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Federico Stacchini - Camera dei Deputati

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Commissioni bicamerali e risoluzioni 47<br />

parlamentari — al termine della sua attività di informazione prevista<br />

dalla legge, volesse adottare un atto rivolto al Governo in cui esprime­<br />

re il proprio giudizio, potrebbe approvare una risoluzione.<br />

Sempre a titolo di esempio si pongono alcuni problemi concernen­<br />

ti fattività dell'organo parlamentare di controllo sui servizi segreti, il<br />

cosiddetto Comitato SIS. Esso può svolgere solo le funzioni previste<br />

dalla legge che lo ha istituito, la n. 801 del 1977, o anche le altre atti­<br />

vità previste dai regolamenti parlamentari? Potrebbe, per esempio,<br />

svolgere attività di indirizzo, controllo e informazione, effettuando, in<br />

ipotesi, un'indagine conoscitiva? E utile ricordare, allo scopo, che nel<br />

luglio 1993 il Comitato ha approvato una relazione ex articolo 50,<br />

comma 1, del regolamento del Senato (essendo il presidente un sena­<br />

tore). Il comma 2 del medesimo articolo prevede la facoltà per le com­<br />

missioni di adottare risoluzioni. Probabilmente, il Comitato, dopo<br />

aver approvato una relazione, potrebbe compiere il passo successivo<br />

adottando una risoluzione. Naturalmente, l'atto di indirizzo — o di<br />

giudizio di controllo — dovrebbe riguardare la materia di competenza<br />

del Comitato, cioè i servizi di informazione e sicurezza. In materia<br />

sono competenti, ovviamente, anche le Commissioni affari costituzio­<br />

nali ed interni delle due Camere. Ora, delle due l'una: o una risolu­<br />

zione sui servizi di informazione e sicurezza può essere adottata dal<br />

Comitato oppure può esserlo da parte delle commissioni permanenti.<br />

Il Comitato è un organo specializzato in materia che tra l'altro — a<br />

norma di legge — è in grado di conoscere aspetti dell'attività <strong>dei</strong> ser­<br />

vizi che le commissioni permanenti non possono acquisire (i membri<br />

del Comitato sono vincolati al segreto ex articolo 11, comma 6, della<br />

legge n. 801 del 1977). Ma in questo modo verrebbero escluse dall'at­<br />

tività di indirizzo le commissioni permanenti che hanno la competen­<br />

za legislativa in materia. Si ripropone l'eterno problema del raccordo<br />

tra organi bicamerali e commissioni permanenti e del possibile rischio<br />

di "espropriazione di competenze".<br />

Tornando alla Commissione antimafia, la legge n. 356 del 7 agosto<br />

1992 (che ne disciplina l'attività per questa legislatura) all'articolo<br />

l'b-quinquies prevede che la Commissione ha, tra gli altri, il compito<br />

di "accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente<br />

azione <strong>dei</strong> pubbhci poteri, formulando le proposte di carattere legisla­<br />

tivo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e<br />

incisiva l'azione dello Stato". Ora, che la Commissione in questione sia<br />

d'inchiesta induce a ritenere che essa, pur procedendo "alle indagini e<br />

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