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Leggi il progetto del gruppo "Ex Dormisch" - C. Deganutti

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BUSINESS PLAN<br />

Piano d’impresa a 3/5 anni<br />

Nome <strong>del</strong> Team:<br />

“EX DORMISCH”<br />

Scuola di appartenenza:<br />

ITSSE “C.DEGANUTTI”<br />

Componenti <strong>del</strong> <strong>gruppo</strong>:<br />

1)GAIA DEGAN<br />

2)FEDERICA ROCCIA<br />

3)GIULIA MARANZANA<br />

4)SARA MION<br />

1


Sommario<br />

1. EXECUTIVE SUMMARY..................................................................................................................... 3<br />

2. BUSINESS IDEA .............................................................................................................................. 4<br />

2.1 Vision ...................................................................................................................................... 4<br />

2.2 Mission .................................................................................................................................... 4<br />

2.3 Descrizione <strong>del</strong> prodotto/servizio ............................................................................................... 4<br />

3. ANALISI DI MERCATO ................................................................................................................... 16<br />

4. ANALISI DELL’AMBIENTE COMPETITIVO ........................................................................................ 17<br />

5. LA STRATEGIA DI MARKETING ...................................................................................................... 20<br />

5.1 LA SWOT ANALYSIS. .............................................................................................................. 20<br />

5.2 PRICE .................................................................................................................................... 23<br />

6. MANAGEMENT TEAM ..................................................................................................................... 24<br />

7. FINANCIAL PLANNING ................................................................................................................... 25<br />

8. SOMMARIO ALLEGATI ................................................................................................................... 29<br />

2


1. EXECUTIVE SUMMARY<br />

Recupero <strong>del</strong>l’immob<strong>il</strong>e “<strong>Ex</strong> Dormisch”, situato in via G.B. Bassi, localizzato in zona centro studi e legato in<br />

modo significativo alla storia <strong>del</strong>la città di Udine, per la creazione e lo sv<strong>il</strong>uppo di un “centro giovan<strong>il</strong>e” nel<br />

quale vogliamo offrire quanto segue:<br />

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Sala convegni<br />

Biblioteca e sala computer con la possib<strong>il</strong>ità <strong>del</strong>la connessione a internet e wi-fi<br />

Parcheggio<br />

Sala registrazioni<br />

Palestra ecosostenib<strong>il</strong>e<br />

Piscina<br />

Sala in affitto<br />

Giardino (interno)<br />

Energia pulita<br />

Bowling<br />

Sala giochi e bingo<br />

Ristoranti e servizio bar<br />

Mercato di beni friulani e gelateria<br />

Il nostro servizio è rivolto ad un’ampia utenza, a prezzi competitivi, con particolare attenzione ai giovani che<br />

potranno disporre di numerose agevolazioni in un sito vicino agli istituti scolastici principali.<br />

Si è inoltre ipotizzato di alimentare la struttura con l’ut<strong>il</strong>izzo di energia pulita (acqua <strong>del</strong> canale Ledra,<br />

pannelli solari e dinamo).<br />

3


2. BUSINESS IDEA<br />

2.1 Vision<br />

GIOVANI CHE PASSIONE! SPORT, DIVERTIMENTO, CULTURA TUTTO IN GRANDE MISURA! SUL<br />

BENESSERE NOI PUNTIAMO E CON ENERGIA PULITA CI RIFORNIAMO. I PRODOTTI FRIULANI VI FAREMO<br />

ASSAGGIARE E IN UN GRANDE GIARDINO VI POTETE RILASSARE. ANCHE GLI ADULTI SONO BEN<br />

ACCETTI, VIENI DA NOI COSA ASPETTI???<br />

2.2 Mission<br />

Il <strong>progetto</strong> così strutturato persegue tre obiettivi fondamentali sui quali si basa tutto <strong>il</strong> processo d'impresa:<br />

l'ambiente e <strong>il</strong> recupero, i giovani e la cultura (sia essa culinaria, libraria o visuale). L'accento principale verrà<br />

dato alla valorizzazione e salvaguardia <strong>del</strong>le energie pulite, <strong>del</strong>l'ambiente e <strong>del</strong>la natura in generale,<br />

avvicinando i giovani (secondo soggetto favorito) a questi concetti, fondamentali per sensib<strong>il</strong>izzarli ad essere<br />

artefici e protettori <strong>del</strong> proprio futuro. Tali fini potranno essere concretizzati tramite: <strong>il</strong> recupero di un<br />

immob<strong>il</strong>e significativo, la cultura (fornita attraverso vari modi all'interno <strong>del</strong>la nostra struttura) e la salute<br />

(palestre e piscina)....non dimenticando che, per attrarre e coinvolgere i giovani (e meno giovani) si<br />

sfrutteranno due caratteristiche da sempre pred<strong>il</strong>ette dal genere umano: <strong>il</strong> divertimento (relax) e la curiosità.<br />

2.3 Descrizione <strong>del</strong> prodotto/servizio<br />

Il <strong>progetto</strong> riguarda la valorizzazione, attraverso <strong>il</strong> recupero, <strong>del</strong> complesso <strong>Ex</strong> Dormish, di Udine, in stato di<br />

abbandono da oltre 15 anni dopo che un incendio ne ha compromesso la funzionalità.<br />

La ristrutturazione <strong>del</strong>lo stab<strong>il</strong>e verrà svolta dall’impresa T<strong>il</strong>atti Rinaldo s.r.l. di via Tiepolo 1 Udine, in<br />

conformità al DPR 380/2001 (Testo Unico <strong>del</strong>l’ed<strong>il</strong>izia) che riconduce alla tipologia <strong>del</strong>le ristrutturazioni<br />

ed<strong>il</strong>izie e anche ad interventi che ammettono integrazioni funzionali e strutturali <strong>del</strong>l’edificio esistente, pure<br />

con incrementi di superficie di volume (vedere allegato n.1).<br />

Gli interventi ed<strong>il</strong>izi nella zona sono subordinati alla stipula, preventivamente al r<strong>il</strong>ascio dei titoli ab<strong>il</strong>itativi agli<br />

interventi, di una convenzione con l’Amministrazione comunale, disciplinante l’attuazione e cessione degli<br />

interventi infrastrutturali. I parametri urbanistici ed ed<strong>il</strong>izi sono quelli previsti per la zona H2.n.<br />

E’ previsto <strong>il</strong> collegamento pedonale/ciclab<strong>il</strong>e lungo via Bassi e lungo via Micesio, previa autorizzazione <strong>del</strong><br />

Comune di Udine.<br />

La centralità <strong>del</strong> sito rende particolarmente interessante la possib<strong>il</strong>ità di insediarvi una serie di attività che ne<br />

garantiscono la sostenib<strong>il</strong>ità economica, una volta realizzato <strong>il</strong> recupero.<br />

L’idea si sostanzia quindi nella progettazione di varie attività, integrate tra loro, che saranno gestite dal<br />

Gruppo e che sono alla base <strong>del</strong>la richiesta di fondi per <strong>il</strong> recupero <strong>del</strong>l’Area.<br />

L’edifico verrà alimentato con energia pulita creata grazie all’istallazione di pannelli fotovoltaici sul tetto,<br />

l’ut<strong>il</strong>izzo di turbine alimentate dalla forza <strong>del</strong>l’acqua <strong>del</strong> canale artificiale Ledra e l’impiego di dinamo<br />

collegate alle cyclette e ai tapis roulant <strong>del</strong>la palestra. Lo scopo di questa iniziativa è promuovere l’ut<strong>il</strong>izzo di<br />

energie rinnovab<strong>il</strong>i salvaguardando l’ambiente che ci circonda.<br />

La creazione di un'area verde all’interno <strong>del</strong>lo stab<strong>il</strong>e (giardino d'inverno) al fine di sfruttare al meglio anche i<br />

benefici climatici (godere di una temperatura più fresca d'estate e di un maggior tepore d'inverno) che ne<br />

4


deriveranno, permetterà di aumentare <strong>il</strong> risparmio energetico ed allo stesso tempo migliorare <strong>il</strong> comfort <strong>del</strong>lo<br />

stab<strong>il</strong>e.<br />

La valorizzazione <strong>del</strong>le energie pulite e <strong>del</strong>l'ambiente vogliono sottolineare l'importanza di tali tematiche<br />

tenendo in particolare considerazione le sovvenzioni e l'interesse <strong>del</strong>le aziende anche in questi campi. Si<br />

punterà, attraverso le varie attività e gli spazi a disposizione, alla valorizzazione <strong>del</strong>la cultura (locale ma<br />

anche nazionale ed internazionale) tramite incontri, letture e presentazioni ed anche fornendo spazi<br />

attrezzati per le attività culturali già presenti sul territorio.<br />

Tutte le varie attività verranno offerte ai giovani a prezzi agevolati, fruib<strong>il</strong>i presentando la tessera <strong>del</strong>lo<br />

studente universitario o <strong>del</strong>le scuole superiori oppure la carta d’identità.<br />

Le attività che verranno svolte all’interno <strong>del</strong>lo stab<strong>il</strong>e sono state divise in quattro diverse aree, ma le stanze<br />

dedicate a ciascuna saranno dislocate, in punti diversi, nell’immob<strong>il</strong>e:<br />

Area 1: Fitness<br />

Palestra, stanze in affitto, piscina, sauna, giardino<br />

La palestra offrirà una serie di attività adatte per ogni fascia<br />

di età: corpo libero, macchine, cardio – training, zumba<br />

fitness, G.A.G ( gambe, addominali, glutei), aereostep,<br />

p<strong>il</strong>ates, spinning, yoga, arti marziali ( karate), corsi di ballo (<br />

tango,valzer,latino americano, country, polka, balli di<br />

<strong>gruppo</strong>) ... La sala macchine verrà dotata di dinamo da<br />

apporre sulle cyclette e i tapis roulant per generare energia<br />

da ut<strong>il</strong>izzare per le esigenze <strong>del</strong>la palestra stessa. Un’idea<br />

geniale venuta all’inventore di questa Cyclette Power Station<br />

di dimensioni compatte (appena 34 x 35 x 27 cm), sulla<br />

quale pedalare, bruciare calorie e irrobustire i muscoli come<br />

su qualsiasi attrezzo da palestra. Ma l’energia non va<br />

sprecata: infatti, all’apparecchio è collegata una piccola<br />

dinamo che trasforma <strong>il</strong> movimento <strong>del</strong>la pedalata in energia<br />

elettrica con cui ricarica una batteria di accumulo da 1.100<br />

mAh.<br />

L’energia accumulata potrà essere usata per vari fini, a<br />

seconda <strong>del</strong>l’uscita che si sceglie:<br />

1. corrente continua a 15 Volt;<br />

2. corrente alternata a 220 Volt e potenza massima di 100<br />

Watt;<br />

3. porta USB.<br />

Con le tre opzioni si potranno ricaricare le batterie dei<br />

telefoni cellulari e di altri piccoli gadget come accessori per <strong>il</strong><br />

PC, lettori Mp3 e Mp4, fotocamere digitali, lettori CD, i-Pod, PDA,<br />

console PS3, macchine fotografiche digitali, rasoi, Gameboy, mini<br />

altoparlanti, laptop e notebook, cuffie bluetooth, vent<strong>il</strong>atori elettrici,<br />

lampade da tavolo e altri piccoli elettrodomestici con potenza fino a 100<br />

Watt.<br />

La palestra sarà provvista anche di un campo per <strong>il</strong> gioco <strong>del</strong>lo squash<br />

e servizio massaggi.<br />

IMMAGINI<br />

Partendo da sinistra in alto in senso antiorario: sala<br />

macchine <strong>del</strong>la palestra, stanza massaggi, cyclette<br />

con la tecnologia dinamo<br />

5


Nello stab<strong>il</strong>e verranno collocate una serie di stanze, di varie<br />

grandezze, che verranno offerte in affitto per feste e incontri. Per<br />

l’organizzazione di questi eventi verrà fornito un servizio di catering su<br />

richiesta e un dj per la musica, ma chi lo desidera può anche<br />

ingaggiarlo personalmente con la possib<strong>il</strong>ità, comunque, di poter<br />

ut<strong>il</strong>izzare gli strumenti a disposizione <strong>del</strong>la sala registrazione.<br />

IMMAGINI<br />

A Destra sala in affitto e in basso piscina depurata con Anolyte<br />

La piscina verrà disposta all’interno <strong>del</strong>l’edificio al piano terra. Disporrà<br />

di 5 corsie e sarà di dimensioni 25,00m * 12,50m 1,80 h (così come<br />

previsto dalle misure standard prefissate dalla FIN). Essa, inoltre, sarà<br />

circondata da grandi vetrate dalle quali si potrà ammirare <strong>il</strong> giardino<br />

interno dove, per chi lo desidera, si potrà anche prendere <strong>il</strong> sole dal<br />

momento che verranno predisposti dei lettini nella zona verde. Accanto<br />

alla piscina ci sarà anche una vasca idromassaggio.<br />

I diversi servizi offerti con l’ut<strong>il</strong>izzo <strong>del</strong>la piscina consisteranno in corsi<br />

di nuoto, acquagym, hydrobike, idrofoni, acqua-cardio, nuoto libero,<br />

acqua dolce, acquafitness, acquacircuit. Per la depurazione <strong>del</strong>l’acqua<br />

<strong>del</strong>le piscine ut<strong>il</strong>izzeremo la tecnologia Envirolyte che ci fornisce, al posto <strong>del</strong> Cloro, l’Anolyte, ispirate ad una<br />

piscina presente nel Lazio e nei paesi <strong>del</strong> Nord <strong>del</strong> Mondo (come la Russia).<br />

Vantaggi <strong>del</strong>la soluzione di disinfezione <strong>del</strong>l’acqua con Anolyte<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Oltre a disinfettare l’acqua, l’Anolyte distrugge <strong>il</strong> biof<strong>il</strong>m nelle condotte di distribuzione ed elimina <strong>il</strong><br />

sostegno ai microrganismi<br />

L’Anolyte permette di arrestare completamente la proliferazione di alghe.<br />

L’Anolyte è un prodotto ecologico che non provoca la sintesi di sottoprodotti nocivi per l’uomo e per<br />

l’ambiente.<br />

L’Anolyte è un prodotto economico. In effetti, per produrre un litro di Anolyte servono 6 g di normale<br />

sale (NaCl), un litro di acqua e 8 W di elettricità. Il costo è dunque inferiore a 0,01 Euro per litro.<br />

L’Anolyte va dosato nell’acqua. I tempi di disinfezione necessari sono molto più bassi di quelli<br />

necessari alla maggior parte dei disinfettanti e <strong>del</strong>le altre tecniche.<br />

L’Anolyte può essere trasportato e immagazzinato senza alcun rischio per l’uomo e l’ambiente. Oltre<br />

a disinfettare l’acqua, l’Anolyte si inf<strong>il</strong>tra nel biof<strong>il</strong>m <strong>del</strong>le condotte di distribuzione ed elimina i focolai<br />

di contaminazione microbiologica.<br />

Vantaggi <strong>del</strong>la soluzione di disinfezione <strong>del</strong>l’acqua Anolyte<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

La nebulizzazione è un procedimento fac<strong>il</strong>e, rapido ed efficace. In pochi secondi elimina i<br />

microrganismi. Inoltre non è necessario nessun risciacquo<br />

Oltre a disinfettare l’acqua, l’Anolyte si inf<strong>il</strong>tra nel biof<strong>il</strong>m dei condotti di distribuzione ed elimina i<br />

focolai di contaminazione microbiologica<br />

L’Anolyte è un prodotto ecologico che non provoca la sintesi di sottoprodotti nocivi per l’uomo e per<br />

l’ambiente.<br />

L’Anolyte è un prodotto economico. In effetti, per produrre un litro di Anolyte servono 8 g di sale<br />

(NaCl), un litro di acqua e 8 W di elettricità. Il costo è dunque inferiore a 0,01 Euro per litro.<br />

L’Anolyte è fac<strong>il</strong>e da dosare. I tempi di disinfezione necessari sono molto più bassi di quelli necessari a<br />

qualunque altro disinfettante.<br />

Con l’apporto continuo di Anolyte Neutro ANK in piscina, l’acqua diviene sicura, senza gli effetti nocivi <strong>del</strong><br />

cloro. La soluzione Anolyte Neutro ANK distrugge tutti i batteri, i virus, i funghi e le alghe con un livello di pH<br />

neutro costante.<br />

È particolarmente adatto per le pelli sensib<strong>il</strong>i, gli occhi e le mucose, senza rischi d’irritazione dovuta<br />

all’esposizione ad acqua trattata con cloro.<br />

L’ Anolyte Neutro ANK mantiene ster<strong>il</strong>i gli strati profondi dei f<strong>il</strong>tri e impedisce la contaminazione<br />

secondaria <strong>del</strong>l’ acqua f<strong>il</strong>trata.<br />

La scomparsa <strong>del</strong>l’ odore di cloro, l’assenza di bruciore agli occhi e di reazioni negative <strong>del</strong>la pelle<br />

fanno <strong>del</strong>l’ acqua trattata con Anolyte Neutro ANK un ambiente molto piacevole nel quale nuotare.<br />

6


Grazie all’azione globale <strong>del</strong>l’Anolyte Neutro ANK, non sono più necessari prodotti chimici aggiuntivi<br />

per mantenere l’acqua sana e pura con un pH stab<strong>il</strong>e.<br />

La sauna verrà offerta predisponendo due grandi stanze,<br />

due locali per <strong>il</strong> bagno freddo, due spazi per <strong>il</strong> bagno d'aria, wc,<br />

due locali per <strong>il</strong> riposo, due spogliatoi, <strong>il</strong> tutto separato per<br />

essere dedicato alle donne da una parte e agli uomini<br />

dall’altra. Il vapore <strong>del</strong>la sauna verrà sprigionato<br />

ut<strong>il</strong>izzando acqua depurata con la tecnologia<br />

<strong>del</strong>l’Envirolyte e <strong>del</strong>l’Anolyte.<br />

IMMAGINE<br />

Sauna<br />

Il giardino si troverà<br />

all’interno <strong>del</strong>l’edificio<br />

realizzando un vero e<br />

proprio “giardino<br />

d’inverno”; sarà<br />

circondato da enormi<br />

vetrate, chiuse nella<br />

stagione<br />

fredda/invernale per<br />

essere invece aperte<br />

nella stagione<br />

calda/estiva. Il giardino sarà caratterizzato da un un'ampia<br />

vasca d'acqua, che servirà per alimentare la fontana con l’acqua precedentemente depurata e proveniente<br />

dal fiume Ledra. Lo scopo <strong>del</strong> giardino è quello di creare un luogo dove potersi r<strong>il</strong>assare o comunque passare<br />

un momento di piacere e divertimento, nonché un elemento di recupero <strong>del</strong> calore e “rinfrescamento”<br />

seguendo le teorie degli edifici passivi.<br />

Il giardino ospiterà una zona dedicata alla degustazione <strong>del</strong> the, ispirandosi alle sale inglesi e godib<strong>il</strong>e in tutti<br />

i periodi <strong>del</strong>l’anno.<br />

IMMAGINI A sinistra <strong>il</strong> giardino coperto e a destra la Ssla da the con vista sul giardino<br />

Area 2: Food<br />

Ristorante, pizzeria, fast-food, bar, mercato, gelateria<br />

La mostra-mercato verrà realizzata all’interno di una stanza dove verranno allestiti dei banconi per la<br />

vendita di prodotti tipici friulani. Gli spazi messi a disposizione daranno la possib<strong>il</strong>ità a tutti i produttori<br />

interessati di farsi conoscere, realizzando tra loro una rotazione che dia spazio ad una numerosità di<br />

soggetti, ciò potrà contribuire a diffondere la conoscenza <strong>del</strong> nostro territorio contribuendo nel contempo a<br />

sostenere le aziende artigianali. A questa iniziativa, dunque, potranno partecipare tutti i consorzi<br />

agroalimentari <strong>del</strong>la Regione come <strong>il</strong> Consorzio <strong>del</strong> Prosciutto di San Daniele, Consorzio Tutela Vini Doc Friuli<br />

Grave, Consorzio per la tutela <strong>del</strong> formaggio Montasio, Consorzio cooperativo Latterie Friulane e molti altri.<br />

L’area ristorante comprende 3 diverse tipologie:<br />

Ristorante self-service Friulano, nel quale verranno serviti<br />

come piatti principali tutte le pietanze che offre la cultura<br />

culinaria regionale. L'impronta regionalista sarà pred<strong>il</strong>etta senza<br />

per altro sacrificare chi volesse consumare un menù<br />

internazionale.<br />

Ristorante Fast Food, non approvando gli stereotipi dati<br />

dalle grandi compagnie di distribuzione si ritiene che attraverso<br />

un'educazione cap<strong>il</strong>lare si potrebbe contribuire alla diffusione di<br />

7<br />

IMMAGINE<br />

Ristorante friulano self-service


una miglior cultura alimentare nelle nuove generazioni.<br />

Si è scelto quindi di realizzare un fast-food nell’ottica di fornire<br />

alimenti controllati, biologici, riducendo conservanti, salse e fritti<br />

e puntando su una buona igiene alimentare.<br />

IMMAGINI<br />

Il fast food e sotto la pizzeria<br />

Pizzeria, considerato <strong>il</strong> grande successo di questo tipo di<br />

alimento, non potevamo escludere l’offerta di una vasta gamma<br />

di pizze: quelle tradizionali e quelle realizzate con pasta alla<br />

soia (coltivata nella nostra regione), al kamut, senza glutine per<br />

persone intolleranti ai farinacei.<br />

Gelateria. Per coloro che vogliono gustarsi un buon gelato, è<br />

disponib<strong>il</strong>e la nostra gelateria che crea un gelato prodotto con<br />

solo latte friulano e gelato di tipo più innovativo: al thè<br />

(ut<strong>il</strong>izzando quello offerto nella sala da thè), allo champagne, al<br />

gusto di pera e cioccolato e moltissimi altri, che si potranno<br />

assaggiare solo presso questa sede, priv<strong>il</strong>egiando prodotti<br />

regionali<br />

IMMAGINE<br />

Gelateria con gelati prodotti con <strong>il</strong> latte friulano<br />

Area 3: Cultura<br />

Biblioteca, sala computer, sala convegni, parcheggio<br />

La biblioteca ut<strong>il</strong>izzerà <strong>il</strong><br />

sistema <strong>del</strong> "banco aperto"<br />

ispirato a quello adottato <strong>il</strong><br />

"Banco lib(e)ro" (sito web:<br />

www.udinecultura.it) che è<br />

un'iniziativa di servizio di<br />

pubblica ut<strong>il</strong>ità, basata sul<br />

principio <strong>del</strong> libero scambio e<br />

<strong>del</strong> recupero <strong>del</strong>le risorse (sul<br />

mo<strong>del</strong>lo <strong>del</strong> banco alimentare), ed è destinato a raccogliere libri, enciclopedie, dizionari, riviste e materiali<br />

multimediali usati per metterli a disposizione gratuita <strong>del</strong>la collettività.<br />

Allo scopo presso la Casa <strong>del</strong>l'Immacolata di don Em<strong>il</strong>io de Roja di Udine sita in via Chisimaio n. 40 è stato<br />

organizzato un magazzino gestito dai ragazzi immigrati ospiti presso quell'istituto, dai profughi assistiti dal<br />

Progetto EFRAIM - Rifugio diffuso friulano, a cura <strong>del</strong>l'Associazione Nuovi cittadini di Udine, e da un <strong>gruppo</strong><br />

di volontari, con <strong>il</strong> supporto tecnico <strong>del</strong>la Biblioteca Civica "V.Joppi" e <strong>del</strong>la Biblioteca <strong>del</strong>la 2° circoscrizione<br />

"Rizzi-S.Domenico".<br />

Si tratta di un vero e proprio punto di raccolta a cui cittadini ed enti (biblioteche, scuole, ospedali, carceri,<br />

associazioni culturali con finalità pubbliche, ecc.) possono accedere portando e prelevando i testi e i<br />

materiali.<br />

Il servizio che noi offriremo, a differenza di quello <strong>del</strong>la Casa <strong>del</strong>l’Immacolata, è anche sim<strong>il</strong>e ad una comune<br />

biblioteca civica perché proposto in un luogo accogliente e disposto di spazi per la lettura dunque tavoli,<br />

poltrone e sedie. E’ inoltre compresa una sala computer, munita di computer fissi e una rete wi-fi che può<br />

essere ut<strong>il</strong>izzata dai giovani che presenteranno la carta IoStudio, la carta universitaria o la carta d’identità,<br />

con <strong>il</strong> r<strong>il</strong>ascio di un codice d'accesso per l'ut<strong>il</strong>izzo <strong>del</strong>la rete a un prezzo ridotto. Per gli altri, l'ut<strong>il</strong>izzo <strong>del</strong>la<br />

rete wi-fi avverrà attraverso <strong>il</strong> pagamento di una somma di denaro.<br />

IMMAGINI<br />

In alto a sinistra sala computer con connessione a Internet mentre in alto a destra biblioteca moderna<br />

8


L’auditorium di 500 mq è costituito da mob<strong>il</strong>i, luci, lavagne luminose e da un buon sistema audio.<br />

All'interno di questa sala è possib<strong>il</strong>e svolgere conferenze di vario tipo incentrate sul patrimonio gastronomico,<br />

culturale e ambientale <strong>del</strong>la nostra Regione e non solo. Inoltre, sarà possib<strong>il</strong>e assistere ai dibattiti e alle<br />

discussioni che riguarderanno le diverse tipologie di argomento, con la<br />

possib<strong>il</strong>ità di intervenire per esprimere la propria opinione in merito ad<br />

un determinato argomento. Questa iniziativa è stata inserita nel<br />

<strong>progetto</strong> allo scopo di diffondere e promuovere i diversi aspetti <strong>del</strong><br />

patrimonio friulano. Infine, c'è la possib<strong>il</strong>ità, per chiunque voglia farlo,<br />

di affittare la sala convegni pagando una somma di denaro in relazione<br />

al tempo di permanenza nella sala.<br />

ATTREZZATURE IN DOTAZIONE DELL'AUDITORIUM:<br />

- Totale n. 6 Tavolo da palco: lunghezza 180 cm larghezza 80 cm<br />

- Totale n. 4 Tavolo da rinfresco : lunghezza 180 cm larghezza 90 cm<br />

- Totale n. 450 poltrone (in sala 400 + 50 scorta)<br />

- Due piantane con fari per palco<br />

- Impianto audio-microfoni per conferenze<br />

- Videoproiettore e schermo<br />

Oltre IMMAGINE all’auditorium, In alto verrà l’auditorium messa a disposizione una sala convegni di 100 mq con 80 posti a sedere.<br />

Il parcheggio è aperto a tutti ed i giovani potranno ottenere <strong>del</strong>le<br />

agevolazioni sui prezzi. Secondo <strong>il</strong> <strong>progetto</strong> di recupero, è prevista la<br />

costruzione di un parcheggio esterno e di un parcheggio sotterraneo<br />

che verranno ceduti a titolo gratuito all’Amministrazione Comunale,<br />

così come i percorsi ciclopedonali pubblici che si riterranno opportuni<br />

in sede di convenzionamento.<br />

IMMAGINE<br />

A sinistra <strong>il</strong> parcheggio<br />

Area 4: Svago<br />

Sala registrazione, bingo , sala giochi, bowling<br />

Il locale di registrazione comprende due sale di ripresa di diversa<br />

ampiezza ed insonorizzate, due sale di controllo. Si garantisce la<br />

presenza di personale tecnico<br />

qualificato e addetto all'ut<strong>il</strong>izzo<br />

<strong>del</strong>la strumentazione predisposta<br />

(pc con relativi software, mixer e<br />

così via) . Gli strumenti musicali<br />

sono messi a disposizione degli<br />

artisti. Gli utenti disporranno di<br />

agevolazioni relative ai servizi di ristorazione interni allo stab<strong>il</strong>e e<br />

potranno usufruire di convezioni già stipulate con gli albergatori<br />

esterni.<br />

IMMAGINI<br />

Sopra e a destra la sala registrazione mentre sotto la sala <strong>del</strong> bingo<br />

Bingo, un gioco basato sull'estrazione casuale e in sequenza di numeri<br />

da 1 a 90. Il gioco inizia con l'estrazione <strong>del</strong> primo numero. Il sistema<br />

provvederà automaticamente a evidenziare <strong>il</strong> numero chiamato nel<br />

caso in cui questo sia presente sulla cartella. Si prosegue chiamando<br />

altri numeri finché qualcuno non completi una cinquina, cioè una intera<br />

riga di 5 numeri che vengono chiamati. L’ obiettivo è <strong>il</strong> BINGO, cioè <strong>il</strong><br />

completamento di tutta la cartella. Le cartelle con i numeri verranno<br />

offerte a prezzi bassi per agevolare l’attività. Questa attività verrà<br />

svolta soprattutto la sera per agevolare anche le persone che durante<br />

9


<strong>il</strong> giorno lavorano. Sarà prevista anche la possib<strong>il</strong>ità di svolgere <strong>il</strong> Bingo on-line. Infatti basterà entrare sul<br />

sito <strong>del</strong>l’ struttura, accreditarsi e pagare una piccola somma, inserire un codice e seguire direttamente da<br />

casa propria o nella biblioteca <strong>del</strong> nostro edificio la partita e tentare la fortuna.<br />

IMMAGINE<br />

Sala giochi, sarà un attività rivolta soprattutto ai più<br />

giovani. Sarà divisa in più stanze per far fronte ai bisogni<br />

<strong>del</strong>le varie attività che si svolgeranno all’ interno. Si potrà<br />

trovare <strong>il</strong> b<strong>il</strong>iardo, <strong>il</strong> ping - pong, mini basket, mini<br />

golf,vari giochi virtuali (come giochi di guida, giochi d’<br />

azione), le slot machine. Si potrà inoltre svolgere tornei<br />

di briscola e di poker (legalizzato) . Accumulando un<br />

certo numero di punti si potrà ricevere un premio a<br />

scelta tra quelli offerti. Ci saranno <strong>del</strong>le convenzioni<br />

riguardanti <strong>il</strong> costo dei gettoni per ut<strong>il</strong>izzare i vari giochi.<br />

Per aprire una sala giochi però bisogna avere una<br />

licenza. Per ottenere tale licenza è necessario presentare la domanda comp<strong>il</strong>ata<br />

all’Ufficio Pubblici Esercizi. Il locale da adibire a sala giochi deve avere una<br />

superficie non inferiore a metri 150 se ubicata nel centro storico e non inferiore a<br />

metri 200 se ubicata in periferia. Le concessioni per sale gioco sono a numero controllato, viene r<strong>il</strong>asciata<br />

una licenza ogni 20.000 abitanti. Ai sensi <strong>del</strong> 1° comma <strong>del</strong>l’articolo 110 <strong>del</strong> Testo Unico <strong>del</strong>le <strong>Leggi</strong> di<br />

Pubblica Sicurezza (TULPS), in tutte le sale da b<strong>il</strong>iardo o da gioco deve essere esposta una tabella nella<br />

quale sono indicati oltre ai giochi d’azzardo, quelli che l’autorità ritenga di vietare nel pubblico interesse.<br />

La predetta tabella è predisposta e vidimata dall'autorità competente per <strong>il</strong> r<strong>il</strong>ascio (Comune di Reggio<br />

Em<strong>il</strong>ia) e approvata dal Questore. E’ richiesta la seguente documentazione:<br />

Domanda in carta da bollo, indirizzata al Sindaco e contenente:<br />

- generalità <strong>del</strong> richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita); per le Società indicare<br />

ragione sociale, sede e generalità <strong>del</strong> legale rappresentante;<br />

- numero di codice fiscale;<br />

- ubicazione <strong>del</strong>l’esercizio e insegna;<br />

Certificato di destinazione d’uso dei locali r<strong>il</strong>asciato dall'ufficio Accettazione Ed<strong>il</strong>izia Privata ovvero<br />

autocertificazione di cui al mo<strong>del</strong>lo 2 disponib<strong>il</strong>e presso l'ufficio<br />

Planimetria dei locali in scala 1:100<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Sala giochi<br />

Elenco, descrizione, regolamento e fotografie di ciascun apparecchio da gioco installato<br />

Dichiarazione antimafia (modulo da ritirarsi presso l'ufficio)<br />

Dichiarazione di conformità degli apparecchi alle leggi vigenti<br />

Nulla osta <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong>l'Economia e <strong>del</strong>le Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di<br />

Stato<br />

Fotocopia <strong>del</strong> documento di identità <strong>del</strong> richiedente.<br />

IMMAGINE Sala bowling<br />

Bowling, sarà un'altra attività presente nell’ area svago.<br />

Per <strong>il</strong> bowling punteremo su prezzi di entrata competitivi<br />

e faremo fronte alle esigenze degli appassionati di<br />

bowling in quanto a Udine c’ è un solo bowling. Il gioco<br />

consiste nel far cadere <strong>il</strong> maggior numero di bir<strong>il</strong>li, su un<br />

totale di dieci, facendo rotolare contro di essi una boccia<br />

provvista di tre fori nei quali vanno inf<strong>il</strong>ati <strong>il</strong> dito pollice, <strong>il</strong><br />

medio e l’anulare. Questa boccia sarà di peso maggiore<br />

per gli uomini e di peso minore per donne e bambini. I<br />

bir<strong>il</strong>li sono disposti a forma di triangolo equ<strong>il</strong>atero<br />

all’estremità di un lunga pista. Per la pista e per i bir<strong>il</strong>li ci<br />

sono regole specifiche. Infatti la normativa nazionale che regola <strong>il</strong> bowling<br />

impone che i bir<strong>il</strong>li siano fatti di acero stagionato. Per la creazione dei bir<strong>il</strong>li si può<br />

ut<strong>il</strong>izzare <strong>il</strong> legno <strong>del</strong> Friuli,in quando a Sac<strong>il</strong>e (PN) c’ è una grande piantagione di<br />

aceri. Per le dimensioni ogni bir<strong>il</strong>lo deve 38,1 cm e a partire dal collo <strong>il</strong> bir<strong>il</strong>lo si allarga gradualmente fino a<br />

raggiungere un diametro massimo di circa 12 cm. Per le piste invece: La zona di lancio deve avere una<br />

lunghezza minima di almeno 4,58 m, la sua larghezza deve essere di 1,06 m, e deve essere priva di<br />

depressioni superiori a 6,4 mm. La pista propriamente detta è invece la parte dove la boccia corre fino<br />

10


all’impatto con i bir<strong>il</strong>li. La sua lunghezza, calcolata dalla linea di fallo fino al centro <strong>del</strong> primo bir<strong>il</strong>lo, deve<br />

essere di 18,30 m, mentre la sua larghezza deve essere uguale a quella <strong>del</strong>la zona di lancio. Per tutta la sua<br />

lunghezza questa parte è <strong>del</strong>imitata, sia a destra che a sinistra da due canali profondi non meno di 8,89 cm,<br />

che servono a raccogliere le bocce quando queste ultime escono dalla superficie di gioco. Il piano dei bir<strong>il</strong>li è<br />

la zona dove vengono posizionati i bir<strong>il</strong>li, equidistanti tra di loro, nella tipica forma a triangolo equ<strong>il</strong>atero. La<br />

lunghezza di quest’area deve essere 91 cm, mentre la larghezza è uguale come per le altre parti: 1,06 m.<br />

Per divertirsi sarà possib<strong>il</strong>e svolgere dei veri e propri tornei di bowling in determinati giorni, in altri giorni<br />

potranno giocare e sfidarsi solamente le squadre ufficialmente iscritte al nostro bowling con qualche giorno<br />

d’ anticipo.<br />

Anche per <strong>il</strong> bowling saranno presenti dei premi. Il vincitore assoluto <strong>del</strong>la giornata infatti potrà vincere lo<br />

sconto <strong>del</strong> 15 % in qualsiasi area food presente nel nostro stab<strong>il</strong>e.<br />

Le attività gestite da noi sono: la palestra, la piscina, l’auditorium e la sala convegni. Tutte le altre verranno<br />

offerte ad altre società, imprese e privati interessati che se ne occuperanno interamente, così che noi<br />

otterremo da questi <strong>il</strong> pagamento degli affitti dei locali.<br />

Le parti <strong>del</strong>lo stab<strong>il</strong>e non occupate dalle varie attività da noi previste verranno destinate a differenti usi, a<br />

seconda <strong>del</strong>le intenzioni di coloro ai quali concederemo gli stessi spazi.<br />

Autorizzazioni regionali per impianti alimentati da fonti di energia rinnovab<strong>il</strong>e<br />

La domanda di autorizzazione unica per la costruzione e l 'esercizio,<br />

gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale<br />

e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, di impianti per la<br />

produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovab<strong>il</strong>i, ai sensi<br />

<strong>del</strong>l'art. 12, comma 3 <strong>del</strong> D.Lgs 387/03, deve essere presentata dal<br />

titolare/legale rappresentante <strong>del</strong>l'impresa proprietaria <strong>del</strong>l'impianto<br />

ovvero che esercirà l 'impianto stesso.<br />

La domanda deve essere redatta conformemente al mo<strong>del</strong>lo e<br />

corredata di tutti gli allegati ivi indicati, e deve essere predisposta sia<br />

in formato cartaceo che su supporto informatico.<br />

Il mo<strong>del</strong>lo ed i relativi allegati, contengono tutte le informazioni<br />

IMMAGINE Pannelli fotovoltaici al di r<strong>il</strong>evanti per consentire al proponente di presentare una domanda<br />

sopra di un tetto piano<br />

formulata in modo esauriente alle PP.AA. chiamate ad esaminare <strong>il</strong><br />

<strong>progetto</strong>. Tuttavia qualora le opere ed i lavori da eseguire, ovvero i luoghi o <strong>il</strong> contesto dove devono essere<br />

collocati gli impianti, presentassero particolarità non contemplate dalla modulistica, <strong>il</strong> proponente è tenuto a<br />

rappresentare chiaramente la situazione nella domanda o nella documentazione allegata.<br />

La domanda, in originale, alla quale si applicano le disposizioni in materia di bollo (D.P.R. 642/1972 e s.m.i.),<br />

accompagnata da fotocopia di un valido documento di identità <strong>del</strong> proponente, va indirizzata a:<br />

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia<br />

Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna<br />

Servizio energia Via Giulia 75/1 34100 – Trieste<br />

Ai sensi <strong>del</strong>l'art. 3 <strong>del</strong>la L.R. 3/2001 per le opere soggette ad Autorizzazione Unica non si applica <strong>il</strong><br />

procedimento di "sportello unico per le attività produttive”.<br />

Il D.Lgs 387/2003 al comma 1 <strong>del</strong>l'art. 12 dichiara che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati<br />

da fonti rinnovab<strong>il</strong>i, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensab<strong>il</strong>i alla costruzione e all'esercizio<br />

degli stessi, sono di pubblica ut<strong>il</strong>ità, indifferib<strong>il</strong>i ed urgenti.<br />

Nel caso ve ne ricorrano i presupposti ed <strong>il</strong> proponente voglia avvalersi <strong>del</strong>la procedura di esproprio di cui al<br />

Testo Unico <strong>del</strong>le disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica ut<strong>il</strong>ità<br />

(D.P.R. 08/06/2001, n. 327 come modificato dai D.Lgs n.302/2002 e n. 330/2004), dovrà indicarlo<br />

esplicitamente nella domanda di autorizzazione unica, richiedendo la dichiarazione di pubblica ut<strong>il</strong>ità dei<br />

lavori e <strong>del</strong>le opere e l 'apposizione <strong>del</strong> vincolo preordinato all'esproprio e corredando la domanda <strong>del</strong> piano<br />

particellare con le informazioni necessarie.<br />

Analogamente, anche nel caso in cui <strong>il</strong> proponente, per la parte di <strong>progetto</strong> che prevede la realizzazione di<br />

infrastrutture lineari energetiche, voglia avvalersi <strong>del</strong>le disposizioni di cui agli artt. 52-bis, 52- ter, 52-quater<br />

<strong>del</strong> Testo Unico sulle espropriazioni, dovrà esplicitamente indicarlo nella domanda di autorizzazione unica.<br />

Ai sensi <strong>del</strong> c. 5 art. 52-quater <strong>del</strong> T.U. espropriazioni sono escluse dalla procedura di apposizione <strong>del</strong> vincolo<br />

11


preordinato all'esproprio le aree interessate dalla realizzazione di linee elettriche per le quali <strong>il</strong> promotore<br />

<strong>del</strong>l'espropriazione non richieda la dichiarazione di amovib<strong>il</strong>ità.<br />

L 'inizio <strong>del</strong> procedimento amministrativo è determinato dall'assunzione al protocollo generale <strong>del</strong>l'Ente <strong>del</strong>la<br />

domanda in originale e dei relativi elaborati tecnici.<br />

Il procedimento amministrativo si svolge, di norma, nei seguenti passi fondamentali:<br />

