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di Lorenzo Lorusso - iura orientalia

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L. LORUSSO – I monaci tra ius præcedens e ius vigens<br />

Si può segnalare che i delitti menzionati nel Titolo XXVII del CCEO<br />

come passibili <strong>di</strong> sanzioni penali possono aggiungersi alle cause enumerate<br />

nel can. 552 per la <strong>di</strong>missione, purché oltre la gravità, si verifichino anche le<br />

altre con<strong>di</strong>zioni e per la <strong>di</strong>missione sia seguita tutta la procedura richiesta.<br />

Secondo il can. 1414 nessuno può essere punito con una sanzione<br />

penale se la violazione della legge o del precetto non è esterna e gravemente<br />

imputabile per dolo o colpa. Nei casi in cui il delitto può essere punito<br />

me<strong>di</strong>ante decreto extragiu<strong>di</strong>ziale, questo decreto lo può emettere anche il<br />

Superiore maggiore <strong>di</strong> un istituto <strong>di</strong> vita consacrata che ha potestà <strong>di</strong><br />

governo or<strong>di</strong>naria (can. 1402 §3). Ciò vale anche nel caso <strong>di</strong> astensione dalla<br />

procedura penale o dall’infliggere delle pene (can. 1403).<br />

Passando in rassegna i delitti passibili <strong>di</strong> sanzione penale, ve ne sono<br />

<strong>di</strong> gravissimi. Mi limito a citare quelli in cui si fa menzione esplicita dei<br />

religiosi:<br />

1. le mancanze che possono giustificare la proibizione fatta ai religiosi <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>morare in un determinato luogo o territorio o l’imposizione <strong>di</strong><br />

soggiornare in un luogo o posto determinato (can. 1429);<br />

2. la violenza fisica a un chierico o a un religioso prevista dal can. 1445§2;<br />

3. la <strong>di</strong>sobbe<strong>di</strong>enza <strong>di</strong> cui al can. 1446;<br />

4. delitto contro la castità e attentato <strong>di</strong> matrimonio <strong>di</strong> cui al can. 1453§§2-3.<br />

Chi ha falsamente denunziato qualcuno <strong>di</strong> qualsiasi delitto, sia punito<br />

con una pena adeguata, non esclusa la scomunica maggiore, specialmente se<br />

viene denunziato un confessore, un Gerarca, un chierico, un religioso, un<br />

membro <strong>di</strong> una società <strong>di</strong> vita comune a guisa dei religiosi, oppure un laico<br />

costituito in un incarico ecclesiastico (can. 1454).<br />

Il can. 1466 stabilisce che i religiosi come i chierici che esercitano<br />

attività affaristica o commerciale siano puniti a seconda della gravità del<br />

delitto.<br />

Tenendo presente il can. 1538 §1, è normale che chi cade sotto<br />

l’autorità del Vescovo per l’osservanza della legge possa anche usufruire<br />

della sua potestà <strong>di</strong> <strong>di</strong>spensare. Nel §2, questa potestà spetta anche al<br />

Gerarca, se è <strong>di</strong>fficile ricorrere all’autorità a cui è riservata la <strong>di</strong>spensa e vi<br />

sia insieme il pericolo <strong>di</strong> un grave danno nell’attesa, purché si tratti <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>spensa che la stessa autorità nelle medesime circostanze concede.<br />

§3. Conclusione<br />

Pur non essendo intenzione della PCCICOR presentare la vita<br />

monastica come para<strong>di</strong>gmatica <strong>di</strong> tutte le altre forme <strong>di</strong> vita consacrata, essa<br />

resta tale e dovrebbe essere recuperata proprio nell’Oriente cristiano dove è<br />

nata e si è sviluppata, prima <strong>di</strong> estendersi all’Occidente, in quanto è stata da<br />

sempre l’anima stessa delle Chiese orientali: «(…) Perciò caldamente si<br />

raccomanda che i cattolici con maggior frequenza accedano a queste ricchezze<br />

dei padri orientali, le quali trasportano tutto l'uomo alla contemplazione delle<br />

cose <strong>di</strong>vine (…)» (UR 15).<br />

IURA ORIENTALIA III (2007), 83-118<br />

www.<strong>iura</strong><strong>orientalia</strong>.net<br />

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