26.08.2013 Views

Federico Stacchini - Camera dei Deputati

Federico Stacchini - Camera dei Deputati

Federico Stacchini - Camera dei Deputati

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Le audizioni in sede politica: evoluzione e prospettive deWistituto 83<br />

3 — Disciplina deWistitiito nei regoUmenti parlamentari<br />

Entrambi i regolamenti, con parallelismo non del tutto perfetto,<br />

dispongono che le Camere possano richiedere, senza ricorrere alla<br />

formale apertura di un'indagine conoscitiva, che i ministri, i pubblici<br />

funzionari o gli amministratori di enti soggetti a controllo ministeria­<br />

le siano convocati per essere ascoltati da una commissione parlamenta­<br />

re. Al Senato, secondo gli articoli 46, comma 1, e 47 tale facoltà spet­<br />

ta direttamente alle commissioni, mentre alla <strong>Camera</strong> per richiedere<br />

rinter\^ento di so2;2:etti diversi dal ministro è necessaria Tintermedia-<br />

zione del Presidente d'Assemblea, ^iniziativa è attribuita ai gruppi<br />

parlamentari e la deliberazione a\^'iene in ufficio di presidenza.<br />

Per quanto riguarda i soggetti convocati, il regolamento della<br />

<strong>Camera</strong> parla di ministri, quello del Senato di rappresentanti del<br />

Governo, ma in entrambi i rami del Parlamento sono stati ascoltati<br />

anche i sottosegretari, anche se più raramente, per la minore rilevanza<br />

politica rispetto al titolare del dicastero. In ordine agli altri soggetti che<br />

rientrano nella sfera di competenza di un ministero, il regolamento<br />

della <strong>Camera</strong> parla di dirigenti preposti a serrori della Pubblica ammi­<br />

nistrazione ed ad enti pubblici anche con ordinamento autonomo; il<br />

reeolamento del Senato si riferisce invece a funzionari ed<br />

amministratori di amministrazioni ed enti. In entrambi i regolamenti<br />

è previsto che la richiesta a questi ultimi soggetti venga inoltrata sem­<br />

pre per il tramite del ministro competente. Come si è detto, nel rego­<br />

lamento della <strong>Camera</strong> (ma non in quello del Senato) per convocare i<br />

soggetti che non facciano parte del Governo è stata codificata Tauto-<br />

rizzazione del Presidente dell'Assemblea, che fu ritenuta necessaria con<br />

una circolare presidenziale interpretativa quando era ancora in vigore<br />

l'articolo 38, comma 5, del precedente regolamento.<br />

Prima della riforma regolamentare del 1971, in dottrina ci si<br />

domandava se la convocazione potesse essere inoltrata direttamente<br />

agli interessati o se dovesse essere "filtrata" dal ministro competente e,<br />

in quest'ultima ipotesi, se dovesse essere intesa come una semplice<br />

informativa oppure come una vera e propria autorizzazione preventi­<br />

va. Non appare sostenibile la tesi dell'autorizzazione preventiva da<br />

parte del Governo nei confronti di dirigenti ed amministratori pub­<br />

blici perché limitativa dello spazio dell'ispezione politica. La previsio­<br />

ne regolamentare di una sorta di tacita autorizzazione, o meglio di<br />

informazione agli organi di Governo, non rappresenta una mera for-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!