1. entro 15 giorni dalla presentazione <strong>del</strong>la domanda originale:<br />

a. verifica preliminare <strong>del</strong>la completezza <strong>del</strong>la documentazione;<br />

b. qualora la domanda e/o la documentazione ad essa allegata risultassero incomplete, comunicazione al<br />

proponente <strong>del</strong>l'improcedib<strong>il</strong>ità <strong>del</strong>l'istanza ed invito a regolarizzare la documentazione, entro un termine<br />

fissato in relazione alla gravosità <strong>del</strong>la documentazione da integrare; dalla formulazione <strong>del</strong>la richiesta di<br />

regolarizzazione i termini <strong>del</strong> procedimento sono sospesi;<br />

c. qualora <strong>il</strong> proponente non provveda alla regolarizzazione entro <strong>il</strong> termine fissato, l 'istanza viene<br />

archiviata;<br />

d. qualora la documentazione risulti completa, ovvero <strong>il</strong> responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong> procedimento non comunichi al<br />

proponente l 'improcedib<strong>il</strong>ità, comunicazione <strong>del</strong>l'avvio <strong>del</strong> procedimento con contestuale indizione <strong>del</strong>la<br />

Conferenza di servizi, alla quale sono chiamate a partecipare tutte le Amministrazioni che abbiano atti di<br />

assenso da r<strong>il</strong>asciare nonché i gestori di opere interferenti ed ai quali <strong>il</strong> <strong>progetto</strong> va inoltrato a cura <strong>del</strong><br />

proponente;<br />

2. entro 15 giorni dalla presentazione <strong>del</strong>la documentazione integrativa, verificata la procedib<strong>il</strong>ità <strong>del</strong>l'istanza,<br />

si provvede secondo quanto indicato alla precedente lettera d) <strong>del</strong> punto 1;<br />

3. entro 60 giorni dall'avvio <strong>del</strong> procedimento: deposito <strong>del</strong> <strong>progetto</strong> e pubblicazione <strong>del</strong>l'avviso di avvio <strong>del</strong><br />

procedimento, in ottemperanza a quando disposto dal R.D. 1775/1933 e dal TU 327/2000 ovvero<br />

comunicazione personale di avvio <strong>del</strong> procedimento nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente,<br />

affinché chiunque vi abbia interesse possa prenderne visione e presentare osservazioni nel termine indicato;<br />

4. entro i successivi 30 giorni i proprietari di immob<strong>il</strong>i per i quali <strong>il</strong> <strong>progetto</strong> prevede l 'apposizione di vincoli<br />

preordinati all'esproprio, l 'apposizione di servitù coattive, l 'occupazione temporanea, possono presente<br />

osservazioni, che saranno valutate in sede di Conferenza dei Servizi;<br />

5. entro 90 giorni dall'avvio <strong>del</strong> procedimento:<br />

a. Convocazione <strong>del</strong>la Conferenza interna di Servizi per determinare la posizione unitaria <strong>del</strong>la Regione in<br />

relazione agli atti di assenso di propria competenza;<br />

b. Convocazione <strong>del</strong> la Conferenza di Servizi per l 'esame <strong>del</strong> <strong>progetto</strong> ed <strong>il</strong> r<strong>il</strong>ascio degli atti di assenso di<br />

competenza di ciascuna amministrazione partecipante; la Conferenza può sentire <strong>il</strong> proponente ed i<br />

progettisti, ai quali i partecipanti alla Conferenza stessa possono rivolgere osservazioni o formulare domande<br />

di chiarimento; la Conferenza di Servizi può richiedere per una sola volta ulteriore documentazione; le<br />

richieste di nuovi elaborati progettuali ovvero di integrazione e/o modifica degli elaborati progettuali<br />

presentati devono essere formulate da ciascuna Amministrazione in sede di Conferenza dei Servizi; le<br />

richieste possono pervenire all'Amministrazione procedente anche in forma scritta e saranno messe a verbale<br />

<strong>del</strong>la prima riunione <strong>del</strong>la Conferenza dei Servizi; <strong>il</strong> verbale <strong>del</strong>la Conferenza dei Servizi è redatto seduta<br />

stante e trasmesso successivamente a tutte le Amministrazioni invitate ed al proponente;<br />

6. entro i successivi 10 giorni: richiesta formale al proponente, per conto <strong>del</strong>la Conferenza dei Servizi, di<br />

integrazioni, con indicazione <strong>del</strong> termine di 30 giorni, eventualmente prorogab<strong>il</strong>i per ulteriori 30 giorni su<br />

istanza motivata da comprovate esigenze tecniche, entro <strong>il</strong> quale <strong>il</strong> proponente è tenuto ad adempiere; <strong>il</strong><br />

proponente deve affrontare unitariamente tutte le richieste pervenute, presentando alla Regione ed a tutte<br />

le amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei Servizi sia i nuovi elaborati progettuali ovvero gli elaborati<br />

progettuali modificati od integrati come da richieste, che tutti quegli elaborati che direttamente o<br />

indirettamente sono interessati dalle modifiche ed integrazioni richieste, curando che <strong>il</strong> <strong>progetto</strong> nella sua<br />

integrità sia coerente e corretto; dalla formulazione <strong>del</strong>la richiesta di integrazioni i termini <strong>del</strong> procedimento<br />

sono sospesi;<br />

7. entro 30 giorni dal ricevimento <strong>del</strong>le integrazioni richieste o decorso infruttuosamente <strong>il</strong> termine assegnato<br />

al proponente per soddisfare la richiesta di integrazioni: convocazione, <strong>del</strong>la successiva seduta <strong>del</strong>la<br />

Conferenza dei Servizi; entro <strong>il</strong> medesimo termine ciascuna Amministrazione si esprimerà quindi per gli<br />

aspetti di propria competenza indicando le specifiche norme di settore seguite e trasmettendo la propria<br />

posizione alla Conferenza con nota scritta ovvero partecipando alla Conferenza dei Servizi con proprio<br />

rappresentante; la Conferenza dei Servizi si esprime con una determinazione conclusiva in merito al r<strong>il</strong>ascio<br />

<strong>del</strong> provvedimento finale di autorizzazione unica; <strong>il</strong> verbale <strong>del</strong>la Conferenza dei Servizi è redatto seduta<br />

stante e trasmesso successivamente a tutte le Amministrazioni invitate ed al proponente;<br />

8. entro i successivi 10 giorni: notifica al proponente ed ai componenti la Conferenza dei Servizi <strong>del</strong> verbale<br />

12


<strong>del</strong>la seduta conclusiva, anche ai fini <strong>del</strong> comma 9 <strong>del</strong>l'art. 22-ter <strong>del</strong>la LR 7/2000; entro i successivi 30<br />

giorni i componenti la Conferenza dei Servizi possono impugnarne la determinazione conclusiva.<br />

9. La conclusione <strong>del</strong> procedimento con l 'adozione <strong>del</strong> provvedimento finale è di competenza:<br />

a. <strong>del</strong> Direttore <strong>del</strong> Servizio per i provvedimenti di r<strong>il</strong>ascio <strong>del</strong> 'autorizzazione unica<br />

b. <strong>del</strong> Direttore <strong>del</strong> Servizio per i provvedimenti di archiviazione e di rigetto, salvo <strong>il</strong> caso in cui si manifesti in<br />

Conferenza dei Servizi un dissenso qualificato ai sensi <strong>del</strong>l'art. 22-quater <strong>del</strong>la LR 7/2000<br />

c. <strong>del</strong>la Giunta Regionale ovvero <strong>del</strong> Consiglio dei Ministri nei casi in cui si manifesti in Conferenza dei Servizi<br />

un dissenso qualificato ai sensi <strong>del</strong>l'art. 22-quater <strong>del</strong>la LR 7/2000.<br />

10. entro 10 giorni dal termine per l 'impugnazione <strong>del</strong>la determinazione conclusiva <strong>del</strong>la Conferenza dei<br />

Servizi: adozione <strong>del</strong> provvedimento di r<strong>il</strong>ascio <strong>del</strong>l'autorizzazione unica.<br />

11. entro 30 giorni dal termine per l 'impugnazione <strong>del</strong>la determinazione conclusiva <strong>del</strong>la Conferenza dei<br />

Servizi: pronuncia <strong>del</strong>la Giunta Regionale.<br />

12. Con <strong>il</strong> provvedimento di r<strong>il</strong>ascio <strong>del</strong>l'autorizzazione unica si provvede, tra l 'altro:<br />

a. ad autorizzare la costruzione e l 'esercizio <strong>del</strong>l'impianto di produzione di energia elettrica e <strong>del</strong>le opere ed<br />

infrastrutture connesse e necessarie<br />

b. ad autorizzare la costruzione e l 'esercizio <strong>del</strong>l'impianto di rete per la connessione alla linea di distruzione<br />

<strong>del</strong>l'energia elettrica gestito dal distributore locale<br />

c. ad approvare <strong>il</strong> <strong>progetto</strong> definitivo, in conformità al quale i soggetti autorizzati sono tenuti a realizzare le<br />

opere ed i lavori;<br />

d. ove occorra, a dichiarare la PU, indifferib<strong>il</strong>ità ed urgenza <strong>del</strong>le opere, apponendo <strong>il</strong> vincolo preordinato<br />

all'esproprio;<br />

e. a sostituire tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza <strong>del</strong>le amministrazioni chiamate<br />

a partecipare alla Conferenza dei Servizi, ivi incluse le concessioni relative ai beni pubblici occupati o<br />

interferiti dalle infrastrutture lineari energetiche.<br />

13. Il provvedimento finale viene trasmesso al proponente ed alle Amministrazioni partecipanti alla<br />

Conferenza dei Servizi, pubblicato per estratto sul BUR <strong>del</strong>la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e<br />

comunicato ai proprietari degli immob<strong>il</strong>i vincolati all'esproprio.<br />

Autorizzazioni per l’ut<strong>il</strong>izzo <strong>del</strong>l’acqua <strong>del</strong> canale Ledra<br />

IMMAGINI<br />

In basso <strong>il</strong> ciclo <strong>del</strong>l’acqua prelevata dal canale Ledra e a fianco turbina <strong>del</strong>lo stab<strong>il</strong>e<br />

L'acqua viene prelevata<br />

dalla Roggia per essere<br />

depurata allo scopo di<br />

alimentare la fontana<br />

all'interno <strong>del</strong> giardino<br />

ROGGIA<br />

FONTANA<br />

L'acqua viene<br />

ripulita e quindi<br />

rimandata nella<br />

Roggia, dalla<br />

quale era stata<br />

prelevata<br />

Per ut<strong>il</strong>izzare l’acqua <strong>del</strong> canale<br />

artificiale Ledra che si trova<br />

accanto all’immob<strong>il</strong>e per<br />

alimentare le turbine già esistenti<br />

così da produrre energia e una<br />

fontana che verrà posta all’interno<br />

<strong>del</strong>lo stab<strong>il</strong>e, abbiamo contattato <strong>il</strong><br />

Consorzio di bonifica Ledra e<br />

Tagliamento <strong>il</strong> quale ci ha informati che tale domanda docrà<br />

essere presentata a loro e accompagnata da un <strong>progetto</strong><br />

dettagliato. Solo dopo aver presentato la domanda ci verranno<br />

forniti i documenti da comp<strong>il</strong>are.<br />

IMMAGINE<br />

In alto <strong>il</strong> logo <strong>del</strong> Consorzio di bonifica Ledra e Tagliamento<br />

Procedura per aprire un Internet Point<br />

1) Richiesta <strong>del</strong>l'autorizzazione al questore<br />

In base alla normativa antiterrorismo <strong>del</strong>l'agosto 2005, per aprire un pubblico esercizio o un circolo privato<br />

nel quale sono messi a disposizione <strong>del</strong> pubblico, clienti o soci, apparecchi terminali (fax, voip, ecc.)<br />

ut<strong>il</strong>izzab<strong>il</strong>i per le comunicazioni anche telematiche, è necessario ottenere la licenza <strong>del</strong> Questore.<br />

La licenza non è richiesta quando si installano telefoni pubblici a pagamento, ab<strong>il</strong>itati esclusivamente alla<br />

13


telefonia vocale che risultino direttamente collegati alle reti pubbliche.<br />

La licenza occorre per esercizi commerciali aperti al pubblico o circoli privati e ogni altro servizio di<br />

telecomunicazione, compreso quello di trasmissione di dati in fac-sim<strong>il</strong>e (fax), che ut<strong>il</strong>izzi tecnologia a<br />

commutazione di pacchetto (voip).<br />

La licenza in parola si configura come una licenza di polizia in senso stretto, e costituisce, <strong>il</strong> presupposto<br />

ineludib<strong>il</strong>e per <strong>il</strong> legittimo esercizio <strong>del</strong>le attività ivi disciplinate.<br />

Per ottenere la licenza occorre presentare <strong>il</strong> modulo, corredato <strong>del</strong>la seguente documentazione:<br />

copia <strong>del</strong>la dichiarazione inoltrata al Ministero <strong>del</strong>le Comunicazioni;<br />

un documento che attesti l’assenza di pregiudizi;<br />

dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato dichiara la disponib<strong>il</strong>ità dei locali in cui verrà svolta l’attività.<br />

Il Questore ha <strong>il</strong> compito di effettuare verifiche e di svolgere attività di controllo per assicurarsi che l’attività<br />

sia conforme alle disposizioni legislative ed amministrative, per esigenze pubbliche può imporre ulteriori<br />

prescrizioni.<br />

2) Lettera di notifica al Ministero (<strong>del</strong>ibera n. 102/03/Cons <strong>del</strong> 15/4/2003 in G.U. n. 113 <strong>del</strong> 17/5/2003)<br />

Secondo questa normativa, gli esercenti attività commerciali (es. bar, alberghi, pizzerie, tabaccherie ecc.),<br />

possono liberamente mettere a disposizione <strong>del</strong>la clientela le necessarie apparecchiature per servizi fax e<br />

Internet.<br />

Gli esercenti di attività commerciali principalmente basate su servizi di telecomunicazione, come gli internet<br />

point, devono darne comunicazione scritta al Ministero.<br />

3) Redigere annualmente <strong>il</strong> DPS (documento programmatico <strong>del</strong>la sicurezza; annuale) per la<br />

privacy.<br />

Il gestore <strong>del</strong> locale è titolare <strong>del</strong> trattamento dei dati personali dei propri clienti ed è quindi tenuto a<br />

comp<strong>il</strong>are <strong>il</strong> DPS seconda la D.L.G 196/03<br />

4) Rispettare la Delibera n. 467/00/CONS<br />

Il gestore <strong>del</strong>l'internet point, infine deve osservare gli obblighi previsti <strong>del</strong>la legge (La Delibera n.<br />

467/00/CONS <strong>del</strong>l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Delibera n. 467/00/CONS <strong>del</strong>l'Autorità<br />

per le garanzie nelle comunicazioni - Disposizioni in materia di autorizzazioni generali, G.U. n. 184, 8<br />

agosto 2000, serie generale), tra le quali :<br />

- indicare in modo evidente i prezzi praticati, assumendosi ogni responsab<strong>il</strong>ità riguardo alla corretta<br />

funzionalità <strong>del</strong>l'apparecchiatura terminale e, nel caso di telefoni a pagamento, <strong>del</strong> dispositivo per la gestione<br />

autonoma <strong>del</strong>la tassazione;<br />

- curare la pulizia e la manutenzione ed indicare l'eventuale situazione di "fuori servizio" <strong>del</strong>l'apparecchiatura<br />

terminale;<br />

- rispettare le disposizioni speciali per le persone disab<strong>il</strong>i. ......<br />

Nel caso di locali che ut<strong>il</strong>izzano l'accesso ad internet per permettere ai propri clienti di effettuare scommesse<br />

on-line è necessario anche richiedere la relativa licenza<br />

per l'esercizio di scommesse.<br />

La licenza, che ha durata permanente, autorizza l’esercizio <strong>del</strong>la raccolta di scommesse su competizioni<br />

ippiche o sportive e su eventi non sportivi.<br />

La competenza al r<strong>il</strong>ascio <strong>del</strong>la licenza è <strong>del</strong> Questore.<br />

Il modulo per la richiesta <strong>del</strong>la licenza va presentato in Questura o presso un commissariato di Pubblica<br />

Sicurezza.<br />

La documentazione da allegare al modulo può essere presentata anche con autocertificazione.<br />

legittimazione a richiedere <strong>il</strong> r<strong>il</strong>ascio,qualora l’istante operi in nome e per conto di società;<br />

assenso <strong>del</strong> rappresentante preposto;<br />

potere di disposizione dei locali (contratto di acquisto o di locazione,ecc.);<br />

agib<strong>il</strong>ità dei locali e conformità alla loro destinazione d’uso, r<strong>il</strong>asciata dal Comune;<br />

sorvegliab<strong>il</strong>ità dei locali, da provare con allegati planimetrici;<br />

<br />

<br />

possesso <strong>del</strong>la licenza comunale;<br />

concessione all’esercizio di scommesse da parte dei competenti Organi <strong>del</strong>lo Stato (Ministero per<br />

l’economia e <strong>del</strong>le Finanze);<br />

E’ consentito avvalersi di rappresentati, i quali devono presentare apposite dichiarazioni di consenso così<br />

come prevista nel modulo. La licenza è permanente.<br />

Dunque l’esercizio pubblico di qualsiasi tipo (bar, ristorante, albergo, rivendita tabacchi) che offre al<br />

pubblico un servizio di Internet point, tramite terminali, tramite prese ethernet o tramite wi-fi, è<br />

tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi:<br />

a) Inviare al Ministero <strong>del</strong>le Telecomunicazioni la comunicazione prevista dall’art. 25 <strong>del</strong> Codice<br />

<strong>del</strong>le Telecomunicazioni<br />

14


) richiedere la licenza al questore<br />

c) identificare <strong>il</strong> soggetto a cui si offre <strong>il</strong> servizio prima di consentirgli l’accesso, procedendo come<br />

segue: chiedere un documento di identità, trascrivere su un registro o su un computer i dati<br />

anagrafici (data e luogo di nascita, residenza etc), indicare <strong>il</strong> tipo di documento ( es. patente,<br />

passaporto, carta di identità) <strong>il</strong> n. <strong>del</strong> documento e fare una fotocopia <strong>del</strong>lo stesso;<br />

d) porre in essere <strong>il</strong> monitoraggio <strong>del</strong>le attività svolte dal soggetto a cui si offre <strong>il</strong> servizio, ovvero:<br />

memorizzare e mantenere i dati relativi alla data ed all’ora <strong>del</strong>la comunicazione e alla tipologia<br />

<strong>del</strong> servizio ut<strong>il</strong>izzato, abbinab<strong>il</strong>i univocamente al terminale ut<strong>il</strong>izzato dall’utente, esclusi<br />

comunque i contenuti <strong>del</strong>le comunicazioni;<br />

Riferimenti Normativi<br />

Legge 155/05 <strong>del</strong> 31/07/2005<br />

Decreto attuativo 16/08/2005<br />

15


3. ANALISI DI MERCATO<br />

Le tipologie di clienti cui si rivolge la società.<br />

gruppi di clienti<br />

1 Bambini<br />

2 Giovani<br />

3<br />

Adulti<br />

descrizione <strong>del</strong>le caratteristiche<br />

che li contraddistinguono<br />

Età compresa tra 0 e 12 anni,<br />

non autosufficienti (devono<br />

essere seguiti da un adulto),<br />

necessitano di attività fisica per<br />

lo sv<strong>il</strong>uppo, primo approccio alla<br />

cultura<br />

Età compresa tra 13 e 25 anni,<br />

autosufficienti, cercano <strong>il</strong><br />

divertimento e luoghi di incontro,<br />

esercitano attivi<br />

Età compresa tra 26 e 60 anni,<br />

autosufficienti, cercano <strong>il</strong><br />

divertimento e luoghi di incontro<br />

bisogni da soddisfare che<br />

esprimono<br />

Attività fisica, attività<br />

extrascolastiche, luogo di<br />

incontro madri e bambini<br />

Divertimento,svago,attività<br />

fisica,socializzazione,<br />

cultura, momenti di relax<br />

Attività fisica, momenti di<br />

relax, attività culturali e<br />

sociali, socializzazione<br />

numerosità <strong>del</strong><br />

<strong>gruppo</strong> riferita<br />

all’area geografica di<br />

interesse<br />

ISTAT 2011<br />

0/12 anni nella città<br />

di Udine:<br />

Maschi + Femmine<br />

=10229<br />

ISTAT 2011<br />

13/25 anni nella<br />

città di Udine:<br />

Maschi + Femmine<br />

=10849<br />

ISTAT 2011<br />

26/60 anni nella<br />

città di Udine:<br />

Maschi + Femmine<br />

= 48732<br />

4 Anziani<br />

Età compresa tra 61 e 100+<br />

anni, limitate capacità motorie<br />

Luogo di incontro,<br />

momenti di relax, attività<br />

culturali e sociali,<br />

socializzazione<br />

ISTAT 2011<br />

61/100+ anni nella<br />

Città di Udine:<br />

Maschi + Femmine<br />

=29817<br />

16


4. ANALISI DELL’AMBIENTE COMPETITIVO<br />

Il nostro <strong>progetto</strong> offre una serie di servizi riuniti in un unico stab<strong>il</strong>e <strong>il</strong> che, nel complesso, non ha concorrenti<br />

nella regione <strong>del</strong> Friuli Venezia Giulia. I concorrenti, dunque, riguardano le singole attività.<br />

Abbiamo preso in esame questi concorrenti perché significativi per l’attività che svolgeremo all’interno <strong>del</strong>la<br />

struttura. Accanto al nome di ciascuno vi è <strong>il</strong> riferimento <strong>del</strong> sito dal quale abbiamo tratto le informazioni e,<br />

per le home <strong>del</strong>le stesse pagine web, si rimanda all’allegato n.2.<br />

MOSCOW (Sito web: www.moscowlab.it)<br />

Moscow sas di Davide Massussi è stata costituita nel 2008 e ubicata in via Dante Alighieri 3, Pozzuolo <strong>del</strong><br />

Friuli a Udine. È una sala registrazione situata in una tranqu<strong>il</strong>la area verde a pochi ch<strong>il</strong>ometri da Udine e<br />

fac<strong>il</strong>mente raggiungib<strong>il</strong>e dall’autostrada, è l’unica sala registrazione nel comune di Udine.<br />

L’impresa offre servizi di registrazione, mixaggio e mastering. Con diversi dischi alle spalle, e un aspetto<br />

rurale. Gli spazi sono stati ricavati all’interno di una tipica costruzione rurale friulana, attraverso un costante<br />

lavoro di ristrutturazione <strong>del</strong>la pianta e degli ambienti.<br />

‣ Punti di forza: dischi alle spalle<br />

zona tranqu<strong>il</strong>la e s<strong>il</strong>enziosa<br />

‣ Punti di debolezza: tariffe troppo elevate<br />

dimensioni contenute<br />

PALAGYM (Sito web: www.palagymudine.it)<br />

Il Centro PALAGYM è situato a Udine in Via Martignacco, 187. E’ un complesso polifunzionale per la sana<br />

pratica sportiva a tutti i livelli, frutto <strong>del</strong>l'esperienza e <strong>del</strong>la professionalità di qualificati insegnanti ISEF e<br />

laureati in scienze motorie, specializzati nelle diverse attività.<br />

Il PALAGYM dispone di ampio parcheggio gratuito e di ingresso con rampa di accesso per disab<strong>il</strong>i.<br />

Gode di una posizione ben servita dai mezzi di trasporto pubblico: infatti, a pochi metri di distanza dalla<br />

palestra si trovano le fermate <strong>del</strong>l' autobus e <strong>del</strong> pullman.<br />

‣ Punti di forza: corsi innovativi e numerosi<br />

istruttori molto specializzati e presenti da diversi anni nel settore<br />

‣ Punti di debolezza: tariffe troppo elevate<br />

posizione geografica lontana dal centro<br />

TRATTORIA AI FRATI (Non c’è un sito web ufficiale. Si possono però trovare informazioni relative ad essa<br />

in vari siti contenenti le recensioni dei vari locali di ristorazione situati nel comune di Udine piuttosto che nel<br />

sito web <strong>del</strong>le Pagine Gialle. Sito web Pagine Gialle: www.paginegialle.it)<br />

La Trattoria ai Frati è situata in Piazzetta Antonini 5, a Udine e l’attività è sorta nel 2005. Essa offre piatti<br />

tipici friulani, alimenti e bevande, cibi cotti e crudi.<br />

‣ Punti di forza: localizzato nel centro storico<br />

luogo accogliente e storico<br />

‣ Punti di debolezza: prezzi elevati<br />

BAR TRATTORIA PIZZERIA MOBY DICK (Sito web: www.pizzeriamobydick.it)<br />

Non essendoci concorrenti a Udine, questo è <strong>il</strong> più vicino al nostro immob<strong>il</strong>e.<br />

Moby Dick è ubicato in Via Roma, Località Morena a Tricesimo (Udine).<br />

Moby Dick è un bar, trattoria e pizzeria che offre un servizio di ristorazione e pizze classiche, ma la loro<br />

specialità è la pizza alla soia.<br />

‣ Punti di forza: prezzi nella media <strong>del</strong> mercato<br />

ampio parcheggio<br />

‣ Punti di debolezza: lontano da Udine<br />

17


BIBLIOTECA CIVICA VINCENZO JOPPI (Non ha un sito web ufficiale, ma si possono trovare tutte le<br />

informazioni a essa relative all’interno <strong>del</strong> sito Web: www.udinecultura.it nell’area <strong>del</strong>la cultura <strong>del</strong> Comune<br />

di Udine)<br />

La Biblioteca Civica Vincenzo Joppi è situata sul territorio di Udine in vari punti <strong>del</strong>la città, poiché possiede<br />

una serie di sedi più o meno grandi. La biblioteca appartiene al comune di Udine e, dunque, è gestita e<br />

finanziata dallo stesso.<br />

‣ Punti di forza:<br />

‣ Punti di debolezza:<br />

disponib<strong>il</strong>ità di numerosissimi libri e duplicati<br />

disponib<strong>il</strong>ità di riviste e videocassette<br />

sedi in tutta la città<br />

libri di sola lettura o con la sola possib<strong>il</strong>ità di prenderli in prestito<br />

non è possib<strong>il</strong>e rifornirla con libri offerti dai cittadini<br />

OLD WILD WEST FAST FOOD (Sito web: www.oldw<strong>il</strong>dwest.it)<br />

L’Old W<strong>il</strong>d West è un fast food ubicato all’interno <strong>del</strong> Centro Commerciale Città Fiera di Via Antonio Bar<strong>del</strong>li,<br />

4 a Torreano di Martignacco. Il ristorante offre hamburger, carne e specialità <strong>del</strong> West.<br />

Old W<strong>il</strong>d West è <strong>il</strong> locale ideale per le serate di divertimento, perfetto nelle food court dei centri commerciali<br />

e nelle aree di ristorazione dei cinema multisala, pensato e studiato per fac<strong>il</strong>itare <strong>il</strong> gestore con un<br />

programma collaudato, con m<strong>il</strong>le suggerimenti e con sempre nuove iniziative.<br />

‣ Punti di forza: elevato target d’età<br />

adatto per le realtà di centri commerciali e multisala<br />

‣ Punti di debolezza: posizione sfavorevole per i giovani perché lontano dalle scuole<br />

BOWLING 71 (Sito web: www.bowling71.com)<br />

Il Bowling 71 risale al 1970 ed è situato in Viale Palmanova 166, a Udine. Esso offre i seguenti servizi:<br />

bowling, sale giochi, slot machines, internet point, SkySport, snack/bar, calcio a 5, feste di compleanno,<br />

tornei aziendali.<br />

‣ Punti di forza:<br />

‣ Punti di debolezza:<br />

offre molteplici attività<br />

lontano dal centro di Udine<br />

diffic<strong>il</strong>e da raggiungere per i giovani<br />

IL GELATIERE (Sito web: www.<strong>il</strong>gelatiereudine.it)<br />

Per quanto riguarda la gelateria, a Udine ce ne sono molte ma la più vicina è questa. Il Gelatiere è stato<br />

costituito nel 1987 ed è situato in Via Caccia, 6 a Udine. Offre diverse tipologie di gelato artigianale<br />

(tradizionale, caldo), torte, monoporzioni, mignon e bevande.<br />

‣ Punti di forza: offre più prodotti<br />

‣ Punti di debolezza: non dotato di parcheggio<br />

SISTEMA SOSTA E MOBILITA’ SPA (Sito web: www.ssm.it)<br />

Il Sistema Sosta e Mob<strong>il</strong>ità è una S.p.A. costituita nel 1995 e partecipata dal Comune di Udine, socio di<br />

maggioranza, dall' Automob<strong>il</strong>e Club di Udine, dal Comune di Cividale e dal Comune di Tarvisio. Il core<br />

business principale di SSM riguarda la gestione <strong>del</strong>la sosta a raso e in struttura. Il suo complesso di<br />

parcheggi è situato in Via Luigi Magrini, 3.<br />

‣ Punti di forza: gestita dal comune di Udine e dall’ACU<br />

agevolazioni e orari più flessib<strong>il</strong>i per chi lavora in centro<br />

‣ Punti di debolezza: è spesso pieno<br />

PISCINA COMUNALE PALAMOSTRE (Non ha un sito web ufficiale, ma tutte le informazioni a essa<br />

relative sono reperib<strong>il</strong>i all’interno <strong>del</strong> sito Web: www.comune.udine.it all’interno <strong>del</strong>l’area denominata<br />

“SportInCittà”)<br />

La piscina si trova in Via Ampezzo, Piazzale Diacono nel comune di Udine. Costruita circa negli anni ’60-’70,<br />

questa piscina è conosciuta agli abitanti udinesi.<br />

‣ Punti di forza : tariffe molto basse<br />

vicino al centro di Udine<br />

ut<strong>il</strong>izzo agevolazioni per i giovani<br />

‣ Punti di debolezza: ut<strong>il</strong>izzo <strong>del</strong> cloro (sostanza chimica)<br />

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Noi offriamo tutti questi servizi ed altri riuniti in un unico stab<strong>il</strong>e, a prezzi agevolati per i giovani e più<br />

competitivi. Puntiamo sulla valorizzazione <strong>del</strong> territorio friulano e <strong>del</strong>l’ambiente, poiché vendiamo e<br />

cuciniamo prodotti <strong>del</strong> Friuli e ci alimentiamo con l’energia pulita che ricaviamo dal sole, dall’acqua e<br />

dall’uomo stesso (con le dinamo <strong>del</strong>le quali sono state dotate le macchine <strong>del</strong>la palestra) e promuoviamo la<br />

cultura con incontri con persone di r<strong>il</strong>ievo e gite nel territorio.<br />

19


5. LA STRATEGIA DI MARKETING<br />

L'edifico preso in esame si trova in una zona particolarmente interessante per quanto riguarda i flussi di<br />

movimentazione <strong>del</strong>la popolazione; tale costruzione sottende alle antiche mura <strong>del</strong>la città e va a formare<br />

un'isola con le due strade che dal centro cittadino portano a piazzale Osoppo e viceversa. Essendo l'"<strong>Ex</strong><br />

Dormisch" vicino al centro studi, si ritiene possa essere molto interessante la sua collocazione urbanistica<br />

anche per i passaggi pedonali, costituendosi, l'edificio stesso, come f<strong>il</strong>tro fra <strong>il</strong> centro cittadino e la zona <strong>del</strong>le<br />

scuole. Si ritiene che questi due flussi (automob<strong>il</strong>istici e pedonali) siano un'importante fonte di utenza che,<br />

attirata dalle attività contenute all'interno <strong>del</strong>la struttura e dalla disponib<strong>il</strong>ità <strong>del</strong> parcheggio sotterraneo ed al<br />

piano terra, saranno incentivata alla sosta anche prolungata.<br />

5.1 LA SWOT ANALYSIS<br />

Punti di forza:<br />

-posizione geografica (centro studi)<br />

- ut<strong>il</strong>izzo <strong>del</strong> fiume Ledra<br />

-mezzi di trasporto<br />

-ut<strong>il</strong>izzo di tessere esistenti senza crearne altre, per<br />

ottenere agevolazioni<br />

-forte marketing<br />

-punto di incontro<br />

-possib<strong>il</strong>ità di svolgere più attività<br />

-indicato per più fase d’età<br />

-salvaguardia <strong>del</strong>l’ambiente<br />

Opportunità:<br />

-sv<strong>il</strong>uppo economico futuro<br />

-restauro e rinnovamento <strong>del</strong>l’edificio in conformità<br />

al centro storico<br />

-valorizzare <strong>il</strong> territorio friulano e i suoi prodotti<br />

Punti di debolezza:<br />

-traffico<br />

-inquinamento<br />

-possib<strong>il</strong>i costi elevati di investimento<br />

Minacce:<br />

-varie normative riguardanti alcune nostre attività,<br />

che potranno variare nel tempo divenendo più<br />

restrittive<br />

-norme di sicurezza<br />

Gli enti a cui noi rivolgiamo la domanda di finanziamento per <strong>il</strong> nostro <strong>progetto</strong> sono:<br />

• Il RED SLOT BAR (www.redbarslotroma.com) è una società in accomandita semplice ed è situata a<br />

Roma. Si occupa generalmente di finanziare la sala giochi (munita di tavolo da b<strong>il</strong>iardo,<br />

calciobal<strong>il</strong>la,flipper,macchine a premio,slot machine,videogiochi touchscreen…), <strong>il</strong> Bowling,un bar<br />

collegato al bowling . Si occupa anche <strong>del</strong>la vendita e <strong>il</strong> noleggio di dvd,cd e videogames. Come<br />

ente può occuparsi anche <strong>del</strong>l’ internet Point. Abbiamo cercato di contattare <strong>il</strong> proprietario per<br />

cercare di vedere l’ eventuale finanziamento e l’ espansione <strong>del</strong>la sua attività anche qui in Friuli<br />

Venezia Giulia perché noi offriamo spazi molto grandi e possib<strong>il</strong>ità di profitti futuri in quanto la sala<br />

giochi e <strong>il</strong> bowling sono attività che attraggono molte persone di diverse età.<br />

• Zanorcatering (http://www.guidacatering.it/zanorcatering-rosticcerie-zanor-dario-di-zanormaurizio-vcatering-37723.html<br />

) Per <strong>il</strong> nostro ristorante self – service abbiamo pensato all’<br />

assunzione di un catering che ci cucini prodotti tipicamente friulani per la vendita ai terzi nel<br />

ristorante. Zanorcatering è una ditta che si occupa sia <strong>del</strong> servizio catering per<br />

feste,matrimoni,battesimi(ecc..) ma anche per fornitura all’ ingrosso e per una produzione in conto<br />

terzi. Questo servizio è offerto a prezzi molto vantaggiosi e opera in tutto <strong>il</strong> Friuli da diversi anni.<br />

• Il C.O.N.I (comitato Regionale Friuli Venezia Giulia) si occupa <strong>del</strong>lo sport e <strong>del</strong> tempo libero. Ci sono<br />

determinati decreti che offrono contributi alle imprese per lo sv<strong>il</strong>uppo degli impianti e l’<br />

accrescimento <strong>del</strong>l’ ut<strong>il</strong>izzo <strong>del</strong> tempo libero per i giovani e non solo. Possiamo trovare un vero e<br />

proprio decreto in materia di sport e tempo libero che si articola in diversi punti (http://www.conifvg.it/coni_news/legge_regionale.htm#Art1<br />

). All’ articolo 3 troviamo dei contributi regionali al fine<br />

di promuovere e sostenere <strong>il</strong> potenziamento e la qualificazione degli impianti sportivi,<br />

20


l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere a Comuni, singoli o associati, istituzioni,<br />

societa’ e associazioni sportive, gruppi sportivi aziendali, anche senza personalita’ giuridica,<br />

regolarmente costituiti, e a soggetti privati convenzionati con i Comuni per assicurare l'uso pubblico<br />

<strong>del</strong>la struttura, per la costruzione, <strong>il</strong> completamento, l'ampliamento e <strong>il</strong> miglioramento di impianti<br />

sportivi, comprese le opere accessorie, e per <strong>il</strong> recupero, l’adeguamento, <strong>il</strong> miglioramento e<br />

l'acquisizione in proprieta’ di impianti in disuso:<br />

• a) contributi annui costanti per la durata massima di dieci anni sulla spesa ammissib<strong>il</strong>e, in misura <strong>del</strong><br />

7 per cento <strong>del</strong> capitale mutuato;<br />

• b) contributi in conto capitale, in misura non superiore all’80 per cento <strong>del</strong>la spesa ammissib<strong>il</strong>e.<br />

• E possiamo trovare altre possib<strong>il</strong>ità di contributi nel sito sopra indicato. Abbiamo quindi scelto <strong>il</strong><br />

C.O.N.I per finanziare le attività svolte nella palestra e nella piscina.<br />

• La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia offre diversi contributi ed incentivi quali incentivi per<br />

<strong>il</strong> risparmio energetico, contributi per i giovani, contributi per lo smaltimento <strong>del</strong>l’amianto e contributi<br />

per la ristrutturazione e l’acquisto di immob<strong>il</strong>i.<br />

• Un’ altro finanziatore <strong>del</strong> nostro <strong>progetto</strong> è <strong>il</strong> comune di Udine. Abbiamo contattato diverse volte <strong>il</strong><br />

comune per avere informazioni sul parcheggio sotterraneo ed esterno <strong>del</strong> nostro edificio, per l’<br />

ut<strong>il</strong>izzo <strong>del</strong>le turbine e <strong>del</strong>l’ acqua <strong>del</strong> canale Ledra. Si sono dimostrati disponib<strong>il</strong>i e interessati al<br />

nostro <strong>progetto</strong> in quanto l’ “<strong>Ex</strong> Dormisch” è inut<strong>il</strong>izzato da più 15 anni a causa di un’ incendio”.<br />

Sempre correlati al comune abbiamo contattato anche i vig<strong>il</strong>i urbani e <strong>il</strong> geometra Baldissera quale<br />

referente <strong>del</strong> Consorzio di bonifica Ledra e Tagliamento che ci ha spiegato le procedure da seguire<br />

per richiedere l’autorizzazione per l’ut<strong>il</strong>izzo <strong>del</strong>l’acqua <strong>del</strong> canale Ledra.<br />

• La CAMERA DI COMMERCIO di Udine offre degli incentivi per <strong>il</strong> Risparmio energetico e fonti<br />

rinnovab<strong>il</strong>i<br />

(http://www.ud.camcom.it/P42A194C1336S102/%3Cspan-class=-nero-corsivo-<br />

%3ERisparmio-energetico-e-fonti-rinnovab<strong>il</strong>i%3C-span%3E---Ecosostenib<strong>il</strong>ita-ed-efficienzaenergetica.htm<br />

) .<br />

• La SONY MUSIC finanzierà la sala registrazione. Infatti da anni la Sony punta sui giovani e sulle<br />

loro capacità e la Sony offre vantaggiose opportunità per i giovani di sv<strong>il</strong>uppare la loro passione per<br />

la musica e per realizzare i loro sogni. (http://www.sony.it/section/home ) .<br />

• La CIGIERRE è una società di capitali che si occupa principalmente <strong>del</strong>l’area ristorazione. La<br />

cigierre punta sul mix di prodotti a prezzi vantaggiosi puntando sulla qualità e sulle esigenze <strong>del</strong>le<br />

persone di diverse età. (http://www.cigierre.com/home.php ).<br />

Per realizzare <strong>il</strong> nostro <strong>progetto</strong> faremo richiesta per ottenere sovvenzioni per la realizzazione di impianti<br />

alimentati da fonti di energia rinnovab<strong>il</strong>e e agevolazioni previste per i giovani imprenditori.<br />

L’ut<strong>il</strong>izzo di forme di energia alternative rispetto a quelle tradizionali permette di creare energie pulite grazie<br />

alle quali non si immette in atmosfera sostanze nocive e/o climalterni come la CO2. Tra le energie rinnovab<strong>il</strong>i<br />

troviamo le fonti di energia sostenib<strong>il</strong>e, le quali rappresentano una modalità di produzione ed uso<br />

<strong>del</strong>l’energia che permette uno sv<strong>il</strong>uppo sostenib<strong>il</strong>e nonché un aspetto nell’efficienza degli usi energetici. Nella<br />

nostra struttura vogliamo ut<strong>il</strong>izzare fonti energetiche alternative in modo da ridurre i costi e sfruttare ciò che<br />

si trova in prossimità <strong>del</strong>l’immob<strong>il</strong>e e non solo.<br />

