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I farmaci del servizio sanitario nazionale - Ministero della Salute

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ABC DEGLI STUDI CLINICI<br />

Alendronato e rimborsabilità<br />

Trattando <strong>del</strong>l’alendronato e <strong>del</strong> Fracture Intervention<br />

Trial nelle pagine precedenti, il titolo <strong>del</strong>la<br />

rubrica poteva essere, oltre a “PRESCRIVERE IN<br />

BASE AI NUMERI”, anche “PRESCRIVERE NEL<br />

RISPETTO DELLE EVIDENZE CLINICHE RAG-<br />

GIUNTE”. Ne spieghiamo i motivi. Quando la CUF<br />

collocò l’alendronato in classe A limitatamente a<br />

“trattamento continuativo per almeno un anno per la<br />

profilassi secondaria di fratture osteoporotiche in<br />

donne con fratture di femore o di almeno un corpo<br />

vertebrale non dovute a traumatismi efficienti, verificatesi<br />

dopo la menopausa” (nota 79, in vigore fino al<br />

23.02.01), prese tale decisione in considerazione <strong>del</strong><br />

fatto che solo in pazienti con queste caratteristiche<br />

era stato documentato in maniera convincente un<br />

beneficio terapeutico, pur se di moderata entità.<br />

Contro tale decisione si sono susseguite nel tempo<br />

istanze di medici, richieste da parte di rappresentanze<br />

dei malati, lettere di difensori civici, interrogazioni<br />

parlamentari, trasmissioni televisive: tutte accusavano<br />

la CUF di discriminare i maschi colpiti da osteoporosi,<br />

visto che aveva autorizzato l’alendronato e<br />

concesso la sua rimborsabilità solo alle donne osteoporotiche<br />

in post-menopausa.<br />

Il “caso alendronato” è invece esemplare ed esemplificativo<br />

nel dimostrare che la registrazione e la<br />

cessione gratuita di un farmaco per determinate indicazioni<br />

terapeutiche da parte <strong>del</strong>la CUF avvengono<br />

nel rispetto dei risultati conseguiti mediante indagini<br />

opportunamente condotte, e mirano esclusivamente<br />

alla tutela e al rispetto dei pazienti nella misura in cui<br />

sono garantite le loro esigenze di cura sulla base <strong>del</strong>le<br />

evidenze scientifiche raggiunte.<br />

Il razionale <strong>del</strong>la nota 79 si fondava, infatti, sui<br />

risultati di indagini condotte esclusivamente su donne<br />

in post-menopausa, con bassa densità di massa ossea<br />

e una o più fratture vertebrali, tanto che le stesse<br />

quattro aziende farmaceutiche titolari di specialità a<br />

base di alendronato ne avevano richiesto la registrazione<br />

(e non potevano fare diversamente) per la sola<br />

indicazione “trattamento <strong>del</strong>le donne in età postmenopausale”.<br />

D’altra parte, di norma, non vale in<br />

medicina la proprietà transitiva: siccome il farmaco<br />

X si è dimostrato efficace nei pazienti di sesso femminile<br />

allora significa che funziona anche in quelli di<br />

sesso maschile; occorre dimostrarlo (per esempio,<br />

qualsiasi medico si guarderebbe bene dal somministrare<br />

ai maschi il raloxifene in quanto efficace per<br />

l’osteoporosi femminile).<br />

In definitiva, poiché inizialmente l’alendronato non<br />

era stato sperimentato nelle osteoporosi maschili e non<br />

si conosceva la sua efficacia e tossicità nell’uomo, la<br />

CUF fu obbligata ad escluderlo dalla rimborsabilità<br />

per tale condizione. Se avesse concesso l’autorizzazione<br />

per il trattamento <strong>del</strong>le osteoporosi maschili e il rimborso<br />

a carico <strong>del</strong> SSN, avrebbe agito in modo scorretto<br />

sul piano scientifico ed illegittimo su quello amministrativo.<br />

Molto di recente, è stata dimostrata l’efficacia <strong>del</strong>l’alendronato<br />

nella profilassi secondaria di fratture<br />

osteoporotiche <strong>del</strong>l’uomo. In base a tali risultati, le<br />

aziende farmaceutiche hanno richiesto di estendere<br />

l’indicazione <strong>del</strong> farmaco; la CUF ha ritenuto probante<br />

la documentazione presentata ed ha esteso l’indicazione<br />

e la cessione gratuita <strong>del</strong>le specialità a base<br />

di alendronato all’osteoporosi maschile.<br />

Con l’occasione, si vuole ricordare che la norma<br />

in vigore prevede che il medico, nel prescrivere un<br />

medicinale, deve attenersi alle indicazioni terapeutiche,<br />

alle vie e alle modalità di somministrazione<br />

previste al momento <strong>del</strong>la sua autorizzazione<br />

all’immissione in commercio e che qualsiasi conseguenza<br />

indesiderata derivasse al paziente dall’impiego<br />

di un medicinale per un’indicazione o secondo<br />

una modalità non autorizzate ricadrebbe esclusivamente<br />

sotto la sua responsabilità, anche agli<br />

effetti penali. Si sottolinea anche che l’utilizzo di<br />

un farmaco per indicazioni non autorizzate, o<br />

secondo modalità non previste, è possibile in singoli<br />

casi, sotto la diretta responsabilità <strong>del</strong> medico<br />

e previa informazione <strong>del</strong> paziente e acquisizione<br />

<strong>del</strong> consenso <strong>del</strong>lo stesso, qualora il prescrittore<br />

ritenga, in base a dati documentabili, che il paziente<br />

non possa essere utilmente trattato con medicinali<br />

per i quali sia già approvata quella indicazione<br />

terapeutica o quella via o modalità di somministrazione<br />

e purché tale impiego sia noto e conforme<br />

a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche<br />

accreditate in campo inter<strong>nazionale</strong> (v. BIF<br />

1999;1-2:35-9).<br />

36 BIF Gen-Feb 2001 - N. 1

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