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AMMINISTRARE Immobili - Anaci

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lità che la sopraelevazione mantenga o ripeta le preesistenti<br />

linee architettoniche dell’edificio, ma soltanto alla regola – la<br />

cui eventuale violazione va accertata con indagine di fatto in<br />

relazione ai singoli casi – di non pregiudicare il decoro dell’edificio<br />

medesimo o di non peggiorarne aspetto esterno secondo<br />

il comune senso estetico.<br />

*Cassazione 9 aprile 1980, n. 2267<br />

A norma dell’art. 1127 terzo comma c.c. il diritto dei condomini<br />

di opporsi alla sopraelevazione che sia suscettibile di pregiudicare<br />

l’aspetto architettonico dell’edificio o di diminuire<br />

notevolmente l’aria e la luce dei piani sottostanti – il cui accertamento<br />

è demandato al giudice di merito ed è insindacabile<br />

in sede di legittimità se congruamente motivato – può essere<br />

esercitato non solo prima dell’inizio della sopraelevazione ma<br />

anche dopo che la stessa sia stata effettuata, con facoltà di domandare,<br />

in questa seconda ipotesi, la riduzione in pristino ed<br />

il risarcimento del danno conseguente al pregiudizio derivato.<br />

* Cassazione 4 dicembre 1982, n. 6611<br />

La valutazione delle innovazioni, al fine della salvaguardia del<br />

decoro architettonico, è meno rigorosa per un edificio di architettura<br />

moderna, rispetto a quella necessaria per un immobile<br />

antico o d’epoca.<br />

* Tribunale Milano, sez. VIII, 8 maggio 1989.<br />

La norma dell’art. 1120 c.c., nella parte in cui vieta le innovazioni<br />

che possono recare pregiudizio al decoro architettonico<br />

dell’edificio in condominio, si limita a tutelare l’edificio in sé,<br />

mentre il rapporto dell’edificio con l’ambiente è regolato da<br />

legislazione speciale.<br />

* Cassazione 9 aprile 1975, n. 1304.<br />

I vincoli per la tutela delle bellezze naturali ed artistiche, gravanti<br />

sul proprietario di un immobile in edificio condominiale,<br />

incidono, in ordine alle opere che comportino modifica della<br />

situazione preesistente, solo nei rapporti fra il proprietario esecutore<br />

delle opere stesse e la pubblica autorità investita della<br />

tutela, ma non possono interferire negativamente sulle posizioni<br />

soggettive attribuite agli altri condomini dall’art. 1120,<br />

secondo comma, c.c. per la preservazione del decoro architettonico<br />

dell’edificio; da ciò consegue che, al fine di accertare<br />

la legittimità o meno, ai sensi del citato art. 1120, secondo<br />

comma, c.c., della innovazione eseguita dal proprietario di un<br />

piano o di una porzione di piano, in corrispondenza della sua<br />

proprietà esclusiva, è irrilevante che l’autorità preposta all’indicata<br />

tutela abbia autorizzato l’opera medesima.<br />

* Cassazione 28 giugno 1975, n. 2552.<br />

Il proprietario di un immobile non può invocare la norma stabilita<br />

dall’art. 1120 c.c. per pretendere che il proprietario di<br />

quello antistante ne curi l’estetica intonacandolo adeguatamente<br />

all’esterno, perchè‚ tale norma disciplina i rapporti condominiali<br />

sui beni comuni, non esclusivamente altrui, mentre<br />

gli interessi al rispetto dell’ornato pubblico e dell’aspetto dei<br />

fabbricati possono trovare tutela nei regolamenti edilizi comunali<br />

(artt. 871 c.c. e 33 L. 17 agosto 1942 n. 1150) - la cui esistenza<br />

e contenuto va provata da chi l’invoca - che, se violati,<br />

non obbligano ad un facere, ma al risarcimento del danno (art.<br />

872 c.c.).<br />

* Cassazione 21 febbraio 1998, n. 1873<br />

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