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di Lorenzo Lorusso - iura orientalia

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L. LORUSSO – I monaci tra ius præcedens e ius vigens<br />

od angelico abito 48 . Il tipico determinerà anche i <strong>di</strong>ritti e i doveri delle tre<br />

classi <strong>di</strong> monaci.<br />

Per la vali<strong>di</strong>tà della professione monastica perpetua si richiede che: siano<br />

adempiute tutte le altre cose richieste nel tipico per la vali<strong>di</strong>tà della<br />

professione (can. 464, 4°).<br />

Oltre al <strong>di</strong>ritto comune, il tipico potrà essere più esigente. Il novizio<br />

che si trova in pericolo <strong>di</strong> morte può essere ammesso alla professione dal<br />

Superiore maggiore, e se non c’è il tempo per ricorre a lui, dal Superiore<br />

locale (can. 106 §3, 1° PA).<br />

Le cose che sono prescritte dal <strong>di</strong>ritto comune sulla professione temporanea<br />

valgono anche per i monasteri nei quali questa professione viene premessa,<br />

secondo il tipico, alla professione perpetua (can. 465).<br />

La professione temporanea precede la perpetua negli or<strong>di</strong>ni e nelle<br />

congregazioni, non nei monasteri, dove il noviziato si protrae per tre anni<br />

(can. 457 §1), secondo l’antica tra<strong>di</strong>zione. Tuttavia, il CCEO introduce la<br />

possibilità <strong>di</strong> una professione monastica temporanea, rinviando al tipico.<br />

Il tipico oltre a determinare se la professione temporanea precede la<br />

perpetua, stabilirà anche i <strong>di</strong>ritti e i doveri del professo, oltre a quelli<br />

contenuti nel <strong>di</strong>ritto comune 49 .<br />

Il metodo <strong>di</strong> formazione dei membri sia determinato nel tipico in modo tale<br />

che essi siano incitati permanentemente a conseguire più pienamente una vita<br />

<strong>di</strong> santità, come pure che le doti del loro ingegno si sviluppino con lo stu<strong>di</strong>o<br />

della sacra dottrina e con l’acquisto della cultura umana secondo le<br />

necessità dei tempi e così <strong>di</strong>ventino più adatti a esercitare le arti e le opere<br />

che sono legittimamente assunte dal monastero (can. 471 §1).<br />

Sarà il tipico a determinare la Ratio Institutionis o Modus Institutionis,<br />

l’or<strong>di</strong>namento della formazione richiesta per i membri del monastero, con la<br />

sua durata e la sua organizzazione 50 .<br />

Il tipico deve prevedere la formazione dei monaci, bisogno avvertito<br />

da molto tempo nella Chiesa; una formazione dottrinale più seria soprattutto<br />

dei monaci, formazione spesso trascurata, e superata, in molti casi, dalle<br />

esigenze professionali, dalle leggi civili e dagli stu<strong>di</strong> specializzati che esse<br />

esigono. Di più, per essere sana ed equilibrata, tale formazione deve<br />

permettere e promuovere una formazione spirituale che integri e unifichi<br />

tutta la vita consacrata delle persone interessate. Il tutto dovrà essere fatto in<br />

maniera adattata ai doni e alle qualità personali; si deve prevedere un<br />

programma, che sarà oggetto <strong>di</strong> documenti speciali nel <strong>di</strong>ritto proprio <strong>di</strong> ogni<br />

monastero. Alcuni perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> formazione esigono tutta l’attenzione delle<br />

persone in questione: ne deriva la necessità <strong>di</strong> un ambiente appropriato, <strong>di</strong><br />

libertà necessaria agli stu<strong>di</strong> e all’attenzione che essi esigono, <strong>di</strong> mezzi tecnici<br />

per renderli fruttuosi, tra i quali va messa in risalto l’importanza delle<br />

biblioteche. Occorrerà prevedere documenti e ricerche proprie della vita<br />

48<br />

Cfr. SACRA CONGREGAZIONE PER LA CHIESA ORIENTALE, Oriente Cattolico. Cenni storici e statistiche,<br />

Città del Vaticano 1962, 52.<br />

49<br />

Questo è l’unico caso in cui i canoni sui monaci rinviano a quelli relativi agli or<strong>di</strong>ni e congregazioni e<br />

non viceversa.<br />

50<br />

Cfr. decreto Perfectæ Caritatis 18; motu proprio Ecclesiæ Sanctæ II, 16 §1, 33, 38.<br />

IURA ORIENTALIA III (2007), 83-118<br />

www.<strong>iura</strong><strong>orientalia</strong>.net<br />

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