L’acqua che scorre nella roggia <strong>del</strong> canale Ledra è uno degli elementi di fonti rinnovab<strong>il</strong>i che abbiamo scelto,<br />

questo perché:<br />

la maggiore fonte di energia rinnovab<strong>il</strong>e sfrutta la forza idrica che rappresenta <strong>il</strong> 92% di tutta l’energia<br />

rinnovab<strong>il</strong>e prodotta.<br />

L'energia idroelettrica, per definizione, è quel tipo di energia che sfrutta la trasformazione <strong>del</strong>l'energia<br />

potenziale gravitazionale posseduta da masse d'acqua in quota, in energia cinetica nel superamento di un<br />

dislivello, che, a sua volta, viene trasformata, grazie ad un alternatore accoppiato ad una turbina, in energia<br />

elettrica.<br />

Gli impianti possono essere:<br />

Ad acqua fluente: impianti idroelettrici posizionati sul corso <strong>del</strong> fiume;<br />

A bacino: l'acqua è raccolta in un bacino montano grazie a un'opera di sbarramento o diga;<br />

Di accumulo a mezzo pompaggio: l'acqua viene portata ad alta quota per mezzo di pompe.<br />

Il potenziale idroelettrico<br />

Il potenziale idroelettrico mondiale è stimato a 13000 Twh all’anno. In termini di vantaggi, la canalizzazione<br />

e l'ut<strong>il</strong>izzo <strong>del</strong>la forza idrica permettono <strong>il</strong> costituirsi di numerosi progetti di sv<strong>il</strong>uppo paralleli.<br />

Perchè investire nell'energia idroelettrica?<br />

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Sicurezza<br />

L'idroelettrico è un settore tecnologicamente avanzato e collaudato, con centrali elettriche moderne<br />

che assicurano processi di conversione altamente efficienti e, di conseguenza, un notevole<br />

vantaggio per l'ambiente.<br />

Ottimizzazione<br />

La produzione di energia tramite forza idrica permette di ottimizzare l’impiego di energia ricavata<br />

da altre fonti, come l’energia eolica o solare.<br />

Risparmio<br />

I costi d’esercizio e di gestione degli impianti idroelettrici risultano di gran lunga più bassi. Inoltre,<br />

la fac<strong>il</strong>e e poco costosa manutenzione degli impianti ne assicura una durata di vita più lunga<br />

rispetto ad altre forme di produzione su grande scala.<br />

Rinnovab<strong>il</strong>ità<br />

L'acqua è un “combustib<strong>il</strong>e” rinnovab<strong>il</strong>e che non è soggetto a osc<strong>il</strong>lazioni di mercato. Per molti<br />

Paesi, infatti, lo sv<strong>il</strong>uppo di energia idroelettrica rappresenta l’indipendenza energetica.<br />

Usab<strong>il</strong>ità<br />

La forza idrica, una volta immagazzinata in grandi quantità, risulta disponib<strong>il</strong>e per l’uso non appena<br />

necessario. Inoltre, la fonte energetica può essere disposta velocemente per rispondere<br />

istantaneamente alla domanda.<br />

Incentivi per <strong>il</strong> risparmio energetico<br />

La riduzione dei consumi può ottenersi sia con strumenti diretti quali interventi esterni ed interni sul<br />

patrimonio ed<strong>il</strong>izio esistente e di nuova costruzione, sia con strumenti indiretti quali atti normativi e di<br />

informazione finalizzati ad una migliore consapevolezza e conoscenza dei temi relativi ai consumi energetici.<br />

Strumenti indiretti<br />

Tali strumenti, scelti dalla regione "ad hoc" per sovvenzionare l'ut<strong>il</strong>izzo <strong>del</strong>le tecnologie che ut<strong>il</strong>izzano i mezzi<br />

a basso consumo energetico e le fonti rinnovab<strong>il</strong>i prevede<br />

Le ipotesi di lavoro per pervenire alla definizione di uno scenario programmato per i consumi termici<br />

prevedono che in Friuli Venezia Giulia venga varata una normativa regionale che:<br />

- limiti, per tutti i nuovi edifici e per le ristrutturazioni totali, a 65 kWh/mq anno <strong>il</strong> fabbisogno di<br />

energia termica per riscaldamento, equivalente a un consumo di 90 kWh/mq anno (considerando un<br />

rendimento medio stagionale degli impianti di riscaldamento <strong>del</strong> 70%);<br />

- incentivi la costruzione di edifici ad alta qualità energetica (con fabbisogno inferiore a 45 kWh/mq<br />

anno, equivalente a un consumo di 60 kWh/mq anno) tramite sconti sugli oneri di urbanizzazione<br />

(come proposta Arpa Lombardia);<br />

<br />

- obblighi, per tutte le nuove costruzioni, l’installazione di collettori solari termici per la produzione di<br />

almeno <strong>il</strong> 50% di acqua calda (come Comune di Carugate e Regione Lazio).<br />

Si può ipotizzare che lo sv<strong>il</strong>uppo di un mercato di nuove tecnologie sostenuto da una normativa cogente<br />

porti ad un interessante abbattimento dei costi <strong>del</strong>le tecnologie stesse (isolamenti, serramenti, impianti<br />

solari, pompe di calore, ecc.) e ciò provochi un elevato tasso di cosiddetti free riders, cioè individui che, pur<br />

non obbligati all’adozione di tecnologie più efficienti, decidano di adottarle autonomamente negli edifici<br />

esistenti e non soggetti a obbligo.<br />

Ulteriori strumenti indiretti di risparmio energetico nel civ<strong>il</strong>e e terziario possono essere riassunti come segue:<br />

<br />

<br />

- istituzione di una Conferenza permanente dei sindaci dei Comuni, per riunire soggetti molecolarizzati<br />

sul territorio e responsab<strong>il</strong>i di importanti azioni per <strong>il</strong> risparmio energetico e la cogenerazione;<br />

- istituzione di un Tavolo permanente con distributori di gas naturale ed elettricità operanti in regione,<br />

per la definizione di obiettivi e strumenti di risparmio energetico nello schema dei decreti MAP sull’uso<br />

razionale <strong>del</strong> 2004, per definire campagne di informazione relative alle apparecchiature domestiche<br />

con etichettatura europea per <strong>il</strong> risparmio energetico (frigoriferi, lavatrici, ecc.).<br />

Strumenti diretti<br />

Gli interventi nel residenziale e terziario riguardano:<br />

- gli interventi sull’isolamento termico <strong>del</strong>l’involucro;<br />

- gli interventi sugli impianti di riscaldamento, vent<strong>il</strong>azione, raffreddamento, <strong>il</strong>luminazione, sul recupero<br />

<strong>del</strong> calore, sul possib<strong>il</strong>e apporto di fonti rinnovab<strong>il</strong>i per <strong>il</strong> risparmio energetico (sole, altre fonti);<br />

22


- gli interventi riguardanti l’adozione di componenti più efficienti e sistemi di controllo ed integrazione<br />

<strong>del</strong>la luce naturale per l'<strong>il</strong>luminazione domestica ed anche pubblica (sistemi di <strong>il</strong>luminazione ad alto<br />

rendimento che consentono risparmi energetici vicini al 50% rispetto ai sistemi tradizionali);<br />

- finanziamento diretto a fondo perduto di interventi di uso razionale;<br />

- linea di finanziamento agevolata e/o co-finanziamento diretto a fondo perduto di iniziative di uso<br />

razionale di distributori gas ed elettricità regionali;<br />

- bandi o gare d’appalto relativi a progetti p<strong>il</strong>ota (LR 30/2002 e legge 10/91 art. 4) per lo sv<strong>il</strong>uppo di<br />

nuove tecnologie di efficienza e risparmio energetico.<br />

I decreti sull’efficienza energetica e le successive <strong>del</strong>ibere <strong>del</strong>l’AEEG hanno di fatto individuato le modalità<br />

più promettenti per raggiungere gli obiettivi di razionalizzazione dei consumi finali con particolare riferimento<br />

al settore domestico e terziario<br />

Contributi per i giovani<br />

La L.R. 12/2007, la legge dei giovani in regione<br />

La Regione opera ai sensi <strong>del</strong>la L.R. 12/2007 per la "promozione <strong>del</strong>la rappresentanza giovan<strong>il</strong>e,<br />

coordinamento e sostegno <strong>del</strong>le iniziative a favore dei giovani", attraverso cui finanzia e pianifica interventi<br />

volti:<br />

all'acquisto ed alla realizzazione di interventi per immob<strong>il</strong>i adibiti a centri di aggregazione giovan<strong>il</strong>e;<br />

a sostenere progetti finalizzati a promuovere l'autonoma capacità ideativa ed organizzativa dei giovani.<br />

Lasciando alle province <strong>il</strong> compito di sostenere annualmente le attività dei centri di aggregazione giovan<strong>il</strong>e.<br />

Normativa L.R. 12/2007, art. 15, commi da 1 a 4<br />

Regolamento D.P.Reg. 52/2009<br />

L.R. 12/2007, Art. 16, comma 6<br />

D.P.Reg. 36/2008<br />

Sostegno alle attività dei centri di aggregazione giovan<strong>il</strong>e (art. 16 comma 4)<br />

La Provincia di Udine ai sensi <strong>del</strong>la L.R. <strong>del</strong>la L.R. 23 maggio 2007, n. 12 sostiene le attività dei Centri di<br />

aggregazione giovan<strong>il</strong>econcedendo contributi annuali.<br />

Acquisto e realizzazione di interventi per immob<strong>il</strong>i adibiti a CAG (art. 16 comma 6)<br />

La Regione FVG concede contributi annuali o pluriennali per acquisto e realizzazione di interventi per la<br />

costruzione di strutture dedicate all'aggregazione giovan<strong>il</strong>e.<br />

Chi può presentare domanda?<br />

Province, Comuni in forma singola ed associata, Parrocchie, enti pubblici ed enti privati senza scopo di lucro.<br />

Termine di presentazione<br />

Le nuove domande per <strong>il</strong> 2012 e le conferme scritte <strong>del</strong>le domande presentate nel 2010 e nel 2011 vanno<br />

presentate entro <strong>il</strong> 31 marzo 2012<br />

PROGETTI PER I GIOVANI (art. 15)<br />

Si tratta di progetti finalizzati a promuovere la partecipazione ed <strong>il</strong> protagonismo dei giovani realizzati nel<br />

territorio regionale di durata non inferiore a tre mesi.<br />

Chi può presentare domanda?<br />

Giovani dai 14 ai 29 anni, enti senza fini di lucro, aggregazioni giovan<strong>il</strong>i (gruppi non formalmente costituiti).<br />

Termine di presentazione<br />

Le domande vanno presentate entro <strong>il</strong> 31 marzo di ogni anno.<br />

Normativa<br />

L.R. 12/2007, art. 15, commi da 1 a 4<br />

Regolamento D.P.Reg. 52/2009<br />

Contributi per lo smaltimento <strong>del</strong>l’amianto<br />

CRITERI E MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI ENTI<br />

PUBBLICI (NON DI PRIVATI) PER I LAVORI DI RIMOZIONE DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO FRIABILE<br />

O AMIANTO COMPATTO DETERIORATO DA EDIFICI PUBBLICI E/O LOCALI APERTI AL PUBBLICO E DI<br />

UTILIZZAZIONE COLLETTIVA<br />

Criteri e modalità:<br />

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Regolamento provinciale per la concessione di contributi ad enti pubblici per la rimozione di<br />

materiali contenenti amianto approvato con <strong>del</strong>ibera <strong>del</strong> Commissario straordinario n. 11 –<br />

adottato con i poteri <strong>del</strong> Consiglio Provinciale di cui all’art. 42 <strong>del</strong> D.Lgs. 267/2000 – nella<br />

seduta <strong>del</strong> 27.02.2008<br />

La documentazione da presentare è indicata nel modulo di domanda.<br />

La Provincia si riserva di chiedere ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria.<br />

La rendicontazione dovrà essere effettuata ut<strong>il</strong>izzando l’apposito modulo predisposto<br />

dall’Amministrazione provinciale e secondo le modalità previste dall’art. 9 <strong>del</strong> Regolamento<br />

provinciale dei contributi:<br />

“Il contributo sarà liquidato e pagato in relazione al suo importo in un’unica soluzione o per fasi<br />

successive, da corrispondersi in quote pari al 30% in base allo stato di avanzamento<br />

<strong>del</strong>l’iniziativa previa presentazione di dichiarazione <strong>del</strong> legale rappresentante sulla fase<br />

realizzata. Il contributo, nel suo importo globale, verrà in ogni caso liquidato a presentazione<br />

<strong>del</strong>l’elenco analitico <strong>del</strong>la documentazione e di una dichiarazione sottoscritta dal legale<br />

rappresentante <strong>del</strong>l’ente” “che l’attività per la quale <strong>il</strong> contributo è stato erogato è stata<br />

realizzata nel rispetto <strong>del</strong>le disposizione normative che disciplinano la materia nonché <strong>del</strong>le<br />

condizioni eventualmente poste nel provvedimento di concessione e che comunque la somma<br />

dei contributi assegnati dalla Provincia ed eventualmente da altri enti non superi l’importo <strong>del</strong>la<br />

spesa totale, dedotta ogni altra connessa entrata.<br />

L’IVA sarà ammessa solo nel caso in cui sia dimostrato che rappresenta un effettivo onere per<br />

l’assegnatario <strong>del</strong> contributo.<br />

L’Amministrazione provinciale si riserva la verifica a campione <strong>del</strong>l’effettivo ut<strong>il</strong>izzo <strong>del</strong><br />

contributo concesso nonché la facoltà di chiedere in qualunque momento l’esibizione <strong>del</strong>la<br />

documentazione di spesa.”<br />

Secondo quanto stab<strong>il</strong>ito dall’art. 11 <strong>del</strong> Regolamento provinciale per la concessione dei<br />

contributi e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici<br />

e privati:<br />

“I beneficiari degli interventi dovranno far adeguatamente risultare, nel dare pubblicità alle loro<br />

iniziative, che le stesse vengono realizzate con <strong>il</strong> sostegno <strong>del</strong>la Provincia di Udine”.<br />

“La Provincia comunque non assume responsab<strong>il</strong>ità alcuna in merito all’organizzazione ed allo<br />

svolgimento <strong>del</strong>le manifestazioni cui ha accordato sostegno e nessun rapporto od obbligazione<br />

di terzi potrà essere fatto valere nei confronti <strong>del</strong>la Provincia”.<br />

La domanda di contributo deve essere presentata alla Provincia di Udine ai sensi <strong>del</strong>la Legge Regionale<br />

09 novembre 1998 n. 13 Art. 16.<br />

Contributi restauro facciate di immob<strong>il</strong>i compresi in piani e zone di recupero (vedi allegato n.3)<br />

Possono richiedere i contributi ai sensi <strong>del</strong>la L.R. n. 34/1987 <strong>il</strong> privato e le ONLUS che intendono eseguire<br />

per gli immob<strong>il</strong>i compresi nei Piani di Recupero e nelle Zone di Recupero (come individuati<br />

dalla (<strong>del</strong>iberazione <strong>del</strong> Consiglio Comunale n. 20/1989 e modificati con<strong>del</strong>iberazione <strong>del</strong> Consiglio comunale<br />

n. 52/2000):<br />

• restauro <strong>del</strong>le facciate;<br />

• restauro o sostituzione dei serramenti esterni;<br />

• restauro dei manti di copertura limitatamente ai casi in cui gli strumenti urbanistici prescrivano<br />

materiali tradizionali.<br />

Gli interventi devono riguardare, in un edificio, l'intera facciata prospiciente <strong>il</strong> suolo pubblico, a prescindere<br />

da eventuali proprietà frazionate. La spesa ammissib<strong>il</strong>e è pari al 30% <strong>del</strong>la spesa sostenuta e nella misura<br />

massima di € 25,00 per mq. di superficie di facciata (misurata vuoto per pieno dal marciapiede alla linea di<br />

gronda) o per mq. di falda di copertura (la superficie dei serramenti è considerata aggiuntiva a quella <strong>del</strong>la<br />

facciata). Il contributo non può essere assegnato per interventi di recupero che già usufruiscono di altri<br />

contributi pubblici.<br />

Per ogni domanda, viene individuato l'ordine preferenziale di cui al punto 2) <strong>del</strong>la <strong>del</strong>iberazione cons<strong>il</strong>iare n.<br />

20/1989 (come modificati con <strong>del</strong>ibera cons<strong>il</strong>iare n. 52/2000). All'interno <strong>del</strong>la categoria vengono preferiti gli<br />

immob<strong>il</strong>i adibiti prevalentemente a uso residenziale e l'ordine cronologico di presentazione <strong>del</strong>le domande.<br />

24


Vengono verificati i requisiti dei richiedenti e viene approvata la graduatoria ai fini <strong>del</strong>l'ammissione al<br />

beneficio.<br />

Successivamente, a seguito di sopralluogo effettuato per verificare l'esatto adempimento dei lavori<br />

autorizzati, viene determinato l'importo <strong>del</strong> contributo da liquidare nei limiti <strong>del</strong>la spesa ammissib<strong>il</strong>e.<br />

Normativa di riferimento: L.R. 34/87 così come modificato dalla L.R. 1/2005.<br />

requisiti richiesti:<br />

documenti da presentare:<br />

Privati cittadini e le ONLUS proprietari di edifici ricadenti in Piani o Zone di<br />

Recupero individuati ai sensi <strong>del</strong>la L.R. n.18/1986<br />

vedi modulistica<br />

090727-domanda_contributo_restauro_facciate.doc<br />

termini per la presentazione:<br />

Entro <strong>il</strong> 30 apr<strong>il</strong>e e 31 ottobre di ogni anno.<br />

UFFICIO COMPETENTE Unità Operativa Attività Ed<strong>il</strong>izia 2<br />

Responsab<strong>il</strong>e:<br />

dott.sa Isabella Caregnato<br />

Indirizzo: via Lionello n. 1, 2° piano - stanza n. 2<br />

Telefono: tel: 0432 271417 fax 0432 271435<br />

Indirizzo e-ma<strong>il</strong>:<br />

isabella.caregnato@comune.udine.it<br />

Orario: lun dalle 11.00 alle 12.30 merc. e ven. dalle 10.00 alle 12.30<br />

incaricato <strong>del</strong>l'istruttoria:<br />

geom. R. Ferro / geom. G. Raiser<br />

tel: 0432 271410 - 0432 271432<br />

25


5.2 PRICE<br />

Esaminando i costi applicati dai concorrenti che sono stati analizzati al punto 4 e i prezzi di mercato abbiamo<br />

stimato i seguenti prezzi per offrire i nostri servizi.<br />

I seguenti prezzi sono stati adottati in misura più competitiva rispetto a quelli praticati dai concorrenti perché<br />

puntiamo sulla promozione <strong>del</strong>l’avvio <strong>del</strong>l’attività per i primi anni e, inoltre, ci è permesso perché ut<strong>il</strong>izziamo<br />

fonti di energia rinnovab<strong>il</strong>i che ci permettono di spendere meno per quanto riguarda l’acqua, la luce e <strong>il</strong><br />

riscaldamento, otteniamo ricavi dagli affitti previsti per i locatari.<br />

Palestra<br />

Accesso alla sala macchine: € 480,00 annuale, mentre <strong>il</strong> prezzo mens<strong>il</strong>e è di € 42,00.<br />

Iscrizione ad un corso (di ballo, p<strong>il</strong>ates ..) : € 300,00 annuale, mentre <strong>il</strong> prezzo mens<strong>il</strong>e è di € 32,00.<br />

Questi prezzi sono stati confrontati con quelli applicati dalla palestra Palagym di Udine, <strong>il</strong> cui listino prezzi è<br />

disponib<strong>il</strong>e solo su richiesta recandosi presso la palestra stessa.<br />

Piscina<br />

Biglietto per un solo ingresso:<br />

- normale: € 4,00<br />

- ridotto (per i giovani): € 2,00<br />

Questi prezzi sono stati confrontati con quelli applicati dalla piscina comunale Palamostre di Udine così come<br />

si può vedere di seguito dal listino prezzi prelevato dal sito web <strong>del</strong> Comune di Udine www.comune.udine.it:<br />

Sala convegni<br />

Sala <strong>del</strong>la capienza massima di 100 persone (100 mq) € 200 al giorno<br />

Auditorium <strong>del</strong>la capienza massima di 450 persone (500 mq) € 600,00 al giorno<br />

I servizi che offriamo sono:<br />

Palco dotato di impianto audio, video proiezione, collegamenti per PC, presa 16 ampere pentapolare e 63<br />

ampere, trattamento aria e di condizionamento, accesso disab<strong>il</strong>i senza barriere al piano terreno.<br />

Questi prezzi sono stati confrontati con quelli applicati da diversi auditorium quali quello <strong>del</strong> santuario Le<br />

Grazie di Udine, Auditorium Arpesella <strong>del</strong> Palaterme Centro Congressi Riccione, Auditorium "Città di Albino" e<br />

molti altri.<br />

Sala computer<br />

60 minuti € 1,50<br />

180 minuti € 4,50<br />

Abbonamenti:<br />

Abbonamento per 10 ore € 12,00<br />

Abbonamento per 20 ore € 22,00<br />

Sconti per gli studenti:<br />

Abbonamento per 5 ore € 5,00<br />

26


Abbonamento per 11 ore € 11,00<br />

Abbonamento per 24 ore € 20,00<br />

Questi prezzi sono stati confrontati con quelli applicati dall’Internet Point “Angolo Blu” di Vercelli, <strong>il</strong> cui listino<br />

prezzi è visib<strong>il</strong>e nell’immagine che segue tratta dal loro sito web www.angoloblu.it:<br />

27


6. MANAGEMENT TEAM<br />

Il Curriculum Vitae dei componenti di questo <strong>gruppo</strong> è visib<strong>il</strong>e nell’allegato n.4.<br />

MANSIONI COMPETENZE COMPITI<br />

Direttore generale Gestionali e amministrative Coordinazione <strong>del</strong>le varie attività e dei<br />

dipendenti<br />

Dirigente responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong><br />

personale<br />

Esperto nella risorsa umana Assunzioni, determinazione degli stipendi,<br />

tutela dei lavoratori<br />

Dirigente responsab<strong>il</strong>e Gestionali e amministrative Responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong> management, ossia<br />

<strong>del</strong>l’amministrazione<br />

<strong>del</strong> processo di definizione<br />

degli obiettivi aziendali e di guida<br />

<strong>del</strong>la gestione aziendale verso <strong>il</strong><br />

perseguimento di tali obiettivi, attraverso<br />

l'assunzione di decisioni sull'impiego<br />

<strong>del</strong>le risorse disponib<strong>il</strong>i<br />

Dirigente responsab<strong>il</strong>e<br />

<strong>del</strong>la sicurezza<br />

Dirigente responsab<strong>il</strong>e<br />

<strong>del</strong>la contab<strong>il</strong>ità<br />

Conoscenza e applicazione <strong>del</strong>le<br />

norme di sicurezza<br />

Economico - contab<strong>il</strong>i<br />

Direzione<br />

Generale<br />

Garantire la sicurezza <strong>del</strong>l’immob<strong>il</strong>e e nelle<br />

varie stanze <strong>del</strong>lo stesso a seconda <strong>del</strong>le<br />

attività svolte<br />

Elaborazione <strong>del</strong> b<strong>il</strong>ancio, registrazione<br />

contab<strong>il</strong>e<br />

Responsab<strong>il</strong>e<br />

Personale:<br />

Roccia Federica<br />

Responsab<strong>il</strong>e<br />

Amministrazione:<br />

Maranzana Giulia<br />

Responsab<strong>il</strong>e<br />

Sicurezza:<br />

Mion Sara<br />

Responsab<strong>il</strong>e<br />

Contab<strong>il</strong>e:<br />

Degan Gaia<br />

Area Food<br />

Area Cultura<br />

Area Fitness<br />

Area Svago<br />

Ufficio<br />

Acquisti<br />

Magazzino<br />

Ufficio Pubbliche<br />

Relazioni<br />

Impiantistica<br />

Investimenti<br />

Impiantistica<br />

Investimenti<br />

Investimenti<br />

Gare ed appalti<br />

Ufficio Pubbliche<br />

Relazioni<br />

28


7. FINANCIAL PLANNING<br />

La sezione finanziaria <strong>del</strong> business plan mira a fornire una serie di proiezioni realistiche ed organiche che<br />

confermino i risultati finanziari previsti per l’impresa. Se queste proiezioni vengono effettuate con precisione<br />

ed accuratezza e sono sostenute da dati convincenti, costituiscono uno dei fattori critici per la valutazione<br />

<strong>del</strong>l’impresa da parte dei potenziali finanziatori. È poi importante sottoporre tali previsioni a <strong>del</strong>le rivisitazioni<br />

periodiche e, dove necessario, modificarle. Per capire quanto costa e quanto rende l’attività, in quanto<br />

tempo è possib<strong>il</strong>e rientrare nel capitale investito e se l’idea è economicamente fattib<strong>il</strong>e, si deve procedere ad<br />

un’analisi preventiva dei costi/ benefici, capire a che prezzo vendere i prodotti/servizi per raggiungere un<br />

buon livello di reddito,…. Bisogna quindi procedere ad uno studio dei flussi di cassa, preceduto dall’analisi<br />

<strong>del</strong>le entrate e <strong>del</strong>le uscite. Lo studio dei flussi di cassa porta poi all’analisi <strong>del</strong> break-even point (BEP) o<br />

punto di pareggio, ut<strong>il</strong>e per evidenziare in quale momento e per quale volume di vendita l’azienda raggiunge<br />

<strong>il</strong> pareggio tra costi e ricavi.<br />

Previsioni Economico-Finanziarie Anno X Anno X+1 Anno X+2<br />

Stima Ricavi 460.320,00 480.000,00 500.000,00<br />

Stima Costi Materie Prime/ di consumo 276.250,00 276.250,00 276.250,00<br />

Stima Costi Servizi 26.200,00 26.200,00 26.200,00<br />

Stima Costi Personale 140.000,00 140.000,00 140.000,00<br />

Stima Costi Fissi 47.000,00 47.000,00 47.000,00<br />

Numero Dipendenti 6 6 6<br />

Investimenti 165.000,00<br />

Stima dei ricavi<br />

Prevediamo di avere un totale dei ricavi nel primo anno di € 460.320,00.<br />

Riguardo alla palestra, prevediamo un numero medio di 100 persone all’anno che acquistano ingressi per<br />

ut<strong>il</strong>izzare le macchine e 20 iscritti per ogni corso offerto (sono previsti 5 corsi in totale). Il prezzo annuo per<br />

gli accessi alle macchine è di € 480 e, moltiplicandolo per le 100 persone previste, si ottiene un ricavo di €<br />

48.000,00. Il prezzo annuo per l’iscrizione ad un corso è di € 300 e, moltiplicandolo per <strong>il</strong> numero di corsi e <strong>il</strong><br />

numero di iscritti a ciascun corso, si ottiene un ricavo di € 30.000,00. Per lo squash, invece, <strong>il</strong> ricavo annuo<br />

previsto è di € 10.000,00.<br />

Relativamente alla piscina stimiamo un ricavo annuo di € 50.000,00.<br />

Riguardo alla sala convegni, considerando un costo di € 600,00 per un convegno e moltiplicando questo<br />

valore per <strong>il</strong> numero di 10 convegni che si prevede si terranno in un anno, <strong>il</strong> ricavo è di € 6.000,00.<br />

Riguardo agli affitti noi applichiamo un prezzo di € 8/mq per ciascun locale dunque un ricavo mens<strong>il</strong>e di €<br />

26.360,00 e annuo di € 316.320,00 dato che le metrature previste sono le seguenti:<br />

• Fast-food 150 mq<br />

• Ristorante Friulano self-service 300 mq<br />

• Pizzeria 200 mq<br />

• Mercato 600 mq<br />

• Gelateria 100 mq<br />

• Bar 100 mq<br />

• Sala giochi 200 mq<br />

• Bowling 600 mq<br />

• Bingo 400 mq<br />

• Biblioteca 200 mq<br />

• Sala convegni e auditorium 600 mq<br />

• Sala computer 100 mq<br />

• Palestra 1.000 mq<br />

• Sale in affitto 30 mq + 15 mq<br />

• Sala registrazione 100 mq<br />

• Sala the 150 mq<br />

• Piscina 1.000 mq<br />

29


Stima dei costi<br />

Nell’anno X prevediamo:<br />

Personale (6 dipendenti): € 140.000,00<br />

Riscaldamento, gas, luce: € 10.000,00<br />

Pubblicità: € 6.000,00<br />

Telefono: € 5.000,00<br />

Pulizie: € 4.800,00<br />

Assicurazione: € 12.000,00<br />

Spese di giardinaggio: € 400,00<br />

Anolyte per un unico carico (€0,01 al litro): €0,01*531250litri = €5.312,50 (piscina grande)<br />

Supponendo di ripulire la piscina una volta a settimana, <strong>il</strong> costo annuo previsto è di € 276.250,00<br />

Per gli ammortamenti si stima un costo fisso annuo relativamente:<br />

• alle attrezzature <strong>del</strong>la palestra di € 4.000,00.<br />

• alle postazioni computer di € 6.000,00.<br />

• alle poltrone <strong>del</strong>l’auditorium di € 22.500,00<br />

I costi fissi comprendono <strong>il</strong> prezzo <strong>del</strong>l’assicurazione più gli ammortamenti.<br />

Stima degli investimenti<br />

Creazione <strong>del</strong>le postazioni internet per la sala computer: €30.000,00<br />

Acquisto <strong>del</strong>le poltrone per l’auditorium: €135.000,00 (€300*450 posti)<br />

Ammortamenti<br />

Di seguito abbiamo riportato <strong>il</strong> prezzo dei singoli macchinari da acquistare per la palestra, i computer e le<br />

poltrone <strong>del</strong>l’auditorium e <strong>il</strong> loro relativo piano di ammortamento riferito ai primi 5 anni di ut<strong>il</strong>izzazione.<br />

Impianti termotecnici ed elettrici10%<br />

TREO G102 MULTIFUNZIONALE 419 €<br />

Anno Quota di amm.to F.do amm.to Valore residuo<br />

n 42 € 42 € 168 €<br />

n+1 42 € 84 € 126 €<br />

n+2 42 € 126 € 84 €<br />

n+3 42 € 168 € 42 €<br />

n+4 42 € 210 €<br />

HIGH POWER ST 3300 MULTIFUNZIONALE 399,00 €<br />

Anno Quota di amm.to F.do amm.to Valore residuo<br />

n 40 € 40 € 160 €<br />

n+1 40 € 80 € 120 €<br />

n+2 40 € 120 € 80 €<br />

n+3 40 € 160 € 40 €<br />

n+4 40 € 200 €<br />

JK FITNESS 6098 MULTIFUNZIONALE 659,00 €<br />

Anno Quota di amm.to F.do amm.to Valore residuo<br />

n 66 € 66 € 264 €<br />

n+1 66 € 132 € 198 €<br />

n+2 66 € 198 € 132 €<br />

n+3 66 € 264 € 66 €<br />

n+4 66 € 330 €<br />

30


HIGHT POWER ST 1300 MULTIFUNZIONALE 299,00 €<br />

Anno Quota di amm.to F.do amm.to Valore residuo<br />

n 30 € 30 € 120 €<br />

n+1 30 € 60 € 90 €<br />

n+2 30 € 90 € 60 €<br />

n+3 30 € 120 € 30 €<br />

n+4 30 € 150 €<br />

JK FITNESS 5096 POWER STATION 199,00 €<br />

Anno Quota di amm.to F.do amm.to Valore residuo<br />

n 20 € 20 € 80 €<br />

n+1 20 € 40 € 60 €<br />

n+2 20 € 60 € 40 €<br />

n+3 20 € 80 € 20 €<br />

n+4 20 € 100 €<br />

FIT EVOLUTION POWER TOWER 139,00 €<br />

Anno Quota di amm.to F.do amm.to Valore residuo<br />

n 14 € 14 € 56 €<br />

n+1 14 € 28 € 42 €<br />

n+2 14 € 42 € 28 €<br />

n+3 14 € 56 € 14 €<br />

n+4 14 € 70 €<br />

KETTLER FITMASTER PANCA MULTIFUNZIONALE 599,00 €<br />

Anno Quota di amm.to F.do amm.to Valore residuo<br />

n 60 € 60 € 240 €<br />

n+1 60 € 120 € 180 €<br />

n+2 60 € 180 € 120 €<br />

n+3 60 € 240 € 60 €<br />

n+4 60 € 300 €<br />

SPALLIERA IN FAGGIO EVAPORATO 315,00 €<br />

Anno Quota di amm.to F.do amm.to Valore residuo<br />

n 32 € 32 € 126 €<br />

n+1 32 € 63 € 95 €<br />

n+2 32 € 95 € 63 €<br />

n+3 32 € 126 € 32 €<br />

n+4 32 € 158 €<br />

31


ENERGETICS CT 1.6 CYCLETTE 79,95 €<br />

Anno Quota di amm.to F.do amm.to Valore residuo<br />

n 8 € 8 € 32 €<br />

n+1 8 € 16 € 24 €<br />

n+2 8 € 24 € 16 €<br />

n+3 8 € 32 € 8 €<br />

n+4 8 € 40 €<br />

JK FITNESS 1550 CYCLETTE 179,00 €<br />

Anno Quota di amm.to F.do amm.to Valore residuo<br />

n 18 € 18 € 72 €<br />

n+1 18 € 36 € 54 €<br />

n+2 18 € 54 € 36 €<br />

n+3 18 € 72 € 18 €<br />

n+4 18 € 90 €<br />

TREO E103 ELLITTICA 399,00 €<br />

Anno Quota di amm.to F.do amm.to Valore residuo<br />

n 40 € 40 € 160 €<br />

n+1 40 € 80 € 120 €<br />

n+2 40 € 120 € 80 €<br />

n+3 40 € 160 € 40 €<br />

n+4 40 € 200 €<br />

TAPIS ROULANT 469,00 €<br />

Anno Quota di amm.to F.do amm.to Valore residuo<br />

n 47 € 47 € 188 €<br />

n+1 47 € 94 € 141 €<br />

n+2 47 € 141 € 94 €<br />

n+3 47 € 188 € 47 €<br />

n+4 47 € 235 €<br />

Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici<br />

elettronici e software20%<br />

COMPUTER € 1.000,00 (completo anche di software)<br />

Anno Quota di amm.to F.do amm.to Valore residuo<br />

n 200 € 200 € 800 €<br />

n+1 200 € 400 € 600 €<br />

n+2 200 € 600 € 400 €<br />

n+3 200 € 800 € 200 €<br />

n+4 200 € 1.000 €<br />

32


Mob<strong>il</strong>i e arredamento 10%<br />

POLTRONA AUDITORIUM € 500,00<br />

Anno Quota di amm.to F.do amm.to Valore residuo<br />

n 50 € 50 € 200 €<br />

n+1 50 € 100 € 150 €<br />

n+2 50 € 150 € 100 €<br />

n+3 50 € 200 € 50 €<br />

n+4 50 € 250 €<br />

33


Sommario degli allegati<br />

1. DPR 380/01 .................................................................................................................................. 35<br />

2. HOME DEI SITI WEB DEI COMPETITORS ....................................................................................... 74<br />

3. DOMANDA DI CONTRIBUTO PER IL RESTAURO DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLE<br />

ZONE DI RECUPERO ............................................................................................................................. 76<br />

4. CURRICULUM VITAE DEI COMPONENTI DEL GRUPPO ..................................................................... 79<br />

5. PIANTINA DELLO STABILE CONFRONTO PRIMA E DOPO IL RESTAURO ........................................... 84<br />

34


ALLEGATO N. 1<br />

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380<br />

Testo unico <strong>del</strong>le disposizioni legislative e regolamentari in materia ed<strong>il</strong>izia<br />

(G.U. n. 245 <strong>del</strong> 20 ottobre 2001- s.o. n. 239)<br />

PARTE I – Attività ed<strong>il</strong>izia<br />

TITOLO I - Disposizioni generali<br />

Capo I - Attività ed<strong>il</strong>izia<br />

Art. 1 (L) - Ambito di applicazione<br />

Art. 2 (L) - Competenze <strong>del</strong>le regioni e degli enti locali<br />

Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi ed<strong>il</strong>izi<br />

Art. 4 (L) - Contenuto necessario dei regolamenti ed<strong>il</strong>izi comunali<br />

Art. 5 (R) - Sportello unico per l’ed<strong>il</strong>izia<br />

TITOLO II - Titoli ab<strong>il</strong>itativi<br />

Capo I – Disposizioni generali<br />

Art. 6 (L) - Attività ed<strong>il</strong>izia libera<br />

Art. 7 (L) - Attività ed<strong>il</strong>izia <strong>del</strong>le pubbliche amministrazioni<br />

Art. 8 (L) - Attività ed<strong>il</strong>izia dei privati su aree demaniali<br />

Art. 9 (L) - Attività ed<strong>il</strong>izia in assenza di pianificazione urbanistica<br />

Capo II – Permesso di costruire<br />

Sezione I - Nozione e caratteristiche<br />

Art. 10 (L) - Interventi subordinati a permesso di costruire<br />

Art. 11 (L) - Caratteristiche <strong>del</strong> permesso di costruire<br />

Art. 12 (L) - Presupposti per <strong>il</strong> r<strong>il</strong>ascio <strong>del</strong> permesso di costruire<br />

Art. 13 (L) - Competenza al r<strong>il</strong>ascio <strong>del</strong> permesso di costruire<br />

Art. 14 (L) - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici<br />

Art. 15 (R) - Efficacia temporale e decadenza <strong>del</strong> permesso di costruire<br />

Sezione II - Contributo di costruzione<br />

Art. 16 (L) - Contributo per <strong>il</strong> r<strong>il</strong>ascio <strong>del</strong> permesso di costruire<br />

Art. 17 (L) - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione<br />

Art. 18 (L) - Convenzione-tipo<br />

Art. 19 (L) - Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza<br />

Sezione III - Procedimento<br />

Art. 20 (R) - Procedimento per <strong>il</strong> r<strong>il</strong>ascio <strong>del</strong> permesso di costruire<br />

Art. 21 (R) - Intervento sostitutivo regionale<br />

Capo III - Denuncia di inizio attività<br />

Art. 22 (L) - Interventi subordinati a denuncia di inizio attività<br />

Art. 23 (R) - Disciplina <strong>del</strong>la denuncia di inizio attività in materia ed<strong>il</strong>izia<br />

TITOLO III - Agib<strong>il</strong>ità degli edifici<br />

Capo I - Certificato di agib<strong>il</strong>ità<br />

Art. 24 (L) - Certificato di agib<strong>il</strong>ità<br />

Art. 25 (R) - Procedura per <strong>il</strong> r<strong>il</strong>ascio <strong>del</strong> certificato di agib<strong>il</strong>ità<br />

Art. 26 (L) - Dichiarazione di inagib<strong>il</strong>ità<br />

TITOLO IV - Vig<strong>il</strong>anza sull’attività urbanistico-ed<strong>il</strong>izia, responsab<strong>il</strong>ità e sanzioni<br />

Capo I - Vig<strong>il</strong>anza sull’attività urbanistico-ed<strong>il</strong>izia e responsab<strong>il</strong>ità<br />

Art. 27 (L) - Vig<strong>il</strong>anza sull’attività urbanistico-ed<strong>il</strong>izia<br />

Art. 28 (L) - Vig<strong>il</strong>anza su opere di amministrazioni statali<br />

Art. 29 (L) - Responsab<strong>il</strong>ità <strong>del</strong> titolare <strong>del</strong>la concessione, <strong>del</strong> committente, <strong>del</strong> costruttore e <strong>del</strong> direttore dei<br />

lavori, nonché anche <strong>del</strong> progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività<br />

Capo II - Sanzioni<br />

Art. 30 (L) - Lottizzazione abusiva<br />

Art. 31 (L) - Interventi eseguiti in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali<br />

Art. 32 (L) - Determinazione <strong>del</strong>le variazioni essenziali<br />

Art. 33 (L) - Interventi di ristrutturazione ed<strong>il</strong>izia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità<br />

Art. 34 (L) - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire<br />

Art. 35 (L) - Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà <strong>del</strong>lo Stato o di enti pubblici<br />

Art. 36 (L) - Accertamento di conformità<br />

35


Art. 37 (L) - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di<br />

conformità<br />

Art. 38 (L) - Interventi eseguiti in base a permesso di costruire annullato<br />

Art. 39 (L) - Annullamento <strong>del</strong> permesso di costruire da parte <strong>del</strong>la Regione<br />

Art. 40 (L) - Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte <strong>del</strong>la Regione<br />

Art. 41 (L) - Demolizione di opere abusive<br />

Art. 42 (L) - Ritardato od omesso versamento <strong>del</strong> contributo afferente al permesso di costruire<br />

