come confermato dal relatore, l'emendamento<br />

4.0.1000, precedentemente approvato, e l'emendamento 4.0.1001 afferiscono a materie diverse e<br />

la questione è pertanto priva di fondamento.<br />

PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.0.1000 e 4.0.1001 hanno ad oggetto fattispecie diverse e il<br />

riferimento al medesimo numero negli emendamenti che propongono articoli aggiuntivi è un fatto<br />

meramente formale, che viene corretto in sede di coordinamento finale nel caso di approvazione di<br />

più articoli aggiuntivi successivi. Non si pone quindi alcuna ipotesi di preclusione.<br />

Il Senato approva l'emendamento 4.0.1001/300.<br />

LI GOTTI (IdV). In piena violazione del principio per cui la legge deve disporre per l'avvenire e non<br />

può avere effetto retroattivo, la maggioranza si appresta ad approvare, con l'emendamento<br />

4.0.1001, un provvedimento che produrrà effetti retroattivi. Si potrà verificare che un processo in<br />

corso giunto di fronte alla Cassazione, dovrà essere dichiarato estinto perché in primo grado non fu<br />

rispettato il termine che solo oggi questa legge impone al processo di primo grado. Nello stesso<br />

provvedimento in esame, però, all'articolo 1, in relazione alle procedure della legge Pinto, la<br />

maggioranza ha esplicitamente richiamato il rispetto della normativa precedente per le domande di<br />

equo indennizzo proposte prima dell'entra in vigore della legge in discussione. Appare peraltro<br />

totalmente disomogeneo il trattamento riservato a reati commessi prima e dopo l'indulto. L'unica<br />

consolazione è che con queste evidenti incongruità la maggioranza ha sancito l'incostituzionalità<br />

palese della legge che si accinge ad approvare. (Applausi dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni).<br />

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). L'emendamento 4.0.1001 introduce nel testo del provvedimento<br />

disposizioni transitorie volte a ridurre il numero dei processi in corso cui si applica il procedimento<br />

di estinzione, definendo tuttavia in modo chirurgico una serie di processi che si estingueranno<br />

nonostante il principio generale che le norme processuali possano valere solo per il futuro. L'aspetto<br />

forse politicamente più eclatante è che la maggioranza che si è presentata agli elettori proponendo<br />

la tolleranza zero nei confronti dei criminali ed al suo interno la Lega, che con tanta veemenza si<br />

batté contro l'indulto, stanno approntando, più che un prescrizione processuale, un condono<br />

tombale per amministratori che hanno sperperato denaro pubblico e una amnistia. Lo dimostra la


previsione che i processi in corso che riguardano reati commessi prima della data stabilita per<br />

l'indulto si estinguono se hanno superato il limite biennale; previsione che va considerata alla luce<br />

del principio del ne bis in idem, per il quale contro le stesse persone e per gli stessi fatti non si<br />

potrà agire con un altro processo. Si creano delle disparità di trattamento che configurano una<br />

violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito e si danneggeranno le parti civili e le<br />

vittime di reati che attendono le sentenze per avere giustizia e un indennizzo patrimoniale e<br />

morale. Ribadisce le perplessità sulle argomentazioni portate dalla Presidenza per giustificare<br />

l'approvazione di testi alternativi recanti la stessa numerazione. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut<br />

e PD).<br />

CASSON (PD). Le norme transitorie introdotte dell'emendamento 4.0.1001 svelano in forma ancora<br />

più esplicita le vera finalità del provvedimento, recando l'effetto di estinguere non solo i processi<br />

pendenti a carico del presidente Berlusconi, ma anche quelli che vedono imputati altre figure<br />

istituzionali interne alla maggioranza, instaurando un parallelismo tra i processi penali e quelli<br />

contabili. L'effetto è quello di estinguere anche numerosi processi pendenti dinanzi alla Corte dei<br />

conti con gravissimo danno per l'erario. Si tratta evidentemente di norme ad personas che<br />

guardano esclusivamente al vantaggio degli stessi ispiratori del provvedimento e non possono che<br />

meritare il voto convintamente contrario del Gruppo del Partito Democratico. (Applausi dal Gruppo<br />

PD).<br />

FINOCCHIARO (PD). Nella conduzione dei lavori dell'Aula durante l'esame di testi legislativi è<br />

doveroso da parte della Presidenza garantire il ferreo rispetto delle regole e dare conto di ogni<br />

decisione o interpretazione del Regolamento con pienezza di motivazioni. Per quanto concerne la<br />

questione sollevata dal senatore Legnini, in merito all'esigenza di precludere l'emendamento<br />

4.0.1001 perché recante il medesimo oggetto, ancorché parziale, e la medesima numerazione<br />

dell'emendamento 4.0.1000 (già votato dall'Aula con esito favorevole), la Presidenza ha risposto<br />

troppo sbrigativamente ed in modo non convincente. I lavori dell'Assemblea sono stati condizionati<br />

dalla spadroneggiante libertà accordata al relatore ed al rappresentante del Governo. (Applausi dai<br />

Gruppi PD e UDC-SVP-Aut).<br />

LANNUTTI (IdV). Mentre all'epoca dello scandalo della Banca Romana i politici corrotti e i banchieri<br />

responsabili di frodi finanziarie a danno dei cittadini erano rigorosamente puniti dalla legge, con il<br />

provvedimento in esame e, in particolare, con il regime transitorio introdotto dall'emendamento<br />

4.0.1001, la maggioranza e il Governo garantiscono uno scudo di immunità agli autori dei recenti<br />

scandali finanziari, estinguendo i processi a loro carico e privando i cittadini risparmiatori del<br />

legittimo diritto alla difesa e all'indennizzo, come nel ricordato caso del processo sui derivati in cui è<br />

parte lesa il Comune di Milano. (Applausi dal Gruppo IdV e dei senatori Biondelli e D'Alia).<br />

PRESIDENTE. Non intende modificare il suo orientamento sulla questione sollevata dal senatore<br />

Legnini: la numerazione contenuta in una serie di emendamenti aggiuntivi riferiti allo stesso articolo<br />

è meramente formale, non potendosi conoscere, prima del voto, quali articoli aggiuntivi saranno<br />

eventualmente introdotti e quali saranno respinti. La numerazione definitiva viene attribuita in sede<br />

di coordinamento.<br />

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva<br />

l'emendamento 4.0.1001, nel testo emendato, con conseguente assorbimento degli emendamenti<br />

5.202 e 5.203 e preclusione degli emendamenti dal 5.204 al 5.213.<br />

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5, cui rimangono presentati solo due emendamenti<br />

interamente soppressivi.<br />

QUAGLIARIELLO (PdL). La protesta dell'opposizione al provvedimento in esame, seppure<br />

pienamente legittima, ha assunto svariate forme. Nella seduta antimeridiana, le votazioni a<br />

scrutinio segreto richieste su molti emendamenti hanno rivelato in seno all'opposizione episodi di<br />

dissenso rispetto alla dura posizione critica ufficiale, tanto che nel pomeriggio la minoranza ha<br />

deciso di mutare strategia. La protesta ha raggiunto però toni oltraggiosi nell'accusare la<br />

maggioranza di servilismo e di acritica accettazione di norme ad personam per imposizione dall'alto,<br />

laddove il centrodestra ha seguito l'iter del disegno di legge con serietà e dando prova di maturità e<br />

unanimità di intenti, al fine di tutelare l'interesse pubblico. (Applausi dal Gruppo PdL.<br />

Congratulazioni).<br />

ZANDA (PD). Non si può essere orgogliosi di un provvedimento che sfascia lo Stato di diritto,<br />

produce guasti incalcolabili sul sistema giudiziario e compromette gravemente proprio i diritti dei<br />

cittadini che attendono giustizia, impedendo loro il risarcimento del danno subito. Critica inoltre la<br />

conduzione dei lavori dell'Aula da parte della Presidenza e disapprova molte delle decisioni adottate<br />

dal Presidente dinanzi a richieste legittime dell'opposizione, senza fornire convincenti motivazioni<br />

supportate dal Regolamento. (Applausi dai Gruppi PD e IdV e del senatore D'Alia).


D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Il Gruppo UDC-SVP-Aut persegue nei confronti del provvedimento in esame<br />

un atteggiamento diverso dalle altre forze di opposizione, ma la maggioranza si è rifiutata di<br />

espungere dal testo quelle norme transitorie del disegno di legge meramente funzionali a far<br />

decadere i processi in cui è coinvolto il presidente Berlusconi e che rendono il testo<br />

complessivamente inaccettabile. Il problema che si intende risolvere con tali norme è estraneo al<br />

fine dichiarato di voler tutelare i cittadini dall'irragionevole durata dei processi e deve essere<br />

affrontato in altro modo, come peraltro già avviene alla Camera dei deputati dove è in esame il<br />

disegno di legge sul legittimo impedimento. Non si può quindi accusare sommariamente<br />

l'opposizione di ostruzionismo o di mancata collaborazione, anche considerato che il testo<br />

pervenuto in Aula è completamente diverso da quello esaminato in Commissione. Preannuncia il<br />

voto contrario al mantenimento dell'articolo 5 del provvedimento, ma dichiara che il suo Gruppo<br />

sosterrà il provvedimento in seconda lettura se alla Camera dei deputati saranno espunte le norme<br />

contestate. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut. Congratulazioni).<br />

BELISARIO (IdV). Nella seduta pomeridiana di domani il Ministro della giustizia sosterrà che la<br />

giustizia in Italia non funziona, dopo che in mattinata la maggioranza avrà contribuito allo sfascio<br />

con un provvedimento che disonora il Parlamento e rappresenta una sconcezza giuridica, etica e<br />

politica. Auspica che vi sia da parte del Governo e della maggioranza un'occasione di ripensamento<br />

operativo e che il provvedimento non venga licenziato, anche per evitare la scontata dichiarazione<br />

di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale e le inevitabili polemiche istituzionali che ne<br />

seguirebbero. (Applausi dal Gruppo IdV).<br />

RUTELLI (Misto-ApI). L'esito dell'approvazione del provvedimento per il funzionamento attuale della<br />

giustizia sarà l'esatto opposto di quello che la maggioranza e il Governo dichiarano di voler<br />

perseguire: l'irragionevole incertezza della pena, una disparità di trattamento dei cittadini dinanzi<br />

alla legge e un maggiore disordine organizzativo nello svolgimento dei processi. Dinanzi a questo<br />

scenario, cui non è stato possibile porre rimedio al Senato, auspica che il provvedimento sia<br />

insabbiato alla Camera dei deputati. (Applausi dal Gruppo PD e UDC-SVP-Aut).<br />

MAZZATORTA (LNP). Dopo dieci anni di stallo dell'attività parlamentare in materia si dà finalmente<br />

attuazione alla norma costituzionale sulla ragionevole durata dei processi. L'opposizione, pur<br />

avendo sempre difeso strenuamente tale norma, che è maturata nell'ambiente dottrinario della<br />

sinistra, ora mostra di rinnegarla e di non voler tutelare un interesse di tutti i cittadini e risolvere il<br />

problema dell'abnorme durata dei processi penali che è lesivo della dignità umana. Non è la<br />

maggioranza ad approvare leggi ad personam: è l'opposizione a cercare soluzioni normative contro<br />

una persona. È necessario porre un freno alla potestà punitiva dello Stato quando si esercita in<br />

forme inaccettabili annientando il sacro valore della dignità e della libertà umana, come è avvenuto<br />

nelle interminabili vicende giudiziarie che hanno coinvolto l'ex deputato Calogero Mannino.<br />

Ringrazia il Presidente per l'ineccepibile conduzione dei lavori dell'Aula. (Applausi dai Gruppi LNP e<br />

PdL. Congratulazioni).<br />

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva il<br />

mantenimento dell'articolo 5, come modificato dall'emendamento 4.0.1001, nel testo emendato.<br />

PRESIDENTE. L'emendamento Tit.1 è stato ritirato.<br />

Rinvia il seguito della discussione del disegno di legge in titolo alla seduta antimeridiana di domani.<br />

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocazione<br />

PRESIDENTE. Avverte che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari è convocata per le<br />

ore 11 di domani.<br />

Per lo svolgimento in Commissione e la risposta scritta ad interrogazioni<br />

ANTEZZA (PD). Sollecita la risposta alla interrogazione 3-01098 volta a conoscere le motivazioni del<br />

mancato riconoscimento dello stato di crisi del comparto agroalimentare di alcune Regioni del<br />

Mezzogiorno.<br />

PERDUCA (PD). Sollecita la risposta all'interrogazione 4-02458 sulle iniziative che il Ministero<br />

dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali intende adottare per risolvere i ritardi e le<br />

inefficienze legate al rinnovo del permesso di soggiorno delle persone immigrate in Italia,<br />

consentendo così a queste ultime di godere pienamente dei diritti loro spettanti e di prevenire<br />

episodi drammatici di rivolta come quelli verificatisi a Rosarno nei giorni scorsi.<br />

PRESIDENTE. La Presidenza solleciterà la risposta del Governoalle interrogazioni richiamate.<br />

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e<br />

comunica l'ordine del giorno delle sedute del 20 gennaio, avvertendo che la seduta antimeridiana<br />

avrà inizio alle ore 12.<br />

La seduta termina alle ore 19,17.<br />

RESOCONTO STENOGRAFICO


Presidenza della vice presidente BONINO<br />

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,01).<br />

Si dia lettura del processo verbale.<br />

BUTTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 14 gennaio.<br />

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.<br />

Comunicazioni della Presidenza<br />

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché<br />

ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta<br />

odierna.<br />

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico<br />

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni<br />

qualificate mediante il procedimento elettronico.<br />

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo<br />

119, comma 1, del Regolamento (ore 16,02).<br />

Seguito della discussione del disegno di legge:<br />

(1880) GASPARRI ed altri. - Misure per la tutela del cittadino contro la durata<br />

indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e<br />

dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle<br />

libertà fondamentali (ore 16,02)<br />

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1880.<br />

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.<br />

Ricordo che nella seduta antimeridiana è stato approvato l'emendamento 2.1000 (testo corretto),<br />

nel testo emendato, interamente sostitutivo dell'articolo 2.<br />

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.2.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma<br />

1, del Regolamento, sospendo la seduta.<br />

(La seduta, sospesa alle ore 16,04, è ripresa alle ore 16,23).<br />

Riprendiamo i nostri lavori.<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento<br />

elettronico, dell'emendamento 2.0.2, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

MASSIDDA (PdL). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

MASSIDDA (PdL). Signor Presidente, vorrei segnalare alla Presidenza che sull'emendamento 2.0.2 il<br />

mio voto è contrario.<br />

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.<br />

Sulla scomparsa di Giovanni Roberti<br />

COMPAGNA (PdL). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

COMPAGNA (PdL). Signora Presidente, intervengo soltanto per ricordare in quest'Aula a questa<br />

Assemblea che ieri è scomparso a Napoli l'onorevole Giovanni Roberti, parlamentare per molte<br />

legislature.<br />

Egli apparteneva a quella generazione nitidamente missina e corporativa che aveva addirittura<br />

preceduto i parlamentari della generazione di mio padre, di cui, con diversi sentimenti etico-civili,<br />

era stato collega, oltre che alla Camera dei deputati, alla facoltà di scienze politiche. Egli era un


enemerito degli studi di diritto del lavoro, ovviamente della tradizione fascista e corporativa<br />

anteriore a quella che fu la generazione dei Giugni e dei Mancini, per non parlare di quella odierna<br />

giunta su posizioni liberali e liberiste.<br />

L'onorevole Roberti è stato un uomo che alla città di Napoli, oltre che alla sua parte politica, ha<br />

sempre dato dignità ed eleganza di stile. Nella sua vecchiaia non ha mai fatto mancare, nelle prese<br />

di posizione pubbliche, un sentimento civile di amore alla città, alla propria bandiera e al proprio<br />

Paese.<br />

Di qui il cordoglio dei parlamentari napoletani e di quelli del nostro Gruppo in particolare. (Applausi<br />

dai Gruppi PdL e LNP).<br />

PRESIDENTE. La Presidenza si associa nelle condoglianze.<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880 (ore 16,26)<br />

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, procediamo con i lavori.<br />

L'emendamento 2.0.3 è stato ritirato.<br />

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.0.4.<br />

CAROFIGLIO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

CAROFIGLIO (PD). Presidente, nel giorno in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara<br />

inammissibile il ricorso di un Ministro del I Governo Berlusconi, condannato con sentenza definitiva<br />

per corruzione aggravata, così riconoscendo l'equità del giudizio cui egli è stato sottoposto, la<br />

maggioranza si accinge ad un ulteriore, devastante passaggio del suo cinico progetto di<br />

disarticolazione della giustizia italiana.<br />

Al dispiegarsi di questo cinico progetto assiste un pubblico esterrefatto e sgomento di avvocati, di<br />

personale giudiziario, di magistrati, di professionisti della sicurezza e soprattutto di cittadini.<br />

Mentre questa maggioranza - tristemente ridotta al rango di mera esecutrice di ordini - parla di<br />

dialogo, rifiuta con cocciuta e inquietante determinazione ogni ipotesi di miglioramento del testo in<br />

discussione, rendendo drammaticamente trasparenti le vere ragioni del suo procedere.<br />

Vi è uno scenario che si intravede alla fine di questo percorso. Questo scenario è né più né meno<br />

che lo scempio della giustizia italiana. Lasciatemelo ripetere: lo scempio della giustizia italiana.<br />

Di questo scempio vi assumete davanti al Paese tutta la responsabilità politica e morale. (Applausi<br />

dal Gruppo PD).<br />

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento<br />

elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento<br />

elettronico, della prima parte dell'emendamento 2.0.4, presentato dal senatore Maritati e da altri<br />

senatori, fino alle parole «è autorizzato:».<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE.Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.0.4 e<br />

l'emendamento 2.0.5.<br />

L'emendamento 2.0.6 è stato ritirato.<br />

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.7.<br />

<strong>DELLA</strong> MONICA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

<strong>DELLA</strong> MONICA (PD). Signora Presidente, ritengo, proprio in relazione a questo emendamento che<br />

riguarda i reati in materia di corruzione, di dover svolgere la dichiarazione di voto ripetendo la<br />

dichiarazione già fatta dal senatore Carofiglio.<br />

Nel giorno in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara inammissibile il ricorso di un Ministro<br />

del I Governo Berlusconi, condannato con sentenza definitiva per corruzione aggravata, così


iconoscendo l'equità del giudizio cui egli è stato sottoposto, la maggioranza si accinge ad un<br />

ulteriore, devastante passaggio del suo cinico progetto di disarticolazione della giustizia italiana.<br />

Al dispiegarsi di questo cinico progetto assiste un pubblico esterrefatto e sgomento di avvocati, di<br />

personale giudiziario, di magistrati, di professionisti della sicurezza e soprattutto di cittadini.<br />

Mentre questa maggioranza - tristemente ridotta al rango di mera esecutrice di ordini - parla di<br />

dialogo, rifiuta con cocciuta e inquietante determinazione ogni ipotesi di miglioramento del testo in<br />

discussione, rendendo drammaticamente trasparenti le vere ragioni del suo procedere.<br />

Vi è uno scenario che si intravede alla fine di questo percorso. Questo scenario è né più né meno<br />

che lo scempio della giustizia italiana. Lasciatemelo ripetere: lo scempio della giustizia italiana.<br />

Di questo scempio vi assumete davanti al Paese tutta la responsabilità politica e morale. Non<br />

accogliendo questo emendamento, lo Stato rinuncia alla lotta contro la corruzione. (Applausi dal<br />

Gruppo PD).<br />

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata della senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento<br />

elettronico, dell'emendamento 2.0.7, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.10.<br />

ADAMO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

ADAMO (PD). Signora Presidente, esprimo il mio grande rincrescimento per non aver visto alcun<br />

interesse nemmeno per un emendamento riguardante la corruzione e la truffa ai danni dello Stato,<br />

proposta portata avanti non da me o dai miei colleghi, ma dall'intero Comune di Milano, compreso il<br />

sindaco Moratti. Per questo, mi accingo a leggere anch'io la seguente dichiarazione di voto.<br />

Nel giorno in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara inammissibile il ricorso di un Ministro<br />

del I Governo Berlusconi, condannato con sentenza definitiva per corruzione aggravata, così<br />

riconoscendo l'equità del giudizio cui egli è stato sottoposto, la maggioranza si accinge ad un<br />

ulteriore, devastante passaggio del suo cinico progetto di disarticolazione della giustizia italiana.<br />

Al dispiegarsi di questo cinico progetto assiste un pubblico esterrefatto e sgomento di avvocati, di<br />

personale giudiziario, di magistrati, di professionisti della sicurezza e soprattutto di cittadini.<br />

Mentre questa maggioranza - tristemente ridotta al rango di mera esecutrice di ordini - parla di<br />

dialogo, rifiuta con cocciuta e inquietante determinazione ogni ipotesi di miglioramento del testo in<br />

discussione - come risulta dall'esempio citato poc'anzi - rendendo drammaticamente trasparenti le<br />

vere e uniche ragioni del suo procedere.<br />

Vi è uno scenario che si intravede alla fine di questo percorso. Questo scenario è né più né meno<br />

che lo scempio della giustizia italiana. Lasciatelo ripetere anche a me: lo scempio della giustizia<br />

italiana.<br />

Di questo scempio vi assumete davanti al Paese tutta la responsabilità politica e morale. (Applausi<br />

dal Gruppo PD).<br />

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).


Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento<br />

elettronico, dell'emendamento 2.0.10, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.45.<br />

MARITATI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

MARITATI (PD). Signora Presidente, proprio in questi giorni la Corte europea dei diritti dell'uomo ha<br />

dichiarato inammissibile il ricorso di un Ministro del I Governo Berlusconi, già condannato con<br />

sentenza definitiva per corruzione aggravata, così riconoscendo l'equità del giudizio cui egli è stato<br />

sottoposto. La maggioranza oggi si accinge, nonostante questo precedente significativo, ad un<br />

ulteriore, devastante passaggio del suo cinico progetto di disarticolazione della giustizia italiana.<br />

Al dispiegarsi di questo cinico progetto assiste un pubblico esterrefatto e sgomento di avvocati, di<br />

personale giudiziario, di magistrati, di professionisti della sicurezza e soprattutto di cittadini, quei<br />

cittadini a nome dei quali avete - in maniera menzognera - intestato questo disegno di legge.<br />

Mentre questa maggioranza, tristemente ridotta al rango di mera esecutrice di ordini - sì, insisto -<br />

parla di dialogo, rifiuta con cocciuta ed inquietante determinazione ogni ipotesi di miglioramento del<br />

testo in discussione, rendendo drammaticamente trasparenti le vere ragioni del suo procedere.<br />

Vi è quindi uno scenario che si intravede alla fine di questo percorso. Questo scenario è né più né<br />

meno che lo scempio della giustizia italiana. Lasciatemelo ripetere: è lo scempio della giustizia<br />

italiana.<br />

Di questo scempio vi assumete davanti al Paese tutta la responsabilità politica e morale. (Applausi<br />

dal Gruppo PD).<br />

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo,<br />

mediante procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.45, presentato dalle senatrici Baio e Adamo.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.13.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.13, presentato dalla senatrice Della Monica e da<br />

altri senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. L'emendamento 2.0.100 è stato ritirato.


Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.21.<br />

CHIURAZZI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

CHIURAZZI (PD). Signora Presidente, leggerò anch'io la dichiarazione che hanno letto i miei colleghi<br />

poc'anzi.<br />

Nel giorno in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara inammissibile il ricorso di un Ministro<br />

del I Governo Berlusconi, condannato con sentenza definitiva per corruzione aggravata, così<br />

riconoscendo l'equità del giudizio cui egli è stato sottoposto, la maggioranza si accinge ad un<br />

ulteriore, devastante passaggio del suo cinico progetto di disarticolazione della giustizia italiana.<br />

(Commenti dal Gruppo PdL).<br />

Al dispiegarsi di questo cinico progetto assiste un pubblico esterrefatto e sgomento di avvocati, di<br />

personale giudiziario, di magistrati, di professionisti della sicurezza e, soprattutto, di cittadini.<br />

Mentre questa maggioranza parla di dialogo, rifiuta con cocciuta ed inquietante determinazione ogni<br />

ipotesi di miglioramento del testo in discussione, rendendo drammaticamente trasparenti le vere<br />

ragioni del suo procedere.<br />

Vi è uno scenario che si intravede alla fine di questo percorso: questo scenario è né più né meno<br />

che lo scempio della giustizia italiana. Lo ripeto: lo scempio della giustizia italiana.<br />

Di questo scempio vi assumete davanti al Paese tutta la responsabilità politica e morale. (Applausi<br />

dal Gruppo PD. Applausi ironici dal Gruppo PdL).<br />

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.21, presentato dalla senatrice Della Monica e da<br />

altri senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.23.<br />

DONAGGIO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

DONAGGIO (PD). Signora Presidente, leggero anch'io la dichiarazione che hanno letto i miei<br />

colleghi.<br />

Signori del Governo, nel giorno in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara inammissibile il<br />

ricorso di un Ministro del I Governo Berlusconi, condannato con sentenza definitiva per corruzione<br />

aggravata, così riconoscendo l'equità del giudizio cui è stato sottoposto, la maggioranza si accinge<br />

ad un ulteriore, devastante passaggio del suo cinico progetto di disarticolazione della giustizia<br />

italiana. Al dispiegarsi di questo cinico progetto assiste un pubblico esterrefatto e sgomento di<br />

avvocati, di personale giudiziario, di magistrati, di professionisti della sicurezza e soprattutto di<br />

cittadini.<br />

Mentre questa maggioranza - tristemente ridotta al rango di mera esecutrice di ordini - parla di<br />

dialogo, rifiuta con cocciuta e inquietante determinazione ogni ipotesi di miglioramento del testo in<br />

discussione, rendendo drammaticamente trasparenti le vere ragioni del suo procedere. Vi è uno<br />

scenario che si intravede, alla fine di questo percorso. Questo scenario è né più né meno che lo<br />

scempio della giustizia italiana. Lasciatemelo ripetere: lo scempio della giustizia italiana.<br />

Di questo scempio vi assumete davanti al Paese tutta la responsabilità politica e morale. (Applausi<br />

dal Gruppo PD).<br />

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.


PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.23, presentato dal senatore Casson e da altri<br />

senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE.Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.28.<br />

FRANCO Vittoria (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, per un minuto.<br />

ASCIUTTI (PdL). Ma che sia un minuto!<br />

FRANCO Vittoria (PD). Signora Presidente, i colleghi avranno capito che con i nostri interventi<br />

reiterati vogliamo portare all'attenzione dei cittadini e delle cittadine il fatto, che riteniamo<br />

gravissimo, che nel giorno in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara inammissibile il<br />

ricorso di un Ministro del I Governo Berlusconi, condannato con sentenza definitiva per corruzione<br />

aggravata, così riconoscendo l'equità del giudizio cui egli è stato sottoposto, la maggioranza si<br />

accinge ad un ulteriore, devastante passaggio del suo cinico progetto di disarticolazione della<br />

giustizia italiana.<br />

Vi è uno scenario che si intravede alla fine di questo percorso. Questo scenario è né più né meno<br />

che lo scempio della giustizia italiana. Lasciatemelo ripetere: lo scempio della giustizia italiana.<br />

Di questo scempio vi assumete davanti al Paese tutta la responsabilità politica e morale. (Applausi<br />

dal Gruppo PD).<br />

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.28, presentato dal senatore Galperti e da altri<br />

senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.29.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.29, presentato dal senatore Casson e da altri<br />

senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).


Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE.Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.30.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento<br />

elettronico, dell'emendamento 2.0.30, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.31.<br />

FIORONI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

FIORONI (PD). Signora Presidente, penso che sia importante ripetere questa dichiarazione perché<br />

più voci forse riusciranno a far capire il significativo contenuto che è in essa. Nel giorno in cui la<br />

Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara inammissibile il ricorso di un Ministro del I Governo<br />

Berlusconi, condannato con sentenza definitiva per corruzione aggravata, così riconoscendo l'equità<br />

del giudizio cui egli è stato sottoposto, la maggioranza si accinge ad un ulteriore, devastante<br />

passaggio del suo cinico progetto di disarticolazione della giustizia italiana.<br />

Al dispiegarsi di questo cinico progetto assiste un pubblico esterrefatto e sgomento di avvocati, di<br />

personale giudiziario, di magistrati, di professionisti della sicurezza e, soprattutto, di cittadini.<br />

Mentre questa maggioranza - tristemente ridotta al rango di mera esecutrice di ordini - parla di<br />

dialogo, rifiuta con cocciuta e inquietante determinazione ogni ipotesi di miglioramento del testo in<br />

discussione, rendendo drammaticamente trasparenti le vere ragioni del suo procedere. (Commenti<br />

dal Gruppo PdL).<br />

Vi è uno scenario che si intravede, alla fine di questo percorso. Questo scenario è né più né meno<br />

che lo scempio della giustizia italiana. Lasciatemelo ripetere: lo scempio della giustizia italiana.<br />

(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo PdL).<br />

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento<br />

elettronico, dell'emendamento 2.0.31, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE.Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.33.<br />

MAGISTRELLI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

MAGISTRELLI (PD). Signora Presidente, mentre questa maggioranza - tristemente ridotta al rango<br />

di mera esecutrice di ordini... (Commenti dal Gruppo PdL).<br />

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia in quest'Aula c'è libertà di espressione e di parola.<br />

MAGISTRELLI (PD). Me ne siate grati, perché ho tagliato la dichiarazione almeno del 50 per cento.<br />

Mentre questa maggioranza - tristemente ridotta al rango di mera esecutrice di ordini - parla di


dialogo, rifiuta con cocciuta e inquietante determinazione ogni ipotesi di miglioramento del testo in<br />

discussione, rendendo drammaticamente trasparenti le vere ragioni del suo procedere.<br />

Vi è uno scenario che si intravede, alla fine di questo percorso. Questo scenario è né più né meno<br />

che lo scempio della giustizia italiana. Lasciatemelo ripetere: lo scempio della giustizia italiana.<br />

Di questo scempio vi assumete davanti al Paese tutta la responsabilità politica e morale. (Applausi<br />

dal Gruppo PD).<br />

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento<br />

elettronico, dell'emendamento 2.0.33, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE.Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.35.<br />

MARITATI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

MARITATI (PD). Signora Presidente, dinanzi ad una maggioranza distratta e riluttante ritengo che<br />

repetita iuvant. (Commenti dai banchi del Gruppo PdL)<br />

Nel giorno in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara inammissibile il ricorso di un Ministro<br />

del I Governo Berlusconi, condannato con sentenza definitiva per corruzione aggravata, così<br />

riconoscendo l'equità del giudizio cui egli è stato sottoposto, la maggioranza si accinge ad un<br />

ulteriore, devastante passaggio del suo cinico progetto di disarticolazione della giustizia italiana.<br />

Al dispiegarsi di questo cinico progetto assiste un pubblico esterrefatto e sgomento di avvocati, di<br />

personale giudiziario, di magistrati, di professionisti della sicurezza e, soprattutto, di cittadini: sì,<br />

quei cittadini a cui, in maniera menzognera, avete intestato il disegno di legge in discussione.<br />

Mentre questa maggioranza - tristemente ridotta al rango di mera esecutrice di ordini (Commenti<br />

dai Gruppi PdL e LNP) - parla di dialogo, rifiuta con cocciuta e inquietante determinazione ogni<br />

ipotesi di miglioramento del testo in discussione, rendendo drammaticamente trasparenti le vere<br />

ragioni del suo procedere.<br />

Vi è uno scenario che si intravede, alla fine di questo percorso: esso è, né più né meno, lo scempio<br />

della giustizia italiana. Sì, lo ripetiamo: lo scempio della giustizia italiana. (Proteste dal Gruppo<br />

PdL).<br />

Di tale scempio vi assumete, dinanzi al Paese, tutta la responsabilità, politica e morale! (Applausi<br />

dal Gruppo PD. Applausi ironici dal Gruppo PdL e dai banchi del Governo).<br />

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.35, presentato dal senatore D'Alia.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880


PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.36.<br />

GARRAFFA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto. (Brusìo. Proteste dai banchi della<br />

maggioranza).<br />

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, in quest'Aula ogni senatore è libero, nei limiti del Regolamento,<br />

di esprimere le proprie opinioni.<br />

Prego, senatore Garraffa, ne ha facoltà.<br />

GARRAFFA (PD). Mi rendo conto che voi, quando eravate all'opposizione, tiravate al presidente<br />

Marini registri, fogli... (Applausi ironici dal Gruppo PdL). Oggi stiamo facendo un'opposizione per<br />

spiegare le cose come stanno!<br />

Contro il procuratore di Caltanissetta Sergio Lari, il suo aggiunto Domenico Gozzo, il procuratore<br />

aggiunto di Palermo Antonio Ingroia, il sostituto procuratore di Palermo Gaetano Paci (Applausi dal<br />

Gruppo PD. Commenti dal Gruppo PdL) era pronto un attentato stragista di Cosa nostra, che le<br />

forze dell'ordine hanno fermato in tempo. A questi magistrati, a questi servitori dello Stato deve<br />

andare la solidarietà di tutto il Parlamento, ma la vera solidarietà è quella di farli lavorare in pace,<br />

con il tempo necessario, per assicurare alla giustizia i criminali di Cosa nostra.<br />

MONTI (LNP). Tempo!<br />

GARRAFFA (PD). Con questo provvedimento non state aiutando la magistratura. In un momento in<br />

cui deve vincere il rispetto nella politica e nella magistratura... (Proteste dai Gruppi PdL e LNP)<br />

...uccidete la giustizia e fate arretrrte il Paese. (Applausi dal Gruppo PD).<br />

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.36, presentato dal senatore Carofiglio e da altri<br />

senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.37.<br />

BIONDELLI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

BIONDELLI (PD). Signora Presidente, nel giorno in cui la Corte... (Proteste dal Gruppo PdL). Tanto<br />

lo leggo lo stesso! Nel giorno in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara inammissibile il<br />

ricorso di un Ministro del I Governo Berlusconi, condannato con sentenza definitiva per corruzione<br />

aggravata, così riconoscendo l'equità del giudizio cui egli è stato sottoposto, la maggioranza si<br />

accinge ad un ulteriore, devastante passaggio del suo cinico progetto di disarticolazione della<br />

giustizia italiana.<br />

Mentre questa maggioranza - tristemente ridotta al rango di mera esecutrice di ordini - parla di<br />

dialogo, rifiuta con cocciuta e inquietante determinazione ogni ipotesi di miglioramento del testo in<br />

discussione, rendendo drammaticamente trasparenti le vere ragioni del suo procedere. Vi è uno<br />

scenario che si intravede, alla fine di questo percorso. Di questo scempio vi assumete davanti al<br />

Paese tutta la responsabilità, politica e morale. (Applausi dal Gruppo PD. Applausi ironici dal Gruppo<br />

PdL).<br />

BALDASSARRI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

BALDASSARRI (PdL). Signora Presidente, nel giorno in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo<br />

ritiene inammissibile il ricorso di un Ministro del I Governo Berlusconi...<br />

Mi fermo qui. Propongo due considerazioni ai colleghi della minoranza. Primo. Cosa avrebbero detto<br />

e dichiarato se la Corte europea dei diritti dell'uomo avesse ritenuto ammissibile quel ricorso, dopo<br />

quindici anni dai fatti? Secondo. Poiché credo in una sana alternanza, radice della democrazia, la<br />

domanda da porsi è: come mai, dopo quindici anni da quei fatti, al di là della responsabilità dei


singoli, il Governo Berlusconi e il centrodestra hanno avuto e continuano ad avere il più largo<br />

consenso popolare nelle ultime elezioni (sopra il 60 per cento)? (Applausi dal Gruppo PdL). Sarebbe<br />

meglio, più fisiologico (anche negli interessi dell'opposizione), meditare su questa domanda e fare<br />

un'opposizione che si contrapponga in modo serio sul contenuto dei provvedimenti. (Applausi dal<br />

Gruppo PdL).<br />

<strong>DELLA</strong> MONICA (PD). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

<strong>DELLA</strong> MONICA (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Della Monica, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.37, presentato dal senatore Casson e da altri<br />

senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.38.<br />

GHEDINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

GHEDINI (PD). Signora Presidente, la ripetizione dei nostri interventi, letti di fronte ad una<br />

maggioranza tristemente ridotta a mera esecutrice di ordini, mira a gridare al Paese che alla fine di<br />

questo percorso... (Proteste dal Gruppo PdL).<br />

PRESIDENTE. Per cortesia, colleghi. In quest'Aula, in un minuto di dichiarazione di voto, ogni<br />

senatore è libero di esprimere le proprie opinioni.<br />

Prego, senatrice Ghedini.<br />

GHEDINI (PD). ... esiste un solo scenario: lo scempio della giustizia italiana.<br />

Di questo scempio vi assumete davanti al Paese tutta la responsabilità politica e morale. (Applausi<br />

dal Gruppo PD. Congratulazioni).<br />

<strong>DELLA</strong> MONICA (PD). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

<strong>DELLA</strong> MONICA (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Della Monica, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.38, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri<br />

senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.0.39.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo


PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 2.0.39, presentato dalla senatrice<br />

Della Monica e da altri senatori, fino alle parole «in quanto compatibili».<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.0.39 e<br />

l'emendamento 2.0.40.<br />

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.41.<br />

BLAZINA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

BLAZINA (PD). Signora Presidente, mi associo ai colleghi con una breve dichiarazione. La ripetizione<br />

dei nostri interventi, letti di fronte ad una maggioranza tristemente ridotta a mera esecutrice di<br />

ordini, mira a gridare al Paese che alla fine di questo percorso esiste un solo scenario: lo scempio<br />

della giustizia italiana.<br />

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 17)<br />

(Segue BLAZINA). Di questo scempio vi assumete davanti al Paese tutta la responsabilità politica e<br />

morale. (Applausi dal Gruppo PD).<br />

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.41, presentato dal senatore Casson e da altri<br />

senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.42.<br />

SCANU (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

SCANU (PD). Signor Presidente, intervengo per confermare quanto già sostenuto dai colleghi,<br />

ancorché purtroppo nel dileggio o peggio ancora nell'indifferenza.<br />

Noi siamo convinti di essere di fronte ad un cinico progetto che di fatto lede le libertà democratiche.<br />

A dispetto di ciò che accade, si parla di Governo dell'amore, di apertura e di disponibilità; intanto<br />

questa maggioranza, tristemente ridotta a rango di mera esecutrice di ordini, rifiuta con cocciuta e<br />

inquietante determinazione ogni ipotesi di miglioramento del testo in discussione, rendendo<br />

drammaticamente trasparenti le vere ragioni del suo procedere.<br />

Siamo di fronte ad uno scempio e di questo scempio questa maggioranza e l'intero Governo<br />

Berlusconi dovrà assumersi la responsabilità di fronte a tutto il Paese. (Applausi dal Gruppo PD).<br />

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo


PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.42, presentato dal senatore Casson e da altri<br />

senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.0.43.<br />

PASSONI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

PASSONI (PD). Signor Presidente, è evidente al Paese lo scempio che state facendo con questa<br />

legge. Vi assumete una responsabilità politica grandissima e lo state facendo proprio nel giorno<br />

importante in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara inammissibile il ricorso di un<br />

Ministro del I Governo Berlusconi, condannato con sentenza definitiva per corruzione aggravata,<br />

riconoscendo così l'equità del giudizio cui egli è stato sottoposto.<br />

La maggioranza si accinge ad un ulteriore e devastante passaggio del suo cinico progetto che è<br />

quello di devastare il sistema della giustizia italiana. (Commenti dal Gruppo PdL). Di questo vi<br />

assumete la responsabilità. (Applausi dal Gruppo PD. Applausi ironici dal Gruppo di PdL e dai banchi<br />

del Governo).<br />

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 2.0.43, presentato dal senatore<br />

Casson e da altri senatori, fino alle parole «dell'avvenuta impugnazione».<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.043 e<br />

l'emendamento 2.0.44.<br />

Metto ai voti l'emendamento 2.0.46, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.<br />

Non è approvato.<br />

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.0.47.<br />

MARITATI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

MARITATI (PD). Signor Presidente, nel giorno cui la Corte europea dei diritti dell'uomo... (Commenti<br />

dal Gruppo PdL). Mi fermo qui per rispondere al collega Baldassarri, perché la sua domanda è<br />

degna di una risposta precisa: cosa avremmo fatto? Avremmo rispettato la decisione di un organo<br />

giudiziario, perché siamo avvezzi a rispettarne le decisioni, e avremmo continuato a sdegnarci per<br />

le lungaggini processuali proponendo, come stiamo facendo, rimedi idonei e non una legge come<br />

questa, che devasterà la giustizia italiana. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi).<br />

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo


PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 2.0.47, presentato dal senatore<br />

D'Ambrosio e da altri senatori, fino alle parole «in cancelleria».<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.0.47 e<br />

l'emendamento 2.0.48.<br />

Passiamo all'esame dell'articolo 3, su cui è stato presentato un solo emendamento interamente<br />

soppressivo, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a<br />

pronunziarsi.<br />

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 3.200 (testo<br />

2).<br />

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo esprime parere conforme a quello<br />

del relatore.<br />

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 3 altri emendamenti oltre quello soppressivo<br />

3.200 (testo 2), presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori, passiamo alla votazione del<br />

mantenimento dell'articolo stesso.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento<br />

elettronico, del mantenimento dell'articolo 3.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4, su cui sono stati presentati emendamenti che<br />

invito i presentatori ad illustrare illustrati.<br />

CASSON (PD). Signor Presidente, un minuto soltanto per indicare di che norma si tratta: l'articolo 4<br />

concerne la clausola di monitoraggio. Noi dall'inizio della discussione di questo disegno di legge<br />

segnaliamo la presenza tuttora di profili di illegittimità costituzionale. In particolare, avevamo<br />

segnalato che questo disegno di legge è assolutamente privo di copertura, e questo è in violazione<br />

dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Infatti, il disegno di legge prevede all'articolo 1<br />

una necessità di risorse finanziarie consistenti per quanto riguarda il risarcimento a favore di chi<br />

subisce un processo eccessivamente lungo, ed anche le modifiche all'articolo 2, sul processo penale<br />

in particolare, comportano assolutamente necessità di ordine finanziario.<br />

Con il senatore Legnini avevamo presentato degli emendamenti proprio per provvedere alla<br />

copertura finanziaria; ci è stato risposto in maniera negativa sia in Commissione che all'interno di<br />

quest'Aula. Per contro, questo articolo 4, inserito successivamente dal Governo e dalla<br />

maggioranza, ci dà peraltro contezza del fatto che questa esigenza finanziaria era stata considerata<br />

positivamente dal Governo, tant'è vero che si incarica il Ministro dell'economia e delle finanze di<br />

assumere tempestivamente iniziative legislative per assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto<br />

comma, della Costituzione.<br />

Ora, oltre alla irritualità istituzionale di una delega di questo tipo al Ministro dell'economia e delle<br />

finanze, rileviamo che nella sostanza ciò conferma i nostri dubbi di palese incostituzionalità.<br />

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.<br />

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.<br />

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti.<br />

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo esprime parere conforme al relatore.<br />

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 4 altri emendamenti oltre quelli soppressivi<br />

4.200, presentato dal senatore D'Alia, e 4.300, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori,<br />

passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.


D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, nel mio intervento mi rivolgerò in particolare al Ministro<br />

per la semplificazione. Con questo emendamento, proponiamo di sopprimere l'articolo 4, secondo il<br />

quale il Ministro dell'economia, allorché riscontri che questa legge che vi apprestate a votare «rechi<br />

pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume le conseguenti iniziative<br />

legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione».<br />

Sinceramente, non comprendo quale sia, non solo dal punto di vista squisitamente letterale, ma<br />

anche dal punto di vista costituzionale, il senso di una norma di questo tenore. Non so se l'abbiamo<br />

compresa, ma ci sembra complessa e per questo chiediamo il suo autorevole consulto, signor<br />

Ministro.<br />

Sostanzialmente, con l'articolo che stiamo esaminando si tenta in maniera un po' strana di mettere<br />

le mani avanti, riconoscendo di non essere nelle condizioni di valutare l'impatto economico sul<br />

bilancio del Ministero di giustizia di tutte le domande di equa riparazione che verranno presentate a<br />

seguito dell'entrata in vigore di queste disposizioni, che si applicano anche ai processi in corso.<br />

Diventa infatti automatico il riconoscimento del diritto all'equo indennizzo per ogni giudizio civile e<br />

amministrativo. Peraltro, per i giudizi davanti alla Corte dei conti è prevista una durata diversa:<br />

biennale per l'equa riparazione e triennale per la prescrizione, che poi diventa nuovamente biennale<br />

se l'importo del danno è al di sotto dei 300.000 euro. Insomma, c'è una sorta di gioco dell'oca, che<br />

con la semplificazione non ha nulla a che fare. In sostanza, si riconosce l'impossibilità di valutare il<br />

numero delle domande di equo indennizzo che verranno automaticamente presentate per gli oltre<br />

2.500.000 giudizi civili pendenti che hanno già superato la soglia della durata ragionevole del<br />

processo e anche per gli oltre 30.000 giudizi di fronte alla Corte dei conti che hanno superato la<br />

soglia della durata ragionevole del processo.<br />

Inoltre, la maggioranza non solo non sa quanto costerà allo Stato rifondere tutte le istanze di equo<br />

indennizzo che certamente verranno presentate, ma riconosce di non essere in grado di capire<br />

quante risorse saranno necessarie per l'aggravamento del giudizio con il doppio grado introdotto<br />

dall'emendamento del relatore, sempre ai fini della legge Pinto, e quante unità di personale ci<br />

vorranno solo per le cancellerie presso le corti d'appello, per reggere il carico di lavoro determinato<br />

da questa norma, che fa diventare irragionevole - mi scusi il bisticcio di parole - la ragionevole<br />

durata del processo.<br />

Per di più, poiché non si è in grado di fare la previsione che è obbligatoria secondo la clausola del<br />

quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione, sul piano politico si dà una delega al Ministro<br />

dell'economia affinché valuti se c'è uno sfasamento rispetto ai conti pubblici e poi comunichi al<br />

Parlamento come deve intervenire. In realtà, il Ministro dell'economia non ha alcuna competenza al<br />

riguardo, perché è il Parlamento che - quando legifera - deve verificare se sussiste la copertura<br />

finanziaria e valutare l'impatto economico e finanziario di una legge sul bilancio dello Stato.<br />

Capisco che si è voluto mettere le mani avanti, seppure in modo un po' maldestro, ma<br />

obiettivamente questa norma, a parte il fatto che con la semplificazione non c'entra nulla, è anche<br />

offensiva e un po' ridicola.<br />

ARMATO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

ARMATO (PD). Presidente, l'indifferenza, il disprezzo e persino i sorrisi ironici con i quali la<br />

maggioranza risponde ai nostri appelli e alle nostre dichiarazioni non nasconderanno la gravità di<br />

ciò che sta succedendo, e cioè l'esecuzione di un ordine scellerato: approvare una legge che mira a<br />

realizzare un solo scenario, la morte, lo scempio della giustizia italiana.<br />

Di questo noi non ci assumiamo alcuna responsabilità;, quelle politiche e quelle morali ve le<br />

assumete appieno voi. (Applausi dal Gruppo PD).<br />

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 4 altri emendamenti oltre quelli soppressivi,<br />

metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.


Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1000/1.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento<br />

elettronico, dell'emendamento 4.0.1000/1, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri<br />

senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Saluto ad una rappresentanza di studenti<br />

PRESIDENTE. Saluto, a nome dell'Assemblea, gli alunni della Scuola media statale «Guglielmo<br />

Marconi» di Napoli, presenti in tribuna. (Applausi).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880 (ore 17,15)<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1000/2.<br />

FONTANA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

FONTANA (PD). Signor Presidente, la ripetizione dei nostri interventi, pronunciati di fronte ad una<br />

maggioranza tristemente ridotta a mera esecutrice di ordini... (Commenti dal Gruppo PdL) ...mira a<br />

gridare al Paese che alla fine di questo percorso esiste uno scenario solo: lo scempio della giustizia<br />

italiana.<br />

Di questo scempio vi assumete davanti al Paese tutta la responsabilità, sia politica che morale.<br />

(Applausi dal Gruppo PD).<br />

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento<br />

elettronico, dell'emendamento 4.0.1000/2, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri<br />

senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.0.1000/3.<br />

MICHELONI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto. (Commenti dal Gruppo PdL).<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

MICHELONI (PD). Signor Presidente, capisco l'irritazione ed il nervosismo dei nostri amici della<br />

maggioranza, perché questa maggioranza è tristemente ridotta al rango di mera esecutrice di<br />

ordini. Quando noi diciamo che il Parlamento è paralizzato, non lo facciamo perché noi siamo<br />

opposizione e voi maggioranza. Voi dovete ritirare i vostri emendamenti e, peggio ancora, non<br />

potete votare quelli che presentate, cari colleghi. Ricordatevi di questo.<br />

È per questo che dello scempio che oggi state compiendo vi assumete la responsabilità davanti al<br />

Paese. (Applausi dal Gruppo PD).


INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento<br />

elettronico, della prima parte dell'emendamento 4.0.1000/3, presentato dal senatore Carofiglio e da<br />

altri senatori, fino alle parole «le disposizioni di cui».<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE.Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.0.1000/3 e gli<br />

emendamenti 4.0.1000/4, 4.0.1000/5, 4.0.1000/6, 4.0.1000/7, 4.0.1000/8 e 4.0.1000/9.<br />

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1000/10.<br />

SOLIANI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto. (Commenti dal Gruppo PdL).<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

SOLIANI (PD). Signor Presidente, colleghi, vi sono giorni in cui niente è più chiaro di una<br />

dichiarazione di voto universale. Nel giorno cui la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara<br />

inammissibile il ricorso di un Ministro del I Governo Berlusconi... (Commenti dal Gruppo PdL)<br />

...condannato con sentenza definitiva per corruzione aggravata, così riconoscendo l'equità del<br />

giudizio cui egli è stato sottoposto, la maggioranza si accinge ad un ulteriore devastante passaggio<br />

del suo cinico progetto di disarticolazione della giustizia italiana. (Commenti dal Gruppo PdL). Vi è<br />

uno scenario che si intravede, alla fine di questo percorso. Questo scenario è né più né meno che lo<br />

scempio della giustizia italiana. Lo ripetiamo: lo scempio della giustizia italiana.<br />

Di questo scempio vi assumete voi davanti al Paese l'intera responsabilità. (Applausi dal Gruppo PD.<br />

Applausi ironici dal Gruppo PdL).<br />

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento<br />

elettronico, dell'emendamento 4.0.1000/10, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1000/11.<br />

ROILO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

ROILO (PD). Signor Presidente, nel giorno cui la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara<br />

inammissibile il ricorso di un Ministro del I Governo Berlusconi, condannato con sentenza definitiva<br />

per corruzione aggravata, così riconoscendo l'equità del giudizio di chi vi è stato sottoposto, la<br />

maggioranza si accinge ad un ulteriore devastante passaggio del suo cinico progetto di<br />

disarticolazione della giustizia italiana.<br />

Mentre questa maggioranza - tristemente ridotta al rango di mera esecutrice di ordini del<br />

Presidente del Consiglio - parla di dialogo, rifiuta con cocciuta e inquietante determinazione ogni


ipotesi di miglioramento del testo in discussione, rendendo drammaticamente trasparenti le vere<br />

ragioni del suo procedere.<br />

Vi è uno scenario che si intravede alla fine di questo percorso.. (Il microfono si disattiva<br />

automaticamente. Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo PdL).<br />

LEGNINI (PD). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

LEGNINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento<br />

elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,<br />

mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento<br />

elettronico, dell'emendamento 4.0.1000/11, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.1000/12, presentato dal senatore Galperti e da altri<br />

senatori.<br />

Non è approvato.<br />

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1000, sul quale il relatore ed il rappresentante del<br />

Governo hanno espresso parere favorevole.<br />

MUSI (PD). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

MUSI (PD). Signor Presidente, le faccio presente che il relatore aveva espresso parere contrario su<br />

tutti gli emendamenti e che il rappresentante del Governo aveva espresso parere conforme. Quindi,<br />

il parere è contrario; lei non può correggere il parere né del relatore né del Governo.<br />

VALENTINO, relatore. Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Lei ha ragione, senatore Musi, adesso ascoltiamo il relatore. Prego, senatore<br />

Valentino.<br />

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, avevo detto - se mal non ricordo - parere contrario su tutti<br />

gli emendamenti, eccetto naturalmente quelli del relatore. (Commenti dal Gruppo PD).<br />

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.<br />

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, in precedenza avevo<br />

espresso il parere sull'articolo 4, mentre ora si sta discutendo di un articolo aggiuntivo all'articolo 4,<br />

su cui esprimo parere favorevole.<br />

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 4.0.1000.<br />

VITA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

VITA (PD). Signor Presidente, anch'io rileggo lo stesso testo. Del resto, l'ostruzionismo, sia pure<br />

lieve, sulla base dell'attuale Regolamento si può fare solo così.<br />

Nel giorno in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara inammissibile il ricorso di un Ministro<br />

del I Governo Berlusconi, condannato con sentenza definitiva per corruzione aggravata, così<br />

riconoscendo l'equità del giudizio cui egli è stato sottoposto, la maggioranza si accinge ad un<br />

ulteriore, devastante passaggio del suo cinico progetto di disarticolazione della giustizia italiana. Al<br />

dispiegarsi di tale cinico progetto assiste un pubblico esterrefatto e sgomento di avvocati, di<br />

personale giudiziario, di magistrati, di professionisti della sicurezza e, soprattutto, di tanti cittadini.<br />

Mentre questa maggioranza - tristemente ridotta al rango di mera esecutrice di ordini... (Il<br />

microfono si disattiva automaticamente).<br />

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.


PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento<br />

elettronico, dell'emendamento 4.0.1000, presentato dal relatore.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE.Riprendiamo l'esame dell'emendamento 1.0.1002, precedentemente accantonato.<br />

GARRAFFA (PD). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

GARRAFFA (PD). Signor Presidente, è sorto un problema tecnico. Da quando lei si è insediato in<br />

Presidenza, sentiamo una voce a 78 giri. Invito i tecnici a rimettere la puntina a 45 giri.<br />

PRESIDENTE.Senatore Garraffa, non ho capito. Desidero garantire uniformità dei lavori dell'Aula, ci<br />

mancherebbe.<br />

GARRAFFA (PD). Bisogna cambiare la puntina da 78 a 45 giri.<br />

PRESIDENTE. Ognuno ha il proprio metodo; l'importante è garantire a tutti libertà di espressione e<br />

correttezza nel voto.<br />

Come ho detto, l'emendamento 1.0.1002 del relatore era stato accantonato. Do la parola al<br />

senatore Valentino per un chiarimento.<br />

VALENTINO, relatore. Presidente, l'articolo 1 del disegno di legge che oggi discutiamo introduce<br />

anche il tema delle giurisdizioni amministrative e contabili.<br />

Come ho già avuto modo di dire nel corso della precedente seduta, si è ritenuto che sia la pretesa<br />

punitiva dello Stato che la pretesa risarcitoria debbano essere contenute in termini circoscritti, pena<br />

la sanzione processuale.<br />

Pertanto, confermo l'emendamento, che varrà naturalmente per i processi futuri, in quanto la<br />

modifica entrerà in vigore dopo che questo disegno di legge sarà legge dello Stato. Lo confermo,<br />

quindi, nella sua interezza.<br />

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere.<br />

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Presidente, desidero solo ricordare - questa<br />

mattina lei non era presente e abbiamo già discusso al riguardo - che gli emendamenti in questione<br />

erano stati accantonati proprio su sua indicazione, affinché ci fosse un emendamento scritto<br />

sull'ipotesi di accordo che avevo manifestato rispetto all'obiezione del senatore Li Gotti.<br />

Pertanto, abbiamo presentato un subemendamento all'articolo successivo, quello della norma<br />

transitoria, che risolve i problemi, almeno secondo il nostro parere.<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1002.<br />

PIGNEDOLI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

PIGNEDOLI (PD). La ripetizione dei nostri interventi letti di fronte a voi, ad una maggioranza<br />

tristemente ridotta a mera esecutrice di ordini, mira a gridare al Paese che alla fine di questo<br />

percorso esiste un solo scenario: lo scempio della giustizia italiana.<br />

Di questo scempio vi assumete davanti al Paese tutta la responsabilità politica e morale. (Applausi<br />

dal Gruppo PD).<br />

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, sinceramente non comprendo la ragione per la quale la<br />

maggioranza ha voluto introdurre questa norma che distrugge totalmente il giudizio davanti alla<br />

Corte dei conti degli amministratori e dei funzionari che si macchino di un reato molto più grave da<br />

un certo punto di vista - ad esempio, dalla prospettiva del federalismo fiscale - cioè quello di aver<br />

arrecato un danno alla finanza pubblica, alle finanze dello Stato, delle Regioni, dei Comuni, delle<br />

Province e così via.<br />

Non ne capisco sinceramente la ragione, perché peraltro questa disposizione - poi della norma<br />

transitoria, quando sarà oggetto di discussione, parleremo - distrugge il giudizio contabile e, quindi,<br />

rende di fatto impossibile la celebrazione dei giudizi di responsabilità degli amministratori il giorno


in cui voi, con le vostre deleghe sul federalismo fiscale, trasferirete più competenze, più poteri di<br />

spesa agli enti locali. Quindi, è illogico, da un lato, devolvere al sistema delle autonomie maggiori<br />

competenze e un maggiore potere di imposizione fiscale e, dall'altro, non rafforzare i poteri di<br />

controllo della giurisdizione della Corte dei conti per verificare se quelle tasse, se quelle imposte, se<br />

quel prelievo fiscale che gli amministratori locali richiedono siano funzionali all'interesse pubblico<br />

oppure allo sperpero di risorse dei contribuenti.<br />

Questa è la cosa che non si capisce di ciò che state facendo, o meglio non la si capisce nella logica<br />

della coerenza di un progetto politico che dite di voler portare avanti con il federalismo fiscale. Si<br />

spiega in una logica diversa, che è tutta contingente: quella cioè di evitare che si possa celebrare in<br />

una determinata fase storica una serie di processi contabili. Ebbene, in questa logica quello che<br />

state facendo è assolutamente coerente. Disprezzabile politicamente, ma coerente.<br />

Da questo punto di vista, però, mi permetto di segnalare un paio di questioni, perché state varando<br />

una norma che è assolutamente fuori da qualsiasi criterio di costituzionalità. Infatti, non potete<br />

distinguere la durata di un processo davanti alla Corte dei conti a seconda della quantificazione del<br />

danno: questo è un espediente che serve solo ad accorciare alcuni processi e solo per l'applicazione<br />

della norma transitoria. Allora, abbiate il coraggio di assumervi la responsabilità davanti ai vostri<br />

elettori di questa norma (questa sì, allucinante) perché avete i numeri per approvarla, ma abbiate<br />

anche l'onestà intellettuale di dire che avete introdotto questa soglia solo perché ci sono dei<br />

processi pendenti davanti alla Corte dei conti che durano da più di due anni e che, siccome forse<br />

riguardano qualcuno che vi interessa, non avete alcun interesse a che vengano celebrati.<br />

Diventa più chiaro ciò che si sta facendo e verosimilmente può darsi che si individui una soluzione<br />

migliore rispetto a quella di distruggere l'intero sistema del giudizio della Corte dei conti. Perché<br />

voi, per fare questa porcheria, state sostanzialmente affidando al pubblico ministero presso la Corte<br />

dei conti poteri enormi. Ma le leggete le cose che scrivete? State dicendo che la fase delle<br />

contestazioni che il pubblico ministero fa all'amministratore non rientra nel computo del periodo<br />

relativo alla prescrizione del processo: la tagliola scatta nel momento in cui l'atto di citazione in<br />

giudizio viene depositato presso la segreteria della sezione giurisdizionale della Corte dei conti, ma<br />

la fase precedente in cui il pubblico ministero raccoglie le prove sulla responsabilità contabile, attiva<br />

la Guardia di finanza (come è giusto che venga fatto), dispone di tutti i mezzi istruttori<br />

unilateralmente e poi chiede le controdeduzioni alla parte, ma senza alcun contraddittorio, questa<br />

fase è libera nel tempo, ha una durata verosimilmente illimitata e non è soggetta alla tagliola.<br />

Perché fate questo? Perché è una fase che non vi interessa, perché verosimilmente non avete alcun<br />

caso concreto a cui doverla applicare.<br />

Guardando questa norma a regime, mi chiedo se vi rendete conto di come state intervenendo,<br />

eliminando la norma anche sull'appello per i giudizi in corso che rende ancora più illogico e<br />

incostituzionale il testo. Ne spiegherò le ragioni: vi è un'assoluta disparità di trattamento con ciò<br />

che avete fatto sul giudizio penale, in cui si può discutere dei limiti di tempo, ma si è giustamente<br />

stabilita una virata anche per i giudizi in Cassazione. Ricordo a me stesso che le decisioni che la<br />

Corte dei conti prende in sede di appello sono ricorribili per Cassazione, però il termine del giudizio<br />

per Cassazione relativo alle decisioni della Corte dei conti non rientra nella ragionevole durata del<br />

processo, il che mi sembra una castroneria.<br />

Ma, tralasciando questo aspetto, secondo voi è possibile che la durata del giudizio contabile la<br />

stabilisca il pubblico ministero? Perché la quantificazione del danno patrimoniale, la contestazione<br />

del danno è quella fatta dal pubblico ministero. Vi sembra normale che sia il pubblico ministero a<br />

stabilire se quel giudizio dovrà durare due o tre anni? È evidente che farà in modo che tutti i giudizi<br />

durino tre anni e alzerà il livello della contestazione del danno patrimoniale. E questo non va a<br />

detrimento del diritto di difesa? Non va contro l'interesse del contraddittorio e della tutela dei<br />

convenuti nel giudizio contabile?<br />

Altra considerazione che mi permetto di fare: voi ritenete che il periodo dei due o dei tre anni<br />

debba essere una fase temporale nella quale non si debbono computare gli adempimenti istruttori<br />

nel corso del giudizio. Ritenete solo che debba essere tolto dal computo dei due o dei tre anni e<br />

tempo conseguente ai rinvii chiesti dalla parte convenuta, che è una cosa giusta. Quando però, ad<br />

esempio, una sezione della Corte dei conti rimette alle sezioni riunite una questione giuridica<br />

particolarmente complessa, sulla quale vi è contrasto di opinione e d'indirizzo fra diverse sezioni,<br />

per avere un'indicazione univoca sul principio o sulla interpretazione della norma da applicare, il<br />

tempo necessario a che le sezioni riunite decidano viene calcolato nell'ambito dei due o dei tre anni.<br />

