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AMMINISTRARE Immobili - Anaci

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Legittima la deroga alla parziarietà<br />

delle obbligazioni condominiali:<br />

I limiti del potere dell’amministratore<br />

Il sistema giuridico condominiale è stato letteralmente rivoluzionato<br />

dalla ormai ben nota sentenza delle Sezioni<br />

Unite della Cassazione n° 9148/2008 , che ha attribuito<br />

natura parziaria alle obbligazioni pecuniarie condominiali.<br />

Tale pronuncia ha determinato una vera e propria inversione<br />

ad ‘U’ nella interpretazione della materia ed ha dato<br />

luogo ad abbondanza di scritti tale che ulteriori commenti<br />

sarebbero superflui.<br />

Sinteticamente ricordiamo qui che le Sezioni Unite hanno<br />

frantumato uno dei principi cardine espressi dall’elaborazione<br />

giurisprudenziale pressoché univoca, quello cioè della c.d.<br />

solidarietà passiva illimitata dei singoli condòmini per le obbligazioni<br />

di pertinenza del condominio.<br />

Le Sezioni Unite partono dal presupposto che la solidarietà<br />

passiva esige, oltre alla pluralità dei debitori ed alla identità di<br />

278<br />

Tribunale di Cassazione<br />

<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />

di Antonino Spinoso<br />

“ “<br />

L’obbligazione<br />

condominiale<br />

è caratterizzata dalla<br />

natura parziaria ma<br />

le parti contrattuali<br />

possono derogarvi<br />

e decidere concordemente<br />

per l’applicazione<br />

del principio<br />

della solidarietà.<br />

causa dell’obbligazione,<br />

la presenza di un ulteriore<br />

requisito: l’indivisibilità<br />

della prestazione comune,<br />

in mancanza della<br />

quale (a meno che non vi<br />

sia una espressa disposizione<br />

di legge) prevale la<br />

parziarietà della obbligazione.<br />

Viene da sé la conclusione<br />

per la specifica materia<br />

condominiale, dove<br />

l’obbligazione, anche se<br />

comune a più soggetti, é<br />

però divisibile (avendo un<br />

oggetto di natura pecuniaria)<br />

e la solidarietà non<br />

é prevista da alcuna disposizione di legge: ciascun condomino<br />

dunque risponde delle obbligazioni comuni non oltre<br />

i millesimi di sua pertinenza, rilevato peraltro che l’Amministratore<br />

vincola i singoli nei limiti delle sue attribuzioni e del<br />

mandato conferitogli in ragione delle quote.<br />

Da qui l’affermazione del rivoluzionario principio della parziarietà<br />

dell’obbligazione, che si atteggia in termini simili a quelli dettati,<br />

per le obbligazioni ereditarie, dagli artt.752 e 1295 c.c..

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