I farmaci del servizio sanitario nazionale - Ministero della Salute
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ABC DEGLI STUDI CLINICI<br />
Alendronato e rimborsabilità<br />
Trattando <strong>del</strong>l’alendronato e <strong>del</strong> Fracture Intervention<br />
Trial nelle pagine precedenti, il titolo <strong>del</strong>la<br />
rubrica poteva essere, oltre a “PRESCRIVERE IN<br />
BASE AI NUMERI”, anche “PRESCRIVERE NEL<br />
RISPETTO DELLE EVIDENZE CLINICHE RAG-<br />
GIUNTE”. Ne spieghiamo i motivi. Quando la CUF<br />
collocò l’alendronato in classe A limitatamente a<br />
“trattamento continuativo per almeno un anno per la<br />
profilassi secondaria di fratture osteoporotiche in<br />
donne con fratture di femore o di almeno un corpo<br />
vertebrale non dovute a traumatismi efficienti, verificatesi<br />
dopo la menopausa” (nota 79, in vigore fino al<br />
23.02.01), prese tale decisione in considerazione <strong>del</strong><br />
fatto che solo in pazienti con queste caratteristiche<br />
era stato documentato in maniera convincente un<br />
beneficio terapeutico, pur se di moderata entità.<br />
Contro tale decisione si sono susseguite nel tempo<br />
istanze di medici, richieste da parte di rappresentanze<br />
dei malati, lettere di difensori civici, interrogazioni<br />
parlamentari, trasmissioni televisive: tutte accusavano<br />
la CUF di discriminare i maschi colpiti da osteoporosi,<br />
visto che aveva autorizzato l’alendronato e<br />
concesso la sua rimborsabilità solo alle donne osteoporotiche<br />
in post-menopausa.<br />
Il “caso alendronato” è invece esemplare ed esemplificativo<br />
nel dimostrare che la registrazione e la<br />
cessione gratuita di un farmaco per determinate indicazioni<br />
terapeutiche da parte <strong>del</strong>la CUF avvengono<br />
nel rispetto dei risultati conseguiti mediante indagini<br />
opportunamente condotte, e mirano esclusivamente<br />
alla tutela e al rispetto dei pazienti nella misura in cui<br />
sono garantite le loro esigenze di cura sulla base <strong>del</strong>le<br />
evidenze scientifiche raggiunte.<br />
Il razionale <strong>del</strong>la nota 79 si fondava, infatti, sui<br />
risultati di indagini condotte esclusivamente su donne<br />
in post-menopausa, con bassa densità di massa ossea<br />
e una o più fratture vertebrali, tanto che le stesse<br />
quattro aziende farmaceutiche titolari di specialità a<br />
base di alendronato ne avevano richiesto la registrazione<br />
(e non potevano fare diversamente) per la sola<br />
indicazione “trattamento <strong>del</strong>le donne in età postmenopausale”.<br />
D’altra parte, di norma, non vale in<br />
medicina la proprietà transitiva: siccome il farmaco<br />
X si è dimostrato efficace nei pazienti di sesso femminile<br />
allora significa che funziona anche in quelli di<br />
sesso maschile; occorre dimostrarlo (per esempio,<br />
qualsiasi medico si guarderebbe bene dal somministrare<br />
ai maschi il raloxifene in quanto efficace per<br />
l’osteoporosi femminile).<br />
In definitiva, poiché inizialmente l’alendronato non<br />
era stato sperimentato nelle osteoporosi maschili e non<br />
si conosceva la sua efficacia e tossicità nell’uomo, la<br />
CUF fu obbligata ad escluderlo dalla rimborsabilità<br />
per tale condizione. Se avesse concesso l’autorizzazione<br />
per il trattamento <strong>del</strong>le osteoporosi maschili e il rimborso<br />
a carico <strong>del</strong> SSN, avrebbe agito in modo scorretto<br />
sul piano scientifico ed illegittimo su quello amministrativo.<br />
Molto di recente, è stata dimostrata l’efficacia <strong>del</strong>l’alendronato<br />
nella profilassi secondaria di fratture<br />
osteoporotiche <strong>del</strong>l’uomo. In base a tali risultati, le<br />
aziende farmaceutiche hanno richiesto di estendere<br />
l’indicazione <strong>del</strong> farmaco; la CUF ha ritenuto probante<br />
la documentazione presentata ed ha esteso l’indicazione<br />
e la cessione gratuita <strong>del</strong>le specialità a base<br />
di alendronato all’osteoporosi maschile.<br />
Con l’occasione, si vuole ricordare che la norma<br />
in vigore prevede che il medico, nel prescrivere un<br />
medicinale, deve attenersi alle indicazioni terapeutiche,<br />
alle vie e alle modalità di somministrazione<br />
previste al momento <strong>del</strong>la sua autorizzazione<br />
all’immissione in commercio e che qualsiasi conseguenza<br />
indesiderata derivasse al paziente dall’impiego<br />
di un medicinale per un’indicazione o secondo<br />
una modalità non autorizzate ricadrebbe esclusivamente<br />
sotto la sua responsabilità, anche agli<br />
effetti penali. Si sottolinea anche che l’utilizzo di<br />
un farmaco per indicazioni non autorizzate, o<br />
secondo modalità non previste, è possibile in singoli<br />
casi, sotto la diretta responsabilità <strong>del</strong> medico<br />
e previa informazione <strong>del</strong> paziente e acquisizione<br />
<strong>del</strong> consenso <strong>del</strong>lo stesso, qualora il prescrittore<br />
ritenga, in base a dati documentabili, che il paziente<br />
non possa essere utilmente trattato con medicinali<br />
per i quali sia già approvata quella indicazione<br />
terapeutica o quella via o modalità di somministrazione<br />
e purché tale impiego sia noto e conforme<br />
a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche<br />
accreditate in campo inter<strong>nazionale</strong> (v. BIF<br />
1999;1-2:35-9).<br />
36 BIF Gen-Feb 2001 - N. 1