di Lorenzo Lorusso - iura orientalia
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L. LORUSSO – I monaci tra ius præcedens e ius vigens<br />
fondazione (can. 1052 §2). Per una <strong>di</strong>minuzione dei red<strong>di</strong>ti, <strong>di</strong>venuti<br />
insufficienti al congruo conseguimento del fine proprio dell’istituto<br />
ecclesiastico, il Superiore generale <strong>di</strong> un istituto religioso clericale <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto<br />
pontificio o patriarcale può ridurre gli oneri e i legati gravanti sull’istituto.<br />
Ugualmente lo stesso Superiore può ridurre, secondo l’offerta eparchiale,<br />
finché dura la causa, le celebrazioni delle Divine Liturgie dei legati a sé<br />
stanti, purché non vi sia nessuno che sia tenuto o possa essere utilmente<br />
costretto ad aumentare l’elemosina (can. 1052 §§3-5).<br />
Ogni Gerarca, se tale facoltà gli è stata espressamente riconosciuta dal<br />
fondatore, solo però per una causa giusta e necessaria, può ridurre, moderare<br />
e commutare la volontà dei fedeli in favore <strong>di</strong> cause pie (can. 1054 §1).<br />
Parimenti il Gerarca, u<strong>di</strong>ti gli interessati e il proprio consiglio in materia<br />
economica e osservata la volontà del fondatore nel miglior modo possibile,<br />
potrà equamente ridurre gli oneri, se la loro esecuzione, a causa della<br />
<strong>di</strong>minuzione dei red<strong>di</strong>ti o per qualche altro motivo, senza alcuna colpa degli<br />
amministratori <strong>di</strong>venga impossibile: eccetto per le Divine Liturgie per cui si<br />
deve osservare il can. 1052. Secondo tale canone la riduzione è riservata alla<br />
Sede Apostolica, salvo i casi previsti ai §§3-5 per i quali è competente anche<br />
il Superiore generale <strong>di</strong> un istituto clericale <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto pontificio o patriarcale<br />
(can. 1054 §2).<br />
All’autorità <strong>di</strong> cui nel can. 1052 è data facoltà <strong>di</strong> trasferire, per una<br />
congrua causa, gli oneri delle celebrazioni in giorni o istituti <strong>di</strong>versi da quelli<br />
stabiliti nelle tavole <strong>di</strong> fondazione (can. 1053).<br />
Per quanto concerne il Titolo XXIV, il giu<strong>di</strong>zio sulle persone fisiche e<br />
giuri<strong>di</strong>che menzionate nel can. 1061 che non hanno un’autorità superiore<br />
sotto il Romano Pontefice, nel primo e nei successivi gra<strong>di</strong> del giu<strong>di</strong>zio, è <strong>di</strong><br />
competenza del tribunale or<strong>di</strong>nario della Chiesa patriarcale (can. 1063 §4,<br />
3°-4°); altrimenti spetta ai tribunali della Sede Apostolica. Inoltre, le<br />
controversie tra persone fisiche o giuri<strong>di</strong>che dello stesso istituto <strong>di</strong> vita<br />
consacrata, eccettuati gli istituti secolari, nel quale i Superiori sono provvisti<br />
<strong>di</strong> potestà <strong>di</strong> governo, devono essere definite presso il giu<strong>di</strong>ce o il tribunale<br />
determinato nel tipico o negli statuti dell’istituto (can. 1069 §1).<br />
I giu<strong>di</strong>ci e gli altri addetti ai tribunali possono essere assunti anche da<br />
qualsiasi istituto religioso o società <strong>di</strong> vita comune a guisa dei religiosi, però<br />
con consenso dato per iscritto del proprio Superiore maggiore (can. 1102<br />
§1). I membri <strong>di</strong> un istituto religioso o <strong>di</strong> una società <strong>di</strong> vita comune a guisa<br />
dei religiosi senza la licenza del Superiore non possono assumere<br />
validamente la funzione <strong>di</strong> arbitro (1172, 3°). Nelle controversie <strong>di</strong> cui nel<br />
can. 1069 §1, l’esecuzione della sentenza spetta al Superiore determinato nel<br />
tipico o negli statuti (can. 1340 §3).<br />
Il Titolo XXVII del CCEO interessa i religiosi così come tutti i fedeli:<br />
chierici e laici come soggetti passivi delle sanzioni stesse che li riguardano<br />
come fedeli, come chierici e come religiosi. Ha un interesse particolare per i<br />
Superiori come soggetto attivo delle sanzioni. Diversi punti saranno materia<br />
del <strong>di</strong>ritto proprio. Mi limiterò a ricordare alcuni canoni <strong>di</strong> particolare<br />
interesse.<br />
IURA ORIENTALIA III (2007), 83-118<br />
www.<strong>iura</strong><strong>orientalia</strong>.net<br />
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