Art. 43 (L) - Riscossione<br />

Art. 44 (L) - Sanzioni penali<br />

Art. 45 (L) - Norme relative all’azione penale<br />

Art. 46 (L) - Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo <strong>il</strong> 17 marzo<br />

1985<br />

Art. 47 (L) - Sanzioni a carico dei notai<br />

Art. 48 (L) - Aziende erogatrici di servizi pubblici<br />

Capo III – Disposizioni fiscali<br />

Art. 49 (L) - Disposizioni fiscali<br />

Art. 50 (L) - Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria<br />

Art. 51 (L) - Finanziamenti pubblici e sanatoria<br />

PARTE II – Normativa tecnica per l’ed<strong>il</strong>izia<br />

Capo I - Disposizioni di carattere generale<br />

Art. 52 (L) - Tipo di strutture e norme tecniche<br />

Art. 53 (L) - Definizioni<br />

Art. 54 (L) - Sistemi costruttivi<br />

Art. 55 (L) - Edifici in muratura<br />

Art. 56 (L) - Edifici con struttura a pannelli portanti<br />

Art. 57 (L) - Edifici con strutture intelaiate<br />

Art. 58 (L) - Produzione in serie in stab<strong>il</strong>imenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso e di<br />

manufatti complessi in metallo<br />

Art. 59 (L) - Laboratori<br />

Art. 60 (L) - Emanazione di norme tecniche<br />

Art. 61 (L) - Abitati da consolidare<br />

Art. 62 (L) - Ut<strong>il</strong>izzazione di edifici<br />

Art. 63 (L) - Opere pubbliche<br />

Capo II – Disciplina <strong>del</strong>le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura<br />

metallica<br />

Sezione I - Adempimenti<br />

Art. 64 (L) - Progettazione, direzione, esecuzione, responsab<strong>il</strong>ità<br />

Art. 65 (R) - Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato<br />

cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica<br />

Art. 66 (L) - Documenti in cantiere<br />

Art. 67 (L-R) - Collaudo statico<br />

Sezione II - Vig<strong>il</strong>anza<br />

Art. 68 (L) - Controlli<br />

Art. 69 (L) - Accertamenti <strong>del</strong>le violazioni<br />

Art. 70 (L) - Sospensione dei lavori<br />

Sezione III – Norme penali<br />

Art. 71 (L) - Lavori abusivi<br />

Art. 72 (L) - Omessa denuncia dei lavori<br />

Art. 73 (L) - Responsab<strong>il</strong>ità <strong>del</strong> direttore dei lavori<br />

Art. 74 (L) - Responsab<strong>il</strong>ità <strong>del</strong> collaudatore<br />

Art. 75 (L) - Mancanza <strong>del</strong> certificato di collaudo<br />

Art. 76 (L) - Comunicazione <strong>del</strong>la sentenza<br />

Capo III - Disposizioni per favorire <strong>il</strong> superamento e l’eliminazione <strong>del</strong>le barriere architettoniche negli edifici<br />

privati, pubblici e privati aperti al pubblico<br />

Sezione I - Eliminazione <strong>del</strong>le barriere architettoniche negli edifici privati<br />

Art. 77 (L) - Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici<br />

Art. 78 (L) - Deliberazioni sull’eliminazione <strong>del</strong>le barriere architettoniche<br />

Art. 79 (L) - Opere finalizzate all’eliminazione <strong>del</strong>le barriere architettoniche realizzate in deroga ai<br />

36


egolamenti ed<strong>il</strong>izi<br />

Art. 80 (L) - Rispetto <strong>del</strong>le norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli infortuni<br />

Art. 81 (L) - Certificazioni<br />

Sezione II - Eliminazione o superamento <strong>del</strong>le barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al<br />

pubblico<br />

Art. 82 (L) - Eliminazione o superamento <strong>del</strong>le barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al<br />

pubblico<br />

Capo IV – Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche<br />

Sezione I – Norme per le costruzioni in zone sismiche<br />

Art. 83 (L) - Opere disciplinate e gradi di sismicità<br />

Art. 84 (L) - Contenuto <strong>del</strong>le norme tecniche<br />

Art. 85 (L) - Azioni sismiche<br />

Art. 86 (L) - Verifica <strong>del</strong>le strutture<br />

Art. 87 (L) - Verifica <strong>del</strong>le fondazioni<br />

Art. 88 (L) - Deroghe<br />

Art. 89 (L) - Parere sugli strumenti urbanistici<br />

Art. 90 (L) - Sopraelevazioni<br />

Art. 91 (L) - Riparazioni<br />

Art. 92 (L) - Edifici di speciale importanza artistica<br />

Sezione II - Vig<strong>il</strong>anza sulle costruzioni in zone sismiche<br />

Art. 93 (R) - Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche<br />

Art. 94 (L) - Autorizzazione per l'inizio dei lavori<br />

Sezione III - Repressione <strong>del</strong>le violazioni<br />

Art. 95 (L) - Sanzioni penali<br />

Art. 96 (L) - Accertamento <strong>del</strong>le violazioni<br />

Art. 97 (L) - Sospensione dei lavori<br />

Art. 98 (L) - Procedimento penale<br />

Art. 99 (L) - Esecuzione d'ufficio<br />

Art. 100 (L) - Competenza <strong>del</strong> presidente <strong>del</strong>la giunta regionale<br />

Art. 101 (L) - Comunicazione <strong>del</strong> provvedimento al competente ufficio tecnico <strong>del</strong>la regione<br />

Art. 102 (L) - Modalità per l'esecuzione d'ufficio<br />

Art. 103 (L) - Vig<strong>il</strong>anza per l'osservanza <strong>del</strong>le norme tecniche<br />

Sezione IV - Disposizioni finali<br />

Art. 104 (L) - Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione<br />

Art. 105 (L) - Costruzioni eseguite col sussidio <strong>del</strong>lo Stato<br />

Art. 106 (L) - Esenzione per le opere eseguite dal genio m<strong>il</strong>itare<br />

Capo V - Norme per la sicurezza degli impianti<br />

Art. 107 - 121 - (abrogati)<br />

Capo VI - Norme per <strong>il</strong> contenimento <strong>del</strong> consumo di energia negli edifici<br />

Art. 122 (L) - Ambito di applicazione<br />

Art. 123 (L) - Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti<br />

Art. 124 (L) - Limiti ai consumi di energia<br />

Art. 125 (L-R) - Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e <strong>del</strong>le opere relativi alle<br />

fonti rinnovab<strong>il</strong>i di energia, al risparmio e all’uso razionale <strong>del</strong>l’energia<br />

Art. 126 (R) - Certificazione di impianti<br />

Art. 127 (R) - Certificazione <strong>del</strong>le opere e collaudo<br />

Art. 128 (L) - Certificazione energetica degli edifici<br />

Art. 129 (L) - Esercizio e manutenzione degli impianti<br />

Art. 130 (L) - Certificazioni e informazioni ai consumatori<br />

Art. 131 (L) - Controlli e verifiche<br />

Art. 132 (L) - Sanzioni<br />

Art. 133 (L) - Provvedimenti di sospensione dei lavori<br />

Art. 134 (L) - Irregolarità r<strong>il</strong>evate dall'acquirente o dal conduttore<br />

Art. 135 (L) - Applicazione<br />

PARTE III – Disposizioni finali<br />

Capo I – Disposizioni finali<br />

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Art. 136 (L-R) - Abrogazioni<br />

Art. 137 (L) - Norme che rimangono in vigore<br />

Art. 138 (L) - Entrata in vigore <strong>del</strong> testo unico<br />

PARTE I – Attività ed<strong>il</strong>izia<br />

TITOLO I - Disposizioni generali<br />

Capo I - Attività ed<strong>il</strong>izia<br />

Art. 1 (L) -Ambito di applicazione<br />

1. Il presente testo unico contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina<br />

<strong>del</strong>l'attività ed<strong>il</strong>izia.<br />

2. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel decreto<br />

legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora decreto legislativo n. 42 <strong>del</strong> 2004 - n.d.r.), e le altre normative di<br />

settore aventi incidenza sulla disciplina <strong>del</strong>l’attività ed<strong>il</strong>izia.<br />

3. Sono fatte salve altresì le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 <strong>del</strong> decreto legislativo 31 marzo 1998, n.<br />

112, ed alle relative norme di attuazione, in materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e<br />

riconversione di impianti produttivi.<br />

Art. 2 (L) - Competenze <strong>del</strong>le regioni e degli enti locali<br />

1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia ed<strong>il</strong>izia nel rispetto dei principi<br />

fondamentali <strong>del</strong>la legislazione statale desumib<strong>il</strong>i dalle disposizioni contenute nel testo unico.<br />

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà<br />

legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e <strong>del</strong>le relative norme di attuazione.<br />

3. Le disposizioni, anche di dettaglio, <strong>del</strong> presente testo unico, attuative dei principi di riordino in esso<br />

contenuti, operano direttamente nei riguardi <strong>del</strong>le regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si<br />

adeguano ai principi medesimi.<br />

4. I comuni, nell’ambito <strong>del</strong>la propria autonomia statutaria e normativa di cui all’articolo 3 <strong>del</strong> decreto<br />

legislativo 18 agosto 2000 n. 267, disciplinano l’attività ed<strong>il</strong>izia.<br />

5. In nessun caso le norme <strong>del</strong> presente testo unico possono essere interpretate nel senso <strong>del</strong>la attribuzione<br />

allo Stato di funzioni e compiti trasferiti, <strong>del</strong>egati o comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle<br />

disposizioni vigenti alla data <strong>del</strong>la sua entrata in vigore.<br />

Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi ed<strong>il</strong>izi<br />

1. Ai fini <strong>del</strong> presente testo unico si intendono per:<br />

a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi ed<strong>il</strong>izi che riguardano le opere di riparazione,<br />

rinnovamento e sostituzione <strong>del</strong>le finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in<br />

efficienza gli impianti tecnologici esistenti;<br />

b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire<br />

parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici,<br />

sempre che non alterino i volumi e le superfici <strong>del</strong>le singole unità immob<strong>il</strong>iari e non comportino modifiche<br />

<strong>del</strong>le destinazioni di uso;<br />

c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi ed<strong>il</strong>izi rivolti a conservare l'organismo<br />

ed<strong>il</strong>izio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli<br />

elementi tipologici, formali e strutturali <strong>del</strong>l'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi<br />

compatib<strong>il</strong>i. Tali interventi comprendono <strong>il</strong> consolidamento, <strong>il</strong> ripristino e <strong>il</strong> rinnovo degli elementi costitutivi<br />

<strong>del</strong>l'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze <strong>del</strong>l'uso,<br />

l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo ed<strong>il</strong>izio;<br />

d) "interventi di ristrutturazione ed<strong>il</strong>izia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi ed<strong>il</strong>izi mediante un<br />

insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo ed<strong>il</strong>izio in tutto o in parte diverso dal<br />

precedente. Tali interventi comprendono <strong>il</strong> ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi<br />

<strong>del</strong>l'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli<br />

interventi di ristrutturazione ed<strong>il</strong>izia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione<br />

con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per<br />

l'adeguamento alla normativa antisismica;<br />

(lettera così modificata dal d.lgs. n. 301 <strong>del</strong> 2002)<br />

e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione ed<strong>il</strong>izia e urbanistica <strong>del</strong> territorio non rientranti<br />

nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:<br />

e.1) la costruzione di manufatti ed<strong>il</strong>izi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti<br />

all'esterno <strong>del</strong>la sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera<br />

e.6);<br />

e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;<br />

e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione<br />

38


in via permanente di suolo inedificato;<br />

e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di<br />

telecomunicazione;<br />

(punto da ritenersi abrogato implicitamente dagli articoli 87 e seguenti <strong>del</strong> decreto legislativo n. 259 <strong>del</strong><br />

2003)<br />

e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes,<br />

campers, case mob<strong>il</strong>i, imbarcazioni, che siano ut<strong>il</strong>izzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come<br />

depositi, magazzini e sim<strong>il</strong>i, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;<br />

e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione<br />

e al pregio ambientale e paesaggistico <strong>del</strong>le aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero<br />

che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% <strong>del</strong> volume <strong>del</strong>l’edificio principale;<br />

e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive<br />

all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente <strong>del</strong> suolo<br />

inedificato;<br />

f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-ed<strong>il</strong>izio<br />

con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi ed<strong>il</strong>izi, anche con la modificazione <strong>del</strong><br />

disegno dei lotti, degli isolati e <strong>del</strong>la rete stradale.<br />

2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei<br />

regolamenti ed<strong>il</strong>izi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall’articolo 34 <strong>del</strong> decreto legislativo 29<br />

ottobre 1999, n. 490 (ora articolo 29, comma 3, decreto legislativo n. 42 <strong>del</strong> 2004 - n.d.r.).<br />

Art. 4 (L) - Contenuto necessario dei regolamenti ed<strong>il</strong>izi comunali<br />

1. Il regolamento che i Comuni adottano ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina <strong>del</strong>le<br />

modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto <strong>del</strong>le normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie,<br />

di sicurezza e vivib<strong>il</strong>ità degli immob<strong>il</strong>i e <strong>del</strong>le pertinenze degli stessi.<br />

1-bis. (comma abrogato dall'articolo 11, comma 5, decreto legislativo n. 28 <strong>del</strong> 2011)<br />

2. Nel caso in cui <strong>il</strong> Comune intenda istituire la Commissione ed<strong>il</strong>izia, <strong>il</strong> regolamento indica gli interventi<br />

sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.<br />

Art. 5 (R) - Sportello unico per l’ed<strong>il</strong>izia<br />

1. Le amministrazioni comunali, nell’ambito <strong>del</strong>la propria autonomia organizzativa, provvedono, anche<br />

mediante esercizio in forma associata <strong>del</strong>le strutture ai sensi <strong>del</strong> Capo V, Titolo II, <strong>del</strong> decreto legislativo 18<br />

agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a<br />

costituire un ufficio denominato Sportello unico per l’ed<strong>il</strong>izia, che cura tutti i rapporti fra <strong>il</strong> privato,<br />

l’amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento<br />

ed<strong>il</strong>izio oggetto <strong>del</strong>la richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività.<br />

2. Tale ufficio provvede in particolare :<br />

a) alla ricezione <strong>del</strong>le denunce di inizio attività e <strong>del</strong>le domande per <strong>il</strong> r<strong>il</strong>ascio di permessi di costruire e di<br />

ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività ed<strong>il</strong>izia, ivi compreso <strong>il</strong> certificato di<br />

agib<strong>il</strong>ità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46<br />

<strong>del</strong> decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; (ora articoli 23, 33 e 39, decreto legislativo n. 42 <strong>del</strong> 2004 -<br />

n.d.r.).<br />

b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante predisposizione di un archivio<br />

informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l’accesso<br />

gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento <strong>del</strong>le<br />

procedure previste dal presente regolamento, all’elenco <strong>del</strong>le domande presentate, allo stato <strong>del</strong><br />

loro iter procedurale, nonché a tutte le possib<strong>il</strong>i informazioni ut<strong>il</strong>i disponib<strong>il</strong>i;<br />

c) all’adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in<br />

favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 22 e seguenti <strong>del</strong>la legge 7 agosto 1990, n. 241,<br />

nonché <strong>del</strong>le norme comunali di attuazione;<br />

d) al r<strong>il</strong>ascio dei permessi di costruire, dei certificati di agib<strong>il</strong>ità, nonché <strong>del</strong>le certificazioni attestanti le<br />

prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale,<br />

ed<strong>il</strong>izio e di qualsiasi altro tipo comunque r<strong>il</strong>evanti ai fini degli interventi di trasformazione ed<strong>il</strong>izia <strong>del</strong><br />

territorio;<br />

e) alla cura dei rapporti tra l’amministrazione comunale, <strong>il</strong> privato e le altre amministrazioni chiamate a<br />

pronunciarsi in ordine all’intervento ed<strong>il</strong>izio oggetto <strong>del</strong>l’istanza o denuncia, con particolare riferimento agli<br />

adempimenti connessi all’applicazione <strong>del</strong>la parte II <strong>del</strong> testo unico.<br />

3. Ai fini <strong>del</strong> r<strong>il</strong>ascio <strong>del</strong> permesso di costruire o <strong>del</strong> certificato di agib<strong>il</strong>ità, l’ufficio di cui al comma 1<br />

acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente:<br />

39


a) <strong>il</strong> parere <strong>del</strong>l’ASL nel caso in cui non possa essere sostituito da una dichiarazione ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 20,<br />

comma 1;<br />

(lettera così modificata dall'articolo 5, comma 2, lettera a), legge n. 106 <strong>del</strong> 2011)<br />

b) <strong>il</strong> parere dei vig<strong>il</strong>i <strong>del</strong> fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto <strong>del</strong>la normativa antincendio.<br />

4. L’ufficio cura altresì gli incombenti necessari ai fini <strong>del</strong>l’acquisizione, anche mediante conferenza di servizi<br />

ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater <strong>del</strong>la legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso,<br />

comunque denominati, necessari ai fini <strong>del</strong>la realizzazione <strong>del</strong>l’intervento ed<strong>il</strong>izio. Nel novero di detti assensi<br />

rientrano, in particolare:<br />

a) le autorizzazioni e certificazioni <strong>del</strong> competente ufficio tecnico <strong>del</strong>la regione, per le costruzioni in zone<br />

sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62;<br />

b) l’assenso <strong>del</strong>l’amministrazione m<strong>il</strong>itare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di<br />

difesa <strong>del</strong>lo Stato o a stab<strong>il</strong>imenti m<strong>il</strong>itari, di cui all’articolo 16 <strong>del</strong>la legge 24 dicembre 1976, n. 898;<br />

c) l’autorizzazione <strong>del</strong> direttore <strong>del</strong>la circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica<br />

di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità <strong>del</strong>la linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli<br />

effetti <strong>del</strong>l’articolo 19 <strong>del</strong> decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;<br />

d) l’autorizzazione <strong>del</strong>l’autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con <strong>il</strong> demanio marittimo,<br />

ai sensi e per gli effetti <strong>del</strong>l’articolo 55 <strong>del</strong> codice <strong>del</strong>la navigazione;<br />

e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi ed<strong>il</strong>izi su immob<strong>il</strong>i vincolati ai sensi<br />

degli articoli 21, 23, 24, e 151 <strong>del</strong> decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora articoli 20, 21, 22,<br />

29, e 146 <strong>del</strong> decreto legislativo n. 42 <strong>del</strong> 2004 - n.d.r.), fermo restando che, in caso di dissenso manifestato<br />

dall’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 25 <strong>del</strong> decreto<br />

legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora articolo 25 <strong>del</strong> decreto legislativo n. 42 <strong>del</strong> 2004- n.d.r.);<br />

f) <strong>il</strong> parere vincolante <strong>del</strong>la Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti <strong>del</strong>l’articolo<br />

6 <strong>del</strong>la legge 16 apr<strong>il</strong>e 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l’adeguamento<br />

al piano comprensoriale previsto dall’articolo 5 <strong>del</strong>la stessa legge, per l’attività ed<strong>il</strong>izia nella laguna veneta,<br />

nonché nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e<br />

Sant’Erasmo;<br />

g) <strong>il</strong> parere <strong>del</strong>l’autorità competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici;<br />

h) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali;<br />

i) <strong>il</strong> nulla-osta <strong>del</strong>l’autorità competente ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 13 <strong>del</strong>la legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema<br />

di aree naturali protette.<br />

4-bis. Lo sportello unico per l’ed<strong>il</strong>izia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e<br />

i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e provvede all’inoltro<br />

telematico <strong>del</strong>la documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali<br />

adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità alle modalità tecniche<br />

individuate ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 34-quinquies <strong>del</strong> decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con<br />

modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalità assicurano l’interoperab<strong>il</strong>ità con le regole<br />

tecniche definite dal regolamento ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 38, comma 3, <strong>del</strong> decreto-legge 25 giugno 2008, n.<br />

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti<br />

adempimenti si provvede nell’ambito <strong>del</strong>le risorse umane, strumentali e finanziarie disponib<strong>il</strong>i a legislazione<br />

vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico <strong>del</strong>la finanza pubblica.<br />

(comma aggiunto all'articolo 5, comma 2, lettera a), legge n. 106 <strong>del</strong> 2011)<br />

TITOLO II - Titoli ab<strong>il</strong>itativi<br />

Capo I - Disposizioni generali<br />

Art. 6 (L) - Attività ed<strong>il</strong>izia libera<br />

(articolo così sostituito dall'articolo 5 <strong>del</strong>la legge n. 73 <strong>del</strong> 2010)<br />

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto <strong>del</strong>le altre<br />

normative di settore aventi incidenza sulla disciplina <strong>del</strong>l’attività ed<strong>il</strong>izia e, in particolare, <strong>del</strong>le norme<br />

antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché<br />

<strong>del</strong>le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e <strong>del</strong> paesaggio, di cui al decreto legislativo 22<br />

gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo ab<strong>il</strong>itativo:<br />

a) gli interventi di manutenzione ordinaria;<br />

b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe<br />

o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma <strong>del</strong>l’edificio;<br />

c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad<br />

esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;<br />

d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio <strong>del</strong>l’attività agricola e le pratiche agro-s<strong>il</strong>vopastorali,<br />

compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;<br />

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e) le serre mob<strong>il</strong>i stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento <strong>del</strong>l’attività<br />

agricola.<br />

(ai sensi <strong>del</strong>l'articolo 17 <strong>del</strong> decreto legislativo n. 128 <strong>del</strong> 2006 «L'installazione dei depositi di gas di petrolio<br />

liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed ed<strong>il</strong>izi, attività<br />

ed<strong>il</strong>izia libera, come disciplinata dall'articolo 6 <strong>del</strong> d.P.R. n. 380 <strong>del</strong> 2001»)<br />

2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica,<br />

<strong>del</strong>l’inizio dei lavori da parte <strong>del</strong>l’interessato all’amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza<br />

alcun titolo ab<strong>il</strong>itativo i seguenti interventi:<br />

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa<br />

l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali<br />

<strong>del</strong>l’edificio, non comportino aumento <strong>del</strong> numero <strong>del</strong>le unità immob<strong>il</strong>iari e non implichino incremento dei<br />

parametri urbanistici;<br />

b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente<br />

rimosse al cessare <strong>del</strong>la necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;<br />

c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute<br />

entro l’indice di permeab<strong>il</strong>ità, ove stab<strong>il</strong>ito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la<br />

realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessib<strong>il</strong>i, vasche di raccolta <strong>del</strong>le acque, locali<br />

tombati;<br />

d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori <strong>del</strong>la zona A) di cui al decreto<br />

<strong>del</strong> Ministro per i lavori pubblici 2 apr<strong>il</strong>e 1968, n. 1444;<br />

(lettera così modificata dall'articolo 7, comma 3, decreto legislativo n. 28 <strong>del</strong> 2011)<br />

e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo <strong>del</strong>le aree pertinenziali degli edifici.<br />

3. L’interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni<br />

eventualmente obbligatorie ai sensi <strong>del</strong>le normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla<br />

lettera a) <strong>del</strong> medesimo comma 2, i dati identificativi <strong>del</strong>l’impresa alla quale intende affidare la realizzazione<br />

dei lavori.<br />

4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l’interessato, unitamente alla comunicazione di<br />

inizio dei lavori, trasmette all’amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e<br />

corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico ab<strong>il</strong>itato, <strong>il</strong> quale dichiari<br />

preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con <strong>il</strong> committente e che asseveri,<br />

sotto la propria responsab<strong>il</strong>ità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti<br />

ed<strong>il</strong>izi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede <strong>il</strong> r<strong>il</strong>ascio di un titolo ab<strong>il</strong>itativo.<br />

5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l’interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti<br />

disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all’articolo 34-<br />

quinquies, comma 2, lettera b), <strong>del</strong> decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla<br />

legge 9 marzo 2006, n. 80.<br />

6. Le regioni a statuto ordinario:<br />

a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi ed<strong>il</strong>izi ulteriori rispetto a quelli<br />

previsti dai commi 1 e 2;<br />

b) possono individuare ulteriori interventi ed<strong>il</strong>izi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali è fatto obbligo<br />

all’interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4;<br />

c) possono stab<strong>il</strong>ire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello<br />

minimo fissato dal medesimo comma.<br />

7. La mancata comunicazione <strong>del</strong>l’inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione <strong>del</strong>la relazione tecnica, di<br />

cui ai commi 2 e 4 <strong>del</strong> presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è<br />

ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di<br />

esecuzione.<br />

8. Al fine di semplificare <strong>il</strong> r<strong>il</strong>ascio <strong>del</strong> certificato di prevenzione incendi per le attività di cui ai commi 1 e 2, <strong>il</strong><br />

certificato stesso, ove previsto, è r<strong>il</strong>asciato in via ordinaria con l’esame a vista. Per le medesime attività, <strong>il</strong><br />

termine previsto dal primo periodo <strong>del</strong> comma 2 <strong>del</strong>l’articolo 2 <strong>del</strong> regolamento di cui al d.P.R. 12 gennaio<br />

1998, n. 37, è ridotto a trenta giorni.<br />

Art. 7 (L) - Attività ed<strong>il</strong>izia <strong>del</strong>le pubbliche amministrazioni<br />

1. Non si applicano le disposizioni <strong>del</strong> presente titolo per:<br />

a) opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l’azione integrata e coordinata di una<br />

pluralità di amministrazioni pubbliche allorché l’accordo <strong>del</strong>le predette amministrazioni, raggiunto con<br />

l’assenso <strong>del</strong> comune interessato, sia pubblicato ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 34, comma 4, <strong>del</strong> decreto legislativo 18<br />

agosto 2000, n. 267;<br />

b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree <strong>del</strong> demanio statale<br />

41


e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da<br />

concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed ed<strong>il</strong>izie<br />

ai sensi <strong>del</strong> d.P.R. 18 apr<strong>il</strong>e 1994, n. 383, e successive modificazioni;<br />

c) opere pubbliche dei comuni <strong>del</strong>iberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite<br />

dalla validazione <strong>del</strong> <strong>progetto</strong>, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 47 <strong>del</strong> d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.<br />

Art. 8 (L) - Attività ed<strong>il</strong>izia dei privati su aree demaniali<br />

1. La realizzazione da parte di privati di interventi ed<strong>il</strong>izi su aree demaniali è disciplinata dalle norme <strong>del</strong><br />

presente testo unico.<br />

Art. 9 (L) - Attività ed<strong>il</strong>izia in assenza di pianificazione urbanistica<br />

1. Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto <strong>del</strong>le norme previste dal decreto<br />

legislativo 29 ottobre 1999, n. 490(ora decreto legislativo n. 42 <strong>del</strong> 2004 - n.d.r.), nei comuni sprovvisti di<br />

strumenti urbanistici sono consentiti:<br />

a) gli interventi previsti dalle lettere a), b), e c) <strong>del</strong> primo comma <strong>del</strong>l'articolo 3 che riguardino singole unità<br />

immob<strong>il</strong>iari o parti di esse;<br />

b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite <strong>del</strong>la densità massima<br />

fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie<br />

coperta non può comunque superare un decimo <strong>del</strong>l’area di proprietà.<br />

2. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti<br />

urbanistici generali come presupposto per l’edificazione, oltre agli interventi indicati al comma 1, lettera a),<br />

sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) <strong>del</strong> primo comma <strong>del</strong>l'articolo 3 <strong>del</strong> presente testo unico che<br />

riguardino singole unità immob<strong>il</strong>iari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino<br />

globalmente uno o più edifici e modifichino fino al 25 per cento <strong>del</strong>le destinazioni preesistenti, purché <strong>il</strong><br />

titolare <strong>del</strong> permesso si impegni, con atto trascritto a favore <strong>del</strong> comune e a cura e spese <strong>del</strong>l'interessato, a<br />

praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di<br />

locazione concordati con <strong>il</strong> comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alla sezione II <strong>del</strong><br />

capo II <strong>del</strong> presente titolo.<br />

Capo II - Permesso di costruire<br />

Sezione I - Nozione e caratteristiche<br />

Art. 10 (L) - Interventi subordinati a permesso di costruire<br />

1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed ed<strong>il</strong>izia <strong>del</strong> territorio e sono subordinati a<br />

permesso di costruire:<br />

a) gli interventi di nuova costruzione;<br />

b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;<br />

c) gli interventi di ristrutturazione ed<strong>il</strong>izia che portino ad un organismo ed<strong>il</strong>izio in tutto o in parte diverso dal<br />

precedente e che comportino aumento di unità immob<strong>il</strong>iari, modifiche <strong>del</strong> volume, <strong>del</strong>la sagoma, dei<br />

prospetti o <strong>del</strong>le superfici, ovvero che, limitatamente agli immob<strong>il</strong>i compresi nelle zone omogenee A,<br />

comportino mutamenti <strong>del</strong>la destinazione d’uso.<br />

(lettera così modificata dal d.lgs. n. 301 <strong>del</strong> 2002)<br />

2. Le regioni stab<strong>il</strong>iscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche,<br />

<strong>del</strong>l’uso di immob<strong>il</strong>i o di loro parti, sono subordinate a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività.<br />

3. Le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all’incidenza sul<br />

territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo r<strong>il</strong>ascio <strong>del</strong> permesso di costruire. La<br />

violazione <strong>del</strong>le disposizioni regionali emanate ai sensi <strong>del</strong> presente comma non comporta l’applicazione <strong>del</strong>le<br />

sanzioni di cui all’articolo 44.<br />

Art. 11 (L) - Caratteristiche <strong>del</strong> permesso di costruire<br />

1. Il permesso di costruire è r<strong>il</strong>asciato al proprietario <strong>del</strong>l’immob<strong>il</strong>e o a chi abbia titolo per richiederlo.<br />

2. Il permesso di costruire è trasferib<strong>il</strong>e, insieme all’immob<strong>il</strong>e, ai successori o aventi causa. Esso non incide<br />

sulla titolarità <strong>del</strong>la proprietà o di altri diritti reali relativi agli immob<strong>il</strong>i realizzati per effetto <strong>del</strong> suo r<strong>il</strong>ascio. E’<br />

irrevocab<strong>il</strong>e ed è oneroso ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 16.<br />

3. Il r<strong>il</strong>ascio <strong>del</strong> permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.<br />

Art. 12 (L) - Presupposti per <strong>il</strong> r<strong>il</strong>ascio <strong>del</strong> permesso di costruire<br />

1. Il permesso di costruire è r<strong>il</strong>asciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti<br />

ed<strong>il</strong>izi e <strong>del</strong>la disciplina urbanistico-ed<strong>il</strong>izia vigente.<br />

2. Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza <strong>del</strong>le opere di urbanizzazione primaria o<br />

alla previsione da parte <strong>del</strong> comune <strong>del</strong>l'attuazione <strong>del</strong>le stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno<br />

degli interessati di procedere all'attuazione <strong>del</strong>le medesime contemporaneamente alla realizzazione<br />

<strong>del</strong>l'intervento oggetto <strong>del</strong> permesso.<br />

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3. In caso di contrasto <strong>del</strong>l’intervento oggetto <strong>del</strong>la domanda di permesso di costruire con le previsioni di<br />

strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di<br />

salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione <strong>del</strong>lo strumento urbanistico, ovvero<br />

cinque anni nell’ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all’amministrazione competente<br />

all’approvazione entro un anno dalla conclusione <strong>del</strong>la fase di pubblicazione.<br />

4. A richiesta <strong>del</strong> sindaco, e per lo stesso periodo, <strong>il</strong> presidente <strong>del</strong>la giunta regionale, con provvedimento<br />

motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione di interventi di trasformazione urbanistica<br />

ed ed<strong>il</strong>izia <strong>del</strong> territorio che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione degli strumenti<br />

urbanistici.<br />

Art. 13 (L) - Competenza al r<strong>il</strong>ascio <strong>del</strong> permesso di costruire<br />

1. Il permesso di costruire è r<strong>il</strong>asciato dal dirigente o responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong> competente ufficio comunale nel<br />

rispetto <strong>del</strong>le leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.<br />

2. La regione disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 21, comma 2, per <strong>il</strong> caso di mancato<br />

r<strong>il</strong>ascio <strong>del</strong> permesso di costruire entro i termini stab<strong>il</strong>iti.<br />

Art. 14 (L) - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici<br />

1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è r<strong>il</strong>asciato esclusivamente per edifici<br />

ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa <strong>del</strong>iberazione <strong>del</strong> consiglio comunale, nel rispetto<br />

comunque <strong>del</strong>le disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora decreto legislativo<br />

n. 42 <strong>del</strong> 2004 - n.d.r.) e <strong>del</strong>le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina <strong>del</strong>l’attività ed<strong>il</strong>izia.<br />

2. Dell’avvio <strong>del</strong> procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 7 <strong>del</strong>la legge 7<br />

agosto 1990, n. 241.<br />

3. La deroga, nel rispetto <strong>del</strong>le norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i<br />

limiti di densità ed<strong>il</strong>izia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti<br />

urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso <strong>il</strong> rispetto <strong>del</strong>le disposizioni di cui agli articoli 7,<br />

8 e 9 <strong>del</strong> decreto ministeriale 2 apr<strong>il</strong>e 1968, n. 1444.<br />

Art. 15 (R) - Efficacia temporale e decadenza <strong>del</strong> permesso di costruire<br />

1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.<br />

2. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal r<strong>il</strong>ascio <strong>del</strong> titolo; quello di<br />

ultimazione, entro <strong>il</strong> quale l’opera deve essere completata non può superare i tre anni dall’inizio dei lavori.<br />

Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla<br />

volontà <strong>del</strong> titolare <strong>del</strong> permesso. Decorsi tali termini <strong>il</strong> permesso decade di diritto per la parte non eseguita,<br />

tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con<br />

provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione <strong>del</strong>la mole <strong>del</strong>l'opera da realizzare o <strong>del</strong>le sue<br />

particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche <strong>il</strong> cui finanziamento<br />

sia previsto in più esercizi finanziari.<br />

3. La realizzazione <strong>del</strong>la parte <strong>del</strong>l'intervento non ultimata nel termine stab<strong>il</strong>ito è subordinata al r<strong>il</strong>ascio di<br />

nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzab<strong>il</strong>i<br />

mediante denuncia di inizio attività ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo <strong>del</strong><br />

contributo di costruzione.<br />

4. Il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano<br />

già iniziati e vengano completati entro <strong>il</strong> termine di tre anni dalla data di inizio.<br />

Sezione II - Contributo di costruzione<br />

Art. 16 (L) - Contributo per <strong>il</strong> r<strong>il</strong>ascio <strong>del</strong> permesso di costruire<br />

1. Salvo quanto disposto all'articolo 17, comma 3, <strong>il</strong> r<strong>il</strong>ascio <strong>del</strong> permesso di costruire comporta la<br />

corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di<br />

costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo.<br />

2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al comune all'atto <strong>del</strong> r<strong>il</strong>ascio <strong>del</strong><br />

permesso di costruire e, su richiesta <strong>del</strong>l’interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale<br />

<strong>del</strong>la quota dovuta, <strong>il</strong> titolare <strong>del</strong> permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di<br />

urbanizzazione, nel rispetto <strong>del</strong>l'articolo 2, comma 5, <strong>del</strong>la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive<br />

modificazioni, (ora art. 32, comma 1, lett. g) e art. 122, comma 8, d.lgs. n. 163 <strong>del</strong> 2006 - n.d.r.) con le<br />

modalità e le garanzie stab<strong>il</strong>ite dal comune, con conseguente acquisizione <strong>del</strong>le opere realizzate al<br />

patrimonio indisponib<strong>il</strong>e <strong>del</strong> comune.<br />

(comma così modificato dal d.lgs. n. 301 <strong>del</strong> 2002)<br />

3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto <strong>del</strong> r<strong>il</strong>ascio, è corrisposta in<br />

corso d'opera, con le modalità e le garanzie stab<strong>il</strong>ite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione<br />

<strong>del</strong>la costruzione.<br />

(per la rateizzazione si veda l'articolo 47 <strong>del</strong>la legge n. 457 <strong>del</strong> 1978)<br />

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4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stab<strong>il</strong>ita con <strong>del</strong>iberazione <strong>del</strong> consiglio<br />

comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione:<br />

a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;<br />

b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;<br />

c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;<br />

d) ai limiti e rapporti minimi inderogab<strong>il</strong>i fissati in applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo<br />

comma, <strong>del</strong>la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché <strong>del</strong>le leggi<br />

regionali.<br />

5. Nel caso di mancata definizione <strong>del</strong>le tabelle parametriche da parte <strong>del</strong>la regione e fino alla definizione<br />

<strong>del</strong>le tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con <strong>del</strong>iberazione <strong>del</strong> consiglio comunale.<br />

6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in<br />

conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedib<strong>il</strong>i costi <strong>del</strong>le opere di<br />

urbanizzazione primaria, secondaria e generale.<br />

7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o<br />

di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione <strong>del</strong>l'energia elettrica e <strong>del</strong> gas, pubblica<br />

<strong>il</strong>luminazione, spazi di verde attrezzato.<br />

(tra le opere di urbanizzazione primaria sono incluse le infrastrutture di comunicazione elettronica per<br />

impianti radioelettrici e le opere relative, in forza <strong>del</strong>l'articolo 86, comma 3, <strong>del</strong> decreto legislativo n. 259 <strong>del</strong><br />

2003)<br />

7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i<br />

cavidotti per <strong>il</strong> passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei<br />

criteri definiti dalle regioni.<br />

(comma introdotto dall'articolo 40, comma 8, <strong>del</strong>la legge n. 166 <strong>del</strong> 2002)<br />

8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: as<strong>il</strong>i nido e scuole materne,<br />

scuole <strong>del</strong>l’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere,<br />

<strong>del</strong>egazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere,<br />

centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le<br />

costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali,<br />

pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.<br />

9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai<br />

costi massimi ammissib<strong>il</strong>i per l'ed<strong>il</strong>izia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma <strong>del</strong>la lettera g) <strong>del</strong><br />

primo comma <strong>del</strong>l'art. 4 <strong>del</strong>la legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni<br />

identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge<br />

per l'ed<strong>il</strong>izia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni <strong>del</strong> detto costo di costruzione in misura<br />

non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale<br />

assenza di tali determinazioni, <strong>il</strong> costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in<br />

ragione <strong>del</strong>l'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica<br />

(ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variab<strong>il</strong>e dal 5<br />

per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione <strong>del</strong>le caratteristiche e <strong>del</strong>le<br />

tipologie <strong>del</strong>le costruzioni e <strong>del</strong>la loro destinazione ed ubicazione.<br />

10. Nel caso di interventi su edifici esistenti <strong>il</strong> costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli<br />

interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere <strong>il</strong> permesso di<br />

costruire. Al fine di incentivare <strong>il</strong> recupero <strong>del</strong> patrimonio ed<strong>il</strong>izio esistente, per gli interventi<br />

di ristrutturazione ed<strong>il</strong>izia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di<br />

<strong>del</strong>iberare che i costi di costruzione ad essi relativi non superino i valori determinati per le nuove costruzioni<br />

ai sensi <strong>del</strong> comma 6 (leggasi «comma 9» - n.d.r.).<br />

Art. 17 (L) - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione.<br />

1. Nei casi di ed<strong>il</strong>izia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, <strong>il</strong> contributo afferente al<br />

permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora <strong>il</strong> titolare <strong>del</strong> permesso si<br />

impegni, a mezzo di una convenzione con <strong>il</strong> comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione<br />

determinati ai sensi <strong>del</strong>la convenzione-tipo prevista dall’articolo 18.<br />

2. Il contributo per la realizzazione <strong>del</strong>la prima abitazione è pari a quanto stab<strong>il</strong>ito per la corrispondente<br />

ed<strong>il</strong>izia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore.<br />

3. Il contributo di costruzione non è dovuto:<br />

a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione <strong>del</strong>la conduzione<br />

<strong>del</strong> fondo e <strong>del</strong>le esigenze <strong>del</strong>l’imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 12 <strong>del</strong>la legge 9<br />

maggio 1975, n. 153;(l'articolo 12 <strong>del</strong>la legge n. 153 <strong>del</strong> 1975 è stato abrogato dall'articolo 1, comma 5,<br />

decreto legislativo n. 99 <strong>del</strong> 2004; si vedano ora l'articolo 1, comma 1 <strong>del</strong> decreto legislativo n. 99 <strong>del</strong> 2004<br />

