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AMMINISTRARE Immobili - Anaci

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micamente valutabile o che, pur arrecandolo, si accompagni<br />

a un’utilità la quale compensi l’alterazione architettonica che<br />

non sia di grave e appariscente entità.<br />

* Cassazione 15 maggio 1987, n. 4474<br />

Se è vero che l’alterazione del decoro architettonico dell’edificio<br />

in condominio, vietata dall’art. 1120 c.c., richiede un mutamento<br />

estetico implicante un pregiudizio economicamente<br />

valutabile, tuttavia, nell’ipotesi di modifica obiettivamente<br />

rilevante, deve ritenersi insito nel pregiudizio estetico quello<br />

economico, con la conseguente insussistenza dell’obbligo del<br />

giudice di un’espressa motivazione sotto tale ultimo profilo.<br />

(Nella specie, in cui si trattava della trasformazione in porte di<br />

tre finestre di un appartamento condominiale, la S.C., enunciando<br />

il principio che precede, ha considerato congrua la decisione<br />

dei giudici del merito che avevano reputato tale trasformazione<br />

lesiva del decoro architettonico dello stabile alla<br />

stregua della consistenza della medesima e della sua notevole<br />

incidenza negativa sulla simmetria dell’immobile).<br />

* Cassazione 4 aprile 1981 n. 1918<br />

Il giudice deve accertare non soltanto se l’edificio abbia ed in<br />

che misura un decoro architettonico e se esso risulti concretamente<br />

turbato o leso dall’opera che il condomino intende<br />

compiere o ha già compiuto, ma anche se tale turbamento o<br />

lesione importi un deprezzamento dell’intero edificio. L’indagi-<br />

Speciale

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