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Leggi il progetto del gruppo "Ex Dormisch" - C. Deganutti

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e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da<br />

concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed ed<strong>il</strong>izie<br />

ai sensi <strong>del</strong> d.P.R. 18 apr<strong>il</strong>e 1994, n. 383, e successive modificazioni;<br />

c) opere pubbliche dei comuni <strong>del</strong>iberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite<br />

dalla validazione <strong>del</strong> <strong>progetto</strong>, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 47 <strong>del</strong> d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.<br />

Art. 8 (L) - Attività ed<strong>il</strong>izia dei privati su aree demaniali<br />

1. La realizzazione da parte di privati di interventi ed<strong>il</strong>izi su aree demaniali è disciplinata dalle norme <strong>del</strong><br />

presente testo unico.<br />

Art. 9 (L) - Attività ed<strong>il</strong>izia in assenza di pianificazione urbanistica<br />

1. Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto <strong>del</strong>le norme previste dal decreto<br />

legislativo 29 ottobre 1999, n. 490(ora decreto legislativo n. 42 <strong>del</strong> 2004 - n.d.r.), nei comuni sprovvisti di<br />

strumenti urbanistici sono consentiti:<br />

a) gli interventi previsti dalle lettere a), b), e c) <strong>del</strong> primo comma <strong>del</strong>l'articolo 3 che riguardino singole unità<br />

immob<strong>il</strong>iari o parti di esse;<br />

b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite <strong>del</strong>la densità massima<br />

fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie<br />

coperta non può comunque superare un decimo <strong>del</strong>l’area di proprietà.<br />

2. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti<br />

urbanistici generali come presupposto per l’edificazione, oltre agli interventi indicati al comma 1, lettera a),<br />

sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) <strong>del</strong> primo comma <strong>del</strong>l'articolo 3 <strong>del</strong> presente testo unico che<br />

riguardino singole unità immob<strong>il</strong>iari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino<br />

globalmente uno o più edifici e modifichino fino al 25 per cento <strong>del</strong>le destinazioni preesistenti, purché <strong>il</strong><br />

titolare <strong>del</strong> permesso si impegni, con atto trascritto a favore <strong>del</strong> comune e a cura e spese <strong>del</strong>l'interessato, a<br />

praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di<br />

locazione concordati con <strong>il</strong> comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alla sezione II <strong>del</strong><br />

capo II <strong>del</strong> presente titolo.<br />

Capo II - Permesso di costruire<br />

Sezione I - Nozione e caratteristiche<br />

Art. 10 (L) - Interventi subordinati a permesso di costruire<br />

1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed ed<strong>il</strong>izia <strong>del</strong> territorio e sono subordinati a<br />

permesso di costruire:<br />

a) gli interventi di nuova costruzione;<br />

b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;<br />

c) gli interventi di ristrutturazione ed<strong>il</strong>izia che portino ad un organismo ed<strong>il</strong>izio in tutto o in parte diverso dal<br />

precedente e che comportino aumento di unità immob<strong>il</strong>iari, modifiche <strong>del</strong> volume, <strong>del</strong>la sagoma, dei<br />

prospetti o <strong>del</strong>le superfici, ovvero che, limitatamente agli immob<strong>il</strong>i compresi nelle zone omogenee A,<br />

comportino mutamenti <strong>del</strong>la destinazione d’uso.<br />

(lettera così modificata dal d.lgs. n. 301 <strong>del</strong> 2002)<br />

2. Le regioni stab<strong>il</strong>iscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche,<br />

<strong>del</strong>l’uso di immob<strong>il</strong>i o di loro parti, sono subordinate a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività.<br />

3. Le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all’incidenza sul<br />

territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo r<strong>il</strong>ascio <strong>del</strong> permesso di costruire. La<br />

violazione <strong>del</strong>le disposizioni regionali emanate ai sensi <strong>del</strong> presente comma non comporta l’applicazione <strong>del</strong>le<br />

sanzioni di cui all’articolo 44.<br />

Art. 11 (L) - Caratteristiche <strong>del</strong> permesso di costruire<br />

1. Il permesso di costruire è r<strong>il</strong>asciato al proprietario <strong>del</strong>l’immob<strong>il</strong>e o a chi abbia titolo per richiederlo.<br />

2. Il permesso di costruire è trasferib<strong>il</strong>e, insieme all’immob<strong>il</strong>e, ai successori o aventi causa. Esso non incide<br />

sulla titolarità <strong>del</strong>la proprietà o di altri diritti reali relativi agli immob<strong>il</strong>i realizzati per effetto <strong>del</strong> suo r<strong>il</strong>ascio. E’<br />

irrevocab<strong>il</strong>e ed è oneroso ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 16.<br />

3. Il r<strong>il</strong>ascio <strong>del</strong> permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.<br />

Art. 12 (L) - Presupposti per <strong>il</strong> r<strong>il</strong>ascio <strong>del</strong> permesso di costruire<br />

1. Il permesso di costruire è r<strong>il</strong>asciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti<br />

ed<strong>il</strong>izi e <strong>del</strong>la disciplina urbanistico-ed<strong>il</strong>izia vigente.<br />

2. Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza <strong>del</strong>le opere di urbanizzazione primaria o<br />

alla previsione da parte <strong>del</strong> comune <strong>del</strong>l'attuazione <strong>del</strong>le stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno<br />

degli interessati di procedere all'attuazione <strong>del</strong>le medesime contemporaneamente alla realizzazione<br />

<strong>del</strong>l'intervento oggetto <strong>del</strong> permesso.<br />

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