44


e l'articolo 2135 <strong>del</strong> codice civ<strong>il</strong>e)<br />

b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici<br />

unifam<strong>il</strong>iari;<br />

c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti<br />

istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione<br />

di strumenti urbanistici;<br />

d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche<br />

calamità;<br />

e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovab<strong>il</strong>i di energia, alla<br />

conservazione, al risparmio e all'uso razionale <strong>del</strong>l'energia, nel rispetto <strong>del</strong>le norme urbanistiche, di tutela<br />

artistico-storica e ambientale.<br />

4. Per gli interventi da realizzare su immob<strong>il</strong>i di proprietà <strong>del</strong>lo Stato <strong>il</strong> contributo di costruzione è<br />

commisurato alla incidenza <strong>del</strong>le sole opere di urbanizzazione.<br />

Art. 18 (L) - Convenzione-tipo<br />

1. Ai fini <strong>del</strong> r<strong>il</strong>ascio <strong>del</strong> permesso di costruire relativo agli interventi di ed<strong>il</strong>izia abitativa di cui all’articolo 17,<br />

comma 1, la regione approva una convenzione-tipo, con la quale sono stab<strong>il</strong>iti i criteri nonché i parametri,<br />

definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali<br />

nonché gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a:<br />

a) l'indicazione <strong>del</strong>le caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;<br />

b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base <strong>del</strong> costo <strong>del</strong>le aree, così come definito<br />

dal comma successivo, <strong>del</strong>la costruzione e <strong>del</strong>le opere di urbanizzazione, nonché <strong>del</strong>le spese generali,<br />

comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;<br />

c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale <strong>del</strong> valore desunto dai prezzi fissati per la<br />

cessione degli alloggi;<br />

d) la durata di validità <strong>del</strong>la convenzione non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni.<br />

2. La regione stab<strong>il</strong>isce criteri e parametri per la determinazione <strong>del</strong> costo <strong>del</strong>le aree, in misura tale che la<br />

sua incidenza non superi <strong>il</strong> 20 per cento <strong>del</strong> costo di costruzione come definito ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 16.<br />

3. Il titolare <strong>del</strong> permesso può chiedere che <strong>il</strong> costo <strong>del</strong>le aree, ai fini <strong>del</strong>la convenzione, sia determinato in<br />

misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprietà avvenuti nel quinquennio anteriore alla<br />

data <strong>del</strong>la convenzione.<br />

4. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi <strong>del</strong> primo comma sono<br />

suscettib<strong>il</strong>i di periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali<br />

ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula <strong>del</strong>le convenzioni medesime.<br />

5. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte<br />

eccedente.<br />

Art. 19 (L) - Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza<br />

1. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette<br />

alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla<br />

incidenza <strong>del</strong>le opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti<br />

solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le<br />

caratteristiche. La incidenza di tali opere è stab<strong>il</strong>ita con <strong>del</strong>iberazione <strong>del</strong> consiglio comunale in base a<br />

parametri che la regione definisce con i criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) <strong>del</strong>l’articolo 16, nonché in<br />

relazione ai tipi di attività produttiva.<br />

2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e<br />

direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza <strong>del</strong>le<br />

opere di urbanizzazione, determinata ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 16, nonché una quota non superiore al 10 per<br />

cento <strong>del</strong> costo documentato di costruzione da stab<strong>il</strong>irsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con<br />

<strong>del</strong>iberazione <strong>del</strong> consiglio comunale.<br />

3. Qualora la destinazione d'uso <strong>del</strong>le opere indicate nei commi precedenti, nonché di quelle nelle zone<br />

agricole previste dall’articolo 17, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei<br />

lavori, <strong>il</strong> contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione,<br />

determinata con riferimento al momento <strong>del</strong>l’intervenuta variazione.<br />

Sezione III - Procedimento<br />

Art. 20 (R) - Procedimento per <strong>il</strong> r<strong>il</strong>ascio <strong>del</strong> permesso di costruire<br />

(articolo così sostituito dall'articolo 5, comma 2, lettera a), legge n. 106 <strong>del</strong> 2011)<br />

1. La domanda per <strong>il</strong> r<strong>il</strong>ascio <strong>del</strong> permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi<br />

<strong>del</strong>l'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente <strong>il</strong> titolo di<br />

legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento ed<strong>il</strong>izio, e quando ne ricorrano i<br />

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presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione<br />

<strong>del</strong> progettista ab<strong>il</strong>itato che asseveri la conformità <strong>del</strong> <strong>progetto</strong> agli strumenti urbanistici approvati ed<br />

adottati, ai regolamenti ed<strong>il</strong>izi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina<br />

<strong>del</strong>l'attività' ed<strong>il</strong>izia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel<br />

caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme<br />

relative all'efficienza energetica.<br />

2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente <strong>il</strong> nominativo <strong>del</strong> responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong><br />

procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 <strong>del</strong>la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.<br />

L'esame <strong>del</strong>le domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.<br />

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione <strong>del</strong>la domanda, <strong>il</strong> responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong> procedimento cura<br />

l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi <strong>del</strong>lo sportello unico, secondo quanto previsto all'articolo 5, commi 3 e 4,<br />

i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari, sempre che gli stessi non siano già stati<br />

allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformità <strong>del</strong> <strong>progetto</strong> alla normativa vigente, formula<br />

una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica<br />

<strong>del</strong>l'intervento richiesto.<br />

4. Il responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong> procedimento, qualora ritenga che ai fini <strong>del</strong> r<strong>il</strong>ascio <strong>del</strong> permesso di costruire sia<br />

necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al <strong>progetto</strong> originario, può, nello stesso termine di<br />

cui al comma 3, richiedere tali modifiche, <strong>il</strong>lustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di<br />

modifica entro <strong>il</strong> termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei<br />

successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, <strong>il</strong> decorso <strong>del</strong><br />

termine di cui al comma 3.<br />

5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong> procedimento, entro<br />

trenta giorni dalla presentazione <strong>del</strong>la domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che<br />

integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponib<strong>il</strong>ità<br />

<strong>del</strong>l'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, <strong>il</strong> termine ricomincia a<br />

decorrere dalla data di ricezione <strong>del</strong>la documentazione integrativa.<br />

6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal<br />

dirigente o dal responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong>l'ufficio, entro <strong>il</strong> termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3,<br />

ovvero dall'esito <strong>del</strong>la conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al primo periodo<br />

<strong>del</strong> presente comma è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora <strong>il</strong> dirigente o <strong>il</strong><br />

responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong> procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento <strong>del</strong>la<br />

domanda, ai sensi <strong>del</strong>l'articolo 10-bis <strong>del</strong>la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.<br />

Dell'avvenuto r<strong>il</strong>ascio <strong>del</strong> permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo<br />

pretorio. Gli estremi <strong>del</strong> permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso <strong>il</strong> cantiere, secondo le<br />

modalità stab<strong>il</strong>ite dal regolamento ed<strong>il</strong>izio.<br />

7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i<br />

progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione <strong>del</strong> responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong> procedimento.<br />

8. Decorso inut<strong>il</strong>mente <strong>il</strong> termine per l'adozione <strong>del</strong> provvedimento conclusivo, ove <strong>il</strong> dirigente o <strong>il</strong><br />

responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong>l'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si<br />

intende formato <strong>il</strong> s<strong>il</strong>enzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o<br />

culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10.<br />

9. Qualora l'immob<strong>il</strong>e oggetto <strong>del</strong>l'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via<br />

di <strong>del</strong>ega, alla stessa amministrazione comunale, <strong>il</strong> termine di cui al comma 6 decorre dal r<strong>il</strong>ascio <strong>del</strong> relativo<br />

atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso <strong>il</strong> termine per l'adozione <strong>del</strong> provvedimento<br />

conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato <strong>il</strong> s<strong>il</strong>enzio-rifiuto.<br />

10. Qualora l'immob<strong>il</strong>e oggetto <strong>del</strong>l'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete<br />

all'amministrazione comunale, ove <strong>il</strong> parere favorevole <strong>del</strong> soggetto preposto alla tutela non sia prodotto<br />

dall'interessato, <strong>il</strong> competente ufficio comunale acquisisce <strong>il</strong> relativo assenso nell'ambito <strong>del</strong>la conferenza di<br />

servizi di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al comma 6 decorre dall'esito <strong>del</strong>la conferenza. In caso<br />

di esito non favorevole, decorso <strong>il</strong> termine per l'adozione <strong>del</strong> provvedimento conclusivo, sulla domanda di<br />

permesso di costruire si intende formato <strong>il</strong> s<strong>il</strong>enzio-rifiuto.<br />

11. Il termine per <strong>il</strong> r<strong>il</strong>ascio <strong>del</strong> permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di<br />

settantacinque giorni dalla data di presentazione <strong>del</strong>la domanda.<br />

12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in relazione agli adempimenti di competenza<br />

<strong>del</strong>le amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che<br />

prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedimentali.<br />

13. Ove <strong>il</strong> fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di<br />

cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo<br />

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comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, <strong>il</strong> responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong> procedimento informa <strong>il</strong><br />

competente ordine professionale per l'irrogazione <strong>del</strong>le sanzioni disciplinari.<br />

Art. 21 (R) - Intervento sostitutivo regionale<br />

(articolo così sostituito dall'articolo 5, comma 2, lettera a), legge n. 106 <strong>del</strong> 2011)<br />

1. Le regioni, con proprie leggi, determinano forme e modalità per l’eventuale esercizio <strong>del</strong> potere sostitutivo<br />

nei confronti <strong>del</strong>l’ufficio <strong>del</strong>l’amministrazione comunale competente per <strong>il</strong> r<strong>il</strong>ascio <strong>del</strong> permesso di costruire.<br />

Capo III - Denuncia di inizio attività<br />

Art. 22 (L) - Interventi subordinati a denuncia di inizio attività<br />

(articolo così sostituito dal d.lgs. n. 301 <strong>del</strong> 2002)<br />

1. Sono realizzab<strong>il</strong>i mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducib<strong>il</strong>i all'elenco di cui<br />

all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti<br />

ed<strong>il</strong>izi e <strong>del</strong>la disciplina urbanistico-ed<strong>il</strong>izia vigente.<br />

2. Sono, altresì, realizzab<strong>il</strong>i mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non<br />

incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria<br />

ed<strong>il</strong>izia, non alterano la sagoma <strong>del</strong>l'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di<br />

costruire. Ai fini <strong>del</strong>l'attività di vig<strong>il</strong>anza urbanistica ed ed<strong>il</strong>izia, nonché ai fini <strong>del</strong> r<strong>il</strong>ascio <strong>del</strong> certificato di<br />

agib<strong>il</strong>ità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante <strong>del</strong> procedimento relativo al permesso di<br />

costruzione <strong>del</strong>l'intervento principale e possono essere presentate prima <strong>del</strong>la dichiarazione di ultimazione<br />

dei lavori.<br />

3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività:<br />

a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);<br />

b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani<br />

attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che<br />

contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia<br />

stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o<br />

di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore<br />

<strong>del</strong>la legge 21 dicembre 2001, n. 443, <strong>il</strong> relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla<br />

richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché <strong>il</strong> <strong>progetto</strong> di costruzione<br />

venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi<br />

con le caratteristiche sopra menzionate;<br />

c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali<br />

recanti precise disposizioni plano-volumetriche.<br />

4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo <strong>del</strong>le disposizioni<br />

di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all'articolo 44.<br />

5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi <strong>del</strong>l'articolo 16. Le<br />

regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio attività, diversi da quelli<br />

di cui al comma 3, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa<br />

determinazione.<br />

6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immob<strong>il</strong>i sottoposti a tutela storicoartistica<br />

o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo r<strong>il</strong>ascio <strong>del</strong> parere o <strong>del</strong>l'autorizzazione<br />

richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito <strong>del</strong>le norme di tutela rientrano, in particolare, le<br />

disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora decreto legislativo n. 42 <strong>del</strong> 2004 -<br />

n.d.r.).<br />

7. È comunque salva la facoltà <strong>del</strong>l'interessato di chiedere <strong>il</strong> r<strong>il</strong>ascio di permesso di costruire per la<br />

realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo <strong>del</strong> pagamento <strong>del</strong> contributo di<br />

costruzione di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo <strong>del</strong> comma 5. In questo caso la<br />

violazione <strong>del</strong>la disciplina urbanistico-ed<strong>il</strong>izia non comporta l'applicazione <strong>del</strong>le sanzioni di cui all'articolo<br />

44 ed è soggetta all'applicazione <strong>del</strong>le sanzioni di cui all'articolo 37.<br />

Art. 23 (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7) - Disciplina <strong>del</strong>la denuncia di inizio attività<br />

(articolo così sostituito dal d.lgs. n. 301 <strong>del</strong> 2002)<br />

1. Il proprietario <strong>del</strong>l'immob<strong>il</strong>e o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta<br />

giorni prima <strong>del</strong>l'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una<br />

dettagliata relazione a firma di un progettista ab<strong>il</strong>itato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la<br />

conformità <strong>del</strong>le opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati<br />

ed ai regolamenti ed<strong>il</strong>izi vigenti, nonché <strong>il</strong> rispetto <strong>del</strong>le norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.<br />

2. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione <strong>del</strong>l'impresa cui si intende affidare i lavori ed è<br />

sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione <strong>del</strong>la parte non ultimata<br />

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<strong>del</strong>l'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello<br />

unico la data di ultimazione dei lavori.<br />

3. Qualora l'immob<strong>il</strong>e oggetto <strong>del</strong>l'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via<br />

di <strong>del</strong>ega, alla stessa amministrazione comunale, <strong>il</strong> termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal<br />

r<strong>il</strong>ascio <strong>del</strong> relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.<br />

4. Qualora l'immob<strong>il</strong>e oggetto <strong>del</strong>l'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete<br />

all'amministrazione comunale, ove <strong>il</strong> parere favorevole <strong>del</strong> soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla<br />

denuncia, <strong>il</strong> competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,<br />

14-ter, 14-quater, <strong>del</strong>la legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre<br />

dall'esito <strong>del</strong>la conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.<br />

5. La sussistenza <strong>del</strong> titolo è provata con la copia <strong>del</strong>la denuncia di inizio attività da cui risulti la data di<br />

ricevimento <strong>del</strong>la denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo <strong>del</strong> <strong>progetto</strong>, l'attestazione <strong>del</strong><br />

professionista ab<strong>il</strong>itato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.<br />

6. Il dirigente o <strong>il</strong> responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong> competente ufficio comunale, ove entro <strong>il</strong> termine indicato al comma 1 sia<br />

riscontrata l'assenza di una o più <strong>del</strong>le condizioni stab<strong>il</strong>ite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non<br />

effettuare <strong>il</strong> previsto intervento e, in caso di falsa attestazione <strong>del</strong> professionista ab<strong>il</strong>itato, informa l'autorità<br />

giudiziaria e <strong>il</strong> consiglio <strong>del</strong>l'ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia<br />

di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa<br />

urbanistica ed ed<strong>il</strong>izia.<br />

7. Ultimato l'intervento, <strong>il</strong> progettista o un tecnico ab<strong>il</strong>itato r<strong>il</strong>ascia un certificato di collaudo finale, che va<br />

presentato allo sportello unico, con <strong>il</strong> quale si attesta la conformità <strong>del</strong>l'opera al <strong>progetto</strong> presentato con la<br />

denuncia di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta <strong>del</strong>l'avvenuta presentazione <strong>del</strong>la variazione<br />

catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato<br />

modificazioni <strong>del</strong> classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37,<br />

comma 5.<br />

(comma così modificato dall'articolo 1, comma 558, legge n. 311 <strong>del</strong> 2004)<br />

TITOLO III - Agib<strong>il</strong>ità degli edifici<br />

Capo I - Certificato di agib<strong>il</strong>ità<br />

Art. 24 (L) - Certificato di agib<strong>il</strong>ità<br />

1. Il certificato di agib<strong>il</strong>ità attesta la sussistenza <strong>del</strong>le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio<br />

energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa<br />

vigente.<br />

2. Il certificato di agib<strong>il</strong>ità viene r<strong>il</strong>asciato dal dirigente o dal responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong> competente ufficio comunale<br />

con riferimento ai seguenti interventi:<br />

a) nuove costruzioni;<br />

b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;<br />

c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.<br />

3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, <strong>il</strong> soggetto titolare <strong>del</strong> permesso di costruire o <strong>il</strong><br />

soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a<br />

chiedere <strong>il</strong> r<strong>il</strong>ascio <strong>del</strong> certificato di agib<strong>il</strong>ità. La mancata presentazione <strong>del</strong>la domanda comporta<br />

l’applicazione <strong>del</strong>la sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.<br />

4. Alla domanda per <strong>il</strong> r<strong>il</strong>ascio <strong>del</strong> certificato di agib<strong>il</strong>ità deve essere allegata copia <strong>del</strong>la dichiarazione<br />

presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni <strong>del</strong>l'articolo 6 <strong>del</strong> regio decretolegge<br />

13 apr<strong>il</strong>e 1939, n. 652 e successive modificazioni e integrazioni.<br />

Art. 25 (R) - Procedimento di r<strong>il</strong>ascio <strong>del</strong> certificato di agib<strong>il</strong>ità<br />

1. Entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura <strong>del</strong>l’intervento, <strong>il</strong> soggetto di cui all’articolo 24,<br />

comma 3, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di r<strong>il</strong>ascio <strong>del</strong> certificato di agib<strong>il</strong>ità,<br />

corredata <strong>del</strong>la seguente documentazione:<br />

a) richiesta di accatastamento <strong>del</strong>l’edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente <strong>il</strong> certificato di agib<strong>il</strong>ità, che lo<br />

sportello unico provvede a trasmettere al catasto;<br />

b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente <strong>il</strong> certificato di agib<strong>il</strong>ità di conformità <strong>del</strong>l’opera rispetto<br />

al <strong>progetto</strong> approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e <strong>del</strong>la salubrità degli ambienti;<br />

c) dichiarazione <strong>del</strong>l’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti<br />

ad uso civ<strong>il</strong>e alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché all’articolo 1 <strong>del</strong>la legge 9 gennaio 1991, n.<br />

10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli<br />

impianti prevista dagli articoli 111 e 126 <strong>del</strong> presente testo unico.<br />

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2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione <strong>del</strong>la domanda di cui al<br />

comma 1, <strong>il</strong> nominativo <strong>del</strong> responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong> procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 <strong>del</strong>la legge 7 agosto<br />

1990, n. 241.<br />

3. Entro trenta giorni dalla ricezione <strong>del</strong>la domanda di cui al comma 1, <strong>il</strong> dirigente o <strong>il</strong> responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong><br />

competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione <strong>del</strong>l’edificio, r<strong>il</strong>ascia <strong>il</strong> certificato di agib<strong>il</strong>ità<br />

verificata la seguente documentazione:<br />

a) certificato di collaudo statico di cui all’articolo 67;<br />

b) certificato <strong>del</strong> competente ufficio tecnico <strong>del</strong>la regione, di cui all’articolo 62, attestante la conformità <strong>del</strong>le<br />

opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV <strong>del</strong>la parte II;<br />

c) la documentazione indicata al comma 1;<br />

d) dichiarazione di conformità <strong>del</strong>le opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessib<strong>il</strong>ità e<br />

superamento <strong>del</strong>le barriere architettoniche di cui all’articolo 77, nonché all’articolo 82.<br />

4. Trascorso inut<strong>il</strong>mente <strong>il</strong> termine di cui al comma 3, l’agib<strong>il</strong>ità si intende attestata nel caso sia stato<br />

r<strong>il</strong>asciato <strong>il</strong> parere <strong>del</strong>l’ASL di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, <strong>il</strong> termine<br />

per la formazione <strong>del</strong> s<strong>il</strong>enzio assenso è di sessanta giorni.<br />

5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong> procedimento, entro<br />

quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già<br />

nella disponib<strong>il</strong>ità <strong>del</strong>l’amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, <strong>il</strong><br />

termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione <strong>del</strong>la documentazione integrativa.<br />

Art. 26 (L) - Dichiarazione di inagib<strong>il</strong>ità<br />

1. Il r<strong>il</strong>ascio <strong>del</strong> certificato di agib<strong>il</strong>ità non impedisce l’esercizio <strong>del</strong> potere di dichiarazione di inagib<strong>il</strong>ità di un<br />

edificio o di parte di esso ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 222 <strong>del</strong> regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.<br />

TITOLO IV - Vig<strong>il</strong>anza sull’attività urbanistico-ed<strong>il</strong>izia, responsab<strong>il</strong>ità e sanzioni<br />

Capo I - Vig<strong>il</strong>anza sull’attività urbanistico-ed<strong>il</strong>izia e responsab<strong>il</strong>ità<br />

Art. 27 (L) - Vig<strong>il</strong>anza sull’attività urbanistico-ed<strong>il</strong>izia<br />

1. Il dirigente o <strong>il</strong> responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong> competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stab<strong>il</strong>ite<br />

dallo statuto o dai regolamenti <strong>del</strong>l'ente, la vig<strong>il</strong>anza sull'attività urbanistico-ed<strong>il</strong>izia nel territorio comunale<br />

per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti<br />

urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli ab<strong>il</strong>itativi.<br />

2. Il dirigente o <strong>il</strong> responsab<strong>il</strong>e, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree<br />

assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di<br />

inedificab<strong>il</strong>ità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di ed<strong>il</strong>izia residenziale pubblica di cui<br />

alla legge 18 apr<strong>il</strong>e 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di<br />

difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici provvede alla demolizione e<br />

al ripristino <strong>del</strong>lo stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre<br />

1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché <strong>del</strong>le aree di<br />

cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora decreto legislativo n. 42 <strong>del</strong> 2004 - n.d.r.). <strong>il</strong> dirigente<br />

provvede alla demolizione ed al ripristino <strong>del</strong>lo stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni<br />

competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini <strong>del</strong>la demolizione, anche di propria iniziativa.<br />

Per le opere abusivamente realizzate su immob<strong>il</strong>i dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi<br />

forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 <strong>del</strong> decreto<br />

legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora articoli 13 e 14 <strong>del</strong> decreto legislativo n. 42 <strong>del</strong> 2004 - n.d.r.)o su<br />

beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immob<strong>il</strong>i soggetti a vincolo o<br />

di inedificab<strong>il</strong>ità assoluta in applicazione <strong>del</strong>le disposizioni <strong>del</strong> Titolo II <strong>del</strong> decreto legislativo 29 ottobre<br />

1999, n. 490 (ora Parte Terza <strong>del</strong> decreto legislativo n. 42 <strong>del</strong> 2004 - n.d.r.), <strong>il</strong> Soprintendente, su richiesta<br />

<strong>del</strong>la regione, <strong>del</strong> comune o <strong>del</strong>le altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso <strong>il</strong> termine di 180 giorni<br />

dall'accertamento <strong>del</strong>l'<strong>il</strong>lecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi <strong>del</strong>le modalità operative di cui ai<br />

commi 55 e 56 <strong>del</strong>l'articolo 2 <strong>del</strong>la legge 23 dicembre 1996, n. 662.<br />

(comma così modificato dall'articolo 32, commi 44, 45 e 46, legge n. 326 <strong>del</strong> 2003)<br />

3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici<br />

comunali d’ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza <strong>del</strong>le norme, prescrizioni e modalità di cui al<br />

comma 1, <strong>il</strong> dirigente o <strong>il</strong> responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong>l’ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto<br />

fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro<br />

quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Entro i successivi quindici giorni dalla notifica <strong>il</strong><br />

dirigente o <strong>il</strong> responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong>l'ufficio, su ordinanza <strong>del</strong> sindaco, può procedere al sequestro <strong>del</strong> cantiere.<br />

(comma così modificato dall'articolo 2, comma 348, legge n. 244 <strong>del</strong> 2007)<br />

4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito<br />

<strong>il</strong> permesso di costruire, ovvero non sia apposto <strong>il</strong> prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta<br />

49


violazione urbanistico-ed<strong>il</strong>izia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente<br />

organo regionale e al dirigente <strong>del</strong> competente ufficio comunale, <strong>il</strong> quale verifica entro trenta giorni la<br />

regolarità <strong>del</strong>le opere e dispone gli atti conseguenti.<br />

Art. 28 (L) - Vig<strong>il</strong>anza su opere di amministrazioni statali<br />

1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 27, <strong>il</strong><br />

responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong> competente ufficio comunale informa immediatamente la regione e <strong>il</strong> Ministero <strong>del</strong>le<br />

infrastrutture e dei trasporti, al quale compete, d'intesa con <strong>il</strong> presidente <strong>del</strong>la giunta regionale, la adozione<br />

dei provvedimenti previsti dal richiamato articolo 27.<br />

Art. 29 (L) - Responsab<strong>il</strong>ità <strong>del</strong> titolare <strong>del</strong> permesso di costruire, <strong>del</strong> committente, <strong>del</strong><br />

costruttore e <strong>del</strong> direttore dei lavori, nonché anche <strong>del</strong> progettista per le opere subordinate a<br />

denuncia di inizio attività<br />

1. Il titolare <strong>del</strong> permesso di costruire, <strong>il</strong> committente e <strong>il</strong> costruttore sono responsab<strong>il</strong>i, ai fini e per gli effetti<br />

<strong>del</strong>le norme contenute nel presente capo, <strong>del</strong>la conformità <strong>del</strong>le opere alla normativa urbanistica, alle<br />

previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle <strong>del</strong> permesso e alle modalità esecutive<br />

stab<strong>il</strong>ite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento <strong>del</strong>le sanzioni pecuniarie e solidalmente alle<br />

spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione <strong>del</strong>le opere abusivamente realizzate, salvo che<br />

dimostrino di non essere responsab<strong>il</strong>i <strong>del</strong>l'abuso.<br />

2. Il direttore dei lavori non è responsab<strong>il</strong>e qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione <strong>del</strong>le<br />

prescrizioni <strong>del</strong> permesso di costruire, con esclusione <strong>del</strong>le varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o<br />

responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong> competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione <strong>del</strong>la violazione<br />

stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, <strong>il</strong> direttore dei<br />

lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso<br />

contrario <strong>il</strong> dirigente segnala al consiglio <strong>del</strong>l'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è<br />

incorso <strong>il</strong> direttore dei lavori, che è passib<strong>il</strong>e di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.<br />

3. Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività, <strong>il</strong> progettista assume la qualità di<br />

persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359e 481 <strong>del</strong> codice penale. In caso<br />

di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne dà<br />

comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione <strong>del</strong>le sanzioni disciplinari.<br />

Capo II - Sanzioni<br />

Art. 30 (L) - Lottizzazione abusiva<br />

1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino<br />

trasformazione urbanistica od ed<strong>il</strong>izia dei terreni stessi in violazione <strong>del</strong>le prescrizioni degli strumenti<br />

urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stab<strong>il</strong>ite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta<br />

autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso <strong>il</strong> frazionamento e la<br />

vendita, o atti equivalenti, <strong>del</strong> terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione<br />

alla natura <strong>del</strong> terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, <strong>il</strong> numero, l'ubicazione o la<br />

eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino<br />

in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.<br />

2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o<br />

scioglimento <strong>del</strong>la comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né<br />

trascritti nei pubblici registri immob<strong>il</strong>iari ove agli atti stessi non sia allegato <strong>il</strong> certificato di destinazione<br />

urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al<br />

presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo<br />

catasto ed<strong>il</strong>izio urbano, purché la superficie complessiva <strong>del</strong>l'area di pertinenza medesima sia inferiore a<br />

5.000 metri quadrati.<br />

3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere r<strong>il</strong>asciato dal dirigente o responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong> competente<br />

ufficio comunale entro <strong>il</strong> termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione <strong>del</strong>la relativa domanda. Esso<br />

conserva validità per un anno dalla data di r<strong>il</strong>ascio se, per dichiarazione <strong>del</strong>l'alienante o di uno dei<br />

condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.<br />

4. In caso di mancato r<strong>il</strong>ascio <strong>del</strong> suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una<br />

dichiarazione <strong>del</strong>l'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta presentazione <strong>del</strong>la domanda,<br />

nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero<br />

l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte <strong>del</strong>lo strumento urbanistico generale approvato, di<br />

strumenti attuativi.<br />

4-bis. Gli atti di cui al comma 2, ai quali non siano stati allegati certificati di destinazione urbanistica, o che<br />

non contengano la dichiarazione di cui al comma 3, possono essere confermati o integrati anche da una sola<br />

<strong>del</strong>le parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia allegato un certificato<br />

contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al giorno in cui è stato stipulato l’atto<br />

50


da confermare o contenente la dichiarazione omessa.<br />

(comma aggiunto dall’articolo 12, comma 4, legge n. 246 <strong>del</strong> 2005)<br />

5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'agenzia <strong>del</strong> territorio se non è<br />

allegata copia <strong>del</strong> tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che <strong>il</strong> tipo medesimo è stato<br />

depositato presso <strong>il</strong> comune.<br />

6. (abrogato dall'articolo 1, comma 1, <strong>del</strong> d.P.R. n. 304 <strong>del</strong> 2005)<br />

7. Nel caso in cui <strong>il</strong> dirigente o <strong>il</strong> responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong> competente ufficio comunale accerti l'effettuazione di<br />

lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai<br />

proprietari <strong>del</strong>le aree ed agli altri soggetti indicati nel comma 1 <strong>del</strong>l'articolo 29, ne dispone la sospensione. Il<br />

provvedimento comporta l'immediata interruzione <strong>del</strong>le opere in corso ed <strong>il</strong> divieto di disporre dei suoli e<br />

<strong>del</strong>le opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immob<strong>il</strong>iari.<br />

8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca <strong>del</strong> provvedimento di cui al comma 7, le aree<br />

lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponib<strong>il</strong>e <strong>del</strong> comune <strong>il</strong> cui dirigente o responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong><br />

competente ufficio deve provvedere alla demolizione <strong>del</strong>le opere. In caso di inerzia si applicano le<br />

disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 31, comma 8.<br />

9. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso <strong>il</strong> provvedimento previsto dal<br />

comma 7, sono nulli e non possono essere stipulati, né in forma pubblica né in forma privata, dopo la<br />

trascrizione di cui allo stesso comma e prima <strong>del</strong>la sua eventuale cancellazione o <strong>del</strong>la sopravvenuta<br />

inefficacia <strong>del</strong> provvedimento <strong>del</strong> dirigente o <strong>del</strong> responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong> competente ufficio comunale.<br />

10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti<br />

uffici <strong>del</strong> catasto dopo <strong>il</strong> 17 marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni<br />

fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di<br />

diritti reali di garanzia e di servitù.<br />

Art. 31 (L) - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con<br />

variazioni essenziali<br />

1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la<br />

realizzazione di un organismo ed<strong>il</strong>izio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche,<br />

planovolumetriche o di ut<strong>il</strong>izzazione da quello oggetto <strong>del</strong> permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi<br />

ed<strong>il</strong>izi oltre i limiti indicati nel <strong>progetto</strong> e tali da costituire un organismo ed<strong>il</strong>izio o parte di esso con specifica<br />

r<strong>il</strong>evanza ed autonomamente ut<strong>il</strong>izzab<strong>il</strong>e.<br />

2. Il dirigente o <strong>il</strong> responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong> competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in<br />

assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai<br />

sensi <strong>del</strong>l’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong>l’abuso la rimozione o la demolizione,<br />

indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi <strong>del</strong> comma 3.<br />

3. Se <strong>il</strong> responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong>l'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino <strong>del</strong>lo stato dei luoghi nel termine<br />

di novanta giorni dall'ingiunzione, <strong>il</strong> bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti<br />

prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto<br />

gratuitamente al patrimonio <strong>del</strong> comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte<br />

la complessiva superficie ut<strong>il</strong>e abusivamente costruita.<br />

4. L'accertamento <strong>del</strong>l'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa<br />

notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri<br />

immob<strong>il</strong>iari, che deve essere eseguita gratuitamente.<br />

5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza <strong>del</strong> dirigente o <strong>del</strong> responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong> competente ufficio<br />

comunale a spese dei responsab<strong>il</strong>i <strong>del</strong>l'abuso, salvo che con <strong>del</strong>iberazione cons<strong>il</strong>iare non si dichiari l'esistenza<br />

di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con r<strong>il</strong>evanti interessi urbanistici o<br />

ambientali.<br />

6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di<br />

inedificab<strong>il</strong>ità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di<br />

diritto a favore <strong>del</strong>le amministrazioni cui compete la vig<strong>il</strong>anza sull'osservanza <strong>del</strong> vincolo. Tali amministrazioni<br />

provvedono alla demolizione <strong>del</strong>le opere abusive ed al ripristino <strong>del</strong>lo stato dei luoghi a spese dei<br />

responsab<strong>il</strong>i <strong>del</strong>l'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore <strong>del</strong> patrimonio<br />

<strong>del</strong> comune. (per la repressione nelle zone protette si veda l'art. 2 legge 9 dicembre 1998, n. 426)<br />

7. Il segretario comunale redige e pubblica mens<strong>il</strong>mente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati<br />

relativi agli immob<strong>il</strong>i e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di<br />

polizia giudiziaria e <strong>del</strong>le relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria<br />

competente, al presidente <strong>del</strong>la giunta regionale e, tramite l’ufficio territoriale <strong>del</strong> governo, al Ministro <strong>del</strong>le<br />

infrastrutture e dei trasporti.<br />

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8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione <strong>del</strong>la inosservanza <strong>del</strong>le<br />

disposizioni di cui al comma 1 <strong>del</strong>l'articolo 27, ovvero protrattasi oltre <strong>il</strong> termine stab<strong>il</strong>ito dal comma 3 <strong>del</strong><br />

medesimo articolo 27, <strong>il</strong> competente organo regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti<br />

eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini<br />

<strong>del</strong>l'esercizio <strong>del</strong>l'azione penale.<br />

9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, <strong>il</strong> giudice, con la sentenza di condanna per <strong>il</strong> reato di cui<br />

all'articolo 44, ordina la demolizione <strong>del</strong>le opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.<br />

9-bis. Le disposizioni <strong>del</strong> presente articolo si applicano anche agli interventi ed<strong>il</strong>izi di cui all'articolo 22,<br />

comma 3.<br />

(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 <strong>del</strong> 2002)<br />

Art. 32 (L) - Determinazione <strong>del</strong>le variazioni essenziali<br />

1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 <strong>del</strong>l’articolo 31, le regioni stab<strong>il</strong>iscono quali siano le<br />

variazioni essenziali al <strong>progetto</strong> approvato, tenuto conto che l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si<br />

verifica una o più <strong>del</strong>le seguenti condizioni:<br />

a) mutamento <strong>del</strong>la destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto<br />

ministeriale 2 apr<strong>il</strong>e 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 <strong>del</strong> 16 apr<strong>il</strong>e 1968;<br />

b) aumento consistente <strong>del</strong>la cubatura o <strong>del</strong>la superficie di solaio da valutare in relazione al <strong>progetto</strong><br />

approvato;<br />

c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-ed<strong>il</strong>izi <strong>del</strong> <strong>progetto</strong> approvato ovvero <strong>del</strong>la localizzazione<br />

<strong>del</strong>l'edificio sull'area di pertinenza;<br />

d) mutamento <strong>del</strong>le caratteristiche <strong>del</strong>l'intervento ed<strong>il</strong>izio assentito;<br />

e) violazione <strong>del</strong>le norme vigenti in materia di ed<strong>il</strong>izia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.<br />

2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità <strong>del</strong>le cubature<br />

accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna <strong>del</strong>le singole unità abitative.<br />

3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immob<strong>il</strong>i sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico,<br />

archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immob<strong>il</strong>i ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e<br />

regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44.<br />

Tutti gli altri interventi sui medesimi immob<strong>il</strong>i sono considerati variazioni essenziali.<br />

Art. 33 (L) - Interventi di ristrutturazione ed<strong>il</strong>izia in assenza di permesso di costruire o in totale<br />

difformità<br />

1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione ed<strong>il</strong>izia di cui all’articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di<br />

permesso o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle<br />

prescrizioni degli strumenti urbanistico-ed<strong>il</strong>izi entro <strong>il</strong> congruo termine stab<strong>il</strong>ito dal dirigente o <strong>del</strong><br />

responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong> competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso <strong>il</strong> quale l'ordinanza stessa è<br />

eseguita a cura <strong>del</strong> comune e a spese dei responsab<strong>il</strong>i <strong>del</strong>l'abuso.<br />

2. Qualora, sulla base di motivato accertamento <strong>del</strong>l'ufficio tecnico comunale, <strong>il</strong> ripristino <strong>del</strong>lo stato dei<br />

luoghi non sia possib<strong>il</strong>e, <strong>il</strong> dirigente o <strong>il</strong> responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong>l’ufficio irroga una sanzione pecunaria pari al doppio<br />

<strong>del</strong>l'aumento di valore <strong>del</strong>l'immob<strong>il</strong>e, conseguente alla realizzazione <strong>del</strong>le opere, determinato, con riferimento<br />

alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 e con<br />

riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di<br />

esecuzione <strong>del</strong>l'abuso, sulla base <strong>del</strong>l'indice ISTAT <strong>del</strong> costo di costruzione, con la esclusione, per i comuni<br />

non tenuti all'applicazione <strong>del</strong>la legge medesima, <strong>del</strong> parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione<br />

alla categoria A/1 <strong>del</strong>le categorie non comprese nell'articolo 16 <strong>del</strong>la medesima legge. Per gli edifici adibiti ad<br />

uso diverso da quello di abitazione la sanzione è pari al doppio <strong>del</strong>l'aumento <strong>del</strong> valore venale <strong>del</strong>l'immob<strong>il</strong>e,<br />

determinato a cura <strong>del</strong>l'agenzia <strong>del</strong> territorio.<br />

3. Qualora le opere siano state eseguite su immob<strong>il</strong>i vincolati ai sensi <strong>del</strong> decreto legislativo 29 ottobre 1999,<br />

n. 490 (ora decreto legislativo n. 42 <strong>del</strong> 2004 - n.d.r.), l'amministrazione competente a vig<strong>il</strong>are<br />

sull'osservanza <strong>del</strong> vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la<br />

restituzione in pristino a cura e spese <strong>del</strong> responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong>l'abuso, indicando criteri e modalità diretti a<br />

ricostituire l'originario organismo ed<strong>il</strong>izio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 5.164 euro.<br />

4. Qualora le opere siano state eseguite su immob<strong>il</strong>i, anche non vincolati, compresi nelle zone omogenee A,<br />

di cui al decreto ministeriale 2 apr<strong>il</strong>e 1968, n. 1444, <strong>il</strong> dirigente o <strong>il</strong> responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong>l’ufficio richiede<br />

all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la<br />

restituzione in pristino o la irrogazione <strong>del</strong>la sanzione pecuniaria di cui al precedente comma. Qualora <strong>il</strong><br />

parere non venga reso entro novanta giorni dalla richiesta <strong>il</strong> dirigente o <strong>il</strong> responsab<strong>il</strong>e provvede<br />

autonomamente.<br />

5. In caso di inerzia, si applicano la disposizione di cui all'articolo 31, comma 8.<br />

6. È comunque dovuto <strong>il</strong> contributo di costruzione di cui agli articoli 16 e 19.<br />

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6-bis. Le disposizioni <strong>del</strong> presente articolo si applicano anche agli interventi di ristrutturazione ed<strong>il</strong>izia di cui<br />

all'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività o in totale difformità dalla stessa.<br />

(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 <strong>del</strong> 2002)<br />

Art. 34 (L) - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire<br />

1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a<br />

cura e spese dei responsab<strong>il</strong>i <strong>del</strong>l'abuso entro <strong>il</strong> termine congruo fissato dalla relativa ordinanza <strong>del</strong> dirigente<br />

o <strong>del</strong> responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong>l’ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura <strong>del</strong> comune e a spese dei<br />

medesimi responsab<strong>il</strong>i <strong>del</strong>l'abuso.<br />

2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio <strong>del</strong>la parte eseguita in conformità, <strong>il</strong> dirigente<br />

o <strong>il</strong> responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong>l’ufficio applica una sanzione pari al doppio <strong>del</strong> costo di produzione, stab<strong>il</strong>ito in base alla<br />

legge 27 luglio 1978, n. 392, <strong>del</strong>la parte <strong>del</strong>l'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad<br />

uso residenziale, e pari al doppio <strong>del</strong> valore venale, determinato a cura <strong>del</strong>la agenzia <strong>del</strong> territorio, per le<br />

opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.<br />

2-bis. Le disposizioni <strong>del</strong> presente articolo si applicano anche agli interventi ed<strong>il</strong>izi di cui all'articolo 22,<br />

comma 3, eseguiti in parziale difformità dalla denuncia di inizio attività.<br />