Ed ancora, quando la Corte dei conti magari non si fida delle contestazioni o delle richieste che<br />

avanza il pubblico ministero e chiede e dispone un'ordinanza istruttoria per accertare essa stessa<br />

direttamente se i fatti che sono portati in giudizio costituiscono causa di responsabilità erariale, il<br />

tempo per l'esecuzione di queste ordinanze e per l'acquisizione della prova da parte della Corte dei


conti non viene calcolato nell'ambito della durata del processo. Lo stesso per quanto riguarda la<br />

remissione alla Corte costituzionale, e così via.<br />

Allora, in buona sostanza, per salvare qualcuno da qualche processo davanti alla Corte dei conti,<br />

state sostanzialmente distruggendo il processo contabile e - nella migliore delle ipotesi - state<br />

togliendo alla difesa dei convenuti il diritto di spiegare le proprie ragioni nell'ambito del giudizio,<br />

affidando al pubblico ministero presso la Corte dei conti poteri illimitati e indiscriminati. Credo che<br />

questa sia veramente l'eterogenesi dei fini e che la norma in esame, che avete costruito su misura<br />

per qualcuno, alla fine risulterà controproducente e distruttiva, perché non dà agli amministratori<br />

neanche la possibilità di dimostrare se quelle risorse, quelle spese o quegli atti sono conformi o no<br />

all'interesse generale.<br />

Di questo non vi interessa nulla. E che non interessi nulla a voi poco importa; mi meraviglia invece<br />

che la Lega, che del federalismo fiscale ha fatto la propria battaglia principale, abbia consentito di<br />

distruggere uno degli strumenti fondamentali perché esso possa trovare attuazione. (Applausi dai<br />

Gruppi UDC-SVP-Aut e PD).<br />

LUSI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.<br />

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.<br />

LUSI (PD). Signor Presidente, per non abusare del tempo a mia disposizione, parlerò soltanto del<br />

terzo comma di questo emendamento.<br />

Ovviamente confermo di aver preso la parola in dissenso dal mio Gruppo, ma trovo che le<br />

considerazioni mosse dal collega D'Alia siano non solo valide, ma corrette.<br />

Signor relatore, signor Sottosegretario, vorrei che ci convinceste di questo passaggio: sapete<br />

meglio di me che, allo stato attuale, il giudizio di responsabilità contabile è uno dei migliori dal<br />

punto di vista dell'efficienza e dell'efficacia. È tendenzialmente un processo per tabulas, quindi<br />

abbastanza facile da gestire da parte delle procure e anche in termini di giudizio perché, tra la<br />

risposta, la memoria e la comparsa, di solito questo procedimento si gioca all'interno di una o al<br />

massimo due udienze, a meno che non sia particolarmente complesso.<br />

Qui, però, c'è un punto non chiaro. Nel comma 3, il relatore scrive: «Nel caso in cui il danno<br />

erariale, sia pure contestato con un'unica citazione, per ogni singolo fatto dannoso non superi il<br />

valore di euro trecentomila, il termine indicato nel comma 1, lettera a) è di due anni».<br />

Collega Valentino, è raro - ma accade - che il fatto dannoso sia contestato ad una sola persona;<br />

tendenzialmente - e sottolineo questo avverbio - è contestato a più persone. Come va interpretato,<br />

allora, questo comma 3? L'avete scritto chiaramente, in realtà: parlate di fatto dannoso, non di<br />

soggetti indagati oppure coimputati per il medesimo fatto; né fate riferimento alla singola persona<br />

coimputata: voi scrivete «per ogni singolo fatto dannoso», il che significa che se in un<br />

procedimento ci sono «n» persone...<br />

PRESIDENTE. Senatore Lusi, la invito a concludere.<br />

LUSI (PD). Ho terminato, signor Presidente.<br />

Se in un procedimento ci sono «n» persone imputate per il medesimo fatto dannoso, questo<br />

importo massimo di 300.000 euro, ovviamente, si riduce pro quota per le singole persone. Ciò<br />

significa che nella stragrande maggioranza dei casi - mi rivolgo al Sottosegretario che oggi<br />

rappresenta il Governo - i procedimenti per responsabilità contabile vengono ascritti al comma 3,<br />

dal punto di vista del termine applicato secondo la lettera a) del comma 1, perché la stragrande<br />

maggioranza dei procedimenti si trova al di sotto della soglia indicata.<br />

Concludendo, signor Presidente, è vero che il giudizio di responsabilità contabile è tra i più efficaci<br />

ed efficienti del nostro ordinamento, ma il termine di due anni, nel rapporto tra la lettera a) del<br />

comma 1, il comma 2 e l'applicazione del comma 3, che pone un «tetto soglia» per il fatto dannoso<br />

di 300.000 euro, è così basso da rendere totalmente inutile l'esercizio di questa attività.<br />

Ecco perché mi asterrò dalla votazione di questo emendamento, perché, oltre ad essere foriero di<br />

un'interpretazione difficile, che non so quando risolverete se non lo farete in questa sede, diventerà<br />

di fatto il modo per essere esenti dalla responsabilità. (Applausi dal Gruppo PD).<br />

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo


PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.1002, presentato dal relatore, nel testo emendato.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1001/1.<br />

MARITATI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

MARITATI (PD). Signor Presidente, tralascio la Corte europea dei diritti dell'uomo e il riferimento al<br />

cinico progetto che abbiamo ripetuto abbastanza e che credo sia stato recepito dai colleghi della<br />

maggioranza. Insisto brevemente sul passaggio relativo alla maggioranza tristemente ridotta al<br />

rango di mera esecutrice di ordini. Badate colleghi, questa è un affermazione pesante,<br />

un'affermazione grave, che non è e non vuole essere di offesa, ma che esprime la nostra forte<br />

preoccupazione per come un numero così elevato di colleghi possa ridursi in questo stato.<br />

Non conosco tutti i colleghi della maggioranza, ma alcuni sì, e a loro mi rivolgo, a voi colleghi che<br />

siete esperti di alto livello morale e culturale: non potrete dire domani di non aver capito, perché<br />

avete ben capito che questa è una legge che devasterà la giustizia italiana! Vi state però<br />

assumendo l'onere e la responsabilità davanti al Paese di votarla, quando ben sapete che per<br />

ridurre i tempi della giustizia ci sono altri rimedi, che non volete adottare. (Commenti dai banchi<br />

della maggioranza).<br />

LONGO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

LONGO (PdL). Signor Presidente, signore e signori del Senato, non ho ben compreso che cosa abbia<br />

fatto oggi la Corte europea dei diritti dell'uomo. Mi pare di capire che abbia preso una decisione che<br />

ha fatto felice una parte della minoranza, quella rappresentata dal Partito Democratico.<br />

Ma al tacere di questo, io ho qui sentito questa minoranza che si è esercitata in un'elegante tantra<br />

ripetitivo, creando un'atmosfera elegantemente orientaleggiante. Ebbene, a questa atmosfera<br />

desidero contribuire con la seguente dichiarazione, di cui ovviamente mi assumo in pieno la<br />

responsabilità storica, morale, civile e politica. Prego, un po' di attenzione: «Hare Hare Krishna<br />

Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Hare Krishna Hare». Grazie, signor Presidente. (Applausi dal<br />

Gruppo Pdl. Commenti dei senatori Garraffa e Lusi).<br />

LUSI (PD). È meglio Ghedini!<br />

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento<br />

elettronico, dell'emendamento 4.0.1001/1, presentato dal senatore D'Alia.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Colleghi, per la prosecuzione dei lavori vorrei dire questo. (Brusìo). Gradirei un<br />

minimo di attenzione da parte di tutti.<br />

Siamo in coda ai lavori, manca una ventina di votazioni. Sapete quali siano stati sempre<br />

l'orientamento e l'atteggiamento di questa Presidenza: di consentire a qualunque Gruppo, anche a<br />

fronte dell'esaurimento dei tempi, l'intervento di un minuto per garantire la libertà d'espressione e il<br />

diritto di parola nel merito dei provvedimenti. È inutile sottolineare come questo minuto di parola<br />

sinora sia stato utilizzato non tanto per manifestare perplessità o valutazioni nel merito del singolo<br />

emendamento, ma per svolgere un'attività semiostruzionistica (non voglio definirla ostruzionistica).<br />

Invito quindi i colleghi, da questo momento in poi, a chiedermi la parola soltanto nel caso in cui<br />

debbano intervenire nel merito dell'emendamento: in quel caso questa Presidenza non si sottrarrà


alla propria consuetudine di garantire il diritto di parola. Nel caso in cui, invece, dovesse essere<br />

ripetuta una dichiarazione di voto che nulla ha a che vedere con l'emendamento e che quindi va in<br />

discrasia con quello che è stato il mio orientamento, vi prego di evitarlo, perché il diritto di parola di<br />

un minuto lo garantisco sempre, ma purché vi sia un intervento nel merito del provvedimento,<br />

anche perché siamo alla fine. (Proteste dal Gruppo PD).<br />

LEGNINI (PD). Ma non esiste, Presidente!<br />

GARRAFFA (PD). Non esiste! Non esiste! Non esiste! Non esiste!<br />

PRESIDENTE.Senatore Garraffa, intervenga nel merito e parlerà per un minuto.<br />

CAROFIGLIO (PD). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

CAROFIGLIO (PD). Signor Presidente, rispettosamente, devo esprimere dissenso dall'enunciazione<br />

che lei ha testé formulato. A voler analizzare il senso della sua dichiarazione d'intenti (non so se è<br />

un provvedimento o altro), si introduce, secondo ciò che lei ci ha detto or ora, una facoltà, che non<br />

credo sia prevista dalla disciplina che regola le nostre attività, di intervento nel merito delle<br />

dichiarazioni di voto dei singoli parlamentari, che davvero, col dovuto rispetto, credo non rientri<br />

nelle sue prerogative. (Applausi dal Gruppo PD).<br />

PRESIDENTE. Senatore, mi consenta di dissentire dal suo parere, perché ho sempre garantito<br />

libertà di parola per dare la possibilità di parlare a tutti i parlamentari. Andiamo avanti, per<br />

cortesia.<br />

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1001/2.<br />

PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

PERDUCA (PD). Vorrei segnalare al senatore Longo che un conto è il mantra e un conto è il tantra,<br />

quindi faccia attenzione all'uso delle parole.<br />

Nel giorno in cui si denuncia lo scempio della giustizia, vorrei ricordare che i Radicali denunciano la<br />

qualità dell'amministrazione della giustizia in Italia da oltre trent'anni e altrettanto fa da un<br />

quindicennio la Corte europea dei diritti dell'uomo. Quindi le responsabilità credo siano ampiamente<br />

condivise e, ahimé, mai ritenute condivisibili da chi invece denuncia tale stato.<br />

È chiaro che questo non è un ostruzionismo: è soltanto una sorta di "sfogatoio", perché la<br />

maggioranza, con i numeri che ha, in effetti fa quello che vuole. Domani avremo in Aula il Ministro<br />

della giustizia e sarà interessante ascoltare se, a seguito delle minuzie di questo provvedimento, ci<br />

sarà qualche notizia degna di essere chiamata tale dal Ministro. (Applausi della senatrice Garavaglia<br />

Mariapia).<br />

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, poiché voteremo domani (credo verso mezzogiorno,<br />

dopo le dichiarazioni di voto), ritengo possa essere dato del tempo in più ai colleghi di opposizione<br />

se, come lei dice giustamente, intendono fare considerazioni sul merito delle questioni.<br />

Noi non abbiamo aderito a questa tecnica di opposizione perché per nostra impostazione non la<br />

condividiamo; tuttavia, è evidente che se non si dà ai colleghi la possibilità di discutere su alcune<br />

questioni, ormai finali, che riguardano la norma transitoria, loro non hanno altro strumento.<br />

Vorrei dare il buon esempio a tale riguardo. Il mio Gruppo ha a disposizione quattordici minuti: ne<br />

sprecherò - vista l'attenzione - quattro per la dichiarazione di voto sulla norma transitoria e, se lei<br />

lo ritiene possibile, cederò 10 minuti ai colleghi del Partito Democratico e dell'Italia dei Valori, per<br />

consentire di sviluppare le loro osservazioni sul merito delle questioni.<br />

PRESIDENTE. Senatore D'Alia, la ringrazio del suo intervento, perché è in sintonia con quella che<br />

era la mia manifestazione di pensiero. Avevo invitato i colleghi dell'opposizione, anticipando che<br />

avrei garantito il diritto di parola di un minuto, ad utilizzare quella libertà di espressione per un<br />

minuto entrando nel merito dei provvedimenti, evitando invece interventi ripetitivi che sapevano di<br />

ostruzionismo. Da parte della Presidenza non vi è stata mai, né vi sarà mai, la volontà di strozzare<br />

il dibattito o la libertà di parola dei colleghi, purché - vivaddio - si entri nel merito<br />

dell'emendamento che si discute, non del provvedimento in senso lato.<br />

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.


PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.1001/2, presentato dalla senatrice Poretti e da<br />

altri senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.0.1001/3.<br />

GARRAFFA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

GARRAFFA (PD). Signor Presidente, siamo di fronte a una scelta tragica. Con il provvedimento in<br />

esame potrà accadere che, con un semplice calcolo delle probabilità, si introduca un incentivo a<br />

violare la legge, sapendo di poter contare su un'alta probabilità di farla franca in barba alla legge<br />

stessa, soprattutto nelle grandi città. A Palermo, in corte d'appello, su 66 magistrati ne operano<br />

solo 47; degli 88 giudici di pace ne mancano all'appello 28; nella magistratura ordinaria non togata<br />

la scopertura è del 32 per cento; nell'organico del personale amministrativo su 1.830 dipendenti ne<br />

mancano 293; 55 dovrebbero essere i direttori di cancelleria, ma solo 38 operano; 17 i cancellieri<br />

sui 72 previsti.<br />

Con il processo breve quanti mafiosi verranno liberati? Un collegamento audiovisivo, un<br />

trasferimento saltato: si darebbe quindi la stura a quella che io e molti altri chiamiamo la megaamnistia.<br />

Colleghi della maggioranza, vergognatevi! (Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal<br />

Gruppo PdL).<br />

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.0.1001/3, presentato dalla senatrice<br />

Poretti da altri senatori, fino alle parole «per i quali».<br />

Non è approvato.<br />

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.0.1001/3 e l'emendamento<br />

4.0.1001/4.<br />

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1001/5.<br />

DE LUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

DE LUCA (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei riprendere un invito rivolto alla<br />

maggioranza e al Governo nella conclusione del dibattito generale. Abbiate il coraggio di votarvi<br />

senza una patetica ipocrisia una norma costituzionale a maggioranza, che è ampia, come l'avete in<br />

quest'Aula (fra l'altro, il 90 per cento nel Paese, perché il 10 per cento è di astenuti). Occorrono i<br />

tempi contingentati e in cinque mesi si risolve; tutto, ovviamente, a garanzia di un solo vertice<br />

dello Stato, il Presidente del Consiglio, e così evitiamo questo scempio.<br />

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.1001/5, presentato dal senatore Ceccanti e da altri<br />

senatori.<br />

Non è approvato.<br />

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.0.1001/6.<br />

<strong>DELLA</strong> SETA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

<strong>DELLA</strong> SETA (PD). Signor Presidente, farò una breve dichiarazione di voto. La ripetizione dei nostri<br />

interventi, letti di fronte a una maggioranza tristemente - soprattutto per la vostra dignità - ridotta<br />

a mera esecutrice di ordini, mira a gridare al Paese che alla fine di questo percorso esiste un solo<br />

scenario: lo scempio della giustizia italiana.<br />

Di tale scempio vi assumete oggi, davanti al Paese, tutta la responsabilità politica e morale.<br />

(Applausi dal Gruppo PD).<br />

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.


PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 4.0.1001/6, presentato dal senatore<br />

Li Gotti e da altri senatori, fino alle parole «il comma 1».<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.0.1001/6 e<br />

l'emendamento 4.0.1001/7.<br />

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.0.1001/8.<br />

GRANAIOLA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

GRANAIOLA (PD). Signor Presidente, non ripeterò le parole che hanno detto i miei colleghi, ma una<br />

cosa ci tengo a dirvela. Io mi auguro che questa responsabilità grossa che vi prendete nei confronti<br />

del Paese non voglia significare niente per quanto riguarda le morti sul lavoro e il disastro<br />

ferroviario di Viareggio. Come ho avuto occasione di dire al senatore Valentino in Commissione, mi<br />

auguro che non ci siano ripercussioni in tal senso, perché allora la responsabilità sarebbe elevata<br />

all'ennesima potenza. (Applausi dal Gruppo PD).<br />

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 4.0.1001/8, presentato dal senatore<br />

Chiurazzi e da altri senatori, fino alle parole «con le seguenti».<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.0.1001/8 e<br />

l'emendamento 4.0.1001/9.<br />

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1001/10.<br />

GARRAFFA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

GARRAFFA (PD). Signor Presidente, ho parlato della Sicilia, adesso parliamo dell'Europa.<br />

Nel giorno in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo... (Proteste dal Gruppo PdL).<br />

PRESIDENTE. Colleghi, stiamo finendo, per cortesia.<br />

GARRAFFA (PD). ...dichiara inammissibile il ricorso di un Ministro del I Governo Berlusconi,<br />

condannato con sentenza definitiva per corruzione aggravata, così riconoscendo l'equità del giudizio<br />

cui egli è stato sottoposto, la maggioranza si accinge ad un ulteriore, devastante passaggio del suo<br />

cinico progetto di disarticolazione della giustizia italiana.<br />

Al dispiegarsi di questo cinico progetto assiste un pubblico esterrefatto e sgomento di avvocati, di<br />

personale giudiziario, di magistrati, di professionisti della sicurezza e, soprattutto, di cittadini.<br />

Mentre questa maggioranza - tristemente ridotta al rango di mera esecutrice di ordini - parla di<br />

dialogo, rifiuta con cocciuta e inquietante determinazione ogni ipotesi di miglioramento del testo in<br />

discussione, rendendo drammaticamente trasparenti le vere ragioni del suo procedere. Vi è uno


scenario che si intravede, alla fine di questo percorso. Questo scenario è né più né meno che lo<br />

scempio della giustizia italiana. Lasciatemelo ripetere: lo scempio della giustizia italiana.<br />

Di questo scempio vi assumete davanti al Paese tutta la responsabilità, politica e morale.<br />

Vergognatevi di nuovo! (Applausi dal Gruppo PD. Proteste dal Gruppo PdL).<br />

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata). (La senatrice Adamo chiede di poter intervenire).<br />

Senatrice Adamo, la dichiarazione di voto per il Gruppo è già stata fatta. Ora c'è una richiesta di<br />

voto elettronico ed io ho verificato che è appoggiata.<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.1001/10, presentato dalla senatrice Adamo e da<br />

altri senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1001/11.<br />

ADAMO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

ADAMO (PD). Signor Presidente, io mi ero prenotata per fare una dichiarazione di voto<br />

sull'emendamento 4.0.1001/10, raccogliendo il suo invito ad entrare nel merito, a prescindere dal<br />

fatto che non stiamo facendo interventi ostruzionistici, ma semmai di protesta politica perché la<br />

maggioranza non si esprime nel merito dei nostri emendamenti. E questa è una cosa diversa.<br />

Abbiamo appena respinto - mi dispiace di non essere riuscita ad attirare l'attenzione dei colleghi -<br />

un piccolo emendamento di merito alla norma transitoria concernente i reati reiterati oltre il 2006.<br />

Infatti, stiamo attenti, come rischia di accadere per il "processo derivati" di Milano (reati 2005,<br />

2006 e 2007), i processi relativi ai reati commessi fino al 2 maggio 2006 andranno in prescrizione e<br />

quelli relativi al 2007 no; però, fino al 2006 si tratta di un danno per cui il Comune di Milano chiede<br />

75 milioni di euro di risarcimento, mentre per il 2007 il risarcimento ammonta a soli 25 milioni.<br />

La maggioranza non deve offendersi se diciamo che siete ridotti ad essere esecutori di ordini o di<br />

dimostrazioni di prove d'amore che vi ha chiesto il presidente Berlusconi. Questo emendamento non<br />

c'entrava niente con tutto il resto: era di buonsenso, ve l'ha chiesto il sindaco Moratti. Ma non c'è<br />

niente che tenga, perché, quando suona il richiamo della foresta, tutti rispondono compatti.<br />

(Applausi dal Gruppo PD).<br />

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.1001/11, presentato dal senatore Carofiglio e da<br />

altri senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1001/12.


DI GIOVAN PAOLO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

DI GIOVAN PAOLO (PD). Signor Presidente, colleghi, avremmo voluto stupirvi con effetti speciali,<br />

ma l'impegno della nostra lotta di liberazione per la maggioranza non conosce soste. Mi permetta<br />

solo di dirvi: no al processo breve, no alle briglie corte, libertà per i detenuti politici, liberateli senza<br />

condizioni! (Applausi dal Gruppo PD).<br />

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.1001/12, presentato dal senatore Carofiglio e da<br />

altri senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.0.1001/13, presentato dal senatore<br />

D'Ambrosio e da altri senatori, fino alle parole «con le seguenti».<br />

Non è approvata.<br />

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.0.1001/13 e l'emendamento<br />

4.0.1001/14.<br />

Metto ai voti l'emendamento 4.0.1000/15, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.<br />

Non è approvato.<br />

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.0.1001/17.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 4.0.1001/17, presentato dalla<br />

senatrice Della Monica e da altri senatori, fino alle parole «con le seguenti».<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.0.1001/17 e<br />

l'emendamento 4.0.1001/18.<br />

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1001/16.<br />

PERDUCA (PD). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

PERDUCA (PD). Signor Presidente, posso invitare i senatori Segretari a dare uno sguardo in Aula?<br />

Ho visto alcune postazioni in cui, pur in assenza del senatore, si è accesa la luce rossa in occasione<br />

della scorsa votazione.<br />

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.1001/16, presentato dal senatore Maritati e da altri<br />

senatori.<br />

Non è approvato.<br />

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1001/19.


INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.1001/19, presentato dal senatore Carofiglio e da<br />

altri senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.1001/20, presentato dal senatore Galperti e da altri<br />

senatori.<br />

Non è approvato.<br />

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1001/21.<br />

LEGNINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento<br />

elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,<br />

mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.1001/21, presentato dal senatore Maritati e da<br />

altri senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.0.1001/22, presentato dal senatore<br />

Maritati e da altri senatori, fino alla parola «dell'articolo 531-bis».<br />

Non è approvata.<br />

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.0.1001/22 e l'emendamento<br />

4.0.1001/23.<br />

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1001/24.<br />

SANGALLI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

SANGALLI (PD). Signor Presidente, avevo dei dubbi se prendere la parola, ma il suo intervento mi<br />

ha convinto della necessità di ripetere nelle nostre dichiarazioni che siamo di fronte ad uno scempio<br />

grave della giustizia italiana. È necessario gridare al Paese che questo percorso va cambiato e che<br />

vi è una maggioranza che si assume la responsabilità di questo scempio.<br />

Faccio tali affermazioni perché penso che questo sia il merito del provvedimento in esame. In ogni<br />

emendamento che non viene discusso e che viene immotivatamente respinto c'è il merito per dire<br />

che stiamo commettendo un grave errore che non semplifica la nostra giustizia. Credo che vada<br />

ribadito: viene fatto scempio della giustizia italiana. (Applausi dal Gruppo PD).<br />

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo


PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.1001/24, presentato dal senatore Galperti e da<br />

altri senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1001/25.<br />

FERRANTE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

FERRANTE (PD). Signor Presidente, colleghi della maggioranza, voi manifestate fastidio per il fatto<br />

che reiteriamo i nostri interventi, ma il fatto che cerchiamo di concentrarci sulla circostanza che<br />

oggi è il giorno in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara inammissibile il ricorso di un<br />

Ministro del I Governo Berlusconi, condannato con sentenza definitiva per corruzione aggravata,<br />

non è estraneo allo scempio che state compiendo parlando fuori di qui di dialogo ed essendo in<br />

realtà in questa sede soltanto meri esecutori di ordini che arrivano dall'alto. Come diceva prima<br />

giustamente la senatrice Adamo, anche quando ci sono emendamenti di buon senso li rifiutate. Il<br />

problema è che state facendo uno scempio; dovete averne la responsabilità e la consapevolezza, e<br />

noi non ci stancheremo, con l'unica maniera che abbiamo a disposizione, di ripeterlo e di ribadirlo<br />

fino alla fine. (Applausi dal Gruppo PD).<br />

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dal senatore Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,<br />

mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento<br />

elettronico, dell'emendamento 4.0.1001/25, presentato dalla senatrice Adamo e da altri senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1001/26.<br />

MARINARO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

MARINARO (PD). Signor Presidente, vogliamo continuare nella ripetizione dei nostri interventi letti<br />

di fronte a questa maggioranza perché vogliamo gridare al Paese che, alla fine di questo percorso<br />

che voi ostinatamente volete perseguire, esiste un solo scenario: lo scempio della giustizia italiana.<br />

Vedete, di questo scempio vi assumete tutta la responsabilità politica e morale davanti al Paese ed<br />

anche tutta la responsabilità politica davanti al Consiglio d'Europa e all'Unione europea, che<br />

riconosce l'universalità dei diritti e l'equità del giudizio a livello europeo.<br />

Di fronte a ciò credo dobbiate dare atto all'opposizione del suo diritto di dire la sua e di gridare al<br />

Paese tutto il suo sdegno e la sua opposizione. (Applausi dal Gruppo PD).<br />

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dal senatore Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,<br />

mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo


PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento<br />

elettronico, dell'emendamento 4.0.1001/26, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri<br />

senatori.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato non approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1001/300.<br />

LEGNINI (PD). Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

LEGNINI (PD). Signor Presidente, intervengo per un richiamo al Regolamento su una questione che<br />

ritengo essere di un qualche rilievo; quindi, la prego di prestare attenzione. Abbiamo approvato<br />

poco fa l'emendamento 4.0.1000 del relatore, il quale introduce l'articolo 4-bis di questa legge e<br />

affronta la materia del regime transitorio del cosiddetto processo breve. Questa norma che la<br />

maggioranza ha votato poco fa ci dice che le norme sul processo breve si applicano, per i processi<br />

pendenti, a quelli relativi alla cosiddetta responsabilità penale dell'impresa e delle persone<br />

giuridiche. Questo il testo che abbiamo votato mezz'ora fa.<br />

Ora ci troviamo di fronte a due emendamenti (il 4.0.1001/300 del Governo e il 4.0.1001 del<br />

relatore), che presentano evidenti profili di preclusione. È questo il punto del richiamo al<br />

Regolamento, in particolare all'articolo 97, comma 2.<br />

Infatti, l'emendamento 4.0.1001 affronta il medesimo oggetto del regime transitorio del processo<br />

breve, anche se in questo caso si riferisce, per i motivi che sappiamo, agli imputati persone fisiche:<br />

è la norma, per intenderci, che dovrebbe salvaguardare il Presidente del Consiglio dai noti processi<br />

pendenti. Per far questo, si propone di introdurre un articolo 4-bis. Basta leggere il testo.<br />

PRESIDENTE. La invito a concludere.<br />

LEGNINI (PD). Presidente, sto sostenendo...<br />

PRESIDENTE. Ma sta parlando già da tre minuti.<br />

LEGNINI (PD). Per il richiamo al Regolamento, non mi sembra che vi siano limitazioni di carattere<br />

temporale così rigide.<br />

PRESIDENTE. Continui pure.<br />

LEGNINI (PD). È evidente, signor Presidente, che quest'Aula non può votare un altro articolo 4-bis,<br />

dal momento che ne abbiamo già votato uno sulla medesima materia, cioè la disciplina transitoria.<br />

Pertanto, l'emendamento 4.0.1001 del relatore dovrebbe essere dichiarato precluso.<br />

Inoltre, signor Presidente, il subemendamento del Governo 4.0.1001/300 fa riferimento ad un<br />

comma 3 dell'articolo 4-bis che in realtà, nel testo che abbiamo approvato prima con<br />

l'emendamento 4.0.1000, non esiste.<br />

È una materia molto delicata, signor Presidente, su cui tra l'altro c'è un precedente recentissimo,<br />

precisamente nella seduta del 13 maggio 2009. In quella occasione, fu approvato dall'Aula un<br />

emendamento riguardante la tutela penale dei diritti di proprietà industriale (la contraffazione,<br />

l'alterazione e così via). Poiché erano stati presentati due emendamenti che affrontavano il<br />

medesimo argomento, uno dal relatore (emendamento 9.740) ed uno dal Governo (emendamento<br />

9.302), lei dichiarò precluso l'emendamento del Governo, poiché riguardava la medesima materia<br />

oggetto dell'emendamento del relatore, già approvato.<br />

È esattamente la fattispecie che ho appena sottoposto alla sua attenzione: quindi le chiedo di<br />

dichiarare formalmente preclusi gli emendamenti 4.0.1001 e 4.0.1001/300. La prego di non<br />

sostenere, signor Presidente, che si tratta di un errore formale. Ripeto, siamo in presenza non di un<br />

errore formale, ma di due testi dell'articolo 4-bis, entrambi presentati dal relatore: quindi, l'uno<br />

preclude l'altro. (Applausi dal Gruppo PD).<br />

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, l'argomento sviluppato dal senatore Legnini è estremamente<br />

delicato. Con la votazione degli emendamenti, abbiamo introdotto nel testo del disegno di legge un<br />

articolo 4-bis. Ciò è già avvenuto, poco fa abbiamo votato l'emendamento con il quale è stato<br />

inserito un articolo 4-bis, attraverso il quale si estende alle persone giuridiche la normativa sui<br />

tempi di durata del processo. Questo intervento aveva una sua razionalità.<br />

Non possiamo ora introdurre un altro articolo 4-bis, peraltro con un emendamento che non è<br />

sostitutivo dell'altro. Abbiamo già introdotto un articolo 4-bis. Fosse stato un emendamento<br />

sostitutivo si sarebbe potuto dire che poco fa abbiamo approvato l'introduzione di un articolo 4-bis


che ora stiamo modificando. Invece, non si tratta di un emendamento sostitutivo dell'articolo 4-bis:<br />

è il tentativo di introdurre un ulteriore articolo 4-bis.<br />

Io non penso che questi errori accadano per caso. Io ritengo che la buona coscienza dei colleghi<br />

senatori abbia voluto formalmente rendere omaggio a chi questa norma chiedeva, ma che nella<br />

sostanza abbiano voluto proporre qualcosa che non è più proponibile, se non sovvertendo il nostro<br />

Regolamento. Rispettiamo il Senato! (Applausi dai Gruppi IdV e PD).<br />

VALENTINO, relatore. Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, si tratta di fattispecie completamente differenti, perché<br />

l'emendamento 4.0.1000, che pure introduce l'articolo 4-bis,afferisce a vicenda completamente<br />

diversa autonoma: si tratta di un intervento sul decreto legislativo n. 231 del 2001 e non già sulle<br />

vicende contabili. In Commissione, infatti, è stato approvato un emendamento con cui si è stabilito<br />

che le previsioni del comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge si applicano anche all'ipotesi di<br />

responsabilità amministrativa degli enti di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. la<br />

responsabilità amministrativa è cosa completamente diversa da quella contabile. Cosa c'entra<br />

questo con il processo contabile?<br />

Credo che l'intervento sia suggestivo, ma sostanzialmente irrilevante.<br />

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, credo che la questione non sia obiettivamente<br />

strumentale. Qui c'è un problema di garanzia e di forma del procedimento legislativo, di ciò che si<br />

esamina, di ciò che si vota, e la numerazione e la classificazione delle norme in articoli è funzionale<br />

a far sì che il parlamentare, nel momento in cui si esprime, abbia consapevolezza della<br />

consequenzialità logica di ciò che si approva, di ciò che viene soppresso e di ciò che viene<br />

approvato.<br />

Qui c'è un elemento in più. Noi ci troviamo di fronte ad una norma che presenta la stessa<br />

numerazione di una precedente e che viene introdotta nel maxiemendamento successivamente<br />

proposto in Aula dal relatore. La riscrittura di questa disposizione, infatti, è stata fatta in Aula dal<br />

relatore successivamente alla classificazione come articolo 4-bis della norma di cui parlava il collega<br />

Legnini.<br />

Il problema non è quello di dare un'interpretazione autentica: è evidente che questa è un'altra<br />

disposizione e che tutto questo non può che comportare le conseguenze che sul piano<br />

regolamentare il collega Legnini ha esposto. Siamo infatti in presenza di due disposizioni, di cui una<br />

successiva all'altra, che presentano la medesima numerazione. E tutto ciò non è frutto di un refuso,<br />

ma di una chiara intenzione, verosimilmente, di intervenire successivamente con una norma che<br />

sostituisce la precedente o che comunque è in concorrenza con essa. Siamo cioè in presenza di due<br />

articoli 4-bis, il che non è irrilevante dal punto di vista della garanzia del Parlamento e dei singoli<br />

parlamentari nell'esercizio del loro diritto-dovere di voto delle singole proposte.<br />

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, non ho uno lunga esperienza<br />

parlamentare, però, per quanto ho visto sia alla Camera che al Senato, ogni volta che si<br />

aggiungono nuovi articoli la numerazione è sempre la stessa. (ad esempio, 4-bis). Si tratta di<br />

valutare piuttosto se si tratta di materie diverse o della stessa materia.<br />

La norma che abbiamo già votato è stata riscritta dal relatore. Era stata espunta dal testo votato<br />

dalla Commissione. La Commissione ha stabilito (si veda pagina 12 dello stampato), con un voto<br />

che va al di là della maggioranza, che "le previsioni del comma 1 si applicano anche alle ipotesi di<br />

responsabilità amministrativa degli enti di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".<br />

Secondo il relatore, nella relazione di accompagnamento, questa norma approvata dalla<br />

Commissione si traduce in quella disciplina che è stata introdotta dall'emendamento appena votato.<br />

Ora, se per ipotesi sussiste qualche dubbio, siccome il testo votato dalla Commissione, sia pure<br />

nell'ambito di una diversa dizione, è quello che è stato sottoposto all'esame dell'Aula, come più<br />

volte specificato dal relatore, ciò significa che non si applica ai processi in corso ma a quelli nuovi,<br />

in quanto la norma finale della legge regola tutte le norme tranne quelle disciplinate dalla disciplina<br />

transitoria.<br />

Qual è dunque la discussione in atto? Se per ipotesi vi fosse un errore nella scrittura dell'articolo<br />

votato, basterebbe solo correggerlo perché il testo sottoposto a votazione in Aula è quello che si è<br />

votato in Commissione. Era scritto chiaramente che si applicava agli enti e alle persone giuridiche<br />

esclusivamente dal momento di entrata in vigore della legge.


