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AMMINISTRARE Immobili - Anaci

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senza il consenso unanime dei condomini o se non siano stati<br />

convocati tutti i condomini, sarebbe valida la delibera modificativa<br />

della tabella millesimale di natura non convenzionale<br />

adottata dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal<br />

comma 2 dell’art. 1136 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. II, 23 febbraio<br />

2007 n. 4219; Cass. civ., sez. II, 25 agosto 2005 n. 17276;<br />

Cass. civ., sez. II, 28 giugno 2004 n. 11960).<br />

In sostanza, si caratterizzerebbero per la loro maggiore rigidità<br />

e cioè per l’insensibilità ai poteri maggioritari dell’assemblea<br />

le sole tabelle millesimali cosiddette di natura convenzionale,<br />

le quali si individuerebbero per il dato formale,<br />

genetico, costituito dalla allegazione al regolamento di condominio<br />

ed ai contratti di acquisto delle singole unità, o, altrimenti,<br />

dall’approvazione unanime dei condomini. Mentre<br />

flessibili e soggette quindi a successive modifiche assembleari<br />

sarebbero le tabelle di natura deliberativa, che però rivestirebbero<br />

una funzione organizzativa praticamente irrilevante,<br />

in quanto meramente ripetitive e ricognitive dei criteri legali<br />

di ripartizione delle spese. La costruzione sembra basata su<br />

dati malsicuri e di scarsa coerenza dogmatica: la differenza<br />

tra le due tipologie di tabelle millesimali, cui sarebbe correlata<br />

la diversità di regime applicabile, viene infatti fondata<br />

promiscuamente in parte sulla forma, negoziale o collegiale,<br />

dell’atto costitutivo della tabelle originariamente introdotte,<br />

ed in parte sul suo contenuto sostanziale, derogativo o meno<br />

dei criteri di legge.<br />

Questo contrasto giurisprudenziale è stato comunque posto<br />

all’attenzione delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. ordinanza<br />

Cass. civ., sez. II, 2 febbraio 2009, n. 2568).<br />

Quanto in specie al tema qui in discussione, in relazione alla<br />

possibilità di adottare “tabelle millesimali provvisorie”, Cass.<br />

civ., sez. II, 21 novembre 2006, n. 24670 aveva ritenuto che,<br />

dovendosi ripartire spese condominiali, la mancanza di tabelle<br />

millesimali applicabili in relazione alla spesa effettuata<br />

consentirebbe appunto all’assemblea di adottare, a titolo di<br />

acconto e salvo conguaglio, tabelle provvisorie, per le quali<br />

276<br />

<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />

sarebbe sufficiente che la delibera fosse assunta a maggioranza,<br />

essendo l’unanimità necessaria soltanto per l’approvazione<br />

delle tabelle definitive. La motivazione della sentenza<br />

del 2006 parificava quindi quoad effectum, in maniera però<br />

non persuasiva, l’approvazione maggioritaria del riparto a titolo<br />

di acconto e salvo conguaglio, e l’approvazione ugualmente<br />

maggioritaria di tabelle millesimali provvisoriamente<br />

determinate.<br />

Molto più convincentemente, Cass. civ., sez. II, 22 aprile<br />

2005, n. 8505 aveva invece chiarito che, in mancanza di tabelle<br />

millesimali, l’assemblea avrebbe il potere di deliberare<br />

a maggioranza (soltanto) una ripartizione provvisoria dei contributi<br />

a titolo di acconto e salvo conguaglio.<br />

Si spingeva ancora oltre Cass. civ., sez. II, 11 novembre 1992,<br />

n. 12115, che riconosceva all’assemblea condominiale di poter<br />

deliberare “la applicazione di una tabella millesimale ancorché<br />

formata senza il consenso di tutti i condomini, per la<br />

ripartizione a titolo d’acconto delle spese annuali di gestione<br />

o di manutenzione dei servizi comuni”, sempre tuttavia che<br />

mancasse un precedente regolamento negoziale, non volendo<br />

seguire il contrario più rigoroso indirizzo che nega, in ogni<br />

caso, all’assemblea il potere di adottare a maggioranza una<br />

ripartizione provvisoria dei contributi a titolo di acconto e salvo<br />

conguaglio da operare successivamente alla approvazione<br />

delle tabelle millesimali.<br />

Si consideri al riguardo come l’art. 68 disp. att. c.c. dispone<br />

che, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e<br />

1136 del codice, il regolamento di condominio deve precisare<br />

i valori proporzionali di ciascuna porzione di proprietà<br />

esclusiva, ragguagliati a quello dell’intero edificio ed espressi<br />

in millesimi in apposita tabella allegata. La mancanza di una<br />

tabella valida e vincolante per tutti i condomini non esonera<br />

in ogni caso il giudice dallo statuire sulla conformità ai criteri<br />

legali di ripartizione della pretesa azionata dal condominio<br />

nei confronti dei singoli partecipanti, determinando egli stesso<br />

il valore delle porzioni di piano espresso in millesimi.

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