di Lorenzo Lorusso - iura orientalia
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L. LORUSSO – I monaci tra ius præcedens e ius vigens<br />
Il Vescovo eparchiale ha il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> fare la visita canonica in tutte le<br />
scuole cattoliche esistenti nella sua eparchia, a eccezione delle scuole che<br />
sono aperte esclusivamente per i propri alunni <strong>di</strong> un istituto <strong>di</strong> vita<br />
consacrata <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto pontificio o patriarcale, e salva restando in ogni caso<br />
l’autonomia degli istituti <strong>di</strong> vita consacrata nel <strong>di</strong>rigere le proprie scuole<br />
(can. 638 §1).<br />
I membri <strong>di</strong> istituti religiosi possono scrivere su giornali, bollettini o<br />
riviste perio<strong>di</strong>che che sono soliti attaccare apertamente la religione cattolica<br />
oppure i buoni costumi, con la licenza del loro Superiore maggiore (can.<br />
660). Inoltre, per poter pubblicare scritti che trattano questioni sulla fede<br />
cattolica e sui costumi, necessitano, oltre alla licenza del Gerarca del luogo,<br />
anche della licenza del loro Superiore maggiore (can. 662 §2).<br />
Nel Titolo XVI, frequenti sono i riferimenti ai religiosi. Tra i ministri<br />
straor<strong>di</strong>nari del battesimo, il can. 677 §2 elenca anche i religiosi. Essi<br />
possono svolgere il ruolo <strong>di</strong> padrino, se lo permette il tipico o gli statuti.<br />
I Superiori <strong>di</strong> un istituto religioso clericale <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto pontificio o<br />
patriarcale in forza dell’ufficio hanno la facoltà <strong>di</strong> ascoltare le confessioni<br />
dei loro sud<strong>di</strong>ti e <strong>di</strong> altri che <strong>di</strong>morano giorno e notte nella loro casa (can.<br />
723 §2). In forza del can. 724 §2, i suddetti Superiori possono autorizzare<br />
qualsiasi sacerdote ad ascoltare le confessioni dei loro sud<strong>di</strong>ti e delle persone<br />
che <strong>di</strong>morano giorno e notte nella loro casa. Solo il Gerarca del luogo può<br />
dare la facoltà a qualunque sacerdote <strong>di</strong> ricevere le confessioni <strong>di</strong> tutti i<br />
fedeli (can. 724 §1). I religiosi sacerdoti se ne servono con il permesso,<br />
almeno presunto, del loro Superiore.<br />
Vengono promossi agli or<strong>di</strong>ni sacri soltanto quei religiosi che<br />
vengono giu<strong>di</strong>cati idonei dal proprio Superiore maggiore competente. Il<br />
Superiore maggiore può negare al <strong>di</strong>acono destinato al sacerdozio<br />
l’or<strong>di</strong>nazione sacerdotale solo per una causa canonica, anche occulta (can.<br />
755). Ma a colui che ricusa <strong>di</strong> ricevere un or<strong>di</strong>ne sacro superiore non si può<br />
proibire l’esercizio dell’or<strong>di</strong>ne sacro ricevuto (can. 757). La <strong>di</strong>chiarazione<br />
richiesta dal can. 761 prima dell’or<strong>di</strong>nazione <strong>di</strong>aconale o presbiterale, per i<br />
religiosi deve essere consegnata al proprio Superiore maggiore.<br />
Tra i documenti previi all’or<strong>di</strong>nazione, vi sono le lettere testimoniali<br />
del rettore del seminario o del Superiore <strong>di</strong> un istituto <strong>di</strong> vita consacrata,<br />
oppure del presbitero al quale è stato affidato il can<strong>di</strong>dato fuori del<br />
seminario, sui buoni costumi dello stesso can<strong>di</strong>dato (can. 769 §1, 4°); le<br />
lettere testimoniali dei Superiori <strong>di</strong> istituti <strong>di</strong> vita consacrata dove il<br />
can<strong>di</strong>dato ha <strong>di</strong>morato per qualche tempo, sulle qualità del can<strong>di</strong>dato e sulla<br />
sua libertà da ogni impe<strong>di</strong>mento canonico (n. 6°).<br />
I religiosi or<strong>di</strong>nati presentano il certificato dell’avvenuta or<strong>di</strong>nazione<br />
rilasciata dal Vescovo eparchiale al Superiore maggiore per la annotazione<br />
in un libro speciale da conservare nell’archivio (can. 774 §2); sarà questi a<br />
fare al parroco del luogo in cui il religioso è stato battezzato la<br />
comunicazione dell’avvenuta or<strong>di</strong>nazione (can. 775).<br />
Solo il voto perpetuo emesso in un istituto religioso è impe<strong>di</strong>mento<br />
invalidante il matrimonio. L’impe<strong>di</strong>mento viene a cessare con la cessazione<br />
IURA ORIENTALIA III (2007), 83-118<br />
www.<strong>iura</strong><strong>orientalia</strong>.net<br />
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