02.11.2012 Views

AMMINISTRARE Immobili - Anaci

AMMINISTRARE Immobili - Anaci

AMMINISTRARE Immobili - Anaci

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

espressione, il titolo, il legi-slatore abbia inteso evocare la<br />

fonte negoziale del rapporto, nella quale le parti ben possono<br />

diversamente normare la fase dell’adempimento, con la<br />

rinuncia del creditore alle agevolazioni che gli derivano dalla<br />

possibilità di chiedere e ottenere da uno solo dei soggetti<br />

passivi il pagamento dell’intero suo credito”.<br />

La Suprema Corte spiega che, nonostante la fattispecie sia<br />

maturata in un assetto in cui era maggioritaria la tesi della<br />

natura solidale della responsabilità dei singoli condomini per<br />

le obbligazioni condominiali verso i terzi e dunque si presti<br />

ad essere qualificata come limitativa della solidarietà, oggi<br />

“appare limitativa della parziarietà”.<br />

Aldilà di queste precisazioni, vengono affermati con forza dai<br />

Giudici di legittimità due principi:<br />

a) la disciplina delle obbligazioni condominiali e la natura parziaria<br />

delle stesse ha natura “disponibile” ed è, quindi, derogabile<br />

dalle parti anche con un ritorno alla solidarietà;<br />

b) a parte i casi, incontestabili, di deroga espressamente sancita<br />

dalla volontà manifestata dai singoli condomini e dal regolamento<br />

condominiale, l’amministratore ha il diritto, tramite<br />

un accordo concluso con il terzo contraente, di conferire il<br />

requisito della “solidarietà” alle obbligazioni pecunia-rie condominiali<br />

che, assunte in un determinato contratto, avrebbero<br />

in via generale natura “parziaria”.<br />

Orbene, tale ultima affermazione desta qualche perplessità.<br />

Sappiamo che il rapporto che intercorre tra i singoli condomini<br />

e l’amministratore è configurato come una sorta di<br />

mandato collettivo, con più mandanti ed un unico incarico<br />

espresso in forma collegiale e maggioritaria attraverso la<br />

delibera assembleare, assimilabile al mandato con rappresentanza,<br />

nel quale il mandatario (l’amministratore) agisce<br />

in nome e per conto del mandante (i condomini), nei cui<br />

confronti si producono direttamente gli effetti giuridici degli<br />

atti posti in essere.<br />

L’amministratore, dunque, ricevuto il mandato dai singoli<br />

condòmini (ognuno dei quali partecipa alle spese secondo<br />

la caratura millesimale), assume obbligazioni in nome e per<br />

conto del condominio (e quindi dei singoli condòmini) senza<br />

poter eccedere dai limiti dei poteri conferitigli e delle sue<br />

attribuzioni.<br />

Nel momento in cui dunque si afferma che, nel nostro sistema<br />

giuridico, le obbligazioni condominiali verso i terzi sono<br />

rette dal principio della parziarietà (cioè ogni condòmino risponde<br />

verso i terzi entro la misura della sua quota millesima-<br />

280<br />

<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />

le), diventa difficile comprendere come l’amministratore possa<br />

autonomamente concordare con il terzo contraente una<br />

diversa regolamentazione del rapporto di credito e vincolare<br />

il condòmino (anche quello che ha pagato la sua quota) a<br />

subire una azione di recupero per l’intera somma dovuta allo<br />

scopo di coprire le quote dei condomini inadempienti.<br />

A fronte di una situazione generale in cui è sancita la parziarietà<br />

delle obbligazioni condominiali ed il singolo condòmino<br />

adempiente è affrancato dal pericolo di subire un’esecuzione<br />

a causa dell’inadempimento degli altri, riteniamo che si possa<br />

ripristinare il vincolo solidale tra tutti i partecipanti al condominio,<br />

solo a condizione che l’obbligazione contratta con il<br />

terzo sia stata assunta dall’amministratore entro l’ambito dei<br />

suoi poteri.<br />

Ecco perché diciamo che questo problema va approfondito e<br />

non può essere liquidato semplicemente con il conferimento<br />

all’amministratore del potere di concordare con il terzo<br />

(magari con una clausola inserita nel contratto) il ritorno alla<br />

solidarietà passiva.<br />

Sentiamo dunque l’esigenza di raccomandare una grande<br />

cautela ed in ciò ci sentiamo suffragati dalla stessa sentenza<br />

delle Sezioni Unite della Cassazione n.9148/2008, dove,<br />

per affermare il principio della “parziarietà”, si spiega che la<br />

solidarietà non può ricondursi alla unitarietà del gruppo, in<br />

quanto il condominio non raffigura un «ente di gestione»,<br />

ma una organizzazione pluralistica e (questo ci sembra il punto<br />

focale) “l’amministratore rappresenta immediatamente i<br />

singoli partecipanti, nei limiti del mandato conferito secondo<br />

le quote di ciascuno”.<br />

Il che sembra significare che, avendo i condòmini conferito il<br />

mandato “secondo le quote di ciascuno” ed essendo, in via<br />

generale, responsabili per le obbligazioni condominiali solo<br />

in via parziaria, l’amministratore non può estendere, con un<br />

accordo stipulato autonomamente con il terzo, la responsabilità<br />

dei singoli oltre le quote stesse.<br />

La prudenza si impone di fronte alle gravi implicazioni possibili:<br />

se il singolo condòmino, dopo aver conferito all’amministratore<br />

il mandato entro la sua quota millesimale, si trovasse<br />

a subire, con la stipula da parte dello stesso amministratore<br />

con il terzo contraente di un accordo derogativo del principio<br />

della “parziarietà”, l’assoggettabilità ad un’escussione<br />

per l’intero, potrebbe lamentare, con argomentazioni non<br />

infondate, un eccesso, posto in essere dall’amministratore,<br />

dai limiti dei poteri a lui conferiti e dalle sue attribuzioni. n

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!