PRESIDENTE. Colleghi, l'identità riferita al numero dell'emendamento è un fatto meramente<br />

formale, che può essere corretto in sede di coordinamento. Come ha ben detto il relatore e come<br />

evidenziato anche dagli Uffici, i due emendamenti trattano di fattispecie diverse. Quindi, non<br />

ritengo di considerare alcuna preclusione in atto.<br />

Metto pertanto ai voti l'emendamento 4.0.1001/300, presentato dal Governo.<br />

È approvato.<br />

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1001, nel testo emendato.<br />

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, è una giornata particolarmente disagevole per noi che ci<br />

occupiamo di diritto. L'unico momento di sollievo è nel fatto che con questo emendamento la<br />

maggioranza si è assicurata un ottimo giudizio di incostituzionalità.<br />

A pagina 117 abbiamo poc'anzi approvato l'emendamento 1.1001, che disciplina la nuova<br />

procedura di ricorso con riferimento alla legge Pinto. Si tratta di norme processuali e giustamente<br />

voi, che ben conoscete l'articolo 11 delle preleggi che recita: «La legge non dispone che per<br />

l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo», di questo nel momento in cui introducevate la nuova<br />

procedura per ricorrere all'indennizzo, ai sensi della legge Pinto, avete previsto il rispetto del<br />

principio del tempus regit actum,perché avete scritto: «Alle domande di equa riparazione proposte<br />

anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge (...) si applica il procedimento di<br />

cui ai commi 4 e seguenti dell'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89», ossia la legge esistente<br />

al momento in cui... Allora lo conoscete questo principio!<br />

Ma nello stesso provvedimento - ecco il criterio di profonda irragionevolezza che vi farà naufragare<br />

nella incostituzionalità - inserite un'altra norma processuale con cui ritenete di poter applicare con<br />

effetto retroattivo la tempistica di un processo sviluppatosi nel passato, quando non esisteva detta<br />

tempistica.<br />

Non solo. Nel comma 1 dell'emendamento 4.0.1001 è scritto: «Nei processi in corso alla data di<br />

entrata in vigore della presente legge». I «processi in corso», quindi anche i processi in Cassazione.<br />

Il giudice della Cassazione, processo in corso, dovrà verificare se siano decorsi più di due anni dal<br />

provvedimento con cui il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale senza che sia stato<br />

definito il giudizio. Facendo questa verifica, qualora abbia ritenuto che non sia stato rispettato il<br />

termine, dovrà pronunciare sentenza di non doversi procedere.<br />

PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, la prego di concludere.<br />

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, sto concludendo.<br />

Sicché prevedete che nel giudizio di Cassazione, attraverso la norma transitoria, il giudice della<br />

Cassazione vada a verificare quanto è successo in primo grado, cioè quello che è successo alcuni<br />

anni fa, e accerti ora per allora se la durata di quel processo già fatto abbia rispettato i termini oggi<br />

introdotti. Questa è una norma palesemente incostituzionale.<br />

Chiedo poi al relatore di capire. Si è fatto un riferimento temporale alla data di entrata in vigore<br />

dell'indulto. Questo riferimento temporale, però, era stato già utilizzato nella legge n. 125 del 2008,<br />

quella "blocca processi", ma con quale portata? In quella legge approvata da questo Parlamento<br />

venivano differenziati i processi sulla base della legge che aveva introdotto l'indulto, tenendo conto<br />

però della pena eventualmente da infliggere che può essere contenuta nei limiti di cui all'articolo 1.<br />

In sostanza, era un riferimento: si sospendono i processi la cui pena si prevede che rientri nei tre<br />

anni previsti dall'indulto. Questa è la legge che abbiamo approvato, la n. 125 del 2008.<br />

Il relatore inserisce lo stesso discrimine temporale, ma non per i reati la cui pena può essere<br />

contenuta nei tre anni, bensì per i reati per i quali è prevista una pena sino a dieci anni meno un<br />

giorno. Quindi, il discrimine del prima e del dopo non ha una ricaduta giuridica come l'aveva nella<br />

legge n. 125 del 2008. È solo un riferimento temporale che non riguarda i processi ma i fatti. Dovrà<br />

spiegarsi per quale motivo, se un fatto è commesso entro il 2 maggio del 2006, ma il processo<br />

sorge successivamente, si deve applicare un termine di due anni come termine ragionevole e<br />

invece, qualora...<br />

VOCI DAI BANCHI <strong>DELLA</strong> MAGGIORANZA. Tempo!<br />

PARDI (IdV). State a sentire!<br />

PRESIDENTE.Senatore Li Gotti, la pregherei di concludere.<br />

LI GOTTI (IdV). ...qualora il processo abbia avuto inizio precedentemente, non si applichi.<br />

Ma non vi rendete conto dell'enorme disparità di trattamento tra il cittadino che commette un reato<br />

prima del 2 maggio 2006, ma che non ha avuto il processo, che nasce dopo, perché dopo partono<br />

le indagini, e viene imputato, per cui in questo caso godrebbe del processo di durata massima di<br />

due anni e il cittadino che, invece, commette un reato in un periodo successivo e avrebbe un


processo con una durata diversa? In altri termini, è totalmente disomogeneo il trattamento che<br />

avete voluto riservare a fatti prima dell'indulto e dopo l'indulto, a processi disancorati dalla<br />

commissione del fatto; è l'irragionevolezza lo scandalo di questa legge!<br />

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Li Gotti.<br />

LI GOTTI (IdV). Dateci almeno un minuto per esprimere tutta la nostra indignazione! Almeno un<br />

minuto datecelo! Avete offeso la giustizia, state facendo un danno al Paese! Almeno fatecelo dire...<br />

(Il microfono si disattiva automaticamente). (Applausi dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni).<br />

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, dal nostro punto di vista l'approvazione da parte della<br />

maggioranza di questa norma transitoria è dirimente per il voto contrario a questo testo. È chiaro,<br />

infatti, che siamo in presenza di una norma che, rispetto al vecchio testo della disposizione<br />

transitoria, riduce il numero dei processi in corso cui si applicano le disposizioni e individua in<br />

maniera "chirurgica" una serie di processi che si estinguono nonostante le norme processuali nuove<br />

debbano valere per il futuro.<br />

Ora, vorrei svolgere due considerazioni. La prima è di carattere giuridico, nel senso che questa<br />

norma - concordo con quanto detto dal senatore Li Gotti a questo riguardo - è doppiamente<br />

incostituzionale. La seconda è una considerazione di carattere politico, con un piccolo messaggio ai<br />

colleghi della maggioranza; mi riferisco ai colleghi della Lega e ai tutori della certezza della pena<br />

presenti all'interno del Popolo della Libertà, che nella scorsa legislatura, giustamente - dal loro<br />

punto di vista - hanno gridato allo scandalo per l'approvazione del mini-indulto. Intendo spiegare<br />

loro che quello che stanno votando oggi è non solo un indulto, ma una vera e propria amnistia per<br />

una serie di reati.<br />

Procediamo per ordine. Il comma 1 dell'articolo 4-ter che la maggioranza vuole inserire dopo<br />

l'articolo 4-bis afferma sostanzialmente che i processi in corso che riguardano i reati commessi fino<br />

al 2 maggio 2006 - data stabilita per l'applicazione dell'indulto - se hanno superato il limite biennale<br />

si estinguono per prescrizione. E poiché a questa regola si applica anche il principio del ne bis in<br />

idem, quindi c'è una preclusione, per gli stessi fatti, con riferimento alle stesse persone, ad agire<br />

con un altro processo, siamo in presenza non di una prescrizione processuale, ma di un condono<br />

tombale, di un'amnistia.<br />

Ora, è assolutamente evidente la disparità di trattamento di cui ha parlato il collega Li Gotti, che<br />

quindi consacra la violazione dei principi fondamentali della nostra Carta costituzionale; come è<br />

altresì evidente che tutto questo determina la violazione ancor più marcata di quelle disposizioni<br />

costituzionali che garantiscono il diritto di difesa. Ciò è evidente per tutte quelle parti civili, quelle<br />

vittime di reato che aspettano - sono ipotesi che non sono coperte da indulto - la sentenza<br />

definitiva per veder ristorato il proprio danno, non solo dal punto di vista economico patrimoniale<br />

(perché il danno della vittima del reato non è solo di tale natura, ma è più ampio, di natura morale,<br />

affettiva e identitaria). E allora, questo danno, questa dimensione e questa situazione giuridica<br />

soggettiva piena che la Costituzione garantisce vengono assolutamente compromessi, senza che si<br />

segua la procedura aggravata che per l'amnistia è prevista dalla Carta costituzionale.<br />

Il punto è proprio questo: qui state votando una roba che è quattro volte l'indulto. Anche qui,<br />

diamo alle cose un nome e un cognome, perché poi, cari colleghi della Lega, non vi sarà consentito<br />

di fare gli sbruffoni con la certezza della pena. Ma quale certezza della pena? Di quale certezza della<br />

pena state parlando? (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut, PD e del senatore Astore).<br />

Poiché riteniamo che si possano sempre modificare, avevamo pensato all'idea che quest'articolo e<br />

questo emendamento fossero preclusi. Apro e chiudo una parentesi sul piano regolamentare: le<br />

argomentazioni portate mi convincono, ma fino ad un certo punto. Poiché quella disposizione che<br />

reca la stessa numerazione di questa che stiamo votando è stata già approvata in precedenza e<br />

poiché in sede di quel voto non si è precisato che si trattava di un'integrazione (quella di cui stiamo<br />

parlando ora), è chiaro che l'Aula ha votato un testo e che l'emendamento 4.0.1001 dovrebbe<br />

formalmente e sostanzialmente restare precluso.<br />

Questa poteva essere un'ipotesi per evitarvi l'umiliazione di fare un condono tombale ed<br />

un'amnistia, che è qualcosa di più, molto più grave e meno trasparente ed onesto nei confronti dei<br />

vostri elettori, che vi hanno dato il voto perché siete il partito della tolleranza zero e<br />

dell'intransigenza: siete il partito, in realtà, di coloro i quali sono forti con i deboli e deboli con i<br />

forti! Ecco cosa c'è scritto nella norma che state approvando.<br />

E potete continuare a mugolare, perché tanto, fino a quando ho tempo, parlo e non mi faccio<br />

turbare dai vostri mugolii e dai vostri mal di pancia. (Applausi dal Gruppo PD). La realtà, è questa,<br />

perché avete fatto il condono tombale per i vostri amministratori che sperperano il denaro pubblico,<br />

salvo poi dire agli elettori che farete il federalismo fiscale, per cui i cittadini avranno un maggior


controllo. Ma che tipo di tutela ha il cittadino, quando, se il sindaco o l'assessore sprecano il denaro<br />

pubblico, non si può andare alla Corte dei conti?<br />

E oggi fate finta di niente e vi girate dall'altra parte, rispetto ad un'amnistia che state votando per<br />

reati commessi prima del 2 maggio 2006, nei confronti dei quali, quando nella passata legislatura si<br />

votò l'indulto, avete sfoderato i vecchi cappi e li avete portati in giro per il Paese: vi dovete solo<br />

vergognare! (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut e PD).<br />

CASSON (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

CASSON (PD). Signor Presidente, siamo giunti al vero motivo di tutto questo disegno di legge e, per<br />

così dire, al cuore del provvedimento, perché per il Governo e per la maggioranza era ed è<br />

necessario salvare il Presidente del Consiglio dei ministri dai suoi processi penali.<br />

E questa - che peraltro va detta subito - è un'intenzione balenata ed emersa in maniera eclatante<br />

fin dal primo momento e in un primo tempo. Visto che c'eravate, infatti, vi siete allargati e avete<br />

provato a salvare anche un vostro Ministro e un vostro sindaco da ben cinque processi contabili.<br />

Ecco allora che, alla norma transitoria a favore del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in<br />

materia di processo contabile aggiungete una norma che vale a salvare alcune altre vostre persone,<br />

come indicato.<br />

Qui avete cercato di creare un parallelismo quasi perfetto, peraltro con una forzatura, tra il<br />

processo penale e il processo contabile, come se fossero la stessa cosa e non rendendovi conto dei<br />

guasti che andate a creare anche all'interno del processo contabile, come abbiamo ricordato poco<br />

fa.<br />

Per quanto riguarda il processo davanti alla Corte dei conti, di fronte alla norma che avevate<br />

introdotto in prima battuta, si era ravvisata la necessità di prevedere un regime transitorio che<br />

rendesse inapplicabili le nuove disposizioni a processi in corso in primo o in secondo grado al<br />

momento di entrata in vigore della legge. Questo perché, in assenza di questo regime transitorio,<br />

per numerosi processi pendenti sia in primo grado che in appello si verificherebbe - come abbiamo<br />

già detto - l'effetto estintivo dell'intero giudizio, non del singolo grado, con rilevanti perdite per<br />

l'erario, come effetto immediato dell'entrata in vigore della legge e senza spazio alcuno per possibili<br />

accelerazioni dei dibattimenti. Con la norma transitoria in materia di processo contabile, ricordo<br />

anche che sono in contestazione per due illustri personaggi della maggioranza - un Ministro e un<br />

sindaco - circa 500 milioni di euro.<br />

Insieme a questa norma sul processo contabile, dunque, ricordo le norme sul regime transitorio per<br />

i processi ordinari. Il sistema di estinzione proposto si applica ai processi penali in corso - dunque<br />

ove sia stata esercitata l'azione penale - per reati per così dire indultabili, puniti con pene inferiori<br />

ai dieci anni, qualora siano decorsi più di due anni dall'atto dell'esercizio penale senza la<br />

conclusione del primo grado di giudizio.<br />

Qui c'è un'evidente discrasia del termine di prescrizione, perché ordinariamente si parla di tre anni<br />

a regime, ma in questo caso, per una determinata categoria di reati, prevedete un termine di soli<br />

due anni. Abbiamo cercato di capire che senso avesse questa norma, che è chiaramente ad<br />

personam e, come abbiamo detto anche durante la discussione generale, è a favore della persona<br />

del Presidente del Consiglio dei ministri.<br />

Vi chiediamo dunque di avere il coraggio di dirlo e di dichiararlo, perché in prima battuta avete<br />

rimediato ad alcuni guasti pesanti, anche dal punto di vista della legittimità costituzionale: siete<br />

infatti intervenuti con una pulizia, seppur superficiale, e con l'eliminazione dei vizi costituzionali più<br />

evidenti, che a nostro parere non avrebbero consentito nemmeno la firma del Presidente della<br />

Repubblica. Avete però riproposto delle norme che condurranno allo sfascio del sistema processuale<br />

penale, che recheranno un favore ai delinquenti, da una parte, e un danno alle vittime dei reati,<br />

dall'altra.<br />

Nello scrivere le norme sul regime transitorio, pur riducendo il numero dei processi sottoposti a<br />

questa normativa, non vi siete scordati del motivo vero per cui siete andati avanti e avete<br />

presentato il disegno di legge. Pur facendo entrare in vigore le norme sul cosiddetto giusto e breve<br />

processo solo dopo l'entrata in vigore della legge, i processi a carico del Presidente del Consiglio dei<br />

ministri vengono cancellati subito. Complimenti: operazione riuscita! Decidete di sfasciare il sistema<br />

processuale penale pur di cancellare i processi penali contro il Presidente del Consiglio; create dei<br />

danni all'interno del processo contabile pur di creare un vantaggio a un vostro Ministro e a un<br />

vostro sindaco. Complessivamente si è parlato di un'amnistia strisciante: io parlo di un'amnistia<br />

anche permanente. Complimenti a voi e al vostro senso dello Stato! (Applausi dal Gruppo PD).<br />

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.


FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, ho chiesto la parola perché, come diceva poc'anzi il<br />

senatore D'Alia, il procedimento legislativo deve essere governato da una regola ferrea, a tutela<br />

della limpidezza del procedimento stesso e della possibilità per ciascun parlamentare di esercitare<br />

compiutamente il proprio ufficio: deve essere governato cioè dalla regola che bisogna, in ogni<br />

momento, essere in grado di comprendere quale sarà l'esito finale di ciascuna votazione, sia che<br />

essa registri un voto maggioritario positivo dell'Aula, sia che si registri un voto negativo.<br />

Torno quindi sulla questione che è stata sollevata dal senatore Legnini e che io - me lo consenta,<br />

Presidente - trovo sia stata da lei liquidata con una certa approssimazione e forse con qualche<br />

disattenzione nei confronti delle ragioni opposte da questa parte politica.<br />

Noi abbiamo votato un testo dell'articolo 4-bis approvando l'emendamento 4.0.1000, che ha<br />

l'identico oggetto dell'emendamento che ci troviamo a votare adesso, e non importa che rechi una<br />

disciplina solo parziale del regime transitorio. L'obiezione che lei ha opposto al senatore Legnini<br />

avrebbe avuto un senso se la proposta di modifica 4.0.1000, piuttosto che un emendamento, fosse<br />

stata un subemendamento, ma è un emendamento, ed ha la stessa firma di quello che ci troviamo<br />

a votare adesso. Se la proposta 4.0.1000 fosse stata firmata Finocchiaro e l'emendamento<br />

4.0.1001 fosse stato firmato dal Governo, una volta approvato l'emendamento a firma Finocchiaro,<br />

il testo 4.0.1001 sarebbe risultato precluso.<br />

Ora, c'è un principio generale del diritto, che chiaramente solo con il temperamento dovuto al fatto<br />

che siamo ancora nel corso del procedimento legislativo non può essere adoperato in ogni sua<br />

pienezza, secondo cui prior in tempore, potior in iure. Non c'è dubbio che l'Aula come articolo 4-bis<br />

abbia approvato l'emendamento 4.0.1000 e ciò preclude l'emendamento 4.0.1001, che ha l'identico<br />

oggetto, ancorché parziale, perché nulla esclude che si sia voluto, in sede di ripensamento,<br />

presentare un emendamento che abbia appunto un contenuto parziale piuttosto che quello più<br />

vasto, peraltro dell'emendamento successivo.<br />

Ritengo pertanto che le argomentazioni svolte dal Governo, dal relatore e anche la conclusione che<br />

lei ha rappresentato in Aula non siano condivisibili; peraltro, mi permetto di aggiungere che nella<br />

grande confusione, ma anche nella grande spadroneggiante libertà che il relatore e il Governo si<br />

sono presi nell'esame di questo provvedimento potevano almeno prendersi il disturbo di informare<br />

l'Assemblea di quale sarebbe stato il testo definitivo che sarebbe derivato dalle votazioni. (Applausi<br />

dai Gruppi PD e UDC-SVP-Aut).<br />

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, vorrei svolgere una dichiarazione di voto ricordando che ieri<br />

sera è andata in onda la seconda puntata della fiction, interpretata da Lando Buzzanca, intitolata<br />

"Lo scandalo della Banca Romana", di quel Bernardo Tanlongo. Quella trasmissione ha avuto<br />

successo di pubblico perché allora, nel 1893, almeno banchieri e politici andavano in galera e<br />

cadevano i Governi, diversamente da oggi, dove voi garantite... (Brusìo). Signor Presidente, lei mi<br />

deve consentire di intervenire.<br />

PRESIDENTE. Senatore, la inviterei a concludere perché il suo collega di Gruppo ha già preso la<br />

parola per dichiarazione di voto. Colleghi, lasciamo parlare, perché se facciamo confusione il<br />

senatore Lannutti non può intervenire.<br />

LANNUTTI (IdV). La ringrazio molto, signor Presidente.<br />

Diversamente, oggi voi garantite l'immunità agli autori di scandali finanziari che hanno causato<br />

danni gravissimi (ricordiamo Cirio e Parmalat). Si ripropone lo stesso schema di Bipop Carire, la<br />

banca che nel 2001 capitalizzava più della FIAT, 30.000 miliardi di vecchie lire: intervenne la legge<br />

Cirielli, approvata il 29 dicembre 2005, i processi vennero estinti e gli autori di quelle gravissime<br />

frodi ai danni di decine di migliaia di risparmiatori furono tutti assolti, perché sparirono dai capi di<br />

imputazione i reati più gravi quali l'appropriazione indebita, l'associazione a delinquere e<br />

l'aggiotaggio.<br />

Anche con questa normativa che in modo chiaramente ingannevole voi intitolate: «Misure per la<br />

tutela del cittadino (...)», voi tutelate i banchieri. Lo ha ricordato la senatrice Adamo: quei derivati<br />

avariati appioppati al Comune di Milano che si estingueranno.<br />

Noi vi facciamo i nostri complimenti, perché quei «bankster», metà banchieri e metà gangster, che<br />

hanno truffato la povera gente vi mostreranno eterna gratitudine, ma non lo faranno i risparmiatori<br />

truffati, ossia quel milione di famiglie che piangono lacrime e sangue perché i banchieri le hanno<br />

frodate. (Applausi dal Gruppo IdV e dei senatori Biondelli e D'Alia).<br />

PRESIDENTE. Colleghi, rispondendo agli altri interventi, vorrei ribadire che non intendo modificare il<br />

mio orientamento sulla preclusione presunta dell'emendamento approvato, perché ribadisco come<br />

la numerazione degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi sia esclusivamente formale, perché poi<br />

non si sa l'Aula quali approverà e quali respingerà. Quindi, non vi è nulla di strano che ve ne siano


due indicati nello stesso modo prima all'approvazione, perché poi, in sede di coordinamento del<br />

testo, si andranno a numerare progressivamente. Si tratta di emendamenti che non riguardano<br />

identifica fattispecie, come riconosciuto da tutti.<br />

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.1001, presentato dal relatore, nel testo emendato.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE. A seguito di tale approvazione, risultano assorbiti gli emendamenti 5.202 e 5.203,<br />

mentre sono preclusi gli emendamenti dal 5.204 al 5.213.<br />

Non essendo pertanto rimasti sull'articolo 5 altri emendamenti oltre quelli soppressivi 5.200,<br />

presentato dal senatore Perduca e da altri senatori, e 5.201, presentato dalla senatrice Della<br />

Monica e da altri senatori, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.<br />

*<br />

QUAGLIARIELLO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

QUAGLIARIELLO (PdL). Signor Presidente, questa è l'ultima votazione prima del voto finale. Non<br />

entrerò nel merito del provvedimento, perché lo farà il presidente Gasparri domani. E non entrerò<br />

nel merito delle strategie dell'opposizione, che ha inscenato in Aula una protesta, ovviamente<br />

legittima. Ma mi permetterete di dirvi - e questo è un giudizio politico che non vuole in nessuno<br />

modo essere offensivo - che ai nostri occhi è sembrata una sorta di strategia di sostituzione rispetto<br />

a quei voti segreti che questa mattina hanno dato alla maggioranza un risultato più favorevole<br />

rispetto alla sua consistenza. Ciò a riprova, evidentemente, che anche alcuni senatori<br />

dell'opposizione, nel segreto dell'urna, hanno ritenuto che il provvedimento in esame, e soprattutto<br />

alcune sue parti, non fossero poi così indecenti come è stato recitato dai vostri documenti.<br />

Credo però di dover spendere una parola, alla fine di questa giornata, nei confronti del mio Gruppo<br />

perché, signor Presidente, è stata affermata, o anche soltanto adombrata, la possibilità che in<br />

questo caso si sia proceduto in maniera irriflessiva, per ordine di scuderia. (Commenti ironici del<br />

Gruppi PD). Colleghi, la disciplina di partito è una cosa importante (Applausi dal Gruppo PdL) e la<br />

vostra storia ce lo dovrebbe insegnare. Tuttavia, in questo caso, Signor Presidente, sul<br />

provvedimento in esame è stato seguito un iter che ha coinvolto profondamente il Gruppo, che ha<br />

portato questo Gruppo a lavorare con serietà all'interno dei suoi organismi e delle Commissioni, e a<br />

formarsi dei convincimenti di cui poi il relatore è stato interprete in quest'Aula con le sue iniziative.<br />

Abbiamo dato una prova di maturità. In democrazia, signor Presidente, ci sono dei momenti nei<br />

quali la maturità si esprime anche rimanendo nei banchi e non accettando le provocazioni. Questo<br />

non significa accettare di essere qualificati come pecore che seguono un pastore che non<br />

conoscono: vuol dire, semplicemente, sapere quali sono le regole della democrazia. (Applausi dal<br />

Gruppo PdL).<br />

Noi abbiamo visto, vi abbiamo visto, nella scorsa legislatura, serrare le fila in difesa del vostro<br />

Governo e della vostra maggioranza, nel momento in cui noi compivamo un'opera di protesta seria;<br />

avete rivendicato con orgoglio la vostra iniziativa e la vostra resistenza. Mi permetta, signor<br />

Presidente, di essere oggi orgoglioso della nostra maggioranza e del nostro comportamento e di<br />

ringraziare il relatore, i membri della Commissione giustizia e tutti i senatori che hanno partecipato<br />

a questa giornata parlamentare. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).<br />

ZANDA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

ZANDA (PD). Signor Presidente, mi consenta di dire al senatore Quagliariello che io capisco che lui<br />

sia orgoglioso della sua maggioranza, ma so che non può essere orgoglioso del testo che ora ci


accingiamo a votare nell'ultima votazione. (Applausi dal Gruppo PD). Può essere orgoglioso della<br />

disciplina della maggioranza, ma non del lavoro della maggioranza.<br />

Noi, senatore Quagliariello, abbiamo fatto, come potevamo, un lavoro parlamentare di denuncia;<br />

non avevamo la possibilità di fare altro. Noi abbiamo semplicemente e soltanto denunciato - lo<br />

facciamo anche in questo momento e permetta di farlo anche a me - un provvedimento per il quale,<br />

signor Presidente, se dovesse diventare legge (io mi auguro che non lo diventi), piangeranno molti<br />

italiani. Piangeranno le vittime, piangeranno i cittadini che aspettano il risarcimento del danno, per<br />

procedimenti che verranno interrotti a causa di una legge che ha un obiettivo diverso da quello che<br />

avete sbandierato in questa settimana di lavori.<br />

Mi permetta ora di dirle, signor Presidente, qualcosa che invece riguarda il modo con cui lei ha<br />

presieduto l'Assemblea durante i lavori relativi a questo disegno di legge. Lei ha avuto, nei confronti<br />

dell'opposizione, un atteggiamento che io non condivido e non approvo. (Applausi dal Gruppo PD).<br />

Lei ha avuto nei confronti dell'opposizione un atteggiamento negativo, davanti a nostre richieste<br />

legittime. Le ho già detto, signor Presidente, e mi permetta di ripeterglielo...<br />

ASCIUTTI (PdL). Offendendo!<br />

PRESIDENTE. Lasciate parlare il senatore Zanda che è liberissimo di esprimere le sue idee; siamo in<br />

piena democrazia. Ognuno rimane delle proprie opinioni, ci mancherebbe.<br />

ASCIUTTI (PdL). Senza offendere!<br />

ZANDA (PD). Io credo, signor Presidente, che lei avrebbe dovuto avere molta prudenza; e invece<br />

non l'ha avuta. Molta prudenza anche in relazione all'oggetto di questo provvedimento, che<br />

richiamava la Presidenza del Senato, eletta da una maggioranza che presenta il provvedimento con<br />

obiettivi specifici. Noi sappiamo quali sono i motivi per i quali il provvedimento è stato presentato<br />

ed è stato da voi votato. Signor Presidente, io penso che lei avrebbe dovuto - mi permetta di<br />

ripeterglielo - tener conto anche di questo nella conduzione dei lavori dell'Aula.<br />

