26.08.2013 Views

Federico Stacchini - Camera dei Deputati

Federico Stacchini - Camera dei Deputati

Federico Stacchini - Camera dei Deputati

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

144 Giuliana Carducci<br />

Sta sul fenomeno della mafia e di quella sul terrorismo in Italia, isti­<br />

tuite rispettivamente con la legge n. 94 del 1988 (X legislatura) e la<br />

legge n. 356 del 1992 (XI legislatura) nonché con le leggi n. 172 del<br />

1988 (X legislatura) e n. 499 del 1992 (XI legislatura).<br />

Un'eccezione è rappresentata dalla Commissione monocamerale di<br />

inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle aziende, costituita dal Senato,<br />

la cui delibera istitutiva ha previsto la inopponibilità <strong>dei</strong> segreti d'uffi­<br />

cio e professionale.<br />

Degna di rilievo è la Commissione bicamerale di inchiesta sull'at­<br />

tuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo <strong>dei</strong> territori<br />

della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del 1980 e del<br />

1981, il cui provvedimento istitutivo richiama l'articolo 82 della<br />

Costituzione senza precisare alcunché in ordine ai poteri e alle limita­<br />

zioni. Se però si considera che la commissione, nel suo regolamento<br />

interno, ha disciplinato le procedure relative alle testimonianze, preve­<br />

dendo anche la potestà del presidente di disporre l'accompagnamento<br />

coattivo a mezzo della forza pubblica in caso di rifiuto o mancata pre­<br />

sentazione della persona convocata, si deve concludere per la piena<br />

valenza del precetto costituzionale pur in assenza di un'esplicita ripro­<br />

duzione del testo.<br />

Se dunque il citato principio del parallelismo costituisce il fonda­<br />

mento dell'espressione "gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'au­<br />

torità giudiziaria", in base alla quale le commissioni parlamentari di<br />

inchiesta procedono nella loro attività, va chiarito a quali poteri — e<br />

loro estensioni — ed a quali limitazioni ci si rivolge, posto che la for­<br />

mula costituzionale nulla specifica al riguardo. Considerato che una<br />

disciplina generale non è stata ancora predisposta — nonostante la sua<br />

indispensabilità sia stata evidenziata in quasi tutte le relazioni conclu­<br />

sive delle inchieste repubblicane -, allo scopo di dirimere le incertezze<br />

interpretative esistenti si è operato sulla base della prassi e delle diret­<br />

tive della Corte costituzionale, contenute nella già citata sentenza n.<br />

231 del 1975. Quest'ultima — lo si ribadisce — nell'indicare alcuni<br />

strumenti conoscitivi, legittima la Commissione di inchiesta ad utiliz­<br />

zare gli strumenti propri del procedimento giudiziario per superare gli<br />

eventuali ostacoli incontrati nell'espletamento della propria attività.<br />

Dunque la Commissione è abilitata a disporre ispezioni, perizie, per­<br />

quisizioni, sequestri, nonché a richiedere testimonianze, ricognizioni e<br />

confronti. E pacifico che i poteri in esame sono quelli spettanti all'au­<br />

torità giudiziaria nella fase istruttoria, perché istruttori sono i compiti

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!