AMMINISTRARE Immobili - Anaci
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espressione, il titolo, il legi-slatore abbia inteso evocare la<br />
fonte negoziale del rapporto, nella quale le parti ben possono<br />
diversamente normare la fase dell’adempimento, con la<br />
rinuncia del creditore alle agevolazioni che gli derivano dalla<br />
possibilità di chiedere e ottenere da uno solo dei soggetti<br />
passivi il pagamento dell’intero suo credito”.<br />
La Suprema Corte spiega che, nonostante la fattispecie sia<br />
maturata in un assetto in cui era maggioritaria la tesi della<br />
natura solidale della responsabilità dei singoli condomini per<br />
le obbligazioni condominiali verso i terzi e dunque si presti<br />
ad essere qualificata come limitativa della solidarietà, oggi<br />
“appare limitativa della parziarietà”.<br />
Aldilà di queste precisazioni, vengono affermati con forza dai<br />
Giudici di legittimità due principi:<br />
a) la disciplina delle obbligazioni condominiali e la natura parziaria<br />
delle stesse ha natura “disponibile” ed è, quindi, derogabile<br />
dalle parti anche con un ritorno alla solidarietà;<br />
b) a parte i casi, incontestabili, di deroga espressamente sancita<br />
dalla volontà manifestata dai singoli condomini e dal regolamento<br />
condominiale, l’amministratore ha il diritto, tramite<br />
un accordo concluso con il terzo contraente, di conferire il<br />
requisito della “solidarietà” alle obbligazioni pecunia-rie condominiali<br />
che, assunte in un determinato contratto, avrebbero<br />
in via generale natura “parziaria”.<br />
Orbene, tale ultima affermazione desta qualche perplessità.<br />
Sappiamo che il rapporto che intercorre tra i singoli condomini<br />
e l’amministratore è configurato come una sorta di<br />
mandato collettivo, con più mandanti ed un unico incarico<br />
espresso in forma collegiale e maggioritaria attraverso la<br />
delibera assembleare, assimilabile al mandato con rappresentanza,<br />
nel quale il mandatario (l’amministratore) agisce<br />
in nome e per conto del mandante (i condomini), nei cui<br />
confronti si producono direttamente gli effetti giuridici degli<br />
atti posti in essere.<br />
L’amministratore, dunque, ricevuto il mandato dai singoli<br />
condòmini (ognuno dei quali partecipa alle spese secondo<br />
la caratura millesimale), assume obbligazioni in nome e per<br />
conto del condominio (e quindi dei singoli condòmini) senza<br />
poter eccedere dai limiti dei poteri conferitigli e delle sue<br />
attribuzioni.<br />
Nel momento in cui dunque si afferma che, nel nostro sistema<br />
giuridico, le obbligazioni condominiali verso i terzi sono<br />
rette dal principio della parziarietà (cioè ogni condòmino risponde<br />
verso i terzi entro la misura della sua quota millesima-<br />
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<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
le), diventa difficile comprendere come l’amministratore possa<br />
autonomamente concordare con il terzo contraente una<br />
diversa regolamentazione del rapporto di credito e vincolare<br />
il condòmino (anche quello che ha pagato la sua quota) a<br />
subire una azione di recupero per l’intera somma dovuta allo<br />
scopo di coprire le quote dei condomini inadempienti.<br />
A fronte di una situazione generale in cui è sancita la parziarietà<br />
delle obbligazioni condominiali ed il singolo condòmino<br />
adempiente è affrancato dal pericolo di subire un’esecuzione<br />
a causa dell’inadempimento degli altri, riteniamo che si possa<br />
ripristinare il vincolo solidale tra tutti i partecipanti al condominio,<br />
solo a condizione che l’obbligazione contratta con il<br />
terzo sia stata assunta dall’amministratore entro l’ambito dei<br />
suoi poteri.<br />
Ecco perché diciamo che questo problema va approfondito e<br />
non può essere liquidato semplicemente con il conferimento<br />
all’amministratore del potere di concordare con il terzo<br />
(magari con una clausola inserita nel contratto) il ritorno alla<br />
solidarietà passiva.<br />
Sentiamo dunque l’esigenza di raccomandare una grande<br />
cautela ed in ciò ci sentiamo suffragati dalla stessa sentenza<br />
delle Sezioni Unite della Cassazione n.9148/2008, dove,<br />
per affermare il principio della “parziarietà”, si spiega che la<br />
solidarietà non può ricondursi alla unitarietà del gruppo, in<br />
quanto il condominio non raffigura un «ente di gestione»,<br />
ma una organizzazione pluralistica e (questo ci sembra il punto<br />
focale) “l’amministratore rappresenta immediatamente i<br />
singoli partecipanti, nei limiti del mandato conferito secondo<br />
le quote di ciascuno”.<br />
Il che sembra significare che, avendo i condòmini conferito il<br />
mandato “secondo le quote di ciascuno” ed essendo, in via<br />
generale, responsabili per le obbligazioni condominiali solo<br />
in via parziaria, l’amministratore non può estendere, con un<br />
accordo stipulato autonomamente con il terzo, la responsabilità<br />
dei singoli oltre le quote stesse.<br />
La prudenza si impone di fronte alle gravi implicazioni possibili:<br />
se il singolo condòmino, dopo aver conferito all’amministratore<br />
il mandato entro la sua quota millesimale, si trovasse<br />
a subire, con la stipula da parte dello stesso amministratore<br />
con il terzo contraente di un accordo derogativo del principio<br />
della “parziarietà”, l’assoggettabilità ad un’escussione<br />
per l’intero, potrebbe lamentare, con argomentazioni non<br />
infondate, un eccesso, posto in essere dall’amministratore,<br />
dai limiti dei poteri a lui conferiti e dalle sue attribuzioni. n