Lei ha interpretato il Regolamento varie volte. Ma mi permetta di dirle, molto sinceramente e molto<br />

francamente, che lei ha interpretato il regolamento secondo la regola: «quello che io decido deve<br />

funzionare per l'Aula». Lei non ci ha convinto. Non ci ha convinto quando ha cercato di spiegare per<br />

quale motivo una Commissione è stata incaricata di esaminare un testo senza potersi esprimere su<br />

quel testo. Non ci ha convinto poco fa, signor Presidente, quando ha dichiarato - poi<br />

fortunatamente si è corretto nel comportamento - che noi avremmo dovuto esprimere le opinioni<br />

sugli emendamenti sulla base di una regola che lei stava in quel momento dichiarando e che ci<br />

avrebbe tolto la parola se noi avessimo detto qualcosa che non corrispondeva a quella regola.<br />

Adesso ha dichiarato ammissibile un emendamento che era chiaramente inammissibile, per ragioni<br />

che non ripeto e che molto bene hanno esposto i senatori Legnini e D'Alia e la senatrice<br />

Finocchiaro.<br />

Signor Presidente, io francamente debbo dirle che non condivido in maniera assoluta il modo in cui<br />

l'Aula e i nostri lavori sono stati gestiti su questo provvedimento. (Applausi dai Gruppi PD, IdV e del<br />

senatore D'Alia).<br />

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, intervengo per una brevissima dichiarazione di voto<br />

sull'articolo 5, che enuncia un principio generale in forza del quale questa disciplina si applica ai<br />

processi in corso di primo grado, salvo qualche eccezione che riguarda i giudizi d'appello, così come<br />

sono stati definiti in precedenza.<br />

Non voglio polemizzare con il collega Quagliariello, ma pacatamente vorrei ricordare che il nostro<br />

Gruppo parlamentare ha tenuto anche nel merito un atteggiamento diverso; lo ha fatto perché<br />

riteniamo che se non vi fossero state queste due disposizioni transitorie e finali, che ovviamente<br />

sono funzionali all'esigenza di sterilizzare il conflitto che oggi c'è tra Presidente del Consiglio e la<br />

magistratura, questo testo dal nostro punto di vista sarebbe stato votabile, e non perché non<br />

riconosciamo la fondatezza almeno in parte dalle argomentazioni che il Presidente del Consiglio ha<br />

prodotto, ma perché riteniamo che se lo si vuole realmente - cominciamo ad avere il dubbio che<br />

nella vostra metà campo non lo si voglia realmente - la strada maestra ce l'ha indicata la Corte<br />

costituzionale.<br />

C'è alla Camera un testo sul legittimo impedimento che la mia parte politica ha già dichiarato di<br />

votare, avendone anche presentato un testo. Almeno seguiamo le regole che la Costituzione ci dà<br />

per affrontare questo tema. Possono essere modeste rispetto alle esigenze generali della coalizione<br />

che, visto che ci si trova, ritiene che siano tutti Berlusconi, quando non è così, ma per quanto ci<br />

riguarda se voi aveste voluto affrontare questo tema noi avremmo concorso a farlo. Siamo fiduciosi<br />

del fatto che ciò possa avvenire in seconda lettura alla Camera se ripulirete il testo di tutte quelle<br />

questioni che con la ragionevole durata del processo non hanno niente a che vedere. Parlo di tutte


quelle questioni che non servono e non sono funzionali ad attribuire pienezza di diritto al cittadino<br />

nel vedersi giudicato in tempi certi e con tutte le garanzie di difesa. Quello che sta avvenendo qui -<br />

purtroppo, dico io - in parte comprende le cose che ha detto lei e che condivido, ma in gran parte<br />

comprende una serie di materie estranee che, sotto le mentite spoglie di una mirabile regia tecnica<br />

e processuale, utilizzano questo tema per affrontare altre questioni, che si ha la voglia di trattare,<br />

ma in altra sede, e in maniera forse più efficace e più comprensibile da parte di quella maggioranza<br />

degli elettori che vi vota e vi ha dato il mandato di governare.<br />

Siccome si parla tanto della cosiddetta politica dei due forni, dico che la vera politica dei due forni è<br />

quella di chi dice una cosa all'elettore, ne prende il voto, e poi nelle Aule parlamentari ne fa<br />

un'altra. Su questo vi inviterei ad una riflessione più serena e pacata che, purtroppo, qui in Senato,<br />

non è stato possibile fare nonostante chiudiamo questo provvedimento complesso stasera alle ore<br />

19, pur avendo in Conferenza dei Capigruppo fissato a domani alle ore 12 il termine per il voto<br />

finale. Non si può neanche contestare alle opposizioni di aver ostacolato, rispetto ai tempi<br />

concordati in Conferenza dei Capigruppo, l'esame del provvedimento. Semmai siamo noi a poter<br />

esprimere una doglianza: con questo gioco delle tre tavolette ci siamo ritrovati in Aula un testo<br />

totalmente diverso da quello che ci avete imposto con tempi rapidi di votare in Commissione, non<br />

consentendoci di approfondire tutta una serie di aspetti. Questo certamente ha strozzato il dibattito<br />

e l'approfondimento. Ma non vi è bastato: avete preteso non solo di cambiare il testo, ma anche di<br />

imporre il voto e la discussione solo su quelle due o tre questioni che il relatore con l'ultimo<br />

maxiemendamento, sbagliando la successione degli emendamenti, come ha detto la collega<br />

Finocchiaro, ha prodotto in quest'Aula.<br />

Queste sono le questioni che con grande serenità vi diciamo, che ci rammaricano, ma che non<br />

potranno che farci votare contro questo provvedimento così com'è: se lo cambierete alla Camera<br />

troverete il nostro sostegno. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut. Congratulazioni).<br />

BELISARIO (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, domani il Ministro della giustizia verrà in quest'Aula e<br />

verosimilmente si eserciterà nel gioco delle tre carte. Verrà cioè a dire che questa giustizia non<br />

funziona e come vorrebbe migliorarla, mentre nelle ore antimeridiane voi andrete ad approvare<br />

questo sconcio logico, giuridico, etico, sociale e politico. Facciamo allora voti a questa Presidenza ed<br />

a quest'Aula perché ci sia un momento di resipiscenza operosa per non licenziare un testo cattivo,<br />

che fa disonore all'intero Parlamento; un testo certamente incostituzionale - noi lo diciamo e lo<br />

gridiamo - che poi la Corte lo annullerà tra qualche mese e voi griderete, come al solito, al<br />

complotto, alle toghe rosse, alla giustizia politicizzata. Se scriveste norme un po' migliori e più<br />

corrette, e non soltanto per difendere il Presidente del Consiglio dai suoi problemi giudiziari,<br />

probabilmente riusciremmo a scrivere norme condivise insieme per il bene del Paese. (Applausi dal<br />

Gruppo IdV).<br />

RUTELLI (Misto-ApI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

RUTELLI (Misto-ApI). Signor Presidente, vorrei soltanto porre ai colleghi alcuni interrogativi. Se<br />

dopo l'esame di questo provvedimento, che si concluderà domani (e che tutti sanno potrebbe finire<br />

in un binario morto alla Camera), esso venisse approvato, ne avremmo, Presidente, una più<br />

ragionevole durata dei processi o una più irragionevole incertezza della pena? Avremmo più<br />

sicurezza per i cittadini o più insicurezza? Avremmo, Presidente, più razionalità o più disordine nel<br />

funzionamento della giustizia? Avremmo più parità dei cittadini di fronte alla legge o più disparità?<br />

Penso che a tutti questi quesiti si debba dare come risposta la seconda: peggiorerebbe il contesto<br />

della giustizia.<br />

Non credo, Presidente, che sia stata allora una buona prova per il Senato concludere questi lavori<br />

trovandosi di fronte a due alternative: sperare che questo provvedimento venga insabbiato alla<br />

Camera mentre ne vanno avanti altri, oppure rassegnarsi alla circostanza che nel nostro Paese la<br />

giustizia, le garanzie e la sicurezza dei nostri compatrioti peggiorino anziché migliorare. Questo il<br />

bilancio tutt'altro che positivo di queste giornate di dibattito nell'Aula del Senato. (Applausi dai<br />

Gruppi PD e UDC-SVP-Aut).<br />

MAZZATORTA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro Gruppo esprimerà un voto<br />

favorevole a questo provvedimento, e lo farà con la stessa convinzione con la quale ha partecipato<br />

all'elaborazione di questo disegno di legge e lo ha sottoscritto. E lo faremo perché dopo oltre dieci<br />

anni finalmente si inizia a dare attuazione ad una norma della nostra Costituzione, quella che voi<br />

spesso definite la Bibbia civile.


La Costituzione ci chiede una legge che assicuri la durata ragionevole dei processi; questa legge<br />

non c'era fino a oggi, domani colmeremo un vuoto presente in questo ordinamento da oltre dieci<br />

anni. Finalmente, daremo attuazione alla Carta costituzionale, che dal 1999 è rimasta inattuata sul<br />

punto.<br />

VOCE DAI BANCHI DELL'OPPOSIZIONE. Illuso!<br />

MAZZATORTA (LNP). Sapete bene che questa riforma è maturata nei vostri ambienti dottrinari, è<br />

maturata dentro di voi. Abbiamo elencato tutti i progetti ed i disegni di legge utilizzati per redigere<br />

il disegno di legge al nostro esame. Oggi siete costretti a rinnegare voi stessi! La sinistra è costretta<br />

a rinnegare se stessa, per non approvare una legge che va nell'interesse di tutti i cittadini. Voi non<br />

volete le leggi ad personam, volete le leggi contra personam. E questa legge non va contro una<br />

persona, ma va nell'interesse di tutti i cittadini! (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).<br />

La durata abnorme dei processi penali (perché di questo stiamo parlando, il disegno di legge in<br />

esame riguarda i processi penali e la loro durata abnorme) viola la dignità umana, viola un diritto<br />

dell'uomo. In quest'Aula, sentiamo spesso citare la Convenzione europea per i diritti dell'uomo per i<br />

Rom, per gli immigrati, ma non per i cittadini di questo Paese. Anche loro hanno una dignità umana<br />

che deve essere tutelata! (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).<br />

Non è possibile accettare che Calogero Mannino, deputato dell'UDC, collega D'Alia, venga assolto<br />

dopo 17 anni e dopo avere perso la salute (Applausi dai Gruppi LNP e PdL). Calogero Mannino,<br />

collega D'Alia, ci ha detto che gli hanno rubato, gli hanno tolto un pezzo della sua vita. Ma quale<br />

Stato democratico può essere quello che toglie un pezzo della vita ad un uomo! (Applausi dai<br />

Gruppi LNP e PdL. Vive proteste del senatore Maritati).<br />

PRESIDENTE. Senatore Maritati, la prego. (Proteste dal Gruppo PD). Richiami del Presidente).<br />

Prego, senatore Mazzatorta, vada avanti.<br />

MAZZATORTA (LNP). E una settimana fa l'ex sindaco di Subiaco, democristiano, con una giunta di<br />

socialdemocratici, tutti arrestati nel 1992, sono stati assolti dopo 18 anni, in primo grado, perché il<br />

fatto non sussiste. Ripeto, 18 anni per un primo grado di giudizio! Queste sono le situazioni a cui il<br />

disegno di legge cerca di porre un freno.<br />

MARITATI (PD). Non è vero!<br />

MAZZATORTA (LNP). La potestà punitiva dello Stato non può annientare il diritto dell'uomo a vivere<br />

libero e nel rispetto della sua dignità umana (Applausi dai Gruppi LNP e PdL). Ed è un paradosso<br />

che voi della sinistra, che dovreste tutelare la libertà e la dignità umana come un valore sacro, oggi<br />

difendete una potestà autoritativa statale che può far durare un processo 18 anni in primo grado.<br />

Queste sono condizioni inimmaginabili.<br />

Scusate la passione, ma nel corso di questi lavori abbiamo sentito affermazioni assolutamente<br />

inesatte (Applausi dai Gruppi LNP e PdL). Abbiamo sopportato strenuamente in silenzio, per riuscire<br />

a concludere l'iter del disegno di legge (Commenti dal Gruppo PD).<br />

Concludo ringraziando il presidente Schifani, che ha garantito ancora una volta il corretto<br />

svolgimento dei lavori (Applausi dai Gruppi LNP e PdL) e che ha dato a tutti noi la possibilità di<br />

intervenire su un disegno di legge che va nell'interesse di tutti (Applausi dai Gruppi LNP e PdL.<br />

Congratulazioni).<br />

PRESIDENTE. Grazie a lei, collega Mazzatorta.<br />

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante<br />

procedimento elettronico.<br />

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio<br />

simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di<br />

senatori, mediante procedimento elettronico.<br />

(La richiesta risulta appoggiata).<br />

Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br />

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento<br />

elettronico, del mantenimento dell'articolo 5, come modificato dall'emendamento 4.0.1001, nel<br />

testo emendato.<br />

Dichiaro aperta la votazione.<br />

(Segue la votazione).<br />

Il Senato approva. (v. Allegato B).<br />

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880<br />

PRESIDENTE.L'emendamento Tit.1 è stato ritirato.


Come stabilito, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.<br />

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocazione<br />

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo è convocata domani, alle ore 11.<br />

Per lo svolgimento in Commissione e la risposta scritta ad interrogazioni<br />

ANTEZZA (PD). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

ANTEZZA (PD). Signor Presidente, intervengo per sollecitare il Governo e il ministro Zaia a dare<br />

risposta all'atto di sindacato ispettivo 3-01098, da me presentato insieme ad altri senatori, con il<br />

quale si chiede di sapere quali sono le motivazioni che ancora si frappongono all'accoglimento della<br />

richiesta di riconoscimento dello stato di crisi del comparto agroalimentare, avanzata dalle Regioni<br />

Basilicata, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Puglia, che appare oggi, allo stato degli atti, l'unica effettiva<br />

possibilità di vedere temperati gli effetti di una crisi inedita e senza precedenti.<br />

Gli agricoltori italiani e, in particolare, quelli del Mezzogiorno attendono ormai da tempo risposte,<br />

risorse finanziarie e interventi a sostegno delle loro richieste e per tali ragioni mi auguro che il<br />

ministro Zaia riconosca responsabilmente e in tempi brevi lo stato di crisi del comparto, soprattutto<br />

per quelle Regioni del Sud che rischiano il collasso, a cominciare dalla Regione Basilicata che con<br />

una delibera di Giunta regionale ha dichiarato lo stato di crisi del comparto e ha trasmesso tale<br />

deliberato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministri competenti per gli adempimenti<br />

conseguenti.<br />

PERDUCA (PD). Domando di parlare.<br />

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.<br />

PERDUCA (PD). Signor Presidente, intervengo per sollecitare la risposta scritta all'interrogazione 4-<br />

02458, presentata insieme alla senatrice Poretti ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche<br />

sociali il 22 dicembre scorso. Lo faccio incoraggiato dall'intervento del senatore Mazzatorta, che<br />

credo abbia aperto una nuova pagina di garantismo a nome e per conto, spero, di tutta la Lega<br />

Nord.<br />

L'interrogazione in questione chiede in particolare informazioni relativamente a tempi e costi per il<br />

rinnovo del permesso di soggiorno dei cittadini extracomunitari presenti in Italia e fu presentata tre<br />

settimane prima dei fatti di Rosarno. Stamani abbiamo svolto un dibattito proprio su questo<br />

argomento in conclusione della seduta antimeridiana nell'ambito del quale è stata auspicata la<br />

presentazione di un atto di sindacato ispettivo in merito. L'atto era già stato presentato ma non<br />

ricordavo i riferimenti esatti dell'interrogazione: si tratta, ripeto, dell'interrogazione a risposta<br />

scritta 4-02458, presentata il 22 dicembre dello scorso anno.<br />

Credo sia quanto mai urgente avere dei chiarimenti relativamente, in particolare, ai tempi di rilascio<br />

del permesso di soggiorno, visto e considerato che oltre mezzo milione di cittadini non italiani<br />

presenti nel nostro Paese hanno un lavoro ma, in mancanza di detto permesso, non possono<br />

necessariamente godere dei diritti che, invece, il nostro ordinamento - e spero che la Lega sia con<br />

noi per chiederne il rispetto - loro conferirebbe.<br />

Perché venga data una risposta oltre 300 extracomunitari, in particolare dell'Africa occidentale e<br />

dell'Asia, hanno avviato uno sciopero della fame a staffetta che è ancora in corso in queste ore.<br />

Spero che i Ministri competenti vogliano risolvere questo rebus in tempo utile perché poi si possa<br />

passare alla regolarizzazione di centinaia di migliaia di persone.<br />

Interrogazioni, annunzio<br />

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato<br />

B al Resoconto della seduta odierna.<br />

Ordine del giorno<br />

per le sedute di mercoledì 20 gennaio 2009<br />

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 20 gennaio, in due sedute pubbliche, la<br />

prima alle ore 12, anziché alle ore 9,30, e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:<br />

(Vedi ordine del giorno)<br />

La seduta è tolta (ore 19,17).<br />

Allegato A<br />

DISEGNO DI LEGGE<br />

Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione<br />

dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia<br />

dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1880)<br />

EMENDAMENTO PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO, TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO<br />

AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1


1.0.1002<br />

IL RELATORE<br />

Approvato nel testo emendato. Cfr. seduta n. 312.<br />

Dopo l'articolo, inserire il seguente:<br />

«Art. 1-bis.<br />

(Ragionevole durata del giudizio di responsabilità contabile)<br />

1. Nel giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti, il processo è estinto quando:<br />

a) dal deposito dell'atto di citazione in giudizio nella segreteria della competente sezione<br />

giurisdizionale sono trascorsi più di tre anni senza che sia stato emesso il provvedimento che<br />

definisce il giudizio di primo grado;<br />

b) dalla notificazione o pubblicazione del provvedimento di cui alla lettera a), sono decorsi<br />

più di due anni senza che sia stato emesso il provvedimento che definisce il processo di appello.<br />

2. Il corso dei termini indicati nel comma 1 è sospeso nel caso in cui l'udienza o la discussione<br />

sono sospesi o rinviati su richiesta del convenuto o del suo difensore, semprechè la sospensione o il<br />

rinvio non siano disposti per necessità di acquisizione di prove.<br />

3. Nel caso in cui il danno erariale, sia pure contestato con un'unica citazione, per ogni singolo<br />

fatto dannoso, non superi il valore di euro trecentomila, il termine indicato nel comma 1, lettera a)<br />

è di due anni».<br />

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2<br />

2.0.2<br />

CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, CHIURAZZI, <strong>DELLA</strong> MONICA, LATORRE<br />

Respinto<br />

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:<br />

«Art. 2-bis.<br />

(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)<br />

1. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) agli articoli 20, comma 2, lettera d), e 27, comma 3, lettera b), le parole: "sarà<br />

giudicato in contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "si procederà in sua assenza";<br />

b) all'articolo 39, il comma 2 è sostituito dal seguente:<br />

"2. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 604 del codice di procedura penale, il giudice<br />

d'appello annulla la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di pace,<br />

anche quando l'imputato, assente in primo grado, prova di non essere potuto comparire per caso<br />

fortuito o forza maggiore, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa"».<br />

2.0.3<br />

MAZZATORTA<br />

Ritirato<br />

Dopo l'articolo, inserire il seguente:<br />

«Art. 2-bis.<br />

(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109)<br />

"1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo la lettera<br />

m), inserire la seguente:<br />

'm-bis la reiterata o grave inosservanza dei termini indicati per la durata ragionevole dei<br />

processi;'"».<br />

2.0.4<br />

MARITATI, CAROFIGLIO, GALPERTI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, LATORRE<br />

Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «autorizzato:» respinte; seconda parte preclusa<br />

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:<br />

«Art. 2-bis.<br />

(Dotazione organica e programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione<br />

giudiziaria)<br />

1. Al fine di rendere più efficiente l'attività giudiziaria attraverso la piena attuazione dell'ufficio<br />

del processo e la connessa riorganizzazione funzionale del personale dell'amministrazione<br />

giudiziaria, il Ministro della giustizia - amministrazione giudiziaria, in conformità a quanto previsto<br />

dalla programmazione del fabbisogno relativa al triennio 2010-2012, è autorizzato:<br />

a) all'assunzione nel triennio, mediante procedure concorsuali pubbliche, di un contingente<br />

massimo di 2.800 unità di personale, dell'area terza, fascia retributiva F1, da inquadrare nei ruoli<br />

del personale dell'amministrazione giudiziaria, di cui 2.400 unità da assumere nel limite di spesa di


euro 35.742.080 per l'anno 2010 e di euro 85.780.992 a decorrere dall'anno 2011 e le restanti<br />

unità da assumere negli anni 2010 e 2011 nei limiti previsti dall'articolo 1, commi 523 e 526, della<br />

legge 27 dicembre 2006, n. 296;<br />

b) contestualmente all'avvio delle procedure concorsuali pubbliche, di cui al numero 1), al<br />

fine di attuare la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili professionali della medesima<br />

tipologia lavorativa e la conseguente riorganizzazione della prestazione lavorativa dei dipendenti<br />

nell'ambito della medesima area, in fase di prima attuazione ed in via prioritaria, l'attivazione nel<br />

medesimo triennio di procedure di progressione professionale del personale di ruolo appartenente<br />

alla ex area B, posizione economica B3 e B3S, nell'area terza, fascia retributiva F1, nel limite di<br />

spesa di euro 22.981.402 a decorrere dall'anno 2010.<br />

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante l'applicazione<br />

della disposizione di cui al comma 3.<br />

3. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con<br />

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle<br />

seguenti: "0,27 per cento"».<br />

2.0.5<br />

CASSON, MARITATI, CAROFIGLIO, GALPERTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, LATORRE<br />

Precluso<br />

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:<br />

«Art. 2-bis.<br />

(Dotazione organica e programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione<br />

giudiziaria)<br />

1. Al fine di rendere più efficiente l'attività giudiziaria attraverso la piena attuazione dell'ufficio<br />

del processo e la connessa riorganizzazione funzionale del personale dell'amministrazione giudizi<br />

aria, il Ministro della giustizia - amministrazione giudiziaria, in conformità a quanto previsto dalla<br />

programmazione del fabbisogno relativa al triennio 2010-2012, è autorizzato all'avvio delle<br />

procedure di stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato, di cui<br />

all'articolo 1, commi 521 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché l'attivazione di<br />

procedure di progressione professionale del personale di ruolo appartenente alla ex area A nell'area<br />

seconda, fascia retributiva F1, nel limite di spesa di euro 1.264.990 a decorrere dall'anno 2010,<br />

prevedendo che, in via transitoria, le progressioni professionali nelle posizioni economiche<br />

all'interno delle aree, consentite secondo l'ordinamento previgente ai dipendenti di ruolo, inquadrati<br />

nella posizione economica immediatamente inferiore, già programmate o concordate, siano svolte<br />

ricorrendo a procedure selettive in base a criteri obiettivi da determinare in sede di contrattazione<br />

collettiva integrativa, anche in sostituzione delle procedure avviate.<br />

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante l'applicazione<br />

della disposizione di cui al comma 3.<br />

3. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con<br />

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle<br />

seguenti: "0,27 per cento"«.<br />

2.0.6<br />

MAZZATORTA<br />

Ritirato<br />

Dopo l'articolo, inserire il seguente:<br />

«Art. 2-bis.<br />

L'articolo 160 del codice penale è abrogato».<br />

2.0.7<br />

<strong>DELLA</strong> MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI,<br />

CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI,<br />

SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, FILIPPI MARCO,<br />

BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO<br />

Respinto<br />

Dopo l'articolo 2,aggiungere il seguente:<br />

«Art. 2-bis.<br />

(Misure di contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione e alla criminalità organizzata)<br />

1. All'articolo 314 le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni";<br />

2. All'articolo 319 del codice penale le parole: "da due a cinque anni" sono sostituite dalle<br />

seguenti: "da due a dodici anni".


3. All'articolo 319-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) al primo comma, le parole: "da tre a otto anni" sono sostituite dalle seguenti: "da tre a<br />

dodici anni";<br />

b) al secondo comma, prima parte, le parole: "da quattro a dodici anni" sono sostituite<br />

dalle seguenti: "da quattro a quindici anni".<br />

4. All'articolo 648-bis, primo comma, le parole: "Fuori dei casi di concorso nel reato," sono<br />

soppresse;<br />

5. All'articolo 648-ter, primo comma, le parole: "dei casi di concorso nel reato e" sono<br />

soppresse».<br />

2.0.10<br />

<strong>DELLA</strong> MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI,<br />

CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI,<br />

SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, FILIPPI MARCO,<br />

BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO<br />

Respinto<br />

Dopo l'articolo 2,aggiungere il seguente:<br />

«Art. 2-bis.<br />

1. L'articolo 572 del codice penale è sostituito dal seguente:<br />

"Art. 572. - (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). - Chiunque, fuori dei casi indicati<br />

nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una<br />

persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura,<br />

vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da<br />

due a undici anni.<br />

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni<br />

quattordici.<br />

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a tredici<br />

anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la<br />

morte, la reclusione da dodici a venti anni"».<br />

2.0.45<br />

BAIO, ADAMO<br />

Respinto<br />

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:<br />

«Art. 2-bis.<br />

1. All'articolo 572 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) il titolo è sostituito dal seguente: "Maltrattamenti e punizioni corporali in famiglia o<br />

verso i fanciulli.";<br />

b) al comma 1, dopo la parola "maltratta" sono aggiunte le seguenti: "ovvero pone in<br />

essere una punizione corporale verso";<br />

c) dopo il comma l è aggiunto il seguente:<br />

"1-bis. Se il fatto viene commesso in presenza di un minore la pena è aumentata di un<br />

terzo.";<br />

d) al comma 3, le parole "otto anni" sono sostituite dalle seguenti "tredici anni".<br />

2. All'articolo 147 del codice civile, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:<br />

"1-bis. Il minore ha il diritto alla tutela e alla sicurezza, deve essere trattato con rispetto come<br />

persona, e non può essere soggetto a punizioni corporali o ad altri trattamenti degradanti".».<br />

2.0.13<br />

<strong>DELLA</strong> MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI,<br />

CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI,<br />

SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, FILIPPI MARCO,<br />

BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO<br />

Respinto<br />

Sostituire l'articolo con il seguente:<br />

«Art. 2. - (Misure per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale). - 1.<br />

All'articolo 148 del codice di procedura penale, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:<br />

"2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti mediante posta elettronica<br />

certificata. A tal fine il difensore indica, all'atto del deposito della nomina ovvero, qualora non vi<br />

abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il


quale dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. Analoga indicazione è contenuta nell'albo<br />

redatto dal consiglio dell'ordine degli avvocati in cui il difensore è iscritto. In caso di impossibilità di<br />

eseguire la notificazione secondo le modalità di cui al primo periodo, le notificazioni e gli avvisi ai<br />

difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale ultimo caso, l'ufficio che invia<br />

l'atto attesta in calce ad esso di averlo trasmesso in conformità all'originale.".<br />

2. All'articolo 148 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:<br />

"5-ter. Quando l'imputato è assistito da più di un difensore, è sufficiente la notificazione a uno<br />

solo di essi, indicato espressamente dall'imputato".<br />

3. All'articolo 157 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:<br />

"8-ter. Nei casi in cui la notificazione alla persona sottoposta alle indagini deve essere<br />

eseguita presso il difensore di fiducia, può essere effettuata mediante posta elettronica certificata,<br />

ai sensi dell'articolo 148, comma 2-bis".<br />

4. All'articolo 392 del codice di procedura penale, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:<br />

"1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 572, il pubblico ministero, anche su<br />

richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda<br />

con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della<br />

persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.";<br />

5. All'articolo 393 del codice di procedura penale, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:<br />

"2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma 1-bis, il pubblico<br />

ministero indica le ragioni di tutela ai fini del provvedimento di cui all'articolo 398, comma 5-bis".<br />

6. All'articolo 396 del codice di procedura penale, al comma 1 sono apportate le seguenti<br />

modificazioni:<br />

1) dopo le parole: "il pubblico ministero" sono inserite le seguenti: " la persona offesa dal<br />

reato";<br />

2) dopo le parole: "fondatezza della richiesta," sono inserite le seguenti: "le modalità di<br />

assunzione per il provvedimento di cui all'articolo 398, comma 5-bis,";<br />

7. All'articolo 396 del codice di procedura penale, comma 2, primo periodo, dopo le parole:<br />

"dalla persona sottoposta alle indagini" sono inserite le seguenti: "o dalla persona offesa dal reato";<br />

8. All'articolo 396 del codice di procedura penale, comma 2, secondo periodo, dopo le parole:<br />

"La persona sottoposta alle indagini" sono inserite le seguenti: " la persona offesa dal reato";<br />

9. All'articolo 398 del codice di procedura penale, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti<br />

modificazioni:<br />

1) prima della parola "600" è inserita la seguente: "572,";<br />

2) le parole "vi siano minori di anni sedici," sono sostituite da "vi siano minori ovvero<br />

persone offese anche maggiorenni,";<br />

3) le parole "quando le esigenze del minore" sono sostituite da "quando le esigenze di<br />

tutela delle persone";<br />

4) le parole "abitazione dello stesso minore" sono sostituite dalle seguenti "abitazione della<br />

persona interessata all'assunzione della prova";<br />

10. All'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è inserito il seguente:<br />

"3-bis. Il giudice, anche su richiesta del pubblico ministero o della persona offesa, può<br />

subordinare ove possibile la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione<br />

del danno ovvero al risarcimento del danno.".<br />

11. All'articolo 498 del codice di procedura penale, il comma 4-ter è modificato come segue:<br />

1) dopo le parole: "di cui gli altri articoli" è inserita la seguente: "572,";<br />

2) dopo le parole: "l'esame del minore vittima del reato" sono inserite le seguenti: "ovvero<br />

del maggiorenne infermo di mente vittima del reato";<br />

12. All'articolo 415-bis del codice di procedura penale, al comma 1, dopo le parole: "richiesta<br />

di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411", sono inserite le seguenti: "e sempre che non<br />

abbia già inviato alla persona sottoposta alle indagini l'informazione di garanzia di cui all'articolo<br />

369 ovvero altro atto equipollente in relazione al medesimo fatto, per circostanze di tempo e di<br />

luogo, e titolo di reato per cui si considerano concluse le indagini".<br />

13. All'articolo 454 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:<br />

"1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 320, 321 e 572 del<br />

codice penale, il termine di cui al primo comma è di centoventi giorni.".<br />

14. Dopo l'articolo 484 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:<br />

"Art. 484-bis. - (Rinnovazione della citazione. Sospensione del processo) - 1. Se l'imputato<br />

non è presente all'udienza e la notificazione della citazione a giudizio è stata omessa o è nulla, il


giudice rinvia il dibattimento e dispone che la citazione sia notificata all'imputato personalmente o a<br />

mani di un familiare convivente, anche tramite la polizia giudiziaria. Salvo quanto previsto dal<br />

comma 3, allo stesso modo provvede quando l'imputato non è presente all'udienza e la<br />

notificazione della citazione è stata effettuata a norma degli articoli 159, comma 2, 161, comma 4,<br />

