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Una squadra per vincere - Confartigianato

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spesa sostenuta, con limite massimo di 2.633,00 euro,<br />

spetta se l’università frequentata è in un comune diverso<br />

da quello di residenza dello studente e dista almeno 100<br />

chilometri. L’ultima condizione è che l’immobile in locazione<br />

sia nello stesso comune dove ha sede l’università o<br />

in comuni limitrofi.<br />

Documentazione spese <strong>per</strong> medicinali<br />

Dal 1 gennaio 2008 il contribuente che vuole detrarre<br />

le spese sostenute <strong>per</strong> l’acquisto di medicinali deve farsi<br />

rilasciare dalla farmacia la fattura oppure lo scontrino<br />

fiscale parlante, ossia lo scontrino nel quale sono indicati<br />

la natura, la qualità e la quantità del bene ceduto. Sia<br />

nella fattura che nello scontrino fiscale parlante deve<br />

essere riportato il codice fiscale di chi utilizzerà i prodotti<br />

acquistati.<br />

Le farmacie hanno l’obbligo di informare i propri<br />

clienti di questa disposizione con appositi avvisi, affissi e<br />

visibili nella farmacia.<br />

Oltre al documento di spesa, <strong>per</strong> poter usufruire della<br />

detrazione, si deve essere in possesso: <strong>per</strong> i ticket della<br />

fotocopia della ricetta del medico, <strong>per</strong> i medicinali acquistabili<br />

con prescrizione medica della ricetta del medico, e<br />

<strong>per</strong> i medicinali acquistabili senza prescrizione medica di<br />

una autocertificazione attestante la necessità della spesa.<br />

NOVITÀ IVA<br />

Telefoni cellulari<br />

Dal 1 gennaio 2008 l’iva relativa all’acquisto, alla manutenzione<br />

ed al costo delle chiamate dei telefoni cellulari è<br />

interamente detraibile. Fino al 2007 era recu<strong>per</strong>abile solo<br />

il 50%. La possibilità di detrarre tutta l’iva si ha solo se il<br />

cellulare è utilizzato esclusivamente <strong>per</strong> l’azienda, qualora<br />

fosse impiegato anche <strong>per</strong> l’uso <strong>per</strong>sonale questa parte<br />

non si considera recu<strong>per</strong>abile.<br />

Nel caso in cui l’impresa riesca a dimostrare che effettivamente<br />

tutte le telefonate siano effettuate solo a fini<br />

aziendali è possibile detrarre il 100% dell’iva, ma se il<br />

telefono è utilizzato parzialmente anche <strong>per</strong> usi <strong>per</strong>sonali<br />

o se non è possibile dimostrare l’esclusività aziendale è<br />

opportuno continuare a detrarre il 50% così come avveniva<br />

negli anni passati.<br />

Fatturazione elettronica<br />

La finanziaria prevede che dal 2008 la fattura nei<br />

confronti della pubblica amministrazione debba essere<br />

obbligatoriamente di tipo elettronico, vietando l’utilizzo<br />

del documento cartaceo. L’entrata in vigore della norma<br />

è rinviato all’approvazione di un apposito regolamento<br />

attuativo nel quale verranno specificate le linee guida di<br />

tale disposizione.<br />

SPESE DI RAPPRESENTANZA<br />

La finanziaria 2008 ha previsto nuove modalità di<br />

deduzione delle spese di rappresentanza. Tali spese diventano<br />

deducibili nel <strong>per</strong>iodo d’imposta in cui sono state<br />

sostenute e fino al 2007 erano deducibili solo nella misura<br />

di un terzo in cinque anni. La deduzione è consentita<br />

solo <strong>per</strong> le spese che rispondano ai requisiti di inerenza e<br />

congruità stabiliti con un decreto del Ministero dell’economia<br />

e delle finanze, ancora da emanare, che deve tener<br />

conto della natura e destinazione della spesa e dell’ammontare<br />

dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa.<br />

L’altra novità è la possibilità di dedurre interamente i costi<br />

relativi agli omaggi di valore unitario non su<strong>per</strong>iore a 50,00<br />

euro, il limite fino al 2007 era fissato in 25,82 euro.<br />

MANCATA EMISSIONE DI SCONTRINI<br />

Dal 2008 le imprese che non emettono in giorni diversi<br />

quattro scontrini fiscali nel corso del quinquennio vengono<br />

sanzionate con un <strong>per</strong>iodo di sospensione dell’attività<br />

da tre giorni ad un mese, fino a sei mesi se gli importi<br />

non documentati sono su<strong>per</strong>iori a 50.000,00 euro. La<br />

finanziaria oltre a portare da tre a quattro il numero delle<br />

omissioni, elimina l’obbligo di indicare mediante cartello,<br />

da apporre sulle saracinesche dei negozi chiusi, l’irregolarità<br />

fiscale commessa.<br />

9<br />

BRESCIA ARTIGIANA<br />

magazine

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