AMMINISTRARE Immobili - Anaci
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Legittima la deroga alla parziarietà<br />
delle obbligazioni condominiali:<br />
I limiti del potere dell’amministratore<br />
Il sistema giuridico condominiale è stato letteralmente rivoluzionato<br />
dalla ormai ben nota sentenza delle Sezioni<br />
Unite della Cassazione n° 9148/2008 , che ha attribuito<br />
natura parziaria alle obbligazioni pecuniarie condominiali.<br />
Tale pronuncia ha determinato una vera e propria inversione<br />
ad ‘U’ nella interpretazione della materia ed ha dato<br />
luogo ad abbondanza di scritti tale che ulteriori commenti<br />
sarebbero superflui.<br />
Sinteticamente ricordiamo qui che le Sezioni Unite hanno<br />
frantumato uno dei principi cardine espressi dall’elaborazione<br />
giurisprudenziale pressoché univoca, quello cioè della c.d.<br />
solidarietà passiva illimitata dei singoli condòmini per le obbligazioni<br />
di pertinenza del condominio.<br />
Le Sezioni Unite partono dal presupposto che la solidarietà<br />
passiva esige, oltre alla pluralità dei debitori ed alla identità di<br />
278<br />
Tribunale di Cassazione<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
di Antonino Spinoso<br />
“ “<br />
L’obbligazione<br />
condominiale<br />
è caratterizzata dalla<br />
natura parziaria ma<br />
le parti contrattuali<br />
possono derogarvi<br />
e decidere concordemente<br />
per l’applicazione<br />
del principio<br />
della solidarietà.<br />
causa dell’obbligazione,<br />
la presenza di un ulteriore<br />
requisito: l’indivisibilità<br />
della prestazione comune,<br />
in mancanza della<br />
quale (a meno che non vi<br />
sia una espressa disposizione<br />
di legge) prevale la<br />
parziarietà della obbligazione.<br />
Viene da sé la conclusione<br />
per la specifica materia<br />
condominiale, dove<br />
l’obbligazione, anche se<br />
comune a più soggetti, é<br />
però divisibile (avendo un<br />
oggetto di natura pecuniaria)<br />
e la solidarietà non<br />
é prevista da alcuna disposizione di legge: ciascun condomino<br />
dunque risponde delle obbligazioni comuni non oltre<br />
i millesimi di sua pertinenza, rilevato peraltro che l’Amministratore<br />
vincola i singoli nei limiti delle sue attribuzioni e del<br />
mandato conferitogli in ragione delle quote.<br />
Da qui l’affermazione del rivoluzionario principio della parziarietà<br />
dell’obbligazione, che si atteggia in termini simili a quelli dettati,<br />
per le obbligazioni ereditarie, dagli artt.752 e 1295 c.c..