165, comma 1, e 169, comma 1.<br />

2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, sempre che non debba<br />

essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, il giudice dispone con<br />

ordinanza la sospensione del processo, salvo che, in ragione della natura o della gravità del reato<br />

contestato o del numero dei reati contestati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero<br />

dell'esigenza di garantire la genuinità e la completezza della prova, la sospensione possa arrecare<br />

grave pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. In tal caso il giudice dispone<br />

procedersi in assenza dell'imputato con ordinanza motivata.<br />

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.<br />

4. Le disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 non si applicano:<br />

a) se l'imputato nel corso del procedimento ha nominato un difensore di fiducia,<br />

b) in tutti i casi in cui dagli atti emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si<br />

procede nei suoi confronti ovvero che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del<br />

processo o di atti del medesimo.<br />

5. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del processo, o<br />

anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la<br />

notifica della citazione. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il<br />

procedimento non abbia ripreso il suo corso.<br />

6. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo nei seguenti casi:<br />

a) se le ricerche di cui al comma 5 hanno avuto esito positivo ed è stata regolarmente<br />

effettuata la notifica della citazione;<br />

b) se l'imputato ha nominato un difensore di fiducia;<br />

c) in ogni altro caso in cui emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede<br />

nei suoi confronti.<br />

7. Nei casi previsti dal comma 6, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dandone<br />

comunicazione alle parti.<br />

8. All'udienza di cui al comma 7 l'imputato, ancorché decaduto, può formulare richiesta ai<br />

sensi degli articoli 444 e 438.<br />

9. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice dispone la separazione del processo a<br />

carico dell'imputato nei cui confronti è disposta la sospensione ai sensi del comma 2.<br />

Art. 484-quater. - (Assenza o allontanamento volontario dell'imputato) - 1. Quando, all'esito<br />

delle verifiche di cui all'articolo 484-bis, comma 1, il giudice ritiene che non ricorrono i presupposti<br />

per ordinare la sospensione del processo, ordina procedersi in assenza dell'imputato. Se l'imputato<br />

compare prima della pronuncia della sentenza, il giudice revoca l'ordinanza.<br />

2. Le disposizioni dell'articolo 484-ter non si applicano quando l'imputato, anche se impedito,<br />

chiede o consente che l'udienza o il processo si svolgano in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di<br />

assistervi.<br />

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È, altresì,<br />

rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si<br />

allontana dall'aula di udienza.<br />

4. L'imputato che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive, è<br />

considerato presente non comparso.<br />

5. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che<br />

l'assenza dell'imputato è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza<br />

maggiore o altro legittimo impedimento.<br />

6. Se la prova indicata nel comma 5 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza di cui al<br />

comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è<br />

comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti<br />

compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con<br />

ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene<br />

rilevanti ai fini della decisione.<br />

7. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla, altresì, se il processo doveva essere sospeso ai sensi<br />

dell'articolo 484-bis, comma 2. In tal caso il giudice revoca l'ordinanza e procede a norma<br />

dell'articolo 484-bis; restano validi gli atti compiuti in precedenza, ma l'imputato, se la sospensione


è revocata, può chiedere l'ammissione di prove ai sensi dell'articolo 493 o la rinnovazione di quelle<br />

che ritiene rilevanti ai fini della decisione.<br />

Art. 484-quinquies. - (Assenza dell'imputato in casi particolari) - 1. Quando il giudice ha<br />

disposto procedersi in assenza dell'imputato, ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2, secondo<br />

periodo, se l'imputato compare prima della chiusura del dibattimento, il giudice revoca la relativa<br />

ordinanza. In tal caso, quando si procede a carico di più imputati, può disporre la separazione dei<br />

processi ai sensi dell'articolo 18.<br />

2. Nel caso di cui al comma 1, l'imputato è rimesso in termini per formulare le richieste di cui<br />

all'articolo 493; il giudice ammette le prove ai sensi degli articoli 190 e 495. Non si applica l'articolo<br />

190-bis, ma le prove assunte in precedenza sono utilizzabili ai fini della decisione anche nei<br />

confronti dell'imputato comparso tardivamente.<br />

3. Si applica l'articolo 484-bis, comma 8.";<br />

15. L'articolo 490 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:<br />

"Art. 490. - (Accompagnamento coattivo dell 'imputato assente) - 1. Il giudice, a norma<br />

dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua<br />

presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame.";<br />

16. Dopo l'articolo 493 del codice di procedura penale è inserito il seguente:<br />

"Art. 493-bis. - (Mutamento della persona fisica del giudice) - 1. In caso di mutamento della<br />

persona fisica del giudice, le parti possono reiterare la richiesta di ammissione delle prove già<br />

indicate nella lista di cui all'articolo 468, ivi comprese le prove non ammesse nel dibattimento<br />

precedente e quelle in ordine alle quali vi è stata rinuncia, ovvero chiedere l'ammissione di prove<br />

nuove ai sensi dell'articolo 493, comma 2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza ai sensi<br />

degli articoli 190, 190-bis e 495.<br />

2. Nel giudizio abbreviato o in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti, le prove<br />

assunte nel dibattimento precedente sono utilizzabili ai fini della decisione.";<br />

17. All'articolo 495 del codice di procedura penale, comma 4-bis, le parole: ", con il consenso<br />

dell'altra parte," sono soppresse;<br />

18. All'articolo 511 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:<br />

"2-bis. È sempre consentita la lettura dei verbali di dichiarazioni raccolte in sede di incidente<br />

probatorio, dei verbali di prove di diverso processo acquisiti ai sensi dell'articolo 238, delle prove<br />

assunte in assenza dell'imputato, nonché dei verbali di prove assunte dinanzi a un giudice diverso,<br />

sia a seguito di declatoria di incompetenza che in caso di mutamento della persona fisica del<br />

giudice.";<br />

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:<br />

"5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare analiticamente gli atti<br />

utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone<br />

tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando sorga serio disaccordo tra le parti sul contenuto<br />

dell'atto.";<br />

19. All'articolo 513 del codice di procedura penale, comma 1, le parole: "contumace o" sono<br />

soppresse;<br />

20. All'articolo 520 del codice di procedura penale, nella rubrica e nel comma 1, le parole<br />

"contumace o" sono soppresse;<br />

21. Agli articoli 548 del codice di procedura penale, comma 3, e 585, comma 2, lettera d), la<br />

parola: "contumace" è sostituita dalla seguente: "assente";<br />

22. All'articolo 603 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:<br />

"4. Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato,<br />

assente in primo grado, ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o<br />

forza maggiore, sempre che in tale caso il fatto non sia dovuto a sua colpa.";<br />

23. Il comma 2-bis dell'articolo 484, l'articolo 489 e l'articolo 511-bis del codice di procedura<br />

penale sono abrogati.<br />

24. Dopo l'articolo 143 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è inserito il<br />

seguente:<br />

"Art. 143-bis. - (Adempimenti in caso di sospensione del processo in assenza dell'imputato) -<br />

1. Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2, del codice, la<br />

relativa ordinanza e il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi alla locale sezione di polizia<br />

giudiziaria, per il successivo inserimento nella banca dati di cui all'articolo 8 della legge 1º aprile<br />

1981, n. 121, e successive modificazioni".


25. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) agli articoli 20, comma 2, lettera d), e 27, comma 3, lettera b), le parole: "sarà<br />

giudicato in contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "si procederà in sua assenza";<br />

b) all'articolo 39, il comma 2 è sostituito dal seguente:<br />

"2. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 604 del codice di procedura penale, il giudice<br />

d'appello annulla la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di pace,<br />

anche quando l'imputato, assente in primo grado, prova di non essere potuto comparire per caso<br />

fortuito o forza maggiore, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa".<br />

26. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) all'articolo 38, comma 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 71" sono sostituite dalle<br />

seguenti: "degli articoli 71 e 484-bis, comma 2,";<br />

b) l'articolo 41 è sostituito dal seguente:<br />

"Art. 41. - (Assenza dell'ente) - 1. Se l'ente non si costituisce nel processo, il giudice ordina<br />

procedersi in assenza".<br />

27. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario<br />

giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi<br />

pendenti, di cui decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate<br />

le seguenti modificazioni:<br />

a) all'articolo 3 (L), comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:<br />

"i-bis) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del processo al sensi<br />

dell'articolo 484-bis del codice di procedura penale";<br />

b) all'articolo 5 (L), comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:<br />

"l-bis) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del processo ai sensi<br />

dell'articolo 484, comma 2, del codice di procedura penale quando il provvedimento è revocato ai<br />

sensi dell'articolo 484-bis) comma 6, del medesimo codice"».<br />

2.0.100<br />

MAZZATORTA<br />

Ritirato<br />

Dopo l'articolo, inserire il seguente:<br />

«Art. 2-bis.<br />

(Modifiche al codice penale)<br />

a) all'articolo 157 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

1) al comma 1, dopo le parole: "estingue il reato" sono inserite le seguenti: ", se non è<br />

esercitata l'azione penale,";<br />

2) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:<br />

"Dopo l'esercizio dell'azione penale, la prescrizione si compie nei termini indicati dal codice di<br />

procedura penale.";<br />

b) all'articolo 159 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

1) al comma 1, le parole: "o del processo penale" sono soppresse;<br />

2) al comma 1, numero 3), le parole: "o del processo penale" e le parole: "In caso di<br />

sospensione del processo" fino alla fine del periodo, sono soppresse;<br />

c) all'articolo 160 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma<br />

1 è abrogato;<br />

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:<br />

"2-bis. Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali<br />

e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero,<br />

l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice<br />

di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulIa richiesta di archiviazione,<br />

l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione<br />

sulla richiesta di applicazione della pena"».<br />

2.0.21<br />

<strong>DELLA</strong> MONICA, CAROFIGLIO, GALPERTI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, LATORRE, MARITATI<br />

Respinto<br />

Dopo l'articolo 2aggiungere il seguente:<br />

«Art. 2-bis.<br />

(Misure per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale)<br />

1. L'articolo 158 del codice penale è sostituito dal seguente:


-"Articolo 158. - (Operatività e decorrenza della prescrizione) - 1. La prescrizione opera rispetto<br />

ad ogni singolo reato contestato all'imputato, salvo quanto previsto dal comma 2.<br />

2. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della<br />

consumazione; per il reato tentato dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato<br />

permanente o di reato continuato , dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione.<br />

3. Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il<br />

termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei<br />

reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del<br />

commesso reato"».<br />

2.0.23<br />

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, <strong>DELLA</strong> SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO,<br />

MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, <strong>DELLA</strong> MONICA, LATORRE<br />

Respinto<br />

Dopo l'articolo 2aggiungere il seguente:<br />

«Art. 2-bis.<br />

(Modifiche all'articolo 159 del codice penale)<br />

1. All'articolo 159 del codice penale, primo comma, dopo il numero 3) aggiungere il seguente:<br />

"3-bis) nel caso di perizie il cui espletamento sia di particolare complessità e comporti la<br />

sospensione necessaria del processo per un periodo, comunque, non superiore a dodici mesi;<br />

3-ter) nei casi di rogatorie internazionali, quando sia assolutamente necessario sospendere il<br />

processo;<br />

3-quater) durante il tempo intercorrente tra il giorno della lettura del dispositivo e la scadenza<br />

dei termini per l'impugnazione"».<br />

2.0.28<br />

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, MARITATI, CHIURAZZI, <strong>DELLA</strong> MONICA, LATORRE<br />

Respinto<br />

Dopo l'articolo 2,aggiungere il seguente:<br />

«Art. 2-bis.<br />

(Modifiche al codice di procedura penale in tema di assenza dell'imputato e di rinnovazione del<br />

dibattimento)<br />

1. Al codice di procedura penale, all'articolo 175, commi 2 e 8, le parole: "sentenza<br />

contumaciale" sono sostituite dalle seguenti: "sentenza dibattimentale in assenza dell'imputato"».<br />

2.0.29<br />

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI<br />

Respinto<br />

Dopo l'articolo 2,aggiungere il seguente:<br />

«Art. 2-bis.<br />

All'articolo 184 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:<br />

"3-bis. Qualora l'imputato sia assistito da due difensori e uno di questi non abbia ricevuto un<br />

avviso prescritto, la nullità deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima dell'inizio<br />

dell'attività alla quale l'avviso si riferisce"».<br />

2.0.30<br />

<strong>DELLA</strong> MONICA, CHIURAZZI, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, LATORRE<br />

Respinto<br />

Dopo l'articolo 2,aggiungere il seguente:<br />

«Art. 2-bis.<br />

(Modifiche al codice di procedura penale in tema di assenza dell'imputato e di rinnovazione del<br />

dibattimento)<br />

1. l'articolo 190-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 190-bis. - (Requisiti della prova in casi particolari) - 1. Quando è richiesto l'esame di un<br />

testimone, di un coimputato o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già<br />

reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la<br />

persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, ovvero dichiarazioni i cui<br />

verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo nei casi seguenti:<br />

a) quando riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti<br />

dichiarazioni, sopravvenuti o conosciuti in epoca successiva all'assunzione della prova;


) se il giudice lo ritiene utile o necessario ai fini della decisione, anche su richiesta<br />

motivata delle parti sulla base di specifiche esigenze.<br />

2. I verbali delle prove assunte in precedenza restano inseriti al fascicolo del dibattimento e si<br />

applica l'articolo 511, comma 2-bis."».<br />

2.0.31<br />

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, LATORRE, MARITATI<br />

Respinto<br />

Dopo l'articolo 2,aggiungere il seguente:<br />

«Art. 2-bis.<br />

(Informazione di garanzia)<br />

1. L'articolo 369 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:<br />

"Art. 369. - (Informazione di garanzia). - 1. Solo quando deve compiere un atto al quale il<br />

difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso con<br />

raccomandata con avviso di ricevimento, alla persona sottoposta ad indagini e alla persona offesa<br />

una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della<br />

data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia,<br />

avvertendo la persona sottoposta alle indagini che tutte le ulteriori notifiche riguardanti il processo<br />

saranno eseguite presso di lui.<br />

2. Qualora ne ravvisi la necessità, ovvero l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità<br />

del destinatario, il pubblico ministero può disporre che l'informazione di garanzia sia notificata alla<br />

persona sottoposta ad indagini a norma dell'articolo 157, comma 2, ed alla persona offesa a norma<br />

dell'articolo 154"».<br />

2.0.33<br />

D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, <strong>DELLA</strong> MONICA, LATORRE<br />

Respinto<br />

Dopo l'articolo 2,aggiungere il seguente:<br />

«Art. 2-bis.<br />

(Adempimenti della polizia giudiziaria e del pubblico ministero nei casi di arresto e fermo)<br />

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) all'articolo 386, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:<br />

"3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389, comma 2, gli ufficiali e gli agenti di<br />

polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto<br />

e, comunque, non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine<br />

trasmettono il relativo verbale. Il verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia,<br />

l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito,<br />

l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato, i precedenti risultanti dal centro di<br />

documentazione elettronica e, se utili, quelli del centro elettronico di rilievo e confronto delle<br />

impronte.<br />

4. Qualora il pubblico ministero non disponga che l'arrestato o il fermato sia portato<br />

immediatamente in udienza dinanzi al giudice del dibattimento, formulando e comunicando il capo<br />

d'imputazione, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria conducono l'arrestato o il fermato nella<br />

casa circondariale o mandamentale del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito.<br />

5. Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato o il fermato sia custodito agli arresti<br />

domiciliari a norma del comma 1 dell'articolo 284. In tale ipotesi, se l'arrestato è tossicodipendente<br />

il pubblico ministero può disporre che lo stesso, se consenziente, sia condotto presso il servizio<br />

tossicodipendenze per la formulazione di un programma di recupero, da attuare presso una<br />

comunità terapeutica»;<br />

b) all'articolo 390 sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:<br />

«1. Se il fermo è stato eseguito in relazione ad un reato indicato nell'articolo 51, comma 3bis,<br />

o di competenza di tribunale diverso, il pubblico ministero, qualora non debba ordinare<br />

l'immediata liberazione del fermato, richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari.»;<br />

2) al comma 3, le parole: "L'arresto o" sono soppresse;<br />

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Richiesta di convalida del fermo"».<br />

2.0.35<br />

D'ALIA<br />

Respinto


Dopo l'articolo 2,inserire il seguente:<br />

«Art. 2-bis.<br />

(Strumenti di deflazione del procedimento penale)<br />

1. Nel codice di procedura penale, dopo l'articolo 408 è inserito il seguente:<br />

"Art. 408-bis. - (Richiesta di archiviazione per evidente insufficienza dei termini di prescrizione<br />

del reato). - 1. Fuori dal caso previsto dall'articolo che precede, il pubblico ministero presenta al<br />

giudice richiesta di archiviazione anche nel caso in cui, alla data della richiesta, il termine massimo<br />

di presumibile decorso della prescrizione del reato sia inferiore a tre mesi.".<br />

2. Nel codice di procedura penale, dopo l'articolo 346-bis, è inserito il seguente:<br />

"Art. 346-ter - (Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto). - 1.<br />

Quando il fatto è di particolare tenuità, il giudice, con sentenza, dichiara di non doversi procedere<br />

se la persona offesa non si oppone.<br />

2. Nel corso delle indagini preliminari, quando il fatto è di particolare tenuità, il giudice<br />

pronuncia decreto motivato di archiviazione solo se non risulta un interesse della persona offesa<br />

alla prosecuzione del procedimento.<br />

3. Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o<br />

del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non<br />

giustificano l'esercizio o la prosecuzione dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che<br />

l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di<br />

salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.<br />

4. Nel caso di dichiarazione di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto, il<br />

giudice dispone comunque la confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale".<br />

3. Nel codice penale, dopo l'articolo 161 è inserito il seguente:<br />

«Art. l6l-bis. - (Estinzione del reato conseguente a riparazione del danno patrimoniale). - 1. Il<br />

giudice, nei processi per reati contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, su<br />

richiesta congiunta dell'imputato e della persona offesa costituita parte civile, sentito il pubblico<br />

ministero, in ogni momento dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel<br />

dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver proceduto alla completa riparazione del danno<br />

cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver completamente eliminato le<br />

conseguenze dannose o pericolose del reato.<br />

2. Il giudice pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al comma 1, solo se ritiene le<br />

attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di sanzione del fatto illecito e quelle<br />

di prevenzione.<br />

3. Il giudice può disporre la sospensione del processo, per un periodo non superiore a tre<br />

mesi, se l'imputato chiede in udienza di poter provvedere agli adempi menti di cui al comma 1 e<br />

dimostri di non averlo potuto fare in precedenza; in tal caso, il giudice può imporre specifiche<br />

prescrizioni.<br />

4. Con l'ordinanza di sospensione, il giudice incarica la polizia giudizi aria di verificare<br />

l'effettivo svolgimento delle attività risarcitorie e riparatorie, fissando nuova udienza ad una data<br />

successiva al termine del periodo di sospensione.<br />

5. Il periodo di sospensione non è computato ai fini della prescrizione del reato né del<br />

computo dei termini di estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole.<br />

6. Qualora accerti che le attività risarcitorie o riparatorie abbiano avuto esecuzione, il giudice,<br />

sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato enunciandone la<br />

causa nel dispositivo.».<br />

2.0.36<br />

CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, CASSON, CHIURAZZI, <strong>DELLA</strong> MONICA, LATORRE<br />

Respinto<br />

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:<br />

«Art. 2-bis.<br />

1. L'articolo 420-ter del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 420-ter. - (Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore) - 1. Quando<br />

l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad<br />

assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento,<br />

il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.<br />

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile<br />

che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o


forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può costituire motivo di<br />

impugnazione.<br />

3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono<br />

le condizioni previste dal comma 1, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando<br />

con ordinanza la relativa data.<br />

4. La lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per<br />

tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Della nuova udienza fissata con l'ordinanza di<br />

cui ai commi 1, 2 e 3 è dato avviso all'imputato. Se lo stesso è assistito da difensore di fiducia e<br />

questi è presente, personalmente o tramite sostituto, l'avviso si intende notificato all'imputato.<br />

5. Nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta<br />

impossibilità di comparire per legittimo impedimento, il giudice dispone il rinvio dell'udienza<br />

fissando con ordinanza la relativa data; l'ordinanza è depositata in cancelleria senza obbligo di<br />

avviso al difensore.<br />

6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica e il giudice dispone procedersi oltre, se:<br />

a) l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi;<br />

b) l'imputato è assistito da un unico difensore e questi non ha prontamente comunicato<br />

l'impedimento;<br />

c) il difensore, pur avendo prontamente comunicato l'impedimento, non ha indicato<br />

espressamente i motivi che non consentono la nomina di un sostituto ai sensi dell'articolo 102;<br />

d) l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.";<br />

e) all'articolo 420-quater del codice di procedura penale sono apportate le seguenti<br />

modificazioni:<br />

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Assenza o allontanamento volontario dell'imputato";<br />

2) al comma 1, le parole: "ne dichiara la contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "ordina<br />

procedersi in assenza";<br />

3) al comma 2, le parole: "in sua contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "in sua<br />

assenza";<br />

4) al comma 3, le parole: "la contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "l'assenza";<br />

5) al comma 4, le parole: "dichiarativa di contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "che ha<br />

disposto procedersi in assenza";<br />

6) al comma 7, le parole: "dichiarativa di contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "che ha<br />

disposto procedersi in assenza" e le parole: "contumace o" sono soppresse;<br />

7) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:<br />

"7-bis. Le disposizioni degli articoli 420-bis e 420-ter non si applicano quando l'imputato,<br />

anche se impedito, chiede o consente che l'udienza preliminare avvenga in sua assenza o, se<br />

detenuto, rifiuta di assistervi. L'imputato in tali casi è rappresentato dal difensore.<br />

7-ter. L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è considerato<br />

presente ed è rappresentato dal difensore.";<br />

2. L'articolo 420-quinquies del codice di procedura penale è abrogato».<br />

2.0.37<br />

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI<br />

Respinto<br />

Dopo l'articolo, inserire il seguente:<br />

«Art. 2-bis.<br />

All'articolo 420-ter del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti:<br />

"5-bis. Quando l'impedimento del difensore è costituito dal suo concomitante impegno<br />

professionale davanti a più autorità giudiziarie, egli deve comunicarlo a tutte le medesime non<br />

appena gli è nota la contemporaneità dell'impegno. Le autorità giudiziarie interessate possono<br />

concertare quale procedimento meriti immediata celebrazione, disponendo il rinvio degli altri e<br />

comunicando prontamente al difensore l'esito degli accordi.<br />

5-ter. Quando si tratta di reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), e di dibattimento<br />

particolarmente complesso, il difensore, se richiesto dal giudice, deve nominare un sostituto<br />

allorché nell'udienza per la quale invoca l'impedimento si svolgono attività che non coinvolgono il<br />

suo assistito".».<br />

2.0.38<br />

D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, <strong>DELLA</strong> MONICA, LATORRE<br />

Respinto


Dopo l'articolo, inserire il seguente:<br />

«Art. 2-bis.<br />

(Introduzione del giudizio nei confronti di imputati arrestati o fermati di competenza del Tribunale)<br />

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) l'articolo 449 è sostituito dal seguente:<br />

-"Art. 449. - (Casi e modi del giudizio nei confornti di imputati arrestati o firmati). - 1. Quando<br />

una persona è stata arrestata in flagranza di un reato di competenza del Tribunale, o è stata<br />

fermata per uno degli stessi reati, esclusi quelli indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, il pubblico<br />

ministero presenta direttamente l'imputato in stato di arresto o di fermo davanti al giudice del<br />

dibattimento, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto o dal<br />

fermo.<br />

2. Il pubblico ministero fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato o fermato.<br />

3. Il decreto, unitamente al fascicolo previsto dall'articolo 431, formato dal pubblico ministero,<br />

cui devono essere allegati il certificato del centro elettronico di documentazione, il certificato del<br />

registro generale e l'eventuale certificato del registro generale e l'eventuale certificato della polizia<br />

scientifica relativo alle impronte digitali, è trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il<br />

giudizio.<br />

4. Al difensore è notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero l'avviso della data<br />

fissata per il giudizio.<br />

5. Il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria del pubblico<br />

ministero, della documentazione trasmessa dalla polizia giudiziaria a norma dell'articolo 386,<br />

comma 3.";<br />

b) l'articolo 450 è abrogato;<br />

c) l'articolo 451 è sostituito dal seguente:<br />

"Art. 451. - (Svolgimento del giudizio). - 1. Il pubblico ministero contesta, in maniera chiara e<br />

precisa, all'imputato i fatti oggetto dell'imputazione e gli articoli di legge che si presumono violati,<br />

indicando le pene edittali previste dagli stessi.<br />

2. Subito dopo la contestazione il presidente del Tribunale o il giudice unico chiede<br />

all'imputato se ammette di aver commesso i fatti.<br />

3. Se l'imputato ammette i fatti addebitati e il difensore nulla ha da obiettare sulla<br />

qualificazione giuridica data dal pubblico ministero o sulla sussistenza del reato e sulla sua<br />

punibilità, il giudice, sentiti il pubblico ministero e la difesa, convalida l'arresto e pronuncia, senza<br />

ulteriori formalità, sentenza di condanna, riducendo la pena da infliggere in concreto da un terzo<br />

alla metà e, se non concede la sospensione condizionale della pena, dispone che l'imputato sia<br />

condotto presso la casa circondariale o agli arresti domiciliari. Se l'imputato è tossicodipendente ed<br />

il servizio tossicodipendenze ha formulato programma di recupero, ordina che l'imputato sia<br />

affidato, agli arresti domiciliari, presso una determinata comunità terapeutica.<br />

4. Se ritiene invece, nonostante l'ammissione dei fatti, di non dover emettere, allo Stato,<br />

sentenza di condanna, il giudice procede a norma dei commi 5 e 6. Solo se manca una condizione<br />

di procedibilità il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero.<br />

5. Se l'imputato non ammette i fatti contestati o si dichiara non colpevole o non punibile,<br />

direttamente o tramite il suo difensore, il giudice procede alla convalida dell'arresto, secondo<br />

quanto disposto all'articolo 391, commi 3, 4, 5, e 6.<br />

6. Con il provvedimento che dispone sulla convalida e sulla libertà personale il giudice ordina<br />

anche che l'imputato stesso e tutte le altre parti ed i testimoni presenti compaiano, senza ulteriore<br />

avviso, dinanzi al Tribunale per il giudizio, indicando la sezione, il luogo, il giorno e l'ora. Nello<br />

stesso modo procede se l'imputato, anche tramite il suo difensore, contesta la qualificazione<br />

giuridica dei fatti ed il pubblico ministero non aderisce alla diversa qualificazione o quest'ultima non<br />

appaia subito al giudice la più corretta.<br />

7. La data dell'udienza è fissata non prima del ventesimo e non dopo il quarantesimo giorno<br />

successivo all'arresto.<br />

8. La parte lesa non presente alla convalida, i verbalizzanti ed i testimoni, indicati dalla polizia<br />

giudiziaria negli atti, non presenti, sono citati a cura del pubblico ministero. La difesa cita per la<br />

stessa udienza i testimoni a discarico.<br />

9. L'imputato oggetto di una misura cautelare in carcere viene tradotto all'udienza dalla<br />

polizia penitenziaria su ordine del pubblico ministero.<br />

10. L'imputato può avanzare richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti ai<br />

sensi dell'articolo 444 non oltre il decimo giorno successivo all'udienza di convalida; la riduzione


della pena per effetto del patteggia mento non può superare un quarto della pena da infliggere in<br />

concreto. Non è ammesso il ricorso al rito abbreviato.<br />

11. Nell'attesa della udienza per la decisione prevista dall'articolo 447 il pubblico ministero<br />

può procedere ad ulteriori indagini e la difesa ad indagini difensive.<br />

12. Contro il provvedimento di applicazione di misura coercitiva è ammesso appello al<br />

Tribunale del riesame solo se il reato è di competenza del giudice monocratico. La proposizione del<br />

ricorso non pregiudica l'ulteriore corso del processo.<br />

13. Il dibattimento e la sentenza sono disciplinati a norma degli articoli da 470 a 548»;<br />

d) l'articolo 558 è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 558. - (Possibilità di utilizzazione della procedura per gli imputati arrestati a seguito di<br />

misura cautelare e per gli imputati fermati o arrestati in flagranza di reato di competenza della<br />

procedura distrettuale). - 1. Il pubblico ministero può utilizzare la procedura di cui agli articoli 449 e<br />

seguenti nei confronti degli imputati arrestati a seguito di misura di custodia cautelare in carcere e<br />

degli arresti domiciliari, quando la procedura stessa non può recare pregiudizio alle indagini in<br />

corso.<br />

2. AI difensore è notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero l'avviso della data<br />

fissata per il giudizio.<br />

3. Il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria del pubblico<br />

ministero, della documentazione relativa alla indagini espletate».<br />

e) la rubrica del titolo III del libro VI è sostituita dalla seguente:<br />

«Giudizio nei confronti di imputati arrestati o fermati di competenza del Tribunale».<br />

2.0.39<br />

<strong>DELLA</strong> MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI,<br />

CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI,<br />

SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, FILIPPI MARCO,<br />

BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO<br />

Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «compatibili.» respinte; seconda parte preclusa<br />

Dopo l'articolo inserire il seguente:<br />

«Art. 2-bis.<br />

(Misure per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale)<br />

1. Dopo l'articolo 484 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:<br />

"Art. 484-bis. - (Rinnovazione della citazione. Sospensione del processo) - 1. Se l'imputato<br />

non è presente all'udienza e la notificazione della citazione a giudizio è stata omessa o è nulla, il<br />

giudice rinvia il dibattimento e dispone che la citazione sia notificata all'imputato personalmente o a<br />

mani di un familiare convivente, anche tramite la polizia giudiziaria. Salvo quanto previsto dal<br />

comma 3, allo stesso modo provvede quando l'imputato non è presente all'udienza e la<br />

notificazione della citazione è stata effettuata a norma degli articoli 159, comma 2, 161, comma<br />

4,165, comma 1, e 169, comma 1.<br />

2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, sempre che non debba<br />

essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, il giudice dispone con<br />

ordinanza la sospensione del processo, salvo che, in ragione della natura o della gravità del reato<br />

contestato o del numero dei reati contestati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero<br />

dell'esigenza di garantire la genuinità e la completezza della prova, la sospensione possa arrecare<br />

grave pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. In tal caso il giudice dispone<br />

procedersi in assenza dell'imputato con ordinanza motivata.<br />

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.<br />

4. Le disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 non si applicano:<br />

a) se l'imputato nel corso del procedimento ha nominato un difensore di fiducia;<br />

b) in tutti i casi in cui dagli atti emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si<br />

procede nei suoi confronti ovvero che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del<br />

processo o di atti del medesimo.<br />

5. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del processo, o<br />

anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la<br />

notifica della citazione. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il<br />

procedimento non abbia ripreso il suo corso.<br />

6. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo nei seguenti casi:<br />

a) se le ricerche di cui al comma 5 hanno avuto esito positivo ed è stata regolarmente<br />

effettuata la notifica della citazione;


) se l'imputato ha nominato un difensore di fiducia;<br />

c) in ogni altro caso in cui emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede<br />

nei suoi confronti.<br />

7. Nei casi previsti dal comma 6, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dandone<br />

comunicazione alle parti.<br />

8. All'udienza di cui al comma 7 l'imputato, ancorché decaduto, può formulare richiesta ai<br />

sensi degli articoli 444 e 438.<br />

9. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice dispone la separazione del processo a<br />

carico dell'imputato nei cui confronti è disposta la sospensione ai sensi del comma 2.<br />