(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 <strong>del</strong> 2002)<br />

2-ter. Ai fini <strong>del</strong>l’applicazione <strong>del</strong> presente articolo, non si ha parziale difformità <strong>del</strong> titolo ab<strong>il</strong>itativo in<br />

presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità<br />

immob<strong>il</strong>iare <strong>il</strong> 2 per cento <strong>del</strong>le misure progettuali.<br />

(comma introdotto dall'articolo 5, comma 2, lettera a), legge n. 106 <strong>del</strong> 2011)<br />

Art. 35 (L) - Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà <strong>del</strong>lo Stato o di enti pubblici<br />

1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 28, di<br />

interventi in assenza di permesso di costruire , ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli<br />

<strong>del</strong> demanio o <strong>del</strong> patrimonio <strong>del</strong>lo Stato o di enti pubblici, <strong>il</strong> dirigente o <strong>il</strong> responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong>l’ufficio, previa<br />

diffida non rinnovab<strong>il</strong>e, ordina al responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong>l'abuso la demolizione ed <strong>il</strong> ripristino <strong>del</strong>lo stato dei luoghi,<br />

dandone comunicazione all'ente proprietario <strong>del</strong> suolo.<br />

2. La demolizione è eseguita a cura <strong>del</strong> comune ed a spese <strong>del</strong> responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong>l'abuso.<br />

3. Resta fermo <strong>il</strong> potere di autotutela <strong>del</strong>lo Stato e degli enti pubblici territoriali, nonché quello di altri enti<br />

pubblici, previsto dalla normativa vigente.<br />

3-bis. Le disposizioni <strong>del</strong> presente articolo si applicano anche agli interventi ed<strong>il</strong>izi di cui all'articolo 22,<br />

comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività, ovvero in totale o parziale difformità dalla stessa.<br />

(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 <strong>del</strong> 2002)<br />

Art. 36 (L) - Accertamento di conformità<br />

1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in<br />

assenza di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o in difformità da essa, fino<br />

alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino<br />

all’irrogazione <strong>del</strong>le sanzioni amministrative, <strong>il</strong> responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong>l’abuso, o l’attuale proprietario <strong>del</strong>l’immob<strong>il</strong>e,<br />

possono ottenere <strong>il</strong> permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed ed<strong>il</strong>izia<br />

vigente sia al momento <strong>del</strong>la realizzazione <strong>del</strong>lo stesso, sia al momento <strong>del</strong>la presentazione <strong>del</strong>la domanda.<br />

(comma così modificato dal d.lgs. n. 301 <strong>del</strong> 2002)<br />

2. Il r<strong>il</strong>ascio <strong>del</strong> permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, <strong>del</strong> contributo di<br />

costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista<br />

dall'articolo 16. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con<br />

riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.<br />

3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria <strong>il</strong> dirigente o <strong>il</strong> responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong> competente ufficio comunale si<br />

pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.<br />

Art. 37 (L) - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e<br />

accertamento di conformità<br />

1. La realizzazione di interventi ed<strong>il</strong>izi di cui all’articolo 22, commi 1 e 2, in assenza <strong>del</strong>la o in difformità dalla<br />

denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio <strong>del</strong>l'aumento <strong>del</strong> valore venale<br />

<strong>del</strong>l'immob<strong>il</strong>e conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516<br />

euro.<br />

(comma così modificato dal d.lgs. n. 301 <strong>del</strong> 2002)<br />

2. Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio attività consistono in interventi di restauro e di<br />

risanamento conservativo, di cui alla lettera c) <strong>del</strong>l’articolo 3, eseguiti su immob<strong>il</strong>i comunque vincolati in base<br />

a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vig<strong>il</strong>are<br />

sull'osservanza <strong>del</strong> vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può<br />

53


ordinare la restituzione in pristino a cura e spese <strong>del</strong> responsab<strong>il</strong>e ed irroga una sanzione pecuniaria da 516<br />

a 10.329 euro.<br />

3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immob<strong>il</strong>i, anche non vincolati, compresi nelle<br />

zone indicate nella lettera A <strong>del</strong>l'articolo 2 <strong>del</strong> decreto ministeriale 2 apr<strong>il</strong>e 1968, <strong>il</strong> dirigente o <strong>il</strong> responsab<strong>il</strong>e<br />

<strong>del</strong>l’ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione<br />

in pristino o la irrogazione <strong>del</strong>la sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se <strong>il</strong> parere non viene reso entro<br />

sessanta giorni dalla richiesta, <strong>il</strong> dirigente o <strong>il</strong> responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong>l’ufficio provvede autonomamente. In tali casi<br />

non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro di cui al comma 2.<br />

4. Ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed ed<strong>il</strong>izia vigente sia al momento<br />

<strong>del</strong>la realizzazione <strong>del</strong>l’intervento, sia al momento <strong>del</strong>la presentazione <strong>del</strong>la domanda, <strong>il</strong> responsab<strong>il</strong>e<br />

<strong>del</strong>l’abuso o <strong>il</strong> proprietario <strong>del</strong>l’immob<strong>il</strong>e possono ottenere la sanatoria <strong>del</strong>l’intervento versando la somma,<br />

non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, stab<strong>il</strong>ita dal responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong> procedimento in<br />

relazione all’aumento di valore <strong>del</strong>l’immob<strong>il</strong>e valutato dall’agenzia <strong>del</strong> territorio.<br />

5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 6, la denuncia di inizio di attività spontaneamente<br />

effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione, comporta <strong>il</strong> pagamento, a titolo di sanzione, <strong>del</strong>la<br />

somma di 516 euro.<br />

6. La mancata denuncia di inizio <strong>del</strong>l'attività non comporta l'applicazione <strong>del</strong>le sanzioni previste dall'articolo<br />

44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all’intervento realizzato, l’applicazione<br />

<strong>del</strong>le sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e <strong>del</strong>l’accertamento di conformità di cui all’articolo 36.<br />

Art. 38 (L) - Interventi eseguiti in base a permesso annullato<br />

1. In caso di annullamento <strong>del</strong> permesso, qualora non sia possib<strong>il</strong>e, in base a motivata valutazione, la<br />

rimozione dei vizi <strong>del</strong>le procedure amministrative o la restituzione in pristino, <strong>il</strong> dirigente o <strong>il</strong> responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong><br />

competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale <strong>del</strong>le opere o loro parti<br />

abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia <strong>del</strong> territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra<br />

quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione <strong>del</strong>l'agenzia è notificata all’interessato dal<br />

dirigente o dal responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong>l’ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.<br />

2. L'integrale corresponsione <strong>del</strong>la sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti <strong>del</strong> permesso di<br />

costruire in sanatoria di cui all'articolo 36.<br />

2-bis. Le disposizioni <strong>del</strong> presente articolo si applicano anche agli interventi ed<strong>il</strong>izi di cui all'articolo 22,<br />

comma 3, in caso di accertamento <strong>del</strong>l'inesistenza dei presupposti per la formazione <strong>del</strong> titolo.<br />

(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 <strong>del</strong> 2002)<br />

Art. 39 (L) - Annullamento <strong>del</strong> permesso di costruire da parte <strong>del</strong>la regione<br />

1. Entro dieci anni dalla loro adozione le <strong>del</strong>iberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano interventi<br />

non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti ed<strong>il</strong>izi o comunque in contrasto con<br />

la normativa urbanistico-ed<strong>il</strong>izia vigente al momento <strong>del</strong>la loro adozione, possono essere annullati dalla<br />

regione.<br />

2. Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento <strong>del</strong>le violazioni di cui al<br />

comma 1, ed è preceduto dalla contestazione <strong>del</strong>le violazioni stesse al titolare <strong>del</strong> permesso, al proprietario<br />

<strong>del</strong>la costruzione, al progettista, e al comune, con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine<br />

all'uopo prefissato.<br />

3. In pendenza <strong>del</strong>le procedure di annullamento la regione può ordinare la sospensione dei lavori, con<br />

provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice<br />

di procedura civ<strong>il</strong>e, ai soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al comune. L'ordine di sospensione cessa<br />

di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso <strong>il</strong> decreto di annullamento<br />

di cui al comma 1.<br />

4. Entro sei mesi dalla data di adozione <strong>del</strong> provvedimento di annullamento, va adottato <strong>il</strong> provvedimento di<br />

demolizione <strong>del</strong>le opere eseguite in base al titolo annullato.<br />

5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante<br />

l'affissione nell'albo pretorio <strong>del</strong> comune dei dati relativi agli immob<strong>il</strong>i e alle opere realizzate.<br />

5-bis. Le disposizioni <strong>del</strong> presente articolo si applicano anche agli interventi ed<strong>il</strong>izi di cui all'articolo 22,<br />

comma 3, non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti ed<strong>il</strong>izi o comunque in<br />

contrasto con la normativa urbanistico-ed<strong>il</strong>izia vigente al momento <strong>del</strong>la scadenza <strong>del</strong> termine di 30 giorni<br />

dalla presentazione <strong>del</strong>la denuncia di inizio attività.<br />

(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 <strong>del</strong> 2002)<br />

Art. 40 (L) - Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte <strong>del</strong>la regione<br />

1. In caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in contrasto con questo o con le<br />

prescrizioni degli strumenti urbanistici o <strong>del</strong>la normativa urbanistico-ed<strong>il</strong>izia, qualora <strong>il</strong> comune non abbia<br />

provveduto entro i termini stab<strong>il</strong>iti, la regione può disporre la sospensione o la demolizione <strong>del</strong>le opere<br />

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eseguite. Il provvedimento di demolizione è adottato entro cinque anni dalla dichiarazione di agib<strong>il</strong>ità<br />

<strong>del</strong>l’intervento.<br />

2. Il provvedimento di sospensione o di demolizione è notificato al titolare <strong>del</strong> permesso o, in mancanza di<br />

questo, al committente, al costruttore e al direttore dei lavori. Lo stesso provvedimento è comunicato inoltre<br />

al comune.<br />

3. La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data <strong>del</strong>la notifica entro i quali sono<br />

adottati le misure necessarie per eliminare le ragioni <strong>del</strong>la difformità, ovvero, ove non sia possib<strong>il</strong>e, per la<br />

rimessa in pristino.<br />

4. Con <strong>il</strong> provvedimento che dispone la modifica <strong>del</strong>l’intervento, la rimessa in pristino o la demolizione <strong>del</strong>le<br />

opere è assegnato un termine entro <strong>il</strong> quale <strong>il</strong> responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong>l’abuso è tenuto a procedere, a proprie spese<br />

e senza pregiudizio <strong>del</strong>le sanzioni penali, alla esecuzione <strong>del</strong> provvedimento stesso. Scaduto inut<strong>il</strong>mente tale<br />

termine, la regione dispone l’esecuzione in danno dei lavori.<br />

4-bis. Le disposizioni <strong>del</strong> presente articolo si applicano anche agli interventi ed<strong>il</strong>izi di cui all'articolo 22,<br />

comma 3, realizzati in assenza di denuncia di inizio attività o in contrasto con questa o con le prescrizioni<br />

degli strumenti urbanistici o <strong>del</strong>la normativa urbanistico-ed<strong>il</strong>izia vigente al momento <strong>del</strong>la scadenza <strong>del</strong><br />

termine di 30 giorni dalla presentazione <strong>del</strong>la denuncia di inizio attività.<br />

(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 <strong>del</strong> 2002)<br />

Art. 41 (L) - Demolizione di opere abusive<br />

(sostituito dall'articolo 32, comma 49-ter, legge n. 326 <strong>del</strong> 2003 poi ripristinato in seguito ad annullamento<br />

<strong>del</strong>la modifica ad opera di Corte Cost. sentenza n. 196 <strong>del</strong> 2004)<br />

1. In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura <strong>del</strong> comune, essa è disposta dal dirigente o dal<br />

responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong> competente ufficio comunale su valutazione tecnico-economica approvata dalla giunta<br />

comunale.<br />

2. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese<br />

tecnicamente e finanziariamente idonee.<br />

3. Nel caso di impossib<strong>il</strong>ità di affidamento dei lavori, <strong>il</strong> dirigente o <strong>il</strong> responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong> competente ufficio<br />

comunale ne dà notizia all'ufficio territoriale <strong>del</strong> Governo, <strong>il</strong> quale provvede alla demolizione con i mezzi a<br />

disposizione <strong>del</strong>la pubblica amministrazione, ovvero tramite impresa finanziariamente e tecnicamente idonea<br />

se i lavori non siano eseguib<strong>il</strong>i in gestione diretta.<br />

4. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive è possib<strong>il</strong>e avvalersi, per <strong>il</strong> tramite dei<br />

provveditorati alle opere pubbliche, <strong>del</strong>le strutture tecnico-operative <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong>la difesa, sulla base di<br />

apposita convenzione stipulata d'intesa fra <strong>il</strong> Ministro <strong>del</strong>le infrastrutture e dei trasporti ed <strong>il</strong> Ministro <strong>del</strong>la<br />

difesa.<br />

5. E' in ogni caso ammesso <strong>il</strong> ricorso a procedure negoziate aperte, per l'aggiudicazione di contratti d'appalto<br />

per demolizioni da eseguirsi all'occorrenza.<br />

Art. 42 (L) - Ritardato od omesso versamento <strong>del</strong> contributo di costruzione<br />

1. Le regioni determinano le sanzioni per <strong>il</strong> ritardato o mancato versamento <strong>del</strong> contributo di costruzione in<br />

misura non inferiore a quanto previsto nel presente articolo e non superiore al doppio.<br />

2. Il mancato versamento, nei termini stab<strong>il</strong>iti, <strong>del</strong> contributo di costruzione di cui all’articolo 16 comporta:<br />

a) l'aumento <strong>del</strong> contributo in misura pari al 10 per cento qualora <strong>il</strong> versamento <strong>del</strong> contributo sia effettuato<br />

nei successivi centoventi giorni;<br />

b) l'aumento <strong>del</strong> contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato <strong>il</strong> termine di cui alla lettera a), <strong>il</strong><br />

ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;<br />

c) l'aumento <strong>del</strong> contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato <strong>il</strong> termine di cui alla lettera b), <strong>il</strong><br />

ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.<br />

(misure così modificate dall'articolo 27, comma 17, legge n. 448 <strong>del</strong> 2001)<br />

3. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.<br />

4. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti<br />

<strong>del</strong>le singole rate.<br />

5. Decorso inut<strong>il</strong>mente <strong>il</strong> termine di cui alla lettera c) <strong>del</strong> comma 2, <strong>il</strong> comune provvede alla riscossione<br />

coattiva <strong>del</strong> complessivo credito nei modi previsti dall'articolo 43.<br />

6. In mancanza di leggi regionali che determinino la misura <strong>del</strong>le sanzioni di cui al presente articolo, queste<br />

saranno applicate nelle misure indicate nel comma 2.<br />

Art. 43 (L) - Riscossione<br />

1. I contributi, le sanzioni e le spese di cui ai titoli II e IV <strong>del</strong>la parte I <strong>del</strong> presente testo unico sono accertati<br />

e riscossi secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva <strong>del</strong>le entrate <strong>del</strong>l'ente procedente.<br />

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Art. 44 (L) - Sanzioni penali<br />

(Le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo sono aumentate <strong>del</strong> cento per cento ai sensi <strong>del</strong>l'articolo<br />

32, comma 47, legge n. 326 <strong>del</strong> 2003)<br />

1. Salvo che <strong>il</strong> fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:<br />

a) l'ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza <strong>del</strong>le norme, prescrizioni e modalità esecutive previste<br />

dal presente titolo, in quanto applicab<strong>il</strong>i, nonché dai regolamenti ed<strong>il</strong>izi, dagli strumenti urbanistici e dal<br />

permesso di costruire;<br />

b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale<br />

difformità o assenza <strong>del</strong> permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;<br />

c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni<br />

a scopo ed<strong>il</strong>izio, come previsto dal primo comma <strong>del</strong>l'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di<br />

interventi ed<strong>il</strong>izi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in<br />

variazione essenziale, in totale difformità o in assenza <strong>del</strong> permesso.<br />

2. La sentenza definitiva <strong>del</strong> giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la<br />

confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e <strong>del</strong>le opere abusivamente costruite. Per effetto <strong>del</strong>la confisca i<br />

terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio <strong>del</strong> comune nel cui territorio è avvenuta la<br />

lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immob<strong>il</strong>iari.<br />

2-bis. Le disposizioni <strong>del</strong> presente articolo si applicano anche agli interventi ed<strong>il</strong>izi suscettib<strong>il</strong>i di realizzazione<br />

mediante denuncia di inizio attività ai sensi <strong>del</strong>l'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale<br />

difformità dalla stessa.<br />

(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 <strong>del</strong> 2002)<br />

Art. 45 (L) - Norme relative all'azione penale<br />

1. L'azione penale relativa alle violazioni ed<strong>il</strong>izie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti<br />

amministrativi di sanatoria di cui all’articolo 36.<br />

2. (comma abrogato dall'articolo 4, Allegato 4, <strong>del</strong> d.lgs. n. 104 <strong>del</strong> 2010)<br />

3. Il r<strong>il</strong>ascio in sanatoria <strong>del</strong> permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme<br />

urbanistiche vigenti.<br />

Art. 46 (L) - Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata<br />

dopo <strong>il</strong> 17 marzo 1985<br />

1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione<br />

o scioglimento <strong>del</strong>la comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo<br />

<strong>il</strong> 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione<br />

<strong>del</strong>l'alienante, gli estremi <strong>del</strong> permesso di costruire o <strong>del</strong> permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si<br />

applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù.<br />

(comma così modificato dall'articolo 32, comma 49, legge n. 326 <strong>del</strong> 2002)<br />

2. Nel caso in cui sia prevista, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 38, l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, ma<br />

non <strong>il</strong> r<strong>il</strong>ascio <strong>del</strong> permesso in sanatoria, agli atti di cui al comma 1 deve essere allegata la prova<br />

<strong>del</strong>l'integrale pagamento <strong>del</strong>la sanzione medesima.<br />

3. La sentenza che accerta la nullità degli atti di cui al comma 1 non pregiudica i diritti di garanzia o di<br />

servitù acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione <strong>del</strong>la domanda diretta a<br />

far accertare la nullità degli atti.<br />

4. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza <strong>del</strong> permesso di costruire<br />

al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola <strong>del</strong>le<br />

parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma <strong>del</strong> precedente, che contenga la menzione<br />

omessa.<br />

5. Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immob<strong>il</strong>iari,<br />

individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immob<strong>il</strong>e si trovi nelle condizioni previste per <strong>il</strong> r<strong>il</strong>ascio <strong>del</strong><br />

permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi<br />

giorni dalla notifica <strong>del</strong> decreto emesso dalla autorità giudiziaria.<br />

5-bis. Le disposizioni <strong>del</strong> presente articolo si applicano anche agli interventi ed<strong>il</strong>izi realizzati mediante<br />

denuncia di inizio attività ai sensi <strong>del</strong>l'articolo 22, comma 3, qualora nell'atto non siano indicati gli estremi<br />

<strong>del</strong>la stessa.<br />

(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 <strong>del</strong> 2002)<br />

Art. 47 (L) - Sanzioni a carico dei notai<br />

1. Il ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di atti nulli previsti dagli articoli 46 e 30 e non<br />

convalidab<strong>il</strong>i costituisce violazione <strong>del</strong>l'articolo 28 <strong>del</strong>la legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive<br />

modificazioni, e comporta l'applicazione <strong>del</strong>le sanzioni previste dalla legge medesima.<br />

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2. Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto dall'articolo 30, sono esonerati da responsab<strong>il</strong>ità<br />

inerente al trasferimento o alla divisione dei terreni.<br />

(comma così modificato dall'articolo 1, comma 2, <strong>del</strong> d.P.R. n. 304 <strong>del</strong> 2005)<br />

Art. 48 (L) - Aziende erogatrici di servizi pubblici<br />

1. È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di<br />

opere prive di permesso di costruire, nonché ad opere in assenza di titolo iniziate dopo <strong>il</strong> 30 gennaio 1977 e<br />

per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17 marzo 1985.<br />

2. Il richiedente <strong>il</strong> servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai<br />

sensi e per gli effetti <strong>del</strong>l'articolo 47 <strong>del</strong> d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante <strong>il</strong> Testo unico <strong>del</strong>le<br />

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, indicante gli estremi <strong>del</strong><br />

permesso di costruire, o, per le opere abusive, gli estremi <strong>del</strong> permesso in sanatoria, ovvero copia <strong>del</strong>la<br />

domanda di permesso in sanatoria corredata <strong>del</strong>la prova <strong>del</strong> pagamento <strong>del</strong>le somme dovute a titolo di<br />

oblazione per intero nell'ipotesi <strong>del</strong>l'articolo 36 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi <strong>del</strong>l'articolo 35<br />

<strong>del</strong>la legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo e <strong>il</strong> funzionario<br />

<strong>del</strong>la azienda erogatrice, cui sia imputab<strong>il</strong>e la stipulazione <strong>del</strong> contratto stesso, è soggetto ad una sanzione<br />

pecuniaria da 2.582 a 7.746 euro. Per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo <strong>del</strong>la<br />

documentazione di cui al precedente comma, può essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda<br />

erogante <strong>il</strong> servizio, dalla quale risulti che l'opera già usufruisce di un pubblico servizio.<br />

3. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi <strong>del</strong>la licenza ed<strong>il</strong>izia può<br />

essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio r<strong>il</strong>asciata dal proprietario o altro avente titolo, ai<br />

sensi e per gli effetti <strong>del</strong>l'articolo 47 <strong>del</strong> d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante <strong>il</strong> Testo unico <strong>del</strong>le<br />

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, attestante che l'opera è<br />

stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello<br />

stesso contratto, ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo.<br />

3-bis. Le disposizioni <strong>del</strong> presente articolo si applicano anche agli interventi ed<strong>il</strong>izi suscettib<strong>il</strong>i di realizzazione<br />

mediante denuncia di inizio attività ai sensi <strong>del</strong>l'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza <strong>del</strong>la stessa.<br />

(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 <strong>del</strong> 2002)<br />

3-ter. Al fine di consentire una più penetrante vig<strong>il</strong>anza sull'attività ed<strong>il</strong>izia, è fatto obbligo alle aziende<br />

erogatrici di servizi pubblici ed ai funzionari cui sia imputab<strong>il</strong>e la stipulazione dei relativi contratti di<br />

somministrazione di comunicare al sindaco <strong>del</strong> comune ove è ubicato l'immob<strong>il</strong>e le richieste di allaccio ai<br />

pubblici servizi effettuate per gli immob<strong>il</strong>i, con indicazione <strong>del</strong>la concessione ed<strong>il</strong>izia ovvero <strong>del</strong>la<br />

autorizzazione ovvero degli altri titoli ab<strong>il</strong>itativi, ovvero <strong>del</strong>la istanza di concessione in sanatoria presentata,<br />

corredata dalla prova <strong>del</strong> pagamento per intero <strong>del</strong>le somme dovute a titolo di oblazione. L'inosservanza di<br />

tale obbligo comporta, per ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000 nei<br />

confronti <strong>del</strong>le aziende erogatrici di servizi pubblici, nonché la sanzione pecuniaria da euro 2.582 ad euro<br />

7.746 nei confronti <strong>del</strong> funzionario <strong>del</strong>la azienda erogatrice cui sia imputab<strong>il</strong>e la stipulazione dei contratti.<br />

(comma aggiunto dall'articolo 32 <strong>del</strong>la legge n. 326 <strong>del</strong> 2003)<br />

Capo III - Disposizioni fiscali<br />

Art. 49 (L) - Disposizioni fiscali<br />

1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in<br />

contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano <strong>del</strong>le<br />

agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze <strong>del</strong>lo Stato o di enti<br />

pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che<br />

eccedano per singola unità immob<strong>il</strong>iare <strong>il</strong> due per cento <strong>del</strong>le misure prescritte, ovvero <strong>il</strong> mancato rispetto<br />

<strong>del</strong>le destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale<br />

e nei piani particolareggiati di esecuzione.<br />

2. È fatto obbligo al comune di segnalare all'amministrazione finanziaria, entro tre mesi dall'ultimazione dei<br />

lavori o dalla richiesta <strong>del</strong> certificato di agib<strong>il</strong>ità, ovvero dall'annullamento <strong>del</strong> titolo ed<strong>il</strong>izio, ogni inosservanza<br />

comportante la decadenza di cui al comma precedente.<br />

3. Il diritto <strong>del</strong>l'amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura ordinaria per effetto<br />

<strong>del</strong>la decadenza stab<strong>il</strong>ita dal presente articolo si prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione <strong>del</strong>la<br />

segnalazione <strong>del</strong> comune.<br />

3-ter. Al fine di consentire una più penetrante vig<strong>il</strong>anza sull’attività ed<strong>il</strong>izia, è fatto obbligo alle aziende<br />

erogatrici di servizi pubblici ed ai funzionari cui sia imputab<strong>il</strong>e la stipulazione dei relativi contratti di<br />

somministrazione di comunicare al Sindaco <strong>del</strong> Comune ove è ubicato l’immob<strong>il</strong>e le richieste di allaccio ai<br />

pubblici servizi effettuate per gli immob<strong>il</strong>i, con indicazione <strong>del</strong>la concessione ed<strong>il</strong>izia ovvero <strong>del</strong>la<br />

autorizzazione ovvero degli altri titoli ab<strong>il</strong>itativi, ovvero <strong>del</strong>la istanza di concessione in sanatoria presentata,<br />

corredata dalla prova <strong>del</strong> pagamento per intero <strong>del</strong>le somme dovute a titolo di oblazione. L’inosservanza di<br />

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tale obbligo comporta, per ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000 nei<br />

confronti <strong>del</strong>le aziende erogatrici di servizi pubblici, nonché la sanzione pecuniaria da euro 2.582 ad euro<br />

7.746 nei confronti <strong>del</strong> funzionario <strong>del</strong>la azienda erogatrice cui sia imputab<strong>il</strong>e la stipulazione dei contratti.<br />

(comma introdotto dall'articolo 32, comma 49-quater, decreto-legge n. 269 <strong>del</strong> 2003)<br />

4. In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti <strong>il</strong> committente è responsab<strong>il</strong>e dei danni nei confronti<br />

degli aventi causa.<br />

Art. 50 (L) - Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria<br />

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, le agevolazioni tributarie in materia di tasse ed imposte<br />

indirette sugli affari si applicano agli atti stipulati dopo <strong>il</strong> 17 marzo 1985, qualora ricorrano tutti i requisiti<br />

previsti dalle vigenti disposizioni agevolative ed a condizione che copia conforme <strong>del</strong> provvedimento di<br />

sanatoria venga presentata, contestualmente all'atto da registrare, all'amministrazione cui compete la<br />

registrazione. In mancanza <strong>del</strong> provvedimento definitivo di sanatoria, per conseguire in via provvisoria le<br />

agevolazioni deve essere prodotta, al momento <strong>del</strong>la registrazione <strong>del</strong>l'atto, copia <strong>del</strong>la domanda di<br />

permesso in sanatoria presentata al comune, con la relativa ricevuta r<strong>il</strong>asciata dal comune stesso.<br />

L'interessato, a pena di decadenza dai benefìci, deve presentare al competente ufficio <strong>del</strong>l'amministrazione<br />

finanziaria copia <strong>del</strong> provvedimento definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o, nel caso che<br />

questo non sia intervenuto, a richiesta <strong>del</strong>l'ufficio, dichiarazione <strong>del</strong> comune che attesti che la domanda non<br />

ha ancora ottenuto definizione.<br />

2. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 49, per i fabbricati costruiti senza permesso o in contrasto con<br />

la stesso, ovvero sulla base di permesso successivamente annullato, si applica la esenzione dall'imposta<br />

comunale sugli immob<strong>il</strong>i, qualora ricorrano i requisiti tipologici di inizio e ultimazione <strong>del</strong>le opere in virtù dei<br />

quali sarebbe spettata, per <strong>il</strong> periodo di dieci anni a decorrere dal 17 marzo 1985. L'esenzione si applica a<br />

condizione che l'interessato ne faccia richiesta all'ufficio competente <strong>del</strong> suo domic<strong>il</strong>io fiscale, allegando copia<br />

<strong>del</strong>la domanda indicata nel comma precedente con la relativa ricevuta r<strong>il</strong>asciata dal comune. Alla scadenza di<br />

ogni anno dal giorno <strong>del</strong>la presentazione <strong>del</strong>la domanda suddetta, l'interessato, a pena di decadenza dai<br />

benefici, deve presentare, entro novanta giorni da tale scadenza, all'ufficio competente copia <strong>del</strong><br />

provvedimento definitivo di sanatoria, o in mancanza di questo, una dichiarazione <strong>del</strong> comune, ovvero una<br />

dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.<br />

3. La omessa o tardiva presentazione <strong>del</strong> provvedimento di sanatoria comporta <strong>il</strong> pagamento <strong>del</strong>l'imposta<br />

comunale sugli immob<strong>il</strong>i e <strong>del</strong>le altre imposte dovute nella misura ordinaria, nonché degli interessi di mora<br />

stab<strong>il</strong>iti per i singoli tributi.<br />

4. Il r<strong>il</strong>ascio <strong>del</strong> permesso in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente realizzate, produce<br />

automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la<br />

cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall’articolo 49.<br />

5. In attesa <strong>del</strong> provvedimento definitivo di sanatoria, per <strong>il</strong> conseguimento in via provvisoria degli effetti<br />

previsti dal comma 4, deve essere prodotta da parte <strong>del</strong>l'interessato alle amministrazioni finanziarie<br />

competenti copia autenticata <strong>del</strong>la domanda di permesso in sanatoria, corredata <strong>del</strong>la prova <strong>del</strong> pagamento<br />

<strong>del</strong>le somme dovute fino al momento <strong>del</strong>la presentazione <strong>del</strong>la istanza di cui al presente comma.<br />

6. Non si fa comunque luogo al rimborso <strong>del</strong>l'imposta comunale sugli immob<strong>il</strong>i e <strong>del</strong>le altre imposte<br />

eventualmente già pagate.<br />

Art. 51 (L) - Finanziamenti pubblici e sanatoria<br />

1. La concessione di indennizzi, ai sensi <strong>del</strong>la legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gli<br />

immob<strong>il</strong>i danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi<br />

è altresì esclusa per gli immob<strong>il</strong>i edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia<br />

intervenuta sanatoria.<br />

PARTE II – Normativa tecnica per l’ed<strong>il</strong>izia<br />

Capo I - Disposizioni di carattere generale<br />

Art. 52 (L) - Tipo di strutture e norme tecniche<br />

1. In tutti i comuni <strong>del</strong>la Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in<br />

osservanza <strong>del</strong>le norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti <strong>del</strong> Ministro per le<br />

infrastrutture e i trasporti, sentito <strong>il</strong> Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche <strong>del</strong>la<br />

collaborazione <strong>del</strong> Consiglio nazionale <strong>del</strong>le ricerche. Qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in<br />

zone sismiche esse sono adottate di concerto con <strong>il</strong> Ministro per l'interno. Dette norme definiscono:<br />

a) i criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e<br />

per <strong>il</strong> loro consolidamento;<br />

b) i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione <strong>del</strong> tipo e <strong>del</strong>le modalità costruttive e <strong>del</strong>la<br />

destinazione <strong>del</strong>l'opera, nonché i criteri generali per la verifica di sicurezza <strong>del</strong>le costruzioni;<br />

c) le indagini sui terreni e sulle rocce, la stab<strong>il</strong>ità dei pendii naturali e <strong>del</strong>le scarpate, i criteri generali e le<br />

58


precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo <strong>del</strong>le opere di sostegno <strong>del</strong>le terre e <strong>del</strong>le<br />

opere di fondazione; i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di<br />

opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti,<br />

fognature;<br />

d) la protezione <strong>del</strong>le costruzioni dagli incendi.<br />

2. Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli in muratura o con ossatura portante in cemento<br />

armato normale e precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali, per edifici con quattro o<br />

più piani entro e fuori terra, l'idoneità di tali sistemi deve essere comprovata da una dichiarazione r<strong>il</strong>asciata<br />

dal presidente <strong>del</strong> Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere <strong>del</strong>lo stesso Consiglio.<br />

3. Le norme tecniche di cui al presente articolo e i relativi aggiornamenti entrano in vigore trenta giorni dopo<br />

la pubblicazione dei rispettivi decreti nella Gazzetta Ufficiale <strong>del</strong>la Repubblica Italiana.<br />

Art. 53 (L) - Definizioni<br />

1. Ai fini <strong>del</strong> presente testo unico si considerano:<br />

a) opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in<br />

conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica;<br />

b) opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture in conglomerato<br />

cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura<br />

ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto;<br />

c) opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi<br />

strutturali in acciaio o in altri metalli;<br />

Art. 54 (L) - Sistemi costruttivi<br />

1. Gli edifici possono essere costruiti con:<br />

a) struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti<br />

materiali;<br />

b) struttura a pannelli portanti;<br />

c) struttura in muratura;<br />

d) struttura in legname.<br />

2. Ai fini di questo testo unico si considerano:<br />

a) costruzioni in muratura, quelle nelle quali la muratura ha funzione portante;<br />

b) strutture a pannelli portanti, quelle formate con l'associazione di pannelli verticali prefabbricati (muri), di<br />

altezza pari ad un piano e di larghezza superiore ad un metro, resi solidali a strutture orizzontali (solai)<br />

prefabbricate o costruite in opera;<br />

c) strutture intelaiate, quelle costituite da aste rett<strong>il</strong>inee o curv<strong>il</strong>inee, comunque vincolate fra loro ed<br />

esternamente.<br />

Art. 55 (L) - Edifici in muratura<br />

1. Le costruzioni in muratura devono presentare adeguate caratteristiche di solidarietà fra gli elementi<br />

strutturali che le compongono, e di rigidezza complessiva secondo le indicazioni <strong>del</strong>le norme tecniche di cui<br />

all’articolo 83.<br />

Art. 56 (L) - Edifici con struttura a pannelli portanti<br />

1. Le strutture a pannelli portanti devono essere realizzate in calcestruzzo pieno od alleggerito, semplice,<br />

armato normale o precompresso, presentare giunzioni eseguite in opera con calcestruzzo o malta<br />

cementizia, ed essere irrigidite da controventamenti opportuni, costituiti dagli stessi pannelli verticali<br />

sovrapposti o da lastre in calcestruzzo realizzate in opera; i controventamenti devono essere orientati<br />

almeno secondo due direzioni distinte.<br />

2. Il complesso scatolare costituito dai pannelli deve realizzare un organismo statico capace di assorbire le<br />

azioni sismiche di cui all'articolo 85.<br />

3. La trasmissione <strong>del</strong>le azioni mutue tra i diversi elementi deve essere assicurata da armature metalliche.<br />

4. L'idoneità di tali sistemi costruttivi, anche in funzione <strong>del</strong> grado di sismicità, deve essere comprovata da<br />

una dichiarazione r<strong>il</strong>asciata dal presidente <strong>del</strong> Consiglio superiore dei lavori pubblici, su conforme parere<br />

<strong>del</strong>lo stesso Consiglio.<br />

Art. 57 (L) - Edifici con strutture intelaiate<br />

1. Nelle strutture intelaiate possono essere compresi elementi irrigidenti costituiti da:<br />

a) strutture reticolate in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso;<br />

b) elementi-parete in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso.<br />

2. Gli elementi irrigidenti devono essere opportunamente collegati alle intelaiature <strong>del</strong>la costruzione in modo<br />

che sia assicurata la trasmissione <strong>del</strong>le azioni sismiche agli irrigidimenti stessi.<br />

3. Il complesso resistente deve essere proporzionato in modo da assorbire le azioni sismiche definite dalle<br />

norme tecniche di cui all'articolo 83.<br />

59


4. Le murature di tamponamento <strong>del</strong>le strutture intelaiate devono essere efficacemente collegate alle aste<br />

<strong>del</strong>la struttura stessa secondo le modalità specificate dalle norme tecniche di cui all’articolo 83.<br />

Art. 58 (L) - Produzione in serie in stab<strong>il</strong>imenti di manufatti in conglomerato normale e<br />

precompresso e di manufatti complessi in metallo<br />

1. Le ditte che procedono alla costruzione di manufatti in conglomerato armato normale o precompresso ed<br />

in metallo, fabbricati in serie e che assolvono alle funzioni indicate negli articoli 53, comma 1 e 64, comma 1,<br />

hanno l'obbligo di darne preventiva comunicazione al Servizio Tecnico Centrale <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong>le<br />

infrastrutture e dei trasporti, con apposita relazione nella quale debbono:<br />

a) descrivere ciascun tipo di struttura indicando le possib<strong>il</strong>i applicazioni e fornire i calcoli relativi, con<br />

particolare riguardo a quelli riferentisi a tutto <strong>il</strong> comportamento sotto carico fino a fessurazione e rottura;<br />

b) precisare le caratteristiche dei materiali impiegati sulla scorta di prove eseguite presso uno dei laboratori<br />

di cui all'articolo 59;<br />

c) indicare, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi e i procedimenti seguiti per la esecuzione <strong>del</strong>le<br />

strutture;<br />

d) indicare i risultati <strong>del</strong>le prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all'articolo 59.<br />

2. Tutti gli elementi precompressi debbono essere chiaramente e durevolmente contrassegnati onde si possa<br />

individuare la serie di origine.<br />

3. Per le ditte che costruiscono manufatti complessi in metallo fabbricati in serie, i quali assolvono alle<br />

funzioni indicate negli articoli 53, comma 1 e 64, comma 1, la relazione di cui al comma 1 <strong>del</strong> presente<br />

articolo deve descrivere ciascun tipo di struttura, indicando le possib<strong>il</strong>i applicazioni e fornire i calcoli relativi.<br />

4. Le ditte produttrici di tutti i manufatti di cui ai comma precedenti sono tenute a fornire tutte le prescrizioni<br />

relative alle operazioni di trasporto e di montaggio dei loro manufatti.<br />

5. La responsab<strong>il</strong>ità <strong>del</strong>la rispondenza dei prodotti rimane a carico <strong>del</strong>la ditta produttrice, che è obbligata a<br />

corredare la fornitura con i disegni <strong>del</strong> manufatto e l'indicazione <strong>del</strong>le sue caratteristiche di impiego.<br />

6. Il progettista <strong>del</strong>le strutture è responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong>l'organico inserimento e <strong>del</strong>la previsione di ut<strong>il</strong>izzazione dei<br />

manufatti di cui sopra nel <strong>progetto</strong> <strong>del</strong>le strutture <strong>del</strong>l'opera.<br />

Art. 59 (L) - Laboratori<br />

1. Agli effetti <strong>del</strong> presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:<br />

a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e <strong>del</strong>le facoltà di ingegneria e <strong>del</strong>le facoltà o istituti<br />

universitari di architettura;<br />

b) <strong>il</strong> laboratorio di scienza <strong>del</strong>le costruzioni <strong>del</strong> centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di<br />

protezione civ<strong>il</strong>e (Roma);<br />

b-bis) <strong>il</strong> laboratorio <strong>del</strong>l’Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa;<br />

b-ter) <strong>il</strong> Centro sperimentale <strong>del</strong>l'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo<br />

stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche.<br />

(lettere aggiunte dall'articolo 5, comma 5, legge n. 166 <strong>del</strong> 2002)<br />

2. Il Ministro <strong>del</strong>le infrastrutture e dei trasporti, sentito <strong>il</strong> Consiglio superiore dei lavori pubblici, può<br />

autorizzare con proprio decreto, ai sensi <strong>del</strong> presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali<br />

da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.<br />

3. L'attività dei laboratori, ai fini <strong>del</strong> presente capo, è servizio di pubblica ut<strong>il</strong>ità.<br />

Art. 60 (L) - Emanazione di norme tecniche<br />

1. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito <strong>il</strong> Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale<br />

anche <strong>del</strong>la collaborazione <strong>del</strong> Consiglio nazionale <strong>del</strong>le ricerche, predispone, modifica ed aggiorna le norme<br />

tecniche alle quali si uniformano le costruzioni di cui al capo secondo.<br />

Art. 61 (L) - Abitati da consolidare<br />

1. In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la regione per<br />

opere di consolidamento di abitato ai sensi <strong>del</strong>la legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed<br />

integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura, possono<br />

essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione <strong>del</strong> competente ufficio tecnico <strong>del</strong>la regione.<br />

2. Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza <strong>del</strong> competente ufficio tecnico<br />

regionale o comunale, possono eccezionalmente essere intraprese anche prima <strong>del</strong>la predetta<br />

autorizzazione, la quale comunque dovrà essere richiesta nel termine di cinque giorni dall'inizio dei lavori.<br />

Art. 62 (L) - Ut<strong>il</strong>izzazione di edifici<br />

1. Il r<strong>il</strong>ascio <strong>del</strong>la licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e dei certificati di agib<strong>il</strong>ità da parte<br />

dei comuni è condizionato all'esibizione di un certificato da r<strong>il</strong>asciarsi dall'ufficio tecnico <strong>del</strong>la regione, che<br />

attesti la perfetta rispondenza <strong>del</strong>l'opera eseguita alle norme <strong>del</strong> capo quarto.<br />

Art. 63 (L) - Opere pubbliche<br />

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1. Quando si tratti di opere eseguite dai soggetti di cui all’art. 2 <strong>del</strong>la legge 11 febbraio 1994, n. 109, le<br />

norme <strong>del</strong>la presente parte si applicano solo nel caso in cui non sia diversamente disposto dalla citata legge<br />

n. 109 <strong>del</strong> 1994, dal d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 544, dal d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e dal d.m. 19 apr<strong>il</strong>e<br />

2000 n. 145.<br />

Capo II - Disciplina <strong>del</strong>le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed<br />

a struttura metallica<br />

Sezione I - Adempimenti<br />

Art. 64 (L) - Progettazione, direzione, esecuzione, responsab<strong>il</strong>ità<br />

1. La realizzazione <strong>del</strong>le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura<br />

metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stab<strong>il</strong>ità e sicurezza <strong>del</strong>le strutture e da<br />

evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.<br />

2. La costruzione <strong>del</strong>le opere di cui all’articolo 53, comma 1, deve avvenire in base ad un <strong>progetto</strong> esecutivo<br />

redatto da un tecnico ab<strong>il</strong>itato, iscritto nel relativo albo, nei limiti <strong>del</strong>le proprie competenze stab<strong>il</strong>ite dalle<br />

leggi sugli ordini e collegi professionali.<br />

3. L'esecuzione <strong>del</strong>le opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico ab<strong>il</strong>itato, iscritto nel relativo albo,<br />

nei limiti <strong>del</strong>le proprie competenze stab<strong>il</strong>ite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.<br />

4. Il progettista ha la responsab<strong>il</strong>ità diretta <strong>del</strong>la progettazione di tutte le strutture <strong>del</strong>l'opera comunque<br />

realizzate.<br />

5. Il direttore dei lavori e <strong>il</strong> costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsab<strong>il</strong>ità<br />

<strong>del</strong>la rispondenza <strong>del</strong>l'opera al <strong>progetto</strong>, <strong>del</strong>l'osservanza <strong>del</strong>le prescrizioni di esecuzione <strong>del</strong> <strong>progetto</strong>, <strong>del</strong>la<br />

qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, <strong>del</strong>la posa in opera.<br />

Art. 65 (R) - Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di<br />

conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica<br />

1. Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima <strong>del</strong><br />

loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale<br />

denuncia al competente ufficio tecnico regionale.<br />

(testo rettificato con comunicato G.U. n. 47 <strong>del</strong> 25 febbraio 2002)<br />

2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti <strong>del</strong> committente, <strong>del</strong> progettista <strong>del</strong>le strutture,<br />

<strong>del</strong> direttore dei lavori e <strong>del</strong> costruttore.<br />

3. Alla denuncia devono essere allegati<br />

a) <strong>il</strong> <strong>progetto</strong> <strong>del</strong>l'opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed<br />

esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, <strong>il</strong> tipo, le dimensioni <strong>del</strong>le strutture, e quanto altro occorre<br />

per definire l'opera sia nei riguardi <strong>del</strong>l'esecuzione sia nei riguardi <strong>del</strong>la conoscenza <strong>del</strong>le condizioni di<br />

sollecitazione;<br />

b) una relazione <strong>il</strong>lustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale<br />

risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.<br />

4. Lo sportello unico restituisce al costruttore, all'atto stesso <strong>del</strong>la presentazione, una copia <strong>del</strong> <strong>progetto</strong> e<br />

<strong>del</strong>la relazione con l'attestazione <strong>del</strong>l'avvenuto deposito.<br />

(testo rettificato con comunicato G.U. n. 47 <strong>del</strong> 25 febbraio 2002)<br />

5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel<br />

<strong>progetto</strong> originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico<br />

nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.<br />

6. A strutture ultimate, entro <strong>il</strong> termine di sessanta giorni, <strong>il</strong> direttore dei lavori deposita presso lo sportello<br />

unico una relazione, redatta in triplice copia, sull’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3,<br />

esponendo:<br />

a) i certificati <strong>del</strong>le prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all’articolo 59;<br />

b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai<br />

sistemi di messa in coazione;<br />

c) l’esito <strong>del</strong>le eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.<br />

7. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all’atto stesso <strong>del</strong>la presentazione, una copia <strong>del</strong>la<br />

relazione di cui al comma 6 con l’attestazione <strong>del</strong>l’avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una copia di<br />

tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.<br />

8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di<br />

cui al comma 6.<br />

Art. 66 (L) - Documenti in cantiere<br />

1. Nei cantieri, dal giorno di inizio <strong>del</strong>le opere, di cui all’articolo 53, comma 1, a quello di ultimazione dei<br />

lavori, devono essere conservati gli atti indicati all’articolo 65, commi 3 e 4, datati e firmati anche dal<br />

costruttore e dal direttore dei lavori, nonché un apposito giornale dei lavori.<br />

61


2. Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti è responsab<strong>il</strong>e <strong>il</strong> direttore dei lavori. Il direttore dei<br />

lavori è anche tenuto a vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti <strong>del</strong>l'esecuzione, <strong>il</strong><br />

giornale dei lavori.<br />

Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, commi 3, 5, 6 e 7) - Collaudo statico<br />

1. Tutte le costruzioni di cui all’articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la<br />

pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico.<br />

2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni,<br />

che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione <strong>del</strong>l’opera.<br />

3. Contestualmente alla denuncia prevista dall’articolo 65, <strong>il</strong> direttore dei lavori è tenuto a presentare presso<br />

lo sportello unico l’atto di nomina <strong>del</strong> collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di<br />

accettazione <strong>del</strong>l’incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2.<br />

4. Quando non esiste <strong>il</strong> committente ed <strong>il</strong> costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di<br />

chiedere, anteriormente alla presentazione <strong>del</strong>la denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli<br />

ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie <strong>il</strong><br />

collaudatore.<br />

5. Completata la struttura con la copertura <strong>del</strong>l’edificio, <strong>il</strong> direttore dei lavori ne dà comunicazione allo<br />

sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare <strong>il</strong> collaudo.<br />

6. In corso d’opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità<br />

esecutive <strong>del</strong>l’opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.<br />

7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsab<strong>il</strong>ità, <strong>il</strong> certificato di collaudo in tre copie che invia al<br />

competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello<br />

unico.<br />

8. Per <strong>il</strong> r<strong>il</strong>ascio di licenza d’uso o di agib<strong>il</strong>ità, se prescritte, occorre presentare all’amministrazione comunale<br />

una copia <strong>del</strong> certificato di collaudo.<br />

Sezione II - Vig<strong>il</strong>anza<br />

Art. 68 (L) - Controlli<br />

1. Il dirigente o <strong>il</strong> responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong> competente ufficio comunale, nel cui territorio vengono realizzate le opere<br />

indicate nell'articolo 53, comma 1, ha <strong>il</strong> compito di vig<strong>il</strong>are sull'osservanza degli adempimenti preposti dal<br />

presente testo unico: a tal fine si avvale dei funzionari ed agenti comunali.<br />

2. Le disposizioni <strong>del</strong> precedente comma non si applicano alle opere costruite per conto <strong>del</strong>lo Stato e per<br />

conto <strong>del</strong>le regioni, <strong>del</strong>le province e dei comuni, aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere.<br />

Art. 69 (L) - Accertamenti <strong>del</strong>le violazioni<br />

1. I funzionari e agenti comunali che accertino l'inosservanza degli adempimenti previsti nei precedenti<br />

articoli, redigono processo verbale che, a cura <strong>del</strong> dirigente o responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong> competente ufficio comunale,<br />

verrà inoltrato all’Autorità giudiziaria competente ed all’ufficio tecnico <strong>del</strong>la regione per i provvedimenti di cui<br />

all’articolo 70.<br />

Art. 70 (L) - Sospensione dei lavori<br />

1. Il dirigente <strong>del</strong>l’ufficio tecnico regionale, ricevuto <strong>il</strong> processo verbale redatto a norma <strong>del</strong>l’articolo 69 ed<br />

eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina, con decreto notificato a mezzo di messo comunale, al<br />

committente, al direttore dei lavori e al costruttore la sospensione dei lavori.<br />

2. I lavori non possono essere ripresi finché <strong>il</strong> dirigente <strong>del</strong>l’ufficio tecnico regionale non abbia accertato che<br />

sia stato provveduto agli adempimenti previsti dal presente capo.<br />

3. Della disposta sospensione è data comunicazione al dirigente <strong>del</strong> competente ufficio comunale perché ne<br />

curi l'osservanza.<br />

Sezione III - Norme penali<br />

Art. 71 (L) - Lavori abusivi<br />

1. Chiunque commette, dirige e, in qualità di costruttore, esegue le opere previste dal presente capo, o parti<br />

di esse, in violazione <strong>del</strong>l'articolo 64, commi 2, 3 e 4, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda<br />

da 103 a 1.032 euro.<br />

2. È soggetto alla pena <strong>del</strong>l'arresto fino ad un anno, o <strong>del</strong>l'ammenda da 1.032 a 10.329 euro, chi produce in<br />

serie manufatti in conglomerato armato normale o precompresso o manufatti complessi in metalli senza<br />

osservare le disposizioni <strong>del</strong>l'articolo 58.<br />

Art. 72 (L) - Omessa denuncia dei lavori<br />

1. Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'articolo 65 è punito con l'arresto fino a tre<br />

mesi o con l'ammenda da da 103 a 1.032 euro.<br />

Art. 73 (L) - Responsab<strong>il</strong>ità <strong>del</strong> direttore dei lavori<br />

1. Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell'articolo 66 è punito con l'ammenda<br />

da 41 a 206 euro.<br />

62


2. Alla stessa pena soggiace <strong>il</strong> direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione al competente ufficio<br />

tecnico regionale <strong>del</strong>la relazione indicata nell'articolo 65, comma 6.<br />

Art. 74 (L) - Responsab<strong>il</strong>ità <strong>del</strong> collaudatore<br />

1. Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui all’articolo 67, comma 5, è punito con l'ammenda da 51<br />

a 516 euro.<br />

Art. 75 (L) - Mancanza <strong>del</strong> certificato di collaudo<br />

1. Chiunque consente l'ut<strong>il</strong>izzazione <strong>del</strong>le costruzioni prima <strong>del</strong> r<strong>il</strong>ascio <strong>del</strong> certificato di collaudo è punito con<br />

l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 103 a 1.032 euro.<br />

Art. 76 (L) - Comunicazione <strong>del</strong>la sentenza<br />

1. La sentenza irrevocab<strong>il</strong>e, emessa in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a cura <strong>del</strong><br />

cancelliere, entro 15 giorni da quello in cui è divenuta irrevocab<strong>il</strong>e, al comune e alla regione interessata ed al<br />

consiglio provinciale <strong>del</strong>l'ordine professionale, cui eventualmente sia iscritto l'imputato.<br />

Capo III - Disposizioni per favorire <strong>il</strong> superamento e l’eliminazione <strong>del</strong>le barriere<br />

architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico<br />

Sezione I - Eliminazione <strong>del</strong>le barriere architettoniche negli edifici privati<br />

Art. 77 (L) - Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici<br />

1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici privati, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi<br />

compresi quelli di ed<strong>il</strong>izia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, sono redatti in osservanza <strong>del</strong>le<br />

prescrizioni tecniche previste dal comma 2.<br />

2. Il Ministro <strong>del</strong>le infrastrutture e dei trasporti fissa con decreto, adottato ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 52, le<br />

prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessib<strong>il</strong>ità, l'adattab<strong>il</strong>ità e la visitab<strong>il</strong>ità degli edifici privati e di<br />

ed<strong>il</strong>izia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.<br />

3. La progettazione deve comunque prevedere:<br />

a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i<br />

servoscala;<br />

b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immob<strong>il</strong>iari;<br />

c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;<br />

d) l'installazione, nel caso di immob<strong>il</strong>i con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala<br />

principale raggiungib<strong>il</strong>e mediante rampe prive di gradini.<br />

4. È fatto obbligo di allegare al <strong>progetto</strong> la dichiarazione <strong>del</strong> professionista ab<strong>il</strong>itato di conformità degli<br />

elaborati alle disposizioni adottate ai sensi <strong>del</strong> presente capo.<br />

5. I progetti di cui al comma 1 che riguardano immob<strong>il</strong>i vincolati ai sensi <strong>del</strong> decreto legislativo 29 ottobre<br />

1999, n. 490 (ora decreto legislativo n. 42 <strong>del</strong> 2004 - n.d.r.), devono essere approvati dalla competente<br />

autorità di tutela, a norma degli articoli 23 e 151 <strong>del</strong> medesimo decreto legislativo.<br />

Art. 78 (L) - Deliberazioni sull’eliminazione <strong>del</strong>le barriere architettoniche<br />

1. Le <strong>del</strong>iberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le<br />

barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, <strong>del</strong>la legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo<br />

1, primo comma, <strong>del</strong> d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la<br />

installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mob<strong>il</strong>ità dei ciechi all'interno degli edifici privati,<br />

sono approvate dall'assemblea <strong>del</strong> condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze<br />

previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, <strong>del</strong> codice civ<strong>il</strong>e.<br />

2. Nel caso in cui <strong>il</strong> condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per<br />

iscritto, le <strong>del</strong>iberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà<br />

di cui al titolo IX <strong>del</strong> libro primo <strong>del</strong> codice civ<strong>il</strong>e, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché<br />

strutture mob<strong>il</strong>i e fac<strong>il</strong>mente rimovib<strong>il</strong>i e possono anche modificare l'ampiezza <strong>del</strong>le porte d'accesso, al fine di<br />

rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe <strong>del</strong>le autorimesse.<br />

3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, <strong>del</strong> codice civ<strong>il</strong>e.<br />

Art. 79 (L) - Opere finalizzate all’eliminazione <strong>del</strong>le barriere architettoniche realizzate in deroga<br />

ai regolamenti ed<strong>il</strong>izi<br />

1. Le opere di cui all’articolo 78 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai<br />

regolamenti ed<strong>il</strong>izi, anche per i cort<strong>il</strong>i e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più<br />

fabbricati.<br />

2. È fatto salvo l'obbligo di rispetto <strong>del</strong>le distanze di cui agli articoli 873 e 907 <strong>del</strong> codice civ<strong>il</strong>e nell'ipotesi in<br />

cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o<br />

di uso comune.<br />

Art. 80 (L) - Rispetto <strong>del</strong>le norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli infortuni<br />

1. Fermo restando l’obbligo <strong>del</strong> preavviso e <strong>del</strong>l’invio <strong>del</strong> <strong>progetto</strong> alle competenti autorità a norma<br />

<strong>del</strong>l'articolo 94, l’esecuzione <strong>del</strong>le opere ed<strong>il</strong>izie di cui all’articolo 78, da realizzare in ogni caso nel rispetto<br />

63


<strong>del</strong>le norme antisismiche, di prevenzione degli incendi e degli infortuni, non è soggetta alla autorizzazione di<br />

cui all’articolo 94. L’esecuzione non conforme alla normativa richiamata al comma 1 preclude <strong>il</strong> collaudo <strong>del</strong>le<br />

opere realizzate.<br />

Art. 81 (L) - Certificazioni<br />

1. Alle domande ovvero alle comunicazioni al dirigente o responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong> competente ufficio comunale<br />

relative alla realizzazione di interventi di cui al presente capo è allegato certificato medico in carta libera<br />

attestante l'handicap e dichiarazione sostitutiva <strong>del</strong>l'atto di notorietà, ai sensi <strong>del</strong>l'art. 47 <strong>del</strong> d.P.R 28<br />

dicembre 2000, n. 445, recante <strong>il</strong> Testo unico <strong>del</strong>le disposizioni legislative e regolamentari in materia di<br />

documentazione amministrativa, dalla quale risultino l'ubicazione <strong>del</strong>la propria abitazione, nonché le difficoltà<br />

di accesso.<br />

Sezione II - Eliminazione o superamento <strong>del</strong>le barriere architettoniche negli edifici pubblici e<br />

privati aperti al pubblico<br />

Art. 82 (L ) - Eliminazione o superamento <strong>del</strong>le barriere architettoniche negli edifici pubblici e<br />

privati aperti al pubblico<br />

1. Tutte le opere ed<strong>il</strong>izie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettib<strong>il</strong>i di limitare<br />

l'accessib<strong>il</strong>ità e la visitab<strong>il</strong>ità di cui alla sezione prima <strong>del</strong> presente capo, sono eseguite in conformità alle<br />

disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, alla sezione prima <strong>del</strong><br />

presente capo, al regolamento approvato con d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, recante norme per l’eliminazione<br />

<strong>del</strong>le barriere architettoniche, e al decreto <strong>del</strong> Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.<br />

2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui al decreto legislativo 29 ottobre<br />

1999, n. 490 (ora decreto legislativo n. 42 <strong>del</strong> 2004 - n.d.r.), nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi<br />

le medesime finalità, nel caso di mancato r<strong>il</strong>ascio <strong>del</strong> nulla osta da parte <strong>del</strong>le autorità competenti alla tutela<br />

<strong>del</strong> vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessib<strong>il</strong>ità e di superamento <strong>del</strong>le barriere<br />

architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall'articolo 7 <strong>del</strong> d.P.R. 7<br />

gennaio 1956, n. 164(disposizione abrogata, ora <strong>il</strong> riferimento è agli articoli 122 e seguenti <strong>del</strong> decreto<br />

legislativo n. 81 <strong>del</strong> 2008 - n.d.r.), sulle quali sia stata acquisita l’approvazione <strong>del</strong>le predette autorità.<br />

(comma così modificato dall'articolo 5, comma 2, lettera a), legge n. 106 <strong>del</strong> 2011)<br />

3. Alle comunicazioni allo sportello unico dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e<br />

aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi <strong>del</strong>l'articolo 22, sono allegate una documentazione grafica<br />

e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessib<strong>il</strong>ità e di superamento <strong>del</strong>le<br />

barriere architettoniche, anche ai sensi <strong>del</strong> comma 2 <strong>del</strong> presente articolo.<br />

4. Il r<strong>il</strong>ascio <strong>del</strong> permesso di costruire per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica <strong>del</strong>la<br />

conformità <strong>del</strong> <strong>progetto</strong> compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il dirigente o <strong>il</strong><br />

responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong> competente ufficio comunale, nel r<strong>il</strong>asciare <strong>il</strong> certificato di agib<strong>il</strong>ità per le opere di cui al<br />

comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto <strong>del</strong>le disposizioni vigenti in materia<br />

di eliminazione <strong>del</strong>le barriere architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario <strong>del</strong>l'immob<strong>il</strong>e o<br />

all'intestatario <strong>del</strong> permesso di costruire una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un<br />

tecnico ab<strong>il</strong>itato.<br />

5. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è<br />

accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il r<strong>il</strong>ascio <strong>del</strong> certificato di agib<strong>il</strong>ità è condizionato alla<br />

verifica tecnica <strong>del</strong>la conformità <strong>del</strong>la dichiarazione allo stato <strong>del</strong>l'immob<strong>il</strong>e.<br />

6. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni<br />

vigenti in materia di accessib<strong>il</strong>ità e di eliminazione <strong>del</strong>le barriere architettoniche, nelle quali le difformità<br />

siano tali da rendere impossib<strong>il</strong>e l'ut<strong>il</strong>izzazione <strong>del</strong>l'opera da parte <strong>del</strong>le persone handicappate, sono<br />

dichiarate inagib<strong>il</strong>i.<br />

7. Il progettista, <strong>il</strong> direttore dei lavori, <strong>il</strong> responsab<strong>il</strong>e tecnico degli accertamenti per l'agib<strong>il</strong>ità ed <strong>il</strong><br />

collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsab<strong>il</strong>i, relativamente ad opere<br />

eseguite dopo l’entrata in vigore <strong>del</strong>la legge 5 febbraio 1992, n. 104, <strong>del</strong>le difformità che siano tali da<br />

rendere impossib<strong>il</strong>e l’ut<strong>il</strong>izzazione <strong>del</strong>l’opera da parte <strong>del</strong>le persone handicappate. Essi sono puniti con<br />

l'ammenda da 5.164 a 25.822 euro e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo<br />

compreso da uno a sei mesi.<br />

8. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, <strong>del</strong>la legge n. 41 <strong>del</strong> 1986, sono modificati con integrazioni relative<br />

all'accessib<strong>il</strong>ità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi<br />

accessib<strong>il</strong>i, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione <strong>del</strong>la segnaletica installata in<br />

modo da ostacolare la circolazione <strong>del</strong>le persone handicappate.<br />

9. I comuni adeguano i propri regolamenti ed<strong>il</strong>izi alle disposizioni di cui all'articolo 27 <strong>del</strong>la citata legge n.<br />

118 <strong>del</strong> 1971, all'articolo 2 <strong>del</strong> citato regolamento approvato con d.P.R. n. 384 <strong>del</strong> 1978 (ora d.P.R. 24 luglio<br />

1996, n. 503 - n.d.r.), alle disposizioni di cui alla sezione prima <strong>del</strong> presente capo, e al citato decreto <strong>del</strong><br />

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Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Le norme dei regolamenti ed<strong>il</strong>izi comunali contrastanti<br />

con le disposizioni <strong>del</strong> presente articolo perdono efficacia.<br />

Capo IV - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche<br />

Sezione I - Norme per le costruzioni in zone sismiche<br />

Art. 83 (L) - Opere disciplinate e gradi di sismicità<br />

1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in<br />

zone dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3 <strong>del</strong> presente articolo, sono disciplinate, oltre che dalle<br />

disposizioni di cui all’articolo 52, da specifiche norme tecniche emanate, anche per i loro aggiornamenti, con<br />

decreti <strong>del</strong> Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con <strong>il</strong> Ministro per l'interno, sentiti <strong>il</strong><br />

Consiglio superiore dei lavori pubblici, <strong>il</strong> Consiglio nazionale <strong>del</strong>le ricerche e la Conferenza unificata.<br />

2. Con decreto <strong>del</strong> Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con <strong>il</strong> Ministro per l'interno, sentiti<br />

<strong>il</strong> Consiglio superiore dei lavori pubblici, <strong>il</strong> Consiglio nazionale <strong>del</strong>le ricerche e la Conferenza unificata, sono<br />

definiti i criteri generali per l’individuazione <strong>del</strong>le zone sismiche e dei relativi valori differenziati <strong>del</strong> grado di<br />

sismicità da prendere a base per la determinazione <strong>del</strong>le azioni sismiche e di quant’altro specificato dalle<br />

norme tecniche.<br />

3. Le regioni, sentite le province e i comuni interessati, provvedono alla individuazione <strong>del</strong>le zone dichiarate<br />

sismiche agli effetti <strong>del</strong> presente capo, alla formazione e all’aggiornamento degli elenchi <strong>del</strong>le medesime<br />

zone e dei valori attribuiti ai gradi di sismicità, nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 2.<br />

Art. 84 (L) - Contenuto <strong>del</strong>le norme tecniche<br />

(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 4)<br />

1. Le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui all’articolo 83, da adottare sulla base dei<br />

criteri generali indicati dagli articoli successivi e in funzione dei diversi gradi di sismicità, definiscono:<br />

a) l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicità <strong>del</strong>la zona ed alle<br />

larghezze stradali;<br />

b) le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui;<br />

c) le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto <strong>del</strong> dimensionamento degli elementi <strong>del</strong>le<br />

costruzioni e <strong>del</strong>le loro giunzioni;<br />

d) <strong>il</strong> dimensionamento e la verifica <strong>del</strong>le diverse parti <strong>del</strong>le costruzioni;<br />

e) le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in elevazione.<br />

2. Le caratteristiche generali e le proprietà fisico-meccaniche dei terreni di fondazione, e cioè dei terreni<br />

costituenti <strong>il</strong> sottosuolo fino alla profondità alla quale le tensioni indotte dal manufatto assumano valori<br />

significativi ai fini <strong>del</strong>le deformazioni e <strong>del</strong>la stab<strong>il</strong>ità dei terreni medesimi, devono essere esaurientemente<br />

accertate.<br />

3. Per le costruzioni su pendii gli accertamenti devono essere convenientemente estesi al di fuori <strong>del</strong>l'area<br />

edificatoria per r<strong>il</strong>evare tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni di stab<strong>il</strong>ità dei pendii medesimi.<br />

4. Le norme tecniche di cui al comma 1 potranno stab<strong>il</strong>ire l'entità degli accertamenti in funzione <strong>del</strong>la<br />

morfologia e <strong>del</strong>la natura dei terreni e <strong>del</strong> grado di sismicità.<br />

Art. 85 (L) - Azioni sismiche<br />

(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 9)<br />

1. L'edificio deve essere progettato e costruito in modo che sia in grado di resistere alle azioni verticali e<br />

orizzontali, ai momenti torcenti e ribaltanti indicati rispettivamente alle successive lettere a), b), c) e d) e<br />

definiti dalle norme tecniche di cui all’articolo 83.<br />

a) Azioni verticali: non si tiene conto in genere <strong>del</strong>le azioni sismiche verticali; per le strutture di grande luce<br />

o di particolare importanza, agli effetti di dette azioni, deve svolgersi una opportuna analisi dinamica teorica<br />

o sperimentale.<br />

b) Azioni orizzontali: le azioni sismiche orizzontali si schematizzano attraverso l'introduzione di due sistemi di<br />

forze orizzontali agenti non contemporaneamente secondo due direzioni ortogonali.<br />

c) Momenti torcenti: ad ogni piano deve essere considerato <strong>il</strong> momento torcente dovuto alle forze orizzontali<br />

agenti ai piani sovrastanti e in ogni caso non minore dei valori da determinarsi secondo le indicazioni<br />

riportate dalle norme tecniche di cui all’articolo 83;<br />

d) Momenti ribaltanti: per le verifiche dei p<strong>il</strong>astri e <strong>del</strong>le fondazioni gli sforzi normali provocati dall'effetto<br />

ribaltante <strong>del</strong>le azioni sismiche orizzontali devono essere valutati secondo le indicazioni <strong>del</strong>le norme tecniche<br />

di cui all’articolo 83.<br />

Art. 86 (L) - Verifica <strong>del</strong>le strutture<br />

(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 10)<br />

1. L'analisi <strong>del</strong>le sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di cui all’articolo 85 è effettuata tenendo conto <strong>del</strong>la<br />

ripartizione di queste fra gli elementi resistenti <strong>del</strong>l'intera struttura.<br />

65


2. Si devono verificare detti elementi resistenti per le possib<strong>il</strong>i combinazioni degli effetti sismici con tutte le<br />

altre azioni esterne, senza alcuna riduzione dei sovraccarichi, ma con l'esclusione <strong>del</strong>l'azione <strong>del</strong> vento.<br />

Art. 87 (L) - Verifica <strong>del</strong>le fondazioni<br />

(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 11)<br />

1. I calcoli di stab<strong>il</strong>ità <strong>del</strong> complesso terreno-opera di fondazione si eseguono con i metodi ed i procedimenti<br />

<strong>del</strong>la geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti, <strong>del</strong>le azioni sismiche orizzontali applicate alla<br />

costruzione e valutate come specificato dalle norme tecniche di cui all’articolo 83.<br />

Art. 88 (L) - Deroghe<br />

(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 12)<br />

1. Possono essere concesse deroghe all'osservanza <strong>del</strong>le norme tecniche, di cui al precedente articolo 83, dal<br />

Ministro per le infrastrutture e i trasporti, previa apposita istruttoria da parte <strong>del</strong>l'ufficio periferico<br />

competente e parere favorevole <strong>del</strong> Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando sussistano ragioni<br />

particolari, che ne impediscano in tutto o in parte l'osservanza, dovute all'esigenza di salvaguardare le<br />

caratteristiche ambientali dei centri storici.<br />

2. La possib<strong>il</strong>ità di deroga deve essere prevista nello strumento urbanistico generale e le singole deroghe<br />

devono essere confermate nei piani particolareggiati.<br />

Art. 89 (L) - Parere sugli strumenti urbanistici<br />

(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 13)<br />

1. Tutti i comuni nei quali sono applicab<strong>il</strong>i le norme di cui alla presente sezione e quelli di cui all’articolo 61,<br />

devono richiedere <strong>il</strong> parere <strong>del</strong> competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e<br />

particolareggiati prima <strong>del</strong>la <strong>del</strong>ibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima <strong>del</strong>la<br />

<strong>del</strong>ibera di approvazione, e loro varianti ai fini <strong>del</strong>la verifica <strong>del</strong>la compatib<strong>il</strong>ità <strong>del</strong>le rispettive previsioni con<br />

le condizioni geomorfologiche <strong>del</strong> territorio.<br />

2. Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento <strong>del</strong>la<br />

richiesta <strong>del</strong>l'amministrazione comunale.<br />

3. In caso di mancato riscontro entro <strong>il</strong> termine di cui al comma 2 <strong>il</strong> parere deve intendersi reso in senso<br />

negativo.<br />

Art. 90 (L) - Sopraelevazioni<br />

(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 14)<br />

1. È consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:<br />

a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purché nel complesso la costruzione risponda alle<br />

prescrizioni di cui al presente capo;<br />

b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti,<br />

purché <strong>il</strong> complesso <strong>del</strong>la struttura sia conforme alle norme <strong>del</strong> presente testo unico.<br />

2. L’autorizzazione è consentita previa certificazione <strong>del</strong> competente ufficio tecnico regionale che specifichi <strong>il</strong><br />

numero massimo di piani che è possib<strong>il</strong>e realizzare in sopraelevazione e l’idoneità <strong>del</strong>la struttura esistente a<br />

sopportare <strong>il</strong> nuovo carico.<br />

Art. 91 (L) - Riparazioni<br />

(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 15)<br />

1. Le riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire un maggiore grado di sicurezza alle azioni<br />

sismiche di cui ai precedenti articoli.<br />

2. I criteri sono fissati nelle norme tecniche di cui all’articolo 83.<br />

Art. 92 (L) - Edifici di speciale importanza artistica<br />

(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 16)<br />

1. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in edifici o manufatti di carattere monumentale o<br />

aventi, comunque, interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o di privata proprietà,<br />

restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora decreto legislativo n.<br />

42 <strong>del</strong> 2004 - n.d.r.).<br />

Sezione II - Vig<strong>il</strong>anza sulle costruzioni in zone sismiche<br />

Art. 93 (R) - Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche<br />

(Legge n. 64 <strong>del</strong> 1974, art. 17 e 19)<br />

1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e<br />

sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al<br />

competente ufficio tecnico <strong>del</strong>la regione, indicando <strong>il</strong> proprio domic<strong>il</strong>io, <strong>il</strong> nome e la residenza <strong>del</strong> progettista,<br />

<strong>del</strong> direttore dei lavori e <strong>del</strong>l'appaltatore.<br />

2. Alla domanda deve essere allegato <strong>il</strong> <strong>progetto</strong>, in doppio esemplare e debitamente firmato da un<br />

ingegnere, architetto, geometra o perito ed<strong>il</strong>e iscritto nell'albo, nei limiti <strong>del</strong>le rispettive competenze, nonché<br />

dal direttore dei lavori.<br />

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3. Il contenuto minimo <strong>del</strong> <strong>progetto</strong> è determinato dal competente ufficio tecnico <strong>del</strong>la regione. In ogni caso<br />

<strong>il</strong> <strong>progetto</strong> deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una<br />

relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli <strong>del</strong>le strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai<br />

disegni dei particolari esecutivi <strong>del</strong>le strutture.<br />

4. Al <strong>progetto</strong> deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere <strong>il</strong>lustrati<br />

i criteri seguiti nella scelta <strong>del</strong> tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi <strong>del</strong> complesso<br />

terreno-opera di fondazione.<br />

5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari.<br />

6. In ogni comune deve essere tenuto un registro <strong>del</strong>le denunzie dei lavori di cui al presente articolo.<br />

7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed<br />

agenti indicati nell’articolo 103.<br />

Art. 94 (L) - Autorizzazione per l'inizio dei lavori<br />

(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 18)<br />

1. Fermo restando l'obbligo <strong>del</strong> titolo ab<strong>il</strong>itativo all’intervento ed<strong>il</strong>izio, nelle località sismiche, ad eccezione di<br />

quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83, non si possono iniziare lavori senza<br />

preventiva autorizzazione scritta <strong>del</strong> competente ufficio tecnico <strong>del</strong>la regione.<br />

2. L'autorizzazione è r<strong>il</strong>asciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene comunicata al comune, subito<br />

dopo <strong>il</strong> r<strong>il</strong>ascio, per i provvedimenti di sua competenza.<br />

3. Avverso <strong>il</strong> provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti <strong>del</strong> mancato r<strong>il</strong>ascio<br />

entro <strong>il</strong> termine di cui al comma 2, è ammesso ricorso al presidente <strong>del</strong>la giunta regionale che decide con<br />

provvedimento definitivo.<br />

4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito ed<strong>il</strong>e iscritto nell'albo, nei<br />

limiti <strong>del</strong>le rispettive competenze.<br />

Sezione III - Repressione <strong>del</strong>le violazioni<br />

Art. 95 (L) - Sanzioni penali<br />

(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 20)<br />

1. Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e nei decreti interministeriali di cui agli articoli<br />

52 e 83 è punito con l'ammenda da lire 400.000 a lire 20.000.000.<br />

Art. 96 (L) - Accertamento <strong>del</strong>le violazioni<br />

(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 21)<br />

1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all’articolo 103, appena accertato un fatto costituente violazione<br />

<strong>del</strong>le presenti norme, comp<strong>il</strong>ano processo verbale trasmettendolo immediatamente al competente ufficio<br />

tecnico <strong>del</strong>la regione.<br />

2. Il dirigente <strong>del</strong>l’ufficio tecnico regionale, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere tecnico,<br />

trasmette <strong>il</strong> processo verbale all’Autorità giudiziaria competente con le sue deduzioni.<br />

Art. 97 (L) - Sospensione dei lavori<br />

(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 22)<br />

1. Il dirigente <strong>del</strong> competente ufficio tecnico <strong>del</strong>la regione, contemporaneamente agli adempimenti di cui<br />

all'articolo 96, ordina, con decreto motivato, notificato a mezzo di messo comunale, al proprietario, nonché<br />

al direttore o appaltatore od esecutore <strong>del</strong>le opere, la sospensione dei lavori.<br />

2. Copia <strong>del</strong> decreto è comunicata al dirigente o responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong> competente ufficio comunale ai fini<br />

<strong>del</strong>l'osservanza <strong>del</strong>l'ordine di sospensione.<br />

3. L’ufficio territoriale <strong>del</strong> governo, su richiesta <strong>del</strong> dirigente <strong>del</strong>l'ufficio di cui al comma 1, assicura<br />

l'intervento <strong>del</strong>la forza pubblica, ove ciò sia necessario per l'esecuzione <strong>del</strong>l'ordine di sospensione.<br />

4. L'ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia <strong>del</strong>l'autorità giudiziaria<br />

diviene irrevocab<strong>il</strong>e.<br />

Art. 98 (L) - Procedimento penale<br />

(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 23)<br />

1. Se nel corso <strong>del</strong> procedimento penale <strong>il</strong> pubblico ministero ravvisa la necessità di ulteriori accertamenti<br />

tecnici, nomina uno o più consulenti, scegliendoli fra i componenti <strong>del</strong> Consiglio superiore dei lavori pubblici<br />

o tra tecnici laureati appartenenti ai ruoli <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong>le infrastrutture e dei trasporti o di altre<br />

amministrazioni statali.<br />

2. Deve essere in ogni caso citato per <strong>il</strong> dibattimento <strong>il</strong> dirigente <strong>del</strong> competente ufficio tecnico <strong>del</strong>la regione,<br />

<strong>il</strong> quale può <strong>del</strong>egare un funzionario dipendente che sia al corrente dei fatti.<br />

3. Con <strong>il</strong> decreto o con la sentenza di condanna <strong>il</strong> giudice ordina la demolizione <strong>del</strong>le opere o <strong>del</strong>le parti di<br />

esse costruite in difformità alle norme <strong>del</strong> presente capo o dei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e<br />

83, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando <strong>il</strong><br />

relativo termine.<br />

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Art. 99 (L) - Esecuzione d'ufficio<br />

(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 24)<br />

1. Qualora <strong>il</strong> condannato non ottemperi all'ordine o alle prescrizioni di cui all'articolo 98, dati con sentenza<br />

irrevocab<strong>il</strong>e o con decreto esecutivo, <strong>il</strong> competente ufficio tecnico <strong>del</strong>la regione provvede, se <strong>del</strong> caso con<br />

l'assistenza <strong>del</strong>la forza pubblica, a spese <strong>del</strong> condannato.<br />

Art. 100 (L) - Competenza <strong>del</strong>la Regione<br />

(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 25)<br />

1. Qualora <strong>il</strong> reato sia estinto per qualsiasi causa, la Regione ordina, con provvedimento definitivo, sentito<br />

l'organo tecnico consultivo <strong>del</strong>la regione, la demolizione <strong>del</strong>le opere o <strong>del</strong>le parti di esse eseguite in<br />

violazione <strong>del</strong>le norme <strong>del</strong> presente capo e <strong>del</strong>le norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, ovvero<br />

l'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse.<br />

2. In caso di inadempienza si applica <strong>il</strong> disposto <strong>del</strong>l'articolo 99.<br />

Art. 101 (L) - Comunicazione <strong>del</strong> provvedimento al competente ufficio tecnico <strong>del</strong>la regione<br />

(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 26)<br />

1. Copia <strong>del</strong>la sentenza irrevocab<strong>il</strong>e o <strong>del</strong> decreto esecutivo emessi in base alle precedenti disposizioni deve<br />

essere comunicata, a cura <strong>del</strong> cancelliere, al competente ufficio tecnico <strong>del</strong>la regione entro quindici giorni da<br />

quello in cui la sentenza è divenuta irrevocab<strong>il</strong>e o <strong>il</strong> decreto è diventato esecutivo.<br />

Art. 102 (L) - Modalità per l'esecuzione d'ufficio<br />

(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 27)<br />

1. Per gli adempimenti di cui all’articolo 99 le regioni iscrivono annualmente in b<strong>il</strong>ancio una somma non<br />

inferiore a 25.822 euro.<br />

2. Al recupero <strong>del</strong>le somme erogate su tale fondo per l'esecuzione di lavori di demolizione di opere in<br />

contravvenzione alle norme tecniche di cui al presente capo, si provvede a mezzo <strong>del</strong> competente ufficio<br />

comunale, in base alla liquidazione dei lavori stessi fatta dal competente ufficio tecnico <strong>del</strong>la regione.<br />

3. La riscossione <strong>del</strong>le somme dai contravventori, per <strong>il</strong> titolo suindicato e con l'aumento <strong>del</strong>l'aggio spettante<br />

al concessionario, è fatta mediante ruoli esecutivi.<br />

4. Il versamento <strong>del</strong>le somme stesse è fatto con imputazione ad apposito capitolo <strong>del</strong> b<strong>il</strong>ancio <strong>del</strong>l'entrata.<br />

Art. 103 (L) - Vig<strong>il</strong>anza per l'osservanza <strong>del</strong>le norme tecniche<br />

(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 29)<br />

1. Nelle località di cui all'articolo 61 e in quelle sismiche di cui all'articolo 83 gli ufficiali di polizia giudiziaria,<br />

gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici <strong>del</strong>le amministrazioni statali e degli uffici tecnici regionali,<br />

provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali <strong>del</strong> Corpo nazionale dei vig<strong>il</strong>i<br />

<strong>del</strong> fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a servizio <strong>del</strong>lo Stato, <strong>del</strong>le province e dei comuni sono tenuti<br />

ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso <strong>del</strong>l'autorizzazione<br />

r<strong>il</strong>asciata dal competente ufficio tecnico <strong>del</strong>la regione a norma degli articoli 61 e 94.<br />

2. I funzionari di detto ufficio debbono altresì accertare se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni<br />

procedano in conformità <strong>del</strong>le presenti norme.<br />

3. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando accedano per altri<br />

incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati, compatib<strong>il</strong>mente coi detti incarichi.<br />

Sezione IV - Disposizioni finali<br />

Art. 104 (L) - Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione<br />

(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 30; artt. 107 e 109 d.lgs. n. 267 <strong>del</strong> 2000)<br />

1. Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato una costruzione prima<br />

<strong>del</strong>l'entrata in vigore <strong>del</strong> provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni<br />

dall'entrata in vigore <strong>del</strong> provvedimento di classificazione, al competente ufficio tecnico <strong>del</strong>la regione.<br />

2. L'ufficio tecnico <strong>del</strong>la regione, entro 30 giorni dalla ricezione <strong>del</strong>la denunzia, accerta la conformità <strong>del</strong><br />

<strong>progetto</strong> alle norme tecniche di cui all'articolo 83 e l’idoneità <strong>del</strong>la parte già legittimamente realizzata a<br />

resistere all’azione <strong>del</strong>le possib<strong>il</strong>i azioni sismiche.<br />

3. Nel caso in cui l’accertamento di cui al comma 2 dia esito positivo, l’ufficio tecnico autorizza la<br />

prosecuzione <strong>del</strong>la costruzione che deve, in ogni caso, essere ultimata entro due anni dalla data <strong>del</strong><br />

provvedimento di classificazione; nel caso in cui la costruzione possa essere resa conforme alla normativa<br />

tecnica vigente mediante le opportune modifiche <strong>del</strong> <strong>progetto</strong>, l’autorizzazione può anche essere r<strong>il</strong>asciata<br />

condizionatamente all’impegno <strong>del</strong> costruttore di apportare le modifiche necessarie. In tal caso l’ufficio<br />

tecnico regionale r<strong>il</strong>ascia apposito certificato al denunciante, inviandone copia al dirigente o responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong><br />

competente ufficio comunale per i necessari provvedimenti.<br />

4. La Regione può, per edifici pubblici e di uso pubblico, stab<strong>il</strong>ire, ove occorra, termini di ultimazione<br />

superiori ai due anni di cui al comma 3.<br />

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5. Qualora l’accertamento di cui al comma 2 dia esito negativo e non sia possib<strong>il</strong>e intervenire con modifiche<br />

idonee a rendere conforme <strong>il</strong> <strong>progetto</strong> o la parte già realizzata alla normativa tecnica vigente, <strong>il</strong> dirigente<br />

<strong>del</strong>l’ufficio tecnico annulla la concessione ed ordina la demolizione di quanto già costruito.<br />

6. In caso di violazione degli obblighi stab<strong>il</strong>iti nel presente articolo si applicano le disposizioni <strong>del</strong>la parte II,<br />

capo IV, sezione III <strong>del</strong> presente testo unico.<br />

Art. 105 (L) - Costruzioni eseguite col sussidio <strong>del</strong>lo Stato<br />

(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 33)<br />

1. L'inosservanza <strong>del</strong>le norme <strong>del</strong> presente capo, nel caso di edifici per i quali sia stato già concesso <strong>il</strong><br />

sussidio <strong>del</strong>lo Stato, importa, oltre alle sanzioni penali, anche la decadenza dal beneficio statale, qualora<br />

l'interessato non si sia attenuto alle prescrizioni di cui al presente capo.<br />

Art. 106 (L) - Esenzione per le opere eseguite dal genio m<strong>il</strong>itare<br />

(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 33).<br />

1. Per le opere che si eseguono a cura <strong>del</strong> genio m<strong>il</strong>itare l’osservanza <strong>del</strong>le disposizioni di cui alle sezioni II e<br />

III <strong>del</strong> presente capo è assicurata dall’organo all’uopo individuato dal Ministero <strong>del</strong>la difesa.<br />

Capo V - Norme per la sicurezza degli impianti<br />

Articoli da 107 a 121<br />

(abrogati dall'articolo 3, comma 1, <strong>del</strong>la legge n. 17 <strong>del</strong> 2007, con l'entrata in vigore <strong>del</strong> d.m. n. 37 <strong>del</strong> 2008)<br />

Capo VI - Norme per <strong>il</strong> contenimento <strong>del</strong> consumo di energia negli edifici<br />

Art. 122 (L) - Ambito di applicazione<br />

(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 25)<br />

1. Sono regolati dalle norme <strong>del</strong> presente capo i consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque<br />

ne sia la destinazione d'uso, nonché, mediante <strong>il</strong> disposto <strong>del</strong>l'articolo 129, l'esercizio e la manutenzione<br />

degli impianti esistenti.<br />

2. Nei casi di recupero <strong>del</strong> patrimonio ed<strong>il</strong>izio esistente, l'applicazione <strong>del</strong> presente capo è graduata in<br />

relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata dall'articolo 3, comma 1, <strong>del</strong> presente testo<br />

unico.<br />

Art. 123 (L) - Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti<br />

(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26)<br />

1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovab<strong>il</strong>i di energia, alla<br />

conservazione, al risparmio e all'uso razionale <strong>del</strong>l'energia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17,<br />

commi 3 e 4, nel rispetto <strong>del</strong>le norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. Gli interventi di<br />

ut<strong>il</strong>izzo <strong>del</strong>le fonti di energia di cui all'articolo 1 <strong>del</strong>la legge 9 gennaio 1991, n. 10, in edifici ed impianti<br />

industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assim<strong>il</strong>ati a tutti gli effetti alla manutenzione<br />

straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a). L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da<br />

parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici<br />

esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione <strong>del</strong>l'impianto idrico-sanitario già in<br />

opera.<br />

2. Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento <strong>del</strong> consumo energetico degli edifici stessi<br />

ed all'ut<strong>il</strong>izzazione <strong>del</strong>le fonti di energia di cui all'articolo 1 <strong>del</strong>la legge 9 gennaio 1991, n. 10, ivi compresi<br />

quelli di cui all'articolo 8 <strong>del</strong>la legge medesima, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza <strong>del</strong>le<br />

quote m<strong>il</strong>lesimali.<br />

3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi<br />

associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al<br />

progresso <strong>del</strong>la tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.<br />

4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1 <strong>del</strong>l'articolo 4 <strong>del</strong>la legge 9 gennaio<br />

1991, n. 10, sono regolate, con riguardo ai momenti <strong>del</strong>la progettazione, <strong>del</strong>la messa in opera e<br />

<strong>del</strong>l'esercizio, le caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti non di processo ad essi associati,<br />

nonché dei componenti degli edifici e degli impianti.<br />

5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contab<strong>il</strong>izzazione <strong>del</strong> calore e per<br />

<strong>il</strong> conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea<br />

di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 <strong>del</strong> codice civ<strong>il</strong>e.<br />

6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, <strong>il</strong> cui permesso di costruire, sia<br />

r<strong>il</strong>asciata dopo <strong>il</strong> 25 luglio 1991, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di<br />

sistemi di termoregolazione e di contab<strong>il</strong>izzazione <strong>del</strong> calore per ogni singola unità immob<strong>il</strong>iare.<br />

7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare <strong>il</strong> fabbisogno<br />

energetico degli stessi favorendo <strong>il</strong> ricorso a fonti rinnovab<strong>il</strong>i di energia o assim<strong>il</strong>ate salvo impedimenti di<br />

natura tecnica od economica.<br />

69


8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed<br />

installazione ut<strong>il</strong>i alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale <strong>del</strong>l'energia.<br />

Art. 124 (L) - Limiti ai consumi di energia<br />

(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 27)<br />

1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono limitati secondo quanto previsto dai<br />

decreti di cui all'articolo 4 <strong>del</strong>la legge 9 gennaio 1991, n. 10, in particolare in relazione alla destinazione<br />

d'uso degli edifici stessi, agli impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di appartenenza.<br />

Art. 125 (L - R, commi 1 e 3) - Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli<br />

impianti e <strong>del</strong>le opere relativi alle fonti rinnovab<strong>il</strong>i di energia, al risparmio e all’uso razionale<br />

<strong>del</strong>l’energia<br />

(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 28)<br />

1. Il proprietario <strong>del</strong>l'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso lo sportello unico, in duplice copia la<br />

denuncia <strong>del</strong>l'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 122 e 123, <strong>il</strong> <strong>progetto</strong> <strong>del</strong>le opere stesse<br />

corredato da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza<br />

alle prescrizioni <strong>del</strong> presente Capo.<br />

2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non siano state presentate prima<br />

<strong>del</strong>l'inizio dei lavori, <strong>il</strong> Comune, fatta salva la sanzione amministrativa di cui all'articolo 133, ordina la<br />

sospensione dei lavori sino al compimento <strong>del</strong> suddetto adempimento.<br />

3. La documentazione deve essere comp<strong>il</strong>ata secondo le modalità stab<strong>il</strong>ite con proprio decreto dal Ministro<br />

<strong>del</strong>le attività produttive. Una copia <strong>del</strong>la documentazione è conservata dallo sportello unico ai fini dei<br />

controlli e <strong>del</strong>le verifiche di cui all'articolo 132. Altra copia <strong>del</strong>la documentazione, restituita dallo sportello<br />

unico con l'attestazione <strong>del</strong>l'avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura <strong>del</strong> proprietario <strong>del</strong>l'edificio, o<br />

di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia prevista dalla<br />

legislazione vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono responsab<strong>il</strong>i <strong>del</strong>la<br />

conservazione di tale documentazione in cantiere.<br />

Art. 126 (R) - Certificazione di impianti<br />

1. Il committente è esonerato dall’obbligo di presentazione <strong>del</strong> <strong>progetto</strong> di cui all’articolo 125 se, prima<br />

<strong>del</strong>l’inizio dei lavori, dichiari di volersi avvalere <strong>del</strong>la facoltà di cui all’articolo 111, comma 2.<br />

Art. 127 (R) - Certificazione <strong>del</strong>le opere e collaudo<br />

(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 29)<br />

1. Per la certificazione e <strong>il</strong> collaudo <strong>del</strong>le opere previste dal presente capo si applicano le corrispondenti<br />

disposizioni di cui al capo quinto <strong>del</strong>la parte seconda.<br />

Art. 128 (L) - Certificazione energetica degli edifici<br />

(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 30)<br />

1. Con decreto <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>la Repubblica, adottato previa <strong>del</strong>iberazione <strong>del</strong> Consiglio dei ministri, su<br />

proposta <strong>del</strong> Ministro <strong>del</strong>le attività produttive, sentito <strong>il</strong> Ministro <strong>del</strong>le infrastrutture e dei trasporti, <strong>il</strong> Consiglio<br />

superiore dei lavori pubblici e l'ENEA, sono emanate norme per la certificazione energetica degli edifici. Tale<br />

decreto individua tra l'altro i soggetti ab<strong>il</strong>itati alla certificazione.<br />

2. Nei casi di compravendita o di locazione <strong>il</strong> certificato di collaudo e la certificazione energetica devono<br />

essere portati a conoscenza <strong>del</strong>l'acquirente o <strong>del</strong> locatario <strong>del</strong>l'intero immob<strong>il</strong>e o <strong>del</strong>la singola unità<br />

immob<strong>il</strong>iare.<br />

3. Il proprietario o <strong>il</strong> locatario possono richiedere al comune ove è ubicato l'edificio la certificazione<br />

energetica <strong>del</strong>l'intero immob<strong>il</strong>e o <strong>del</strong>la singola unità immob<strong>il</strong>iare. Le spese relative di certificazione sono a<br />

carico <strong>del</strong> soggetto che ne fa richiesta.<br />

4. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale di cinque anni a partire dal<br />

momento <strong>del</strong> suo r<strong>il</strong>ascio.<br />

Art. 129 (L) - Esercizio e manutenzione degli impianti<br />

(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 31)<br />

1. Durante l'esercizio degli impianti <strong>il</strong> proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsab<strong>il</strong>ità,<br />

deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla<br />

normativa vigente in materia.<br />

2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsab<strong>il</strong>ità, è tenuto a condurre gli impianti e<br />

a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni <strong>del</strong>la vigente<br />

normativa UNI e CEI.<br />

3. I comuni con più di quarantam<strong>il</strong>a abitanti e le province per la restante parte <strong>del</strong> territorio effettuano i<br />

controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza <strong>del</strong>le norme relative al rendimento<br />

di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a<br />

carico degli utenti.<br />

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4. I contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione degli impianti di cui al presente capo,<br />

contenenti clausole in contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che contengono clausole difformi si applica<br />

l'articolo 1339 <strong>del</strong> codice civ<strong>il</strong>e.<br />

Art. 130 (L) - Certificazioni e informazioni ai consumatori<br />

(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 32)<br />

1. Ai fini <strong>del</strong>la commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici<br />

e degli impianti devono essere certificate secondo le modalità stab<strong>il</strong>ite con proprio decreto dal Ministro <strong>del</strong>le<br />

attività produttive, di concerto con <strong>il</strong> Ministro <strong>del</strong>le infrastrutture e dei trasporti.<br />

2. Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui al comma 1 sono obbligate a riportare<br />

su di essi gli estremi <strong>del</strong>l'avvenuta certificazione.<br />

Art. 131 (L) - Controlli e verifiche<br />

(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 33; d.lgs. n. 267 <strong>del</strong> 2000, artt. 107 e 109)<br />

1. Il comune procede al controllo <strong>del</strong>l'osservanza <strong>del</strong>le norme <strong>del</strong> presente capo in relazione al <strong>progetto</strong> <strong>del</strong>le<br />

opere in corso d'opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.<br />

2. La verifica può essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a spese <strong>del</strong> committente,<br />

<strong>del</strong>l'acquirente <strong>del</strong>l'immob<strong>il</strong>e, <strong>del</strong> conduttore, ovvero <strong>del</strong>l'esercente gli impianti.<br />

3. In caso di accertamento di difformità in corso d'opera, <strong>il</strong> dirigente o <strong>il</strong> responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong> competente ufficio<br />

comunale ordina la sospensione dei lavori.<br />

4. In caso di accertamento di difformità su opere terminate <strong>il</strong> dirigente o <strong>il</strong> responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong> competente<br />

ufficio comunale ordina, a carico <strong>del</strong> proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle<br />

caratteristiche previste dal presente capo.<br />

5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 <strong>il</strong> dirigente o <strong>il</strong> responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong> competente ufficio comunale irroga le<br />

sanzioni di cui all'articolo 132.<br />

Art. 132 (L) - Sanzioni<br />

(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 34)<br />

1. L'inosservanza <strong>del</strong>l'obbligo di cui al comma 1 <strong>del</strong>l'articolo 125 è punita con la sanzione amministrativa non<br />

inferiore a 516 euro e non superiore a 2.582 euro.<br />

2. Il proprietario <strong>del</strong>l'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi<br />

<strong>del</strong>l'articolo 125 e che non osserva le disposizioni degli articoli 123 e 124 è punito con la sanzione<br />

amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento <strong>del</strong> valore <strong>del</strong>le opere.<br />

3. Il costruttore e <strong>il</strong> direttore dei lavori che omettono la certificazione di cui all'articolo 127, ovvero che<br />

r<strong>il</strong>asciano una certificazione non veritiera nonché <strong>il</strong> progettista che r<strong>il</strong>ascia la relazione di cui al comma 1<br />

<strong>del</strong>l'articolo 126 non veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore all'1 per<br />

cento e non superiore al 5 per cento <strong>del</strong> valore <strong>del</strong>le opere, fatti salvi i casi di responsab<strong>il</strong>ità penale.<br />

4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stab<strong>il</strong>ito dall'articolo 127 è punito con la sanzione<br />

amministrativa pari al 50 per cento <strong>del</strong>la parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.<br />

5. Il proprietario o l'amministratore <strong>del</strong> condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsab<strong>il</strong>ità,<br />

che non ottempera a quanto stab<strong>il</strong>ito dall'articolo 129, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa<br />

non inferiore a 516 euro e non superiore a 2.582 euro. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo<br />

ai sensi <strong>del</strong> comma 4 <strong>del</strong>l’articolo 129, le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un<br />

terzo <strong>del</strong>l'importo <strong>del</strong> contratto sottoscritto, fatta salva la nullità <strong>del</strong>lo stesso.<br />

6. L'inosservanza <strong>del</strong>le prescrizioni di cui all'articolo 130 è punita con la sanzione amministrativa non<br />

inferiore a 2.582 euro e non superiore a 25.822 euro, fatti salvi i casi di responsab<strong>il</strong>ità penale.<br />

7. Qualora soggetto <strong>del</strong>la sanzione amministrativa sia un professionista, l'autorità che applica la sanzione<br />

deve darne comunicazione all'ordine professionale di appartenenza per i provvedimenti disciplinari<br />

conseguenti.<br />

8. L'inosservanza, <strong>del</strong>la disposizione che impone la nomina, ai sensi <strong>del</strong>l'articolo 19 <strong>del</strong>la legge 9 gennaio<br />

1991, n. 10, <strong>del</strong> tecnico responsab<strong>il</strong>e per la conservazione e l'uso razionale <strong>del</strong>l'energia, è punita con la<br />

sanzione amministrativa non inferiore a 5.164 euro e non superiore a 51.645 euro.<br />

Art. 133 (L) - Provvedimenti di sospensione dei lavori<br />

(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 35; d.lgs. n. 267 <strong>del</strong> 2000, artt. 107 e 109)<br />

1. Il dirigente o <strong>il</strong> responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong> competente ufficio comunale, con <strong>il</strong> provvedimento mediante <strong>il</strong> quale<br />

ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento <strong>del</strong>l'edificio, deve fissare<br />

<strong>il</strong> termine per la regolarizzazione. L'inosservanza <strong>del</strong> termine comporta l'ulteriore irrogazione <strong>del</strong>la sanzione<br />

amministrativa e l'esecuzione forzata <strong>del</strong>le opere con spese a carico <strong>del</strong> proprietario.<br />

Art. 134 (L) - Irregolarità r<strong>il</strong>evate dall'acquirente o dal conduttore<br />

(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 36)<br />

71


1. Qualora l'acquirente o <strong>il</strong> conduttore <strong>del</strong>l'immob<strong>il</strong>e riscontra difformità dalle norme <strong>del</strong> presente testo unico,<br />

anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla<br />

constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento <strong>del</strong> danno da parte <strong>del</strong> committente o <strong>del</strong><br />

proprietario.<br />

Art. 135 (L) - Applicazione<br />

(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 37)<br />

1. I decreti ministeriali di cui al presente capo entrano in vigore centottanta giorni dopo la data <strong>del</strong>la loro<br />

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale <strong>del</strong>la Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori<br />

presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.<br />

2. Il d.P.R. 28 giugno 1977, n. 1052, si applica, in quanto compatib<strong>il</strong>e con <strong>il</strong> presente capo e <strong>il</strong> comma 1<br />

degli articoli 128 e 130, nonché con <strong>il</strong> titolo I <strong>del</strong>la legge 9 gennaio 1991, n. 10, fino all'adozione dei decreti<br />

di cui ai commi 1, 2 e 4 <strong>del</strong>l'articolo 4 <strong>del</strong>la legge medesima.<br />

PARTE III – Disposizioni finali<br />

Capo I - Disposizioni finali<br />

Art. 136 (L, commi 1 e 2, lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, l - R comma 2, lettera m) Abrogazioni<br />

1. Ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 20, comma 4, <strong>del</strong>la legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore <strong>del</strong><br />

presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni:<br />

a) legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente all’articolo 31;<br />

b) legge 21 dicembre 1955, n. 1357, limitatamente all’articolo 3;<br />

c) legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1; 4, commi 3, 4 e 5; 9, lettera c) ;<br />

d) legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente all’art. 48;<br />

e) decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, limitatamente agli articoli 7 e 8, convertito, con modificazioni, in<br />

legge 25 marzo 1982, n. 94;<br />

f) legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 15; 25, comma 4, come modificato dal decreto legge 5 ottobre 1993,<br />

n. 398, art. 4, comma 7, lett. g), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel<br />

testo sostituito dall’art. 2, comma 60, <strong>del</strong>la legge 23 dicembre 1996, n. 662;<br />

g) decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, limitatamente all’articolo 4, convertito, con modificazioni, dalla<br />

legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito dall’art. 2, comma 60, <strong>del</strong>la legge 23 dicembre 1996, n.<br />

662, come modificato dal decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, articolo 11, convertito, con modificazioni,<br />

dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;<br />

2. Ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 7 <strong>del</strong>la legge 8 marzo 1999, n. 50, dalla data di entrata in vigore <strong>del</strong> presente testo<br />

unico sono altresì abrogate le seguenti disposizioni:<br />

a) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, limitatamente agli articoli 220 e 221, comma 2;<br />

b) legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente agli articoli 26, 27; 33; 41-ter; 41-quater; 41-quinquies, ad<br />

esclusione dei commi 6, 8 e 9;<br />

c) legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 ;<br />

d) legge 3 gennaio 1978, n. 1, limitatamente all’art. 1, commi 4 e 5, come sostituiti dall'art. 4, legge 18<br />

novembre 1998, n. 415;<br />

e) decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94,<br />

limitatamente all’articolo 7;<br />

f) legge 28 febbraio 1985, n. 47, limitatamente agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16,17,<br />

18, 19, 20, 21, 22, 25, comma 4, 26, 27, 45, 46, 47, 48, 52, comma 1;<br />

g) legge 17 febbraio 1992, n. 179, limitatamente all’articolo 23, comma 6;<br />

h) decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 4, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre<br />

1993, n. 493, come modificato dall'art. 2, comma 60, <strong>del</strong>la legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo<br />

risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 <strong>del</strong> decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto legge<br />

25 marzo 1997, n. 67, articolo 11, convertito, con modifiche dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;<br />

i) legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente all’articolo 2, commi 50 e 56;<br />

l) legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente al comma 2 <strong>del</strong>l’articolo 61;<br />

m) d.P.R. 22 apr<strong>il</strong>e 1994, n. 425.<br />

Art. 137 (L) Norme che rimangono in vigore<br />

1. Restano in vigore le seguenti disposizioni:<br />

a) legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ad eccezione degli articoli di cui all’articolo 136,<br />

comma 2, lettera b);<br />

b) legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni;<br />

c) legge 28 febbraio 1985, n. 47 ad eccezione degli articoli di cui all’articolo 136, comma 2, lettera f);<br />

d) legge 24 marzo 1989, n. 122;<br />

72


e) articolo 17-bis <strong>del</strong> decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203;<br />

f) articolo 2, comma 58, <strong>del</strong>la legge 23 dicembre 1996, n. 662.<br />

2. Restano in vigore, per tutti i campi di applicazione originariamente previsti dai relativi testi normativi e<br />

non applicab<strong>il</strong>i alla parte I di questo testo unico, le seguenti leggi:<br />

a) legge 5 novembre 1971, n. 1086;<br />

b) legge 2 febbraio 1974, n. 64;<br />

c) legge 9 gennaio 1989, n. 13;<br />

d) legge 5 marzo 1990, n. 46;<br />

e) legge 9 gennaio 1991, n. 10;<br />

f) legge 5 febbraio 1992, n. 104;<br />

3. All’articolo 9 <strong>del</strong>la legge 24 marzo 1989, n. 122, <strong>il</strong> comma 2 è sostituito dal seguente:<br />

"2. L’esecuzione <strong>del</strong>le opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta a denuncia di inizio attività.»<br />

Art. 138 (L) - Entrata in vigore <strong>del</strong> testo unico<br />

1. Le disposizione <strong>del</strong> presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal 30 giugno 2003.<br />

73


ALLEGATO N.2<br />

Moscow Sito web: www.moscowlab.it<br />

Biblioteca Civica Vincenzo Joppi Non<br />

ha un sito web ufficiale, ma si possono trovare<br />

tutte le informazioni a essa relative all’interno <strong>del</strong><br />

sito Web: www.udinecultura.it nell’area <strong>del</strong>la<br />

cultura <strong>del</strong> Comune di Udine.<br />

Palagym Sito web: www.palagymudine.it<br />

Old W<strong>il</strong>d west Sito web: www.oldw<strong>il</strong>dwest.it<br />

Trattoria ai Frati Non c’è un sito web<br />

ufficiale. Si possono però trovare informazioni<br />

relative ad essa in vari siti contenenti le recensioni<br />

dei vari locali di ristorazione situati nel comune di<br />

Udine piuttosto che nel sito web <strong>del</strong>le Pagine<br />

Gialle (segue un <strong>il</strong>lustrazione).<br />

Bowling 71 Sito web: www.bowling71.com<br />

74


Il Gelatiere Sito web: www.<strong>il</strong>gelatiereudine.it<br />

Piscina Comunale Palamostre Non ha<br />

un sito web ufficiale, ma tutte le informazioni a<br />

essa relative sono reperib<strong>il</strong>i all’interno <strong>del</strong> sito<br />

Web: www.comune.udine.it all’interno <strong>del</strong>l’area<br />

denominata “SportInCittà”<br />

Sistema sosta e mob<strong>il</strong>ità spa Sito web:<br />

www.ssm.it<br />

Trattoria Ai Frati Sito web:<br />

www.pizzeriamobydick.it<br />

75


ALLEGATO N.3<br />

Spazio per timbri<br />

DOMANDA DI CONTRIBUTI PER IL RESTAURO DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI<br />

COMPRESI NELLE ZONE DI RECUPERO<br />

In bollo<br />

€ 14,62<br />

Al Servizio Ed<strong>il</strong>izia Privata<br />

<strong>del</strong> Comune di UDINE<br />

via Lionello, 1<br />

33100 UDINE<br />

In caso di mancata apposizione <strong>del</strong>la marca da bollo o in caso di marca da bollo insufficiente, si<br />

procederà, senza ulteriore avviso, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 19 e art. 31 <strong>del</strong> D.P.R. n. 642/1972, dandone<br />

comunicazione al competente Ufficio locale <strong>del</strong>le Entrate che provvederà alla regolarizzazione e<br />

all’applicazione <strong>del</strong>la relativa sanzione.<br />

La/Il sottoscritta/o<br />

nato/a a<br />

<strong>il</strong><br />

residente a<br />

CAP/PROV.<br />

in via n.<br />

codice fiscale<br />

telefono<br />

fax<br />

e-ma<strong>il</strong><br />

@<br />

in qualità di proprietaria/o/i<br />

<strong>del</strong>l’immob<strong>il</strong>e sito in via n.<br />

oppure:<br />

avente titolo alla richiesta<br />

in qualità di<br />

<strong>del</strong>l’immob<strong>il</strong>e sito in via n.<br />

distinto catastalmente come segue:<br />

76


N.C.E.U. foglio mappale/i sub<br />

CHIEDE<br />

i contributi previsti dalla L.R. n. 34/87 per <strong>il</strong> restauro <strong>del</strong>le facciate <strong>del</strong> fabbricato stesso (ivi compreso <strong>il</strong><br />

restauro o la sostituzione dei serramenti esterni e, limitatamente ai casi in cui gli strumenti urbanistici<br />

prescrivano materiali tradizionali per i manti di copertura, per <strong>il</strong> restauro degli stessi) secondo le<br />

modalità e nella misura prevista dalla <strong>del</strong>ibera comunale n. 20/2036 <strong>del</strong> 20.01.1989,<br />

un sopralluogo <strong>del</strong> tecnico comunale per la scelta e l’approvazione <strong>del</strong> colore sulla base di idonea<br />

campionatura ai sensi <strong>del</strong>l’art. 43, comma 9 <strong>del</strong> Regolamento ed<strong>il</strong>izio;<br />

DICHIARA<br />

di non aver fruito di altri contributi pubblici per interventi di recupero sulle parti <strong>del</strong>l’edificio oggetto <strong>del</strong>la<br />

presente domanda,<br />

che a lavori eseguiti presenterà la dichiarazione di ultimazione degli stessi e relative fatture<br />

debitamente quietanzate.<br />

ALLEGA<br />

planimetria,<br />

relazione e sommario preventivo di spesa,<br />

r<strong>il</strong>ievo fotografico <strong>del</strong>l’edificio,<br />

campione <strong>del</strong> colore che verrà impiegato,<br />

documento di identità personale.<br />

Distinti saluti.<br />

Udine, (data)<br />

Il/i richiedente/i (firma)<br />

____________________________________<br />

Per informazioni amministrative: dott. ssa Isabella Caregnato (0432-271417)<br />

Per informazioni tecniche: geom. Giovanni Raiser (0432-271432) anche per <strong>il</strong> sopralluogo per la<br />

campionatura<br />

77


Domanda di contributo annuo costante per <strong>il</strong> restauro, sistemazione,<br />

acquisto di immob<strong>il</strong>i di notevole valore artistico, storico o culturale<br />

78


ALLEGATO N.4<br />

DATI ANAGRAFICI<br />

Gaia Degan<br />

Nata a Gemona <strong>del</strong> Friuli, 21 Apr<strong>il</strong>e 1994<br />

Nazionalità Italiana<br />

Residente in Via Monte Hermada, 78 - 33100 Udine<br />

Telefono +39 0432 - 545537<br />

Cellulare +39 3313520783<br />

E-ma<strong>il</strong> semplicemente.gaia@gma<strong>il</strong>.com<br />

GAIA DEGAN<br />

PERCORSO FORMATIVO<br />

Maggio 2012 – Settembre 2008 Attualmente proseguimento presso l’Istituto Tecnico Statale per <strong>il</strong> Settore<br />

Economico "Cec<strong>il</strong>ia <strong>Deganutti</strong>" di Udine per ottenere, nel giugno 2013, <strong>il</strong> diploma di Ragioniere, Perito<br />

Commerciale e Programmatore.<br />

Febbraio 2012 – Maggio 2012 R<strong>il</strong>asciato Attestato di Frequenza e Profitto “Strumenti informatici per la<br />

gestione <strong>del</strong>l’impresa turistica” di 42 ore erogato dall’ente di formazione professionale IAL <strong>del</strong> Friuli Venezia<br />

Giulia.<br />

CONOSCENZE INFORMATICHE<br />

Ottima conoscenza <strong>del</strong> pacchetto Office (Word, <strong>Ex</strong>cel, Access, PowerPoint), Internet e posta elettronica.<br />

Buona capacità di programmazione in linguaggio VB.NET e HTML.<br />

Ut<strong>il</strong>izzo dei sistema operativi Windows XP e Windows Vista.<br />

CONOSCENZE LINGUE STRANIERE<br />

Buona conoscenza <strong>del</strong>l’inglese scritto e parlato.<br />

ESPERIENZE LAVORATIVE<br />

30 Gennaio 2012 - 11 Febbraio 2012 Stage formativo presso l’Ente pubblico INAIL di Udine. Ut<strong>il</strong>izzato <strong>il</strong><br />

sistema informatico interno relativamente alla gestione <strong>del</strong> rapporto assicurativo con le aziende.<br />

13 Giugno 2011 - 1 Luglio 2011 Stage formativo presso lo studio commercialista <strong>del</strong> dottore Dino Gianfranco<br />

Omenetto a Udine. Collaborato all’archiviazione di documenti contab<strong>il</strong>i sul computer attraverso l’ut<strong>il</strong>izzo di<br />

programmi specifici.<br />

INTERESSI<br />

Sport praticati: pallavolo, nuoto.<br />

Nel tempo libero amo dedicarmi alla lettura e al bricolage.<br />

MOTIVAZIONI E ASPIRAZIONI PROFESSIONALI<br />

Ho fac<strong>il</strong>ità a lavorare con <strong>il</strong> computer e sono interessata alla gestione contab<strong>il</strong>e. Mi piacerebbe occuparmi<br />

<strong>del</strong>la realizzazione di siti Internet, progettazione di database e archiviazione di documenti. Sono dinamica,<br />

flessib<strong>il</strong>e e disposta al lavoro di <strong>gruppo</strong>. Ordinata e propensa all'autoapprendimento. Motivata alla crescita<br />

professionale e personale.<br />

Autorizzo <strong>il</strong> trattamento dei miei dati personali ai sensi <strong>del</strong> Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196<br />

"Codice in materia di protezione dei dati personali".<br />

Data e firma<br />

79


GIULIA MARANZANA<br />

DATI ANAGRAFICI:<br />

Nome e cognome: Giulia Maranzana,<br />

Data e luogo di nascita: 17/09/1994 a Udine<br />

Residente: Martinazzo di Cassacco,<br />

Via : Via Mattioni, 16<br />

Recapiti: 0432881116<br />

3452965341<br />

Indirizzo ema<strong>il</strong>: MaranzanaGiulia@gma<strong>il</strong>.com<br />

PERCORSO FORMATIVO:<br />

2008 -2012 Perseguendo studio in ragioneria e programmazione presso L’ istituto statale per <strong>il</strong> settore<br />

economico “ Cec<strong>il</strong>ia <strong>Deganutti</strong>” di Udine. Frequentando <strong>il</strong> Corso Mercurio ho approfondito l’uso di diversi<br />

programmi come “Visual Basic, Access e analizzando la creazione di database”;<br />

2012: attestato Patente Europea <strong>del</strong> computer (ECDL);<br />

CONOSCENZE INFORMATICHE:<br />

Word, PowerPoint, <strong>Ex</strong>cel, Access ( Pacchetto office) : Ottime conoscenze<br />

Visual Basic: Buona conoscenza<br />

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE:<br />

Conoscenza sufficiente <strong>del</strong>la lingua inglese e <strong>del</strong>la lingua tedesca.<br />

ESPERIENZE LAVORATIVE:<br />

Febbraio 2012: Alternanza scuola lavoro presso la società “DM ELEKTRON” di Buia. Nel corso <strong>del</strong>lo<br />

stage di due settimane ho svolto attività di archiviazione di fatture e documenti, Registrazione di fatture e<br />

ho ut<strong>il</strong>izzato programmi contab<strong>il</strong>i <strong>del</strong>la società stessa.<br />

INTERESSI VARI:<br />

2000 – 2010: Frequenza di corsi di nuoto a livello avanzato<br />

MOTIVAZIONI E ASPIRAZIONI:<br />

Se non dovessi continuare gli studi, vorrei trovare un lavoro inerente alle mie conoscenze, magari in<br />

un’azienda come dipendente e svolgere le mansioni relative alla contab<strong>il</strong>ità. Alla fine di questa mia<br />

esperienza scolastica ho molte ambizioni professionali. Vorrei continuare gli studi e laurearmi in<br />

giurisprudenza o in economia.<br />

80


FEDERICA ROCCIA<br />

Dati Personali<br />

Luogo e Data di nascita Monfalcone (GO) - 11/07/1993<br />

Residenza<br />

Via Sottocolleverzan, 68 (33017) Tarcento - UD<br />

Indirizzo e-ma<strong>il</strong><br />

ovviamente.federica@gma<strong>il</strong>.com<br />

Cellulare 340/6513739<br />

Istruzione e Formazione<br />

Periodo di formazione<br />

Nome e tipo di Istituto di<br />

Istruzione<br />

Indirizzo di studio<br />

Settembre 2009 - ad oggi<br />

Istituto Tecnico Statale per <strong>il</strong> Settore Economico<br />

“C.<strong>Deganutti</strong>” (Udine)<br />

Sistema informativi aziendali<br />

Periodo di formazione Settembre 2007 - Giugno 2009<br />

Nome e tipo di Istituto di I.S.I.S. Caterina Percoto (Udine)<br />

Istruzione<br />

Indirizzo di studio<br />

Linguistico<br />

Conoscenze Informatiche<br />

Ottima conoscenza di Windows, Internet <strong>Ex</strong>plorer, Pacchetto Office (Word, <strong>Ex</strong>cel, PowerPoint,Access), Visual<br />

Basic <strong>Ex</strong>press Edition.<br />

Ottima conoscenza <strong>del</strong>la struttura hardware e software<br />

Conoscenze Lingue Straniere<br />

Prima Lingua<br />

Altre Lingue<br />

Italiano<br />

Inglese<br />

Tedesco (scolastico base)<br />

Capacità di lettura<br />

Capacità di scrittura<br />

Capacità di espressione orale<br />

Inglese - ottimo<br />

Tedesco - buono<br />

Inglese - buono<br />

Tedesco - scarso<br />

Inglese - buono<br />

Tedesco - molto scarso<br />

Esperienze Lavorative<br />

Periodo di riferimento 30 Gennaio 2012 - 11 Febbraio 2012<br />

Tipo di Azienda o settore<br />

Tribunale di Udine<br />

Tipo di impiego<br />

Stage Scolastico<br />

Periodo di riferimento<br />

Tipo di azienda o settore<br />

Tipo di impiego<br />

Interessi Vari<br />

Lavoro a chiamata<br />

Bar Fant (Tarcento - UD)<br />

Barista<br />

81


Ad oggi non svolgo nessun tipo di attività fisica. I miei hobby principali sono la lettura di libri di vario genere<br />

e tutto ciò che riguarda la moda, sono infatti appassionata di sf<strong>il</strong>ate.<br />

Motivazioni e Aspirazioni<br />

A seguito <strong>del</strong> conseguimento <strong>del</strong> diploma di scuola superiore, <strong>il</strong> mio primo obiettivo è l’iscrizione all’Università<br />

prendendo <strong>il</strong> corso di Giurisprudenza. Durante quel periodo spero di trovare un lavoro magari part-time per<br />

pagarmi parte degli studi. La mia aspirazione maggiore è la laurea e quindi diventare Avvocato. Sono<br />

interessata anche lavori nel campo <strong>del</strong>la moda.<br />

03/2012 Federica Roccia<br />

82


SARA MION<br />

DATI ANAGRAFICI<br />

Nome e Cognome: Mion Sara<br />

Nato a: Pordenone <strong>il</strong>: 16 Ottobre 1994<br />

Residente in: Via Castellani, 34 Città: Fanna (Pn)<br />

Telefono: 0427/77638<br />

Cellulare: +393343246651<br />

E-ma<strong>il</strong>: saruccia94@alice.it<br />

PERCORSO FORMATIVO<br />

2013 – 2008: Conseguito diploma in Sistema Informativi Aziendali, con lo studio approfondito <strong>del</strong>lo<br />

studio informatico e <strong>del</strong>lo sv<strong>il</strong>uppo tecnologico <strong>del</strong>l’azienda.<br />

Conseguito presso: ITSSE Cec<strong>il</strong>ia <strong>Deganutti</strong><br />

2011: Conseguito certificato ECDL, <strong>il</strong> quale attesta la capacità di ut<strong>il</strong>izzo <strong>del</strong> pacchetto Office,<br />

di Outlook <strong>Ex</strong>press e di Internet <strong>Ex</strong>plorer.<br />

CONOSCENZE INFORMATICHE<br />

Buona conoscenza <strong>del</strong> linguaggio di programmazione Visual Basic.<br />

Buona conoscenza <strong>del</strong> software per la creazione di Database, Microsoft Access.<br />

Buona conoscenza degli altri programmi <strong>del</strong> pacchetto Microsoft Office.<br />

CONOSCENZE LINGUE STRANIERE<br />

INGLESE<br />

• Capacità di lettura<br />

• Capacità di scrittura<br />

• Capacità di espressione orale<br />

Buone<br />

Buone<br />

Buone<br />

TEDESCO<br />

• Capacità di lettura<br />

• Capacità di scrittura<br />

• Capacità di espressione orale<br />

Sufficiente<br />

Sufficiente<br />

Sufficiente<br />

ESPERIENZE PROFESSIONALI<br />

Febbraio 2012: Stage presso Ufficio Comunale per la Contab<strong>il</strong>ità, con l’ut<strong>il</strong>izzo <strong>del</strong><br />

Server Gestionale Regionale.<br />

Apr<strong>il</strong>e 2012: Partecipazione alla “Gara Nazionale Mercurio 2012”.<br />

INTERESSI EXTRAPROFESSIONALI<br />

Frequentazione Associazione Musicale per lo studio di Canto Moderno.<br />

83


ALLEGATO N.5<br />

Immagini <strong>del</strong>lo stab<strong>il</strong>e “<strong>Ex</strong> Dormisch” create con l’ut<strong>il</strong>izzo <strong>del</strong> programma di progettazione 3D Revit<br />

Architecture 2009 e confrontate con altre tratte da Google Maps e da Internet.<br />

PIANTA PIANO TERRA<br />

84


PIANTA PRIMO PIANO<br />

85


PIANTA SECONDO PIANO<br />

86


VISTA ALTO<br />

87


PRIMA<br />

DOPO<br />

VISTA NOTTE<br />

88


VISTA PISCINA<br />

VISTA GIARDINO<br />

89


VISTA 3D<br />

90

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