Art. 484-quater. - (Assenza o allontanamento volontario dell 'imputato) - 1. Quando, all'esito<br />

delle verifiche di cui all'articolo 484-bis, comma 1, il giudice ritiene che non ricorrono i presupposti<br />

per ordinare la sospensione del processo, ordina procedersi in assenza dell'imputato. Se l'imputato<br />

compare prima della pronuncia della sentenza, il giudice revoca l'ordinanza.<br />

2. Le disposizioni dell'articolo 484-ter non si applicano quando l'imputato, anche se impedito,<br />

chiede o consente che l'udienza o il processo si svolgano in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di<br />

assistervi.<br />

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È, altresì,<br />

rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si<br />

allontana dall'aula di udienza.<br />

4. L'imputato che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive, è<br />

considerato presente non comparso.<br />

5. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che<br />

l'assenza dell'imputato è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza<br />

maggiore o altro legittimo impedimento.<br />

6. Se la prova indicata nel comma 5 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza di cui al<br />

comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è<br />

comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti<br />

compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con<br />

ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene<br />

rilevanti ai fini della decisione.<br />

7. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla, altresì, se il processo doveva essere sospeso ai sensi<br />

dell'articolo 484-bis, comma 2. In tal caso il giudice revoca l'ordinanza e procede a norma<br />

dell'articolo 484-bis; restano validi gli atti compiuti in precedenza, ma l'imputato, se la sospensione<br />

è revocata, può chiedere l'ammissione di prove ai sensi dell'articolo 493 o la rinnovazione di quelle<br />

che ritiene rilevanti ai fini della decisione.<br />

Art. 484-quinquies. - (Assenza dell 'imputato in casi particolari) - 1. Quando il giudice ha<br />

disposto procedersi in assenza dell'imputato, ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2, secondo<br />

periodo, se l'imputato compare prima della chiusura del dibattimento, il giudice revoca la relativa<br />

ordinanza. In tal caso, quando si procede a carico di più imputati, può disporre la separazione dei<br />

processi ai sensi dell'articolo 18.<br />

2. Nel caso di cui al comma 1, l'imputato è rimesso in termini per formulare le richieste di cui<br />

all'articolo 493; il giudice ammette le prove ai sensi degli articoli 190 e 495. Non si applica l'articolo<br />

190-bis, ma le prove assunte in precedenza sono utilizzabili ai fmi della decisione anche nei<br />

confronti dell'imputato comparso tardivamente.<br />

3. Si applica l'articolo 484-bis, comma 8.»;<br />

2. L'articolo 490 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 490. - (Accompagnamento coattivo dell'imputato assente) - 1. Il giudice, a norma<br />

dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua<br />

presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame.»;<br />

3. Dopo l'articolo 493 del codice di procedura penale è inserito il seguente:<br />

«Art. 493-bis. - (Mutamento della persona fisica del giudice) - 1. In caso di mutamento della<br />

persona fisica del giudice, le parti possono reiterare la richiesta di ammissione delle prove già<br />

indicate nella lista di cui all'articolo 468, ivi comprese le prove non ammesse nel dibattimento<br />

precedente e quelle in ordine alle quali vi è stata rinuncia, ovvero chiedere l'ammissione di prove<br />

nuove ai sensi dell'articolo 493, comma 2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza ai sensi<br />

degli articoli 190, 190-bis e 495.<br />

2. Nel giudizio abbreviato o in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti, le prove<br />

assunte nel dibattimento precedente sono utilizzabili ai fini della decisione.»;


4. All'articolo 495 del codice di procedura penale, comma 4-bis, le parole: «, con il consenso<br />

dell'altra parte,» sono soppresse;<br />

5. All'articolo 511 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:<br />

«2-bis. È sempre consentita la lettura dei verbali di dichiarazioni raccolte in sede di incidente<br />

probatorio, dei verbali di prove di diverso processo acquisiti ai sensi dell'articolo 238, delle prove<br />

assunte in assenza dell'imputato, nonché dei verbali di prove assunte dinanzi a un giudice diverso,<br />

sia a seguito di declatoria di incompetenza che in caso di mutamento della persona fisica del<br />

giudice.»;<br />

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:<br />

«5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare analiticamente gli atti<br />

utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone<br />

tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando sorga serio disaccordo tra le parti sul contenuto<br />

dell'atto.»;<br />

6. All'articolo 513 del codice di procedura penale, comma 1, le parole: «contumace o» sono<br />

soppresse;<br />

7. All'articolo 520 del codice di procedura penale, nella rubrica e nel comma 1, le parole<br />

«contumace o» sono soppresse;<br />

8. Agli articoli 548 del codice di procedura penale, comma 3, e 585, comma 2, lettera d), la<br />

parola: «contumace» è sostituita dalla seguente: «assente»;<br />

9. All'articolo 603 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:<br />

«4. Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato,<br />

assente in primo grado, ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o<br />

forza maggiore, sempre che in tale caso il fatto non sia dovuto a sua colpa.»;<br />

10. Il comma 2-bis dell'articolo 484, l'articolo 489 e l'articolo 511-bis del codice di procedura<br />

penale sono abrogati».<br />

2.0.40<br />

CAROFIGLIO, CASSON, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, CHIURAZZI, <strong>DELLA</strong> MONICA, LATORRE<br />

Precluso<br />

Dopo l'articolo inserire il seguente:<br />

«Art. 2-bis.<br />

1. Dopo l'articolo 484 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:<br />

"Art. 484-bis. - (Rinnovazione della citazione. Sospensione del processo) - 1. Salvo che<br />

l'imputato sia presente all'udienza, quando la notificazione della citazione a giudizio è stata omessa<br />

ovvero è nulla, il giudice rinvia il dibattimento e dispone che la citazione sia notificata all'imputato<br />

personalmente o a mani di familiare convivente, anche tramite la polizia giudiziaria. Salvo quanto<br />

previsto dal comma 3, allo stesso modo provvede quando l'imputato non è presente all'udienza e la<br />

notificazione della citazione è stata effettuata ai sensi degli articoli 159, comma 2, 161, comma 4,<br />

165, comma l, e 169, comma 1.<br />

2. Quando la notificazione ai sensi del comma l non risulta possibile, sempre che non debba<br />

essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, il giudice dispone con<br />

ordinanza la sospensione del processo, salvo che, in ragione della natura o della gravità del reato<br />

contestato, ovvero del numero dei reati contestati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero<br />

dell'esigenza di garantire la genuinità e la completezza della prova, la sospensione possa arrecare<br />

grave pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. In tale ultimo caso il giudice dispone<br />

procedersi in assenza dell'imputato con ordinanza specificamente motivata.<br />

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.<br />

4. Le disposizioni di cui al comma l, secondo periodo, e al comma 2 non si applicano:<br />

a) se l'imputato nel corso del procedimento ha nominato un difensore di fiducia, anche in<br />

caso di successiva revoca;<br />

b) se l'imputato, nel corso del procedimento, è stato arrestato, fermato o sottoposto a<br />

misura cautelare;<br />

c) in ogni altro caso in cui dagli atti emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si<br />

procede nei suoi confronti ovvero che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del<br />

processo o di atti del medesimo.<br />

5. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del processo, o<br />

anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la


notifica della citazione. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il<br />

procedimento non abbia ripreso il suo corso.<br />

6. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo nei seguenti casi:<br />

a) se le ricerche di cui al comma 5 hanno avuto esito positivo ed è stata regolarmente<br />

effettuata la notifica della citazione;<br />

b) se l'imputato ha nominato un difensore di fiducia;<br />

c) in ogni altro caso in cui emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede<br />

nei suoi confronti.<br />

7. Nei casi previsti dal comma 6, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dandone<br />

comunicazione alle parti.<br />

8. All'udienza di cui al comma 7 l'imputato, ancorché decaduto, può formulare richiesta ai<br />

sensi degli articoli 444 e 438.<br />

9. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice dispone la separazione del processo a<br />

carico dell'imputato nei cui confronti è disposta la sospensione ai sensi del comma 2.<br />

Art. 484-ter. - (Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore) -. 1. Quando<br />

l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad<br />

assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento,<br />

il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.<br />

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile<br />

che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o<br />

forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di<br />

discussione successiva né motivo di impugnazione.<br />

3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono<br />

le condizioni previste dal comma 1, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando<br />

con ordinanza la relativa data.<br />

4. La lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per<br />

tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Della nuova udienza fissata con l'ordinanza di<br />

cui ai commi 1, 2 e 3 è dato avviso all'imputato. Se lo stesso è assistito da un difensore di fiducia e<br />

questi è presente, personalmente o tramite sostituto, l'avviso si intende notificato all'imputato.<br />

5. Nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta<br />

impossibilità di comparire per legittimo impedimento, il giudice dispone il rinvio dell'udienza<br />

fissando con ordinanza la relativa data; l'ordinanza è depositata in cancelleria senza obbligo di<br />

avviso al difensore.<br />

6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica e il giudice dispone procedersi oltre, se:<br />

a) l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi;<br />

b) il difensore non ha prontamente comunicato l'impedimento;<br />

c) il difensore non ha indicato espressamente i motivi che non consentono la nomina di un<br />

sostituto ai sensi dell'articolo 102;<br />

d) l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.<br />

Art. 484-quater. - (Assenza o allontanamento volontario dell'imputato) - 1. Quando, all'esito<br />

delle verifiche di cui all'articolo 484-bis, comma 1, il giudice ritiene che non ricorrono i presupposti<br />

per ordinare la sospensione del processo, ordina procedersi in assenza dell'imputato. Se l'imputato<br />

compare prima della pronuncia della sentenza, il giudice revoca l'ordinanza.<br />

2. Le disposizioni dell'articolo 484-ter non si applicano quando l'imputato, anche se impedito,<br />

chiede o consente che l'udienza o il processo si svolgano in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di<br />

assistervi.<br />

3. Nei casi di cui ai commi l e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È, altresì,<br />

rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si<br />

allontana dall'aula di udienza.<br />

4. L'imputato che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive, è<br />

considerato presente non comparso.<br />

5. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che<br />

l'assenza dell'imputato è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza<br />

maggiore o altro legittimo impedimento.<br />

6. Se la prova indicata nel comma 5 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza di cui al<br />

comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è<br />

comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti<br />

compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con


itardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene<br />

rilevanti ai fini della decisione.<br />

7. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla, altresì, se il processo doveva essere sospeso ai sensi<br />

dell'articolo 484-bis, comma 2. In tal caso il giudice revoca l'ordinanza e procede a norma<br />

dell'articolo 484-bis; restano validi gli atti compiuti in precedenza, ma l'imputato, se la sospensione<br />

è revocata, può chiedere l'ammissione di prove ai sensi dell'articolo 493 o la rinnovazione di quelle<br />

che ritiene rilevanti ai fini della decisione.<br />

Art. 484-quinquies. - (Assenza dell 'imputato in casi particolari) - 1. Quando il giudice ha<br />

disposto procedersi in assenza dell'imputato, ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2, secondo<br />

periodo, se l'imputato compare prima della chiusura del dibattimento, il giudice revoca la relativa<br />

ordinanza. In tal caso, quando si procede a carico di più imputati, può disporre la separazione dei<br />

processi ai sensi dell'articolo 18.<br />

2. Nel caso di cui al comma 1, l'imputato è rimesso in termini per formulare le richieste di cui<br />

all'articolo 493; il giudice ammette le prove ai sensi degli articoli 190 e 495. Non si applica l'articolo<br />

190-bis, ma le prove assunte in precedenza sono utilizzabili ai fini della decisione anche nei<br />

confronti dell'imputato comparso tardivamente.<br />

3. Si arplica l'articolo 484-bis, comma 8.".».<br />

2.0.41<br />

CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, CHIURAZZI, <strong>DELLA</strong> MONICA, LATORRE<br />

Respinto<br />

Dopo l'articolo inserire il seguente:<br />

«Art. 2-bis.<br />

1. L'articolo 490 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:<br />

"Art. 490. - (Accompagnamento coattivo dell'imputato assente) - 1. Il giudice, a norma<br />

dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua<br />

rinecessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame.".».<br />

2.0.42<br />

CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, CHIURAZZI, <strong>DELLA</strong> MONICA, LATORRE<br />

Respinto<br />

Dopo l'articolo, inserire il seguente:<br />

«Art. 2-bis.<br />

1. All'articolo 511 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:<br />

"2-bis. È sempre consentita la lettura dei verbali di dichiarazioni raccolte in sede di incidente<br />

probatorio, dei verbali di prove di diverso processo acquisiti ai sensi dell'articolo 238, delle prove<br />

assunte in assenza dell'imputato, nonché dei verbali di prove assunte dinanzi a un giudice diverso,<br />

sia a seguito di declatoria di incompetenza che in caso di mutamento della persona fisica del<br />

giudice.";<br />

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:<br />

"5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare analiticamente gli atti<br />

utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone<br />

tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando sorga serio disaccordo tra le parti sul contenuto<br />

dell'atto.";<br />

2. All'articolo 513, comma l, del codice di procedura penale le parole: "contumace o" sono<br />

soppresse;<br />

3. All'articolo 520, nella rubrica e nel comma 1, del codice di procedura penale le parole<br />

"contumace o" sono soppresse;<br />

4. Agli articoli 548, comma 3, e 585, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale la<br />

parola "contumace" è sostituita dalla seguente: "assente".».<br />

2.0.43<br />

CASSON, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, LATORRE<br />

Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «impugnazione» respinte; seconda parte preclusa<br />

Dopo l'articolo inserire il seguente:<br />

«Art. 2-bis.<br />

(Modifiche agli articoli 544 e 545 del codice di procedura penale in materia di redazione della<br />

sentenza e di termini per l'impugnazione)<br />

1. All'articolo 544 del codice di procedura penale è aggiunto in fine il seguente comma:


"3-ter. Il giudice provvede in ogni caso ai sensi del comma 1 quando è pronunciata una<br />

sentenza di proscioglimento ovvero di assoluzione. In tali casi, e unicamente qualora vi sia stata<br />

impugnazione da parte del pubblico ministero, il giudice provvede all'integrazione della motivazione<br />

entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta impugnazione. Il termine per il deposito<br />

della motivazione è di trenta giorni nel caso di cui al comma 3 e di quarantacinque nell'ipotesi<br />

relativa alla motivazione della sentenza cui non si è accordata precedenza ai sensi del comma 3bis".<br />

2. All'articolo 585, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, le parole: "544,<br />

comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "544, commi 1 e 3-ter, primo periodo".».<br />

2.0.44<br />

<strong>DELLA</strong> MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI,<br />

CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI,<br />

SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, FILIPPI MARCO,<br />

BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO<br />

Precluso<br />

Dopo l'articolo inserire il seguente:<br />

«Art. 2-bis.<br />

1. All'articolo 544 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:<br />

"3-ter. Il giudice provvede in ogni caso ai sensi del comma 1 quando è pronunciata una<br />

sentenza di proscioglimento ovvero di assoluzione. In tali casi, solo se vi sia stata impugnazione da<br />

parte del pubblico ministero, il giudice provvede all'integrazione della motivazione entro quindici<br />

giorni dalla comunicazione dell'avvenuta impugnazione. Il termine per il deposito della motivazione<br />

non deve eccedere i novanta giorni nel caso di cui al comma 3 ed è raddoppiabile nell'ipotesi<br />

relativa alla motivazione della sentenza cui non si è accordata precedenza ai sensi del comma 3bis".<br />

2. All'articolo 585 del codice di procedura penale, comma 1, lettera a), del codice di procedura<br />

penale, le parole: "544, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "544, commi 1 e 3-ter, primo<br />

periodo".».<br />

2.0.46<br />

GALPERTI, D'AMBROSIO, MARITATI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, <strong>DELLA</strong> MONICA, LATORRE<br />

Respinto<br />

Dopo l'articolo inserire il seguente:<br />

«Art. 2-bis.<br />

(Modifiche agli articoli 593, 597, 599 e 603 del codice di procedura penale)<br />

1. All'articolo 593 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) al comma 1, sono aggiunte le parole: "o di proscioglimento";<br />

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:<br />

"2. L'imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento perché il fatto non<br />

sussiste o per non aver commesso il fatto";<br />

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:<br />

"3. Sono inappellabili le sentenze di condanna relativa a reati per i quali è stata applicata la<br />

sola pena pecuniaria e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati<br />

puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa".<br />

2. L'articolo 597 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:<br />

"Art. 597. - (Cognizione del giudice di appello). - 1. L'appello attribuisce al giudice di secondo<br />

grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i<br />

motivi proposti.<br />

2. Il giudice di secondo grado, qualora ritenga fondato il motivo relativo alla mancata<br />

assunzione di una prova decisiva richiesta da una delle parti, anche nel corso del dibattimento,<br />

dispone la rinnovazione del dibattimento a norma dell'articolo 603.<br />

3. Solo nell'ipotesi di rinnovazione del dibattimento secondo quanto disposto dal comma 2, il<br />

giudice di secondo grado può procedere a nuova e diversa valutazione della prova testimoniaI e<br />

fatta dai giudici di primo grado.<br />

4. Quando appellante è il pubblico ministero:<br />

a) se l'appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice può, entro i limiti della<br />

competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la<br />

specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare, quando occorre, misure di<br />

sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;


) se l'appello riguarda una sentenza di proscioglimento, il giudice può pronunciare<br />

condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera a) ovvero prosciogliere per una causa<br />

diversa da quella enunciata nella sentenza appellata;<br />

c) se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere,<br />

nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza.<br />

5. Quando appellante è il solo imputato, il giudice può, entro i limiti della competenza del<br />

giudice di primo grado, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici e<br />

applicare una misura di sicurezza nuova o più grave quando ritiene di dare al fatto una definizione<br />

giuridica più grave.<br />

6. In ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti,<br />

anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente<br />

diminuita.<br />

7. Con la sentenza possono essere applicate anche d'ufficio la sospensione condizionale della<br />

pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ed una o più<br />

circostanza attenuanti; può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a<br />

norma dell'articolo 69 del codice penale.".<br />

3. I commi 2 e 3 dell'articolo 599 del codice di procedura penale, sono abrogati.<br />

4. I commi 1 e 2 dell'articolo 603 del codice di procedura penale, sono sostituiti dai seguenti:<br />

"1. Quando una parte, nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma dell'articolo 585,<br />

comma 4, ha chiesto l'assunzione di una prova non ammessa, nel corso del dibattimento di primo<br />

grado, il giudice, se la ritiene decisiva o influente ai fini della decisione, dispone la rinnovazione del<br />

dibattimento e che vengano ascoltate di nuovo le persone che hanno deposto in primo grado su<br />

circostanze analoghe o comunque ad essa connesse.<br />

2. Allo stesso modo procede, se ritiene decisive ed influenti prove sopravvenute o scoperte<br />

dopo il giudizio di primo grado"».<br />

2.0.47<br />

D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, <strong>DELLA</strong> MONICA, LATORRE<br />

Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «cancelleria.» respinte; seconda parte preclusa<br />

Dopo l'articolo inserire il seguente:<br />

«Art.2-bis.<br />

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di casi di ricorso, spese e sanzioni in caso di<br />

rigetto o di inammissibilità del ricorso, annullamento senza rinvio, annullamento con rinvio, nonché<br />

provvedimenti conseguenti alla sentenza)<br />

1. Al comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale, le lettere d) ed e) sono<br />

soppresse e la lettera c) è sostituita dalla seguente:<br />

"c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inammissibilità o di<br />

decadenza in cui è incorso il giudice d'appello o il giudice di primo grado, se l'inosservanza ha<br />

formato oggetto dei motivi d'appello".<br />

2. L'articolo 616 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:<br />

"Art. 616. - (Spese e sanzioni in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso). - 1. Con il<br />

provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente è condannato alle spese<br />

del procedimento ed al pagamento alla cassa delle ammende di una somma da euro 300 a euro<br />

3.000. Nello stesso modo provvede quando il ricorso è rigettato. I difensori possono essere<br />

condannati a pagare analoga somma nell'ipotesi che insistano in ricorsi più volte dichiarati<br />

inammissibili o rigettati con la stessa od analoga motivazione".<br />

3. All'articolo 620 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) l'alinea è sostituita dal seguente: "La Corte pronuncia sentenza di annullamento:";<br />

b) la lettera l) è abrogata.<br />

4. L'articolo 623 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:<br />

"Art. 623. - (Annullamento con rinvio). - 1. Se l'impugnazione è proposta avverso<br />

un'ordinanza o una sentenza sulla competenza, l'udienza di discussione è fissata non oltre tre mesi<br />

dalla pronuncia della stessa o dal suo deposito in cancelleria.<br />

2. Se il ricorso non viene respinto e l'ordinanza è annullata, la Corte di cassazione dispone che<br />

gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla<br />

sentenza di annullamento se il processo è ancora pendente. Provvede altrimenti a trasmetterla al<br />

giudice dinanzi al quale pende il processo il quale, a sua volta, provvede a trasmettere gli atti al<br />

giudice competente. Le deposizioni testimoniali eventualmente assunte diventano inefficaci, mentre<br />

conservano validità le altre prove assunte".


5. Il comma 1 dell'articolo 625 è abrogato.<br />

6. Gli articoli 627 e 628 del codice di procedura penale sono abrogati."».<br />

2.0.48<br />

D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, CAROFIGLIO, GALPERTI, CHIURAZZI, <strong>DELLA</strong> MONICA, LATORRE<br />

Precluso<br />

Dopo l'articolo inserire il seguente:<br />

«Art. 2-bis.<br />

(Modifiche al titolo III del libro IX del codice di procedura penale)<br />

1. Al comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale, le lettere d) ed e) sono<br />

soppresse e la lettera c) è sostituita dalla seguente:<br />

"c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inammissibilità e di<br />

decadenza in cui è incorso il giudice d'appello o il giudice di primo grado, se l'inosservanza ha<br />

formato oggetto dei motivi d'appello".<br />

2. L'articolo 616 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:<br />

"Art. 616. - (Spese e sanzioni in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso) - 1. Con il<br />

provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente è condannato alle spese<br />

del procedimento ed al pagamento alla cassa delle ammende di una somma da euro trecento a euro<br />

tremila. Nello stesso modo provvede quando il ricorso è rigettato. I difensori possono essere<br />

condannati a pagare analoga somma nell'ipotesi che insistano in ricorsi più volte dichiarati<br />

inammissibili o rigettati con la stessa od analoga motivazione".<br />

3. All'articolo 620 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) l'alinea è sostituito dal seguente: "La Corte pronuncia sentenza di annullamento:";<br />

b) la lettera l) è abrogata.<br />

4. L'articolo 623 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:<br />

"Art. 623. - (Annullamento con rinvio). - 1. Se l'impugnazione è proposta avverso<br />

un'ordinanza o una sentenza sulla competenza, l'udienza di discussione è fissata non oltre tre mesi<br />

dalla pronuncia della stessa o dal suo deposito in cancelleria.<br />

2. Se il ricorso non viene respinto e l'ordinanza è annullata, la dispone che gli atti siano<br />

trasmessi al Giudice che l 'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di<br />

annullamento se il processo è ancora pendente. Provvede altrimenti a trasmetterla al giudice<br />

dinanzi al quale pende il processo il quale, a sua volta, provvede a trasmettere gli atti al giudice<br />

competente. Le deposizioni testimoniali eventualmente assunte diventano inefficaci, mentre<br />

conservano validità le altre prove assunte».<br />

5. Il comma 1 dell'articolo 625 è abrogato.<br />

6. Gli articoli 627 e 628 del codice di procedura penale sono abrogati"».<br />

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE<br />

Art. 3.<br />

Approvato<br />

(Modifica dell'articolo 23 del codice di procedura penale)<br />

1. All'articolo 23 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:<br />

«2-bis. Se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice dichiara con<br />

sentenza l'esistenza di una causa di non punibilità ai sensi dell'articolo 129 o dell'articolo 469 in<br />

ordine al reato appartenente alla sua competenza per territorio, con la stessa sentenza dichiara la<br />

propria incompetenza in ordine al reato per cui si procede ai sensi dell'articolo 12 e dispone la<br />

trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente».<br />

EMENDAMENTO<br />

3.200 (testo 2)<br />

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO,<br />

LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA<br />

Non posto in votazione (*)<br />

Sopprimere l'articolo.<br />

________________<br />

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.<br />

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE<br />

Art. 4.<br />

Approvato<br />

(Clausola di monitoraggio)


1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione della presente legge<br />

rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le<br />

conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della<br />

Costituzione.<br />

EMENDAMENTO<br />

4.200<br />

D'ALIA<br />

Non posto in votazione (*)<br />

Sopprimere l'articolo.<br />

________________<br />

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.<br />

4.300<br />

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO,<br />

LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA<br />

Id. em. 4.200<br />

Sopprimere l'articolo.<br />

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4<br />

4.0.1000/1<br />

<strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, CAROFIGLIO, MARITATI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO<br />

Respinto<br />

All'emendamento 4.0.1000, al comma 1, sostituire le parole: «All'articolo 34» con le seguenti:<br />

«All'articolo 35».<br />

4.0.1000/2<br />

<strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, CAROFIGLIO, MARITATI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO<br />

Respinto<br />

All'emendamento 4.0.1000, al comma 1, dopo le parole: «il seguente periodo» inserire la parola:<br />

«Non».<br />

4.0.1000/3<br />

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, MARITATI<br />

Le parole da: «All'emendamento» a: «disposizioni di cui» respinte; seconda parte<br />

preclusa<br />

All'emendamento 4.0.1000, al comma 1, dopo le parole: «il seguente periodo» sostituire le parole:<br />

«Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 531-bis del codice di procedura penale» con le<br />

seguenti: «Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 dell'articolo 531-bis<br />

del codice di procedura penale».<br />

4.0.1000/4<br />

MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI<br />

Precluso<br />

All'emendamento 4.0.1000, al comma 1, dopo le parole: «il seguente periodo» sostituire le parole:<br />

«Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 531-bis del codice di procedura penale» con le<br />

seguenti: «Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 dell'articolo 531bisdel<br />

codice di procedura penale».<br />

4.0.1000/5<br />

GALPERTI, MARITATI, <strong>DELLA</strong> MONICA, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI<br />

Precluso<br />

All'emendamento 4.0.1000, al comma 1, dopo le parole: «il seguente periodo» sostituire le parole:<br />

«Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 531-bis del codice di procedura penale» con le<br />

seguenti: «Non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 531-bis del codice di<br />

procedura penale».<br />

4.0.1000/6<br />

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, <strong>DELLA</strong> MONICA, D'AMBROSIO<br />

Precluso<br />

All'emendamento 4.0.1000, al comma 1, dopo le parole: «il seguente periodo» sostituire le parole:<br />

«Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 531-bis del codice di procedura penale» con le<br />

seguenti: «Non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 531-bis del<br />

codice di procedura penale».<br />

4.0.1000/7


CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, <strong>DELLA</strong> MONICA, D'AMBROSIO<br />

Precluso<br />

All'emendamento 4.0.1000, al comma 1, dopo le parole: «il seguente periodo» sostituire le parole:<br />

«Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 531-bis del codice di procedura penale» con le<br />

seguenti: «Non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 531-bis del<br />

codice di procedura penale».<br />

4.0.1000/8<br />

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, <strong>DELLA</strong> MONICA, D'AMBROSIO<br />

Precluso<br />

All'emendamento 4.0.1000, al comma 1, dopo le parole: «il seguente periodo» sostituire le parole:<br />

«Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 531-bis del codice di procedura penale» con le<br />

seguenti: «Non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 531-bis del<br />

codice di procedura penale».<br />

4.0.1000/9<br />

GALPERTI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, CASSON, MARITATI, <strong>DELLA</strong> MONICA, D'AMBROSIO<br />

Precluso<br />

All'emendamento 4.0.1000, al comma 1, dopo le parole: «il seguente periodo» sostituire le parole:<br />

«Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 531-bis del codice di procedura penale» con le<br />

seguenti: «Non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettera d) dell'articolo 531-bis del<br />

codice di procedura penale».<br />

4.0.1000/10<br />

D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, MARITATI<br />

Respinto<br />

All'emendamento 4.0.1000, al comma 1, dopo le parole: «si applicano» sopprimere la parola:<br />

«altresì».<br />

4.0.1000/11<br />

D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, MARITATI<br />

Respinto<br />

All'emendamento 4.0.1000, al comma 1, dopo le parole: «si applicano» sostituire la parola:<br />

«altresì» con le seguenti: «in quanto compatibili».<br />

4.0.1000/12<br />

GALPERTI, MARITATI, <strong>DELLA</strong> MONICA, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI<br />

Respinto<br />

All'emendamento 4.0.1000, al comma 1, aggiungere, in fine, le seugenti parole: «in quanto<br />

compatibili».<br />

4.0.1000<br />

IL RELATORE<br />

Approvato<br />

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:<br />

«Art. 4-bis.<br />

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)<br />

1. All'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto, in fine,<br />

il seguente periodo: "Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 531-bis del codice di<br />

procedura penale"».<br />

4.0.1001/1<br />

D'ALIA<br />

Respinto<br />

All'emendamento 4.0.1001, sopprimere i commi 1 e 2 e sostituire il comma 3 con il seguente:<br />

«3. Le disposizioni di cui agli articoli 1-quater e 2 non si applicano ai processi in corso alla<br />

data dell'entrata in vigore della presente legge».<br />

4.0.1001/2<br />

PORETTI, PERDUCA, BONINO<br />

Respinto<br />

All'emendamento 4.0.1001, sopprimere i commi 1 e 2 e sostituire il comma 3 con il seguente:


«3. Le disposizioni di cui all'articolo 531-bis del codice di procedura penale si applicano ai<br />

procedimenti iscritti nel registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura<br />

penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».<br />

4.0.1001/3<br />

PORETTI, PERDUCA, BONINO<br />

Le parole da: «All'emendamento» a: «per i quali» respinte; seconda parte preclusa<br />

All'emendamento 4.0.1001, sopprimere i commi 1 e 2 e sostituire il comma 3 con il seguente:<br />

«3. Le disposizioni di cui all'articolo 531-bis del codice di procedura penale si applicano ai<br />

processi in corso per i quali sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio, ad eccezione di quelli<br />

che sono pendenti avanti alla Corte d'appello o alla Corte di Cassazione».<br />

4.0.1001/4<br />

PORETTI, PERDUCA, BONINO<br />

Precluso<br />

All'emendamento 4.0.1001, sopprimere i commi 1 e 2 e sostituire il comma 3 con il seguente:<br />

«3. Le disposizioni di cui all'articolo 531-bis del codice di procedura penale si applicano ai<br />

processi in corso per i quali sia stata dichiarata l'apertura del dibattimento, ad eccezione di quelli<br />

che sono pendenti avanti alla Corte d'appello o alla Corte di Cassazione».<br />

4.0.1001/5<br />

CECCANTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, <strong>DELLA</strong> SETA, INCOSTANTE,<br />

D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, <strong>DELLA</strong> MONICA<br />

Respinto<br />

All'emendamento 4.0.1001, sopprimere i commi 1 e 2 e sostituire il comma 3 con il seguente:<br />

«3. Le disposizioni di cui all'articolo 531-bis del codice di procedura penale si applicano a tutti<br />

i processi in corso in cui non vi sia stata una sentenza di condanna ovvero quando da ultimo vi sia<br />

stata una pronuncia favorevole all'imputato, anche in un grado di giudizio successivo al primo».<br />

4.0.1001/6<br />

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO,<br />

LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA<br />

Le parole da: «All'emendamento» a: «comma 1;» respinte; seconda parte preclusa<br />

All'emendamento 4.0.1001, apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) sopprimere il comma 1;<br />

b) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto al comma 1»;<br />

c) sopprimere il comma 3».<br />

4.0.1001/7<br />

<strong>DELLA</strong> MONICA, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI<br />

Precluso<br />

All'emendamento 4.0.1001, sopprimere il comma 1.<br />

4.0.1001/8<br />

CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, GALPERTI, MARITATI, <strong>DELLA</strong> MONICA, D'AMBROSIO<br />

Le parole da: «All'emendamento» a: «con le seguenti:» respinte; seconda parte preclusa<br />

All'emendamento 4.0.1001, al comma 1, dopo le parole: «commessi fino» sostituire le parole: «2<br />

maggio 2006» con le seguenti: «1º novembre 2007».<br />

4.0.1001/9<br />

CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, GALPERTI, MARITATI, <strong>DELLA</strong> MONICA, D'AMBROSIO<br />

Precluso<br />

All'emendamento 4.0.1001, al comma 1, dopo le parole: «commessi fino» sostituire le parole: «2<br />

maggio 2006» con le seguenti: «2 maggio 2007».<br />

4.0.1001/10<br />

ADAMO, BASSOLI, DEL VECCHIO, ICHINO, ROILO, VERONESI, VIMERCATI, CECCANTI<br />

Respinto<br />

All'emendamento 4.0.1001, al comma 1, dopo le parole: «2 maggio 2006» inserire le seguenti: «,<br />

esclusi quelli reiterati negli anni successivi,».<br />

4.0.1001/11<br />

CAROFIGLIO, CHIURAZZI, CASSON, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, MARITATI<br />

Respinto


All'emendamento 4.0.1001, al comma 1, dopo le parole: «pena pecuniaria» sopprimere le parole<br />

da: «o con pena detentiva» alle parole: «2006, n. 241».<br />

4.0.1001/12<br />

CAROFIGLIO, CHIURAZZI, CASSON, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, MARITATI<br />

Respinto<br />

All'emendamento 4.0.1001, al comma 1, dopo le parole: «pena detentiva» sopprimere le parole: «,<br />

determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale».<br />

4.0.1001/13<br />

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, MARITATI<br />

Le parole da: «All'emendamento» a: «con le seguenti:» respinte; seconda parte preclusa<br />

All'emendamento 4.0.1001, al comma 1, dopo le parole: «nel massimo a» sostituire le parole:<br />

«dieci anni» con le seguenti: «tre anni».<br />

4.0.1001/14<br />

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, MARITATI<br />

Precluso<br />

All'emendamento 4.0.1001, al comma 1, dopo le parole: «nel massimo a» sostituire le parole:<br />

«dieci anni» con le seguenti: «cinque anni».<br />

4.0.1001/15<br />

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, MARITATI<br />

Respinto<br />

All'emendamento 4.0.1001, al comma 1, dopo le parole: «di reclusione» sopprimere le parole:<br />

«solo a congiunta alla pena pecuniaria».<br />

4.0.1001/17<br />

<strong>DELLA</strong> MONICA, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI<br />

Le parole da: «All'emendamento» a: «con le seguenti:» respinte; seconda parte preclusa<br />

All'emendamento 4.0.1001, al comma 1, dopo le parole: «decorsi più di» sostituire le parole: «due<br />

anni» con le seguenti: «quattro anni».<br />

4.0.1001/18<br />

<strong>DELLA</strong> MONICA, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI<br />

Precluso<br />

All'emendamento 4.0.1001, al comma 1, dopo le parole: «decorsi più di» sostituire le parole: «due<br />

anni» con le seguenti: «tre anni».<br />

4.0.1001/16<br />

MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI<br />

Respinto<br />

All'emendamento 4.0.1001, al comma 1, dopo le parole: «penale ovvero» sostituire le parole: «due<br />

anni» con le seguenti: «quattro anni».<br />

4.0.1001/19<br />

CAROFIGLIO, CHIURAZZI, CASSON, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, MARITATI<br />

Respinto<br />

All'emendamento 4.0.1001, al comma 1, dopo le parole: «penale ovvero» sostituire le parole: «due<br />

anni» con le seguenti: «tre anni».<br />

4.0.1001/20<br />

GALPERTI, MARITATI, <strong>DELLA</strong> MONICA, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI<br />

Respinto<br />

All'emendamento 4.0.1001, al comma 1, dopo le parole: «procedura penale» sopprimere le parole<br />

da: «ovvero 2 anni» fino alle parole: «confronti dell'imputato».<br />

4.0.1001/21<br />

MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI<br />

Respinto<br />

All'emendamento 4.0.1001, al comma 1, dopo le parole: «due anni» sostituire le parole: «e tre<br />

mesi» con le seguenti: «e nove mesi».<br />

4.0.1001/22<br />

MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI<br />

Le parole da: «All'emendamento» a: «531-bis» respinte; seconda parte preclusa


All'emendamento 4.0.1001, al comma 1, dopo le parole: «anni e 3 mesi» sopprimere le parole:<br />

«nei casi di cui al comma 6 dell'articolo 531-bis, così come introdotto dalla presente legge,».<br />

4.0.1001/23<br />

GALPERTI, MARITATI, <strong>DELLA</strong> MONICA, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI<br />

Precluso<br />

All'emendamento 4.0.1001, al comma 1, dopo le parole: «anni e 3 mesi» sopprimere le parole:<br />

«nei casi di cui al comma 6 dell'articolo 531-bis».<br />

4.0.1001/24<br />

GALPERTI, MARITATI, <strong>DELLA</strong> MONICA, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI<br />

Respinto<br />

All'emendamento 4.0.1001, al comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 531-bis» sopprimere le<br />

parole: «così come introdotto dalla presente legge,».<br />

4.0.1001/25<br />

ADAMO, BASSOLI, DEL VECCHIO, ICHINO, ROILO, VERONESI, VIMERCATI, CECCANTI<br />

Respinto<br />

All'emendamento 4.0.1001, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ai processi per<br />

reati di truffa nell'ipotesi di fatto commesso a danno dello Stato di cui all'articolo 640, comma 2, n.<br />

1, del codice penale».<br />

4.0.1001/26<br />

<strong>DELLA</strong> MONICA, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI<br />

Respinto<br />

All'emendamento 4.0.1001, sopprimere il comma 3.<br />

4.0.1001/300<br />

IL GOVERNO<br />

Approvato<br />

All'emendamento 4.0.1001, capoverso «Art. 4-bis», comma 3, sopprimere il secondo periodo.<br />

4.0.1001<br />

IL RELATORE<br />

Approvato nel testo emendato<br />

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:<br />

«Articolo 4-bis.<br />

(Disposizioni transitorie)<br />

1. Nei processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi a reati<br />

commessi fino al 2 maggio 2006 e puniti con pena pecuniaria o con pena detentiva, determinata ai<br />

sensi dell'articolo 157 del codice penale, inferiore nel massimo a dieci anni di reclusione, sola o<br />

congiunta alla pena pecuniaria, ad esclusione dei reati indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge<br />

31 luglio 2006, n. 241, il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere per estinzione del<br />

processo quando sono decorsi più di due am1i dal provvedimento con cui il pubblico ministero ha<br />

esercitato l'azione penale, formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 del codice di<br />

procedura penale ovvero 2 anni e 3 mesi nei casi di cui al comma 6 dell'articolo 531-bis del codice<br />

di procedura penale, così come introdotto dalla presente legge, senza che sia stato definito il<br />

giudizio di I grado nei confronti dell'imputato. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 531bis,<br />

commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 2<br />

della presente legge.<br />

2. Salvo quanto previsto al comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 531-bis del codice di<br />

procedura penale, come introdotto dall'articolo 2 della presente legge, non si applicano ai processi<br />

in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.<br />

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1-quater si applicano anche ai procedimenti in corso<br />

quando dal deposito della citazione a giudizio nella segreteria della competente sezione<br />

giurisdizionale sono trascorsi almeno cinque anni e non si è concluso il giudizio di primo grado.<br />

Negli altri casi, si applicano nella fase di appello».<br />

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere il comma 2.<br />

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE<br />

Art. 5.<br />

Approvato (*)<br />

(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella<br />

Gazzetta Ufficiale.<br />

2. Le disposizioni dell'articolo 2 si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore<br />

della presente legge, ad eccezione di quelli che sono pendenti avanti alla corte d'appello o alla Corte<br />

di cassazione.<br />

________________<br />

(*) Come modificato dall'approvazione dell'emendamento 4.0.1001, nel testo emendato.<br />

EMENDAMENTI<br />

5.200<br />

PERDUCA, PORETTI, BONINO<br />

Non posto in votazione (*)<br />

Sopprimere l'articolo.<br />

________________<br />

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.<br />

5.201<br />

<strong>DELLA</strong> MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE,<br />

MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, BAIO, CARLONI, GHEDINI,<br />

MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA,<br />

NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, FILIPPI MARCO, BLAZINA, MARCUCCI,<br />

MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO<br />

Id. em. 5.200<br />

Sopprimere l'articolo.<br />

5.202<br />

D'ALIA<br />

Assorbito<br />

Sopprimere il comma 2.<br />

5.203<br />

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, <strong>DELLA</strong> SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO,<br />

MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, <strong>DELLA</strong> MONICA, LATORRE, BAIO<br />

Id. em. 5.202<br />

Sopprimere il comma 2.<br />

5.204<br />

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, <strong>DELLA</strong> MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI<br />

Precluso<br />

Sostituire il comma 2 con il seguente:<br />

«2. Le disposizioni dell'articolo 2 non si applicano ai processi in corso alla data di entrata in<br />

vigore della presente legge».<br />

5.205<br />

PORETTI, PERDUCA, BONINO<br />

Precluso<br />

Sostituire il comma 2 con il seguente:<br />

«2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano ai procedimenti iscritti nel registro delle<br />

notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di<br />

entrata in vigore della presente legge».<br />

5.206 (già 3.7)<br />

PORETTI, PERDUCA, BONINO<br />

Precluso<br />

Sostituire il comma 2 con il seguente:<br />

«2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano ai processi in corso per i quali sia stato<br />

emesso il decreto che dispone il giudizio, ad eccezione di quelli che sono pendenti avanti alla Corte<br />

d'appello o alla Corte di Cassazione».<br />

5.207<br />

PORETTI, PERDUCA, BONINO<br />

Precluso<br />

Sostituire il comma 2 con il seguente:


«2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano ai processi in corso per i quali sia stata<br />

dichiarata l'apertura del dibattimento, ad eccezione di quelli che sono pendenti avanti alla Corte<br />

d'appello o alla Corte di Cassazione».<br />

5.208<br />

CECCANTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, <strong>DELLA</strong> SETA, INCOSTANTE,<br />

D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, <strong>DELLA</strong> MONICA, LATORRE, BAIO<br />

Precluso<br />

Sostituire il comma 2 con il seguente:<br />

«2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano a tutti i processi in corso in cui non vi sia<br />

stata una sentenza di condanna ovvero quando da ultimo vi sia stata una pronuncia favorevole<br />

all'imputato, anche in un grado di giudizio successivo al primo».<br />

5.209<br />

MAZZATORTA<br />

Precluso<br />

Sostituire il comma 2 con il seguente:<br />

«2. Le disposizioni dell'articolo 2 si applicano, ove più favorevoli all'imputato, ai processi in<br />

corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che sono pendenti<br />

davanti alla corte d'appello o alla Corte di Cassazione».<br />

5.210<br />

PORETTI, PERDUCA, BONINO<br />

Precluso<br />

Sostituire il comma 2 con il seguente:<br />

«2. Le disposizioni dell'articolo 2 si applicano ai processi in corso per i quali non è stata ancora<br />

aperta l'istituzione dibattimentale, ad eccezione di quelli che sono pendenti avanti alla Corte<br />

d'appello o alla Corte di cassazione».<br />

5.211<br />

PORETTI, PERDUCA, BONINO<br />

Precluso<br />

Al comma 2, sopprimere le parole: «ad eccezione di quelli che sono pendenti avanti alla Corte<br />

d'Appello o alla Corte di Cassazione».<br />

5.212<br />

CECCANTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, <strong>DELLA</strong> SETA, INCOSTANTE,<br />

D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, <strong>DELLA</strong> MONICA, LATORRE<br />

Precluso<br />

Al comma 2, sopprimere le parole: «ad eccezione di quelli che sono pendenti avanti alla Corte<br />

d'appello o alla Corte di Cassazione».<br />

5.213<br />

PORETTI, PERDUCA, BONINO<br />

Precluso<br />

Al comma 2 sostituire le parole: «ad eccezione di quelli che sono pendenti avanti alla Corte<br />

d'Appello o alla Corte di Cassazione», sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione di quelli che<br />

sono pendenti nel grado di appello o di legittimità».<br />

Tit.1<br />

VETRELLA<br />

Ritirato<br />

Sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni nei confronti delle indagini e delle prescrizioni di<br />

reato» .<br />

Allegato B<br />

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO <strong>DELLA</strong> SEDUTA<br />

Congedi e missioni<br />

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Caliendo, Caselli, Ciampi, Comincioli, Cutrufo, Davico,<br />

Dell'Utri, Gamba, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Palma, Pera, Piccone, Saccomanno, Tancredi,<br />

Vetrella e Viespoli.<br />

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Dini, Filippi Alberto e Pedica, per attività della<br />

3a Commissione permanente; Del Vecchio, per attività dell'Unione interparlamentare.


Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, variazioni nella composizione<br />

Il Presidente del Senato ha nominato componente del Comitato parlamentare per la sicurezza della<br />

Repubblica il deputato Massimo D'Alema, in sostituzione del deputato Emanuele Fiano,<br />

dimissionario.<br />

Disegni di legge, annunzio di presentazione<br />

Senatore Villari Riccardo<br />

Disposizioni in materia di vincolo paesistico e coordinamento tra norme sul condono edilizio (1964)<br />

(presentato in data 19/1/2010 );<br />

senatore D'Alia Gianpiero<br />

Modifiche al Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di "Nuova disciplina dell'accesso in<br />

magistratura, nonchè di progressione economica e di funzioni dei magistrati" (1965)<br />

(presentato in data 19/1/2010 ).<br />

Affari assegnati<br />

In data 19 gennaio 2010 è stato deferito alla 12 a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo<br />

34, comma 1, del Regolamento, l'affare relativo al "Contributo propositivo per lo sviluppo e<br />

l'ammodernamento del Servizio sanitario nazionale in ordine ai rapporti tra Stato e Regioni, alla<br />

riconsiderazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e dei Diagnosisrelated group (DGR) e alla<br />

riorganizzazione degli organi di consulenza del Ministero della salute (AIFA, Consiglio superiore di<br />

sanità ed Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali - AGENAS) (Atto n. 301).<br />

Corte dei conti, trasmissione di documentazione<br />

Il Presidente della Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali della Corte dei conti,<br />

con lettera in data 24 dicembre 2009, ha inviato copia della deliberazione n. 5/2007 con cui è stato<br />

approvato il Referto annuale 2009.<br />

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del<br />

Regolamento alla 5 a e alla 14 a Commissione permanente (Atto n. 302).<br />

Interrogazioni<br />

FERRANTE, LUMIA, VICARI - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico<br />

e dell'economia e delle finanze -<br />

(3-01116)<br />

(Già 4-02486)<br />

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento<br />

ROILO, VIMERCATI, FONTANA, ADAMO, BASSOLI - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso<br />

che:<br />

il primo firmatario della presente interrogazione ha presentato e sottoscritto precedenti atti di<br />

sindacato ispettivo con cui si chiedeva al Governo di valutare le scelte societarie di Eutelia SpA,<br />

società quotata in borsa e operante dal 1998 nel settore delle telecomunicazioni e dell'informatica,<br />

interessata da una grave crisi finanziaria ed occupazionale;<br />

il 15 giugno 2009, i lavoratori del ramo di Information technology (IT) di Eutelia sono stati trasferiti<br />

alla Agile srl, controllata della stessa Eutelia e, nello stesso giorno, la stessa Agile è stata ceduta al<br />

gruppo Omega;<br />

la società Eutelia SpA, a seguito della cessione alla Agile srl, ha proceduto ad una riduzione del<br />

personale, trasferendo quasi 2.000 lavoratori, tra quadri, operai ed impiegati, molti di più rispetto a<br />

quelli inizialmente determinati;<br />

parte del personale trasferito ha impugnato l'atto di trasferimento del proprio rapporto di lavoro,<br />

determinando il rifiuto, da parte del gruppo Omega, di eseguire il pagamento delle retribuzioni in<br />

suo favore, tanto che, dal mese di agosto 2009, circa 1.400 dipendenti ex Eutelia non ricevono lo<br />

stipendio e sono senza ammortizzatori sociali;<br />

il 23 dicembre 2009, il tribunale fallimentare ha ordinato il sequestro cautelativo del gruppo Omega<br />

nominando tre custodi cautelari;<br />

con sentenza depositata in data 14 gennaio 2010, il tribunale di Roma, sezione lavoro, ha<br />

dichiarato antisindacale la condotta di Eutelia SpA e di Agile srl, in relazione alla mancata<br />

informativa in ordine al numero dei lavoratori coinvolti nella cessione, condannando le società<br />

convenute alla rimozione degli effetti della cessione del ramo di azienda IT da Eutelia SpA ad Agile<br />

srl ed al pagamento degli stipendi dei lavoratori; con questa sentenza, i dipendenti tornerebbero di<br />

nuovo in capo ad Eutelia, che ovviamente, al pari di Omega, si ritroverebbe nella situazione di non<br />

poter pagare il personale che ritornerebbe oltre le 2.000 unità, rispetto alle attuali 400-450 unità;<br />

inoltre, Eutelia SpA e Agila srl non hanno adempiuto agli obblighi di informazione preventiva delle<br />

organizzazioni sindacali circa il soggetto con cui pendevano le trattative per l'acquisto delle quote,


impedendo ai sindacati di informarsi sull'assetto di tale soggetto e sulla sua solidità e,<br />

conseguentemente, impedendo loro anche di orientare la propria azione durante le successive fasi<br />

della procedura;<br />

le organizzazioni sindacali (Fiom- Cgil e Uilm) denunciano da mesi la scarsa trasparenza di tutta<br />

l'operazione di cessione del ramo IT da Eutelia SpA ad Agile srl, questione che emerge chiaramente<br />

anche dalla sentenza del giudice,<br />

si chiede di sapere se, in considerazione dell'ormai imminente udienza dinanzi al tribunale di Roma<br />

prevista per il 17 febbraio 2010 (per decidere sul commissariamento della società dopo la<br />

presentazione da parte dei lavoratori di un'istanza di insolvenza), il Governo intenda convocare con<br />

la massima urgenza un tavolo per le trattative con i rappresentanti di tutti gli enti interessati, per<br />

affrontare i problemi dei lavoratori coinvolti in questa vicenda, a partire da quello del sostegno al<br />

reddito e del mantenimento delle commesse, così come da impegni assunti dal Sottosegretario di<br />

Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole Gianni Letta.<br />

(3-01115)<br />

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta<br />

GRAMAZIO - Al Ministro della salute - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante, da giorni<br />

circola nei corridoi dell'Azienda ospedaliera San Giovanni-Addolorata di Roma la diceria secondo la<br />

quale il dottor Marco Mattioli sarebbe il sicuro vincitore del concorso previsto per il giorno 20<br />

gennaio 2010 per primo Dirigente tecnico presso il reparto di Radiologia del suddetto ospedale,<br />

l'interrogante chiede di sapere:<br />

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;<br />

se, qualora detto concorso venga effettivamente vinto dal dottor Marco Mattioli, intenda attivarsi<br />

per acquisire i necessari elementi per fugare eventuali dubbi circa il non corretto svolgimento del<br />

medesimo concorso e, eventualmente, se intenda adottare le opportune iniziative nei confronti della<br />

Regione Lazio.<br />

(4-02550)<br />

DONAGGIO - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti -<br />

(4-02551)<br />

(Già 3-00907)<br />

CICOLANI - Al Ministro dell'interno - Premesso che:<br />

a seguito di alcuni episodi di turbativa dell'ordine pubblico verificatasi presso il Centro di<br />

accoglienza temporanea per richiedenti asilo di Castelnuovo di Porto, in data 29 settembre 2008 si<br />

è svolto a Capena un importante incontro tra il Prefetto di Roma dottor Carlo Mosca, i Sindaci del<br />

territorio, i rappresentanti del Comune di Capena con altri dodici Comuni del territorio, i<br />

Comandanti dei Carabinieri del comando provinciale, del gruppo di Ostia e della compagnia di<br />

Monterotondo, il Questore vicario di Roma, il Vice Questore comandante del Commissariato<br />

Flaminio e numerosi imprenditori del territorio fortemente preoccupati per le ripercussioni negative<br />

sulle attività commerciali e industriali della zona;<br />

in tale occasione, il Prefetto dottor Carlo Mosca prese atto della richiesta da parte delle<br />

amministrazioni comunali di essere tempestivamente informate circa le attività e i movimenti nel<br />

Centro, riconoscendo ai Comuni tale diritto giacché coinvolti direttamente sulle problematiche<br />

connesse e, in quella sede, oltre alla promessa di intensificare il controllo del territorio con le Forze<br />

dell'ordine, fu preso anche l'impegno di formare un tavolo di consultazione permanente e, nel<br />

contempo, di esaminare modi ed opportunità di supportare i maggiori oneri conseguenti sostenuti<br />

dai Comuni a causa della presenza dei rifugiati nel territorio;<br />

il 15 dicembre 2009 è stata convocata dal Capo di Gabinetto della Prefettura, dottor Scolamiero,<br />

una riunione sulle problematiche del CARA nella quale, oltre ai Sindaci di Capena, Castelnuovo di<br />

Porto, Morlupo e Riano, erano presenti il dottor Trillo, la dottoressa Varvazzo e la dottoressa Cestelli<br />

della Prefettura; in tale occasione i funzionari della Prefettura hanno dichiarato di non essere a<br />

conoscenza degli impegni presi nella riunione del 29 settembre 2008 poiché il Prefetto era cambiato<br />

poco tempo dopo la riunione e quindi si era verificato un mancato passaggio di informazioni<br />

all'interno della Prefettura e in quella sede hanno informato i Sindaci del fatto che, con decreto del<br />

Ministro dell'interno 26 maggio 2009, il Centro per rifugiati era stato trasformato in Centro<br />

territoriale permanente per un massimo di circa 650 unità. In quella sede i rappresentanti dei<br />

Comuni hanno rappresentato le difficoltà di affrontare i notevoli costi sociali e materiali che un<br />

insediamento di tale entità comporta per le amministrazioni;<br />

in quei giorni circolavano già voci circa lo smantellamento di campi rom di Roma con localizzazione<br />

di nuovi insediamenti e si formulava l'ipotesi di una localizzazione nell'area della Protezione civile di<br />

Castelnuovo di Porto, i Sindaci di Castelnuovo di Porto, Capena, Morlupo e Riano hanno chiesto


ufficialmente al Prefetto, dottor Pecoraro, di voler confermare quanto già anticipato, a margine<br />

dell'incontro del 15 dicembre 2009, in ordine all'assoluta infondatezza della notizia, emersa da fonti<br />

di stampa del 12 novembre 2009, che nei territori interessati fosse prossimo l'insediamento di<br />

campi nomadi;<br />

il Prefetto dottor Pecoraro, Commissario delegato per l'emergenza nomadi nel territorio della<br />

Regione Lazio, in data 18 dicembre 2009 rispondeva testualmente: "Si fa riferimento alla nota<br />

pervenuta in data odierna, con la quale la S.V., a seguito di notizie diffuse su organi di stampa, ha<br />

chiesto informazione sul possibile insediamento di un campo nomadi sul territorio dei Comuni in<br />

oggetto. Al riguardo, si informa che lo scrivente, tra le iniziative volte al superamento<br />

dell'emergenza nomadi, non ha previsto interventi relativi alla realizzazione di campi nomadi nelle<br />

località in questione";<br />

considerato che:<br />

venerdì 15 gennaio 2010 i Comuni del territorio hanno appreso pressoché casualmente che nella<br />

giornata di lunedì 18 gennaio 2010, a seguito dello sgombero del campo nomadi Casilino 900 a<br />

Roma, circa 200 nomadi di varie etnie sarebbero stati portati nel Centro accoglienza richiedenti<br />

asilo di Castelnuovo di Porto;<br />

i Sindaci di Castelnuovo di Porto, Capena, Morlupo e Riano si sono immediatamente mobilitati per<br />

verificare la fondatezza del fatto, meravigliati di non aver avuto alcuna comunicazione ufficiale in<br />

merito e stupiti per il contrasto tra tale notizia e la smentita avuta del Prefetto non più di un mese<br />

prima;<br />

il prefetto Pecoraro ha ricevuto i Sindaci nella mattinata di sabato 16 gennaio e ha confermato<br />

l'intenzione di trasferire una parte degli occupanti il campo nomadi del Casilino 900 perché<br />

richiedenti asilo, dichiarando altresì che il numero dei soggetti interessati era di circa 130-150 unità<br />

e che non sussisteva alcuna possibilità di ripensamento trattandosi di una questione trattata a livelli<br />

superiori rispetto a quello delle amministrazioni comunali;<br />

i Sindaci hanno presentato le loro rimostranze innanzitutto per non essere comunque stati informati<br />

di un fatto di notevole impatto sul territorio e, ancora una volta, hanno prospettato al Prefetto le<br />

questioni di ordine pubblico, problemi incidenti su un territorio in cui la presenza di tutori dell'ordine<br />

è rappresentata esclusivamente dall'Arma dei Carabinieri con un organico carente numericamente e<br />

da poche unità di Polizia locale dei Comuni, in difficoltà nell'eseguire il normale lavoro di routine e<br />

assolutamente impossibilitati a sopperire a compiti straordinari,<br />

si chiede di sapere:<br />

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno informare urgentemente su quanto è accaduto e sta<br />

accadendo;<br />

quali siano le iniziative collaterali, anche di intesa con le amministrazioni locali, tese a garantire il<br />

presidio del territorio e, quindi, l'ordine pubblico locale;<br />

quali siano le risorse disponibili e le logiche del loro riparto;<br />

se, come è stato dichiarato, l'operazione in corso sia di natura strettamente temporanea e riservata<br />

esclusivamente a soddisfare le richieste di asilo.<br />

(4-02552)<br />

BALBONI - Ai Ministri della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che:<br />

la liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale, a finalità liquidativa, che si<br />

applica a particolari categorie di (tra le quali i consorzi agrari) individuate da leggi speciali;<br />

detta liquidazione coatta amministrativa è una procedura "speciale" rispetto al : le sono infatti<br />

liquidate dall'autorità amministrativa anziché da quella giudiziaria;<br />

la disciplina della liquidazione coatta amministrativa è contenuta in parte nella legge fallimentare, in<br />

parte in numerose leggi speciali;<br />

considerato che:<br />

il concordato di liquidazione (ex articolo 214 della legge fallimentare, di cui al regio decreto n. 267<br />

del 1942, e successive modificazioni ed integrazioni) è l'istituto di riferimento per riportare alla<br />

normalità i consorzi in condizioni di dichiarata insolvenza e di perdurante autorizzazione all'esercizio<br />

di impresa;<br />

a decorrere dal 1999 (prima con la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante "Nuovo ordinamento dei<br />

consorzi agrari", poi con la legge 17 luglio 2006, n. 233, e, infine, con la vigente legge 23 luglio<br />

2009, n. 99, art. 9), il legislatore ha definito l'istituto del concordato di liquidazione affinché i<br />

consorzi agrari in liquidazione coatta potessero, all'atto della dichiarazione di chiusura del<br />

fallimento, effettuare il ritorno in bonis;


grazie a tali normative, che hanno più volte prorogato i termini di presentazione delle proposte<br />

concordatarie dei consorzi agrari e ne hanno anche agevolato l'approvazione, alcuni consorzi hanno<br />

conseguito l'obiettivo del ritorno in bonis;<br />

considerato, inoltre, che:<br />

tale risultato, a parere dell'interrogante, avrebbe potuto coinvolgere un numero più ampio di<br />

consorzi se, nel corso della procedura giudiziaria, non avesse trovato l'opposizione della società<br />

Gestione per il realizzo SpA;<br />

per quanto consta all'interrogante detta società, i cui soci sarebbero gli ex creditori della<br />

Federconsorzi, avrebbe acquistato a prezzi molto convenienti i crediti di quest'ultima nei confronti<br />

dei consorzi agrari;<br />

tale stato di cose avrebbe svantaggiato i consorzi in recupero dei crediti;<br />

rilevato che:<br />

in particolare, ad esempio, per quanto consta all'interrogante, la società Gestione per il realizzo SpA<br />

avrebbe acquistato dalla Fedit un credito di 24 miliardi di lire verso il Consorzio agrario provinciale<br />

di Ferrara al costo di 98 milioni di lire e, a fronte dell'offerta concordataria del Consorzio agrario di<br />

Ferrara di 4,1 miliardi di lire (ovvero più di 40 volte il prezzo di acquisto), avrebbe osteggiato il<br />

concordato già approvato dal Tribunale di Ferrara - presentando ricorso presso la Corte d'appello di<br />

Bologna;<br />

analogamente, per quanto consta all'interrogante, la società Factoring Agrifactoring SpA<br />

praticherebbe l'ostruzionismo nei confronti di quasi tutte le proposte di concordato, attualmente<br />

pendenti, relative ai consorzi agrari di Benevento, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro,<br />

Ferrara, Foggia, Lecce, Perugia, Salerno, Torino, Vercelli;<br />

è opinione dell'interrogante che ben 12 consorzi agrari potrebbero ritornare in bonis ma, di fatto,<br />

non possono farlo a causa delle azioni legali promosse dalle società Gestione per il realizzo SpA e<br />

Factoring Agrifactoring SpA;<br />

fino ad oggi tale pratica di filibustering avrebbe portato alle citate società pochissimi introiti a fronte<br />

di grandissime spese legali;<br />

rilevato, infine, che il Tribunale fallimentare di Roma è l'organo preposto alla sorveglianza sulla<br />

liquidazione concordataria dei beni della società Agrifactoring,<br />

l'interrogante chiede di sapere:<br />

se risulti quanto sopra riportato;<br />

se e in quali modi, in caso affermativo, i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza<br />

intendano intervenire, nel rispetto delle normative vigenti, al fine di consentire che i consorzi agrari<br />

in liquidazione coatta possano, all'atto della dichiarazione di chiusura del fallimento, effettuare il<br />

ritorno in bonis a beneficio dell'economia pubblica, dell'agricoltura italiana e a salvaguardia dei<br />

livelli occupazionali;<br />

se e in quali modi il Ministro della giustizia ritenga di dover vigilare affinché le procedure<br />

fallimentari si svolgano nei termini e nei tempi di legge.<br />

(4-02553)

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